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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10892/2022 R.G., chiamata all'udienza del 7/4/2025, promossa da
- , rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del ricorso, Parte_1
dall'Avv. A. Panzarino
Ricorrente
CONTRO
- in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
Oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto tempestivamente depositato in data 13/10/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, contestava le conclusioni rassegnate nell'ambito dell'ATP richiesto per la valutazione del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione di inabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 12 l.n. 118/71, negati dal CTU il quale riteneva la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 90% a far data dalla domanda amministrativa del 24/6/2021.
Nello specifico, l'istante rilevava che il perito, nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva sottovalutato il quadro patologico di cui la ricorrente è portatrice, in particolare, sotto il profilo neurologico;
chiedeva, pertanto, previo rinnovo della CTU, che il Tribunale voglia “
1- accertare e dichiarare, stante il possesso da parte della
Sig.ra dei requisiti sanitari e socio-economici richiesti dalla Parte_2 vigente legge, il diritto di questi al trattamento assistenziale richiesto (pensione di inabilità) e, per le effetto,
2 – ordinare e/o condannare l , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, a corrispondere:
-in favore della ridetta , il trattamento economico riconosciuto con Parte_1
decorrenza dalla data della domanda amministrativa (24.06.2021) o di quella risultante dagli accertamenti espletati in corso di causa, maggiorando gli arretrati di svalutazione, se dovuta, e degli interessi legali fino al saldo”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità della CP_1
domanda e, nel merito, insisteva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa, previa discussione, con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve preliminarmente osservarsi che parte ricorrente ha tempestivamente depositato l'atto di dissenso relativo all'espletato accertamento tecnico preventivo, atteso che, con decreto del Tribunale datato 24/8/2022, veniva assegnato termine alle parti per contestare le conclusioni del CTU e parte ricorrente depositava in data 22/9/2022 atto di contestazione, riservandosi di presentare ricorso introduttivo del giudizio che veniva proposto in data 13/10/2022.
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Deve rilevarsi che gli artt. 2, 12 e 13 l.n.118/1971 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono i requisiti sanitari (invalidità al 74% per l'assegno di invalidità civile e al 100% per la pensione di invalidità civile) e socio-economici occorrenti per le prestazioni assistenziali invocate.
In merito al requisito reddituale, osserva il Tribunale che parte ricorrente ha depositato certificazione rilasciata da Agenzia delle Entrate da cui risulta un reddito per l'anno
2021 pari ad € 480,00 e per l'anno 2020 pari ad € 423,00 (cfr. all. ricorso).
Pag. 2 di 8 In ordine al requisito sanitario, a seguito di rinnovo della CTU, il perito, all'esito della valutazione della documentazione medica in atti e dell'esame obiettivo della perizianda, nella relazione depositata in data 7/2/2025, ha attestato che la ricorrente è affetta da
“Diabete mellito nid. Cardiopatia ipertensiva. Poliartrite cronica. Depressione maggiore con lieve declino cognitivo.
Si tratta di un complesso patologico che ha determinato una totale e permanente inabilità della capacità lavorativa nella misura del 100% (cento) con decorrenza dal mese di aprile 2024 …”
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle
Pag. 3 di 8 sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
L'elaborato appare, pertanto, ben motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011).
In particolare, avuto riguardo alle osservazioni a firma del procuratore di parte ricorrente in ordine alla decorrenza del riconoscimento del requisito sanitario, riproposte nelle memorie autorizzate depositate in atti, il Tribunale rileva che il CTU ha esaustivamente risposto, attestando che “il deficit cognitivo riportato in alcuni certificati è privo di un adeguato supporto strumentale di neuroimaging cerebrali quali
TAC, RMN o SPECT cerebrale.
Infatti, la patologia di cui è affetta la ricorrente è di tipo psichiatrico come giustamente riportato nel certificato del CSM del 17.06.2021 dal dr. R. Martino, con MMSE (Mini
Mentale State Examination) pari a 28/30 cioè livello cognitivo nella norma, per cui le lievi defaillance cognitive sono legate al disturbo depressivo
(è del tutto evidente che i referti medici sono stati interpretati erroneamente dall'avvocato)
Pag. 4 di 8 Solo nei referti specialistici: reumatologico del 22.05.2024 e neurologico del 17.04.24 si evince un quadro patologico più significativo con aggravamento della patologia osteo-articolare e della depressione, e della non rispondenza alla terapia.
Per cui sulla base di tali referti, congiuntamente all'esame obiettivo si è potuto riconoscere il beneficio da tale epoca e non dalla visita peritale del 28.11.24.
Considerato infine che a pag. 5 della bozza ho ben spiegata la patologia neuropsichiatrica della ricorrente, non si capisce su quali basi scientifiche l'avvocato
Panzarino sostiene una retrodatazione del complesso patologico, quando la stessa dr.ssa CTU nel procedimento ATP ha riconosciuto una percentuale del Per_1
90%.
Si confermano quindi le conclusioni espresse nella relazione peritale”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivate ed esaurienti controdeduzioni, a firma del
CTU, da cui non vi è motivo di discostarsi.
Appaiono, tuttavia, inammissibili le domande di condanna, a carico dell' , al CP_1
pagamento dei ratei della relativa prestazione dalla data del riconoscimento del requisito sanitario.
Ed invero, come noto, l'art. 445-bis c.p.c. prevede il necessario accertamento tecnico in riferimento alle “controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità” e, dunque a tutte le controversie in cui si faccia questione di accertamento delle dette condizioni, mentre, per quanto riguarda le controversie previdenziali, ha richiamato esclusivamente le controversie in materia di pensione e di assegno disciplinate dalla legge n. 222 del 1984.
Il comma quinto del medesimo art. 445-bis dispone che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”, da ciò comprendendosi che, a seconda del tipo di diritto vantato, l'interessato individuerà l'ente competente al pagamento di prestazioni ovvero, trattandosi di materia assistenziale che ha per fondamento una delle dette condizioni di disabilità, comunque l'ente competente per la prestazione richiesta.
Il comma primo della norma in esame richiama l'art. 10, comma 6, D.L. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005, a norma del quale “gli atti introduttivi dei procedimenti
Pag. 5 di 8 giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonchè le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell . CP_1 CP_1
Ne deriva che l' è l'unico soggetto legittimato per tutti i procedimenti ex art. 445 CP_1
bis c.p.c. e che, conseguentemente, gli altri enti eventualmente competenti al riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali sono privi di legittimazione passiva.
Quanto sopra esposto trova conforto anche nel recente intervento della Corte di
Cassazione (sentenze n. 8533/2015 e n. 8878/2015); la Suprema Corte, nel delineare l'ambito della cognizione demandato al procedimento per ATP, ha evidenziato il parallelismo tra il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. e la riforma realizzata con il D.L. n. 78/2009 (conv. con modificazioni in legge 102/2009), che ha accentrato
CP_ nell' la titolarità dell'accertamento del requisito sanitario per le provvidenze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, ed ha eliminato la qualifica di litisconsorte necessario del Ministero dell'Economia e delle
Finanze (modificando l'art. 10 del D.L. 203/2005 conv. in L. 248/2005). Il decreto legge n. 78/2009 ha, inoltre, disposto che, a decorrere dall'1/1/2010, le domande volte ad
CP_ ottenere i benefici nelle materie sopra indicate sono presentate all' che, a sua volta, le trasmette alle ASL per lo svolgimento della visita, avvenendo poi in un momento successivo – in caso di esito positivo dell'accertamento sanitario – la verifica degli ulteriori requisiti socio-economici.
Osserva la Corte di Cassazione che parallelamente l'art. 445 bis c.p.c. ha individuato ipotesi di ricorso alla procedura per ATP omogenee rispetto a quelle per le quali il
CP_ procedimento di accertamento sanitario è attribuito ormai integralmente all' in seguito agli interventi legislativi sopra richiamati. Il richiamo all'art. 10 comma 6-bis,
CP_ del D.L. 203/2005 da parte dell'art. 445 bis c.p.c. conferma che l' è parte necessaria del procedimento in esame.
Occorre, inoltre, rilevare che l'accertamento sanitario omologato, ai sensi del comma 5 dell'art. 445 bis c.p.c. viene notificato agli enti competenti che, compiute le necessarie verifiche, provvedono al pagamento della prestazione;
al riguardo, la Suprema Corte, con le sentenze n. 6010, 6084 e 6085 del 2014, aveva già avuto modo di affermare che
Pag. 6 di 8 “il procedimento per atp ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che a norma del comma 5 in caso di mancata contestazione diviene immodificabile ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto”.
L'accertamento sanitario compiuto all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c., qualora divenuto definitivo per effetto del decreto di omologa, è dunque vincolante anche nei confronti del soggetto competente per l'erogazione, che dovrà limitarsi all'accertamento degli eventuali ulteriori requisiti socio-economici.
Il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. deve, pertanto, seguire le medesime regole fissate per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, dovendo, quindi, il giudice limitarsi all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario astrattamente idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta, senza estendere la propria cognizione anche all'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento della prestazione medesima, essendo tale diritto subordinato all'accertamento di ulteriori requisiti, la cui verifica deve essere effettuata dai competenti organi in sede amministrativa.
Coerentemente, per tali ragioni, la sentenza emessa a conclusione del giudizio di opposizione non è appellabile, ma solo ricorribile in Cassazione, avendo il legislatore ritenuto sufficienti, per tali tipologie di giudizio il cui oggetto è limitato all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario, due “gradi” di giudizio, ossia quello di accertamento tecnico preventivo e quello di opposizione allo stesso.
Tanto premesso, rilevata la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del beneficio della pensione d'inabilità ex l.n. 118/71, la domanda della ricorrente deve essere accolta.
Considerato che il perfezionamento del diritto si è maturato in epoca successiva non solo alla data di presentazione della domanda amministrativa ma anche a quella della presentazione del ricorso dinanzi a questo Tribunale (13/10/2022), appare equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Le spese di entrambe le CTU vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 445 bis u.c. c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 10892/2022 R.G., proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
così provvede: accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario necessario per il Parte_1
riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità a decorrere da aprile 2024, secondo le conclusioni del CTU, in relazione all'oggetto della domanda proposta;
spese compensate;
pone definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CTU, già liquidate con CP_1
separati decreti.
Bari, 7/4/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10892/2022 R.G., chiamata all'udienza del 7/4/2025, promossa da
- , rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del ricorso, Parte_1
dall'Avv. A. Panzarino
Ricorrente
CONTRO
- in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
Oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto tempestivamente depositato in data 13/10/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, contestava le conclusioni rassegnate nell'ambito dell'ATP richiesto per la valutazione del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione di inabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 12 l.n. 118/71, negati dal CTU il quale riteneva la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 90% a far data dalla domanda amministrativa del 24/6/2021.
Nello specifico, l'istante rilevava che il perito, nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva sottovalutato il quadro patologico di cui la ricorrente è portatrice, in particolare, sotto il profilo neurologico;
chiedeva, pertanto, previo rinnovo della CTU, che il Tribunale voglia “
1- accertare e dichiarare, stante il possesso da parte della
Sig.ra dei requisiti sanitari e socio-economici richiesti dalla Parte_2 vigente legge, il diritto di questi al trattamento assistenziale richiesto (pensione di inabilità) e, per le effetto,
2 – ordinare e/o condannare l , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, a corrispondere:
-in favore della ridetta , il trattamento economico riconosciuto con Parte_1
decorrenza dalla data della domanda amministrativa (24.06.2021) o di quella risultante dagli accertamenti espletati in corso di causa, maggiorando gli arretrati di svalutazione, se dovuta, e degli interessi legali fino al saldo”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità della CP_1
domanda e, nel merito, insisteva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa, previa discussione, con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve preliminarmente osservarsi che parte ricorrente ha tempestivamente depositato l'atto di dissenso relativo all'espletato accertamento tecnico preventivo, atteso che, con decreto del Tribunale datato 24/8/2022, veniva assegnato termine alle parti per contestare le conclusioni del CTU e parte ricorrente depositava in data 22/9/2022 atto di contestazione, riservandosi di presentare ricorso introduttivo del giudizio che veniva proposto in data 13/10/2022.
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Deve rilevarsi che gli artt. 2, 12 e 13 l.n.118/1971 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono i requisiti sanitari (invalidità al 74% per l'assegno di invalidità civile e al 100% per la pensione di invalidità civile) e socio-economici occorrenti per le prestazioni assistenziali invocate.
In merito al requisito reddituale, osserva il Tribunale che parte ricorrente ha depositato certificazione rilasciata da Agenzia delle Entrate da cui risulta un reddito per l'anno
2021 pari ad € 480,00 e per l'anno 2020 pari ad € 423,00 (cfr. all. ricorso).
Pag. 2 di 8 In ordine al requisito sanitario, a seguito di rinnovo della CTU, il perito, all'esito della valutazione della documentazione medica in atti e dell'esame obiettivo della perizianda, nella relazione depositata in data 7/2/2025, ha attestato che la ricorrente è affetta da
“Diabete mellito nid. Cardiopatia ipertensiva. Poliartrite cronica. Depressione maggiore con lieve declino cognitivo.
Si tratta di un complesso patologico che ha determinato una totale e permanente inabilità della capacità lavorativa nella misura del 100% (cento) con decorrenza dal mese di aprile 2024 …”
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle
Pag. 3 di 8 sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
L'elaborato appare, pertanto, ben motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011).
In particolare, avuto riguardo alle osservazioni a firma del procuratore di parte ricorrente in ordine alla decorrenza del riconoscimento del requisito sanitario, riproposte nelle memorie autorizzate depositate in atti, il Tribunale rileva che il CTU ha esaustivamente risposto, attestando che “il deficit cognitivo riportato in alcuni certificati è privo di un adeguato supporto strumentale di neuroimaging cerebrali quali
TAC, RMN o SPECT cerebrale.
Infatti, la patologia di cui è affetta la ricorrente è di tipo psichiatrico come giustamente riportato nel certificato del CSM del 17.06.2021 dal dr. R. Martino, con MMSE (Mini
Mentale State Examination) pari a 28/30 cioè livello cognitivo nella norma, per cui le lievi defaillance cognitive sono legate al disturbo depressivo
(è del tutto evidente che i referti medici sono stati interpretati erroneamente dall'avvocato)
Pag. 4 di 8 Solo nei referti specialistici: reumatologico del 22.05.2024 e neurologico del 17.04.24 si evince un quadro patologico più significativo con aggravamento della patologia osteo-articolare e della depressione, e della non rispondenza alla terapia.
Per cui sulla base di tali referti, congiuntamente all'esame obiettivo si è potuto riconoscere il beneficio da tale epoca e non dalla visita peritale del 28.11.24.
Considerato infine che a pag. 5 della bozza ho ben spiegata la patologia neuropsichiatrica della ricorrente, non si capisce su quali basi scientifiche l'avvocato
Panzarino sostiene una retrodatazione del complesso patologico, quando la stessa dr.ssa CTU nel procedimento ATP ha riconosciuto una percentuale del Per_1
90%.
Si confermano quindi le conclusioni espresse nella relazione peritale”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivate ed esaurienti controdeduzioni, a firma del
CTU, da cui non vi è motivo di discostarsi.
Appaiono, tuttavia, inammissibili le domande di condanna, a carico dell' , al CP_1
pagamento dei ratei della relativa prestazione dalla data del riconoscimento del requisito sanitario.
Ed invero, come noto, l'art. 445-bis c.p.c. prevede il necessario accertamento tecnico in riferimento alle “controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità” e, dunque a tutte le controversie in cui si faccia questione di accertamento delle dette condizioni, mentre, per quanto riguarda le controversie previdenziali, ha richiamato esclusivamente le controversie in materia di pensione e di assegno disciplinate dalla legge n. 222 del 1984.
Il comma quinto del medesimo art. 445-bis dispone che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”, da ciò comprendendosi che, a seconda del tipo di diritto vantato, l'interessato individuerà l'ente competente al pagamento di prestazioni ovvero, trattandosi di materia assistenziale che ha per fondamento una delle dette condizioni di disabilità, comunque l'ente competente per la prestazione richiesta.
Il comma primo della norma in esame richiama l'art. 10, comma 6, D.L. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005, a norma del quale “gli atti introduttivi dei procedimenti
Pag. 5 di 8 giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonchè le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell . CP_1 CP_1
Ne deriva che l' è l'unico soggetto legittimato per tutti i procedimenti ex art. 445 CP_1
bis c.p.c. e che, conseguentemente, gli altri enti eventualmente competenti al riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali sono privi di legittimazione passiva.
Quanto sopra esposto trova conforto anche nel recente intervento della Corte di
Cassazione (sentenze n. 8533/2015 e n. 8878/2015); la Suprema Corte, nel delineare l'ambito della cognizione demandato al procedimento per ATP, ha evidenziato il parallelismo tra il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. e la riforma realizzata con il D.L. n. 78/2009 (conv. con modificazioni in legge 102/2009), che ha accentrato
CP_ nell' la titolarità dell'accertamento del requisito sanitario per le provvidenze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, ed ha eliminato la qualifica di litisconsorte necessario del Ministero dell'Economia e delle
Finanze (modificando l'art. 10 del D.L. 203/2005 conv. in L. 248/2005). Il decreto legge n. 78/2009 ha, inoltre, disposto che, a decorrere dall'1/1/2010, le domande volte ad
CP_ ottenere i benefici nelle materie sopra indicate sono presentate all' che, a sua volta, le trasmette alle ASL per lo svolgimento della visita, avvenendo poi in un momento successivo – in caso di esito positivo dell'accertamento sanitario – la verifica degli ulteriori requisiti socio-economici.
Osserva la Corte di Cassazione che parallelamente l'art. 445 bis c.p.c. ha individuato ipotesi di ricorso alla procedura per ATP omogenee rispetto a quelle per le quali il
CP_ procedimento di accertamento sanitario è attribuito ormai integralmente all' in seguito agli interventi legislativi sopra richiamati. Il richiamo all'art. 10 comma 6-bis,
CP_ del D.L. 203/2005 da parte dell'art. 445 bis c.p.c. conferma che l' è parte necessaria del procedimento in esame.
Occorre, inoltre, rilevare che l'accertamento sanitario omologato, ai sensi del comma 5 dell'art. 445 bis c.p.c. viene notificato agli enti competenti che, compiute le necessarie verifiche, provvedono al pagamento della prestazione;
al riguardo, la Suprema Corte, con le sentenze n. 6010, 6084 e 6085 del 2014, aveva già avuto modo di affermare che
Pag. 6 di 8 “il procedimento per atp ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che a norma del comma 5 in caso di mancata contestazione diviene immodificabile ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto”.
L'accertamento sanitario compiuto all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c., qualora divenuto definitivo per effetto del decreto di omologa, è dunque vincolante anche nei confronti del soggetto competente per l'erogazione, che dovrà limitarsi all'accertamento degli eventuali ulteriori requisiti socio-economici.
Il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. deve, pertanto, seguire le medesime regole fissate per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, dovendo, quindi, il giudice limitarsi all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario astrattamente idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta, senza estendere la propria cognizione anche all'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento della prestazione medesima, essendo tale diritto subordinato all'accertamento di ulteriori requisiti, la cui verifica deve essere effettuata dai competenti organi in sede amministrativa.
Coerentemente, per tali ragioni, la sentenza emessa a conclusione del giudizio di opposizione non è appellabile, ma solo ricorribile in Cassazione, avendo il legislatore ritenuto sufficienti, per tali tipologie di giudizio il cui oggetto è limitato all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario, due “gradi” di giudizio, ossia quello di accertamento tecnico preventivo e quello di opposizione allo stesso.
Tanto premesso, rilevata la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del beneficio della pensione d'inabilità ex l.n. 118/71, la domanda della ricorrente deve essere accolta.
Considerato che il perfezionamento del diritto si è maturato in epoca successiva non solo alla data di presentazione della domanda amministrativa ma anche a quella della presentazione del ricorso dinanzi a questo Tribunale (13/10/2022), appare equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Le spese di entrambe le CTU vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 445 bis u.c. c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 10892/2022 R.G., proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
così provvede: accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario necessario per il Parte_1
riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità a decorrere da aprile 2024, secondo le conclusioni del CTU, in relazione all'oggetto della domanda proposta;
spese compensate;
pone definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CTU, già liquidate con CP_1
separati decreti.
Bari, 7/4/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti
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