TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/11/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
N. 1902//2017
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1902 /2017 del Registro Generale Contenzioso
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Isgrò Antonino, come da procura in atti
ATTORI
CONTRO
, (c.f. Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
avente per OGGETTO: Proprieta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti attrici hanno precisato le conclusioni (il cui verbale deve intendersi in questa sede richiamato), riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa ed, insistendo nelle domande in esse formulate, hanno chiesto la decisione della causa con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. All'esito il Giudice Istruttore ha assunto la causa in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione, ritualmente notificata alla convenuta, i Sig.ri , Parte_1 Parte_2
premesso di essere proprietari di un immobile, con annesso cortile, sito in Barcellona P.G., via Teatro
Vecchio n. 12, in catasto al foglio 55, particella 424 sub 2, confinante con quello di proprietà della
Sig.ra , identificato in catasto al foglio 55 particella 422, sub 2 e particella 424 sub Controparte_1
4, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
a) Ritenere e dichiarare che la convenuta ha effettuato lavori edilizi in Controparte_1
difformità della richiesta concessione edilizia del 09.08.2002, come meglio descritto nella
parte preventiva
b) Ritenere e dichiarare che la nuova costruzione è stata realizzata in violazione delle distanze
all'immobile degli attori Parte_3
c) Ritenere e dichiarare che dalla nuova elevazione fuori terra viene esercitata una veduta
abusiva ed illegittima verso il terreno dell'immobile di proprietà Parte_3
d) Conseguentemente condannare la convenuta alla demolizione, all'arretramento o comunque
a rendere conforme l'immobile alle distanze previste dal codice civile e dal regolamento del
Comune di Barcellona P.G., nonché ad eliminare le vedute abusivamente esercitate;
e) In ogni caso condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai
convenuti dipendente dall'illegittimo comportamento della convenuta;
Nonostante la regolare notifica, parte convenuta non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 13.04.2018 veniva nominato CTU al quale venivano rivolti i seguenti quesiti:
descrivere sinteticamente i luoghi oggetto di causa anche a mezzo fotografie e/o planimetrie;
2) chiarire se le opere realizzate da parte convenuta – descritte in citazione - siano diverse
rispetto a quelle preesistenti;
3) specificare se il nuovo fabbricato sia stato edificato in violazione della normativa vigente e se
la creazione del muro di confine abbia privato di luce il vano cucina ed il bagno-lavanderia di
parte attrice;
4) verificare se la nuova costruzione ha comportato la creazione di nuove servitù di veduta, in
violazione della normativa vigente;
Depositata la CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e, dopo una serie di rinvii veniva assunto il giudizio in decisione,
con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Preliminarmente si dichiara la contumacia della convenuta la quale, seppur Controparte_1
regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito si precisa che la domanda attorea è solo parzialmente fondata e va quindi solo parzialmente accolta. Si premette che l'accertamento sulla invocata illegittimità per violazione delle norme urbanistiche non rientra nelle competenze del giudice ordinario, ma dell'autorità
amministrativa. Il giudice ordinario civile adito non è la giurisdizione competente per le sanzioni edilizie.
Per quanto concerne le aperture la cui costruzione è stata denunciata dagli attori, è stata accertata, grazie all'ausilio del nominato CTU, la creazione da parte della convenuta, di nuove servitù di veduta rispetto al preesistente corpo di fabbrica.
“Il prospetto sul cavedio dell'immobile che confina con la proprietà di parte attrice non aveva
ante operam le altezze oggi realizzate, di conseguenza le aperture ivi realizzate, due vedute e
una luce, non si sarebbero neppure potute aprire in quanto il corpo di fabbrica non poteva essere
edificato”(CTU pag. 11).
A questo punto è necessario stabilire una diversa decisione riguardo le vedute da un lato e l'unica luce.
La distinzione è fondamentale, in quanto il codice civile prevede una disciplina diversa per le due tipologie di aperture. Le luci, a differenza delle vedute, non consentono di affacciarsi e guardare sul fondo del vicino, ma solo di far passare luce e aria. Di conseguenza, il proprietario del fondo finitimo non può chiederne la chiusura, ma solo la regolarizzazione, qualora non rispettino i requisiti previsti dalla legge.
Come disposto dalla Suprema Corte: "... diversi sono i rimedi previsti per la violazione dei due
diritti, di veduta e di luce, poichè l'inosservanza delle distanze dettate dall'art. 905 c.c., può essere
eliminata soltanto dall'arretramento o dalla chiusura della veduta, salvo che essa non costituisca
il contenuto di uno specifico diritto di servitù, mentre le prescrizioni sulle luci possono farsi
rispettare attraverso la semplice regolarizzazione delle aperture create in violazione delle prescrizioni in tema di altezza e sicurezza poste dalla legge (Cass. Sez. 2, n. 2558 del 02/02/2009,
Cass. Sez. 2, n. 512 del 10/01/2013).
Come è noto, la fattispecie riguardante l'apertura di vedute è disciplinata dall'art. 905 del codice civile, mentre gli articoli 901 e 902 trattano delle luci.
Mentre con il primo articolo il Legislatore ha teso a tutelare il proprietario dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di creare aperture senza il rispetto delle distanze previste dalla legge, in tema di luci, invece, si è teso a regolare il diritto del proprietario di effettuare sul proprio fabbricato aperture verso il fondo del vicino garantendosi la possibilità di ricevere luce ed aria,
senza l'affaccio, stabilendo i requisiti di altezza e di sicurezza.
Ora, nel caso di specie, il consulente tecnico ha rilevato che la luce e le due vedute sono di nuova costruzione e pertanto costituiscono creazione di nuova servitù illegittima, pertanto si dispone quanto segue.
Parte convenuta dovrà provvedere alla chiusura delle due vedute. Dovrà altresì regolarizzare la luce nel rispetto di quanto previsto dall'art. 901 c.c e precisamente: munirla di inferriata idonea a garantire la sicurezza dei vicini, nonché di una grata fissa in metallo, le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
garantire che il lato inferiore abbia un'altezza non minore di due dal pavimento e che abbia il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo del vicino.
Quanto alla richiesta attorea di risarcimento dei danni, la detta domanda è infondata e non merita accoglimento in quanto il danno non è stato provato.
Le spese di giudizio, così come quelle per le CTU, seguono la soccombenza e si pongono pertanto a carico della convenuta, secondo la liquidazione fatta in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/22,
tenuto conto del decisum e della minima complessità e la tipologia di danno di cui oggi ci occupa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1902/2017 R.G.A.C., così
provvede:
Dichiara la contumacia di . Controparte_1
In accoglimento parziale della domanda attorea, condanna alla chiusura delle Controparte_1
due vedute;
alla collocazione nell'apertura corrispondente alla luce di una inferriata idonea a garantire la sicurezza dei vicini e di una grata fissa in metallo, le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
alla regolarizzazione della posizione della luce in modo tale che il lato inferiore abbia un'altezza non minore di due metri dal pavimento e che abbia il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo del vicino.
Rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.540,00
oltre € 237,00 per le spese vive e spese generali IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Anonino
Isgrò, procuratore antistatario.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di CTU come già Controparte_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 25/11/2025.
IL GIUDICE ONORARIO
(Dott. Maria Rita Cuzzola)