Art. 2.
Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.