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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/05/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 617 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Parte_1 C.F._1
Ferraina;
- opponente -
contro
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Giuntoni;
- società opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 795/2020, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 23.12.2020, depositato il 24.12.2020 e notificato il 3.2.2021.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. n. 795/2020 (reso dal Tribunale di Castrovillari in data 23.12.2020 e notificato il 3.2.2021), con il quale - su istanza di - gli era stato intimato il pagamento Controparte_1 della somma di € 33.127,86, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'asserito mancato pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 2519372 del
2.7.2018 e riconducibile al consumo di energia elettrica (periodo gennaio 2010 - novembre 2012) presso l'utenza sita in Cassano allo Ionio al corso Giuseppe LD n. 5, intestata a “ Parte_2
”. Ha dedotto di non essere “mai stato residente in [...]nr. 5 in Cassano allo
[...]
Jonio, né ha mai avuto il possesso o comunque la disponibilità di tale immobile e, tantomeno, ha mai richiesto e/o usufruito di una fornitura elettrica per quello o per altri immobili da parte di
;”, all'uopo rilevando che, presso tale indirizzo aveva esercitato un'attività Controparte_1 commerciale tale mentre l'odierno opponente era stato titolare di un bar in Cassano Persona_1
allo Jonio al corso LD s.n.c.
Ha poi contestato l'idoneità della avversa documentazione a supportare la pretesa in esame ed eccepito la prescrizione del credito azionato in monitorio, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a.
Preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti ex artt.125, 163, 164 CPC;
b. Ancora in via preliminare, subordinata, accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, per carenza della prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati in parte motiva. In via principale e nel merito: c.
Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
d. In subordine, comunque accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato da , per le ragioni di Controparte_1 cui in parte motiva;
e. Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 3.9.2021 si è costituita in giudizio la quale ha contestato in fatto ed in diritto i rilievi, le deduzioni e le Controparte_1
domande di parte opponente - di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa - ribadendo la piena fondatezza della propria pretesa creditoria e la legittimità del proprio operato, insistendo per la condanna al pagamento di parte opponente della somma ingiunta, anche - in subordine - a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c..
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, interrogatorio formale e prova per testi;
all'udienza “cartolare” del 27.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio è ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.
A tal riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (vedasi, ex multis,
Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura integrata dall'estratto autentico delle scritture contabili costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
3. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
4. In tema di risultanze istruttorie va, poi, osservato che “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II,
08/10/2021, n. 27363; Cassazione civile, sez. II, 03/11/2021, n. 31247).
5. Ebbene, operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della questione sottoposta al vaglio di questo Tribunale, par d'uopo registrare come parte opponente abbia contestato tanto l'esistenza di un rapporto negoziale intercorso con quanto il Controparte_1
fatto che l'odierna opposta gli abbia erogato regolarmente energia elettrica per il periodo oggetto della fattura azionata in monitorio.
A fronte di tale contestazione, l'odierna opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta ha dichiarato che “negli archivi di non risulta alcuna scheda contrattuale sottoscritta dal sig. CP_1
e quindi l'erogazione dell'energia elettrica . . . è avvenuta in via di mero fatto, senza alcuna Pt_1
contrattualizzazione, né scritta né in altra forma (non risulta neppure alcun contratto telefonico o concluso a distanza). Quindi si concorda e si conviene con controparte che ha fornito un CP_1 servizio non richiesto dal sig. .”, così riconoscendo l'assenza di un rapporto negoziale tra le Pt_1
odierne parti in causa.
Pertanto, la domanda di adempimento contrattuale azionata con il ricorso monitorio deve essere respinta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 580/2020, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 8.9.2020, depositato in pari data e notificato il 6.10.2020 6. Venendo alla domanda ex art. 2041 c.c. formulata in via subordinata dall'opposta, la stessa è ammissibile in quanto proposta in sede di comparsa di costituzione e risposta, in conformità al principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite, con sentenza del 15 ottobre 2024, n. 26727:
“Pertanto, anche nel caso in cui la controparte sia "ferma" sulla costruzione del thema decidendum perché non ha attivato il work in progress riconvenzionale, nella propria comparsa di risposta il soggetto che aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo può aggiungere pretese non correlate a quella originaria se non mediante lo strumento teleologico dell'interesse. 13.3 Ne deriva che la proposizione nella comparsa di risposta nella causa in esame, da parte dell'opposto, di domande come quelle, qui prospettate, ex articolo 2041 c.c. ed ex articolo 1337 c.c. è ammissibile, ben potendo a livello generale/astratto riconoscersi anche a loro fondamento l'interesse - dell'originario ricorrente - in relazione alla vicenda, originariamente tradotto in azione
d'adempimento contrattuale: invero, il petitum di tali domande alternative risulta almeno in parte corrispondente alla prima pretesa avanzata in via monitoria. L'interesse, infatti, come è stato chiarito dall'arresto del 2015, è il presupposto legittimante l'introduzione di una domanda alternativa, introduzione che non può essere inibita - come lo era, secondo l'ottica ermeneutica anteriore a tale revirement - dalla diversità/novità in sé di causa petendi e petitum rispetto alla prospettazione originaria . . . 13.4 Pervenendo allora al conseguente principio di diritto, deve affermarsi che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria
è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione.”.
Va, altresì, registrato che costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. SS.UU. n. 33954/2023).
Nel caso in disamina, quindi, la condizione di sussidiarietà risulta rispettata giacché la domanda di adempimento contrattuale svolta in via principale è stata respinta perché carente ab origine di un titolo giustificativo, sicché l'azione di arricchimento può essere proposta dall'opposta.
Di contro, la stessa domanda risulta infondata, attesa l'assenza della prova dell'indefettibile presupposto di un ingiustificato arricchimento in capo all'opponente. Difatti, par d'uopo registrare come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che
“l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. [il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causalità] per la sua natura complementare e sussidiaria può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico (e non già meramente generico: v., da ultimo, Cass., 7/1/2020, n. 84), idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro” (Cass. civ. n.
29672/2021).
L'arricchimento costituisce elemento costitutivo della fattispecie, ponendosi quale presupposto genetico dell'obbligazione, e si ritiene che lo stesso possa consistere in un incremento patrimoniale, in un risparmio di spesa oppure in una perdita evitata. All'arricchimento deve corrispondere il danno (o impoverimento) di un altro soggetto che, così come l'arricchimento, deve essere inteso esclusivamente in senso economico e cioè come diminuzione patrimoniale. L'arricchimento ed il danno, inoltre, devono poter essere ricondotti ad un medesimo fatto causativo. L'ultimo presupposto dell'istituto in esame è la mancanza di giusta causa dello spostamento patrimoniale.
Ebbene, dall'esame del materiale probatorio in atti, l'opposta si è limitata ad allegare elementi meramente indiziari e che appaiono mancanti dei caratteri di gravità, precisione e concordanza necessari per ritenere provata l'erogazione di energia elettrica in favore di e, quindi, Parte_1
l'indebito arricchimento del medesimo in conseguenza della diminuzione patrimoniale subita da
Controparte_1
L'opposta ha dedotto di aver erogato energia elettrica in Cassano allo Ionio al Corso Giuseppe
LD n. 5, presso il bar/caffetteria che avrebbe gestito sotto l'insegna Parte_1 [...]
, allegando - a riprova di tanto - una visura camerale (cfr. doc. n. 6 allegato al fascicolo di Pt_2
parte opposta) dalla quale risulta che lo stesso ha esercitato un'attività commerciale consistente in
“Bar e Caffè”, dal 19.12.2002 fino al 26.3.2012, con sede in Cassano allo Ionio al Corso LD.
Ha, poi, allegato in atti un sollecito di pagamento inviato a a mezzo lettera Parte_1
raccomandata a.r. (cfr. doc. n. 5 fascicolo monitorio) presso un diverso indirizzo (via Ugo da
Cassano, Cassano allo Ionio).
Tale ricostruzione è stata contestata da parte opponente, la quale ha asserito che presso il predetto indirizzo (Cassano allo Ionio al corso Giuseppe LD n. 5, dove si afferma che sarebbe avvenuta l'erogazione di energia elettrica da parte di , l'attività commerciale Controparte_1
sarebbe stata esercitata dal proprio fratello il quale, tra l'altro, era all'epoca titolare Persona_1 di un contratto di somministrazione con Enel Servizio Elettrico (cfr. doc. allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., di parte opponente).
Invero, nel corso dell'interrogatorio formale espletato all'udienza del 16.9.2022, - Parte_1 interrogato sulla circostanza di cui al numero 1) della memoria istruttoria di parte opposta (“Vero è che negli anni dal 2002 al 2012 lei gestiva un esercizio commerciale adibito a bar caffetteria sito in
Cassano allo Ionio (CS), Corso LD?”), ha così dichiarato: “Vera la circostanza 1. Preciso però che ho chiuso nel 2010 il bar si trovava a Corso LD SN e questo perché al Corso
LD n. 5 vi era un altro bar di mio fratello ”; sulla circostanza numero 2) Persona_1
(Vero è che il bar era attivo ed aperto al pubblico negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012?”) ha riferito: “Non è vera la circostanza 2 nel senso che il bar è rimasto aperto fino al 2010.”; “sulla Part circostanza n. 3 (“Vero è che il prelevava energia elettrica dalla rete pubblica di distribuzione per il funzionamento delle apparecchiature alimentate a corrente?”) ha, poi, asserito che “Con riferimento alla circostanza 3 posso dire che io ho sempre avuto il contratto con Enel.”.
Pertanto, anche alla luce di tali asserzioni, la documentazione allegata da parte opposta nulla prova circa l'effettivo svolgimento dell'attività commerciale di bar/caffetteria da parte di Parte_1 presso il numero civico dove è stata erogata l'energia elettrica.
Infine, alcun contributo probatorio può riconoscersi alle risultanze della espletata prova testimoniale, in quanto le dichiarazioni di [“Impiegato presso dal Tes_1 Controparte_1 gennaio 2010, responsabile complain management ( ufficio reclami e contestazioni)”] - unico teste escusso tramite prova delegata - appaiono alquanto irrilevanti.
Difatti, il testimone chiamato a rispondere sulla circostanza di cui al capitolo n. 5 della memoria istruttoria (“Vero è che il punto di prelievo di energia elettrica identificato dal n. IT001E78292598 sito Cassano allo Jonio (CS), Corso LD, è stato abbinato alla società di vendita
[...] dal 01/05/2009 a 30/11/2012?”), ha così dichiarato: “si confermo, ho appurato la CP_1
circostanza consultando il CRM ossia il sistema gestionale dei clienti di E. 0n e ciò rientra nelle mie competenze lavorative”,; mentre sulla circostanza di cui al capitolo n. 6 (“Vero è che l'utenza risultava intestata all'utente finale , in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale?”), ha così riferito: “non è vero;
risultava intestata al Bar ”. Per_2
Pertanto, sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, non avendo Controparte_1
dimostrato che la fornitura di energia elettrica sia stata effettivamente erogata in favore di
[...]
e, quindi, che la prestazione posta in essere dalla società abbia avuto ripercussioni nella Pt_1 sfera patrimoniale dell'opponente, la domanda di indebito arricchimento formulata da parte opposta deve essere rigettata, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
7. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 860,00 per la fase di studio;
€ 620,00 per la fase introduttiva;
€ 920,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 617/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione promossa da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, dichiarando non dovute le somme con esso richieste.
2) Rigetta la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. avanzata da parte opposta.
3) Condanna parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di parte opponente - le spese di lite che liquida in € 3.900,00 per compensi professionali, oltre € 98,00 per esborsi, nonché accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 617 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Parte_1 C.F._1
Ferraina;
- opponente -
contro
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Giuntoni;
- società opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 795/2020, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 23.12.2020, depositato il 24.12.2020 e notificato il 3.2.2021.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. n. 795/2020 (reso dal Tribunale di Castrovillari in data 23.12.2020 e notificato il 3.2.2021), con il quale - su istanza di - gli era stato intimato il pagamento Controparte_1 della somma di € 33.127,86, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'asserito mancato pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 2519372 del
2.7.2018 e riconducibile al consumo di energia elettrica (periodo gennaio 2010 - novembre 2012) presso l'utenza sita in Cassano allo Ionio al corso Giuseppe LD n. 5, intestata a “ Parte_2
”. Ha dedotto di non essere “mai stato residente in [...]nr. 5 in Cassano allo
[...]
Jonio, né ha mai avuto il possesso o comunque la disponibilità di tale immobile e, tantomeno, ha mai richiesto e/o usufruito di una fornitura elettrica per quello o per altri immobili da parte di
;”, all'uopo rilevando che, presso tale indirizzo aveva esercitato un'attività Controparte_1 commerciale tale mentre l'odierno opponente era stato titolare di un bar in Cassano Persona_1
allo Jonio al corso LD s.n.c.
Ha poi contestato l'idoneità della avversa documentazione a supportare la pretesa in esame ed eccepito la prescrizione del credito azionato in monitorio, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a.
Preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti ex artt.125, 163, 164 CPC;
b. Ancora in via preliminare, subordinata, accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, per carenza della prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati in parte motiva. In via principale e nel merito: c.
Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
d. In subordine, comunque accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato da , per le ragioni di Controparte_1 cui in parte motiva;
e. Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 3.9.2021 si è costituita in giudizio la quale ha contestato in fatto ed in diritto i rilievi, le deduzioni e le Controparte_1
domande di parte opponente - di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa - ribadendo la piena fondatezza della propria pretesa creditoria e la legittimità del proprio operato, insistendo per la condanna al pagamento di parte opponente della somma ingiunta, anche - in subordine - a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c..
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, interrogatorio formale e prova per testi;
all'udienza “cartolare” del 27.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio è ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.
A tal riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (vedasi, ex multis,
Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura integrata dall'estratto autentico delle scritture contabili costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
3. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
4. In tema di risultanze istruttorie va, poi, osservato che “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II,
08/10/2021, n. 27363; Cassazione civile, sez. II, 03/11/2021, n. 31247).
5. Ebbene, operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della questione sottoposta al vaglio di questo Tribunale, par d'uopo registrare come parte opponente abbia contestato tanto l'esistenza di un rapporto negoziale intercorso con quanto il Controparte_1
fatto che l'odierna opposta gli abbia erogato regolarmente energia elettrica per il periodo oggetto della fattura azionata in monitorio.
A fronte di tale contestazione, l'odierna opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta ha dichiarato che “negli archivi di non risulta alcuna scheda contrattuale sottoscritta dal sig. CP_1
e quindi l'erogazione dell'energia elettrica . . . è avvenuta in via di mero fatto, senza alcuna Pt_1
contrattualizzazione, né scritta né in altra forma (non risulta neppure alcun contratto telefonico o concluso a distanza). Quindi si concorda e si conviene con controparte che ha fornito un CP_1 servizio non richiesto dal sig. .”, così riconoscendo l'assenza di un rapporto negoziale tra le Pt_1
odierne parti in causa.
Pertanto, la domanda di adempimento contrattuale azionata con il ricorso monitorio deve essere respinta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 580/2020, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 8.9.2020, depositato in pari data e notificato il 6.10.2020 6. Venendo alla domanda ex art. 2041 c.c. formulata in via subordinata dall'opposta, la stessa è ammissibile in quanto proposta in sede di comparsa di costituzione e risposta, in conformità al principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite, con sentenza del 15 ottobre 2024, n. 26727:
“Pertanto, anche nel caso in cui la controparte sia "ferma" sulla costruzione del thema decidendum perché non ha attivato il work in progress riconvenzionale, nella propria comparsa di risposta il soggetto che aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo può aggiungere pretese non correlate a quella originaria se non mediante lo strumento teleologico dell'interesse. 13.3 Ne deriva che la proposizione nella comparsa di risposta nella causa in esame, da parte dell'opposto, di domande come quelle, qui prospettate, ex articolo 2041 c.c. ed ex articolo 1337 c.c. è ammissibile, ben potendo a livello generale/astratto riconoscersi anche a loro fondamento l'interesse - dell'originario ricorrente - in relazione alla vicenda, originariamente tradotto in azione
d'adempimento contrattuale: invero, il petitum di tali domande alternative risulta almeno in parte corrispondente alla prima pretesa avanzata in via monitoria. L'interesse, infatti, come è stato chiarito dall'arresto del 2015, è il presupposto legittimante l'introduzione di una domanda alternativa, introduzione che non può essere inibita - come lo era, secondo l'ottica ermeneutica anteriore a tale revirement - dalla diversità/novità in sé di causa petendi e petitum rispetto alla prospettazione originaria . . . 13.4 Pervenendo allora al conseguente principio di diritto, deve affermarsi che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria
è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione.”.
Va, altresì, registrato che costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. SS.UU. n. 33954/2023).
Nel caso in disamina, quindi, la condizione di sussidiarietà risulta rispettata giacché la domanda di adempimento contrattuale svolta in via principale è stata respinta perché carente ab origine di un titolo giustificativo, sicché l'azione di arricchimento può essere proposta dall'opposta.
Di contro, la stessa domanda risulta infondata, attesa l'assenza della prova dell'indefettibile presupposto di un ingiustificato arricchimento in capo all'opponente. Difatti, par d'uopo registrare come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che
“l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. [il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causalità] per la sua natura complementare e sussidiaria può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico (e non già meramente generico: v., da ultimo, Cass., 7/1/2020, n. 84), idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro” (Cass. civ. n.
29672/2021).
L'arricchimento costituisce elemento costitutivo della fattispecie, ponendosi quale presupposto genetico dell'obbligazione, e si ritiene che lo stesso possa consistere in un incremento patrimoniale, in un risparmio di spesa oppure in una perdita evitata. All'arricchimento deve corrispondere il danno (o impoverimento) di un altro soggetto che, così come l'arricchimento, deve essere inteso esclusivamente in senso economico e cioè come diminuzione patrimoniale. L'arricchimento ed il danno, inoltre, devono poter essere ricondotti ad un medesimo fatto causativo. L'ultimo presupposto dell'istituto in esame è la mancanza di giusta causa dello spostamento patrimoniale.
Ebbene, dall'esame del materiale probatorio in atti, l'opposta si è limitata ad allegare elementi meramente indiziari e che appaiono mancanti dei caratteri di gravità, precisione e concordanza necessari per ritenere provata l'erogazione di energia elettrica in favore di e, quindi, Parte_1
l'indebito arricchimento del medesimo in conseguenza della diminuzione patrimoniale subita da
Controparte_1
L'opposta ha dedotto di aver erogato energia elettrica in Cassano allo Ionio al Corso Giuseppe
LD n. 5, presso il bar/caffetteria che avrebbe gestito sotto l'insegna Parte_1 [...]
, allegando - a riprova di tanto - una visura camerale (cfr. doc. n. 6 allegato al fascicolo di Pt_2
parte opposta) dalla quale risulta che lo stesso ha esercitato un'attività commerciale consistente in
“Bar e Caffè”, dal 19.12.2002 fino al 26.3.2012, con sede in Cassano allo Ionio al Corso LD.
Ha, poi, allegato in atti un sollecito di pagamento inviato a a mezzo lettera Parte_1
raccomandata a.r. (cfr. doc. n. 5 fascicolo monitorio) presso un diverso indirizzo (via Ugo da
Cassano, Cassano allo Ionio).
Tale ricostruzione è stata contestata da parte opponente, la quale ha asserito che presso il predetto indirizzo (Cassano allo Ionio al corso Giuseppe LD n. 5, dove si afferma che sarebbe avvenuta l'erogazione di energia elettrica da parte di , l'attività commerciale Controparte_1
sarebbe stata esercitata dal proprio fratello il quale, tra l'altro, era all'epoca titolare Persona_1 di un contratto di somministrazione con Enel Servizio Elettrico (cfr. doc. allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., di parte opponente).
Invero, nel corso dell'interrogatorio formale espletato all'udienza del 16.9.2022, - Parte_1 interrogato sulla circostanza di cui al numero 1) della memoria istruttoria di parte opposta (“Vero è che negli anni dal 2002 al 2012 lei gestiva un esercizio commerciale adibito a bar caffetteria sito in
Cassano allo Ionio (CS), Corso LD?”), ha così dichiarato: “Vera la circostanza 1. Preciso però che ho chiuso nel 2010 il bar si trovava a Corso LD SN e questo perché al Corso
LD n. 5 vi era un altro bar di mio fratello ”; sulla circostanza numero 2) Persona_1
(Vero è che il bar era attivo ed aperto al pubblico negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012?”) ha riferito: “Non è vera la circostanza 2 nel senso che il bar è rimasto aperto fino al 2010.”; “sulla Part circostanza n. 3 (“Vero è che il prelevava energia elettrica dalla rete pubblica di distribuzione per il funzionamento delle apparecchiature alimentate a corrente?”) ha, poi, asserito che “Con riferimento alla circostanza 3 posso dire che io ho sempre avuto il contratto con Enel.”.
Pertanto, anche alla luce di tali asserzioni, la documentazione allegata da parte opposta nulla prova circa l'effettivo svolgimento dell'attività commerciale di bar/caffetteria da parte di Parte_1 presso il numero civico dove è stata erogata l'energia elettrica.
Infine, alcun contributo probatorio può riconoscersi alle risultanze della espletata prova testimoniale, in quanto le dichiarazioni di [“Impiegato presso dal Tes_1 Controparte_1 gennaio 2010, responsabile complain management ( ufficio reclami e contestazioni)”] - unico teste escusso tramite prova delegata - appaiono alquanto irrilevanti.
Difatti, il testimone chiamato a rispondere sulla circostanza di cui al capitolo n. 5 della memoria istruttoria (“Vero è che il punto di prelievo di energia elettrica identificato dal n. IT001E78292598 sito Cassano allo Jonio (CS), Corso LD, è stato abbinato alla società di vendita
[...] dal 01/05/2009 a 30/11/2012?”), ha così dichiarato: “si confermo, ho appurato la CP_1
circostanza consultando il CRM ossia il sistema gestionale dei clienti di E. 0n e ciò rientra nelle mie competenze lavorative”,; mentre sulla circostanza di cui al capitolo n. 6 (“Vero è che l'utenza risultava intestata all'utente finale , in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale?”), ha così riferito: “non è vero;
risultava intestata al Bar ”. Per_2
Pertanto, sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, non avendo Controparte_1
dimostrato che la fornitura di energia elettrica sia stata effettivamente erogata in favore di
[...]
e, quindi, che la prestazione posta in essere dalla società abbia avuto ripercussioni nella Pt_1 sfera patrimoniale dell'opponente, la domanda di indebito arricchimento formulata da parte opposta deve essere rigettata, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
7. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 860,00 per la fase di studio;
€ 620,00 per la fase introduttiva;
€ 920,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 617/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione promossa da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, dichiarando non dovute le somme con esso richieste.
2) Rigetta la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. avanzata da parte opposta.
3) Condanna parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di parte opponente - le spese di lite che liquida in € 3.900,00 per compensi professionali, oltre € 98,00 per esborsi, nonché accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.