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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai Altre ipotesi di
Sigg.ri: responsabilità
CANTU' dott. Manuela Presidente rel. est. extracontrattuale non ricomprese nelle
FEDELE dott. Daniela Consigliere altre materie
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 656/2022 r.g. promossa
da
in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 [...]
con l'avv. Sacchi Mirca Controparte_1
APPELLANTI
contro
con gli avv.ti Moniga Francesca, Orlandi Controparte_2
Andrea e Donati Gisella
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 21 In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.
1244/2022 pubblicata in data 11.5.2022
Conclusioni dell'appellante:
In via principale e nel merito: in accoglimento dell'appello, riformare in
toto, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 1244/2022 pronunciata
dal Tribunale di Brescia in data 6.05.2022 e pubblicata l'11.05.2022
(Rep. 2586/2022 del 11.05.2022) e, pertanto, condannare il CP_2
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali ex art. 2043 e ss c.c.
[...]
e non patrimoniali ex art. 2059 c.c. causati al sig. e alla soc. Pt_1
e che si determinano sin d'ora nella somma complessiva pari CP_1
ad € 120.000,00 di cui € 60.000,00 in favore del Sig. ed € Parte_1
60.000,00 a beneficio della società o nella maggiore o minore CP_1
somma che verrà determinata da questa Ecc.ma Corte di Appello, anche
in via equitativa;
Vinte le spese e compensi legali del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non
precedentemente ammessi ed in particolare per l'ordine di esibizione e
per la CTU medico legale sulla persona del Sig. . Parte_1
Conclusioni dell'appellato e appellante incidentale:
In via pregiudiziale: accogliere l'appello incidentale proposto dal
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Controparte_2
Prima Civile, n. 1244/2022 pubblicata in data 11.5.2022, per l'effetto
pagina 2 di 21 dichiarare le domande proposte in primo grado dal sig. e Parte_1
dalla società inammissibili per difetto di giurisdizione del CP_1
Giudice Ordinario e indicare conseguentemente il Giudice
Amministrativo quale giudice nazionale davanti alla quale riproporre le
predette domande;
in ogni caso, dichiarare inammissibile e comunque rigettare
l'impugnazione proposta dal sig. e dalla società Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Prima Civile n.
1244/2022 pubblicata in data 11.5.2022;
Spese e compenso professionale integralmente rifusi.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11.6.2018 , residente in Parte_1
TA AR IN (SS), via dell'Artigianato, lotto 21, ed CP_1
di con sede legale in TA AR IN (SS), via Parte_1
dell'Artigianato, lotto 21, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale
di Brescia, il e, premettendo: Controparte_2
che il convenuto aveva inviato ad essi attori, per gli anni 2016 e 2017,
numerose richieste di pagamento della relativa a immobili diversi Pt_2
siti in , ove per lo più si svolgevano attività commerciali o di CP_2
somministrazione di cibi e bevande (solo 3 erano gli immobili residenziali), senza che né personalmente o quale legale Parte_1
rappresentante di ne avesse mai avuto la disponibilità o in CP_1
pagina 3 di 21 relazione a detti immobili avesse presentato la relativa SCIA
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
che il convenuto era rimasto inattivo nonostante già fin dalla prima richiesta del gennaio 2016 (erano seguite le denunce querele presentate presso Comandi Carabinieri sardi da febbraio 2016 al 2017 con cadenze mensili), avesse comunicato che ignoti avevano falsamente Parte_1
speso le sue generalità e fornito i dati relativi a per CP_1
intestazioni fittizie di utenze di luce e gas degli stessi immobili e per il cui pagamento gli attori avevano ricevuto richieste di pagamento delle bollette da varie società distributrici di detti servizi;
che per ottenere la cessazione delle richieste di pagamento della Pt_2
aveva dovuto attendere di essere invitato a partecipare al Parte_1
programma televisivo “Mi manda Rai tre”, due volte nel corso del 2017
(a febbraio e a giugno), dopodichè un responsabile del Comune,
contattato dal presentatore, si impegnò ad annullare in via di autotutela le richieste di pagamento della tassa;
che in ogni caso il nulla aveva fatto affinchè fossero chiusi gli CP_2
esercizi pubblici così che a e alla non Parte_1 CP_1
potessero più giungere richieste di pagamento delle utenze (dal 2016 al
2017, per il solo “ ” avente una serie di punti vendita nella città, Parte_3
ammontavano a € 19.182,01);
che ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, entro 60 giorni dalla pagina 4 di 21 presentazione della SCIA, il Comune avrebbe dovuto accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati per verificarne la veridicità mediante ricerca incrociata con i dati della Conservatoria dei Registri Immobiliari o con quelli dell'Agenzia del Territorio che, se effettuati, avrebbero chiarito che né personalmente nè possedevano o Parte_1 CP_1
detenevano in locazione o comodato degli immobili in e dintorni;
CP_2
che a tale controllo di carattere preventivo avrebbe dovuto seguire un controllo successivo, per essere le SCIA destinate ad ulteriori enti di controllo quali ASL, ATS, ARPA ecc., così che il Comune avrebbe dovuto accorgersi delle incongruenze e difformità e, qualora non si fosse provveduto alla regolarizzazione, ordinare la chiusura immediata dei locali;
che tali controlli non erano mai stati effettuati era dimostrato dal fatto che nel corso della prima trasmissione televisiva, del febbraio 2017, si era appurato che due esercizi commerciali in , in via Foppa e in via CP_2
Romanino, erano attivi e funzionanti;
che da tali omissioni egli e la società avevano ricevuto danni patrimoniali e non, risarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
tutto ciò premesso, chiedeva: 1) di ordinare al di CP_2 CP_2
l'immediata chiusura delle attività commerciali elencate riconducibili a nome di e della (domanda abbandonata in primo Parte_1 CP_1
grado, in sede di precisazione delle conclusioni); 2) di condannare il pagina 5 di 21 al risarcimento dei danni quantificati in € 60.000 per CP_2 Pt_1
e in € 60.000 per
[...] CP_1
Si costituiva il deducendo: CP_2
che nel giro di due mesi, ossia nel marzo 2016 le richieste di pagamento della erano state annullate mentre non era nella sua disponibilità Pt_2
intervenire sulle società che distribuivano energia elettrica;
che la tassa sui rifiuti urbani era stata emessa non per effetto di SCIA,
mai presentate, bensì sulla base dei dati trasmessi da APRICA, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 23/2011 secondo cui i Comuni possono avere accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria di enti che erogano energia elettrica, così avendo conoscenza che e CP_1 Pt_1
erano gli intestatari dei locali;
[...]
che sussisteva difetto di giurisdizione del G.O. sia con riguardo alla domanda di far cessare le attività commerciali (Cass. n. 13568/2015), sia con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per essere questa collegata alla prima.
Istruita la causa documentalmente e mediante escussione dei testi, il
Tribunale, con la sentenza qui impugnata, n. 1244/2022 pubblicata l'11.5.2022, omettendo di pronunciarsi sul difetto di giurisdizione,
rigettava la domanda di risarcimento danni, così argomentando, in sintesi:
la domanda degli attori si fonda sul presupposto che il dopo CP_2
avere ricevuto le SCIA, aveva omesso di effettuare controlli senonchè
pagina 6 di 21 mai il aveva ricevuto la segnalazione di comunicazione d'inizio CP_2
attività (teste per il , avendo inviato le richieste di Tes_1 CP_2
pagamento della n oggetto dopo avere ricevuto comunicazione da Pt_2
APRICA che erano state attivate utenze di energia elettrica dalle società
di vendita di energia elettrica (teste Fusato di Aprica), le quali a loro volta erano state attivate a seguito di comunicazioni telefoniche in cui era sufficiente comunicare a voce i dati (teste per Enel Energia, teste Tes_2
per A2A, teste per Illumia); Tes_3 Tes_4
il era estraneo all'attivazione delle utenze e pertanto non può CP_2
imputarsi al una qualche omissione o un omesso controllo CP_2
poiché come spiegato dal teste Fusato, la rescinde dalla proprietà Pt_2
dell'immobile o dalla titolarità di esercizi commerciali, essendo collegata alla sola utenza di energia elettrica, sicchè ogni ulteriore controllo presso uffici o enti sarebbe stato del tutto superfluo;
ai fini della responsabilità extracontrattuale della P.A. non è sufficiente l'illegittimità dell'atto amministrativo ma è richiesta una condotta illecita,
dolosa o colposa dell'ente (Cass. n. 23170/2014; Cass. n. 27800/2017),
nella fattispecie insussistente;
la c.t.u. medica volta alla quantificazione del danno è superflua;
le spese seguono la soccombenza.
Hanno proposto appello sia e (appellanti principali) Pt_1 CP_1
ribadendo la domanda di condanna del convenuto al risarcimento del pagina 7 di 21 danno, sia il (appellante incidentale), per chiedere la Controparte_2
riforma della sentenza con cui il Tribunale aveva respinto la domanda e non l'aveva dichiarata inammissibile.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione, una prima volta, il
25.10.2023 e, dopo avere disposto ctu medica, una seconda volta il
13.11.2024 con termini a difesa.
MOTIVI della DECISIONE
Appello principale di e Parte_1 CP_1
Con il primo motivo lamentano travisamento dei fatti dal parte del
Tribunale laddove aveva affermato che non si era in presenza di CP_3
essendo la circostanza smentite dalle produzioni documentali, finanche del convenuto, nonché dal fatto che lo stesso reporter televisivo si era recato presso uno di quegli esercizi pubblici e l'aveva trovato aperto e funzionante.
Rimarcano il fatto che non solo esisteva fin dall'introduzione del giudizio (2018) la prova che le attività erano in essere ma che, anche a distanza di due anni (2020), ne era stata aperta un'altra (la pizzeria “La
Romana” in , via Piave 22/B). CP_2
Aggiungono che, a prescindere dalla responsabilità delle società
erogatrici di energia elettrica, il Comune era responsabile per non avere effettuato alcun controllo e avere lasciato che gli esercizi commerciali,
che erano la maggioranza per essere tre soli gli indirizzi a carattere pagina 8 di 21 residenziale, continuassero la loro attività.
Con il secondo motivo censurano la decisione per travisamento dei fatti, non avendo il Tribunale considerato che il non si fosse CP_2
neppure chiesto perché, in alcuni casi, soggetti diversi da o Parte_1
da per quegli stessi locali ove erano state attivate le utenze a CP_1
nome di questi ultimi, avessero presentato la per denunciare CP_3
l'inizio di un'attività di ristorazione e di somministrazione di cibi e bevande. Neppure il Tribunale aveva considerato che il Comune non avesse voluto approfondire perché un'impresa artigiana, avente come
Contr oggetto sociale l'attività di lavorazione di marmi e graniti quale era avesse chiesto di attivare utenze o aprire esercizi commerciali che svolgevano tutt'altra attività.
Sostengono che il Tribunale non aveva neppure considerato la risposta del teste Fusato secondo cui da parte del non fu mai effettuato CP_2
un accertamento presso il Catasto per verificare chi avesse la materiale disponibilità dei locali.
Nell'ambito dello stesso motivo di gravame si dolgono della decisione del Tribunale che, fidandosi della dichiarazione del teste , secondo Tes_2
cui la normativa in fatto di attivazione di utenze dell'elettricità richiedeva la forma scritta a partire dal 2016, non aveva appurato che, invece,
l'obbligo della forma scritta era stato introdotto dall'art. 5 del D.L. n.
47/2014, convertito in L. n. 80/2014, con la conseguenza che le utenze in pagina 9 di 21 parola, attivate nel 2015 mediante la semplice comunicazione telefonica del codice fiscale e della partita Iva, non erano più a norma di legge, e neppure era stato applicato l'art. 5 del regolamento TARI del CP_2
che al comma 1 recita “il tributo è dovuto con vincolo di
[...]
solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne
fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a
qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) possieda
o detenga locali o aree, coperte, o scoperte, a qualsiasi uso adibiti nel
territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani”, e al comma 5
prevede che il presupposto impositivo si presume in presenza di immobili che abbiano una o più forniture compresa quella elettrica e prosegue “per
le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal
rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti
assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità”.
Si dolgono ancora che il non avesse mai inviato le SCIA ad CP_2
APRICA, secondo testimonianza di Fusato, e non avesse comunque effettuato quei controlli che il era solito fare solo a campione CP_2
(teste e ciò in violazione di norme di legge (c.d. piano casa) e di Tes_1
regolamento (a quelle di cui al regolamento TARI si aggiungevano quelle del Regolamento di Polizia Urbana il cui art. 68 prevede che per motivi di sicurezza urbana il dirigente del settore può sospendere o revocare le pagina 10 di 21 licenze apponendo sigilli ai locali e in caso di inosservanza della sospensione può revocare la licenza).
Con il terzo motivo espongono le ragioni sulle quali si basano le richieste di liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale richiamando, quanto al danno non patrimoniale le prescrizioni della dott.ssa e della dott.ssa Persona_1 Persona_2
nonché la testimonianza di e quanto al danno Testimone_5
patrimoniale i bilanci di esercizio anni 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
e conto economico 2016 nonché il contratto di locazione dell'immobile e quello di affitto di azienda.
ha chiesto ctu medica. Parte_1
Appello incidentale del Controparte_2
Con motivo unico censura la sentenza per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità della domanda avendo dovuto essere proposta davanti al giudice amministrativo ex art. 7,
comma 4, del D. Lgs n. 104/2010 secondo cui “sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e gli altri diritti patrimoniali consequenziali,
pure se introdotte in via autonoma”.
……. pagina 11 di 21 Osserva la Corte che, per ragioni di ordine logico-giuridico va esaminato per primo l'appello incidentale.
Il ritiene che si verta nell'ambito di una domanda Controparte_2
di risarcimento del danno da lesione di un interesse legittimo, di competenza del giudice amministrativo, per cui il primo giudice avrebbe errato nel non dichiarare inammissibile la domanda degli attori e chiede che questa Corte individui il TAR competente territorialmente.
Sostiene che nella fattispecie il danno sia fatto derivare dal mancato esercizio di un potere autoritativo discrezionale della P.A., quale sarebbe quello del mancato controllo delle SCIA.
Richiama la pronuncia n. 21768/2021 delle S.U. della Corte di
Cassazione, secondo cui tutte le volte in cui sia dedotto un danno derivante da un potere discrezionale della P.A., anche di tipo omissivo, la competenza a decidere della domanda di risarcimento del danno spetta al giudice amministrativo.
L'eccezione deve essere respinta.
In verità gli attori si dolevano che il avesse omesso quei CP_2
controlli che se effettuati avrebbero evitato il protrarsi di una situazione per loro pregiudizievole.
Deduco che negli anni 2016, 2017 e 2020, fraudolentemente, ignote persone avevano speso il nome di “ ” presso CP_1 Controparte_1
venditori di energia elettrica e presso l'ente comunale al fine di evitare pagina 12 di 21 (almeno fino a quando non fosse stata scoperta la truffa) di pagare le utenze di energia elettrica quanto ai locali in cui si esercitava l'attività di ristorazione o bar, in , e precisamente in Contrada Carmine 11/A, CP_2
via Magenta 34/A, via XX Settembre 32/D1, via Solferino 1, viale
Indipendenza 27, via S. Faustino 3/B, via Foppa 12, via Romanino 10,
via V. Emanuele 14, via Futi (quest'ultima risultata inesistente). Del pari fraudolentemente ignote persone, negli anni 2016 e 2017, avrebbero speso il nome di al fine di ottenere, senza sottostare agli Parte_1
oneri connessi relativamente ad altri immobili residenziali in , via CP_2
Giacosa 7, via Bonicelli 5, via Mercantini 19.
Sempre dalla esposizione dei fatti da parte degli attori emerge l'attribuzione al del comportamento colpevole per avere omesso CP_2
di esercitare quel controllo che, se effettuato nei tempi previsti, avrebbe persino evitato il ricorso a denunce querele.
Erra il nel sostenere che non furono neppure depositate delle CP_2
SCIA poiché è agli atti la prova del contrario. Non si tratta nella fattispecie di dire se sia stato effettuato in tempi e modi dovuti il controllo sulle stesse, attività discrezionale della P.A., bensì di accertare se un controllo, doveroso per legge, sia stato effettuato.
Vertendosi nella seconda delle ipotesi, si ritiene competente il giudice ordinario.
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 5208/2021) afferma che i poteri di pagina 13 di 21 controllo, anche se tardivo, sulle SCIA, di cui all'art. 19, comma 4, l. n.
241 del 1990, sollecitati dal terzo, sono doverosi nell'an, ferma la discrezionalità nel quomodo.
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “… anche nel
campo tributario, l'attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non
solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del “neminem laedere”,
per cui è consentito al giudice ordinario – al quale è pur sempre vietato
stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente
esercitato – accertare se via sia stato, da parte dell'Amministrazione, un
comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma
primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo” (Cass.
n. 33920/2019) e altresì che “rientra, invero, nel novero della
giurisdizione del giudice ordinario esclusivamente la controversia avente
ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal privato
che deduca la lesione del legittimo affidamento ingenerato in un
comportamento inerte della P.A. riconducibile – neppure mediatamente –
all'esercizio di un pubblico potere. Per contro è devoluta alla
giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale si
faccia questione dell'esercizio, o del mancato esercizio, del potere
autoritativo discrezionale della P.A. (in motivazione, Cass. n.
21768/2021).
Ritiene questa Corte territoriale, in altri termini, che non è in decisione pagina 14 di 21 se fosse corretto per il avvalersi delle comunicazioni Controparte_2
di ARPA al fine di imporre i propri tributi ai contribuenti ma che fosse doveroso effettuare controlli tanto in esercizi commerciali quanto in residenze private al fine di verificare che vi fosse corrispondenza fra quanto dichiarato e la realtà dei fatti.
Trattasi di questioni che, ancor prima che inerenti a regolamenti comunali o di Polizia, interessano questioni di ordine pubblico e non solo di carattere economico.
Il controllo era da effettuarsi per legge tanto più che si era in presenza di attività aperte al pubblico.
Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, entro 60 giorni, era imposto al di accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati con CP_2
la SCIA (nella fattispecie le SCIA erano state depositate contrariamente a quanto afferma il Tribunale) ed eventualmente provvedere con ulteriore deposito, pena, in caso di inosservanza, l'imposizione della chiusura dell'attività.
Ciò a prescindere dalle numerose segnalazioni che fece Parte_1
al fine di sollecitare l'amministrazione comunale ad effettuare i controlli.
Si possono quindi esaminare i motivi di gravame proposti dagli appellanti principali.
Si deduce che dall'omissione dei controlli del sia stato CP_2
provocato un danno patrimoniale.
pagina 15 di 21 Quanto a , società unipersonale, non è stata Controparte_1
fornita neppure la prova che vi sia stato un danno e, men che meno che questo sia in nesso di causalità con le vicende che ci occupano. Nei
bilanci di esercizio relativi agli anni 2012, 2013, 2014, quindi anteriori ai fatti che risalgono al mese di febbraio 2015, emerge che l'utile del 2012
di € 11.900 diminuisce nel 2013 a € 5.056 (mentre i debiti verso banche e verso fornitori di circa € 100.000 ciascuno restano pressoché invariati,
anzi aumentano verso i fornitori) e continuano a diminuire nel 2014
attestandosi a € 4.800, mentre i debiti restano invariati. Non stupisce,
quindi, che il legale rappresentante cerchi di porre la società al riparo dai debiti attraverso l'affitto di azienda che, evidentemente, considerati gli scarsi utili non si rivela essere la soluzione migliore. Consegue che l'affitto d'azienda, peraltro concluso con i familiari (vedi testimonianza della figlia di , , non è stato determinato Parte_1 Testimone_5
dalle vicende che hanno interessato il sig. bensì Parte_1
dall'andamento dell'attività economica di CP_1
Sempre per quanto riguarda il danno patrimoniale, deve rilevarsi che personalmente non ha allegato di avere pagato alcunchè o Parte_1
di avere subito procedure esecutive per pagamenti non effettuati.
Quanto al danno non patrimoniale patito da , rilevano le Parte_1
seguenti circostanze.
E' stata sentita quale teste (ud. 12.11.2019) la dott.ssa Per_2
pagina 16 di 21 , medico di base, dichiarando: che il paziente si era Persona_2
rivolto al suo studio nel marzo 2017 perché affetto da stato d'ansia; che,
insieme al consiglio di rivolgersi ad uno psichiatra, furono prescritti farmaci antidepressivi (RA mg 0,75 e OF mg 0,50), senza che prima avesse sofferto di tali disturbi da che ella ne era il medico da circa trent'anni.
Sono state prodotte due relazioni della psicologa-psicoterapeuta,
dott.ssa redatta il 16.3.2017 ove si legge Persona_3
in conclusione che “si conferma la diagnosi di “Disturbo da Stress Post
Traumatico” ed altra del 21.9.2020, secondo cui il DSPT persiste a distanza di tre anni di psicoterapia, così concludendo “dovendo fornire una valutazione percentuale dell'invalidità conseguente al disturbo psichico attualmente rilevato, nella fattispecie può riconoscersi una invalidità permanente pari al 18%, facendo riferimento alle “Linee guida per la valutazione del danno alla persona”.
E' stato prodotto un certificato del dott. del 6.6.2022 Persona_4
che attesta “deflessione del tono dell'umore con insonnia” e prescrizione di percorso psicoterapeutico.
Si è quindi disposta in questo grado una ctu redatta dalla dott.ssa Per_5
, medico legale, e dal dott. , specialista
[...] Persona_6
in psichiatria, i quali all'esito della visita tenutasi il 28.6.2024 (da remoto, a cui hanno partecipato il difensore e il ctp dott.ssa Per_1
pagina 17 di 21 hanno concluso come di seguito al quesito che chiedeva di sapere “se ora soffra di disturbi psichici e altresì se esista nesso di Parte_1
causalità fra il furto d'identità e i disturbi psichici evidenziati nella relazione 16.3.2017 a firma della dott.ssa Persona_3
.
[...]
“In merito al primo quesito relativo alla presenza di disturbi psichici nel signor , si afferma che la storia clinica, l'anamnesi e Parte_1
l'esame psichico sono coerenti nel negare la presenza di disturbi psichici in atto”.
“In merito alla seconda parte del quesito riguardante l'esistenza di un nesso di causalità fra il furto d'identità e i disturbi psichici evidenziati nella relazione del 16 marzo 2017, a firma della dott.ssa Persona_3
è opportuno riconoscere, basandoci sulla nostra esperienza
[...]
clinica comune durante il periodo 2016-2017, la presenza di una sintomatologia post-traumatica che può essere inequivocabilmente ricondotta, dal punto di vista nosografico, al Disturbo dell'Adattamento
con Ansia per la durata di un anno al 25%”.
Applicate le tabbelle di liquidazione del danno milanesi attualmente in vigore (2024), esclusa pertanto la rivalutazione monetaria, e considerate €
84 al giorno al 100% di inabilità totale (comprendente la sola voce del
“danno biologico/dinamico-relazionale” derivante dal DSPT e con esclusione del “danno da sofferenza soggettiva interiore” che è qualcosa pagina 18 di 21 in più e di diverso dal primo) risulta che a può liquidarsi Parte_1
l'importo di € 7.665 (€ 84 : 4 x 365) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale che, maggiorato di interessi legali dal gennaio 2017 (in tale data era decorso l'anno dall'inizio delle vicissitudini oggetto di causa), ad oggi è pari a € 8.416,51.
Su detta somma decorrono interessi legali dalla sentenza al saldo.
Impropriamente è stata citata la personalizzazione del danno da parte dei consulenti tecnici d'ufficio: questa presuppone la dimostrazione che la vittima abbia patito un pregiudizio diverso e maggiore rispetto a quello di una persona di quella età e in quelle condizioni. Una tale prova non è
stata offerta.
Per l'esito finale del giudizio il è tenuto a rifondere in favore CP_2
di e di di , che si sono difesi Parte_1 CP_1 Parte_1
unitariamente, le spese del primo e del presente grado che si liquidano,
tenuto conto del decisum, rispettivamente in € 5.077 (di cui € 919 per lo studio della controversia, € 777 per l'introduzione del giudizio, € 1.680
per la fase istruttoria ed € 1.701per la fase decisionale) e in € 5.809(di cui
€ 1.134 per lo studio della controversia, € 921 per l'introduzione del giudizio, € 1.843 per la fase istruttoria ed € 1.911 per la fase decisionale),
oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa per entrambi gli importi.
Le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico del CP_2
pagina 19 di 21 Ricorrono i presupposti per dichiarare quest'ultimo, appellante incidentale, tenuto a versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, sull'appello principale proposto da e da di , Parte_1 CP_1 Parte_1
che accoglie, e sull'appello incidentale proposto dal , Controparte_2
che rigetta, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1244/2022
pubblicata l'11.5.2022, in sua riforma, così provvede:
condanna il a pagare in favore di , a Controparte_2 Parte_1
titolo di risarcimento del danno, € 8.416,51 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna il a pagare in favore di , a Controparte_2 Parte_1
titolo di rifusione delle spese di lite del primo grado € 5.077 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
condanna il a pagare in favore di , a Controparte_2 Parte_1
titolo di rifusione delle spese di lite del presente grado € 5.809 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pone le spese di ctu a carico del Controparte_2
dichiara tenuto il a versare un importo pari a Controparte_2
quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia l'8 gennaio 2025 pagina 20 di 21 IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai Altre ipotesi di
Sigg.ri: responsabilità
CANTU' dott. Manuela Presidente rel. est. extracontrattuale non ricomprese nelle
FEDELE dott. Daniela Consigliere altre materie
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 656/2022 r.g. promossa
da
in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 [...]
con l'avv. Sacchi Mirca Controparte_1
APPELLANTI
contro
con gli avv.ti Moniga Francesca, Orlandi Controparte_2
Andrea e Donati Gisella
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 21 In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.
1244/2022 pubblicata in data 11.5.2022
Conclusioni dell'appellante:
In via principale e nel merito: in accoglimento dell'appello, riformare in
toto, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 1244/2022 pronunciata
dal Tribunale di Brescia in data 6.05.2022 e pubblicata l'11.05.2022
(Rep. 2586/2022 del 11.05.2022) e, pertanto, condannare il CP_2
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali ex art. 2043 e ss c.c.
[...]
e non patrimoniali ex art. 2059 c.c. causati al sig. e alla soc. Pt_1
e che si determinano sin d'ora nella somma complessiva pari CP_1
ad € 120.000,00 di cui € 60.000,00 in favore del Sig. ed € Parte_1
60.000,00 a beneficio della società o nella maggiore o minore CP_1
somma che verrà determinata da questa Ecc.ma Corte di Appello, anche
in via equitativa;
Vinte le spese e compensi legali del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non
precedentemente ammessi ed in particolare per l'ordine di esibizione e
per la CTU medico legale sulla persona del Sig. . Parte_1
Conclusioni dell'appellato e appellante incidentale:
In via pregiudiziale: accogliere l'appello incidentale proposto dal
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Controparte_2
Prima Civile, n. 1244/2022 pubblicata in data 11.5.2022, per l'effetto
pagina 2 di 21 dichiarare le domande proposte in primo grado dal sig. e Parte_1
dalla società inammissibili per difetto di giurisdizione del CP_1
Giudice Ordinario e indicare conseguentemente il Giudice
Amministrativo quale giudice nazionale davanti alla quale riproporre le
predette domande;
in ogni caso, dichiarare inammissibile e comunque rigettare
l'impugnazione proposta dal sig. e dalla società Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Prima Civile n.
1244/2022 pubblicata in data 11.5.2022;
Spese e compenso professionale integralmente rifusi.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11.6.2018 , residente in Parte_1
TA AR IN (SS), via dell'Artigianato, lotto 21, ed CP_1
di con sede legale in TA AR IN (SS), via Parte_1
dell'Artigianato, lotto 21, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale
di Brescia, il e, premettendo: Controparte_2
che il convenuto aveva inviato ad essi attori, per gli anni 2016 e 2017,
numerose richieste di pagamento della relativa a immobili diversi Pt_2
siti in , ove per lo più si svolgevano attività commerciali o di CP_2
somministrazione di cibi e bevande (solo 3 erano gli immobili residenziali), senza che né personalmente o quale legale Parte_1
rappresentante di ne avesse mai avuto la disponibilità o in CP_1
pagina 3 di 21 relazione a detti immobili avesse presentato la relativa SCIA
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
che il convenuto era rimasto inattivo nonostante già fin dalla prima richiesta del gennaio 2016 (erano seguite le denunce querele presentate presso Comandi Carabinieri sardi da febbraio 2016 al 2017 con cadenze mensili), avesse comunicato che ignoti avevano falsamente Parte_1
speso le sue generalità e fornito i dati relativi a per CP_1
intestazioni fittizie di utenze di luce e gas degli stessi immobili e per il cui pagamento gli attori avevano ricevuto richieste di pagamento delle bollette da varie società distributrici di detti servizi;
che per ottenere la cessazione delle richieste di pagamento della Pt_2
aveva dovuto attendere di essere invitato a partecipare al Parte_1
programma televisivo “Mi manda Rai tre”, due volte nel corso del 2017
(a febbraio e a giugno), dopodichè un responsabile del Comune,
contattato dal presentatore, si impegnò ad annullare in via di autotutela le richieste di pagamento della tassa;
che in ogni caso il nulla aveva fatto affinchè fossero chiusi gli CP_2
esercizi pubblici così che a e alla non Parte_1 CP_1
potessero più giungere richieste di pagamento delle utenze (dal 2016 al
2017, per il solo “ ” avente una serie di punti vendita nella città, Parte_3
ammontavano a € 19.182,01);
che ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, entro 60 giorni dalla pagina 4 di 21 presentazione della SCIA, il Comune avrebbe dovuto accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati per verificarne la veridicità mediante ricerca incrociata con i dati della Conservatoria dei Registri Immobiliari o con quelli dell'Agenzia del Territorio che, se effettuati, avrebbero chiarito che né personalmente nè possedevano o Parte_1 CP_1
detenevano in locazione o comodato degli immobili in e dintorni;
CP_2
che a tale controllo di carattere preventivo avrebbe dovuto seguire un controllo successivo, per essere le SCIA destinate ad ulteriori enti di controllo quali ASL, ATS, ARPA ecc., così che il Comune avrebbe dovuto accorgersi delle incongruenze e difformità e, qualora non si fosse provveduto alla regolarizzazione, ordinare la chiusura immediata dei locali;
che tali controlli non erano mai stati effettuati era dimostrato dal fatto che nel corso della prima trasmissione televisiva, del febbraio 2017, si era appurato che due esercizi commerciali in , in via Foppa e in via CP_2
Romanino, erano attivi e funzionanti;
che da tali omissioni egli e la società avevano ricevuto danni patrimoniali e non, risarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
tutto ciò premesso, chiedeva: 1) di ordinare al di CP_2 CP_2
l'immediata chiusura delle attività commerciali elencate riconducibili a nome di e della (domanda abbandonata in primo Parte_1 CP_1
grado, in sede di precisazione delle conclusioni); 2) di condannare il pagina 5 di 21 al risarcimento dei danni quantificati in € 60.000 per CP_2 Pt_1
e in € 60.000 per
[...] CP_1
Si costituiva il deducendo: CP_2
che nel giro di due mesi, ossia nel marzo 2016 le richieste di pagamento della erano state annullate mentre non era nella sua disponibilità Pt_2
intervenire sulle società che distribuivano energia elettrica;
che la tassa sui rifiuti urbani era stata emessa non per effetto di SCIA,
mai presentate, bensì sulla base dei dati trasmessi da APRICA, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 23/2011 secondo cui i Comuni possono avere accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria di enti che erogano energia elettrica, così avendo conoscenza che e CP_1 Pt_1
erano gli intestatari dei locali;
[...]
che sussisteva difetto di giurisdizione del G.O. sia con riguardo alla domanda di far cessare le attività commerciali (Cass. n. 13568/2015), sia con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per essere questa collegata alla prima.
Istruita la causa documentalmente e mediante escussione dei testi, il
Tribunale, con la sentenza qui impugnata, n. 1244/2022 pubblicata l'11.5.2022, omettendo di pronunciarsi sul difetto di giurisdizione,
rigettava la domanda di risarcimento danni, così argomentando, in sintesi:
la domanda degli attori si fonda sul presupposto che il dopo CP_2
avere ricevuto le SCIA, aveva omesso di effettuare controlli senonchè
pagina 6 di 21 mai il aveva ricevuto la segnalazione di comunicazione d'inizio CP_2
attività (teste per il , avendo inviato le richieste di Tes_1 CP_2
pagamento della n oggetto dopo avere ricevuto comunicazione da Pt_2
APRICA che erano state attivate utenze di energia elettrica dalle società
di vendita di energia elettrica (teste Fusato di Aprica), le quali a loro volta erano state attivate a seguito di comunicazioni telefoniche in cui era sufficiente comunicare a voce i dati (teste per Enel Energia, teste Tes_2
per A2A, teste per Illumia); Tes_3 Tes_4
il era estraneo all'attivazione delle utenze e pertanto non può CP_2
imputarsi al una qualche omissione o un omesso controllo CP_2
poiché come spiegato dal teste Fusato, la rescinde dalla proprietà Pt_2
dell'immobile o dalla titolarità di esercizi commerciali, essendo collegata alla sola utenza di energia elettrica, sicchè ogni ulteriore controllo presso uffici o enti sarebbe stato del tutto superfluo;
ai fini della responsabilità extracontrattuale della P.A. non è sufficiente l'illegittimità dell'atto amministrativo ma è richiesta una condotta illecita,
dolosa o colposa dell'ente (Cass. n. 23170/2014; Cass. n. 27800/2017),
nella fattispecie insussistente;
la c.t.u. medica volta alla quantificazione del danno è superflua;
le spese seguono la soccombenza.
Hanno proposto appello sia e (appellanti principali) Pt_1 CP_1
ribadendo la domanda di condanna del convenuto al risarcimento del pagina 7 di 21 danno, sia il (appellante incidentale), per chiedere la Controparte_2
riforma della sentenza con cui il Tribunale aveva respinto la domanda e non l'aveva dichiarata inammissibile.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione, una prima volta, il
25.10.2023 e, dopo avere disposto ctu medica, una seconda volta il
13.11.2024 con termini a difesa.
MOTIVI della DECISIONE
Appello principale di e Parte_1 CP_1
Con il primo motivo lamentano travisamento dei fatti dal parte del
Tribunale laddove aveva affermato che non si era in presenza di CP_3
essendo la circostanza smentite dalle produzioni documentali, finanche del convenuto, nonché dal fatto che lo stesso reporter televisivo si era recato presso uno di quegli esercizi pubblici e l'aveva trovato aperto e funzionante.
Rimarcano il fatto che non solo esisteva fin dall'introduzione del giudizio (2018) la prova che le attività erano in essere ma che, anche a distanza di due anni (2020), ne era stata aperta un'altra (la pizzeria “La
Romana” in , via Piave 22/B). CP_2
Aggiungono che, a prescindere dalla responsabilità delle società
erogatrici di energia elettrica, il Comune era responsabile per non avere effettuato alcun controllo e avere lasciato che gli esercizi commerciali,
che erano la maggioranza per essere tre soli gli indirizzi a carattere pagina 8 di 21 residenziale, continuassero la loro attività.
Con il secondo motivo censurano la decisione per travisamento dei fatti, non avendo il Tribunale considerato che il non si fosse CP_2
neppure chiesto perché, in alcuni casi, soggetti diversi da o Parte_1
da per quegli stessi locali ove erano state attivate le utenze a CP_1
nome di questi ultimi, avessero presentato la per denunciare CP_3
l'inizio di un'attività di ristorazione e di somministrazione di cibi e bevande. Neppure il Tribunale aveva considerato che il Comune non avesse voluto approfondire perché un'impresa artigiana, avente come
Contr oggetto sociale l'attività di lavorazione di marmi e graniti quale era avesse chiesto di attivare utenze o aprire esercizi commerciali che svolgevano tutt'altra attività.
Sostengono che il Tribunale non aveva neppure considerato la risposta del teste Fusato secondo cui da parte del non fu mai effettuato CP_2
un accertamento presso il Catasto per verificare chi avesse la materiale disponibilità dei locali.
Nell'ambito dello stesso motivo di gravame si dolgono della decisione del Tribunale che, fidandosi della dichiarazione del teste , secondo Tes_2
cui la normativa in fatto di attivazione di utenze dell'elettricità richiedeva la forma scritta a partire dal 2016, non aveva appurato che, invece,
l'obbligo della forma scritta era stato introdotto dall'art. 5 del D.L. n.
47/2014, convertito in L. n. 80/2014, con la conseguenza che le utenze in pagina 9 di 21 parola, attivate nel 2015 mediante la semplice comunicazione telefonica del codice fiscale e della partita Iva, non erano più a norma di legge, e neppure era stato applicato l'art. 5 del regolamento TARI del CP_2
che al comma 1 recita “il tributo è dovuto con vincolo di
[...]
solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne
fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a
qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) possieda
o detenga locali o aree, coperte, o scoperte, a qualsiasi uso adibiti nel
territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani”, e al comma 5
prevede che il presupposto impositivo si presume in presenza di immobili che abbiano una o più forniture compresa quella elettrica e prosegue “per
le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal
rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti
assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità”.
Si dolgono ancora che il non avesse mai inviato le SCIA ad CP_2
APRICA, secondo testimonianza di Fusato, e non avesse comunque effettuato quei controlli che il era solito fare solo a campione CP_2
(teste e ciò in violazione di norme di legge (c.d. piano casa) e di Tes_1
regolamento (a quelle di cui al regolamento TARI si aggiungevano quelle del Regolamento di Polizia Urbana il cui art. 68 prevede che per motivi di sicurezza urbana il dirigente del settore può sospendere o revocare le pagina 10 di 21 licenze apponendo sigilli ai locali e in caso di inosservanza della sospensione può revocare la licenza).
Con il terzo motivo espongono le ragioni sulle quali si basano le richieste di liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale richiamando, quanto al danno non patrimoniale le prescrizioni della dott.ssa e della dott.ssa Persona_1 Persona_2
nonché la testimonianza di e quanto al danno Testimone_5
patrimoniale i bilanci di esercizio anni 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
e conto economico 2016 nonché il contratto di locazione dell'immobile e quello di affitto di azienda.
ha chiesto ctu medica. Parte_1
Appello incidentale del Controparte_2
Con motivo unico censura la sentenza per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità della domanda avendo dovuto essere proposta davanti al giudice amministrativo ex art. 7,
comma 4, del D. Lgs n. 104/2010 secondo cui “sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e gli altri diritti patrimoniali consequenziali,
pure se introdotte in via autonoma”.
……. pagina 11 di 21 Osserva la Corte che, per ragioni di ordine logico-giuridico va esaminato per primo l'appello incidentale.
Il ritiene che si verta nell'ambito di una domanda Controparte_2
di risarcimento del danno da lesione di un interesse legittimo, di competenza del giudice amministrativo, per cui il primo giudice avrebbe errato nel non dichiarare inammissibile la domanda degli attori e chiede che questa Corte individui il TAR competente territorialmente.
Sostiene che nella fattispecie il danno sia fatto derivare dal mancato esercizio di un potere autoritativo discrezionale della P.A., quale sarebbe quello del mancato controllo delle SCIA.
Richiama la pronuncia n. 21768/2021 delle S.U. della Corte di
Cassazione, secondo cui tutte le volte in cui sia dedotto un danno derivante da un potere discrezionale della P.A., anche di tipo omissivo, la competenza a decidere della domanda di risarcimento del danno spetta al giudice amministrativo.
L'eccezione deve essere respinta.
In verità gli attori si dolevano che il avesse omesso quei CP_2
controlli che se effettuati avrebbero evitato il protrarsi di una situazione per loro pregiudizievole.
Deduco che negli anni 2016, 2017 e 2020, fraudolentemente, ignote persone avevano speso il nome di “ ” presso CP_1 Controparte_1
venditori di energia elettrica e presso l'ente comunale al fine di evitare pagina 12 di 21 (almeno fino a quando non fosse stata scoperta la truffa) di pagare le utenze di energia elettrica quanto ai locali in cui si esercitava l'attività di ristorazione o bar, in , e precisamente in Contrada Carmine 11/A, CP_2
via Magenta 34/A, via XX Settembre 32/D1, via Solferino 1, viale
Indipendenza 27, via S. Faustino 3/B, via Foppa 12, via Romanino 10,
via V. Emanuele 14, via Futi (quest'ultima risultata inesistente). Del pari fraudolentemente ignote persone, negli anni 2016 e 2017, avrebbero speso il nome di al fine di ottenere, senza sottostare agli Parte_1
oneri connessi relativamente ad altri immobili residenziali in , via CP_2
Giacosa 7, via Bonicelli 5, via Mercantini 19.
Sempre dalla esposizione dei fatti da parte degli attori emerge l'attribuzione al del comportamento colpevole per avere omesso CP_2
di esercitare quel controllo che, se effettuato nei tempi previsti, avrebbe persino evitato il ricorso a denunce querele.
Erra il nel sostenere che non furono neppure depositate delle CP_2
SCIA poiché è agli atti la prova del contrario. Non si tratta nella fattispecie di dire se sia stato effettuato in tempi e modi dovuti il controllo sulle stesse, attività discrezionale della P.A., bensì di accertare se un controllo, doveroso per legge, sia stato effettuato.
Vertendosi nella seconda delle ipotesi, si ritiene competente il giudice ordinario.
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 5208/2021) afferma che i poteri di pagina 13 di 21 controllo, anche se tardivo, sulle SCIA, di cui all'art. 19, comma 4, l. n.
241 del 1990, sollecitati dal terzo, sono doverosi nell'an, ferma la discrezionalità nel quomodo.
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “… anche nel
campo tributario, l'attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non
solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del “neminem laedere”,
per cui è consentito al giudice ordinario – al quale è pur sempre vietato
stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente
esercitato – accertare se via sia stato, da parte dell'Amministrazione, un
comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma
primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo” (Cass.
n. 33920/2019) e altresì che “rientra, invero, nel novero della
giurisdizione del giudice ordinario esclusivamente la controversia avente
ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal privato
che deduca la lesione del legittimo affidamento ingenerato in un
comportamento inerte della P.A. riconducibile – neppure mediatamente –
all'esercizio di un pubblico potere. Per contro è devoluta alla
giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale si
faccia questione dell'esercizio, o del mancato esercizio, del potere
autoritativo discrezionale della P.A. (in motivazione, Cass. n.
21768/2021).
Ritiene questa Corte territoriale, in altri termini, che non è in decisione pagina 14 di 21 se fosse corretto per il avvalersi delle comunicazioni Controparte_2
di ARPA al fine di imporre i propri tributi ai contribuenti ma che fosse doveroso effettuare controlli tanto in esercizi commerciali quanto in residenze private al fine di verificare che vi fosse corrispondenza fra quanto dichiarato e la realtà dei fatti.
Trattasi di questioni che, ancor prima che inerenti a regolamenti comunali o di Polizia, interessano questioni di ordine pubblico e non solo di carattere economico.
Il controllo era da effettuarsi per legge tanto più che si era in presenza di attività aperte al pubblico.
Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, entro 60 giorni, era imposto al di accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati con CP_2
la SCIA (nella fattispecie le SCIA erano state depositate contrariamente a quanto afferma il Tribunale) ed eventualmente provvedere con ulteriore deposito, pena, in caso di inosservanza, l'imposizione della chiusura dell'attività.
Ciò a prescindere dalle numerose segnalazioni che fece Parte_1
al fine di sollecitare l'amministrazione comunale ad effettuare i controlli.
Si possono quindi esaminare i motivi di gravame proposti dagli appellanti principali.
Si deduce che dall'omissione dei controlli del sia stato CP_2
provocato un danno patrimoniale.
pagina 15 di 21 Quanto a , società unipersonale, non è stata Controparte_1
fornita neppure la prova che vi sia stato un danno e, men che meno che questo sia in nesso di causalità con le vicende che ci occupano. Nei
bilanci di esercizio relativi agli anni 2012, 2013, 2014, quindi anteriori ai fatti che risalgono al mese di febbraio 2015, emerge che l'utile del 2012
di € 11.900 diminuisce nel 2013 a € 5.056 (mentre i debiti verso banche e verso fornitori di circa € 100.000 ciascuno restano pressoché invariati,
anzi aumentano verso i fornitori) e continuano a diminuire nel 2014
attestandosi a € 4.800, mentre i debiti restano invariati. Non stupisce,
quindi, che il legale rappresentante cerchi di porre la società al riparo dai debiti attraverso l'affitto di azienda che, evidentemente, considerati gli scarsi utili non si rivela essere la soluzione migliore. Consegue che l'affitto d'azienda, peraltro concluso con i familiari (vedi testimonianza della figlia di , , non è stato determinato Parte_1 Testimone_5
dalle vicende che hanno interessato il sig. bensì Parte_1
dall'andamento dell'attività economica di CP_1
Sempre per quanto riguarda il danno patrimoniale, deve rilevarsi che personalmente non ha allegato di avere pagato alcunchè o Parte_1
di avere subito procedure esecutive per pagamenti non effettuati.
Quanto al danno non patrimoniale patito da , rilevano le Parte_1
seguenti circostanze.
E' stata sentita quale teste (ud. 12.11.2019) la dott.ssa Per_2
pagina 16 di 21 , medico di base, dichiarando: che il paziente si era Persona_2
rivolto al suo studio nel marzo 2017 perché affetto da stato d'ansia; che,
insieme al consiglio di rivolgersi ad uno psichiatra, furono prescritti farmaci antidepressivi (RA mg 0,75 e OF mg 0,50), senza che prima avesse sofferto di tali disturbi da che ella ne era il medico da circa trent'anni.
Sono state prodotte due relazioni della psicologa-psicoterapeuta,
dott.ssa redatta il 16.3.2017 ove si legge Persona_3
in conclusione che “si conferma la diagnosi di “Disturbo da Stress Post
Traumatico” ed altra del 21.9.2020, secondo cui il DSPT persiste a distanza di tre anni di psicoterapia, così concludendo “dovendo fornire una valutazione percentuale dell'invalidità conseguente al disturbo psichico attualmente rilevato, nella fattispecie può riconoscersi una invalidità permanente pari al 18%, facendo riferimento alle “Linee guida per la valutazione del danno alla persona”.
E' stato prodotto un certificato del dott. del 6.6.2022 Persona_4
che attesta “deflessione del tono dell'umore con insonnia” e prescrizione di percorso psicoterapeutico.
Si è quindi disposta in questo grado una ctu redatta dalla dott.ssa Per_5
, medico legale, e dal dott. , specialista
[...] Persona_6
in psichiatria, i quali all'esito della visita tenutasi il 28.6.2024 (da remoto, a cui hanno partecipato il difensore e il ctp dott.ssa Per_1
pagina 17 di 21 hanno concluso come di seguito al quesito che chiedeva di sapere “se ora soffra di disturbi psichici e altresì se esista nesso di Parte_1
causalità fra il furto d'identità e i disturbi psichici evidenziati nella relazione 16.3.2017 a firma della dott.ssa Persona_3
.
[...]
“In merito al primo quesito relativo alla presenza di disturbi psichici nel signor , si afferma che la storia clinica, l'anamnesi e Parte_1
l'esame psichico sono coerenti nel negare la presenza di disturbi psichici in atto”.
“In merito alla seconda parte del quesito riguardante l'esistenza di un nesso di causalità fra il furto d'identità e i disturbi psichici evidenziati nella relazione del 16 marzo 2017, a firma della dott.ssa Persona_3
è opportuno riconoscere, basandoci sulla nostra esperienza
[...]
clinica comune durante il periodo 2016-2017, la presenza di una sintomatologia post-traumatica che può essere inequivocabilmente ricondotta, dal punto di vista nosografico, al Disturbo dell'Adattamento
con Ansia per la durata di un anno al 25%”.
Applicate le tabbelle di liquidazione del danno milanesi attualmente in vigore (2024), esclusa pertanto la rivalutazione monetaria, e considerate €
84 al giorno al 100% di inabilità totale (comprendente la sola voce del
“danno biologico/dinamico-relazionale” derivante dal DSPT e con esclusione del “danno da sofferenza soggettiva interiore” che è qualcosa pagina 18 di 21 in più e di diverso dal primo) risulta che a può liquidarsi Parte_1
l'importo di € 7.665 (€ 84 : 4 x 365) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale che, maggiorato di interessi legali dal gennaio 2017 (in tale data era decorso l'anno dall'inizio delle vicissitudini oggetto di causa), ad oggi è pari a € 8.416,51.
Su detta somma decorrono interessi legali dalla sentenza al saldo.
Impropriamente è stata citata la personalizzazione del danno da parte dei consulenti tecnici d'ufficio: questa presuppone la dimostrazione che la vittima abbia patito un pregiudizio diverso e maggiore rispetto a quello di una persona di quella età e in quelle condizioni. Una tale prova non è
stata offerta.
Per l'esito finale del giudizio il è tenuto a rifondere in favore CP_2
di e di di , che si sono difesi Parte_1 CP_1 Parte_1
unitariamente, le spese del primo e del presente grado che si liquidano,
tenuto conto del decisum, rispettivamente in € 5.077 (di cui € 919 per lo studio della controversia, € 777 per l'introduzione del giudizio, € 1.680
per la fase istruttoria ed € 1.701per la fase decisionale) e in € 5.809(di cui
€ 1.134 per lo studio della controversia, € 921 per l'introduzione del giudizio, € 1.843 per la fase istruttoria ed € 1.911 per la fase decisionale),
oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa per entrambi gli importi.
Le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico del CP_2
pagina 19 di 21 Ricorrono i presupposti per dichiarare quest'ultimo, appellante incidentale, tenuto a versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, sull'appello principale proposto da e da di , Parte_1 CP_1 Parte_1
che accoglie, e sull'appello incidentale proposto dal , Controparte_2
che rigetta, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1244/2022
pubblicata l'11.5.2022, in sua riforma, così provvede:
condanna il a pagare in favore di , a Controparte_2 Parte_1
titolo di risarcimento del danno, € 8.416,51 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna il a pagare in favore di , a Controparte_2 Parte_1
titolo di rifusione delle spese di lite del primo grado € 5.077 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
condanna il a pagare in favore di , a Controparte_2 Parte_1
titolo di rifusione delle spese di lite del presente grado € 5.809 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pone le spese di ctu a carico del Controparte_2
dichiara tenuto il a versare un importo pari a Controparte_2
quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia l'8 gennaio 2025 pagina 20 di 21 IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)
pagina 21 di 21