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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/09/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE LAVORO in persona dei magistrati: dr. Luigi Santini Presidente dr. Angela Quitadamo Consigliere rel. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ex art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 317/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura in atti Parte_1 dagli Avv.ti Giacinto Siro Favalli, Luca D'Arco e Paola Lonigro del Foro di Milano e dall'avv.
Edoardo Maria Stecconi del foro di Ancona
Parte appellante
E
, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Paola Medori Controparte_1
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro , Controparte_1 premesso di essere dipendente di come tecnico della riabilitazione motoria, chiedeva Parte_1 accertarsi l'illegittimità della condotta tenuta dalla datrice di lavoro nell'applicare, a partire dall'1 gennaio 2013, il CCNL ARIS-RSA CDR 2012 invece che continuare ad applicare, con i dovuti aggiornamenti, il CCNL Sanità Privata, in forza del quale il rapporto di lavoro era stato regolamentato sin dal momento dell'assunzione; chiedeva, per l'effetto, condannarsi la Società convenuta ad erogare le differenze retributive spettanti in relazione alla corretta applicazione del
CCNL Sanità Privata, a far data dall'1 gennaio 2013 sino all'attualità, nella misura di euro
12.245,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in altra misura ritenuta di giustizia.
Con sentenza del 25 agosto 2024 l'adito Tribunale condannava la Società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma vantata, oltre accessori di legge e spese di lite. Con ricorso depositato il 24 settembre 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza, deducendo l'errore del Tribunale nel ritenere ancora applicabile il CCNL Sanità privata 2002-2005, nonostante l'intervenuta scadenza dello stesso e soprattutto nonostante l'intervenuta disdetta e la successiva sottoscrizione da parte di di nuovo CCNL con le OOSS CP_2 comparativamente più rappresentative per il settore delle RSA e CDR;
ha evidenziato che il CCNL
ARIS 2012 era stato sottoscritto da CISL e UIL ed espressamente ratificato anche dalla CGIL nell'accordo del 24 gennaio 2024; ha dedotto che i richiami del Tribunale alla Giurisprudenza di
Legittimità erano inconferenti e che la Suprema Corte non aveva affrontato il tema della legittimità della disdetta da parte di una associazione di categoria di un CCNL scaduto, qualora lo stesso contenesse, come in specie, la clausola di ultrattività, ma si era limitata ad affermarne la perdurante vigenza fino alla stipula del CCNL nuovo;
che la clausola di ultrattività di un contratto collettivo, priva del termine finale legato ad un evento certo, non poteva impedire ad una delle associazioni di categoria firmatarie di dare disdetta al CCNL scaduto, a maggior ragione ove vi fosse una dilatazione eccessiva dei tempi legati alla sottoscrizione del nuovo CCNL, poiché ciò avrebbe integrato palese violazione dell'art. 39 Cost.. In via gradata, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, laddove, in ragione della clausola di ultrattività contenuta nel CCNL Sanità 2005, aveva finito per ritenere essa Società vincolata persino ad applicare il rinnovo del predetto CCNL intervenuto nel 2020, con efficacia retroattiva dall'1 gennaio 2016, posto che la stessa giurisprudenza richiamata limitava l'efficacia vincolante, ostativa alla disdetta, della clausola di ultrattività contenuta nel CCNL scaduto “fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione”, lasciando così intendere che, a seguito del rinnovo, le parti sarebbero state libere di applicare altro e diverso contratto collettivo;
ha aggiunto che l'applicazione del CCNL sottoscritto nel 2012 da e da CP_2
CISL e UIL, e del successivo accordo di prossimità del 19.12.2012, avrebbe dovuto essere considerata legittima ed efficace, e ciò anche in assenza dell'iniziale sottoscrizione da parte della
, rappresentando questo comunque un “nuovo contratto sottoscritto” anche ai sensi dell'art. 4 CP_3 del CCNL Sanità del 2002-2005, frutto di accordo con alcune organizzazioni sindacali, rientrante nell'autonomia negoziale della parte datoriale;
che comunque il CCNL Sanità 2020 (sottoscritto anche dalla ), stabiliva all'art. 1 la sua applicabilità anche ai Centri di riabilitazione ancora CP_3 adottanti il previgente CCNL per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private, ciò significando che le parti firmatarie avessero di fatto riconosciuto la piena validità e vigenza del CCNL ARIS 2012, all'esito dell'intervenuta disdetta del CCNL Sanità 2005; che ulteriore ratifica esplicita si rinveniva anche nell'accordo collettivo per il rinnovo del CCNL Aris
2012, sottoscritto il 24 gennaio 2024 da tutte le OO.SS. facenti capo alla , CISL e UIL. Sotto CP_3 altro profilo, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado per aver omesso di motivare circa la validità del citato accordo del 19 dicembre 2012, avuto riguardo all'art. 8 d.l. 138/2011, come convertito in legge 148/2011, che al comma 2-bis consentiva all'azienda di stipulare con i sindacati contratti di prossimità e riconosceva che le specifiche intese di cui al primo comma - purché sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario e finalizzate, come in specie, a migliorare la qualità dei contratti di lavoro e a mantenere i livelli occupazionali - operassero anche in deroga alle disposizioni di legge disciplinanti le materie richiamate dal secondo comma e alle relative regolamentazioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali;
che, dunque, il giudice di primo grado non aveva considerato e correttamente valutato i contenuti dell'accordo di prossimità del 19 dicembre 2012; che l'efficacia del CCNL AIOP 2020 era espressamente limitata alle sole strutture ospedaliere e riabilitative che al momento della sua sottoscrizione continuavano ad applicare volontariamente il CCNL 2002-2005 scaduto;
che era irrilevante la circostanza, additata dal giudice di primo grado, che avesse sottoscritto anche il rinnovo del CCNL Sanità 2020 (con AIOP), CP_2 dal momento che trattavasi di un CCNL espressamente limitato al diverso settore delle strutture ospedaliere. L'appellante ha, quindi, criticato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva qualificato la struttura di Villa Adria come ospedaliera solo sulla base di quanto stabilito dal CCNL
Sanità privata 2020, inapplicabile ad essa per le ragioni evidenziate;
che, viceversa, i Pt_2 provvedimenti della Giunta Regionale delle Marche individuavano e contemplavano nel Pt_1 suo complesso come un'unica realtà aziendale, in seno alla quale ciascuna struttura svolgeva a vario titolo attività complementari e connesse tra loro, finalizzate ad assicurare la fornitura di specifici servizi assistenziali e riabilitativi a livello regionale;
che, peraltro, il CCNL ARIS 2012 all'art. 1 si limitava a indicare la necessità della “prevalenza” di attività extraospedaliere, senza indicare i criteri di relativa determinazione e che, quindi, non poteva attribuirsi valore determinante ed esclusivo alla mera suddivisione dei posti letto accreditati in ospedalieri ed extraospedalieri, senza considerare le rilevanti attività ambulatoriali e di semiresidenzialità; che risultava documentata l'attività prevalente di extraospedaliera ed ambulatoriale, rispetto a quella meramente ospedaliera;
che pur Pt_1 volendo porre l'accento sui posti letti destinati alle attività ospedaliere ed a quelle extraospedaliere, onde misurare la prevalenza dell'attività svolta, le strutture e presidi sanitari di ubicati Pt_1 nelle Marche, considerati nel loro complesso, evidenziavano la prevalenza dell'attività extraospedaliera rispetto a quella ospedaliera, con riferimento sia ai posti letto accreditati ed alle relative giornate di degenza/utilizzo, sia ai relativi budget;
che, infine, presso Villa Adria si svolgeva una significativa attività ambulatoriale, svolta dal ricorrente e dai suoi colleghi fisioterapisti, addirittura superiore a quella riabilitativa ospedaliera. Da ultimo, l'appellante ha criticato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva superato l'eccezione di prescrizione di tutte le pretese antecedenti al 28/11/2018, essendo stato notificato il ricorso ex art. 414 cpc in data 28/11/2023, aveva escluso che l'inattività del ricorrente rilevasse sotto il profilo dell'acquiescenza, quale comportamento colposo da valutarsi anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. quantomeno per negare il diritto agli interessi ed alla rivalutazione, ed aveva ritenuto generica l'eccezione inerente alla errata quantificazione del credito, in tal modo tralasciando di considerare i criteri di riparto degli oneri probatori. L'appellante ha, quindi, insistito, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto delle istanze attoree, con vittoria di spese di lite.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene il Collegio che la questione all'odierno vaglio non implica l'accertamento sul se la datrice di lavoro dell'originario ricorrente sia qualificabile come residenza sanitaria riabilitativa piuttosto che come struttura ospedaliera, dovendo ricercarsi la soluzione della causa nell'individuazione del momento a partire dal quale possa affermarsi che la Società odierna appellante sia rimasta svincolata dall'applicazione del CCNL Sanità Privata, dunque libera di porre una diversa contrattazione collettiva a base della disciplina dei rapporti con i propri dipendenti.
Il proposito, giova richiamare l'Ordinanza della Suprema Corte n. 26666 del 14 ottobre 2024, in seno alla cui motivazione si legge “….i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo quanto era previsto dall'art. 2074 cod. civ. concepito nella vigenza dell'abrogato sistema corporativo - ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Cass. sez. un. n.
11325/2005).
All'autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un'eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma: ciò è quanto accaduto nella specie.
Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati dai giudici
d'appello proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. Sanità privata, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021;
Cass. n. 40409/2021; Cass. n. 33892/2022). Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex multis Cass.
n. 21537/2019) secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all'ambito del presente giudizio).
Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima v. Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002). Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass.
n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente – appunto – la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale.
6. Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'8 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era certamente vincolante nei confronti dell' con conseguente inefficacia della sua Parte_3 disdetta….”
Alla stregua dei chiari contenuti della pronuncia surrichiamata, dai quali questa Corte non ha motivo di discostarsi, risulta, altresì, condivisibile il riconoscimento, da parte del Tribunale, del diritto dell'originario ricorrente di vedere applicato al proprio rapporto di lavoro anche il CCNL di rinnovo dell'8 ottobre 2020, decorrente dall'1 gennaio 2016, in quanto tale rinnovo risulta sottoscritto dall' ossia dall'Associazione datoriale cui aderisce l'appellante, che in tal modo CP_2 chiaramente manifesta di aderire alla nuova negoziazione.
Ed infatti, la disdetta comunicata dalla datrice di lavoro durante il periodo di ultrattività del
CCNL deve considerarsi inidonea alla produzione dell'effetto di scioglimento del vincolo contrattuale per le surriferite ragioni evidenziate dai Giudici di Legittimità; per altro verso, l'adesione di al rinnovo sindacale dell'8 ottobre 2020 – debitamente documentata in atti – CP_2 impedisce di ritenere svincolata la datrice di lavoro da detta fonte di disciplina contrattuale anche per il periodo successivo.
D'altro canto, l'art. 1 del CCNL di rinnovo in oggetto non autorizza la delimitazione della relativa sfera di applicazione nel senso suggerito dall'appellante, tale essendone il chiaro tenore: “il presente contratto si applica a tutti i lavoratori appartenenti alle categorie e qualifiche professionali di cui al successivo art. 52, che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere - iscritte ad Aiop ed Aris - per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza.
Il presente contratto si applica anche ai Centri di Riabilitazione che alla data di sottoscrizione della pre-intesa ancora adottino il previgente CCNL per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private.”
Invero, la sfera di applicazione indicata dalla norma in esame è di estrema ampiezza, ed include senza dubbio l'odierna appellante, di cui non possono seriamente escludersi i connotati della struttura sanitaria - non importa se ospedaliera stricto sensu o riabilitativa - iscritta ad ed CP_2 operante in lungodegenza;
tali connotati, infatti, bastano a renderla una delle possibili destinatarie della disciplina contrattuale in argomento, atteso che l'uso della congiunzione “anche”, nella formulazione del secondo comma, assume l'univoco significato di rafforzare, non già di elidere, la relazione con gli elementi menzionati nel comma precedente.
Alla stregua di quanto innanzi chiarito, non può considerarsi valido ed efficace l'accordo di prossimità del 19 dicembre 2012, tenuto conto del mancato assolvimento da parte dell'appellante dell'onere di dimostrare che la relativa stipula fosse avvenuta nella ricorrenza di tutte le condizioni imposte dall'art.8 del d.l.n.138/2011, convertito in legge n. 148/2011. Sul punto, la Corte di
Cassazione, con condivisibile pronuncia, ha chiarito che “L'accordo sindacale di prossimità, ex art.
8, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, è configurabile solo ove concorrano tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona, stante il suo carattere eccezionale evidenziato dalla possibilità che esso, a differenza dell'ordinario contratto aziendale, deroghi alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza di un accordo di prossimità, non essendo il requisito di rappresentatività e il criterio maggioritario delle rappresentanze sindacali che avevano sottoscritto l'accordo surrogabile attraverso la dimostrazione dell'adesione maggioritaria dei lavoratori al contenuto dello stesso)
(Cass., Sez. Lav., Sent. n. 27764 del 2 ottobre 2023).
Ben altre, più pregnanti circostanze di fatto avrebbe, quindi, dovuto allegare e soprattutto dimostrare l'odierna appellante, a sostegno dell'assunto circa la validità dell'accordo di prossimità; circostanze concrete e specifiche, inerenti non soltanto al requisito della rappresentatività e del criterio maggioritario, ma anche alla ricorrenza del presupposto sostanziale di legittimità dell'accordo, fatto risiedere dall'art.8 del d.l.n.138/2011 nella effettiva e non pretestuosa destinazione delle intese a realizzare maggiore occupazione, migliore qualità dei contratti di lavoro, incrementi di competitività e di salario, gestione di crisi aziendale e occupazionale, investimenti e avvio di nuove attività, ecc..
Quanto al regime della prescrizione estintiva, è condivisibile il richiamo del Tribunale alla
Giurisprudenza di legittimità ormai consolidata secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (per tutte Cass., Ord.n. 18008/2024). Nella specie, i diritti azionati dal ricorrente sono sorti in epoca successiva all'entrata in vigore della legislazione che ha rivisitato il regime “delle tutele” da accordarsi ai lavoratori in relazione all'esercizio della facoltà di recesso datoriale, così che il termine prescrizionale non è decorso in costanza di rapporto.
Va da sé che la presunzione circa il perdurare del metus del lavoratore, rispetto all'esercizio dei diritti in costanza di rapporto, esclude qualsiasi profilo di inerzia colpevole del medesimo ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Infine, il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla valutazione di genericità della contestazione sollevata in ordine al quantum dall'originaria resistente ed odierna appellante;
quest'ultima, infatti, rispetto al conteggio elaborato dal ricorrente, nella memoria di costituzione in primo grado si è limitata a criticare astrattamente la poca chiarezza dei criteri di calcolo utilizzati dalla controparte, facendo riferimento generico a voci retributive legate all'autonomia contrattuale, nonché all'inclusione “…nella base di calcolo di un'ipotetica retribuzione spettante anche l'elemento aziendale anch'esso estraneo al concetto di minimo costituzionale…”, senza, tuttavia, evidenziare, attraverso propri conteggi, il diverso risultato e l'inferiore importo che in concreto sarebbe scaturito da un calcolo condotto alla stregua di criteri diversi, instando per una CTU contabile con finalità evidentemente esplorativa.
In forza dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va integralmente confermata
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la Società appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore di in Controparte_1 complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma
1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
All'esito della camera di consiglio tenutasi ex art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 317/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura in atti Parte_1 dagli Avv.ti Giacinto Siro Favalli, Luca D'Arco e Paola Lonigro del Foro di Milano e dall'avv.
Edoardo Maria Stecconi del foro di Ancona
Parte appellante
E
, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Paola Medori Controparte_1
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro , Controparte_1 premesso di essere dipendente di come tecnico della riabilitazione motoria, chiedeva Parte_1 accertarsi l'illegittimità della condotta tenuta dalla datrice di lavoro nell'applicare, a partire dall'1 gennaio 2013, il CCNL ARIS-RSA CDR 2012 invece che continuare ad applicare, con i dovuti aggiornamenti, il CCNL Sanità Privata, in forza del quale il rapporto di lavoro era stato regolamentato sin dal momento dell'assunzione; chiedeva, per l'effetto, condannarsi la Società convenuta ad erogare le differenze retributive spettanti in relazione alla corretta applicazione del
CCNL Sanità Privata, a far data dall'1 gennaio 2013 sino all'attualità, nella misura di euro
12.245,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in altra misura ritenuta di giustizia.
Con sentenza del 25 agosto 2024 l'adito Tribunale condannava la Società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma vantata, oltre accessori di legge e spese di lite. Con ricorso depositato il 24 settembre 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza, deducendo l'errore del Tribunale nel ritenere ancora applicabile il CCNL Sanità privata 2002-2005, nonostante l'intervenuta scadenza dello stesso e soprattutto nonostante l'intervenuta disdetta e la successiva sottoscrizione da parte di di nuovo CCNL con le OOSS CP_2 comparativamente più rappresentative per il settore delle RSA e CDR;
ha evidenziato che il CCNL
ARIS 2012 era stato sottoscritto da CISL e UIL ed espressamente ratificato anche dalla CGIL nell'accordo del 24 gennaio 2024; ha dedotto che i richiami del Tribunale alla Giurisprudenza di
Legittimità erano inconferenti e che la Suprema Corte non aveva affrontato il tema della legittimità della disdetta da parte di una associazione di categoria di un CCNL scaduto, qualora lo stesso contenesse, come in specie, la clausola di ultrattività, ma si era limitata ad affermarne la perdurante vigenza fino alla stipula del CCNL nuovo;
che la clausola di ultrattività di un contratto collettivo, priva del termine finale legato ad un evento certo, non poteva impedire ad una delle associazioni di categoria firmatarie di dare disdetta al CCNL scaduto, a maggior ragione ove vi fosse una dilatazione eccessiva dei tempi legati alla sottoscrizione del nuovo CCNL, poiché ciò avrebbe integrato palese violazione dell'art. 39 Cost.. In via gradata, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, laddove, in ragione della clausola di ultrattività contenuta nel CCNL Sanità 2005, aveva finito per ritenere essa Società vincolata persino ad applicare il rinnovo del predetto CCNL intervenuto nel 2020, con efficacia retroattiva dall'1 gennaio 2016, posto che la stessa giurisprudenza richiamata limitava l'efficacia vincolante, ostativa alla disdetta, della clausola di ultrattività contenuta nel CCNL scaduto “fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione”, lasciando così intendere che, a seguito del rinnovo, le parti sarebbero state libere di applicare altro e diverso contratto collettivo;
ha aggiunto che l'applicazione del CCNL sottoscritto nel 2012 da e da CP_2
CISL e UIL, e del successivo accordo di prossimità del 19.12.2012, avrebbe dovuto essere considerata legittima ed efficace, e ciò anche in assenza dell'iniziale sottoscrizione da parte della
, rappresentando questo comunque un “nuovo contratto sottoscritto” anche ai sensi dell'art. 4 CP_3 del CCNL Sanità del 2002-2005, frutto di accordo con alcune organizzazioni sindacali, rientrante nell'autonomia negoziale della parte datoriale;
che comunque il CCNL Sanità 2020 (sottoscritto anche dalla ), stabiliva all'art. 1 la sua applicabilità anche ai Centri di riabilitazione ancora CP_3 adottanti il previgente CCNL per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private, ciò significando che le parti firmatarie avessero di fatto riconosciuto la piena validità e vigenza del CCNL ARIS 2012, all'esito dell'intervenuta disdetta del CCNL Sanità 2005; che ulteriore ratifica esplicita si rinveniva anche nell'accordo collettivo per il rinnovo del CCNL Aris
2012, sottoscritto il 24 gennaio 2024 da tutte le OO.SS. facenti capo alla , CISL e UIL. Sotto CP_3 altro profilo, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado per aver omesso di motivare circa la validità del citato accordo del 19 dicembre 2012, avuto riguardo all'art. 8 d.l. 138/2011, come convertito in legge 148/2011, che al comma 2-bis consentiva all'azienda di stipulare con i sindacati contratti di prossimità e riconosceva che le specifiche intese di cui al primo comma - purché sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario e finalizzate, come in specie, a migliorare la qualità dei contratti di lavoro e a mantenere i livelli occupazionali - operassero anche in deroga alle disposizioni di legge disciplinanti le materie richiamate dal secondo comma e alle relative regolamentazioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali;
che, dunque, il giudice di primo grado non aveva considerato e correttamente valutato i contenuti dell'accordo di prossimità del 19 dicembre 2012; che l'efficacia del CCNL AIOP 2020 era espressamente limitata alle sole strutture ospedaliere e riabilitative che al momento della sua sottoscrizione continuavano ad applicare volontariamente il CCNL 2002-2005 scaduto;
che era irrilevante la circostanza, additata dal giudice di primo grado, che avesse sottoscritto anche il rinnovo del CCNL Sanità 2020 (con AIOP), CP_2 dal momento che trattavasi di un CCNL espressamente limitato al diverso settore delle strutture ospedaliere. L'appellante ha, quindi, criticato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva qualificato la struttura di Villa Adria come ospedaliera solo sulla base di quanto stabilito dal CCNL
Sanità privata 2020, inapplicabile ad essa per le ragioni evidenziate;
che, viceversa, i Pt_2 provvedimenti della Giunta Regionale delle Marche individuavano e contemplavano nel Pt_1 suo complesso come un'unica realtà aziendale, in seno alla quale ciascuna struttura svolgeva a vario titolo attività complementari e connesse tra loro, finalizzate ad assicurare la fornitura di specifici servizi assistenziali e riabilitativi a livello regionale;
che, peraltro, il CCNL ARIS 2012 all'art. 1 si limitava a indicare la necessità della “prevalenza” di attività extraospedaliere, senza indicare i criteri di relativa determinazione e che, quindi, non poteva attribuirsi valore determinante ed esclusivo alla mera suddivisione dei posti letto accreditati in ospedalieri ed extraospedalieri, senza considerare le rilevanti attività ambulatoriali e di semiresidenzialità; che risultava documentata l'attività prevalente di extraospedaliera ed ambulatoriale, rispetto a quella meramente ospedaliera;
che pur Pt_1 volendo porre l'accento sui posti letti destinati alle attività ospedaliere ed a quelle extraospedaliere, onde misurare la prevalenza dell'attività svolta, le strutture e presidi sanitari di ubicati Pt_1 nelle Marche, considerati nel loro complesso, evidenziavano la prevalenza dell'attività extraospedaliera rispetto a quella ospedaliera, con riferimento sia ai posti letto accreditati ed alle relative giornate di degenza/utilizzo, sia ai relativi budget;
che, infine, presso Villa Adria si svolgeva una significativa attività ambulatoriale, svolta dal ricorrente e dai suoi colleghi fisioterapisti, addirittura superiore a quella riabilitativa ospedaliera. Da ultimo, l'appellante ha criticato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva superato l'eccezione di prescrizione di tutte le pretese antecedenti al 28/11/2018, essendo stato notificato il ricorso ex art. 414 cpc in data 28/11/2023, aveva escluso che l'inattività del ricorrente rilevasse sotto il profilo dell'acquiescenza, quale comportamento colposo da valutarsi anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. quantomeno per negare il diritto agli interessi ed alla rivalutazione, ed aveva ritenuto generica l'eccezione inerente alla errata quantificazione del credito, in tal modo tralasciando di considerare i criteri di riparto degli oneri probatori. L'appellante ha, quindi, insistito, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto delle istanze attoree, con vittoria di spese di lite.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene il Collegio che la questione all'odierno vaglio non implica l'accertamento sul se la datrice di lavoro dell'originario ricorrente sia qualificabile come residenza sanitaria riabilitativa piuttosto che come struttura ospedaliera, dovendo ricercarsi la soluzione della causa nell'individuazione del momento a partire dal quale possa affermarsi che la Società odierna appellante sia rimasta svincolata dall'applicazione del CCNL Sanità Privata, dunque libera di porre una diversa contrattazione collettiva a base della disciplina dei rapporti con i propri dipendenti.
Il proposito, giova richiamare l'Ordinanza della Suprema Corte n. 26666 del 14 ottobre 2024, in seno alla cui motivazione si legge “….i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo quanto era previsto dall'art. 2074 cod. civ. concepito nella vigenza dell'abrogato sistema corporativo - ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Cass. sez. un. n.
11325/2005).
All'autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un'eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma: ciò è quanto accaduto nella specie.
Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati dai giudici
d'appello proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. Sanità privata, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021;
Cass. n. 40409/2021; Cass. n. 33892/2022). Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex multis Cass.
n. 21537/2019) secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all'ambito del presente giudizio).
Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima v. Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002). Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass.
n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente – appunto – la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale.
6. Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'8 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era certamente vincolante nei confronti dell' con conseguente inefficacia della sua Parte_3 disdetta….”
Alla stregua dei chiari contenuti della pronuncia surrichiamata, dai quali questa Corte non ha motivo di discostarsi, risulta, altresì, condivisibile il riconoscimento, da parte del Tribunale, del diritto dell'originario ricorrente di vedere applicato al proprio rapporto di lavoro anche il CCNL di rinnovo dell'8 ottobre 2020, decorrente dall'1 gennaio 2016, in quanto tale rinnovo risulta sottoscritto dall' ossia dall'Associazione datoriale cui aderisce l'appellante, che in tal modo CP_2 chiaramente manifesta di aderire alla nuova negoziazione.
Ed infatti, la disdetta comunicata dalla datrice di lavoro durante il periodo di ultrattività del
CCNL deve considerarsi inidonea alla produzione dell'effetto di scioglimento del vincolo contrattuale per le surriferite ragioni evidenziate dai Giudici di Legittimità; per altro verso, l'adesione di al rinnovo sindacale dell'8 ottobre 2020 – debitamente documentata in atti – CP_2 impedisce di ritenere svincolata la datrice di lavoro da detta fonte di disciplina contrattuale anche per il periodo successivo.
D'altro canto, l'art. 1 del CCNL di rinnovo in oggetto non autorizza la delimitazione della relativa sfera di applicazione nel senso suggerito dall'appellante, tale essendone il chiaro tenore: “il presente contratto si applica a tutti i lavoratori appartenenti alle categorie e qualifiche professionali di cui al successivo art. 52, che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere - iscritte ad Aiop ed Aris - per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza.
Il presente contratto si applica anche ai Centri di Riabilitazione che alla data di sottoscrizione della pre-intesa ancora adottino il previgente CCNL per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private.”
Invero, la sfera di applicazione indicata dalla norma in esame è di estrema ampiezza, ed include senza dubbio l'odierna appellante, di cui non possono seriamente escludersi i connotati della struttura sanitaria - non importa se ospedaliera stricto sensu o riabilitativa - iscritta ad ed CP_2 operante in lungodegenza;
tali connotati, infatti, bastano a renderla una delle possibili destinatarie della disciplina contrattuale in argomento, atteso che l'uso della congiunzione “anche”, nella formulazione del secondo comma, assume l'univoco significato di rafforzare, non già di elidere, la relazione con gli elementi menzionati nel comma precedente.
Alla stregua di quanto innanzi chiarito, non può considerarsi valido ed efficace l'accordo di prossimità del 19 dicembre 2012, tenuto conto del mancato assolvimento da parte dell'appellante dell'onere di dimostrare che la relativa stipula fosse avvenuta nella ricorrenza di tutte le condizioni imposte dall'art.8 del d.l.n.138/2011, convertito in legge n. 148/2011. Sul punto, la Corte di
Cassazione, con condivisibile pronuncia, ha chiarito che “L'accordo sindacale di prossimità, ex art.
8, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, è configurabile solo ove concorrano tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona, stante il suo carattere eccezionale evidenziato dalla possibilità che esso, a differenza dell'ordinario contratto aziendale, deroghi alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza di un accordo di prossimità, non essendo il requisito di rappresentatività e il criterio maggioritario delle rappresentanze sindacali che avevano sottoscritto l'accordo surrogabile attraverso la dimostrazione dell'adesione maggioritaria dei lavoratori al contenuto dello stesso)
(Cass., Sez. Lav., Sent. n. 27764 del 2 ottobre 2023).
Ben altre, più pregnanti circostanze di fatto avrebbe, quindi, dovuto allegare e soprattutto dimostrare l'odierna appellante, a sostegno dell'assunto circa la validità dell'accordo di prossimità; circostanze concrete e specifiche, inerenti non soltanto al requisito della rappresentatività e del criterio maggioritario, ma anche alla ricorrenza del presupposto sostanziale di legittimità dell'accordo, fatto risiedere dall'art.8 del d.l.n.138/2011 nella effettiva e non pretestuosa destinazione delle intese a realizzare maggiore occupazione, migliore qualità dei contratti di lavoro, incrementi di competitività e di salario, gestione di crisi aziendale e occupazionale, investimenti e avvio di nuove attività, ecc..
Quanto al regime della prescrizione estintiva, è condivisibile il richiamo del Tribunale alla
Giurisprudenza di legittimità ormai consolidata secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (per tutte Cass., Ord.n. 18008/2024). Nella specie, i diritti azionati dal ricorrente sono sorti in epoca successiva all'entrata in vigore della legislazione che ha rivisitato il regime “delle tutele” da accordarsi ai lavoratori in relazione all'esercizio della facoltà di recesso datoriale, così che il termine prescrizionale non è decorso in costanza di rapporto.
Va da sé che la presunzione circa il perdurare del metus del lavoratore, rispetto all'esercizio dei diritti in costanza di rapporto, esclude qualsiasi profilo di inerzia colpevole del medesimo ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Infine, il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla valutazione di genericità della contestazione sollevata in ordine al quantum dall'originaria resistente ed odierna appellante;
quest'ultima, infatti, rispetto al conteggio elaborato dal ricorrente, nella memoria di costituzione in primo grado si è limitata a criticare astrattamente la poca chiarezza dei criteri di calcolo utilizzati dalla controparte, facendo riferimento generico a voci retributive legate all'autonomia contrattuale, nonché all'inclusione “…nella base di calcolo di un'ipotetica retribuzione spettante anche l'elemento aziendale anch'esso estraneo al concetto di minimo costituzionale…”, senza, tuttavia, evidenziare, attraverso propri conteggi, il diverso risultato e l'inferiore importo che in concreto sarebbe scaturito da un calcolo condotto alla stregua di criteri diversi, instando per una CTU contabile con finalità evidentemente esplorativa.
In forza dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va integralmente confermata
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la Società appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore di in Controparte_1 complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma
1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente