Sentenza 8 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2004, n. 4663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4663 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AL, elett.te dom.to in Roma, Via Magliano Sabina n. 10, presso lo studio dell'Avv. Luigi Berri, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Maturo per procura speciale in calce al ricorso per Cassazione.
- ricorrente -
contro
LI IA, elett.te domata in Roma, Via Sabotino n. 45 presso lo studio dell'Avv, Arturo Marzano, che unitamente all'Avv. Mario Briolini lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
nonché sul ricorso n. 5206/01 proposto da:
LI IA, come sopra elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa.
- ricorrente incidentale -
contro
AN AL;
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pescara n. 560 del 18.7.2000. Udita nella pubblica udienza del 31.10.2003 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Prestipino Giovanni;
Sentito l'Avv. Arturo Marzano per la LI;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Frazzini Orazio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, assorbito quello principale o in subordine per il rigetto del ricorso principale con l'assorbimento di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 15 ottobre 1996 AL AN, in proprio e quale socio dell'associazione non riconosciuta Scuola Pitagora Basket, proponeva opposizione avverso il decreto dell'8 agosto 1996 con il quale il PR di Pescara gli aveva ingiunto di pagare ad IA LI la somma di L. 37.593.076 e conveniva la LI davanti al medesimo PR, chiedendo che il decreto fosse revocato. A sostegno dell'opposizione il AN esponeva che la LI aveva basato il ricorso per decreto ingiuntivo sulla somma che le era stata riconosciuta dal lodo irrituale emanato dal Collegio arbitrale della Federazione di pallacanestro in relazione all'attività dalla stessa LI espletata nell'anno 1993, quale giocatrice, in favore della suddetta Scuola Pitagora Basket e deduceva l'annullabilità del lodo, in particolare, per l'errore di fatto posto in essere dagli arbitri. Costituitasi in giudizio, la LI contestava la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 9 giugno 1998 il PR dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dal AN nella qualità e, nel merito, rigettava l'opposizione proposta dal AN in proprio. Questa pronuncia, impugnata dal soccombente, veniva confermata dal Tribunale di Pescara con sentenza del 18 luglio 2000. Il Tribunale rilevava preliminarmente che bene aveva fatto il primo giudice a dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dal AN nella qualità, dato che il decreto ingiuntivo, in base al ricorso della LI, era stato emanato nei confronti della sola persona del medesimo AN. Nel merito, il giudice dell'appello osservava che quest'ultimo aveva impugnato il lodo deducendo errori di giudizio, con la conseguenza che l'impugnazione, trattandosi di arbitrato irrituale, doveva essere ritenuta inammissibile in considerazione del fatto che, in questo tipo di arbitrato, la denuncia dell'errore può avere rilievo solamente quando concerne la percezione da parte degli arbitri degli elementi e dei dati di fatto sottoposti al loro esame e non già le loro decisioni. Il giudice dell'appello, poi, aggiungeva che la produzione documentale effettuata nel giudizio di appello era tardiva perché l'appellante, che avrebbe ben potuto esibire la documentazione in parola nel giudizio di primo grado, non aveva dedotto davanti al PR di essere nell'impossibilità di provvedervi, mentre esente da censure era la pronuncia con la quale il primo giudice aveva correttamente individuato il termine dal quale aveva avuto inizio il corso della prescrizione presuntiva. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il AN, che ha dedotto sei distinti motivi poi illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso la LI, che ha proposto ricorso incidentale condizionato, articolato in due distinti motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza, va preliminarmente disposta, a norma dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi.
Con i motivi primo, secondo e terzo del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente perché attinenti ad un'unica questione, il AN denuncia la violazione degli artt. 112, 156, 157, 159 c.p.c., e il vizio di contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c., ed investe la decisione con la quale dal giudice dell'appello è stata confermata la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo da lui proposta quale socio dell'associazione Scuola Pitagora Basket. Al riguardo il ricorrente deduce tre distinte censure e sostiene: a) che, "nonostante che sia stato riconosciuto promossa da esso AN l'opposizione in nome proprio, è stato poi negato tale fatto nella decisione"; b) che i giudici di merito, in mancanza di una apposita eccezione da parte della LI, non avrebbero potuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; c) che i medesimi giudici avevano dichiarato inammissibile l'opposizione "perché non azionata soltanto in proprio, ma in proprio e nella qualità di rappresentante della Pitagora Basket".
Tutte queste censure sono prive di fondamento.
In punto di fatto va rilevato che la domanda diretta ad ottenere il provvedimento monitorio era stata rivolta dalla LI nei confronti del solo AL AN, quale debitore solidale, e non già dell'associazione Scuola Pitagora Basket, la quale, per conseguenza, era rimasta estranea al decreto ingiuntivo emanato dal PR di Pescara. Ne deriva che, correttamente sotto il profilo giuridico, il PR ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dall'associazione in persona del AN, essendo la stessa priva della necessaria legittimazione, ed ha poi deciso il merito del giudizio di cognizione promosso dal medesimo AN in proprio, trasfondendo tali decisioni, dopo averne spiegato le ragioni nella parte motiva, nel dispositivo della sentenza. Ed altrettanto corretta è, per conseguenza, la pronuncia del giudice dell'appello di conferma, sul punto, della decisione impugnata.
Con il quarto motivo dell'impugnazione il ricorrente deduce "la violazione degli artt. 1362 e segg. del codice civile sulla interpretazione dei contratti nonché degli artt. 1427 e segg. c.c. sull'errore e il dolo nella formazione del lodo" ed afferma che, "per quanto riguarda gli errori, gli stessi si sono estrinsecati nella errata valutazione delle quietanze scritte e nelle illegali presunzioni di cui il lodo si è copiosamente servito". Queste censure sono o inammissibili o infondate.
L'inammissibilità riguarda la genericità delle censure con le quali il AN accenna alle disposizioni dettate nel codice civile in tema di interpretazione dei contratti e al dolo che avrebbe inficiato - come è da ritenere, in mancanza di precise indicazioni - la formazione di volontà degli arbitri. Tali censure non possono essere esaminate nel merito perché sono prive del necessario requisito della specificità, non essendo stati spiegati dal ricorrente, per un verso, quale violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale sarebbe stata commessa dal giudice dell'appello (e, oltre tutto, quale sia il negozio giuridico non correttamente interpretato) e, per un altro verso, quali elementi di prova sarebbero stati trascurati dal giudice del merito, che, se esaminati, avrebbero fatto ritenere l'esistenza del dolo da parte degli arbitri.
L'infondatezza attiene alle doglianze che investono la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice dell'appello ha affermato, in linea di diritto, che il lodo irrituale non può essere impugnato per errore di giudizio, essendo solo consentita avverso lo stesso l'azione di annullabilità per vizi del consenso e, in particolare, quanto all'errore, qualora quest'ultimo "venga ad inficiare la formazione della volontà degli arbitri e cioè nel caso che essi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà". Questa motivazione, che è stata basata su precise regole tratte da plurime pronunce emesse da questa Corte, si sottrae alle censure del ricorrente, perché, per costante giurisprudenza, il lodo arbitrale irrituale può essere impugnato esclusivamente per i vizi attinenti alla manifestazione della volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità o delle parti che hanno conferito l'incarico o degli arbitri, con la conseguenza che, per quanto riguarda l'errore inerente alla formazione di volontà degli arbitri, è impugnabile solamente quello che si. configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici (o viceversa), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove, sia con riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia (cfr., fra le tante sentenze, Cass. 18 settembre 2001 n. 11678). E, sulla base di questo principio, deve essere condivisa la conclusione cui è pervenuto il giudice dell'appello - il quale, in punto di fatto, ha confermato la pronuncia resa dal primo giudice - perché non poteva essere esercitato alcun sindacato sull'asserito (dal AN) errore commesso dagli arbitri relativamente all'apprezzamento dei fatti e delle prove, specie documentali (v. in proposito la parte espositiva del ricorso per Cassazione, nella quale viene illustrato il contenuto della decisione emanata dagli arbitri e vengono sottolineati gli errori di valutazione). In questo caso, infatti, si verte sul cd. errore di giudizio, precluso al sindacato del giudice, perché lo stesso attiene non già alla falsa rappresentazione della realtà, ma alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (v., in termini, Cass. 28 novembre 1992 n. 12725).
Queste argomentazioni valgono anche a disattendere i motivi quinto e sesto del ricorso, pure da esaminarsi congiuntamente attesa la loro connessione, con i quali il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2722/ 2727, 2729 c.c., 345, 346 c.p.c. e lamenta, da un lato, che entrambi i giudici di merito non abbiano sindacato l'operato degli arbitri per avere questi ultimi "preferito prove presuntive, peraltro ricavate in maniera errata, alle prove scritte" e, dall'altro, che il giudice dell'appello non abbia ammesso la produzione dei documenti (gli originali delle quietanze sottoscritte dalla LI, ritenute nel lodo arbitrale ininfluenti ai fini della decisione perché false) idonei a dimostrare l'errore che sarebbe stato commesso dagli arbitri.
Trattasi, come si vede, di censure identiche a quella da ultimo esaminata e disattesa, le quali, per le medesime ragioni sopra esposte, debbono seguirne la sorte;
dovendosi aggiungere, quanto alla doglianza formulata con il sesto motivo, che bene ha fatto il Tribunale di Pescara a non ammettere la produzione, per la prima volta nel giudizio di appello, degli originali delle quietanze già acquisite alla causa in semplice copia fotostatica, perché tali originali, a detta del medesimo ricorrente, erano stati esaminati e valutati dal collegio arbitrale allo scopo dell'emanazione del lodo irrituale (e in tal senso, quindi, va corretta, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., la motivazione che sorregge la sentenza impugnata su questo punto della controversia).
In considerazione di tutte le argomentazioni svolte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale formulato dalla IO (ed articolato in due distinti motivi), dal momento che tale ricorso incidentale è stato espressamente definito condizionato.
Per il principio di soccombenza posto dall'art. 91, primo comma, c.p.c., il AN deve essere condannato alle spese e gli onorari del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.
Condanna il AN a pagare alla IO le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 15,00 oltre a euro 3.000/00 (tremila/00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2004