Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2004, n. 8947
CASS
Sentenza 11 maggio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori, l'obbligo di iscrizione alla Cassa forense sussiste anche per i professionisti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 264 del 1990, n.669 del 1988 e n. 132 del 1984) che ha ritenuto immune da censure di incostituzionalità l'obbligo di iscrizione alla Cassa forense per i titolari di trattamenti pensionistici, sussistendo il potere discrezionale del legislatore di regolamentare i trattamenti pensionistici, determinandone tempi, entità e condizioni di accesso, nonché l'art. 2, della legge 2 maggio 1983, n. 175, modificativo dell'art. 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui, con riferimento ai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione forense, ha introdotto, al compimento di cinque anni dalla continuazione dell'attività, l'aliquota contributiva nella misura unitaria del tre per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 175 del 1983, e non dalla diversa data di entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale forense (legge n. 578 del 1980).

In tema di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori, il diritto - dovere di iscrizione alla Cassa forense, con conseguenti obblighi contributivi, discende, alla stregua della legge 22 luglio 1975 n. 319, e della delibera resa il 22 maggio 1976 dal comitato dei delegati della Cassa nazionale, in attuazione del mandato conferito con l'art. 2 primo comma di detta legge, integrante provvedimento normativo di rango secondario, dal requisito reddituale del raggiungimento, nel corso dell'anno, di un reddito netto, ai fini dell'irpef, non inferiore a tre milioni, ovvero di un volume di affari, ai fini dell'iva, non inferiore a cinque milioni. La delibera del comitato dei garanti non deroga al criterio legale che ha riguardo ad un preciso anno di riferimento, ma lo integra prevedendo un favor per l'iscritto, un requisito reddituale alternativo per la conservazione dell'iscrizione, ferma la facoltà, per il professionista iscritto, di non avvalersi di questo criterio di maggior favore e chiedere la cancellazione dell'iscrizione per sopravvenuta insussistenza del requisito reddituale, purché la domanda venga inviata alla cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il reddito minimo o il minimo volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2004, n. 8947
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8947
    Data del deposito : 11 maggio 2004

    Testo completo