Decreto cautelare 16 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02100/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01694/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1694 del 2021, proposto dalla:
- Mistral S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudia Valentini, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) dell’atto prot. n. 0058345 datato 29.10.2021 a firma del Dirigente della Sezione SUE del Comune di Gallipoli, avente ad oggetto: “ Vs nota acquisita al prot. in entrata n. 0057795 del 27.10.2021 avente ad oggetto Comunicazione mantenimento annuale ex art 1, comma 246, della legge n. 145 del 30.12.2018, in combinato disposto con l’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, modificato dal D.L. 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020, delle strutture presenti su area demaniale marittima in concessione funzionali all’attività dello stabilimento balneare denominato Oasi Beach. Concessionario Mistral S.r.l. - L. 241/90 art. 10-bis. Comunicazione preavviso di rigetto ”, avente natura provvedimentale nella parte in cui conferisce al detto preavviso valore quale diffida allo smontaggio delle strutture balneari in questione;
b) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al mantenimento annuale dei manufatti presenti su area demaniale in concessione sino al termine di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza susseguente alla pandemia da COVID 19, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018 e dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 15 dicembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la società Mistral, titolare della concessione demaniale marittima n. 59/2009 rilasciata dal Comune di Gallipoli e relativa a un’area sita in località Rivabella sulla quale gestisce lo stabilimento balneare Oasi Beach, impugna il provvedimento prot. n. 58345 del 29 ottobre 2021 a firma del Dirigente della Sezione SUE del predetto Comune, così rubricato: « Vs. nota acquisita al prot. in entrata n. 0057795 del 27.10.2021 avente ad oggetto ‘Comunicazione mantenimento annuale ex art. 1, comma 246, della legge n. 145 del 30.12.2018, in combinato disposto con l’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, modificato dal D.L. 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020, delle strutture presenti su area demaniale marittima in concessione funzionali all’attività dello stabilimento balneare denominato Oasi Beach’. Concessionario Mistral s.r.l., L. n. 241/90 art. 10-bis, comunicazione di preavviso di rigetto ».
- essa formula, in specie, i seguenti motivi di censura: a) violazione ed errata applicazione dell’art. 1, comma 246, l. n. 145/2018, in combinato disposto con l’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020; eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta; eccesso di potere per errata applicazione ed interpretazione della sentenza Ta.r. Lecce n. 110/2020; errata motivazione; contraddittorietà; b) eccesso di potere per omessa applicazione, in via analogica, dei principi dettati dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 con riferimento alla necessità di sospensione dello smontaggio del manufatto balneare in pendenza della domanda di mantenimento annuale; eccesso di potere per violazione del principio di opportunità e di ponderazione comparativa; eccesso di potere per violazione dell’Intesa Inter-istituzionale del 27.10.2015; c) violazione di legge, e in particolare dell’art. 8, comma 5, l.r. Puglia n. 17/2015; eccesso di potere per violazione dell’ordinanza per il turismo e le strutture balneari della Regione Puglia; eccesso di potere per illogicità manifesta; violazione dell’art. 45 NTA del PPTR; omessa motivazione.
2.- Ritenuto che, secondo l’indirizzo espresso dalla Sezione a partire dalla sentenza n. 1633 del 2021, « l’art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, così come modificato con successivo d.l. 125/2020, convertito con legge 159/2020, ha previsto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati … in scadenza tra il 31.1.2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;
- la giurisprudenza di questa Sezione ha affermato che la predetta “disposizione, legata allo stato emergenziale da pandemia, di contenuto ampio e onnicomprensivo, comporta che i titoli edilizi debbano ritenersi allo stato ancora efficaci e fino al termine di giorni 90 successivi alla dichiarata cessazione dello stato di emergenza epidemiologica; la perdurante validità ed efficacia dei titoli edilizi, legittimando il mantenimento delle strutture di cui trattasi - e sempre limitatamente a quei manufatti a suo tempo legittimamente assentiti - rende evidente i profili di illegittimità che viziano irrimediabilmente gli impugnati provvedimenti” (sent. 27 luglio 2021, n. 1215).
Ritenuto che, sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che:
a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare;
b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo;
c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predette opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime.
Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione cui fa riferimento l’Amministrazione comunale nella nota impugnata non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo ‘in scadenza’ è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture » (T.A.R. Puglia Lecce, I, 15 novembre 2021, n. 1633): in definitiva la Sezione, evidenziata appunto la portata particolarmente ampia della previsione in parola, reputava la medesima riferibile, per identità di ratio e onde evitare ingiustificate disparità di trattamento, non soltanto a quei titoli di cui nel periodo considerato si verificava la definitiva perdita di efficacia ma, anche, a quelli per i quali comunque nello stesso lasso temporale veniva a cessare soltanto l’efficacia c.d. ‘stagionale’.
2.1 Ritenuto che, in ragione di quanto appena esposto, l’atto prot. n. 58345 del 29 ottobre 2021 - al quale si attribuisce efficacia lesiva e non soltanto endo-procedimentale contenendo anche un’immediata ‘diffida’ allo smontaggio delle strutture in parola -, emesso quando la disciplina appena richiamata era, appunto, vigente, risulta illegittimo e dev’essere annullato.
3.- Ritenuto, inoltre, che secondo l’indirizzo costante della Sezione «a partire dalla sentenza n. 685/2019, (…) «per “quanto concerne il quadro normativo di riferimento, […] l’art. 11, comma 4-bis, della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa) prevedeva che <<il mantenimento per l’intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all’attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica>>.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 232 del 2008, ha affermato che tale norma - consentendo il mantenimento delle opere precarie in questione, oltre la durata della stagione balneare, in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica - viola le competenze esclusive statali in materia di tutela ambientale e paesaggistica.
La disposizione regionale è stata, pertanto, dichiarata costituzionalmente illegittima.
A seguito della predetta sentenza la legge della Regione Puglia 2 ottobre 2008, n. 24, ha introdotto nel testo dell’art. 11 della legge n. 17 del 2006 i seguenti commi: <<a parziale modifica dell’articolo 3.07.4, punto 4.1, lettera b, del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) paesaggio, approvato con Delib. G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748 tutte le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno>> (comma 4-ter);
<<la rimozione delle strutture di cui al comma 4-ter avviene alla scadenza dell’atto concessorio, se non rinnovato, ovvero anche anticipatamente per sopravvenute esigenza di tutela ambientale>> (comma 4-quater);
<<i soggetti interessati devono munirsi preventivamente del nulla-osta dell’autorità competente in materia>> (comma 4-quinquies).
Successivamente la legge regionale n. 17 del 2015, all’art. 8, comma 5, ha stabilito che <<Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno solare>>.
La normativa regionale pugliese consente dunque, ancora oggi, che vengano rilasciati titoli abilitativi che non prescrivono la rimozione delle strutture funzionali all’attività al termine della stagione estiva.
Tuttavia, tali disposizioni debbono essere coordinate con la disciplina relativa all’autorizzazione paesaggistica che viene rilasciata dal Comune previo parere vincolante della Soprintendenza (art. 146, comma 5, del D.lgs. n. 42/2004), ovvero […] indipendentemente dal rilascio di tale parere nel caso in cui la Soprintendenza non renda le valutazioni di sua competenza nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione (art. 146, comma 9, ult. decr. cit.).
Pure rilevante, nel caso di specie, è il Piano paesistico territoriale della Regione Puglia che, nella parte di interesse […], dispone che, per i territori costieri, <<Non sono ammissibili>>, tra gli altri, <<piani, progetti e interventi>> che comportino la <<realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico - ambientali» (art. 45, comma 2, lett. a1), ivi comprese le <<recinzioni che riducano l’accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l’apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali>> (lett. a3).
Viceversa, ai sensi del comma 3, <<Fatte salve le procedure di autorizzazione paesaggistica e le norme in materia di condono edilizio, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili>>, tra gli altri, gli interventi relativi alla <<realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norma di settore e purché siano installate senza alterale la morfologia dei luoghi>> (lett. b3)” (Consiglio di Stato, IV, 30 gennaio 2019, n. 738).
Osservato, ancora, sul piano amministrativo, che “in data 29.10.2015 è stato sottoscritto un accordo inter-istituzionale tra Prefettura di Lecce, Soprintendenza e ANCI, nel quale si è tra l’altro precisato che nelle more della definizione dei procedimenti volti a conseguire il rilascio dei titoli o la modifica di quelli già ottenuti, per il mantenimento annuale delle strutture balneari, queste ultime <<… potranno essere mantenute>>. Inoltre, con successiva Circ. Reg. 6.9.2016, si stabiliva che: <<… al fine di conseguire il mantenimento delle strutture di facile amovibilità già in concessione… i titolari di concessioni demaniali marittime per stabilimenti balneari e spiagge libere con servizi possono formulare istanza al Comune costiero per la revisione delle prescrizioni riportate nel titolo di concessione, che prevedono lo smontaggio delle strutture amovibili al termine di ciascuna stagione balneare>>” (T.A.R. Puglia Lecce, I, 23 novembre 2018, n. 1758 e n. 1756).
Osservato, infine, che in presenza del delineato quadro normativo, pure per come sul piano generale interpretato/applicato dai soggetti istituzionali di cui al precedente punto 5.1, questo T.A.R. reiteratamente affermava l’illegittimità dei provvedimenti comunali che, come quello odiernamente censurato, non solo imponevano “sic et simpliciter lo smontaggio delle strutture, senza valutarne la compatibilità con lo jus superveniens - rappresentato dall’art. 8 L.R. n. 17/15 e 45 NTA del PPTR nonché dall’Accordo Inter-istituzionale del 29 ottobre 2015, oltre che dall’evoluzione giurisprudenziale -, il quale risulta tendente ad assicurare la possibilità di mantenimento delle strutture balneari in assenza di particolari e circostanziate ragioni ostative, ma lo [facevano, ndr] in pendenza del procedimento volto al mantenimento annuale di tali strutture. Ciò in contrasto con il principio da tempo affermato dalla giurisprudenza amministrativa in relazione al rapporto tra ordinanza di demolizione e domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 - ma estensibile anche al caso in esame, per evidente identità di ratio - secondo il quale è doveroso soprassedere all’attuazione di ogni misura ripristinatoria od afflittiva in materia edilizia ogni qualvolta e fintantoché penda un procedimento autorizzativo dal cui esito potrebbe discendere la possibilità di legittimazione e mantenimento del manufatto che si sarebbe dovuto rimuovere” (tra le ultime, T.A.R. Puglia Lecce, I, 4 dicembre 2018, n. 1812 e n. 1811; I, 23 novembre 2018, n. 1758 e n. 1756).
Ritenuto che le considerazioni appena esposte, richiamate quali parti integranti di questa motivazione, debbono essere parzialmente precisate …, in specie differenziando gli effetti delle istanze di mantenimento annuale delle strutture precarie in ragione dei due seguenti parametri:
a) la loro ‘tempestività’ rispetto alla data del 31 ottobre, o, comunque, rispetto a quella eventualmente diversa fissata per lo smontaggio delle strutture al termine della stagione estiva: tenuto conto dei termini di cui all’art. 146 D.lgs. n. 42 del 2004, difatti, sulle istanze de quibus le amministrazioni coinvolte [ricordando che in Puglia la Regione ha in linea generale delegato le proprie competenze ai Comuni, ex artt. 146 D.lgs. n. 42/2004 e 7 L.R. n. 20/2009] si pronunciano ordinariamente in un complessivo lasso di tempo pari a 105 giorni [40 giorni dalla ricezione dell’istanza perché le AA.CC. trasmettano alla Soprintendenza la documentazione; 45 giorni dalla ricezione degli atti per il parere di quest’ultima; ulteriori 20 giorni per la determinazione finale delle prime], sicché laddove la domanda di mantenimento annuale venga presentata nel rispetto di tale ‘termine’ - e dunque almeno 105 giorni prima della data fissata per lo smontaggio stagionale - la parte istante potrà invocare - sempre che venga soddisfatto anche il presupposto di cui subito si scriverà sub b) - la necessaria conclusione del relativo procedimento anteriormente rispetto a ogni eventuale determinazione in ordine allo smontaggio (…), mentre, nel diverso caso in cui la domanda venga presentata successivamente rispetto alla delineata ‘scadenza’ [com’è chiaro, il riferimento ai concetti di ‘termine’ e ‘scadenza’ viene dal Collegio qui compiuto in modo per alcuni versi atecnico, ndr], così non sarà, non essendo appunto rispettato quell’arco di tempo assegnato dal legislatore all’amministrazione regionale/comunale e a quella ministeriale per il compimento delle rispettive valutazioni.
b) la loro ‘serietà/completezza’, nel senso che ove le stesse siano manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate, a esempio perché già prima facie prive della documentazione richiesta [la quale andrà rapportata alla loro natura di atto tendente a modificare la portata di un titolo edilizio, rilasciato previa autorizzazione paesaggistica, ma con la precisazione che in forza dell’obbligo di non aggravamento procedimentale sancito dall’art. 1, comma 2, l. n. 241 del 1990 le Amministrazioni non potranno richiedere ai concessionari di allegare documentazione già in proprio possesso], per un verso i Comuni avranno la facoltà di concludere <<il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo>> [art. 2, comma 1, seconda parte, legge n. 241/1990], e, per altro verso, le istanze non avranno la portata di “costringere” le amministrazioni a “soprassedere all’attuazione di ogni misura ripristinatoria od afflittiva in materia edilizia ogni qualvolta e fintantoché penda un procedimento autorizzativo” […], proprio perché tale portata, anche per come appena precisata sub a), presuppone una istanza che sia non solo tempestivamente presentata ma, pure, che sia nel termine prima precisato presentata in modo completo.
Ritenuto che:
- alla stregua della normativa sopra richiamata, risulta evidente che l’istanza volta al conseguimento del titolo per il mantenimento delle strutture su base annuale debba dunque riguardarsi sotto un duplice profilo, in relazione alle finalità perseguite dall’istante e, correlativamente, agli obblighi incombenti sulla Pubblica amministrazione.
- il primo effetto della proposizione della domanda è, difatti, quello di determinare in capo all’Amministrazione l’obbligo di riscontrarla con un procedimento espresso: tale obbligo ricorre sia nell’ipotesi di istanza proposta tempestivamente, corredata della documentazione necessaria (con esclusione di quella già in possesso dell’Amministrazione) e che risulti non manifestamente inammissibile o infondata, sia nell’ipotesi di istanza manifestamente inammissibile, infondata e/o intempestiva, pur se, in tal caso, l’amministrazione potrà provvedere ex art. 2 l. 241/90 e, quindi, con un atto <<redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo>>: l’obbligo di riscontrare l’istanza con un provvedimento espresso ricorre quindi in ogni caso.
- diversamente, l’effetto sospensivo del termine previsto per lo smontaggio, che rappresenta un effetto indiretto e strumentale perseguito dall’istanza, ricorre esclusivamente nell’ipotesi in cui la stessa sia corredata della documentazione minima necessaria e risulti proposta entro un termine utile per consentire all’Amministrazione l’attivazione e la definizione del relativo procedimento.
Ritenuto, inoltre, che l’inerzia e l’omessa adozione di un provvedimento espresso sull’istanza proposta dal concessionario costituisce un comportamento contra legem e che, per tutto quanto sopra evidenziato, l’obbligo di riscontro permane anche nel caso in cui - per l’intempestività dell’istanza - si sia proceduto allo smontaggio delle strutture: tale omissione determina, infatti, un comportamento illegittimo di natura permanente, dovendosi conseguentemente ritenere la tempestività dell’istanza con riferimento al termine di smontaggio del 31 ottobre 2019 (o, comunque, al termine previsto per lo smontaggio nella stagione successiva rispetto a quella in cui l’istanza era stata proposta tardivamente), nel caso in cui non fosse ancora intervenuto il provvedimento ‘finale’ » (tra le molte, T.a.r. Puglia Lecce, I, 31 maggio 2021, n. 849; I, 1° febbraio 2021, n. 157; I, 2 luglio 2019, n. 1136; I, 3 giugno 2019, n. 919).
3.1 Ritenuto che, applicati i principi appena esposti con riferimento al caso in esame, va evidenziato come:
- l’atto prot. n. 58345 del 29 ottobre 2021, il quale oltre a costituire preavviso di rigetto dell’istanza ex art. 103 citato, prevedeva un’immediata diffida allo smontaggio delle strutture in parola, veniva adottato senza che il Comune di Gallipoli avesse preventivamente esaminato l’istanza di mantenimento annuale del 18 luglio 2021 presentata dalla ricorrente, istanza tale da risultare dunque ‘ampiamente’ tempestiva rispetto alla stagione 2021 - e il T.a.r., nelle sentenze appena richiamate, poneva in rilievo come l’obbligo di riscontrare le istanze in parola permanesse, per le pp.AA., nelle stagioni successive a quella in cui le medesime venivano presentate .
- l’istanza, inoltre, fosse corredata della necessaria documentazione.
- la diffida allo smontaggio di cui alla d.d. prot. prot. n. 58345 del 29 ottobre 2021, dunque, risulta illegittima anche sotto questo distinto profilo.
4.- Ritenuto, in definitiva, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, che:
- il ricorso è fondato e dev’essere accolto, con annullamento dell’atto impugnato e assorbimento di ogni altra questione proposta.
- sono fatte salve le ulteriori determinazioni della p.A. sull’istanza di mantenimento annuale del 18 luglio 2021 presentata dalla ricorrente.
- le spese di giudizio debbono essere eccezionalmente compensate, per la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1694 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO