Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 961/2024
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Udienza del 5 febbraio 2025
All'udienza del 5/02/2025 alle ore 10.45 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
Michela Fortunata Purrone nell'interesse dell'opponente . Parte_1
Nessuno è presente per l' e per l' . Controparte_1 Controparte_1
L'avv. Purrone impugna e contesta il dedotto di controparte e, in assenza di richieste istruttorie ed autorizzata in tal senso, precisa le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. a c.p.c. e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice si riunisce in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della su estesa sentenza
R.G. n. 961/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Piero Viola, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al R.G. in epigrafe vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Michela Fortunata Purrone
- attore -
e
1
- convenuto -
e
Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria
- convenuto -
Oggetto: opposizione ad intimazione esattoriale.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 5/02/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
l' e l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Controparte_2
Reggio Calabria per sentir dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
09420249002763110/000 notificata in data 12/02/2024 ai sensi dell'art. 50 comma 2
D.P.R. n. 602/1973 relativamente all'importo di € 41.156,12 già portato sull'avviso di accertamento n. TD7010101312/2022 per l'anno 2016 emesso dall' Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale di Reggio Calabria–Ufficio Controlli in data 4/11/2022;
l'opponente ha dedotto che tale credito è stato in realtà soddisfatto già prima della formazione dell'avviso stesso.
La si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione Controparte_1 essendo la vicenda dei fatti estintivi del debito tributario attribuita alla Corte di Giustizia
Tributaria. Nel merito ha dedotto che l'omessa impugnazione dell'avviso di addebito rende inammissibile nella successiva fase dell'opposizione all'intimazione ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 la deduzione sui fatti estintiti anteriori all'avviso.
Ha dedotto, altresì, la sua carena di legittimazione passiva sostanziale per eventuali pagamenti eseguiti all'ente impositore.
L' si è costituita – già nel sub procedimento cautelare di sospensiva Controparte_1
– deducendo l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del contribuente per fatti estintivi anteriori e la conseguente cristallizzazione della posizione debitoria.
Con ordinanza del 2/10/2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensiva nel sub procedimento R.G. n. 961-1/2024.
Con decreto ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. il Tribunale ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione rilevabile d'ufficio inerente alla giurisdizione da attribuire al giudice ordinario o al giudice tributario sulla fattispecie oggetto di causa.
2 La causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale ritiene che l'eccezione di difetto di giurisdizione (in favore del giudice tributario) rilevata d'ufficio e poi sollevata dall sia Controparte_1 fondata.
a) E' pacifico nella ricostruzione di tutte le parti – in conformità alle risultanze documentali in atti – che la posizione creditoria oggetto di causa è relativa al tributo per come descritto nell'avviso di accertamento n. TD7010101312/2022 per l'anno 2016 emesso dall' Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Reggio Calabria–Ufficio
Controlli in data 4/11/2022 e poi richiesto anche con l'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R.n. 602/1963 impugnata con il presente giudizio.
Altrettanto pacifico – e confermato dal chiaro tenore letterale dell'atto di citazione – è che l'azione giudiziale è stata introitata dal debitore per invocare esclusivamente l'estinzione del debito avvenuta prima ancora della formazione del titolo, avendo la parte dedotto il pagamento antecedente all'avviso di accertamento.
La vicenda, dunque, deve essere scrutinata anche sotto il profilo della giurisdizione come ipotesi di azione per l'accertamento del pagamento del credito tributario maturata prima della formazione del titolo.
b) E' noto che la verifica sulla debenza dei debiti di natura tributaria (come quelli oggetto di causa) è attribuita alla giurisdizione speciale tributaria.
Il dato non è in discussione.
Il D.Leg.vo n. 546/1992 delinea il perimetro entro il quale è esercitata la giurisdizione tributaria, riconoscendone l'operatività in senso generale e per ogni fase dell'accertamento di debenza del tributo ed escludendola soltanto per la fase successiva al pignoramento di attribuzione del giudice dell'esecuzione.
E' noto, altresì, che in tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario (anche quale giudice dell'esecuzione) e giudice tributario relativamente alla procedura di riscossione esattoriale di crediti tributari si sono nel tempo susseguiti vari orientamenti.
Per quanto di odierno interesse va osservato che nell'ultimo biennio la Suprema Corte a
Sezioni Unite chiamata a delibare anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione ha sostenuto talvolta la prevalenza del criterio assorbente della natura del credito oggetto di procedura di riscossione con il limite costituito dall'inizio della procedura esecutiva in senso stretto (così attribuendo alla giurisdizione tributaria anche le controversie concernenti la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale e sino a quando la procedura non è pervenuta al pignoramento), talaltra la centralità del momento della cristallizzazione del credito tributario mediante la notifica della cartella esattoriale non opposta ovvero con opposizione rigettata (così attribuendo
3 alla giurisdizione ordinaria i fatti estintivi anteriori al pignoramento ma successivi alla cristallizzazione del tributo originario, come le controversie concernenti la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta).
In tale ultimo senso si è espressa Cass. SU n. 7822 del 14/04/2020 (punto 5 della motivazione) e poi Cass SU n. 12642 del 12/05/2021 ed ancora Cass. SU n. 8465 del
15/03/2022.
La prima opzione è stata, invece, affermata più recentemente da Cass. SU n. 16986 del
25/05/2022 e da Cass. SU n. 35116 del 29/11/2022.
In questo contesto di oggettivo contrasto interpretativo registrato nell'elaborazione della
Suprema Corte a Sezioni Unite il Tribunale, nel prendere atto che non vi è un principio espressione di nomofilachia al quale doverosamente adeguarsi, ritiene di dover decidere la vicenda portata alla sua cognizione sulla base della propria ricostruzione giuridica della normativa.
c) Al riguardo va osservato che l'art. 2 del D.Leg.vo n. 546/1992 dispone che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere, salvo che la doglianza non attenga a quegli atti esecutivi in senso stretto nell'ambito della più ampia procedura di riscossione esattoriale (atti che soggiacciono alla disciplina di cui al D.P.R. n. 602/1973), cioè quegli atti che si pongono in una fase successiva alla notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di mora (ed attualmente, all'esito dell'innovazione di cui all'art. 35, comma 26 quinquies della L. n. 248/2006, in una fase diversa dall'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del DPR n.
602/19973 e del fermo di beni mobili registrati di cui al successivo art. 86).
Il tenore letterale della norma, dunque, estende l'operatività della giurisdizione tributaria a tutte quelle fasi della riscossione esattoriale aventi ad oggetto crediti di natura tributaria che si collocano in una fase antecedente alla notifica del pignoramento, cioè del primo atto esecutivo in senso stretto.
L'art. 19 (intestato “Atti impugnabili ed oggetto del ricorso”) del citato D.Leg.vo esplicita ancora più chiaramente l'ambito operativo di cui all'art. 2 dettagliando gli atti impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria nelle ipotesi in cui abbiano ad oggetto crediti di natura tributaria.
Nell'originaria formulazione l'art. 19 comma 1 disponeva che “il ricorso può esser proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora”.
L'art. 35 comma 26 quinquies L. n. 248/2006 ha introdotto la lettera e-bis) e la lettera e- ter ampliando all'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del Dpr 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni (e-bis) ed al fermo di beni mobili
4 registrati di cui all'art. 86 del Dpr 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni
(e-ter) l'ambito di operatività degli atti avverso i quali è possibile proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria.
Dal combinato disposto degli art 2 e 19 D.Leg.vo n. 546/1992 emerge chiaramente la scelta del legislatore di attribuire alla giurisdizione tributaria le vicende del credito tributario dal momento della sua prima comunicazione al debitore (l'avviso di accertamento) e per tutte le fasi della riscossione sino al pignoramento, indicando quest'ultimo quale momento nel quale la giurisdizione si trasferisce al giudice ordinario nella sua funzione di giudice dell'esecuzione.
In altri termini, l'art. 19 del citato D.Leg.vo non individua gli atti oggetto della giurisdizione tributaria bensì gli atti avverso i quali è possibile proporre ricorso alle
Commissioni Tributarie qualora si riferiscano alle materie che ai sensi dell'art. 2 rientrano nella giurisdizione tributaria.
E' l'art. 2 a definire l'ambito della giurisdizione cui si riferisce il successivo art. 19; ed è lo stesso art. 2 ad individuare la linea di demarcazione con la giurisdizione ordinaria, la ratio giustificatrice del cui subentro è dato proprio dalla natura della specifica fase della procedura di riscossione (il pignoramento).
In questo contesto il Tribunale ritiene che sia maggiormente aderente al tenore delle norme affermare la giurisdizione tributaria per ogni giudizio avente ad oggetto un credito di natura tributaria che si ponga in una fase antecedente alla notifica del pignoramento ovvero che, pur se temporalmente successivo al pignoramento, abbia finalità recuperatoria di una precedente fase. E ciò indipendentemente dalla circostanza che la doglianza del debitore attenga al credito tributario nella sua originaria debenza ovvero ad un effetto estintivo (ad esempio la prescrizione) o modificativo successivo alla sua cristallizzazione.
Del resto anche le vicende estintive o modificative successive all'originario accertamento del tributo costituiscono un momento di verifica dell'attualità della medesima obbligazione tributaria. Si intende sottolineare, cioè, che la circostanza che in giudizio possa essere dedotta l'estinzione per prescrizione successiva alla rituale notifica di una cartella esattoriale non modifica la natura dell'accertamento giudiziale che resta pur sempre afferente all'esistenza del tributo;
i fatti estintivi o modificativi successivi riverberano comunque i propri effetti sull'obbligazione originaria, con la conseguenza che la verifica su tali eventi successivi costituisce al tempo stesso delibazione sull'esistenza del credito.
Così che un'opposizione ad intimazione ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 relativa ad un credito tributario deve essere attribuita alla Commissione Tributaria, in prima istanza giurisdizionale, tanto nell'ipotesi in cui il debitore lamenti di non aver avuto
5 la notifica dell'atto presupposto oppure di aver estinto il debito prima della contestazione, quanto nell'ipotesi in cui affermata la rituale notifica della cartella esattoriale lamenti l'estinzione del tributo per il successivo decorso del termine prescrizionale.
Tale interpretazione – che ricalca quella tradizionalmente seguita dalla giurisprudenza assolutamente prevalente prima del contrasto insorto negli ultimi anni – non trova argomento di criticità nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018 che nel riscrivere in modo costituzionalmente orientato l'art. 57 D.P.R. n. 602/1973 ne ha ampliato la portata (rendendo ammissibile l'opposizione all'esecuzione anche rispetto ai crediti tributari) ma non ha modificato l'assetto dell'art. 2 D.Leg.vo n. 546/1992.
Il discrimine tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, dunque, deve essere individuato nella natura esecutiva in senso stretto dell'atto della procedura di riscossione esattoriale avverso il quale è proposta l'opposizione.
In applicazione del predetto principio l'opposizione all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio deve essere chiaramente attribuita alla giurisdizione tributaria
(indipendentemente dalla fondatezza o meno della prospettazione dell'attore).
In ragione del contrasto giurisprudenziale registrato nella stessa elaborazione della
Suprema Corte, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. si ritiene sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , della Regione Calabria e della Controparte_1 [...]
così provvede: CP_1
• dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario sull'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249002763110/000 notificata in data
12/02/2024 ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 relativamente all'importo di € 41.156,12 già portato sull'avviso di accertamento n.
TD7010101312/2022 per l'anno 2016 emesso dall' Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale di Reggio Calabria–Ufficio Controlli in data 4/11/2022).
Dichiara la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio. Con termine di legge per la riassunzione.
• Dichiara compensate le spese di lite.
• Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi, 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
6