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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.89/2025
@-Rig.AA-MP(carcinoma polmonare)O.P.(erede) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. UI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 2 Ottobre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 03.04.2025, e vertente tra in qualità di erede di deceduto in data 21.06.2018 (appellante) e Parte_1 Persona_1
l (appellato), avente per Controparte_1 oggetto: appello avverso la sentenza n°289/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 16.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato in data 03.04.2025, in qualità di vedova ed erede di Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata Persona_1 respinta, per carenza di prova della origine professionale della tecnopatia denunciata, la sua domanda tesa ad ottenere, a titolo ereditario, il riconoscimento del proprio diritto a indennizzo/rendita ex art.13 comma 2 D.Lgs.23.02.2000 n°38 per malattia professionale (“adenocarcinoma polmonare e carcinomatosi pleurica”) contratta dal de cuius nell'esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa di ed “ svolta dal 28.04.1969 al 01.11.1991 alle Parte_2 Parte_3
1 dipendenze delle , con continuativa e prolungata esposizione a polveri di amianto Controparte_2 presente nel pietrisco (c.d. ballast) utilizzato per la realizzazione delle linee ferroviarie, in quanto rilasciato dai dispositivi frenanti dei treni. A fondamento del gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure, contestando una errata lettura delle deposizioni testimoniali e l'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado, recepita dal Tribunale, ribadendo l'origine professionale della patologia. Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento del gravame e previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, che venisse accolta la propria domanda, con condanna dell' a corrispondere le prestazioni di legge. CP_3
L' ha resistito al gravame. CP_3
L'appellante censura la decisione impugnata, poiché, recependo acriticamente la Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado e non valorizzando adeguatamente le risultanze istruttorie (orali e documentali), ha negato il nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal de cuius, laddove invece sussistevano tutti gli elementi per considerare di origine professionale la patologia da cui era affetto il lavoratore e che ne aveva determinato il decesso.
L'appello si rivela infondato.
La storia lavorativa dell'appellante emerge dalla documentazione proveniente da dalla Direzione
Territoriale di Ancona di R.F.I. (v. nota 21.05.2021), in cui si assevera che ha Persona_1 lavorato alle dipendenze delle nel periodo dal 28.04.1969 al 01.07.1970 quale Controparte_2
“Cantoniere” (con mansioni di controllo ed azionamento dei passaggi a livello e di segnalazione di eventuali anomalie) e dal 01.07.1970 al 01.11.1991 quale “Operaio Armamento” (con mansioni di manutenzione, revisione e ripristino di binari e scambi, e relative strutture complementari).
Ciò premesso, la questione all'odierno vaglio è incentrata sull'accertamento circa l'efficienza causale delle condizioni lavorative “ordinarie” quale “Operaio rispetto alla patologia tumorale Parte_3 denunciata dall'assicurato per esposizione a fibre di amianto rilasciate dagli impianti frenanti dei terni e depositatesi sul pietrisco (c.d. ballast) su cui insistono i binari, tenuto conto anche del fatto che le mansioni di manutenzione, revisione e ripristino di binari e scambi erano svolte in ambiente “aperto”, con conseguente maggiore dispersione delle fibre di amianto
Va detto, al riguardo, che la prova testimoniale espletata in prime cure su istanza della parte attrice è stata limitata alla escussione di due colleghi di lavoro dell'assicurato e ), Testimone_1 Testimone_2 che hanno reso deposizioni testimoniali di contenuto vago ed impreciso, limitate ad una generica conferma delle mansioni svolte senza puntuali riferimenti a circostanze di tempo oggetto di diretta e personale constatazione, nel complesso insufficienti a provare in termini sufficientemente concreti e
2 specifici i fatti costitutivi dedotti in giudizio. Trattasi peraltro di mansioni su cui non vi è contestazione e che, come evidente, non potevano che essere svolte solo nei momenti in cui non transitavano convogli ferroviari (v., sul punto, teste ). Dalla prova testimoniale, in ogni caso, nulla emerge Testimone_3 in ordine alla peculiarità dell'ambiente di lavoro (che, si ripete, era all'aria aperta) e sull'intensità e sul carattere continuativo e non occasionale dell'eventuale esposizione, in base ai quali sia possibile ricondurre in via presuntiva la genesi della malattia denunciata.
Inoltre, il contegno processuale tenuto dall' che ha categoricamente contestato l'origine CP_3 professionale della patologia denunciata, impone di qualificare come controversi i fatti dedotti dalla parte appellante, così che quest'ultima non può ritenersi in alcun modo sollevata dall'onere di provare l'esistenza e il collegamento eziologico tra le patologie a carico del de cuius e la natura e tipologia dell'esposizione ambientale, alle quali la scienza medica e la legislazione vigente assegni in via presuntiva incidenza causale nella comparsa della malattia in questione.
In conclusione, in linea con quanto statuito dal primo giudice, il Collegio non ritiene provata l'esistenza del nesso eziologico tra le caratteristiche qualitative e quantitative del lavoro svolto dal e la patologia dallo stesso contratta. Persona_1
In proposito, secondo l'ormai consolidato e condiviso orientamento della Suprema Corte, in tema di tutela contro le malattie professionali, l'inclusione della malattia fra quelle per le quali l'origine professionale è "di elevata probabilità" (cc.dd. tabellate) non esclude che il lavoratore abbia “…l'onere di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia…”(Cass.n.8638/2008), ovvero di “…essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata…” (Cass.n.13024/2017).
Ciò premesso, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado - v. elaborato Dott. Per_2
– ha ritenuto che, proprio sulla base dell'excursus lavorativo sopra indicato, il riconoscimento
[...] dell'origine professionale della patologia denunciata da non emerga allo stato degli Persona_1 atti, atteso che, “NON essendo soddisfatto il criterio di esclusione di altre cause - intensa abitudine tabagica (20 sigarette al giorno x 50 anni) del de cuius evincibile dalla lettura delle cartelle cliniche -, il criterio di idoneità lesiva quantitativa - il parere conclude per una esposizione ad inalazione Per_3 di fibre di amianto in quantitativi non significativamente superiori ai livello di inquinamento atmosferico registrati in ambiente urbano”.
Non ritiene la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi da una simile valutazione, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretta da adeguata e convincente motivazione.
A ciò si aggiunga che il compendio testimoniale si è rivelato lacunoso, dal momento che non ha consentito di raggiungere la prova delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e della
3 misura con cui le ordinarie mansioni di ” svolte (all'aria aperta) da Parte_3 Per_1
nel corso della sua carriera lavorativa possano aver comportato con una significativa
[...] esposizione a fibre di amianto.
Tali lacune non appaiono suscettibili di essere sanate attraverso una consulenza tecnica d'ufficio ambientale, sia perché un accertamento di tal genere è oggi impossibile in considerazione del tempo trascorso e dell'inevitabile mutamento dello stato dei luoghi, sia perché la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune di allegazione e di prova in cui sia incorsa una delle parti ovvero per alleggerirne l'onere probatorio;
le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio gravante su di loro ex art. 2697 c.c., rimettendo l'accertamento delle proprie ragioni all'attività del consulente d'ufficio; pertanto, la
CTU può essere disposta non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti non allegati né provati, ma solo per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa (cfr. per tutte, Cass. n. 17693/2013 e, da ultimo, Cass. n. 24487/2019 e Cass. n.
19631/2020). La consulenza tecnica d'ufficio, in altri termini, deve essere intesa come strumento ad adiuvandum del giudice, e non ad explorandum a vantaggio della parte su cui gravava l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto fatto valere, e che non vi abbia provveduto.
Né tanto meno può supplirsi alla carenza di allegazione e prova attraverso il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, non essendosi formata compiutamente, in sede testimoniale, la dimostrazione delle specifiche caratteristiche dell'ambiente di lavoro in cui all'epoca aveva prestato attività lavorativa necessarie al medico al fine di accertare o meno la riconducibilità Persona_1 astratta della patologia lamentata (ed eventualmente accertata) alle mansioni ivi svolte (cfr. Cassazione civile, sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353: “Grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all'ambiente lavorativo, non configurando, le mansioni inerenti alle qualifiche, un fatto notorio che non necessita di prova, atteso che esse sono variabili in dipendenza, del concreto posto di lavoro, della sua localizzazione geografica, dei turni di servizio, dell'ambiente in generale, essendo assolutamente irrilevante che la controparte non abbia contestato, con la comparsa di costituzione in primo grado, le modalità della prestazione lavorativa allorquando dette modalità non siano state precisate. Inoltre nelle patologie aventi carattere comune a eziologia cd. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa, ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto e ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio”).
4 In quest'ordine di concetti, per poter affermare che si è in presenza di un'affezione di natura professionale, occorre considerare le modalità concrete di svolgimento dell'attività lavorativa, la sua durata giornaliera e la continuità dell'esposizione a rischio (tenendo conto della durata del periodo lavorativo e delle concrete modalità di esecuzione del rapporto). Dal complesso delle allegazioni di parte attrice non emergono invece elementi univocamente significativi che abbiano potuto determinare la malattia denunciata, sia come fattore causale che concausale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado vanno dichiarate irripetibili, versando la parte soccombente nelle condizioni di reddito previste dall'art.152 disp att. Cod.Proc.Civ., come modificato dall'art.42 del D.L.30.09.2003
n°269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, per l'ammissibilità al regime di esenzione dal pagamento delle spese, sicchè la stessa va esente dalla condanna al rimborso nonostante la soccombenza.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara irripetibili le spese del grado;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 2 Ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
UI AN
(Atto sottoscritto digitalmente)
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