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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6495/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6495/2022 promossa da
Parte_1 ettivamente domiciliata presso il difensore ATTORE/I contro Controparte_1 hi – elettivamente domiciliata presso l'avv. Valeria Fab- brani CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Morte
Posta in decisione sulle conclusioni precisate per la trattazione scritta del 16 ottobre
2024
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato via pec in data 2.09.2022 la signora Parte_2
in qualità di coniuge del signor , evocava in giudizio
[...] CP_2
avanti l'intestato Ufficio la Società (già Controparte_3 Controparte_4
[..
[...] [
reclamando iure proprio il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali
[...]
patiti per effetto del decesso del di lei marito.
Esponeva l'attrice che il signor aveva svolto dal 22.04.1963 al 30.09.1996 CP_2
continuativamente l'attività lavorativa di saldatore nel medesimo stabilimento me- tallurgico presso il polo industriale di Marghera (VE), alle dipendenze di imprese succedutesi nel tempo e infine confluite nella società convenuta, e che il predetto era deceduto in data 28.07.2017 a causa di un mesotelioma maligno pleurico ricon- ducibile all'esposizione professionale all'amianto, come già accertato dalla consu- lente del P.M. presso il Tribunale di Venezia nel procedimento n. 1609/17
R.G.N.R.
Evidenziava che l'esposizione all'amianto causativa della malattia e del decesso del signor era avvenuta sin dal 1971 presso le aziende riconducibili alla società CP_2
convenuta, come anche acclarato dalla sentenza del Giudice del Lavoro di Venezia
n. 566/2021, resa inter partes.
Assumeva in definitiva la responsabilità di (già per Controparte_1 CP_4
non aver tutelato la salute del signor dalla nocività dell'attività lavorativa e, CP_2
quindi, per averne cagionato il decesso, determinando la perdita irreversibile del rapporto parentale con la stessa attrice.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l'inam- Controparte_1
missibilità delle domande attoree ovvero la necessità di sospendere il giudizio, e contestando nel merito le domande avversarie, delle quali chiedeva il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto.
A seguito della prima udienza del 2.11.2023 e dello scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice, ritenute superflue le prove richieste, rinviava per preci- sazioni delle conclusioni all'udienza del 16.10.2024, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2 All'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies
c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c. per il deposito delle com- parse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che la domanda attorea sia fondata e vada accolta, nei termini di cui al prosieguo.
In fatto, è pacifico – e documentale – che l'attrice fosse coniugata con CP_2
deceduto il 28 luglio 2017 all'età di settantantasette anni per neoplasia
[...]
pleurica.
Altrettanto pacificamente, egli aveva lavorato – dal 1963 al 1996 – come saldatore in uno stabilimento metallurgico di Porto Marghera, come dipendente di varie ditte, tra cui anche – per quanto qui interessa – poi trasferita all on CP_5
DL 103/1977 e che dopo diverse trasformazioni societarie fu da CP_6
ultimo incorporata in ora Controparte_7 Controparte_8
essendo state le diffide con cui – fin dal novembre 2018 – ella reclamava in
[...]
via stragiudiziale il ristoro dei danni patiti sia dal coniuge medio tempore deceduto, che da lei stessa per la perdita del rapporto parentale (doc. 20 att.), per i primi l'odierna attrice ha promosso davanti al Giudice del Lavoro di questo Tribunale il giudizio n. 1421/2019 R.G. definito con sentenza del 1° ottobre 2021 che ha con- dannato l risarcimento dei danni non patrimoniali spettanti Controparte_1
iure hereditario a . Parte_1
Vanno innanzitutto disattese sia l'eccezione di inammissibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, che l'istanza di sospensione del giudizio in pen- denza di appello contro la sentenza del Giudice del lavoro.
Quanto al primo aspetto, si rammenta che inammissibilità della domanda risarcito- ria ovvero la necessità di sospendere il presente giudizio.
3 Invero, in presenza di un unico evento plurioffensivo, non possono essere trattati dal Giudice del Lavoro con il rito speciale previsto dagli artt. 414 e ss. c.p.c. anche i danni rivendicati dai prossimi congiunti iure proprio.
La consolidata giurisprudenza di legittimità afferma infatti che “esula dalla competenza per materia del Giudice del Lavoro, e resta devoluta alla cognizione del Giudice competente secondo il generale criterio del valore, la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non “jure hereditario”, per far valere la responsabilità contrattuale del da- tore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì “jure proprio”, quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.” (e permultis Cass. n. 20355/2005; Cass. n. 3650/2006; Cass. n. 907/2018).
Pertanto alcun indebito frazionamento del credito può essere ravvisato nel caso di specie, trattandosi di domande distinte e, in particolare, di causae petendi diverse.
Analogamente, va rigettata la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. ovvero ex art. 337 c.p.c.
La sentenza n. 566/2021 del Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro (doc. 24 att.) non viene infatti invocata nella sua portata di cosa giudicata: sono invero utilizzati al fine del presente decidere ed in guisa di prova c.d. atipica gli accertamenti di fatti svolti, tra le stesse parti odierne, nel relativo processo.
Come rivela l'impostazione sottesa alla mancata ammissione – nel presente giudizio
– delle prove costituendae articolate dalle parti, è possibile fondare la decisione pro- prio sulle prove assunte nella causa di lavoro svoltasi tra gli stessi contendenti odierni e per gli stessi fatti storici.
Si tratta delle cc.dd. prove atipiche, in relazione alle quali si ritiene di escludere alcuna minaccia per il contraddittorio, qualora, come nella specie, si può assumere che esso venga rispettato a monte, sussistendo una presunzione della sua osser- vanza nel processo in cui la prova si è formata. Non resta, pertanto, che garantire
4 alle parti del processo ad quem la dialettica reciproca sulla rilevanza della prova stessa, in modo da bilanciare ragionevole durata del processo e diritto al contrad- dittorio, specie se – come nel caso che ne occupa – le parti si siano limitate a ripro- porre l'accertamento dei medesimi profili di fatto provati nel precedente giudizio.
A sua volta, la valutazione in ordine all'efficacia da attribuire alle prove atipiche deve tenere conto che la giurisprudenza ammette oramai che si possano provare fatti e circostanze anche mediante argomenti di prova o presunzioni, il che equivale a dire che su di essi si può fondare anche l'intera decisione. Ne deriva che l'efficacia che si può ormai attribuire alle prove atipiche è equiparabile a quella delle prove nominate dal codice di rito.
Su tali premesse, si può ritenere provata l'esposizione lavorativa di CP_9
all'amianto, nel corso dei rapporti con le società danti causa dell'odierna con-
[...]
venuta; sia il nesso di causa tra detta esposizione e la malattia prima e – pochi mesi dopo – il suo inopinato decesso.
In particolare, nel procedimento conclusosi con la predetta sentenza si ricostruisce il lungo periodo di esposizione di all'amianto, alle dipendenze delle aziende CP_2
poi confluite in ora denominata CP_4 Controparte_1
Inoltre, come il Giudice del Lavoro ha rilevato “parte convenuta non ha contestato che il avesse svolto le mansioni di saldatore, cui si riferisce il ricorso (comunque documentate), CP_2
né l'utilizzazione nell'ambiente di lavoro dell'amianto, che risulta confermata dalla stessa docu- mentazione dimessa da parte resistente (pareri contarp docc. 4 e 5)” (pag. 3 sentenza, sub doc.
24 att.).
I testi sentiti in quella sede hanno peraltro confermato mansioni e prolungato con- tatto con l'amianto da parte della vittima primaria (v. in particolare dep. Tes_1
doc. 23 att.).
[...]
5 A sua volta, l'elaborato peritale posto a base della decisione del GdL ha confermato la riconducibilità causale del mesotelioma pleurico all'esposizione subita dal signor presso le aziende poi confluite in (doc. 23 att.). CP_2 CP_4
Quanto alla suddivisione della percentuale di incidenza tra i periodi prima e dopo il 1971 (anno in cui era passato alle dipendenze di cui è infine CP_2 CP_5
succeduta la società resistente), la CTU aveva stimato un apporto concausale pari- tario di ciascuno di essi al 50%.
Tali valutazioni tecniche, che peraltro concordavano con quelle espresse dal CTP di nella causa lavoristica, definivano la rilevante incidenza del Controparte_1
periodo di esposizione all'amianto riferibile alla resistente.
Il ctu nominato aveva comunque accertato, sulla base di ulteriori approfondimenti di laboratorio, che nella carriera lavorativa del signor vi sia stata esposi- CP_2
zione ad anfiboli commerciali, osservando che durante il periodo di lavoro svolto presso le società riconducibili all'odierna convenuta si delineano “esposizioni signifi- cative ai fini della concausazione della patologia in oggetto (mesotelioma)” (pag. 24 relazione di C.T.U. medico-legale – doc. 23 att.).
È stato in tal modo accertato non solo il ruolo della dose cumulativa nella genesi del mesotelioma - ruolo altresì espresso dal noto modello scientifico di Price, se- condo cui anche esposizioni successive alla prima hanno un ruolo causale sia pure in percentuale diversa - ma soprattutto il ben più lungo periodo in questione (25 anni), trascorso dal signor alle dipendenze delle aziende poi confluite in CP_2
CP_4
Per quanto possa rilevare in questa sede, dove non si ripercorre il ragionamento del Giudice del Lavoro, ma si prende spunto dal materiale formatosi in quel pro- cesso, nel contraddittorio delle parti, ed in particolare le deposizioni testimoniali e la ctu, va ritenuto che pur dovendosi riconoscere la rilevanza (con)causale delle precedenti esposizioni professionali, esse non possono rilevare per escludere la
6 responsabilità dell'ultimo datore di lavoro, considerato il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., valevole anche in ambito civilistico nella materia del risarcimento danni.
In altri termini, si deve ritenere la pari natura eziologica ai due periodi di esposizioni
(quello prima e quello dopo il 1971), ma, qualificando questi ultimi come cause equivalenti e concorrenti, deve negarsi, in applicazione del principio di cui all'art. 41 c.p., che le esposizioni anteriori potessero “escludere la responsabilità dei successivi datori di lavoro (e dunque di , considerato che ogni ulteriore esposizione ha senz'altro CP_4
aumentato il rischio in capo al di contrarre la malattia o agevolato il suo sviluppo” (cfr. CP_2
pure quarto capoverso pag. 4 sentenza cit.).
Quanto al profilo soggettivo della responsabilità datoriale per la morte del sig.
[...]
, va ricordato che oltre alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, CP_9
lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303
e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, si deve ricordare il regola- mento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la pre- senza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio;
si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determi- nati valori minimi.
Tale disciplina induce ad affermare che, anche negli anni '60-'70, “era ben nota la intrinseca pericolosità delle fibre di amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele, anche indipendentemente dalla concentrazione di fibre per centrimetro cubo” (v. Cass. n. 4721/1998).
All'epoca di svolgimento dei rapporti di lavoro oggetto di causa era in altri termini ormai nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di
7 materiali che contenevano amianto era sottoposto a particolari cautele, indipen- dentemente dalla concentrazione di fibre (cfr. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n.
16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del
2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015).
Si imponeva dunque, anche per i periodi per cui è causa, l'adozione di misure ido- nee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri.
Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con pol- veri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquina- menti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavo- ratori siano forniti di apparecchi di protezione.
L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accer- tamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo
8 comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015 e Cass. n. 18503 del 21/09/2016).
Sussiste dunque, anche sul piano soggettivo, l'imputabilità ad – per CP_1
le ragioni sopra esposte in riferimento al piano oggettivo della responsabilità – del decesso di per mesotelioma pleurico. CP_2
Va infatti ritenuto dirimente che grazie al rinvio operato dall'art. 2055 c.c. anche nella specie può invocarsi l'art. 1294 c.c., applicabile “quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso”, con la conseguenza che si configura “una responsa- bilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere”.
Pertanto la società odierna convenuta è tenuta in solido a rispondere di tutti i danni reclamati dall'attrice per il decesso del marito sub specie di perdita del rapporto pa- rentale anche se causati in concorso con altre società qui non evocate in giudizio.
Ai fini della relativa quantificazione, deve tenersi conto del – documentato – rap- porto di coniugio, non interrotto da separazione neppure di fatto, essendo il sig.
deceduto presso la residenza comune di Venezia Chirignago, via Rovereto, CP_2
n. 1 (docc. 1 – 3 att.).
Anche la mancanza di figli della coppia induce a presumere la particolare intensità del legame tra i suoi componenti, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
Le prove orali sono state del resto respinte, anche sul punto, in quanto insuscettibili di far emergere un quid pluris rispetto a quanto presumibile sulla base del concreto atteggiarsi del rapporto tra le parti (coniugi conviventi e senza figli) e del brevissimo lasso di tempo – pari ad appena cinque mesi – tra la ferale diagnosi (doc. 9 att.) e la morte della vittima primaria.
9 Tenendo conto delle rispettive età al momento della morte di ed CP_2
applicando la Tabella del Tribunale di Milano elaborata nel 2024 per questa speci- fica voce di danno, spettano dunque all'attrice € 277.681,00.
La convenuta va dunque dichiarata tenuta e condannata al pagamento di tale somma, già rivalutata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della com- plessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55 ss.mm.ii.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
e per il titolo di cui in motivazione, della complessiva Parte_1
somma di € 277.681,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese processuali, che liquida in € 3500,00 per studio, € 2400,00
[...]
per fase introduttiva, € 5200,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 6200,00 per fase decisoria, oltre spese generali al 15% ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 9 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6495/2022 promossa da
Parte_1 ettivamente domiciliata presso il difensore ATTORE/I contro Controparte_1 hi – elettivamente domiciliata presso l'avv. Valeria Fab- brani CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Morte
Posta in decisione sulle conclusioni precisate per la trattazione scritta del 16 ottobre
2024
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato via pec in data 2.09.2022 la signora Parte_2
in qualità di coniuge del signor , evocava in giudizio
[...] CP_2
avanti l'intestato Ufficio la Società (già Controparte_3 Controparte_4
[..
[...] [
reclamando iure proprio il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali
[...]
patiti per effetto del decesso del di lei marito.
Esponeva l'attrice che il signor aveva svolto dal 22.04.1963 al 30.09.1996 CP_2
continuativamente l'attività lavorativa di saldatore nel medesimo stabilimento me- tallurgico presso il polo industriale di Marghera (VE), alle dipendenze di imprese succedutesi nel tempo e infine confluite nella società convenuta, e che il predetto era deceduto in data 28.07.2017 a causa di un mesotelioma maligno pleurico ricon- ducibile all'esposizione professionale all'amianto, come già accertato dalla consu- lente del P.M. presso il Tribunale di Venezia nel procedimento n. 1609/17
R.G.N.R.
Evidenziava che l'esposizione all'amianto causativa della malattia e del decesso del signor era avvenuta sin dal 1971 presso le aziende riconducibili alla società CP_2
convenuta, come anche acclarato dalla sentenza del Giudice del Lavoro di Venezia
n. 566/2021, resa inter partes.
Assumeva in definitiva la responsabilità di (già per Controparte_1 CP_4
non aver tutelato la salute del signor dalla nocività dell'attività lavorativa e, CP_2
quindi, per averne cagionato il decesso, determinando la perdita irreversibile del rapporto parentale con la stessa attrice.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l'inam- Controparte_1
missibilità delle domande attoree ovvero la necessità di sospendere il giudizio, e contestando nel merito le domande avversarie, delle quali chiedeva il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto.
A seguito della prima udienza del 2.11.2023 e dello scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice, ritenute superflue le prove richieste, rinviava per preci- sazioni delle conclusioni all'udienza del 16.10.2024, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2 All'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies
c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c. per il deposito delle com- parse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che la domanda attorea sia fondata e vada accolta, nei termini di cui al prosieguo.
In fatto, è pacifico – e documentale – che l'attrice fosse coniugata con CP_2
deceduto il 28 luglio 2017 all'età di settantantasette anni per neoplasia
[...]
pleurica.
Altrettanto pacificamente, egli aveva lavorato – dal 1963 al 1996 – come saldatore in uno stabilimento metallurgico di Porto Marghera, come dipendente di varie ditte, tra cui anche – per quanto qui interessa – poi trasferita all on CP_5
DL 103/1977 e che dopo diverse trasformazioni societarie fu da CP_6
ultimo incorporata in ora Controparte_7 Controparte_8
essendo state le diffide con cui – fin dal novembre 2018 – ella reclamava in
[...]
via stragiudiziale il ristoro dei danni patiti sia dal coniuge medio tempore deceduto, che da lei stessa per la perdita del rapporto parentale (doc. 20 att.), per i primi l'odierna attrice ha promosso davanti al Giudice del Lavoro di questo Tribunale il giudizio n. 1421/2019 R.G. definito con sentenza del 1° ottobre 2021 che ha con- dannato l risarcimento dei danni non patrimoniali spettanti Controparte_1
iure hereditario a . Parte_1
Vanno innanzitutto disattese sia l'eccezione di inammissibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, che l'istanza di sospensione del giudizio in pen- denza di appello contro la sentenza del Giudice del lavoro.
Quanto al primo aspetto, si rammenta che inammissibilità della domanda risarcito- ria ovvero la necessità di sospendere il presente giudizio.
3 Invero, in presenza di un unico evento plurioffensivo, non possono essere trattati dal Giudice del Lavoro con il rito speciale previsto dagli artt. 414 e ss. c.p.c. anche i danni rivendicati dai prossimi congiunti iure proprio.
La consolidata giurisprudenza di legittimità afferma infatti che “esula dalla competenza per materia del Giudice del Lavoro, e resta devoluta alla cognizione del Giudice competente secondo il generale criterio del valore, la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non “jure hereditario”, per far valere la responsabilità contrattuale del da- tore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì “jure proprio”, quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.” (e permultis Cass. n. 20355/2005; Cass. n. 3650/2006; Cass. n. 907/2018).
Pertanto alcun indebito frazionamento del credito può essere ravvisato nel caso di specie, trattandosi di domande distinte e, in particolare, di causae petendi diverse.
Analogamente, va rigettata la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. ovvero ex art. 337 c.p.c.
La sentenza n. 566/2021 del Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro (doc. 24 att.) non viene infatti invocata nella sua portata di cosa giudicata: sono invero utilizzati al fine del presente decidere ed in guisa di prova c.d. atipica gli accertamenti di fatti svolti, tra le stesse parti odierne, nel relativo processo.
Come rivela l'impostazione sottesa alla mancata ammissione – nel presente giudizio
– delle prove costituendae articolate dalle parti, è possibile fondare la decisione pro- prio sulle prove assunte nella causa di lavoro svoltasi tra gli stessi contendenti odierni e per gli stessi fatti storici.
Si tratta delle cc.dd. prove atipiche, in relazione alle quali si ritiene di escludere alcuna minaccia per il contraddittorio, qualora, come nella specie, si può assumere che esso venga rispettato a monte, sussistendo una presunzione della sua osser- vanza nel processo in cui la prova si è formata. Non resta, pertanto, che garantire
4 alle parti del processo ad quem la dialettica reciproca sulla rilevanza della prova stessa, in modo da bilanciare ragionevole durata del processo e diritto al contrad- dittorio, specie se – come nel caso che ne occupa – le parti si siano limitate a ripro- porre l'accertamento dei medesimi profili di fatto provati nel precedente giudizio.
A sua volta, la valutazione in ordine all'efficacia da attribuire alle prove atipiche deve tenere conto che la giurisprudenza ammette oramai che si possano provare fatti e circostanze anche mediante argomenti di prova o presunzioni, il che equivale a dire che su di essi si può fondare anche l'intera decisione. Ne deriva che l'efficacia che si può ormai attribuire alle prove atipiche è equiparabile a quella delle prove nominate dal codice di rito.
Su tali premesse, si può ritenere provata l'esposizione lavorativa di CP_9
all'amianto, nel corso dei rapporti con le società danti causa dell'odierna con-
[...]
venuta; sia il nesso di causa tra detta esposizione e la malattia prima e – pochi mesi dopo – il suo inopinato decesso.
In particolare, nel procedimento conclusosi con la predetta sentenza si ricostruisce il lungo periodo di esposizione di all'amianto, alle dipendenze delle aziende CP_2
poi confluite in ora denominata CP_4 Controparte_1
Inoltre, come il Giudice del Lavoro ha rilevato “parte convenuta non ha contestato che il avesse svolto le mansioni di saldatore, cui si riferisce il ricorso (comunque documentate), CP_2
né l'utilizzazione nell'ambiente di lavoro dell'amianto, che risulta confermata dalla stessa docu- mentazione dimessa da parte resistente (pareri contarp docc. 4 e 5)” (pag. 3 sentenza, sub doc.
24 att.).
I testi sentiti in quella sede hanno peraltro confermato mansioni e prolungato con- tatto con l'amianto da parte della vittima primaria (v. in particolare dep. Tes_1
doc. 23 att.).
[...]
5 A sua volta, l'elaborato peritale posto a base della decisione del GdL ha confermato la riconducibilità causale del mesotelioma pleurico all'esposizione subita dal signor presso le aziende poi confluite in (doc. 23 att.). CP_2 CP_4
Quanto alla suddivisione della percentuale di incidenza tra i periodi prima e dopo il 1971 (anno in cui era passato alle dipendenze di cui è infine CP_2 CP_5
succeduta la società resistente), la CTU aveva stimato un apporto concausale pari- tario di ciascuno di essi al 50%.
Tali valutazioni tecniche, che peraltro concordavano con quelle espresse dal CTP di nella causa lavoristica, definivano la rilevante incidenza del Controparte_1
periodo di esposizione all'amianto riferibile alla resistente.
Il ctu nominato aveva comunque accertato, sulla base di ulteriori approfondimenti di laboratorio, che nella carriera lavorativa del signor vi sia stata esposi- CP_2
zione ad anfiboli commerciali, osservando che durante il periodo di lavoro svolto presso le società riconducibili all'odierna convenuta si delineano “esposizioni signifi- cative ai fini della concausazione della patologia in oggetto (mesotelioma)” (pag. 24 relazione di C.T.U. medico-legale – doc. 23 att.).
È stato in tal modo accertato non solo il ruolo della dose cumulativa nella genesi del mesotelioma - ruolo altresì espresso dal noto modello scientifico di Price, se- condo cui anche esposizioni successive alla prima hanno un ruolo causale sia pure in percentuale diversa - ma soprattutto il ben più lungo periodo in questione (25 anni), trascorso dal signor alle dipendenze delle aziende poi confluite in CP_2
CP_4
Per quanto possa rilevare in questa sede, dove non si ripercorre il ragionamento del Giudice del Lavoro, ma si prende spunto dal materiale formatosi in quel pro- cesso, nel contraddittorio delle parti, ed in particolare le deposizioni testimoniali e la ctu, va ritenuto che pur dovendosi riconoscere la rilevanza (con)causale delle precedenti esposizioni professionali, esse non possono rilevare per escludere la
6 responsabilità dell'ultimo datore di lavoro, considerato il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., valevole anche in ambito civilistico nella materia del risarcimento danni.
In altri termini, si deve ritenere la pari natura eziologica ai due periodi di esposizioni
(quello prima e quello dopo il 1971), ma, qualificando questi ultimi come cause equivalenti e concorrenti, deve negarsi, in applicazione del principio di cui all'art. 41 c.p., che le esposizioni anteriori potessero “escludere la responsabilità dei successivi datori di lavoro (e dunque di , considerato che ogni ulteriore esposizione ha senz'altro CP_4
aumentato il rischio in capo al di contrarre la malattia o agevolato il suo sviluppo” (cfr. CP_2
pure quarto capoverso pag. 4 sentenza cit.).
Quanto al profilo soggettivo della responsabilità datoriale per la morte del sig.
[...]
, va ricordato che oltre alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, CP_9
lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303
e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, si deve ricordare il regola- mento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la pre- senza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio;
si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determi- nati valori minimi.
Tale disciplina induce ad affermare che, anche negli anni '60-'70, “era ben nota la intrinseca pericolosità delle fibre di amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele, anche indipendentemente dalla concentrazione di fibre per centrimetro cubo” (v. Cass. n. 4721/1998).
All'epoca di svolgimento dei rapporti di lavoro oggetto di causa era in altri termini ormai nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di
7 materiali che contenevano amianto era sottoposto a particolari cautele, indipen- dentemente dalla concentrazione di fibre (cfr. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n.
16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del
2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015).
Si imponeva dunque, anche per i periodi per cui è causa, l'adozione di misure ido- nee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri.
Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con pol- veri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquina- menti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavo- ratori siano forniti di apparecchi di protezione.
L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accer- tamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo
8 comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015 e Cass. n. 18503 del 21/09/2016).
Sussiste dunque, anche sul piano soggettivo, l'imputabilità ad – per CP_1
le ragioni sopra esposte in riferimento al piano oggettivo della responsabilità – del decesso di per mesotelioma pleurico. CP_2
Va infatti ritenuto dirimente che grazie al rinvio operato dall'art. 2055 c.c. anche nella specie può invocarsi l'art. 1294 c.c., applicabile “quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso”, con la conseguenza che si configura “una responsa- bilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere”.
Pertanto la società odierna convenuta è tenuta in solido a rispondere di tutti i danni reclamati dall'attrice per il decesso del marito sub specie di perdita del rapporto pa- rentale anche se causati in concorso con altre società qui non evocate in giudizio.
Ai fini della relativa quantificazione, deve tenersi conto del – documentato – rap- porto di coniugio, non interrotto da separazione neppure di fatto, essendo il sig.
deceduto presso la residenza comune di Venezia Chirignago, via Rovereto, CP_2
n. 1 (docc. 1 – 3 att.).
Anche la mancanza di figli della coppia induce a presumere la particolare intensità del legame tra i suoi componenti, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
Le prove orali sono state del resto respinte, anche sul punto, in quanto insuscettibili di far emergere un quid pluris rispetto a quanto presumibile sulla base del concreto atteggiarsi del rapporto tra le parti (coniugi conviventi e senza figli) e del brevissimo lasso di tempo – pari ad appena cinque mesi – tra la ferale diagnosi (doc. 9 att.) e la morte della vittima primaria.
9 Tenendo conto delle rispettive età al momento della morte di ed CP_2
applicando la Tabella del Tribunale di Milano elaborata nel 2024 per questa speci- fica voce di danno, spettano dunque all'attrice € 277.681,00.
La convenuta va dunque dichiarata tenuta e condannata al pagamento di tale somma, già rivalutata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della com- plessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55 ss.mm.ii.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
e per il titolo di cui in motivazione, della complessiva Parte_1
somma di € 277.681,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese processuali, che liquida in € 3500,00 per studio, € 2400,00
[...]
per fase introduttiva, € 5200,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 6200,00 per fase decisoria, oltre spese generali al 15% ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 9 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
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