Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2532 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Quintieri e Vittoria Scalise, presso il Parte_5 cui studio, in Caccuri (KR), via San Lorenzo n. 37, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
opponenti contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_1 mandataria di rappresentata e difesa dall'avv. Daniela D'Orazio, presso il cui Controparte_2 studio, in Milano, via Boccaccio n. 45, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta avente ad oggetto: opposizione a precetto – mutuo bancario;
conclusioni delle parti: all'udienza del 17 dicembre 2024 entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per gli opponenti: “Voglia l'ill.mo Giudice, contrariis reiectis: in via preliminare: previa pronuncia sulla sospensione dell'efficacia esecutiva, anche inaudita altera parte, in considerazione delle motivazioni del presente atto ed in particolare, per il difetto di legittimazione ad agire dell'opposta e per la genericità del debito oggetto di precetto;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e processuale e della titolarità attiva nel rapporto de quo della sedicente cessionaria, odierna opposta, per le motivazioni di cui al punto n. 1 del presente atto;
per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto dell'opposta ad agire in executivis e nulla e di nessun effetto l'intimazione di pagamento della somma di cui al precetto notificato, per i motivi di cui in atti, con ogni conseguente provvedimento anche di nullità/inefficacia dei titoli esecutivi;
nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto in via preliminare;
in via principale: - accertare e dichiarare la violazione del principio di determinatezza o determinabilità posto a pena di nullità dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1325 c.c. in relazione alla determinazione del credito oggetto di precetto e/o accertare e dichiarare l'illegittimità e/o eccessiva onerosità degli interessi moratori, per le motivazioni rassegnate nel punto n. 2 del presente atto e, per l'effetto ed ai sensi dell'art. 1384 c.c. ridurli secondo equità; in subordine:
- accertare se il contratto di mutuo de quo, rispetti l'obbligo di cui all'art. 117 del TUB, in
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tutti elementi essenziali non specificati in contratto e, per l'effetto procedere a ricalcolare il piano di ammortamento a capitalizzazione semplice e con contestuale applicazione dell'interesse sostitutivo BOT min ex art. 117 del TUB, provvedendo a determinare le somme da ripetere a favore dei mutuatari;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari da distrarre in favore dei procuratori antistatari”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (mutuo ipotecario del 30.01.2008,
Rep. 89489 - Racc. 30254) sotteso all'atto di precetto per assoluta carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, consentire l'instaurazione della procedura esecutiva;
nel merito: rigettare tutte le domande in via preliminare, principale ed in via subordinata proposte dall'opponente poiché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi della presente causa, oltre rimborso forfettario 15% ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, , Parte_1 Pt_2 Pt_3
e , in proprio e quali eredi di impugnavano ai sensi dell'art. Parte_4 Pt_5 Persona_1
617 c.p.c. il precetto notificatogli il 28.06.2023 dalla mandataria Controparte_1 di per residuo insoluto di mutuo ipotecario, stipulato con giusta Controparte_2 CP_3 rogito del 30.01.2008, pari a complessivi € 46.017,67, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione sostanziale di siccome non documentate, né debitamente Controparte_2 annotate nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 58 T.U.B., le plurime cessioni del credito, nonché, in ogni caso, l'indeterminatezza di quello precettato, siccome omessa la specifica di capitale ed interessi, anche in relazione al saggio ed alle modalità di calcolo di questi ultimi, ed anche in ragione dell'applicazione di interessi moratori esorbitanti, di cui necessaria la riduzione, anche d'ufficio, ad equità, previa epurazione della loro capitalizzazione trimestrale;
rappresentavano, da ultimo, l'illegittima capitalizzazione determinata dal piano di ammortamento c.d. alla francese del mutuo, giusta perizia allegata, rassegnando di conseguenza le conclusioni sopra ritrascritte.
Costituitasi in giudizio, nella sua qualità, contestava in Controparte_1 primo luogo la qualificazione dell'opposizione, da intendersi all'esecuzione, siccome diretta a contestare il diritto alla preannunciata esecuzione, e non anche vizi formali del precetto;
documentava quindi sia il rapporto che la titolarità del medesimo, anche mediante dichiarazione della cedente (già , specificando che il quantum debeatur si evinceva Parte_6 CP_3 agevolmente dall'estratto ex art. 50 T.U.B. allegato, ove indicati anche gli importi degli interessi maturati, dalla data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, ed al saggio contrattualmente pattuito;
escludeva che l'ammortamento alla francese comportasse alcuna capitalizzazione degli interessi, ovvero la nullità del rapporto per indeterminatezza della relativa pattuizione, rassegnando di conseguenza le conclusioni di cui in epigrafe. In sede di verifiche preliminari, a contraddittorio costituito, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con provvedimento confermato alla prima
2 udienza di trattazione, in cui, respinta la richiesta di ctu econometrica di parte opponente, la causa è stata rinviata a quella del 17 dicembre 2024, alla quale, precisate le conclusioni, assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome tutti i suoi motivi infondati, va di conseguenza respinta.
Sotto il profilo della legittimazione attiva alla pretesa creditoria di nello Controparte_2 specifico, contrariamente all'assunto attoreo, rileva la esaustiva produzione documentale dell'opposta. Nell'ordine, infatti, sono stati allegati:
- la Gazzetta Ufficiale n. 86 del 26.07.2018, in cui contenuto l'avviso dell'operazione di cartolarizzazione, con la quale UBI Banca s.p.a. ha ceduto a “tutti i crediti … Controparte_2 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari (…) sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”; tra quei crediti rientra quello vantato nei confronti degli opponenti, siccome derivante dal mutuo ipotecario stipulato nel 2008 con CP_3 con comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, e passaggio a sofferenza, documentata al maggio 2014;
- la proposta di “cessione di crediti ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 130 del 30 aprile 1999”, sottoscritta da di cui documentato l'invio alla cedente UBI Controparte_2
Banca s.p.a.;
- la pagina estratta da “Allegato A – elenco crediti ceduti”, in cui mentovate le due linee di credito facenti capo agli odierni opponenti (partite contabili n. 11040 e 60054323 / codice
NDG 16480189);
- la “comunicazione di cessione del credito pro soluto e contestuale diffida al pagamento”, inviata ai sig.ri e il 21.09.2018, nella quale riportata Parte_1 CP_4
l'identificazione della posizione degli opponenti con il codice NDG 16480189;
- la dichiarazione di cessione sottoscritta da e controfirmata da Parte_6 CP_2
[...]
Rileva, al riguardo, l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, in primo luogo, “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n. 4277/2023). Sotto diverso profilo, è stato precisato come, “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), abbia la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola hanno infatti inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del
3 giudizio (Cass. nn. 20495/2020, 5997/2006); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dal precetto notificato al ceduto dal cessionario;
sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto”; il giudice, quindi, dovrà “valutare se, alla luce di tutto l'incarto processuale, risulti prova: i) della cessione e ii) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta;
in caso di esito positivo, … dovrà quindi vagliare l'intervenuta utile notizia del medesimo negozio al debitore ceduto, in coerenza con quanto osservato, e perciò anche con la notifica del precetto;
in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della "notizia" della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, rappresenta un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. n. 10200/2021). Nel caso di specie, come premesso, i documenti allegati dall'opposta rappresentano evidente ed esaustivo assolvimento all'onere probatorio imposto dalla citata giurisprudenza, consentendo di asseverare titolarità del credito e legittimazione attiva della con Controparte_2 sufficiente grado di certezza. Sotto ulteriore e diverso profilo, non coglie nel segno neppure l'ulteriore eccezione mossa dalla difesa degli opponenti nella prima memoria 171 ter c.p.c. a Controparte_1
atteso che, sempre secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, “il conferimento
[...] dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto (eventualmente, ma non nel caso di specie, ndr) non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti (comunque, ndr) non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. n. 7243/2024). Su tali premesse, non hanno miglior sorte gli ulteriori motivi di opposizione.
La contestazione del quantum debeatur è, in primo luogo, generica ed inconferente, soprattutto a fronte (a) della produzione dell'estratto ex art. 50 T.U.B. di riepilogo del credito, non contestato specificamente, e, soprattutto (b) della fonte negoziale – come tale conosciuta ab origine dai debitori - del credito stesso, rimanendo il mutuo successivo alla entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000, che ha legittimato la capitalizzazione dell'interesse corrispettivo contenuto nella rata, al momento dell'inadempimento. Quanto alla paventata usurarietà, nondimeno, l'inammissibilità del motivo di opposizione deriva, in primo luogo, dalla mancata indicazione del tasso soglia vigente al momento della stipula del rogito, necessario per il rilievo di usurarietà originaria (neppure invero prospettato dagli opponenti), non rilevando invece quella eventuale (ma indimostrata, e solo assertivamente assunta) sopravvenuta (Cass. SSUU n. 24675/2017); al riguardo, poi, deve richiamarsi l'univoco e recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che esprime la criticità relativa alla stessa configurazione dell'interesse della parte mutuataria “ad agire per la declaratoria di usurarietà allorché manchino (o, come nel caso di specie, non siano dedotti,
4 prima ancora che dimostrati) i presupposti della mora e la concreta applicazione di quegli interessi” (Cass. ord. n. 1818/2021), dovendo “la valutazione di usurarietà riguardare l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento” (Cass. SSUU n. 19597/2020). In ogni caso, ove anche per assurdo superato il rilievo che precede, lo stesso arresto delle
Sezioni Unite citato da ultimo, si premura di indicare il criterio di accertamento della usurarietà dell'interesse di mora, che deve riguardare “la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali contenuta nei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996; in assenza, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”. L'usurarietà - si ripete: solo ipotetica, dedotta dagli opponenti -, che non risponde ai requisiti imposti dalla citata giurisprudenza, rimane quindi in primo luogo inammissibile, e, comunque, in ogni caso, infondata, per come si evince dalla semplice lettura del mutuo, e dell'allegato documento di sintesi. Va quindi esclusa la paventata nullità del mutuo per tale profilo. Ad analoga conclusione deve giungersi in relazione all'asserita indeterminatezza della somma precettata.
Quanto ai criteri di calcolo, deve ribadirsi quanto già evidenziato nell'ordinanza di diniego della cautela sospensiva, ossia che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4008/2013) esonera il creditore dalla indicazione specifica, in precetto, del criterio di calcolo della somma di cui intimato il pagamento, a maggior ragione laddove il credito derivi dalla applicazione di clausole negoziali (quelle del rogito di mutuo), in quanto tali perfettamente conosciute dal debitore, a meno di configurane l'ignoranza comunque inescusabile. Il rilievo acquista portata, se possibile, ancor più assorbente, laddove si consideri che, nel caso alla odierna attenzione, ogni dettagliata informazione contabile è specificamente indicata nel contratto di mutuo, nel documento di sintesi, ed anche nel piano di ammortamento, documenti tutti non solo allegati, quanto, piuttosto, specificamente approvati, ed anche sottoscritti, dai debitori opponenti. Anche la dedotta nullità del contratto per applicazione dell'ammortamento c.d. “alla francese”, segue un cliché generico, avversato dalla giurisprudenza di merito assolutamente dominante, ampiamente citata dall'opposta. Contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente, infatti, quella giurisprudenza è univoca nel ritenere che l'interesse applicato in quella tipologia di ammortamento è un interesse semplice, e non anche composto, che, di conseguenza, non genera alcun effetto anatocistico, semplicemente perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate.
Gli interessi in un dato periodo, in sostanza, non si sommano al capitale, ma, al contrario, vengono calcolati sul solo capitale residuo, e non capitalizzati alla scadenza della rata, ma pagati in quota interessi con la rata di rimborso del mutuo.
Sotto diverso profilo, nondimeno, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno di recente chiarito che, “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della
5 normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SSUU n. 15130/2024). Anche sotto aspetto, le doglianze degli opponenti devono quindi essere disattese.
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ;
[...] Parte_4 Parte_5
- condanna i ridetti opponenti, in solido, alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00 per competenze professionali calcolate al medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 7 gennaio 2025
Il giudice
Gino Bloise
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