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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/10/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2768/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2768/2025, promossa con ricorso depositato il 07/07/2025 da:
1) Parte_1
nata Angera il 19.09.1979 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]con OS (VA) con gli Avv.ti Monica Goergen e Roberta Guasco
e
2) Parte_2
Nato ad Angera il 17.09.1977
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con gli Avv.ti Monica Goergen e Roberta Guasco
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a VA RG (VA) il 17 giugno 2017 (anno 2017 atto n. 2 parte II serie A); con i seguenti figli: nata ad [...] in data [...], Persona_1
nato ad [...] in data [...]. Persona_2
pagina1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 7 luglio 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, attualmente in fase di ristrutturazione, di proprietà del signor sita in VA RG , Viale Repubblica n. 30 viene assegnata Parte_2 al signor La signora ha già rilasciato, su accordo delle parti, la casa Pt_2 Parte_1 familiare portando con sé i propri effetti personali e attualmente risiede presso l'appartamento sito in Cadrezzate con OS , Via Castello 13/5 condotto in locazione con regolare contratto ad un canone di € 600,00 mensili.
2) I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. I ricorrenti, con lo specifico intento di non destabilizzare i minori, hanno convenuto di optare per un affidamento condiviso paritario con collocamento degli stessi alternato. I minori risiederanno con il padre, attualmente presso i nonni in Via Don Alfonso Zona n. 2/C. e successivamente, al termine dei lavori di ristrutturazione, trasferiranno unitamente al padre la propria residenza presso la casa coniugale in VA RG, Viale Repubblica n.30.I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di e Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale Per_1 Per_2 separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. I figli minori trascorreranno con il papà le giornate dal mercoledì dopo la scuola sino al sabato sera e la settimana successiva le giornate dal mercoledì dopo la scuola sino alla domenica sera, con la mamma trascorreranno a settimane alternate le giornate dal sabato sera al mercoledì mattina e la settimana successiva dalla domenica sera a cena sino al mercoledì mattina, come meglio specificato nel piano genitoriale allegato al ricorso
3) I minori trascorreranno nel rispetto del criterio dell'alternanza; il giorno di Natale con un genitore e il giorno di S. Stefano con l'altro, Capodanno e primo dell'anno con un genitore e l'anno seguente con l'altro e così il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Durante l'estate i minori trascorreranno con entrambi i genitori un periodo continuativo di vacanza di giorni 7/10, previo accordo da raggiungere tra genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, mantenendo la consueta alternanza settimanale nei giorni restanti. I minori trascorreranno inoltre con papà o pagina2 di 5 mamma il compleanno personale del genitore e la festa annuale ad essi dedicata. Ogni modifica delle condizioni suesposte dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori e potrà essere assunta nel rispetto del primario interesse dei minori;
4) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di € 400,00 per ciascun figlio, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese dal mese di luglio
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5) Saranno sostenute da ciascun genitore in via diretta le spese ordinarie per i figli quali vitto alloggio cura della persona .
I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle seguenti spese:
- abbigliamento ordinario dei ragazzi comprensivo delle calzature;
- spese mediche coperte dal servizio sanitario nazionale;
- spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici sino alla scuola secondaria di secondo grado;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6) Il signor contribuirà nella misura del 100% alle seguenti spese Pt_2 straordinarie extra assegno relative ai figli
- spese mediche a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici occhiali, lenti a contatto , ausili sanitari;
- spese scolastiche : a) tasse scolastiche per istituti privati, tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici o privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina3 di 5 - spese extrascolastiche: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento della stessa, la somma di € 400,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
8) Il signor titolare di polizza assicurativa medica FASI ASSIDAI, continuerà Pt_2
a mantenere l'estensione della copertura assicurativa a favore di tutti i componenti della famiglia talché anche la moglie, signora ,potrà accedere ai centri medici Parte_1 convenzionati ovvero, sostenuta una propria spesa medica potrà, previa attivazione della procedura di rimborso da parte di quest'ultimo e allegazione della fattura, recuperare quanto rimborsato dall'assicurazione.
9) L'assegno unico sarà percepito dalla signora . Parte_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 17.06.2017 a VA RG (VA) trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di VA RG (anno 2017 atto n. 2 parte II Serie A)
pagina4 di 5 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2768/2025, promossa con ricorso depositato il 07/07/2025 da:
1) Parte_1
nata Angera il 19.09.1979 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]con OS (VA) con gli Avv.ti Monica Goergen e Roberta Guasco
e
2) Parte_2
Nato ad Angera il 17.09.1977
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con gli Avv.ti Monica Goergen e Roberta Guasco
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a VA RG (VA) il 17 giugno 2017 (anno 2017 atto n. 2 parte II serie A); con i seguenti figli: nata ad [...] in data [...], Persona_1
nato ad [...] in data [...]. Persona_2
pagina1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 7 luglio 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, attualmente in fase di ristrutturazione, di proprietà del signor sita in VA RG , Viale Repubblica n. 30 viene assegnata Parte_2 al signor La signora ha già rilasciato, su accordo delle parti, la casa Pt_2 Parte_1 familiare portando con sé i propri effetti personali e attualmente risiede presso l'appartamento sito in Cadrezzate con OS , Via Castello 13/5 condotto in locazione con regolare contratto ad un canone di € 600,00 mensili.
2) I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. I ricorrenti, con lo specifico intento di non destabilizzare i minori, hanno convenuto di optare per un affidamento condiviso paritario con collocamento degli stessi alternato. I minori risiederanno con il padre, attualmente presso i nonni in Via Don Alfonso Zona n. 2/C. e successivamente, al termine dei lavori di ristrutturazione, trasferiranno unitamente al padre la propria residenza presso la casa coniugale in VA RG, Viale Repubblica n.30.I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di e Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale Per_1 Per_2 separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. I figli minori trascorreranno con il papà le giornate dal mercoledì dopo la scuola sino al sabato sera e la settimana successiva le giornate dal mercoledì dopo la scuola sino alla domenica sera, con la mamma trascorreranno a settimane alternate le giornate dal sabato sera al mercoledì mattina e la settimana successiva dalla domenica sera a cena sino al mercoledì mattina, come meglio specificato nel piano genitoriale allegato al ricorso
3) I minori trascorreranno nel rispetto del criterio dell'alternanza; il giorno di Natale con un genitore e il giorno di S. Stefano con l'altro, Capodanno e primo dell'anno con un genitore e l'anno seguente con l'altro e così il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Durante l'estate i minori trascorreranno con entrambi i genitori un periodo continuativo di vacanza di giorni 7/10, previo accordo da raggiungere tra genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, mantenendo la consueta alternanza settimanale nei giorni restanti. I minori trascorreranno inoltre con papà o pagina2 di 5 mamma il compleanno personale del genitore e la festa annuale ad essi dedicata. Ogni modifica delle condizioni suesposte dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori e potrà essere assunta nel rispetto del primario interesse dei minori;
4) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di € 400,00 per ciascun figlio, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese dal mese di luglio
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5) Saranno sostenute da ciascun genitore in via diretta le spese ordinarie per i figli quali vitto alloggio cura della persona .
I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle seguenti spese:
- abbigliamento ordinario dei ragazzi comprensivo delle calzature;
- spese mediche coperte dal servizio sanitario nazionale;
- spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici sino alla scuola secondaria di secondo grado;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6) Il signor contribuirà nella misura del 100% alle seguenti spese Pt_2 straordinarie extra assegno relative ai figli
- spese mediche a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici occhiali, lenti a contatto , ausili sanitari;
- spese scolastiche : a) tasse scolastiche per istituti privati, tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici o privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina3 di 5 - spese extrascolastiche: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento della stessa, la somma di € 400,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
8) Il signor titolare di polizza assicurativa medica FASI ASSIDAI, continuerà Pt_2
a mantenere l'estensione della copertura assicurativa a favore di tutti i componenti della famiglia talché anche la moglie, signora ,potrà accedere ai centri medici Parte_1 convenzionati ovvero, sostenuta una propria spesa medica potrà, previa attivazione della procedura di rimborso da parte di quest'ultimo e allegazione della fattura, recuperare quanto rimborsato dall'assicurazione.
9) L'assegno unico sarà percepito dalla signora . Parte_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 17.06.2017 a VA RG (VA) trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di VA RG (anno 2017 atto n. 2 parte II Serie A)
pagina4 di 5 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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