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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/02/2024, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2/2022 promossa da:
(P. IVA ), con sede in Torino, via Principe Tommaso n. 49, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente Parte_2
domiciliata in Torino, via Madama Cristina n. 90, presso lo studio degli avv.ti Maria Teresa Sini e
Sabrina Travet che la rappresentano e difendono come da procura del 20/12/2021 in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(P. IVA ), con sede in Andria (BA), via Controparte_1 P.IVA_2
Barletta n. 238, in persona del socio e legale rappresentante , ed elettivamente Controparte_2
domiciliata in Torino, Corso Siracusa n. 87, presso l'avv. Roberto Martelli che la rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2717/2021 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 26/05/2021
- Opposizione a decreto ingiuntivo - Vendita di cose mobili
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 2717/2021 (rep. n. 5806/2021), resa inter partes, emessa in data 25 maggio 2021 e pubblicata il 26 maggio 2021, non notificata, in via principale: accertare e dichiarare che il danno subito da a seguito della Controparte_1
fornitura di etichette non conformi, è di importo pari ad euro 3.484,47, per l'effetto, operata la compensazione tra il credito vantato da pari ad euro Parte_1
23.572,73, condannare al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 20.088,26, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, per entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata:
“Voglia Codesta Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, dato atto che nelle more del giudizio d'appello l'appellata , ha preso dal mese Controparte_1 di gennaio 2022 a versare alla appellante, la somma di €. 500,00 mensile (e dunque sino ad ora
€.1.500), a fronte della sentenza di primo grado e che tali somme andranno a detrarsi dal dovuto;
respingere l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Torino 2717/2021 Parte_1
del 26/5/21, e quindi confermarla.
Con il favore delle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11/03/2019 l' Controparte_1
proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Torino avverso il decreto ingiuntivo n. 451/2019 emesso in data 10/01/2019, con il quale era stata condannata a pagare alla l'importo di € Parte_1
23.572,73 in virtù della fornitura di rulli di etichette autoadesive da apporsi sulla parte anteriore e sul retro delle bottiglie in sede di imbottigliamento di prodotti oleari, chiedendone la revoca e/o la declaratoria di inefficacia, ritenendo di non dover le somme ex adverso ingiunte.
L' deduceva infatti di aver subito danni a causa di un errore da Controparte_1
parte della in sede di confezionamento delle bobine oggetto di una fornitura effettuata Parte_1 nell'anno 2012, in particolare, avrebbe fornito rulli di etichette autoadesive da apporre sulla parte posteriore delle bottiglie errate rispetto allo stabilimento cui erano state recapitate, indicando, in specie,
pagina 2 di 9 lo stabilimento di Andria in luogo di quello di Capannori;
che l'errore non era riscontrabile con l'ordinaria diligenza, in quanto la prima parte del rullo riportava, invece, lo stabilimento corretto.
Riferiva, poi, che, a seguito di tale errore, su parte delle bottiglie risultava l'errata indicazione del luogo di imbottigliamento (Andria anziché Capannori) e che, pertanto, in dipendenza di quell'errore i NAS di
Torino avevano proceduto al sequestro di 750 bottiglie di olio;
che, in conseguenza dell'avvio del procedimento penale, era stata rinviata a giudizio e sottoposta a processo la legale rappresentante della
, per il reato di cui agli artt. 110, 56, 515 c.p., venendone poi Parte_1 Controparte_2
assolta solo sei anni dopo.
Sulla base di tali allegazioni l' chiedeva il risarcimento dei Controparte_1
danni tutti conseguenti a tale errata fornitura da opporre in compensazione con il credito della
Parte_1
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Parte_1
decreto ingiuntivo ed esponendo che, anche dopo l'instaurazione del menzionato procedimento penale,
l' aveva continuato ad effettuare ordini alla società opposta, Controparte_1
nonché pagamenti per le forniture.
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., il Tribunale ammetteva le prove orali richieste da parte opponente, quindi in data 26/05/2021 pronunciava sentenza, con la quale accoglieva parzialmente l'opposizione. Nello specifico, revocava il decreto ingiuntivo n. 451/2019 e, operando la compensazione tra il credito portato dal decreto ingiuntivo e l'importo di € 9.603,67, riconosciuto all'opponente a titolo di risarcimento dei danni, condannava l' Controparte_1 al pagamento della somma di € 13.969,06, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore della condannava altresì parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite nella Parte_1
misura della metà.
Con atto di citazione notificato in data 23/12/2021 ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, chiedendone la riforma parziale nella parte in cui ha riconosciuto e liquidato alcune voci di danno e chiedendo quindi la riduzione del risarcimento all'importo di € 3.484,47.
Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello avversario.
A seguito della prima udienza, svoltasi in data 18/05/2022 con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 e sue successive modifiche, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 15/02/2023, la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
La sentenza appellata ha ritenuto acclarato l'errore della in sede di confezionamento Parte_1
delle bobine, e ha concluso che da quello discendesse la sua responsabilità della per i Parte_1
danni conseguentemente derivati all' Controparte_1
In particolare, il Tribunale - nell'operare la compensazione tra i reciproci crediti, l'uno posto alla base del decreto ingiuntivo e portato dalle fatture insolute, e l'altro derivante dai danni cagionati dall'errata fornitura dei rulli di etichette - ha ritenuto che l vesse subito i Controparte_1
seguenti pregiudizi economici: € 1.474,25 per i costi sopportati per la difesa nel procedimento penale della legale rappresentante della società; € 2.010,22, pari al costo delle 570 bottiglie d'olio oggetto del sequestro penale, così come indicato nella fattura di fornitura dell'8/08/2012 da parte della
[...]
essendo state quelle bottiglie dissequestrate a distanza di anni, con conseguente CP_3
inutilizzabilità dell'olio; € 1.119,30, pari al prezzo di 19.500 etichette, di fatto inservibili;
€ 5.000,00, determinati in via equitativa, avendo ritenuto provato che l'olio sequestrato dovesse soddisfare ordini già ricevuti, che non avevano potuto essere evasi, a causa del blocco delle forniture e, sostanzialmente, di tutte le attività dell che il sequestro aveva comportato. Controparte_1
I motivi d'appello
1. Con il primo motivo d'impugnazione sostiene l'appellante come non sia emerso nel corso del giudizio che tutte le bobine fornite contenessero etichette non conformi, e che quindi non siano state utilizzate, tanto che nella dichiarazione di non conformità prodotta dalla controparte (sub doc. 3) si fa riferimento” alla presenza di nr. 1 rotolo non conforme in cui sono stati giuntati erroneamente due codici diversi”; in ogni caso la richiesta di risarcimento per tale voce di danno era stata tardivamente formulata, in quanto introdotta per la prima volta con la comparsa conclusionale, circostanza questa che era stata tempestivamente eccepita dalla Parte_1
Ferma la contestazione di tardività della domanda, in quanto introdotta in palese violazione dell'art. 183 c.p.c., rileva l'appellante come non sia stata comunque fornita alcuna prova di quale fosse il numero delle etichette non utilizzabili e il loro costo unitario, dovendo il risarcimento essere limitato soltanto a quelle e non a tutta la fornitura di 19.500 etichette.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto che una terza voce di danno fosse rappresentata dal prezzo delle etichette non utilizzabili, indicate nel numero di 19.500, aventi un prezzo unitario d'acquisto pari a € 0,04652, così pervenendo alla quantificazione di un risarcimento pari a € 1.119,30.
pagina 4 di 9 Tra le diverse critiche mosse dall'appellante, e sopra riassunte, deve essere anzitutto esaminata quella afferente alla tardiva introduzione di tale domanda in primo grado.
Al riguardo giova brevemente precisare come con l'atto di citazione in opposizione la società appellante, in dipendenza dei fatti dedotti, concludeva adducendo di aver subito, danni sia patrimoniali che non patrimoniali, consistiti “nel sequestro di 750 bottiglie, nelle spese legali affrontate, nel discredito che tale vicenda ha comportato il danno non patrimoniale, accertare sia la minor somma dovuta alla opposta a fronte dell'errata fornitura sia anche in via equitativa i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla opponente e dalla di lei legale rapp.te, portando in compensazione la somma determinata, dal credito avversariamente vantato” (v. pag. 8 atto di citazione in opposizione).
Parimenti, nella parte espositiva dell'atto, l si limitava a Controparte_1 dedurre che “nel settembre 2011 la Packlist faceva pervenire una serie di etichette frontali, ed una posteriore, che dovevano poi essere utilizzate per l'imbottigliamento e la produzione, divise in rulli
19.500 etichette inerenti lo stabilimento di Capannori e 9.500 inerenti quello di Andria”; che “al momento dell'utilizzo i tecnici addetti, controllavano prima di inserire nella macchina l'esattezza delle etichette, dopo di che avviano l'avvio alla produzione”; che solo durante il controllo effettuato dai
N.A.S. veniva contestato dai Carabinieri che, all'interno del medesimo pallet, vi fossero bottiglie per le quali l'etichetta posteriore indicava come luogo di imbottigliamento lo stabilimento di Capannori ed altre per le quali le etichette indicavano come luogo di confezionamento lo stabilimento di Andria.
La stessa asseriva che l'errore presente nei rulli delle etichette Controparte_1
non era riscontrabile con l'ordinaria diligenza, poiché per la prima parte del rullo riportava la corretta indicazione, mentre quelle successive riportavano un diverso stabilimento, di talché, in base a questa stessa prospettazione non tutte sarebbero rimaste inutilizzate.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l non Controparte_1
precisava alcunché al riguardo, focalizzandosi essenzialmente sul tema della responsabilità e, quindi, dell'errore in sede di confezionamento della bobina.
Analogamente – a riscontro del fatto che non avesse formato oggetto di domanda il costo sopportato per le etichette risultate inservibili – con la memoria istruttoria non venivano dedotti capi di prova sul punto, ma unicamente capi relativi al danno derivato dal sequestro delle bottiglie, per le quali era stato pagato un prezzo di € 2.010,22 (v. capo n. 21 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.), nonché al danno all'immagine derivato dal discredito commerciale (v. capo n. 21 della memoria ex art. 183, co. 6,
n. 2, c.p.c.).
Solo con comparsa conclusionale e, quindi, ormai tardivamente, l Controparte_1
per la prima volta, affermava che la “terza voce di danno è rappresentato dal prezzo di quelle
[...]
pagina 5 di 9 19.500 etichette, di fatto divenute inservibili, il loro prezzo unitario era di € 0,04652 che portava per
l'intero a € 1.119,30 oltre iva” (v. pag. 11 comparsa conclusionale), di cui mai in precedenza aveva indicato il costo e per le quali tanto meno aveva fornito in giudizio documentazione da cui risultasse il costo unitario delle etichette.
Né è condivisibile quanto sostenuto al riguardo da parte appellata, in ordine al fatto che, avendo chiesto con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, in esso sarebbe ricompreso anche il prezzo delle etichette non utilizzabili.
Il petitum della domanda risarcitoria deve essere individuato, non attraverso il riferimento a categorie generali, ma attraverso l'indicazione dei concreti pregiudizi economici che l'evento dannoso ha cagionato, potendo scomporsi il danno, in particolare quello patrimoniale, in diverse componenti, riconducibili alle due categorie del danno emergente e del lucro cessante.
Solo attraverso una tempestiva allegazione degli specifici pregiudizi, di cui viene chiesto il ristoro, la controparte è messa in condizione di prendere specifica posizione sui fatti dedotti ed è altresì possibile definire il thema probandum del giudizio, il che rende del tutto evidente come la circostanza di non aver potuto utilizzare tutte o parte delle etichette avrebbe dovuto essere specificamente prospettato indicando il prezzo pagato per esse e fornendo adeguata prova.
La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto in favore dell a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € Controparte_1
1.119,30.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante contesta la liquidazione in via equitativa del danno, relativo al “prezzo delle 570 bottiglie di olio sequestrato”.
Osserva che tale liquidazione è stata effettuata dal Tribunale in assenza dei Parte_1
presupposti sussidiari previsti dall'art. 1226 c.c., non potendosi fare ricorso a tale modalità di liquidazione in assenza della prova di un danno oggettivamente certo, al fine di sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti siano incorse.
Applicando tali principi al caso di specie, sostiene l'appellante che l Controparte_1
non abbia provato in maniera incontrovertibile che le bottiglie di olio sequestrate “dovessero
[...] soddisfare ordini già ricevuti” e poi non evasi, né, soprattutto, ha dimostrato l'impossibilità oggettiva e incolpevole di procedere alla stima esatta del danno.
Anche tale motivo deve trovare accoglimento.
La sentenza impugnata ha ritenuto di poter procedere ad una liquidazione equitativa del danno, ritenendo provato, in base a quanto dichiarato dal teste , che l'olio sequestrato avrebbe Testimone_1
pagina 6 di 9 dovuto soddisfare ordini già ricevuti, che non era stato possibile evadere a causa del blocco delle attività dell Controparte_1
Il teste nel rispondere al capitolo di prova n. 22) della memoria istruttoria Testimone_1
dell (“vero che la vicenda ha poi influito negativamente sia a Controparte_1
livello di immagine della accusata di frode in commercio, con un iter processuale che è CP_1
perdurato per circa 7 anni, sia sulla situazione psicologica della compagine AZ (sia dell'Amministratrice che dei venditori) e conseguentemente dell'Azienda che in quel processo è stata coinvolta a fronte di quell'errore”) ha affermato che “Successivamente alla vicenda l'olio era ormai inutilizzabile e i clienti hanno cambiato fornitore. Le bottiglie erano già state destinate, erano urgenti da consegnare”.
Invero il capo di prova, per la sua formulazione letterale, non era evidentemente volto a provare che le
570 bottiglie di olio sequestrato (peraltro in altri atti processuali indicate nel numero di 750) avrebbero dovuto soddisfare ordini già ricevuti, bensì era volto a dimostrare ripercussioni negative sul fatturato a causa del danno all'immagine, danno questo che il Tribunale ha respinto, ritenendo che “Le altre voci di danno relative alla perdita di fatturato negli anni successivi all'evento dannoso non sono provate nella loro riferibilità al fatto stesso e pertanto non possono essere accolte.”
Quanto dichiarato dal teste, il quale ha dunque introdotto, per la prima volta, il tema delle bottiglie “già destinate” e, quindi, “urgenti da consegnare” è comunque entrato a far parte del compendio probatorio, su cui il primo Giudice ha fondato la sua valutazione, senza che sotto questo profilo sia stato articolato uno specifico motivo d'impugnazione.
Quanto riferito dal teste è in ogni caso estremamente generico e in quanto tale inidoneo a dimostrare quali ordini dovessero essere eseguiti al momento del sequestro, nonché a provare che non vi fossero a magazzino altre bottiglie disponibili o che di quelle l non Controparte_1
potesse approvvigionarsi in tempi brevi. Né è stato in alcun modo dimostrato che lo specifico evento di un limitato quantitativo di bottiglie abbia comportato un non meglio precisato “blocco” delle attività dell'odierna appellata.
Ulteriormente va considerato come il danno liquidato in sentenza, equitativamente determinato nell'importo di € 5.000,00, consisterebbe nel lucro cessante, dato dal mancato utile che sarebbe stato conseguito se le 570 (o 750) bottiglie di olio fossero state vendute.
L a tale riguardo, non ha mai indicato, né offerto alcun Controparte_1
riscontro documentale di quale fosse il prezzo di vendita di ciascuna bottiglia, né tanto meno di quale fosse la percentuale di utile.
pagina 7 di 9 È dunque fondata la censura della secondo cui la società appellata non ha fornito Parte_1 alcuna prova che le 750 bottiglie “dovessero soddisfare ordini già ricevuti”, poi non evasi e, comunque, non ha provato l'impossibilità oggettiva e incolpevole di stimare l'utile che avrebbe potuto essere ricavato sulla base delle asserite consegne.
Per effetto dell'accoglimento dei due motivi d'appello, il risarcimento dovuto all'
[...] deve essere ridotto a € 3.484,47, sicché, operata la compensazione tra i Controparte_1
rispettivi crediti delle due società, l'importo che l deve essere Controparte_1
condannata a pagare alla ammonta a € 20.088,26. Parte_1
Le spese del doppio grado di giudizio
La parziale riforma della sentenza di primo grado impone, ex art. 336 c.p.c., una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
Pertanto, tenuto conto dell'esito del giudizio, alla luce della presente riforma, che ha comportato una riduzione dell'ammontare dei danni portati in compensazione dall Controparte_1
nei confronti della le spese del giudizio di primo grado debbono essere
[...] Parte_1
compensate tra le parti nella misura di ¼, con condanna dell' Controparte_1 alla rifusione dei restanti ¾, secondo l'importo già quantificato nella misura intera dal Tribunale.
Le spese del giudizio d'appello, attesa l'integrale soccombenza dell Controparte_1
debbono essere poste integralmente a carico dell'appellata e determinate in base al valore del
[...]
disputatum, poiché l'impugnazione ha avuto ad oggetto solo due voci di danno, per il complessivo ammontare di € 6.119,30, sicché la liquidazione dei compensi deve avvenire sulla base del D.M.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 127/2022, avuto riguardo al più contenuto valore della controversia e al limitato numero delle questioni trattate e quindi in misura prossima ai minimi dello scaglione di valore di riferimento (da € 5.200,00 a € 26.000,00), e così:
€ 950,00 per la fase di studio;
€ 850,00 per la fase introduttiva;
€ 956,00 per la fase decisionale, pari a complessivi € 2.756,00, oltre esposti, rimborso spese forfettario del 15% sui compensi ed accessori.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2717/2021 pronunciata in data 26/05/2021 dal Tribunale di Torino,
pagina 8 di 9 in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'
[...]
operata la compensazione tra i rispettivi crediti, al pagamento in favore Controparte_1 della dell'importo di € 20.088,26, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1
condanna l' a rifondere alla i ¾ delle spese Controparte_1 Parte_1
del giudizio di primo grado, che si liquidano, in € 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15% sui compensi, C.P.A. e IVA, dichiarandone compensato il restante ¼, nonché a rifondere per intero le spese del presente grado d'appello, che si liquidano in € 2.756,00 per compensi ed € 355,00 per esposti, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, e successive occorrende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17/01/2024.
Il Giudice est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2/2022 promossa da:
(P. IVA ), con sede in Torino, via Principe Tommaso n. 49, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente Parte_2
domiciliata in Torino, via Madama Cristina n. 90, presso lo studio degli avv.ti Maria Teresa Sini e
Sabrina Travet che la rappresentano e difendono come da procura del 20/12/2021 in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(P. IVA ), con sede in Andria (BA), via Controparte_1 P.IVA_2
Barletta n. 238, in persona del socio e legale rappresentante , ed elettivamente Controparte_2
domiciliata in Torino, Corso Siracusa n. 87, presso l'avv. Roberto Martelli che la rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2717/2021 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 26/05/2021
- Opposizione a decreto ingiuntivo - Vendita di cose mobili
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 2717/2021 (rep. n. 5806/2021), resa inter partes, emessa in data 25 maggio 2021 e pubblicata il 26 maggio 2021, non notificata, in via principale: accertare e dichiarare che il danno subito da a seguito della Controparte_1
fornitura di etichette non conformi, è di importo pari ad euro 3.484,47, per l'effetto, operata la compensazione tra il credito vantato da pari ad euro Parte_1
23.572,73, condannare al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 20.088,26, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, per entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata:
“Voglia Codesta Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, dato atto che nelle more del giudizio d'appello l'appellata , ha preso dal mese Controparte_1 di gennaio 2022 a versare alla appellante, la somma di €. 500,00 mensile (e dunque sino ad ora
€.1.500), a fronte della sentenza di primo grado e che tali somme andranno a detrarsi dal dovuto;
respingere l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Torino 2717/2021 Parte_1
del 26/5/21, e quindi confermarla.
Con il favore delle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11/03/2019 l' Controparte_1
proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Torino avverso il decreto ingiuntivo n. 451/2019 emesso in data 10/01/2019, con il quale era stata condannata a pagare alla l'importo di € Parte_1
23.572,73 in virtù della fornitura di rulli di etichette autoadesive da apporsi sulla parte anteriore e sul retro delle bottiglie in sede di imbottigliamento di prodotti oleari, chiedendone la revoca e/o la declaratoria di inefficacia, ritenendo di non dover le somme ex adverso ingiunte.
L' deduceva infatti di aver subito danni a causa di un errore da Controparte_1
parte della in sede di confezionamento delle bobine oggetto di una fornitura effettuata Parte_1 nell'anno 2012, in particolare, avrebbe fornito rulli di etichette autoadesive da apporre sulla parte posteriore delle bottiglie errate rispetto allo stabilimento cui erano state recapitate, indicando, in specie,
pagina 2 di 9 lo stabilimento di Andria in luogo di quello di Capannori;
che l'errore non era riscontrabile con l'ordinaria diligenza, in quanto la prima parte del rullo riportava, invece, lo stabilimento corretto.
Riferiva, poi, che, a seguito di tale errore, su parte delle bottiglie risultava l'errata indicazione del luogo di imbottigliamento (Andria anziché Capannori) e che, pertanto, in dipendenza di quell'errore i NAS di
Torino avevano proceduto al sequestro di 750 bottiglie di olio;
che, in conseguenza dell'avvio del procedimento penale, era stata rinviata a giudizio e sottoposta a processo la legale rappresentante della
, per il reato di cui agli artt. 110, 56, 515 c.p., venendone poi Parte_1 Controparte_2
assolta solo sei anni dopo.
Sulla base di tali allegazioni l' chiedeva il risarcimento dei Controparte_1
danni tutti conseguenti a tale errata fornitura da opporre in compensazione con il credito della
Parte_1
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Parte_1
decreto ingiuntivo ed esponendo che, anche dopo l'instaurazione del menzionato procedimento penale,
l' aveva continuato ad effettuare ordini alla società opposta, Controparte_1
nonché pagamenti per le forniture.
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., il Tribunale ammetteva le prove orali richieste da parte opponente, quindi in data 26/05/2021 pronunciava sentenza, con la quale accoglieva parzialmente l'opposizione. Nello specifico, revocava il decreto ingiuntivo n. 451/2019 e, operando la compensazione tra il credito portato dal decreto ingiuntivo e l'importo di € 9.603,67, riconosciuto all'opponente a titolo di risarcimento dei danni, condannava l' Controparte_1 al pagamento della somma di € 13.969,06, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore della condannava altresì parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite nella Parte_1
misura della metà.
Con atto di citazione notificato in data 23/12/2021 ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, chiedendone la riforma parziale nella parte in cui ha riconosciuto e liquidato alcune voci di danno e chiedendo quindi la riduzione del risarcimento all'importo di € 3.484,47.
Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello avversario.
A seguito della prima udienza, svoltasi in data 18/05/2022 con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 e sue successive modifiche, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 15/02/2023, la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
La sentenza appellata ha ritenuto acclarato l'errore della in sede di confezionamento Parte_1
delle bobine, e ha concluso che da quello discendesse la sua responsabilità della per i Parte_1
danni conseguentemente derivati all' Controparte_1
In particolare, il Tribunale - nell'operare la compensazione tra i reciproci crediti, l'uno posto alla base del decreto ingiuntivo e portato dalle fatture insolute, e l'altro derivante dai danni cagionati dall'errata fornitura dei rulli di etichette - ha ritenuto che l vesse subito i Controparte_1
seguenti pregiudizi economici: € 1.474,25 per i costi sopportati per la difesa nel procedimento penale della legale rappresentante della società; € 2.010,22, pari al costo delle 570 bottiglie d'olio oggetto del sequestro penale, così come indicato nella fattura di fornitura dell'8/08/2012 da parte della
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essendo state quelle bottiglie dissequestrate a distanza di anni, con conseguente CP_3
inutilizzabilità dell'olio; € 1.119,30, pari al prezzo di 19.500 etichette, di fatto inservibili;
€ 5.000,00, determinati in via equitativa, avendo ritenuto provato che l'olio sequestrato dovesse soddisfare ordini già ricevuti, che non avevano potuto essere evasi, a causa del blocco delle forniture e, sostanzialmente, di tutte le attività dell che il sequestro aveva comportato. Controparte_1
I motivi d'appello
1. Con il primo motivo d'impugnazione sostiene l'appellante come non sia emerso nel corso del giudizio che tutte le bobine fornite contenessero etichette non conformi, e che quindi non siano state utilizzate, tanto che nella dichiarazione di non conformità prodotta dalla controparte (sub doc. 3) si fa riferimento” alla presenza di nr. 1 rotolo non conforme in cui sono stati giuntati erroneamente due codici diversi”; in ogni caso la richiesta di risarcimento per tale voce di danno era stata tardivamente formulata, in quanto introdotta per la prima volta con la comparsa conclusionale, circostanza questa che era stata tempestivamente eccepita dalla Parte_1
Ferma la contestazione di tardività della domanda, in quanto introdotta in palese violazione dell'art. 183 c.p.c., rileva l'appellante come non sia stata comunque fornita alcuna prova di quale fosse il numero delle etichette non utilizzabili e il loro costo unitario, dovendo il risarcimento essere limitato soltanto a quelle e non a tutta la fornitura di 19.500 etichette.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto che una terza voce di danno fosse rappresentata dal prezzo delle etichette non utilizzabili, indicate nel numero di 19.500, aventi un prezzo unitario d'acquisto pari a € 0,04652, così pervenendo alla quantificazione di un risarcimento pari a € 1.119,30.
pagina 4 di 9 Tra le diverse critiche mosse dall'appellante, e sopra riassunte, deve essere anzitutto esaminata quella afferente alla tardiva introduzione di tale domanda in primo grado.
Al riguardo giova brevemente precisare come con l'atto di citazione in opposizione la società appellante, in dipendenza dei fatti dedotti, concludeva adducendo di aver subito, danni sia patrimoniali che non patrimoniali, consistiti “nel sequestro di 750 bottiglie, nelle spese legali affrontate, nel discredito che tale vicenda ha comportato il danno non patrimoniale, accertare sia la minor somma dovuta alla opposta a fronte dell'errata fornitura sia anche in via equitativa i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla opponente e dalla di lei legale rapp.te, portando in compensazione la somma determinata, dal credito avversariamente vantato” (v. pag. 8 atto di citazione in opposizione).
Parimenti, nella parte espositiva dell'atto, l si limitava a Controparte_1 dedurre che “nel settembre 2011 la Packlist faceva pervenire una serie di etichette frontali, ed una posteriore, che dovevano poi essere utilizzate per l'imbottigliamento e la produzione, divise in rulli
19.500 etichette inerenti lo stabilimento di Capannori e 9.500 inerenti quello di Andria”; che “al momento dell'utilizzo i tecnici addetti, controllavano prima di inserire nella macchina l'esattezza delle etichette, dopo di che avviano l'avvio alla produzione”; che solo durante il controllo effettuato dai
N.A.S. veniva contestato dai Carabinieri che, all'interno del medesimo pallet, vi fossero bottiglie per le quali l'etichetta posteriore indicava come luogo di imbottigliamento lo stabilimento di Capannori ed altre per le quali le etichette indicavano come luogo di confezionamento lo stabilimento di Andria.
La stessa asseriva che l'errore presente nei rulli delle etichette Controparte_1
non era riscontrabile con l'ordinaria diligenza, poiché per la prima parte del rullo riportava la corretta indicazione, mentre quelle successive riportavano un diverso stabilimento, di talché, in base a questa stessa prospettazione non tutte sarebbero rimaste inutilizzate.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l non Controparte_1
precisava alcunché al riguardo, focalizzandosi essenzialmente sul tema della responsabilità e, quindi, dell'errore in sede di confezionamento della bobina.
Analogamente – a riscontro del fatto che non avesse formato oggetto di domanda il costo sopportato per le etichette risultate inservibili – con la memoria istruttoria non venivano dedotti capi di prova sul punto, ma unicamente capi relativi al danno derivato dal sequestro delle bottiglie, per le quali era stato pagato un prezzo di € 2.010,22 (v. capo n. 21 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.), nonché al danno all'immagine derivato dal discredito commerciale (v. capo n. 21 della memoria ex art. 183, co. 6,
n. 2, c.p.c.).
Solo con comparsa conclusionale e, quindi, ormai tardivamente, l Controparte_1
per la prima volta, affermava che la “terza voce di danno è rappresentato dal prezzo di quelle
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pagina 5 di 9 19.500 etichette, di fatto divenute inservibili, il loro prezzo unitario era di € 0,04652 che portava per
l'intero a € 1.119,30 oltre iva” (v. pag. 11 comparsa conclusionale), di cui mai in precedenza aveva indicato il costo e per le quali tanto meno aveva fornito in giudizio documentazione da cui risultasse il costo unitario delle etichette.
Né è condivisibile quanto sostenuto al riguardo da parte appellata, in ordine al fatto che, avendo chiesto con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, in esso sarebbe ricompreso anche il prezzo delle etichette non utilizzabili.
Il petitum della domanda risarcitoria deve essere individuato, non attraverso il riferimento a categorie generali, ma attraverso l'indicazione dei concreti pregiudizi economici che l'evento dannoso ha cagionato, potendo scomporsi il danno, in particolare quello patrimoniale, in diverse componenti, riconducibili alle due categorie del danno emergente e del lucro cessante.
Solo attraverso una tempestiva allegazione degli specifici pregiudizi, di cui viene chiesto il ristoro, la controparte è messa in condizione di prendere specifica posizione sui fatti dedotti ed è altresì possibile definire il thema probandum del giudizio, il che rende del tutto evidente come la circostanza di non aver potuto utilizzare tutte o parte delle etichette avrebbe dovuto essere specificamente prospettato indicando il prezzo pagato per esse e fornendo adeguata prova.
La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto in favore dell a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € Controparte_1
1.119,30.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante contesta la liquidazione in via equitativa del danno, relativo al “prezzo delle 570 bottiglie di olio sequestrato”.
Osserva che tale liquidazione è stata effettuata dal Tribunale in assenza dei Parte_1
presupposti sussidiari previsti dall'art. 1226 c.c., non potendosi fare ricorso a tale modalità di liquidazione in assenza della prova di un danno oggettivamente certo, al fine di sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti siano incorse.
Applicando tali principi al caso di specie, sostiene l'appellante che l Controparte_1
non abbia provato in maniera incontrovertibile che le bottiglie di olio sequestrate “dovessero
[...] soddisfare ordini già ricevuti” e poi non evasi, né, soprattutto, ha dimostrato l'impossibilità oggettiva e incolpevole di procedere alla stima esatta del danno.
Anche tale motivo deve trovare accoglimento.
La sentenza impugnata ha ritenuto di poter procedere ad una liquidazione equitativa del danno, ritenendo provato, in base a quanto dichiarato dal teste , che l'olio sequestrato avrebbe Testimone_1
pagina 6 di 9 dovuto soddisfare ordini già ricevuti, che non era stato possibile evadere a causa del blocco delle attività dell Controparte_1
Il teste nel rispondere al capitolo di prova n. 22) della memoria istruttoria Testimone_1
dell (“vero che la vicenda ha poi influito negativamente sia a Controparte_1
livello di immagine della accusata di frode in commercio, con un iter processuale che è CP_1
perdurato per circa 7 anni, sia sulla situazione psicologica della compagine AZ (sia dell'Amministratrice che dei venditori) e conseguentemente dell'Azienda che in quel processo è stata coinvolta a fronte di quell'errore”) ha affermato che “Successivamente alla vicenda l'olio era ormai inutilizzabile e i clienti hanno cambiato fornitore. Le bottiglie erano già state destinate, erano urgenti da consegnare”.
Invero il capo di prova, per la sua formulazione letterale, non era evidentemente volto a provare che le
570 bottiglie di olio sequestrato (peraltro in altri atti processuali indicate nel numero di 750) avrebbero dovuto soddisfare ordini già ricevuti, bensì era volto a dimostrare ripercussioni negative sul fatturato a causa del danno all'immagine, danno questo che il Tribunale ha respinto, ritenendo che “Le altre voci di danno relative alla perdita di fatturato negli anni successivi all'evento dannoso non sono provate nella loro riferibilità al fatto stesso e pertanto non possono essere accolte.”
Quanto dichiarato dal teste, il quale ha dunque introdotto, per la prima volta, il tema delle bottiglie “già destinate” e, quindi, “urgenti da consegnare” è comunque entrato a far parte del compendio probatorio, su cui il primo Giudice ha fondato la sua valutazione, senza che sotto questo profilo sia stato articolato uno specifico motivo d'impugnazione.
Quanto riferito dal teste è in ogni caso estremamente generico e in quanto tale inidoneo a dimostrare quali ordini dovessero essere eseguiti al momento del sequestro, nonché a provare che non vi fossero a magazzino altre bottiglie disponibili o che di quelle l non Controparte_1
potesse approvvigionarsi in tempi brevi. Né è stato in alcun modo dimostrato che lo specifico evento di un limitato quantitativo di bottiglie abbia comportato un non meglio precisato “blocco” delle attività dell'odierna appellata.
Ulteriormente va considerato come il danno liquidato in sentenza, equitativamente determinato nell'importo di € 5.000,00, consisterebbe nel lucro cessante, dato dal mancato utile che sarebbe stato conseguito se le 570 (o 750) bottiglie di olio fossero state vendute.
L a tale riguardo, non ha mai indicato, né offerto alcun Controparte_1
riscontro documentale di quale fosse il prezzo di vendita di ciascuna bottiglia, né tanto meno di quale fosse la percentuale di utile.
pagina 7 di 9 È dunque fondata la censura della secondo cui la società appellata non ha fornito Parte_1 alcuna prova che le 750 bottiglie “dovessero soddisfare ordini già ricevuti”, poi non evasi e, comunque, non ha provato l'impossibilità oggettiva e incolpevole di stimare l'utile che avrebbe potuto essere ricavato sulla base delle asserite consegne.
Per effetto dell'accoglimento dei due motivi d'appello, il risarcimento dovuto all'
[...] deve essere ridotto a € 3.484,47, sicché, operata la compensazione tra i Controparte_1
rispettivi crediti delle due società, l'importo che l deve essere Controparte_1
condannata a pagare alla ammonta a € 20.088,26. Parte_1
Le spese del doppio grado di giudizio
La parziale riforma della sentenza di primo grado impone, ex art. 336 c.p.c., una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
Pertanto, tenuto conto dell'esito del giudizio, alla luce della presente riforma, che ha comportato una riduzione dell'ammontare dei danni portati in compensazione dall Controparte_1
nei confronti della le spese del giudizio di primo grado debbono essere
[...] Parte_1
compensate tra le parti nella misura di ¼, con condanna dell' Controparte_1 alla rifusione dei restanti ¾, secondo l'importo già quantificato nella misura intera dal Tribunale.
Le spese del giudizio d'appello, attesa l'integrale soccombenza dell Controparte_1
debbono essere poste integralmente a carico dell'appellata e determinate in base al valore del
[...]
disputatum, poiché l'impugnazione ha avuto ad oggetto solo due voci di danno, per il complessivo ammontare di € 6.119,30, sicché la liquidazione dei compensi deve avvenire sulla base del D.M.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 127/2022, avuto riguardo al più contenuto valore della controversia e al limitato numero delle questioni trattate e quindi in misura prossima ai minimi dello scaglione di valore di riferimento (da € 5.200,00 a € 26.000,00), e così:
€ 950,00 per la fase di studio;
€ 850,00 per la fase introduttiva;
€ 956,00 per la fase decisionale, pari a complessivi € 2.756,00, oltre esposti, rimborso spese forfettario del 15% sui compensi ed accessori.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2717/2021 pronunciata in data 26/05/2021 dal Tribunale di Torino,
pagina 8 di 9 in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'
[...]
operata la compensazione tra i rispettivi crediti, al pagamento in favore Controparte_1 della dell'importo di € 20.088,26, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1
condanna l' a rifondere alla i ¾ delle spese Controparte_1 Parte_1
del giudizio di primo grado, che si liquidano, in € 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15% sui compensi, C.P.A. e IVA, dichiarandone compensato il restante ¼, nonché a rifondere per intero le spese del presente grado d'appello, che si liquidano in € 2.756,00 per compensi ed € 355,00 per esposti, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, e successive occorrende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17/01/2024.
Il Giudice est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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