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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di Bari, per l'anno 2017 sotto il numero d'ordine 10719, avente ad oggetto:
“responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”, pendente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Giacomo Moschetta, Parte_1
che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
-attrice-
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Controparte_1
Selvaggi, in virtù di mandato in atti;
-convenuto-
///
Conclusioni: come da udienza del 3.10.2024 celebrata in modalità cartolare ex art. 221 co. 4, del
D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, conv., con modif., con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18 luglio 2020)
FATTO e DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del
2009).
1.Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco p.t., per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni da CP_1 lei subiti nel sinistro avvenuto il 16.07.2015 in e quantificati nella complessiva somma CP_1
di € 258.986,79 o di quell'altra somma maggiore o minore, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese e compensi di causa.
1.1.In particolare, l'attrice ha dedotto che:
- in data 16.07.2015, alle ore 10:00 circa, dopo essere uscita dalla farmacia sita in CP_1
nella Piazza Garibaldi, stava percorrendo a piedi il prospicente marciapiede allorquando, giunta all'incrocio con Via Vittorio Veneto, era rovinata al suolo a causa del calpestio di una mattonella apparentemente integra ma in realtà fessurata e traballante;
- ella era stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti i quali l'avevano aiutata ad alzarsi e l'avevano accompagnata nell'adiacente studio medico del dott. Curatoli il quale aveva chiamato un'ambulanza ;
- raggiunto il Pronto Soccorso di Molfetta le era stata diagnosticata una "lussazione chiusa della spalla, con lussazione anteriore scapolo omerale dx con frattura del trochite e paralisi del plesso brachiale" e "trauma al polso dx" con una prognosi iniziale di giorni 30 a cui era seguito un ulteriore periodo di prognosi di 60 giorni;
- in conseguenza della caduta, le erano residuati postumi permanenti stimati dal consulente tecnico di parte nella misura del 35%-40% con una I.T.T. di giorni 28, una I.T.P. di giorni
35 all'80%, una I.T.P. di giorni 80 al 70%, una I.T.P. di giorni 120 al 50%, una I.T.P. di giorni 125 al 25%;
- il consulente aveva, inoltre, evidenziato “la perdita della mano destra in soggetto destrimane” e che tale perdita “si ripercuote su gran parte dei comuni atti quotidiani della vita quali mangiare, scrivere, vestirsi, lavarsi oltre ad aver comportato la perdita dell'attività lavorativa” (cfr. doc. 30 allegato da parte attrice);
- all'epoca del sinistro ella era operatrice sociosanitaria alle dipendenze della
[...]
sita in Molfetta, in forza di contratto a tempo indeterminato part-time ma, Controparte_2
in data 04.08.2016, era stata licenziata e da allora era rimasta disoccupata;
- fra tutti i lavoratori della in servizio presso il Centro Educativo Controparte_2
Diurno, licenziati in data 31.01.2016 per la cessazione del contratto di appalto della cooperativa con il e poi riassunti con la nuova società appaltatrice del Controparte_3 detto servizio, ovvero la “Bottega dell'arte” con sede in Molfetta, l'unica lavoratrice a non fruire di tale continuità lavorativa era stata proprio lei e tanto a causa dell'invalidità riportata in conseguenza del sinistro in oggetto.
1.2. Ciò premesso ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra. 2.Si è costituito in giudizio il , in persona del Sindaco p.t., contestando la Controparte_1
domanda attorea e chiedendone il rigetto ovvero, in via subordinata, la riduzione della pretesa risarcitoria.
2.1.In particolare, in ordine all'an, il convenuto ha eccepito il concorso colposo dell'attrice nella causazione del sinistro e l'assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi perché si potesse considerare insidioso il luogo della caduta mentre, in ordine al quantum, ha eccepito l'assenza di contraddittorio nella documentazione medica prodotta dall'attrice nonché una duplicazione di danno quanto alla specifica richiesta di risarcimento danni patrimoniali per compromessa capacità lavorativa specifica.
3.Depositate le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa è stata istruita attraverso le prove orali (interrogatorio formale dell'attrice e testimonianze).
4.Con provvedimento del 21.02.2019, il Giudice , ritenuta la causa matura per la decisione, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 185 bis c.p.c., ha invitato le parti a considerare la proposta di “abbandono del giudizio a spese compensate” che, tuttavia, non ha avuto esito positivo.
5.La causa , pertanto, è stata rinviata all'udienza del 17.12.2020 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
6. All'udienza del 17.12.2020 il nuovo Giudice assegnatario del procedimento, ritenuto opportuno un approfondimento istruttorio, ha nominato un consulente tecnico medico-legale per la valutazione delle lesioni subite dall'attrice e chiesto, inoltre, l'acquisizione di documentazione INAIL e INPS.
7. Acquisito quanto sopra, con ordinanza del 16.03.2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.10.2024.
8. A tale udienza, è stata riservata in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
///
9.La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, viene accolta per quanto di ragione.
10.Assume l'attrice che in data 16.07.2015, alle ore 10:00 circa, dopo essere uscita dalla farmacia sita in nella Piazza Garibaldi, stava percorrendo a piedi il prospicente marciapiede CP_1 allorquando, giunta all'incrocio con Via Vittorio Veneto, era rovinata al suolo a causa del calpestio di una mattonella apparentemente integra ma in realtà fessurata e traballante .
Trasportata presso il Pronto Soccorso di Molfetta le era stata diagnosticata una "lussazione chiusa della spalla, con lussazione anteriore scapolo omerale dx con frattura del trochite e paralisi del plesso brachiale" e "trauma al polso dx" con una prognosi iniziale di giorni 30 a cui era seguito un ulteriore periodo di prognosi di 60 giorni.
In conseguenza della caduta, le erano residuati postumi permanenti stimati dal consulente tecnico di parte nella misura del 35%-40% con una I.T.T. di giorni 28, una I.T.P. di giorni 35 all'80%, una I.T.P. di giorni 80 al 70%, una I.T.P. di giorni 120 al 50%, una I.T.P. di giorni 125 al 25% evidenziandosi, altresì, “la perdita della mano destra in soggetto destrimane” con ripercussione
“su gran parte dei comuni atti quotidiani della vita quali mangiare, scrivere, vestirsi, lavarsi oltre ad aver comportato la perdita dell'attività lavorativa”.
Di qui la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
11.Preliminarmente deve osservarsi che, secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, il tipo di vicenda, quale quella in esame in cui è invocata la condanna dell' ente pubblico al risarcimento dei danni che si assumono prodotti da strada sita all'interno del perimetro urbano, deve essere esaminata alla luce dell'art. 2051 c.c. che costituisce il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della P.A. tutte le volte in cui l'ente proprietario del bene non sia nell'oggettiva impossibilità di esercitare quel potere di controllo atto ad impedire l'insorgenza di situazioni di pericolo per i terzi (cfr. ex multis Cass. civ. 12988/2024 per cui : L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito (circostanza pacifica nella specie) si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto,
l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. Per la Cassazione è corretto il riconoscimento dell'onere di custodia in capo al contenuto nella sentenza CP_1
gravata, in considerazione del fatto che la caduta si è verificata - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - in strada ubicata nel centro storico del e di continua frequentazione degli CP_1
utenti rappresentando quindi per tutti un evidente elemento di pericolo).
Il criterio di imputazione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo per cui spetta al custode , per liberarsi della relativa presunzione , la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (cfr. Cass. 26142/2023 per cui “Posto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, e prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, è sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la res ed il custode, mentre grava su quest'ultimo l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del danneggiato o di un terzo, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, che si pone in relazione causale con l'evento di danno, non interrompendo il nesso causale fra la cosa e l'evento, ma sovrapponendosi allo stesso e degradando la res a mera occasione”).
L'onere probatorio del custode presuppone, in ogni caso, che il danneggiato abbia a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia
Il principio è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte precisando che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia sicché essi, "in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142).
12.Ciò posto in punto di diritto, nel caso di specie le deduzioni e le risultanze processuali consentono di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice.
La stessa ha prodotto, innanzitutto, delle fotografie (dotate di data certa) ritraenti il punto dove sarebbe avvenuta la caduta.
In particolare esse raffigurano una delle mattonelle recanti una linea quasi in diagonale nell'angolo.
Orbene , la parte assume che detta crepa abbia reso instabile e traballante la mattonella tanto da farle perdere l'equilibrio e cadere.
Oltre alle citate foto, la prova dell'assunto attoreo è poi affidata alle prove testimoniali.
In primo luogo è stato escusso , genero dell'attrice, il quale nulla ha potuto Testimone_1 riferire circa la dinamica ed il punto della caduta in quanto arrivato successivamente all'evento.
La teste lontana parente ,qualificatasi come testimone oculare della caduta, Testimone_2 ha, invece, riferito: “posso dire che l'ho vista cadere perché anch'io percorrevo la Via Vittorio
Veneto… posso aggiungere che ho visto cadere la sig.ra nel detto angolo e l'abbiamo Pt_1 soccorsa con altri passanti” e ancora: “con riferimento alla posizione n. 25 che mi viene letta posso dire che è vera perché quando l'abbiamo aiutata abbiamo constatato che le mattonelle della pavimentazione erano fessurate e traballanti”.
Ancora vi è la deposizione di , titolare dello studio in prossimità del quale vi Testimone_3
era il marciapiede dove sarebbe accaduto il sinistro.
Lo stesso, pienamente attendibile, ha confermato che la ra stata accompagnata da una donna Pt_1
presso il suo studio e che gli aveva riferito di essere caduta sul marciapiede dove vi era una mattonella traballante.
Inoltre ha riconosciuto le fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi che, nell'occasione, gli sono state mostrate. Da ultimo rileva la relazione di ctu che ha ritenuto la compatibilità tra gli esiti e la dinamica del sinistro.
Ebbene , il materiale istruttorio di cui sopra risulta coerente ed idoneo a supportare la storicità del fatto in quanto è stato dimostrato il verificarsi della caduta in concomitanza con la presenza di un'anomalia nel manto stradale (in particolare il teste Curatoli ha raccolto la dichiarazione della donna subito dopo la caduta, quindi con la spontaneità dell'immediatezza dei fatti).
In punto di prova la Suprema Corte ritiene che “In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste
l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.” (Cass. civ. 18518/2023).
Di conseguenza può affermarsi che l'attrice abbia assolto interamente al proprio onere probatorio.
13. Quanto al , l'ente ha solo parzialmente adempiuto all'onere della prova. CP_1
Invero , sebbene non abbia provato la verificazione di un caso fortuito talmente eccezionale ed imprevedibile da spezzare il nesso causale tra la res e la caduta (peraltro neppure ipotizzata nelle sue difese) ha , invece, provato la sussistenza di un comportamento negligente in capo alla Pt_1
idoneo a configurare in capo alla stessa un contributo causale alla verificazione del sinistro.
Posto che la attrice ha ammesso di conoscere la piazza (sebbene non il marciapiede dove era la mattonella in oggetto), in ogni caso è pacifico che l'evento si è verificato in pieno giorno in una giornata estiva e soleggiata.
Ove, quindi, ella fosse stata attenta a dove metteva i piedi , avrebbe potuto quantomeno vedere la crepa nella mattonella ed evitarla.
Peraltro, ella procedeva a piedi e, quindi, ad un'andatura moderata che le permetteva certamente di constatare eventuali anomalie nella pavimentazione.
A ciò aggiungasi come la stessa non si è peritata di descrivere il suo abbigliamento e cioè se avesse scarpe adatte a camminare ovvero no.
Di conseguenza deve ritenersi che ella abbia contribuito causalmente al verificarsi della caduta con una percentuale di almeno il 40%.
Sul punto è utile richiamare il principio sancito dalla Suprema Corte secondo la quale “In ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione
o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. civ.
2376/24) .
14.Venendo alla quantificazione del danno va rilevato quanto di seguito.
Parte attrice, nel libello introduttivo ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali e di quelli patrimoniali (comprensivo di spese mediche sostenute e mancato guadagno in considerazione della compromissione della capacità specifica di lavoro ).
15.Sotto il profilo del danno non patrimoniale (nelle due componenti del danno biologico e del danno morale) va osservato quanto segue.
16. La consulenza tecnica disposta d'ufficio ha confermato il nesso causale tra il sinistro per cui è causa e le lesioni indicate per le quali, secondo la valutazione dell'esperto che si ritiene qui di dover integralmente richiamare e condividere in quanto immune da vizi logici, risultano soddisfatti i classici criteri medico legali (topografico, cronologico e dell'adeguatezza lesiva) che definiscono e sostanziano la sussistenza del vincolo di correlazione causale in discussione.
Invero il ctu attesta l'esistenza di una “lesione contusiva all'arto superiore dx (lussazione anteriore scapolo omerale dx con frattura del trochite e paralisi del plesso brachiale dx) che ben si attiene alla dinamica acquisita in atti (caduta accidentale a causa di marciapiede dissestato mentre percorreva la pubblica via)”.
17.In punto di diritto, dette lesioni sono senz'altro risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c. e sussumibili, quindi, sotto la macrocategoria del danno non patrimoniale.
Al riguardo le sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (26972, 26973, 26974 e 26975) hanno
"ripensato" il danno non patrimoniale in modo unitario ed onnicomprensivo, degradando le precedenti figure (biologico, esistenziale, morale) ad un livello meramente descrittivo nella prospettiva di "contenere" il sistema di risarcimento del danno alla persona.
Per tale ragione il danno non patrimoniale viene ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona.
Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale.
Infatti, il giudice, nel singolo caso sottoposto al suo esame , può eventualmente incrementare la somma dovuta a titolo risarcitorio attraverso lo strumento della personalizzazione della liquidazione ma il quid pluris va rigorosamente provato (cfr. Cass. civ. 24227/2022 secondo cui “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo
l'"id quod plernmque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”).
Alla luce della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., la tutela risarcitoria del danno biologico deve essere, quindi, senz'altro riconosciuta poiché il diritto leso è il diritto alla salute, ossia un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione.
Ciò posto in ordine al fondamento anche costituzionale della tutela, va osservato che la nozione di danno biologico è stata codificata a livello normativo dall'art. 139 comma 2 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (cd. codice delle assicurazioni): "... per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".
Si tratta, pertanto, di una definizione ricognitiva dei diffusi approdi resi in materia dalla giurisprudenza e, pertanto, è estendibile anche al di là dell'ambito settoriale in cui è stata inserita
(emerge, infatti, da tale definizione, la circostanza che il danno biologico è indipendente dalla capacità di produrre reddito ed è, invece, collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di essi).
18.Ebbene, applicando al caso in esame le citate coordinate ermeneutiche , va osservato che dalla relazione peritale è emerso che “In considerazione della natura e della entità delle lesioni riportate, dei tempi medi per il recupero della compromissione funzionale, dei controlli e delle cure effettuate ed in base al dato documentale disponibile può ritenersi equo il riconoscimento di un periodo di inabilita' temporanea parziale (ITP) al 75% di giorni 28 (fino al 13.08.2015: rimozione di
Desault), di inabilita' parziale al 50% (ITP) di giorni 112 (fino al 4.12.2015: periodo in cui ha portato il tutore per la paralisi), di inabilita' parziale al 25% di giorni 244 (periodo riabilitativo e di controlli fino 7.8.2016 ovvero della data della guarigione con postumi come da cert Inail) per il completo recupero funzionale e per la stabilizzazione delle lesioni. In ordine ai postumi permanenti, deve segnalarsi che ricorrono i postumi della lussazione anteriore scapolo omerale dx con frattura del trochite e paralisi del plesso brachiale dx riportate nella caduta accidentale de quo. Tali postumi, ormai stabilizzati, non sono suscettibili di miglioramento con ulteriori cure”.
La c.t.u. ha, infine, così concluso: “Ed allora, nel caso de quo, tenuto conto che si tratta di soggetto destrimane, è motivato il riconoscimento di un pregiudizio della integrità psico-fisica nei suoi riflessi dinamico – relazionali (danno alla salute o danno biologico) nella misura del 35% secondo la indicazione dei comuni baremes medico-legali di riferimento (Guide orientativa Simla e Linee guida della Societa' Italiana di Medicina Legale del 2001 e del 2016), con marcata incidenza sulla specifica attivita' lavorativa di OSS in centro disabili (praticata all'epoca della caduta e del periodo di malattia), per il cui espletamento certamente è necessaria la piena integrità degli arti superiori. Attualmente invece si ricorda che è soggetto in pensione. In ordine al danno patrimoniale, non sono documentate spese sanitarie per diagnosi e cura.”.
In assenza di un criterio normativo, al fine di individuare uno strumento equitativo che valorizzi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., le circostanze del caso concreto ed allo stesso tempo garantisca quell'uniformità decisionale e quei parametri oggettivi suggeriti dalla Corte Costituzionale nella nota e fondamentale sentenza n. 184 del 30.6.1986 e più volte caldeggiati anche dalla Corte di
Cassazione , questo giudice ritiene di utilizzare i parametri posti dalle tabelle di liquidazione elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano (cfr. Cass. 19506/24 per cui “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere
"provato nel suo preciso ammontare").
Dette tabelle sono ispirate alla considerazione dell'intensità della compromissione che ogni punto aggiuntivo di invalidità comporta sull'integrità e l'efficienza psico-fisica del danneggiato e fondato, pertanto, su una quantificazione del punto di invalidità differenziata in ragione della percentuale di invalidità e dell'età del danneggiato, sì da prevedere un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità . 19. Nello specifico, andando a fare applicazione delle suddette tabelle ed avendo come punto di riferimento le conclusioni del ctu, può ritenersi che , in considerazione dell'età del soggetto al momento del sinistro (61), della percentuale di postumi invalidanti riconosciuta (35%), della durata dell'inabilità temporanea e delle tabelle di Milano aggiornate all'attualità, l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale è pari a complessivi € 221.898,00 di cui:
- € 206.028,00 per danno biologico permanente (si evidenzia che detta liquidazione, alla stregua delle tabelle milanesi, contiene anche il riconoscimento del danno morale inglobato nel c.d. punto pesante, per le ragioni di seguito esposte);
- € 15.870,00 per danno biologico temporaneo (€ 2.415,00 per 28 giorni di I.T.P. al 75%, €
6.440,00 per 112 giorni di I.T.P. al 50%, € 7.015,00 per 244 giorni di I.T.P. al 25%).
20. In ragione del concorso colposo del danneggiato, tale somma va, tuttavia, decurtata del 40% per cui l'importo finale dovuto alla donna sarà pari ad € 133.138,80.
Da tale importo vanno, inoltre, detratti gli importi già erogati dall'INPS e INAIL in merito all'inabilità temporanea così come risultanti dalle note versate in atti (in data 1.09.22 e 9.11.22).
21.Trattandosi di debito di valore, su tale somma sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto dal deposito della ctu fino al momento del fatto e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza.
Sull'importo risultante vanno riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
22.Quanto al danno morale, esso rileva quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza.
In generale, nelle Tabelle di Milano, aggiornate all'attualità, in adeguamento alle recenti sentenze della Suprema Corte in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, è prevista una liquidazione congiunta del danno biologico, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali medi, e del danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva (danno morale).
Pertanto, nella liquidazione è ricompresa anche la componente del danno morale.
Se ciò è vero, è anche vero che, laddove la sofferenza morale raggiunga una intensità tale da non essere sufficiente la liquidazione del danno mediante i parametri standard correlati al punto di invalidità, è possibile riconoscere al soggetto un'ulteriore ristoro attraverso lo strumento della cd. personalizzazione del danno purchè rigorosamente provata (cfr. Cass. 1870/2023 per cui “La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomali o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento)”.
Nella vicenda in oggetto detta prova non è stata raggiunta sicchè non vi sono ragioni per prevedere ulteriori risarcimenti.
23. Da ultimo va esaminata la questione del danno patrimoniale .
Assume, infatti, l'attrice che, alla chiusura del periodo di malattia (7.08.16), ella, che lavorava come operatrice sociosanitaria , sarebbe stata licenziata.
Il licenziamento, esteso a tutti i colleghi di lavoro, era da ricondurre alla cessazione dell'appalto del datore di lavoro con l'unica differenza (secondo la sua prospettiva) che ella, contrariamente agli altri , verosimilmente a causa della riportata invalidità, non era stata riassunta .
Di qui il danno da mancata percezione dello stipendio fino al momento della pensione .
24. Ad avviso della scrivente l'attrice non ha diritto ad alcun risarcimento a titolo di danno patrimoniale per come dalla stessa motivato ed articolato.
Sul punto va premesso che il danno patrimoniale è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato e comprende il danno emergente, ossia le spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, ed il lucro cessante, ossia la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica (essendo la menomazione della capacità lavorativa generica già ricompresa nel danno biologico, cfr. Cass. n. 2311/2007; Cass. n. 15187/2004).
Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che "tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo;
ne consegue che, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in eguale misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno" (cfr.
Cass. Civ. n. 10031/06, n. 10026/04, n. 3867/04).
Più nello specifico, compete al danneggiato l'onere di dimostrare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), provando, altresì, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver potuto mantenere dopo l'infortunio una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (cfr., in questo senso, Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2014, n. 25211).
Il danno alla capacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione dei redditi dell'infortunato determinata dalle lesioni subite sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro.
Sul punto la prova è rigorosa (cfr. Cass. 14241/23 per cui “Nel caso in cui il sinistro abbia determinato la cessazione di un rapporto lavorativo in atto, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente – benché ridotta – capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un'altra attività lavorativa retribuita”.)
Nel caso di specie, sebbene il sinistro abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica dell'attrice
(così come affermato dal ctu) , è anche vero che la stessa non ha subito un danno patrimoniale ad esso correlato poiché non vi è alcuna prova che ella non abbia più potuto svolgere l'attività per tale ragione.
Risulta, invece, provato che ella non abbia potuto continuare a lavorare semplicemente perché il datore di lavoro aveva cessato l'attività.
Invero la non ha neppure allegato (né tantomeno documentato) di aver tentato di reimpiegarsi Pt_1
nel medesimo settore e di aver ricevuto un rifiuto per via della menomazione (si ricordi che per la giurisprudenza “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga una attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'articolo 1226 del Cc, perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto sia diminuito” cfr. Cass. 22360/23) .
In altri termini l' attrice avrebbe dovuto dimostrare che la perdita del reddito è stata determinata dalla lesione della capacità di lavoro specifica e, quindi, che la mancata riassunzione è legata all'invalidità residuata tanto più che , essendo prossima all'età pensionabile, è molto più verosimile
, in assenza di prova contraria, che la perdita del lavoro sia stata dovuta a tale ragione piuttosto che ad altro. 25.Quanto alle spese mediche, le allegazioni dell'attrice non hanno trovato conferma nella relazione peritale, ove è dato leggersi “In ordine al danno patrimoniale, non sono documentate spese sanitarie per diagnosi e cura”.
Pertanto, nulla è dovuto a tale titolo.
26.Le spese di lite, comprese quelle per la CTU, seguono la soccombenza per metà dato l'accoglimento parziale della domanda e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri medi delle cause di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00 per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – III^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda dell'attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il CP_1
a corrispondere in suo favore a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali
[...]
l'importo di € 133.138,80, oltre accessori con le modalità di cui alla parte motiva;
- pone il compenso liquidato al CTU definitivamente a carico delle parti in solido (nei rapporti interni grava per metà ciascuno);
-liquida le spese di lite in € 786,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre RFS ed accessori di legge che pone per metà a carico del convenuto e compensa per l'altra metà.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, in data 7.01.2025 il Giudice
Cristina Fasano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di Bari, per l'anno 2017 sotto il numero d'ordine 10719, avente ad oggetto:
“responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”, pendente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Giacomo Moschetta, Parte_1
che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
-attrice-
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Controparte_1
Selvaggi, in virtù di mandato in atti;
-convenuto-
///
Conclusioni: come da udienza del 3.10.2024 celebrata in modalità cartolare ex art. 221 co. 4, del
D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, conv., con modif., con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18 luglio 2020)
FATTO e DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del
2009).
1.Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco p.t., per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni da CP_1 lei subiti nel sinistro avvenuto il 16.07.2015 in e quantificati nella complessiva somma CP_1
di € 258.986,79 o di quell'altra somma maggiore o minore, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese e compensi di causa.
1.1.In particolare, l'attrice ha dedotto che:
- in data 16.07.2015, alle ore 10:00 circa, dopo essere uscita dalla farmacia sita in CP_1
nella Piazza Garibaldi, stava percorrendo a piedi il prospicente marciapiede allorquando, giunta all'incrocio con Via Vittorio Veneto, era rovinata al suolo a causa del calpestio di una mattonella apparentemente integra ma in realtà fessurata e traballante;
- ella era stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti i quali l'avevano aiutata ad alzarsi e l'avevano accompagnata nell'adiacente studio medico del dott. Curatoli il quale aveva chiamato un'ambulanza ;
- raggiunto il Pronto Soccorso di Molfetta le era stata diagnosticata una "lussazione chiusa della spalla, con lussazione anteriore scapolo omerale dx con frattura del trochite e paralisi del plesso brachiale" e "trauma al polso dx" con una prognosi iniziale di giorni 30 a cui era seguito un ulteriore periodo di prognosi di 60 giorni;
- in conseguenza della caduta, le erano residuati postumi permanenti stimati dal consulente tecnico di parte nella misura del 35%-40% con una I.T.T. di giorni 28, una I.T.P. di giorni
35 all'80%, una I.T.P. di giorni 80 al 70%, una I.T.P. di giorni 120 al 50%, una I.T.P. di giorni 125 al 25%;
- il consulente aveva, inoltre, evidenziato “la perdita della mano destra in soggetto destrimane” e che tale perdita “si ripercuote su gran parte dei comuni atti quotidiani della vita quali mangiare, scrivere, vestirsi, lavarsi oltre ad aver comportato la perdita dell'attività lavorativa” (cfr. doc. 30 allegato da parte attrice);
- all'epoca del sinistro ella era operatrice sociosanitaria alle dipendenze della
[...]
sita in Molfetta, in forza di contratto a tempo indeterminato part-time ma, Controparte_2
in data 04.08.2016, era stata licenziata e da allora era rimasta disoccupata;
- fra tutti i lavoratori della in servizio presso il Centro Educativo Controparte_2
Diurno, licenziati in data 31.01.2016 per la cessazione del contratto di appalto della cooperativa con il e poi riassunti con la nuova società appaltatrice del Controparte_3 detto servizio, ovvero la “Bottega dell'arte” con sede in Molfetta, l'unica lavoratrice a non fruire di tale continuità lavorativa era stata proprio lei e tanto a causa dell'invalidità riportata in conseguenza del sinistro in oggetto.
1.2. Ciò premesso ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra. 2.Si è costituito in giudizio il , in persona del Sindaco p.t., contestando la Controparte_1
domanda attorea e chiedendone il rigetto ovvero, in via subordinata, la riduzione della pretesa risarcitoria.
2.1.In particolare, in ordine all'an, il convenuto ha eccepito il concorso colposo dell'attrice nella causazione del sinistro e l'assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi perché si potesse considerare insidioso il luogo della caduta mentre, in ordine al quantum, ha eccepito l'assenza di contraddittorio nella documentazione medica prodotta dall'attrice nonché una duplicazione di danno quanto alla specifica richiesta di risarcimento danni patrimoniali per compromessa capacità lavorativa specifica.
3.Depositate le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa è stata istruita attraverso le prove orali (interrogatorio formale dell'attrice e testimonianze).
4.Con provvedimento del 21.02.2019, il Giudice , ritenuta la causa matura per la decisione, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 185 bis c.p.c., ha invitato le parti a considerare la proposta di “abbandono del giudizio a spese compensate” che, tuttavia, non ha avuto esito positivo.
5.La causa , pertanto, è stata rinviata all'udienza del 17.12.2020 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
6. All'udienza del 17.12.2020 il nuovo Giudice assegnatario del procedimento, ritenuto opportuno un approfondimento istruttorio, ha nominato un consulente tecnico medico-legale per la valutazione delle lesioni subite dall'attrice e chiesto, inoltre, l'acquisizione di documentazione INAIL e INPS.
7. Acquisito quanto sopra, con ordinanza del 16.03.2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.10.2024.
8. A tale udienza, è stata riservata in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
///
9.La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, viene accolta per quanto di ragione.
10.Assume l'attrice che in data 16.07.2015, alle ore 10:00 circa, dopo essere uscita dalla farmacia sita in nella Piazza Garibaldi, stava percorrendo a piedi il prospicente marciapiede CP_1 allorquando, giunta all'incrocio con Via Vittorio Veneto, era rovinata al suolo a causa del calpestio di una mattonella apparentemente integra ma in realtà fessurata e traballante .
Trasportata presso il Pronto Soccorso di Molfetta le era stata diagnosticata una "lussazione chiusa della spalla, con lussazione anteriore scapolo omerale dx con frattura del trochite e paralisi del plesso brachiale" e "trauma al polso dx" con una prognosi iniziale di giorni 30 a cui era seguito un ulteriore periodo di prognosi di 60 giorni.
In conseguenza della caduta, le erano residuati postumi permanenti stimati dal consulente tecnico di parte nella misura del 35%-40% con una I.T.T. di giorni 28, una I.T.P. di giorni 35 all'80%, una I.T.P. di giorni 80 al 70%, una I.T.P. di giorni 120 al 50%, una I.T.P. di giorni 125 al 25% evidenziandosi, altresì, “la perdita della mano destra in soggetto destrimane” con ripercussione
“su gran parte dei comuni atti quotidiani della vita quali mangiare, scrivere, vestirsi, lavarsi oltre ad aver comportato la perdita dell'attività lavorativa”.
Di qui la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
11.Preliminarmente deve osservarsi che, secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, il tipo di vicenda, quale quella in esame in cui è invocata la condanna dell' ente pubblico al risarcimento dei danni che si assumono prodotti da strada sita all'interno del perimetro urbano, deve essere esaminata alla luce dell'art. 2051 c.c. che costituisce il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della P.A. tutte le volte in cui l'ente proprietario del bene non sia nell'oggettiva impossibilità di esercitare quel potere di controllo atto ad impedire l'insorgenza di situazioni di pericolo per i terzi (cfr. ex multis Cass. civ. 12988/2024 per cui : L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito (circostanza pacifica nella specie) si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto,
l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. Per la Cassazione è corretto il riconoscimento dell'onere di custodia in capo al contenuto nella sentenza CP_1
gravata, in considerazione del fatto che la caduta si è verificata - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - in strada ubicata nel centro storico del e di continua frequentazione degli CP_1
utenti rappresentando quindi per tutti un evidente elemento di pericolo).
Il criterio di imputazione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo per cui spetta al custode , per liberarsi della relativa presunzione , la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (cfr. Cass. 26142/2023 per cui “Posto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, e prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, è sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la res ed il custode, mentre grava su quest'ultimo l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del danneggiato o di un terzo, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, che si pone in relazione causale con l'evento di danno, non interrompendo il nesso causale fra la cosa e l'evento, ma sovrapponendosi allo stesso e degradando la res a mera occasione”).
L'onere probatorio del custode presuppone, in ogni caso, che il danneggiato abbia a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia
Il principio è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte precisando che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia sicché essi, "in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142).
12.Ciò posto in punto di diritto, nel caso di specie le deduzioni e le risultanze processuali consentono di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice.
La stessa ha prodotto, innanzitutto, delle fotografie (dotate di data certa) ritraenti il punto dove sarebbe avvenuta la caduta.
In particolare esse raffigurano una delle mattonelle recanti una linea quasi in diagonale nell'angolo.
Orbene , la parte assume che detta crepa abbia reso instabile e traballante la mattonella tanto da farle perdere l'equilibrio e cadere.
Oltre alle citate foto, la prova dell'assunto attoreo è poi affidata alle prove testimoniali.
In primo luogo è stato escusso , genero dell'attrice, il quale nulla ha potuto Testimone_1 riferire circa la dinamica ed il punto della caduta in quanto arrivato successivamente all'evento.
La teste lontana parente ,qualificatasi come testimone oculare della caduta, Testimone_2 ha, invece, riferito: “posso dire che l'ho vista cadere perché anch'io percorrevo la Via Vittorio
Veneto… posso aggiungere che ho visto cadere la sig.ra nel detto angolo e l'abbiamo Pt_1 soccorsa con altri passanti” e ancora: “con riferimento alla posizione n. 25 che mi viene letta posso dire che è vera perché quando l'abbiamo aiutata abbiamo constatato che le mattonelle della pavimentazione erano fessurate e traballanti”.
Ancora vi è la deposizione di , titolare dello studio in prossimità del quale vi Testimone_3
era il marciapiede dove sarebbe accaduto il sinistro.
Lo stesso, pienamente attendibile, ha confermato che la ra stata accompagnata da una donna Pt_1
presso il suo studio e che gli aveva riferito di essere caduta sul marciapiede dove vi era una mattonella traballante.
Inoltre ha riconosciuto le fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi che, nell'occasione, gli sono state mostrate. Da ultimo rileva la relazione di ctu che ha ritenuto la compatibilità tra gli esiti e la dinamica del sinistro.
Ebbene , il materiale istruttorio di cui sopra risulta coerente ed idoneo a supportare la storicità del fatto in quanto è stato dimostrato il verificarsi della caduta in concomitanza con la presenza di un'anomalia nel manto stradale (in particolare il teste Curatoli ha raccolto la dichiarazione della donna subito dopo la caduta, quindi con la spontaneità dell'immediatezza dei fatti).
In punto di prova la Suprema Corte ritiene che “In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste
l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.” (Cass. civ. 18518/2023).
Di conseguenza può affermarsi che l'attrice abbia assolto interamente al proprio onere probatorio.
13. Quanto al , l'ente ha solo parzialmente adempiuto all'onere della prova. CP_1
Invero , sebbene non abbia provato la verificazione di un caso fortuito talmente eccezionale ed imprevedibile da spezzare il nesso causale tra la res e la caduta (peraltro neppure ipotizzata nelle sue difese) ha , invece, provato la sussistenza di un comportamento negligente in capo alla Pt_1
idoneo a configurare in capo alla stessa un contributo causale alla verificazione del sinistro.
Posto che la attrice ha ammesso di conoscere la piazza (sebbene non il marciapiede dove era la mattonella in oggetto), in ogni caso è pacifico che l'evento si è verificato in pieno giorno in una giornata estiva e soleggiata.
Ove, quindi, ella fosse stata attenta a dove metteva i piedi , avrebbe potuto quantomeno vedere la crepa nella mattonella ed evitarla.
Peraltro, ella procedeva a piedi e, quindi, ad un'andatura moderata che le permetteva certamente di constatare eventuali anomalie nella pavimentazione.
A ciò aggiungasi come la stessa non si è peritata di descrivere il suo abbigliamento e cioè se avesse scarpe adatte a camminare ovvero no.
Di conseguenza deve ritenersi che ella abbia contribuito causalmente al verificarsi della caduta con una percentuale di almeno il 40%.
Sul punto è utile richiamare il principio sancito dalla Suprema Corte secondo la quale “In ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione
o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. civ.
2376/24) .
14.Venendo alla quantificazione del danno va rilevato quanto di seguito.
Parte attrice, nel libello introduttivo ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali e di quelli patrimoniali (comprensivo di spese mediche sostenute e mancato guadagno in considerazione della compromissione della capacità specifica di lavoro ).
15.Sotto il profilo del danno non patrimoniale (nelle due componenti del danno biologico e del danno morale) va osservato quanto segue.
16. La consulenza tecnica disposta d'ufficio ha confermato il nesso causale tra il sinistro per cui è causa e le lesioni indicate per le quali, secondo la valutazione dell'esperto che si ritiene qui di dover integralmente richiamare e condividere in quanto immune da vizi logici, risultano soddisfatti i classici criteri medico legali (topografico, cronologico e dell'adeguatezza lesiva) che definiscono e sostanziano la sussistenza del vincolo di correlazione causale in discussione.
Invero il ctu attesta l'esistenza di una “lesione contusiva all'arto superiore dx (lussazione anteriore scapolo omerale dx con frattura del trochite e paralisi del plesso brachiale dx) che ben si attiene alla dinamica acquisita in atti (caduta accidentale a causa di marciapiede dissestato mentre percorreva la pubblica via)”.
17.In punto di diritto, dette lesioni sono senz'altro risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c. e sussumibili, quindi, sotto la macrocategoria del danno non patrimoniale.
Al riguardo le sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (26972, 26973, 26974 e 26975) hanno
"ripensato" il danno non patrimoniale in modo unitario ed onnicomprensivo, degradando le precedenti figure (biologico, esistenziale, morale) ad un livello meramente descrittivo nella prospettiva di "contenere" il sistema di risarcimento del danno alla persona.
Per tale ragione il danno non patrimoniale viene ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona.
Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale.
Infatti, il giudice, nel singolo caso sottoposto al suo esame , può eventualmente incrementare la somma dovuta a titolo risarcitorio attraverso lo strumento della personalizzazione della liquidazione ma il quid pluris va rigorosamente provato (cfr. Cass. civ. 24227/2022 secondo cui “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo
l'"id quod plernmque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”).
Alla luce della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., la tutela risarcitoria del danno biologico deve essere, quindi, senz'altro riconosciuta poiché il diritto leso è il diritto alla salute, ossia un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione.
Ciò posto in ordine al fondamento anche costituzionale della tutela, va osservato che la nozione di danno biologico è stata codificata a livello normativo dall'art. 139 comma 2 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (cd. codice delle assicurazioni): "... per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".
Si tratta, pertanto, di una definizione ricognitiva dei diffusi approdi resi in materia dalla giurisprudenza e, pertanto, è estendibile anche al di là dell'ambito settoriale in cui è stata inserita
(emerge, infatti, da tale definizione, la circostanza che il danno biologico è indipendente dalla capacità di produrre reddito ed è, invece, collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di essi).
18.Ebbene, applicando al caso in esame le citate coordinate ermeneutiche , va osservato che dalla relazione peritale è emerso che “In considerazione della natura e della entità delle lesioni riportate, dei tempi medi per il recupero della compromissione funzionale, dei controlli e delle cure effettuate ed in base al dato documentale disponibile può ritenersi equo il riconoscimento di un periodo di inabilita' temporanea parziale (ITP) al 75% di giorni 28 (fino al 13.08.2015: rimozione di
Desault), di inabilita' parziale al 50% (ITP) di giorni 112 (fino al 4.12.2015: periodo in cui ha portato il tutore per la paralisi), di inabilita' parziale al 25% di giorni 244 (periodo riabilitativo e di controlli fino 7.8.2016 ovvero della data della guarigione con postumi come da cert Inail) per il completo recupero funzionale e per la stabilizzazione delle lesioni. In ordine ai postumi permanenti, deve segnalarsi che ricorrono i postumi della lussazione anteriore scapolo omerale dx con frattura del trochite e paralisi del plesso brachiale dx riportate nella caduta accidentale de quo. Tali postumi, ormai stabilizzati, non sono suscettibili di miglioramento con ulteriori cure”.
La c.t.u. ha, infine, così concluso: “Ed allora, nel caso de quo, tenuto conto che si tratta di soggetto destrimane, è motivato il riconoscimento di un pregiudizio della integrità psico-fisica nei suoi riflessi dinamico – relazionali (danno alla salute o danno biologico) nella misura del 35% secondo la indicazione dei comuni baremes medico-legali di riferimento (Guide orientativa Simla e Linee guida della Societa' Italiana di Medicina Legale del 2001 e del 2016), con marcata incidenza sulla specifica attivita' lavorativa di OSS in centro disabili (praticata all'epoca della caduta e del periodo di malattia), per il cui espletamento certamente è necessaria la piena integrità degli arti superiori. Attualmente invece si ricorda che è soggetto in pensione. In ordine al danno patrimoniale, non sono documentate spese sanitarie per diagnosi e cura.”.
In assenza di un criterio normativo, al fine di individuare uno strumento equitativo che valorizzi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., le circostanze del caso concreto ed allo stesso tempo garantisca quell'uniformità decisionale e quei parametri oggettivi suggeriti dalla Corte Costituzionale nella nota e fondamentale sentenza n. 184 del 30.6.1986 e più volte caldeggiati anche dalla Corte di
Cassazione , questo giudice ritiene di utilizzare i parametri posti dalle tabelle di liquidazione elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano (cfr. Cass. 19506/24 per cui “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere
"provato nel suo preciso ammontare").
Dette tabelle sono ispirate alla considerazione dell'intensità della compromissione che ogni punto aggiuntivo di invalidità comporta sull'integrità e l'efficienza psico-fisica del danneggiato e fondato, pertanto, su una quantificazione del punto di invalidità differenziata in ragione della percentuale di invalidità e dell'età del danneggiato, sì da prevedere un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità . 19. Nello specifico, andando a fare applicazione delle suddette tabelle ed avendo come punto di riferimento le conclusioni del ctu, può ritenersi che , in considerazione dell'età del soggetto al momento del sinistro (61), della percentuale di postumi invalidanti riconosciuta (35%), della durata dell'inabilità temporanea e delle tabelle di Milano aggiornate all'attualità, l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale è pari a complessivi € 221.898,00 di cui:
- € 206.028,00 per danno biologico permanente (si evidenzia che detta liquidazione, alla stregua delle tabelle milanesi, contiene anche il riconoscimento del danno morale inglobato nel c.d. punto pesante, per le ragioni di seguito esposte);
- € 15.870,00 per danno biologico temporaneo (€ 2.415,00 per 28 giorni di I.T.P. al 75%, €
6.440,00 per 112 giorni di I.T.P. al 50%, € 7.015,00 per 244 giorni di I.T.P. al 25%).
20. In ragione del concorso colposo del danneggiato, tale somma va, tuttavia, decurtata del 40% per cui l'importo finale dovuto alla donna sarà pari ad € 133.138,80.
Da tale importo vanno, inoltre, detratti gli importi già erogati dall'INPS e INAIL in merito all'inabilità temporanea così come risultanti dalle note versate in atti (in data 1.09.22 e 9.11.22).
21.Trattandosi di debito di valore, su tale somma sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto dal deposito della ctu fino al momento del fatto e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza.
Sull'importo risultante vanno riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
22.Quanto al danno morale, esso rileva quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza.
In generale, nelle Tabelle di Milano, aggiornate all'attualità, in adeguamento alle recenti sentenze della Suprema Corte in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, è prevista una liquidazione congiunta del danno biologico, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali medi, e del danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva (danno morale).
Pertanto, nella liquidazione è ricompresa anche la componente del danno morale.
Se ciò è vero, è anche vero che, laddove la sofferenza morale raggiunga una intensità tale da non essere sufficiente la liquidazione del danno mediante i parametri standard correlati al punto di invalidità, è possibile riconoscere al soggetto un'ulteriore ristoro attraverso lo strumento della cd. personalizzazione del danno purchè rigorosamente provata (cfr. Cass. 1870/2023 per cui “La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomali o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento)”.
Nella vicenda in oggetto detta prova non è stata raggiunta sicchè non vi sono ragioni per prevedere ulteriori risarcimenti.
23. Da ultimo va esaminata la questione del danno patrimoniale .
Assume, infatti, l'attrice che, alla chiusura del periodo di malattia (7.08.16), ella, che lavorava come operatrice sociosanitaria , sarebbe stata licenziata.
Il licenziamento, esteso a tutti i colleghi di lavoro, era da ricondurre alla cessazione dell'appalto del datore di lavoro con l'unica differenza (secondo la sua prospettiva) che ella, contrariamente agli altri , verosimilmente a causa della riportata invalidità, non era stata riassunta .
Di qui il danno da mancata percezione dello stipendio fino al momento della pensione .
24. Ad avviso della scrivente l'attrice non ha diritto ad alcun risarcimento a titolo di danno patrimoniale per come dalla stessa motivato ed articolato.
Sul punto va premesso che il danno patrimoniale è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato e comprende il danno emergente, ossia le spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, ed il lucro cessante, ossia la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica (essendo la menomazione della capacità lavorativa generica già ricompresa nel danno biologico, cfr. Cass. n. 2311/2007; Cass. n. 15187/2004).
Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che "tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo;
ne consegue che, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in eguale misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno" (cfr.
Cass. Civ. n. 10031/06, n. 10026/04, n. 3867/04).
Più nello specifico, compete al danneggiato l'onere di dimostrare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), provando, altresì, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver potuto mantenere dopo l'infortunio una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (cfr., in questo senso, Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2014, n. 25211).
Il danno alla capacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione dei redditi dell'infortunato determinata dalle lesioni subite sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro.
Sul punto la prova è rigorosa (cfr. Cass. 14241/23 per cui “Nel caso in cui il sinistro abbia determinato la cessazione di un rapporto lavorativo in atto, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente – benché ridotta – capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un'altra attività lavorativa retribuita”.)
Nel caso di specie, sebbene il sinistro abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica dell'attrice
(così come affermato dal ctu) , è anche vero che la stessa non ha subito un danno patrimoniale ad esso correlato poiché non vi è alcuna prova che ella non abbia più potuto svolgere l'attività per tale ragione.
Risulta, invece, provato che ella non abbia potuto continuare a lavorare semplicemente perché il datore di lavoro aveva cessato l'attività.
Invero la non ha neppure allegato (né tantomeno documentato) di aver tentato di reimpiegarsi Pt_1
nel medesimo settore e di aver ricevuto un rifiuto per via della menomazione (si ricordi che per la giurisprudenza “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga una attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'articolo 1226 del Cc, perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto sia diminuito” cfr. Cass. 22360/23) .
In altri termini l' attrice avrebbe dovuto dimostrare che la perdita del reddito è stata determinata dalla lesione della capacità di lavoro specifica e, quindi, che la mancata riassunzione è legata all'invalidità residuata tanto più che , essendo prossima all'età pensionabile, è molto più verosimile
, in assenza di prova contraria, che la perdita del lavoro sia stata dovuta a tale ragione piuttosto che ad altro. 25.Quanto alle spese mediche, le allegazioni dell'attrice non hanno trovato conferma nella relazione peritale, ove è dato leggersi “In ordine al danno patrimoniale, non sono documentate spese sanitarie per diagnosi e cura”.
Pertanto, nulla è dovuto a tale titolo.
26.Le spese di lite, comprese quelle per la CTU, seguono la soccombenza per metà dato l'accoglimento parziale della domanda e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri medi delle cause di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00 per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – III^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda dell'attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il CP_1
a corrispondere in suo favore a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali
[...]
l'importo di € 133.138,80, oltre accessori con le modalità di cui alla parte motiva;
- pone il compenso liquidato al CTU definitivamente a carico delle parti in solido (nei rapporti interni grava per metà ciascuno);
-liquida le spese di lite in € 786,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre RFS ed accessori di legge che pone per metà a carico del convenuto e compensa per l'altra metà.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, in data 7.01.2025 il Giudice
Cristina Fasano