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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 734/2023 R.G. tra
, nato il [...] rapp.to e difeso dall'avv. Simona Cavalieri Parte_1
RICORRENTE ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 15.01.2025.
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 09.04.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento - già negato in sede amministrativa - e la condanna dell' al pagamento CP_1 delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
Si costituiva in giudizio l che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, CP_1 contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'espletamento di nuova CTU medico-legale è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità 1 civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, il presente ricorso è ammissibile, in quanto l'istante: 1) ha presentato domanda amministrativa in data 28.05.2020; 2) ha espresso dichiarazione di dissenso in data 13.03.2023, entro il termine di trenta giorni concessi dal giudice con provvedimento del 15.02.2023; 3) ha depositato l'odierno ricorso in opposizione il 09.04.2023, nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso;
4) ha instaurato l'odierno giudizio entro sei mesi dal provvedimento del 24.09.2020 emanato in sede amministrativa.
Venendo al merito, occorre precisare che ai sensi della legge n° 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nella specie il CTU, dott. chiamato a rivalutare il quadro patologico del Persona_1 ricorrente, ha rilevato a carico dello stesso un aggravamento del quadro già riscontrato nella prima fase, riconoscendolo incapace di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Ciò, tuttavia, non dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (28.05.2020) ma solo dal mese di aprile 2024 (cfr. la relazione depositata il 17.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Questo giudice ritiene condivisibile l'accertamento compiuto dal CTU, laddove ha rilevato che
è solo a decorrere da tale momento, alla luce dei nuovi accertamenti sanitari a cui è stato
2 sottoposto il ricorrente, che risulta una “chiara ed indiscutibile dimostrazione del complesso morboso riscontrato, nella sua interezza e gravità, e, quindi, tale da condizionare il parere”.
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi. Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico- legale agli elementi di valutazione in atti.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'01.04.2024.
Va osservato, inoltre, che in questa sede il giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (cfr. Cass. n.
9876/19).
In considerazione della data di decorrenza dell'accertamento rispetto a quella di presentazione della domanda amministrativa, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'01.04.2024;
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Catanzaro, li 16.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 734/2023 R.G. tra
, nato il [...] rapp.to e difeso dall'avv. Simona Cavalieri Parte_1
RICORRENTE ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 15.01.2025.
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 09.04.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento - già negato in sede amministrativa - e la condanna dell' al pagamento CP_1 delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
Si costituiva in giudizio l che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, CP_1 contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'espletamento di nuova CTU medico-legale è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità 1 civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, il presente ricorso è ammissibile, in quanto l'istante: 1) ha presentato domanda amministrativa in data 28.05.2020; 2) ha espresso dichiarazione di dissenso in data 13.03.2023, entro il termine di trenta giorni concessi dal giudice con provvedimento del 15.02.2023; 3) ha depositato l'odierno ricorso in opposizione il 09.04.2023, nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso;
4) ha instaurato l'odierno giudizio entro sei mesi dal provvedimento del 24.09.2020 emanato in sede amministrativa.
Venendo al merito, occorre precisare che ai sensi della legge n° 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nella specie il CTU, dott. chiamato a rivalutare il quadro patologico del Persona_1 ricorrente, ha rilevato a carico dello stesso un aggravamento del quadro già riscontrato nella prima fase, riconoscendolo incapace di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Ciò, tuttavia, non dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (28.05.2020) ma solo dal mese di aprile 2024 (cfr. la relazione depositata il 17.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Questo giudice ritiene condivisibile l'accertamento compiuto dal CTU, laddove ha rilevato che
è solo a decorrere da tale momento, alla luce dei nuovi accertamenti sanitari a cui è stato
2 sottoposto il ricorrente, che risulta una “chiara ed indiscutibile dimostrazione del complesso morboso riscontrato, nella sua interezza e gravità, e, quindi, tale da condizionare il parere”.
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi. Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico- legale agli elementi di valutazione in atti.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'01.04.2024.
Va osservato, inoltre, che in questa sede il giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (cfr. Cass. n.
9876/19).
In considerazione della data di decorrenza dell'accertamento rispetto a quella di presentazione della domanda amministrativa, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'01.04.2024;
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Catanzaro, li 16.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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