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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/07/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 19/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2819/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente a [...]
675, rapp.to e difeso dall'Avv. Rosa Veneruso, presso il cui studio elett.te domicilia alla Via Trentola II 16b –
Ercolano; nonché presso l'indirizzo digitale pec: Email_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli Controparte_1 avv.ti Roberta Del Sordo e Erminio Capasso, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi CP_ n.55, presso la sede resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di volta a ottenere, in contraddittorio Parte_1 CP_ con l' l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla liquidazione della indennità di malattia per CP_ il periodo dal 02/02/2022 fino al 21/03/2023, con conseguente condanna dell' a corrispondere la somma di € 5.578,43 quale indennità di malattia spettante oltre interessi per il ritardato pagamento;
il tutto con vittoria di spese .
CP_ L' si è costituito e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto per mancanza di certificazione medica prodotta in via telematica.
Ciò detto, si osserva che la domanda va rigettata per le argomentazioni che seguono.
CP_ Invero, con comunicazione 02/03/2023.0000897, avente ad oggetto “Certificazione di malattia CP_3 CP_ dei lavoratori marittimi. Precisazioni” l' ha stabilito quanto segue: “ai sensi dell'articolo 2 del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, la certificazione medica è trasmessa dal medico curante esclusivamente per via telematica.
Con l'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296[1] (legge finanziaria 2007), si è reso disponibile, a partire dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del Servizio sanitario nazionale
(S.S.N.), secondo le regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), in linea con il processo di innovazione digitale della pubblica Amministrazione. I principi generali e le specifiche tecniche sulla trasmissione telematica sono stati definiti, inizialmente, con il D.P.C.M. 26 marzo 2008 e, successivamente, con il D.M. 26 febbraio 2010, come modificato dal D.M. 18 aprile 2012. Nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, l'articolo 55- septies, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, dispone che: “Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”; al comma 4, inoltre, lo stesso articolo 55-septies dispone che: “L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica […] costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi”. Inoltre, l'articolo 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in merito alla certificazione di malattia dispone che: “Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Tanto premesso, per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, CP_ con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio 2014, l' gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore. Al riguardo, si ricorda che costituisce specificità del settore la competenza all'assistenza sanitaria, ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R. CP_ 31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi. All'atto dell'acquisizione della gestione la certificazione medica era rilasciata mediante utilizzo di specifici formulari da parte degli ambulatori di medici fiduciari - cosiddetti modelli “MAL 1”, “MAL 2” e “MAL 3” - risalenti alla Parte_2 CP_ precedente gestione per conto (cfr. la circolare n. 179 del 23 dicembre 2013 per la ricostruzione Pt_3 della competenza istituzionale a decorrere dal 1° gennaio 2014 e le prime istruzioni operative in materia).
Quanto agli assistiti marittimi, dismessi dall'assistenza USMAF1SASN che transitano, pertanto, negli elenchi degli assistiti del S.S.N. successivamente alla perdita della qualificazione specifica di lavoratore navigante, la certificazione di malattia va trasmessa in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo.
Con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020, invece, è stato comunicato l'avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAFSASN.
A tale proposito, si rammenta che il processo relativo all'invio della certificazione telematica di malattia determina effetti positivi sul piano della semplificazione, della trasparenza dell'azione amministrativa e della riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori che hanno i requisiti previsti dalla legge. L'invio della certificazione telematica, inoltre, previene efficacemente il rischio di comportamenti fraudolenti.
Nel confermare, quindi, che le predette indicazioni sono applicabili anche alla certificazione telematica per i lavoratori marittimi da parte di tutti i soggetti abilitati alla relativa trasmissione, si fa rinvio alle istruzioni diramate con il messaggio n. 610/2020 e alla circolare n. 145/2021 relativa alle istruzioni operative sul servizio
“Comunicazione integrativa malattia marittimi”.
CP_ Seppur parte ricorrente ha posto in evidenza il Messaggio n. 4010 del 14/11/2023 “LAVORATORI
MARITTIMI. ADEMPIMENTI CORRELATI ALLA TUTELA DELLO STATO DI MALATTIA“, secondo cui: “in via del tutto eccezionale saranno accettati – purché in originale - eventuali certificazioni cartacee”, dal che si evince che anche i certificati rilasciati in modalità cartacei sono idonei al riconoscimento della indennità di malattia, si rileva che il ricorrente non ha dedotto nessun evento eccezionale tale da far sì che la sua documentazione potesse essere consegnata in tale modalità. Da ciò discende il rigetto della domanda per mancanza di certificazione medica prodotta in via telematica.
Una diversa decisione , peraltro, si tradurrebbe in una inammissibile disapplicazione giudiziale di una previsione normativa esplicita, quale è quella contenuta nell'articolo 25 della legge 4 novembre 2010 n. 183
(dettata, peraltro, al fine di prevenire efficacemente il rischio di comportamenti fraudolenti).
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio, la complessità e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate, nonché motivi di equità, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla CP_ domanda proposta da con ricorso del 3/5/2023 nei confronti dell' così provvede: Parte_1 rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 17/07/2025 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 19/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2819/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente a [...]
675, rapp.to e difeso dall'Avv. Rosa Veneruso, presso il cui studio elett.te domicilia alla Via Trentola II 16b –
Ercolano; nonché presso l'indirizzo digitale pec: Email_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli Controparte_1 avv.ti Roberta Del Sordo e Erminio Capasso, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi CP_ n.55, presso la sede resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di volta a ottenere, in contraddittorio Parte_1 CP_ con l' l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla liquidazione della indennità di malattia per CP_ il periodo dal 02/02/2022 fino al 21/03/2023, con conseguente condanna dell' a corrispondere la somma di € 5.578,43 quale indennità di malattia spettante oltre interessi per il ritardato pagamento;
il tutto con vittoria di spese .
CP_ L' si è costituito e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto per mancanza di certificazione medica prodotta in via telematica.
Ciò detto, si osserva che la domanda va rigettata per le argomentazioni che seguono.
CP_ Invero, con comunicazione 02/03/2023.0000897, avente ad oggetto “Certificazione di malattia CP_3 CP_ dei lavoratori marittimi. Precisazioni” l' ha stabilito quanto segue: “ai sensi dell'articolo 2 del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, la certificazione medica è trasmessa dal medico curante esclusivamente per via telematica.
Con l'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296[1] (legge finanziaria 2007), si è reso disponibile, a partire dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del Servizio sanitario nazionale
(S.S.N.), secondo le regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), in linea con il processo di innovazione digitale della pubblica Amministrazione. I principi generali e le specifiche tecniche sulla trasmissione telematica sono stati definiti, inizialmente, con il D.P.C.M. 26 marzo 2008 e, successivamente, con il D.M. 26 febbraio 2010, come modificato dal D.M. 18 aprile 2012. Nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, l'articolo 55- septies, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, dispone che: “Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”; al comma 4, inoltre, lo stesso articolo 55-septies dispone che: “L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica […] costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi”. Inoltre, l'articolo 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in merito alla certificazione di malattia dispone che: “Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Tanto premesso, per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, CP_ con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio 2014, l' gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore. Al riguardo, si ricorda che costituisce specificità del settore la competenza all'assistenza sanitaria, ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R. CP_ 31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi. All'atto dell'acquisizione della gestione la certificazione medica era rilasciata mediante utilizzo di specifici formulari da parte degli ambulatori di medici fiduciari - cosiddetti modelli “MAL 1”, “MAL 2” e “MAL 3” - risalenti alla Parte_2 CP_ precedente gestione per conto (cfr. la circolare n. 179 del 23 dicembre 2013 per la ricostruzione Pt_3 della competenza istituzionale a decorrere dal 1° gennaio 2014 e le prime istruzioni operative in materia).
Quanto agli assistiti marittimi, dismessi dall'assistenza USMAF1SASN che transitano, pertanto, negli elenchi degli assistiti del S.S.N. successivamente alla perdita della qualificazione specifica di lavoratore navigante, la certificazione di malattia va trasmessa in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo.
Con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020, invece, è stato comunicato l'avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAFSASN.
A tale proposito, si rammenta che il processo relativo all'invio della certificazione telematica di malattia determina effetti positivi sul piano della semplificazione, della trasparenza dell'azione amministrativa e della riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori che hanno i requisiti previsti dalla legge. L'invio della certificazione telematica, inoltre, previene efficacemente il rischio di comportamenti fraudolenti.
Nel confermare, quindi, che le predette indicazioni sono applicabili anche alla certificazione telematica per i lavoratori marittimi da parte di tutti i soggetti abilitati alla relativa trasmissione, si fa rinvio alle istruzioni diramate con il messaggio n. 610/2020 e alla circolare n. 145/2021 relativa alle istruzioni operative sul servizio
“Comunicazione integrativa malattia marittimi”.
CP_ Seppur parte ricorrente ha posto in evidenza il Messaggio n. 4010 del 14/11/2023 “LAVORATORI
MARITTIMI. ADEMPIMENTI CORRELATI ALLA TUTELA DELLO STATO DI MALATTIA“, secondo cui: “in via del tutto eccezionale saranno accettati – purché in originale - eventuali certificazioni cartacee”, dal che si evince che anche i certificati rilasciati in modalità cartacei sono idonei al riconoscimento della indennità di malattia, si rileva che il ricorrente non ha dedotto nessun evento eccezionale tale da far sì che la sua documentazione potesse essere consegnata in tale modalità. Da ciò discende il rigetto della domanda per mancanza di certificazione medica prodotta in via telematica.
Una diversa decisione , peraltro, si tradurrebbe in una inammissibile disapplicazione giudiziale di una previsione normativa esplicita, quale è quella contenuta nell'articolo 25 della legge 4 novembre 2010 n. 183
(dettata, peraltro, al fine di prevenire efficacemente il rischio di comportamenti fraudolenti).
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio, la complessità e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate, nonché motivi di equità, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla CP_ domanda proposta da con ricorso del 3/5/2023 nei confronti dell' così provvede: Parte_1 rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 17/07/2025 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco