Sentenza 11 maggio 2004
Massime • 2
In tema di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori, l'obbligo di iscrizione alla Cassa forense sussiste anche per i professionisti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 264 del 1990, n.669 del 1988 e n. 132 del 1984) che ha ritenuto immune da censure di incostituzionalità l'obbligo di iscrizione alla Cassa forense per i titolari di trattamenti pensionistici, sussistendo il potere discrezionale del legislatore di regolamentare i trattamenti pensionistici, determinandone tempi, entità e condizioni di accesso, nonché l'art. 2, della legge 2 maggio 1983, n. 175, modificativo dell'art. 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui, con riferimento ai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione forense, ha introdotto, al compimento di cinque anni dalla continuazione dell'attività, l'aliquota contributiva nella misura unitaria del tre per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 175 del 1983, e non dalla diversa data di entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale forense (legge n. 578 del 1980).
In tema di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori, il diritto - dovere di iscrizione alla Cassa forense, con conseguenti obblighi contributivi, discende, alla stregua della legge 22 luglio 1975 n. 319, e della delibera resa il 22 maggio 1976 dal comitato dei delegati della Cassa nazionale, in attuazione del mandato conferito con l'art. 2 primo comma di detta legge, integrante provvedimento normativo di rango secondario, dal requisito reddituale del raggiungimento, nel corso dell'anno, di un reddito netto, ai fini dell'irpef, non inferiore a tre milioni, ovvero di un volume di affari, ai fini dell'iva, non inferiore a cinque milioni. La delibera del comitato dei garanti non deroga al criterio legale che ha riguardo ad un preciso anno di riferimento, ma lo integra prevedendo un favor per l'iscritto, un requisito reddituale alternativo per la conservazione dell'iscrizione, ferma la facoltà, per il professionista iscritto, di non avvalersi di questo criterio di maggior favore e chiedere la cancellazione dell'iscrizione per sopravvenuta insussistenza del requisito reddituale, purché la domanda venga inviata alla cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il reddito minimo o il minimo volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2004, n. 8947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8947 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI COLLI DELLA FARNESINA, 56 presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA NERI, rappresentato e difeso dall'avvocato FERDINANDO VELIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C.N.P.A.F. - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo Studio dell'avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1087/01 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 03/05/01 R.G.N. 95/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/12/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA per delega CLAUDIO BERLIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 9/4/97, l'avv. Borsellino Giovanni ha adito il Pretore di Agrigento deducendo di essere stato iscritto, quale avvocato, alla Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Forense dal 1956 ma, poiché non esercitava la professione con continuità ed era iscritto ad altro ente previdenziale quale docente di ruolo presso istituti scolastici superiori, a seguito di istanza del 28.7.1977, la giunta esecutiva della Cassa ne aveva deliberato la cancellazione in data 27.11.1982, con il conseguente rimborso dei contributi medio tempore versati. Ha dedotto, inoltre, il ricorrente che pur non avendo superato negli anni 1992, 1993 e 1994 i limiti di volume di affari stabiliti dal Comitato dei delegati, superamento che costituiva il presupposto della continuità dello svolgimento della professione, la giunta esecutiva della Cassa ne aveva disposto la reiscrizione d'ufficio come comunicato con missiva del 29.6.1996, richiedendo inoltre la somma di lire 11.518.000 a titolo di omissione contributiva relativa al triennio menzionato, e che la Cassa non poteva disporre tale reiscrizione in quanto comunque il ricorrente, già ultrassessantacinquenne al momento della stessa (2.3.1996), non avrebbe potuto conseguire altro trattamento pensionistico di modo che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 335/95, che ha previsto l'iscrizione presso l'INPS dei liberi professionisti che non esercitino la professione con continuità, e dell'emanazione del DM n. 282/96 attuativo della stessa, che esclude l'obbligo di iscrizione e contributivo per gli ultra sessantacinquenni, deve ritenersi implicitamente abrogata la norma di cui all'art. 22 legge n. 576/80, che prevede l'obbligatorietà di iscrizione alla Cassa, o comunque costituzionalmente illegittima per violazione del principio di cui all'art. 3 Cost.. Concludeva il ricorrente e chiedeva annullarsi la delibera della giunta esecutiva della Cassa del 2.3.1996 con la quale era stata disposta l'iscrizione d'ufficio del ricorrente e quindi dichiararsi non dovuto il pagamento dei contributi richiesti, con vittoria di spese. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Cassa convenuta contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate. Con sentenza del 10.2.1998 il Pretore di Agrigento rigettava il ricorso e compensava le spese del giudizio.
2. Avverso tale decisione l'avv. Borsellino Giovanni ha proposto appello con ricorso depositato il 25.1.1999.
Con articolata memoria la Cassa appellata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
Con sentenza del 22 febbraio - 3 maggio 2001 il tribunale ha rigettato l'appello confermando la pronuncia di primo grado e compensando tra le parti le spese del giudizio.
3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per Cassazione l'avv. Borsellino con tre motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso la Cassa intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Il ricorrente - lamentando la violazione dell'art. 22 legge n. 576 del 1980 - ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata in quanto non sussisteva il superamento dei limiti di reddito ritenuto dal giudice d'appello e necessario ai fini dell'accertamento del requisito della continuità dell'esercizio professionale, pur avendo lo stesso superato il solo limite previsto per l'anno 1992, e ciò sulla base della media dei redditi dichiarati nel triennio 1992-1994 e non contestati dalla Cassa forense.
Con il secondo motivo il ricorrente - deducendo, oltre alla violazione dell'art. 22 cit., anche quella dell'art. 112 c.p.c. - si duole del fatto che il tribunale sia andato ultra petitum avendo pronunciato d'ufficio su eccezioni che la Cassa forense in realtà non aveva proposto non avendo mai quest'ultima contestato l'ammontare del reddito prodotto nel menzionato triennio.
Con il terzo motivo il ricorrente - richiamando la riforma pensionistica prevista dalla legge n. 335 oltre che il d.m. n. 282 del 1996 - sostiene che erroneamente il tribunale non ha considerato che l'iscrizione alla Cassa non era più obbligatoria una volta superato il limite di sessantacinque anni di età.
2.1 primi due motivi - che possono essere trattati congiuntamente - sono infondati.
2.1. L'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (di riforma del sistema previdenziale forense) prevede che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319; disposizione questa che prevede che il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determina i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che (in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289) esercitino la libera professione forense con carattere di continuità. A tal fine il comitato dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione. Questa Corte (Cass. 18 maggio 1998 n. 4957) ha già precisato in proposito che si tratta di requisiti per l'iscrizione alla Cassa (cfr. anche Cass. 8 maggio 1987 n. 4263) e che peraltro i criteri di accertamento determinati dai delegati della Cassa, avendo carattere di meri strumenti di verifica, non si sostituiscono ne' si sovrappongono al requisito legale per l'iscrizione e non sono pertanto configuratoli come presunzioni assolute. Il medesimo art. 22 prevede peraltro sia l'ipotesi di iscrizione facoltativa (quella dei praticanti abilitati al patrocinio), sia quella del divieto di iscrizione (nel caso di esercizio della professione nell'ambito di un rapporto di impiego). Vi sono poi ipotesi tipiche di esonero dal requisito della continuità dell'esercizio professionale (membri del Parlamento, dei consigli regionali, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti). In sostanza il rinvio (previsto sempre dal cit. art. 22) alle determinazioni del comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, implica il riconoscimento di una potestà autoregolamentare (di natura negoziale) nell'individuazione e definizione dei parametri che definiscono la nozione (questa, invece, di fonte legale) di "continuità" dell'attività professionale;
In proposito poi questa Corte (Cass. 8 maggio 1987 n. 4263, cit.) ha già affermato che nella disciplina della previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori, di cui alla legge 22 luglio 1975 n. 319, nonché alla delibera resa il 22 maggio 1976 dal comitato dei delegati della cassa nazionale, in attuazione del mandato conferito con l'art. 2 primo comma di detta legge (e quindi integrante provvedimento normativo di natura secondaria), il diritto- dovere di iscrizione alla cassa medesima, con i conseguenti obblighi contributivi, discende dal raggiungimento, nel corso dell'anno, di un reddito netto, ai fini dell'IRPEF, non inferiore a tre milioni, oppure di un volume di affari, ai fini dell'IVA, non inferiore a cinque milioni, mentre la possibilità di prendere in considerazione la media nel triennio di detto reddito o volume di affari è contemplata solo a tutela dell'iscritto, che intenda mantenere l'iscrizione nonostante il mancato raggiungimento di quei minimi nel singolo anno, e pertanto, non preclude la sua facoltà di ottenere la cancellazione, in difetto dei medesimi minimi nell'anno di riferimento.
2.2. C'è quindi in sostanza da considerare che il secondo comma dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, ha previsto e disciplinato che l'obbligo di iscrizione alla Cassa che avviene su domanda, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato. Tale domanda deve essere inviata alla Cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione. Pertanto, nello stabilire il presupposto perché insorga l'obbligo di iscrizione la citata disposizione richiama espressamente uno specifico anno di riferimento e non già il maggior arco temporale di un triennio. La medesima disposizione poi aggiunge che gli effetti dell'iscrizione decorrono dall'anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati. Quindi anche nello stabilire la decorrenza dell'iscrizione l'art. 22 cit richiama il medesimo anno di riferimento e non già alcun triennio. Nella specie è pacifico tra le parti che l'avv. Borsellino abbia superato la suddetta soglia reddituale sicché correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che a partire da quell'anno l'iscrizione alla Cassa fosse obbligatoria.
2.3. C'è altresì da considerare che la delibera del Comitato dei delegati rilevante nella specie (quella del 22-23 maggio 1987) prevedeva anche che era ammessa la media fra redditi oppure tra volumi di affari relativi a tre anni consecutivi. Il tribunale non ha considerato questo criterio correttivo perché il ricorrente aveva indicato per il triennio 1992-1994 dati non omogenei (nel 1992 il reddito professionale conseguito, nel 1994 il volume d'affari). Il ricorrente si duole del fatto che il tribunale non si sia avveduto che successivamente egli ebbe a rettificare la sua prospettazione ed a precisare che anche il dato riferito al 1994 riguardava in realtà il reddito professionale e non già il volume d'affari. Ma in disparte questa puntualizzazione in fatto, che implica una inammissibile valutatone in fatto della documentazione fiscale del ricorrente neppure indicata in ricorso, il rilievo della difesa del ricorrente è comunque inidoneo ad inficiare la correttezza della sentenza.
La delibera del Comitato dei Garanti - come affermato da Cass. 8 maggio 1987 n. 4263, cit. prevede sì la possibilità di prendere in considerazione la media nel triennio di detto reddito o volume di affari, ma ciò solo a fini di tutela dell'iscritto, che intenda mantenere l'iscrizione nonostante il mancato raggiungimento di quei minimi nel singolo anno, senza peraltro precludere la sua facoltà di ottenere la cancellazione, in difetto dei medesimi minimi nell'anno di riferimento. Ossia la delibera menzionata non deroga affatto al criterio legale che - come rilevato - ha riguardo ad un preciso anno di riferimento e non già ad un triennio;
ma lo integra prevedendo, come favor per l'iscritto, un requisito reddituale alternativo per la conservazione dell'iscrizione, ferma la facoltà per il professionista iscritto di non avvalersi di questo criterio di maggior favore e chiedere la cancellazione dell'iscrizione per sopravvenuta insussistenza del requisito reddituale. In conclusione, una volta superata da parte dell'avv. Borsellino la soglia reddituale nel 1992, insorgeva già da quell'anno l'obbligo di iscrizione alla Cassa e deve invece escludersi che - come rivendica in sostanza la difesa del ricorrente - tale obbligo fosse condizionato all'ulteriore (non previsto) presupposto che nel triennio costituito dall'anno di riferimento (1992) e dai due anni successivi (1993-1994) anche la media del reddito professionale o del volume d'affari si mantenesse al di sopra della suddetta soglia reddituale. Ciò perché - si ripete - il cit. art. 22 l. n. 576/85 non prevede affatto questa ipotizzata (e del tutto singolare) condizione sospensiva dell'obbligo insorto in attesa del completamento del triennio decorrente dall'anno iniziale di riferimento. Viceversa, già nel 1993 (in cui il requisito reddituale indicativo della continuità dell'attività professionale, non era sussistente), l'avv. Borsellino avrebbe potuto chiedere la cancellazione dell'iscrizione alla Cassa;
cancellazione che non è stata allegata come chiesta e della quale comunque non si dibatte nel presente giudizio.
3. Anche il terzo motivo del ricorso è infondato.
Da una parte può ricordarsi la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto immune da vizi di incostituzionalità l'obbligo di iscrizione alla Cassa forense per i professionisti titolari di trattamenti pensionistici.
Ed infatti C. cost. 15 maggio 1990, n. 244, ha ritenuto che il legislatore ha il potere discrezionale di regolamentare i trattamenti pensionistici, determinandone i tempi, l'entità e le condizioni di accesso;
pertanto, l'art. 2 l. 2 maggio 1983 n. 175 modificativo dell'art. 10 l. 20 settembre 1980 n. 576, non è in contrasto con gli art. 3 e 38 Cost., nella parte in cui, nei riguardi dei pensionati che proseguano nell'esercizio della professione forense, stabilisce, al compimento di cinque anni dalla continuazione dell'attività, l'aliquota contributiva nella misura unitaria del tre per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 175 del 1983 e non già a decorrere dalla data di entrata in vigore della precedente l. 20 settembre 1980 n. 576 sulla riforma organica del sistema previdenziale forense, ad integrazione della quale il suddetto art. 2 l. n. 175, censurato di illegittimità costituzionale, è stato emanato.
In precedenza C. cost. 16 giugno 1988, n. 669, aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 10, 3^ comma e 24, l. 20 settembre 1980, n. 576, nonché dell'art. 7, l. 22 luglio 1975, n. 319, in riferimento agli art. 2, 3, 38 Cost., denunciati in quanto pongono la persistenza dell'obbligo contributivo dicembre 2003 a carico dei pensionati nella previdenza forense che continuino l'esercizio dell'attività professionale per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma attualmente vigente.
Ed in precedenza C. cost. 4 maggio 1984, n. 132, aveva perimenti dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 10, 3 comma, e 22 l. 20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui rendono obbligatoria l'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori ed il versamento ad essa dei contributi previdenziali, per i pensionati che proseguono nell'esercizio dell'attività professionale, in riferimento agli art. 3, 2^ comma, 31, 33, 1^ e 5^ comma, 35, 1^ comma, e 38 Cost. Nè - a tacer d'altro - nella specie il superamento del sessantacinquesimo anno di età, dedotto dal ricorrente come esonerativo dell'obbligo di iscrizione alla Cassa forense, rileva benché minimamente atteso che esso, com'è pacifico tra le parti, si è verificato (nel 1996) ben dopo l'anno 1992 che è quello in cui è insorto l'obbligo di iscrizione in contestazione tra le parti, senza che neppure possa in alcun modo rilevare la riforma del sistema pensionistico intervenuta successivamente nel 1995 (legge n. 335 del 1995) perché comunque inapplicabile ratione temporis non potendo farsi riferimento alla data in cui la Cassa ha deliberato la reiscrizione d'ufficio (2.3.1996), ma essendo rilevante quella (1992) in cui sussisteva il presupposto di fatto per l'iscrizione.
4. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2004