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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/10/2025, n. 6150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6150 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, PERSONA, MINORENNI E IPROTEZIONE INTERNAZIONALE
in composizione collegiale, nella persona dei Consiglieri: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott.ssa MA RI Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 6323 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 9 ottobre 2025, vertente tra nato a il [...] a [...], assistito dall'avv. Elide DI PUMPO Parte_1 con studio in Roma, Corso Trieste n. 140
Appellante contro lo , nella persona pro-tempore, Controparte_1
, nella persona del pro tempore, Controparte_2 Controparte_3 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima ex lege domiciliati in via dei Portoghesi 12, Roma (C.F. ) P.IVA_1
Appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione Civile, datata il 1°/12/2023 e notificata il 6/12/2023, che, a definizione del procedimento sommario di cognizione rubricato al n. R.G. 21982/2023, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. avverso il decreto di diniego del rilascio del nulla osta al Parte_2 ricongiungimento familiare emesso in data 15/03/2023 dallo di Controparte_1
Roma, Conclusioni: per la parte appellante, con note depositate il 17 settembre 2025 in sostituzione dell'udienza, il difensore ha concluso chiedendo di: “annullare l'impugnata ordinanza emessa dal
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona ed Immigrazione, dott.ssa Roberta
NOCELLA, R.G. 21982/2023 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione competente di annullare il provvedimento emesso in data 15/03/2023 ed a procedere al rilascio del nulla osta a due delle tre beneficiarie indicate, ovvero principalmente al giovane ”. Persona_1
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, ha proposto appello Parte_1 avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c dal Tribunale di Roma il 1° dicembre 2023, con la quale è stato rigettato il suo ricorso contro il decreto di diniego del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare emesso in data 15/03/2023 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di
Roma.
A fondamento dell'appello, il Sig. ha dedotto di aver presentato in data Parte_2
03/03/2022 domanda per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare RM1408101824 a beneficio della moglie nata il [...] a [...], della figlia CP_4 [...]
, nata il [...] a [...], e del figlio nato il [...] a Per_2 Persona_1
HA (BGD), divenuto maggiorenne nelle more della definizione della procedura.
Il ricorrente ha esposto di aver allegato, a corredo della domanda, tutta la documentazione richiesta al fine di dimostrare sia il possesso di un'idonea sistemazione alloggiativa sia adeguate risorse economiche, tenuto conto del cumulo reddituale del suo primogenito figlio Persona_3 con lui convivente, in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 3 TUI;
di aver inoltre da ultimo inoltrato la documentazione reddituale aggiornata in data 26/01/2023, in risposta alla comunicazione ricevuta ai sensi dell' art. 10bis L. 241/90 del 22/09/2022.
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma ha rigettato l'istanza sul rilievo che dalla documentazione allegata all'istanza telematica non risultavano dimostrati i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'ammissibilità della domanda, con particolare riferimento al requisito economico, là dove, dalla documentazione prodotta in seguito al preavviso di rigetto n. protocollo
187683 del 22/09/2022, sarebbe emerso un reddito minimo annuo inferiore ad euro 16.356, necessario per il ricongiungimento di tre familiari.
Avverso tale rigetto il sig. ha proposto ricorso al Tribunale eccependo che il requisito Pt_2 reddituale era soddisfatto atteso che il suo reddito, così come integrato dal cumulo dei redditi del figlio entrambi riscontrabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ammontava in Persona_3 totale nel 2022 ad euro 21.833,47, quindi superava abbondantemente il limite di reddito di euro
14.885,00 richiesto per la procedura di ricongiungimento familiare nell'anno 2022. Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere, là dove dopo l'integrazione documentale richiesta col preavviso di rigetto del
22.09.2022, i redditi (pur sommando quelli di padre e figlio) erano in ogni caso inferiori a quelli richiesti dalla legge per il ricongiungimento di tre familiari. L'amministrazione ha altresì evidenziato che, a seguito di istanza di riesame in autotutela proposta dal ricorrente, in data 9.11.2023 era stato emesso nuovo preavviso di rigetto, per la mancanza di idoneità dell'alloggio indicato, dal momento che non poteva più considerarsi valido quello relativo all'immobile concesso in locazione in favore del richiedente, scaduta il 27.02.2023.
Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso sulla base della motivazione che segue : “Nel merito, rileva questo giudicante che, a qualunque momento si consideri la documentazione in atti
(come si verrà a spiegare), risulta sempre assente uno dei due requisiti richiesti dall'art. 29, co. 3, lett. a) e b) TUI. Ed invero, ove si voglia prendere in esame il momento dell'inoltro della domanda alla P.A., ovvero nella specie il 3.03.2022, se è vero che era presente il c.d. requisito alloggiativo – si veda la RIA rilasciata dal Comune di Roma il 15.02.2022 relativamente all'immobile sito in via
BL RI n 4, concesso in comodato in favore del richiedente dal 28.02.2022 al 27.02.2023 (cfr. doc. allegati al ricorso) –tuttavia mancava il requisito reddituale minimo, pur dopo l'integrazione documentale intervenuta in data 28.09.2022. Infatti il nulla osta richiesto riguardava il ricongiungimento di (almeno) tre persone (moglie e due figli del richiedente): ebbene, considerato che l'istanza è stata avanzata il 3.03.2022, i redditi da considerare (nonché la misura dell'assegno sociale annuo) erano quelli relativi all'anno 2021. La somma dei redditi di e Parte_1 del figlio convivente (che in data 28.09.2022 prestava il consenso al cumulo dei redditi con Per_3 quello del padre) era pari ad euro 14.163,00 (euro 10.899+3.264,00) e, quindi, anche se di poco, inferiore al reddito minimo annuale del 2021 aumentato della metà dell'assegno sociale (pari nel
2021 ad euro 5.983,00) per ogni familiare (quindi pari ad euro 14.957,5 per tre familiari da ricongiungere). Né potrebbero prendersi in esame i redditi (maggiori) complessivi di padre e figlio nel 2022, pur essendo stata la domanda esaminata (con ritardo le cui ragioni non possono essere nella presente sede esaminate) il 15.03.2023: è incontestabile che i requisiti devono sussistere al momento dell'inoltro della domanda ai sensi dell'art. 29 co. TUI (ed infatti, se la domanda fosse stata esaminata tempestivamente, ovvero nello stesso corso del 2022, sarebbe senz'altro stata respinta, né il richiedente può “giovarsi” del ritardo della P.A. nell'averla esaminata solo nel marzo
2023, essendo esso stato motivato (cfr. atti parte resistente) dal rilevantissimo numero di pratiche da evadere. Ove, poi, si voglia prendere in esame la sussistenza dei requisiti alloggiativi e reddituali nel 2023, ovvero dopo che parte ricorrente – pur avendo già proposto l'odierno ricorso avverso il rigetto del 15.03.2023 – ha chiesto anche il riesame della pratica in via di autotutela, ugualmente la valutazione di questo giudice (a conferma di quella compiuta dalla P.A.) dovrebbe essere negativa.
Ed infatti – posto che in atti manca la richiesta di riesame in via di autotutela, ma è stata rinvenuta solo sub doc. n. 7 dep. 21.11.2023 la richiesta di convocazione a mezzo mail dell'8.08.23 da parte del difensore, in cui si fa riferimento a precedenti contatti con la P.A. –essa è certamente stata proposta tra il 15.03.23 (data del rigetto) e luglio 2023 (come si desume dallo scambio di email cui si è fatto riferimento). Ebbene, anche ove il requisito reddituale per il 2022 e il 2023 fosse rispettato, tuttavia mancherebbe alla data dell'inoltro della istanza di riesame in autotutela quello alloggiativo, dal momento che dallo stato di famiglia con indicazione della residenza (doc. 1 del 3.11.23) essa risulta in via Manlio Torquato n. 7 e non più via BL RI n 4, come in comodato, abitazione per la quale era stata ottenuta la RIA dal Comune di Roma”.
Avverso la predetta ordinanza il sig. ha quindi proposto appello, censurando la decisione per Pt_2 due ordini di motivi.
Con il primo motivo di appello il ricorrente ha eccepito che, pur ammessa la circostanza che al momento della domanda la somma degli importi delle buste paga di padre e figlio presentate in più occasioni non raggiungeva di poco il requisito reddituale per tre familiari, tale requisito doveva in ogni caso ritenersi soddisfatto per il ricongiungimento di due familiari, tra cui il figlio divenuto nelle more maggiorenne, rispetto al quale il rigetto della domanda avrebbe prodotto un danno grave e irreparabile, non potendo più il Sig. beneficiare per il figlio ormai maggiorenne di una Pt_1 nuova eventuale procedura di ricongiungimento familiare.
Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la ritenuta insussistenza del requisito alloggiativo, rilevando che non è richiesta la convivenza tra il cittadino straniero richiedente il ricongiungimento familiare ed il familiare ricongiunto, là dove l'istante può richiedere il ricongiungimento del familiare anche in una casa diversa da quella nella quale si risiede. A dimostrazione di ciò il ricorrente ha citato la Circolare del Ministero dell'Interno del 04/04/2008, che, in tale ultima ipotesi, richiede il certificato di idoneità dell'alloggio fornito dal terzo.
Il Sig. ha quindi confermato la disponibilità a far alloggiare i familiari da ricongiungere Pt_1 nell'abitazione indicata in domanda, sita a Roma in Via BL RI n 4, e per la quale ha ottenuto l'idoneità alloggiativa, deducendo che il requisito alloggiativo continuerebbe ad essere soddisfatto.
Tanto premesso, l'appello non è meritevole di accoglimento.
Occorre in via preliminare osservare che, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs 298/1998
T.U.I., nella formulazione vigente al momento dell'introduzione della domanda, “ salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
Nel caso in esame, è stata depositata la documentazione, già prodotta nella fase amministrativa, relativa ai redditi vantati dal ricorrente per l'anno 2021, dalla quale si evince che il reddito complessivo lordo percepito dal ricorrente, considerato unitamente al reddito percepito dal figlio con lui convivente (che in data 28.09.2022 ha prestato il consenso al cumulo dei redditi con quello Per_3 del padre), per tale anno è di 14.163,00 (euro 10.899+3.264,00).
Al fine di verificare il diritto al ricongiungimento è necessario accertare un reddito per il ricongiungimento di 3 familiari, non inferiore all'importo che per il 2021 era di 14.957,5, pari al reddito minimo annuale del 2021 aumentato della metà dell'assegno sociale (nel 2021 di euro
5.983,00) per ogni familiare.
La documentazione reddituale del 2021 del ricorrente dimostra dunque la sussistenza di un reddito inferiore non sufficiente a ricongiungere moglie e due figli.
Ciò posto, la parte ricorrente ha depositato anche ulteriore documentazione reddituale del 2022, del
2023 e del 2024, unitamente alle buste paga e ai relativi contratti di lavoro, al fine di dimostrare che per tali annualità il reddito complessivo vantato fosse invero sufficiente a ricongiungere la moglie e due figli.
Al riguardo occorre osservare come costituisca principio pacifico quello secondo il quale, nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare,
l'accertamento riguarda un diritto soggettivo, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario , il cui compito è verificare la sussistenza del diritto piuttosto che la regolarità del provvedimento dell'Amministrazione. La valutazione della domanda tesa ad ottenere il ricongiungimento familiare non è quindi circoscritta all'accertamento della legittimità dell'operato della Pubblica
Amministrazione, ma si estende al merito del giudizio relativo all'accertamento del diritto ad ottenere il ricongiungimento, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a tal fine dalla legge al momento della domanda giudiziale.
Ne consegue che il possesso del reddito minimo idoneo al ricongiungimento consente l'accoglimento della domanda anche qualora il requisito reddituale si sia perfezionato in epoca successiva al diniego del visto, ciò al fine di assicurare efficace tutela al diritto all'unità familiare, da accertare, ove sussistente, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto del ricorso, sulla base di circostanze sopravvenute in corso di causa (Cass. Civ. 6934/2004; Cass. Civ. 5380/2006).
Ciò nonostante la domanda non può trovare accoglimento, stante il difetto del requisito alloggiativo.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, già alla data della istanza di riesame in autotutela mancava il requisito alloggiativo, dal momento che dallo stato di famiglia con indicazione della residenza (doc. 1 del 3.11.23) essa risulta in via Manlio Torquato n. 7 e non più via BL
RI n 4, come in comodato, abitazione per la quale era stata ottenuta la RIA dal Comune di Roma.
Peraltro, non è dirimente quanto osservato sul punto dall'appellante, nella parte in cui ha assunto di poter richiedere il ricongiungimento del familiare anche in una casa diversa da quella nella quale risiede, ipotesi nella quale è solo necessario presentare il certificato di idoneità dell'alloggio fornito dal terzo (cfr. Circolare del dell'Interno del 04/04/2008), tal che, l'abitazione sita a Roma CP_2 in Via BL RI n 4, per la quale ha ottenuto l'idoneità alloggiativa, soddisferebbe anche il secondo requisito per ottenere il ricongiungimento familiare.
Come già evidenziato nell'ordinanza del 9 giugno 2025, dalla documentazione in atti non risulta dimostrata la perdurante disponibilità del predetto alloggio, là dove il contratto di comodato allegato alla richiesta di ricongiungimento familiare, attestante il titolo di detenzione dell'immobile di via
BL RI 4, fornito dal terzo all'appellante ai suindicati fini, è cessato alla data del 27 febbraio
2023, secondo la scadenza espressamente pattuita dalle parti senza bisogno di alcuna disdetta. Né vi
è in atti una dichiarazione di ospitalità rilasciata dal terzo successivamente alla data di scadenza del contratto di comodato a dimostrazione della disponibilità dell'alloggio in capo al richiedente anche dopo il 27 febbraio 2023; ne consegue che, pur seguendo una interpretazione dell'espressione
“disponibilità dell'alloggio” nel senso più favorevole all'istante, non si perverrebbe a diverse conclusioni.
Del resto, con ordinanza del 9 giugno 2025 è stata rilevata la necessità di acquisire la prova della perdurante disponibilità dell'alloggio per il quale il richiedente ha ottenuto l'idoneità alloggiativa, ma, nonostante l'invito ad integrare la documentazione in atti, nulla è stato prodotto sul punto, né può rilevare il consenso prestato dal terzo in epoca antecedente alla scadenza del contratto di comodato.
Pertanto, si deve ritenere che il Tribunale abbia correttamente valutato la domanda di ricongiungimento proposta dal Sig. e, alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve Pt_2 essere rigettato.
Le spese del procedimento di appello devono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia dell'Amministrazione appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6323/2025, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario Parte_1 di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione Civile, del 1°/12/2023, notificata il
6/12/2023;
b) dichiara l'irripetibilità delle spese del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa MA RI dott.ssa Sofia Rotunno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, PERSONA, MINORENNI E IPROTEZIONE INTERNAZIONALE
in composizione collegiale, nella persona dei Consiglieri: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott.ssa MA RI Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 6323 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 9 ottobre 2025, vertente tra nato a il [...] a [...], assistito dall'avv. Elide DI PUMPO Parte_1 con studio in Roma, Corso Trieste n. 140
Appellante contro lo , nella persona pro-tempore, Controparte_1
, nella persona del pro tempore, Controparte_2 Controparte_3 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima ex lege domiciliati in via dei Portoghesi 12, Roma (C.F. ) P.IVA_1
Appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione Civile, datata il 1°/12/2023 e notificata il 6/12/2023, che, a definizione del procedimento sommario di cognizione rubricato al n. R.G. 21982/2023, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. avverso il decreto di diniego del rilascio del nulla osta al Parte_2 ricongiungimento familiare emesso in data 15/03/2023 dallo di Controparte_1
Roma, Conclusioni: per la parte appellante, con note depositate il 17 settembre 2025 in sostituzione dell'udienza, il difensore ha concluso chiedendo di: “annullare l'impugnata ordinanza emessa dal
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona ed Immigrazione, dott.ssa Roberta
NOCELLA, R.G. 21982/2023 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione competente di annullare il provvedimento emesso in data 15/03/2023 ed a procedere al rilascio del nulla osta a due delle tre beneficiarie indicate, ovvero principalmente al giovane ”. Persona_1
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, ha proposto appello Parte_1 avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c dal Tribunale di Roma il 1° dicembre 2023, con la quale è stato rigettato il suo ricorso contro il decreto di diniego del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare emesso in data 15/03/2023 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di
Roma.
A fondamento dell'appello, il Sig. ha dedotto di aver presentato in data Parte_2
03/03/2022 domanda per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare RM1408101824 a beneficio della moglie nata il [...] a [...], della figlia CP_4 [...]
, nata il [...] a [...], e del figlio nato il [...] a Per_2 Persona_1
HA (BGD), divenuto maggiorenne nelle more della definizione della procedura.
Il ricorrente ha esposto di aver allegato, a corredo della domanda, tutta la documentazione richiesta al fine di dimostrare sia il possesso di un'idonea sistemazione alloggiativa sia adeguate risorse economiche, tenuto conto del cumulo reddituale del suo primogenito figlio Persona_3 con lui convivente, in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 3 TUI;
di aver inoltre da ultimo inoltrato la documentazione reddituale aggiornata in data 26/01/2023, in risposta alla comunicazione ricevuta ai sensi dell' art. 10bis L. 241/90 del 22/09/2022.
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma ha rigettato l'istanza sul rilievo che dalla documentazione allegata all'istanza telematica non risultavano dimostrati i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'ammissibilità della domanda, con particolare riferimento al requisito economico, là dove, dalla documentazione prodotta in seguito al preavviso di rigetto n. protocollo
187683 del 22/09/2022, sarebbe emerso un reddito minimo annuo inferiore ad euro 16.356, necessario per il ricongiungimento di tre familiari.
Avverso tale rigetto il sig. ha proposto ricorso al Tribunale eccependo che il requisito Pt_2 reddituale era soddisfatto atteso che il suo reddito, così come integrato dal cumulo dei redditi del figlio entrambi riscontrabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ammontava in Persona_3 totale nel 2022 ad euro 21.833,47, quindi superava abbondantemente il limite di reddito di euro
14.885,00 richiesto per la procedura di ricongiungimento familiare nell'anno 2022. Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere, là dove dopo l'integrazione documentale richiesta col preavviso di rigetto del
22.09.2022, i redditi (pur sommando quelli di padre e figlio) erano in ogni caso inferiori a quelli richiesti dalla legge per il ricongiungimento di tre familiari. L'amministrazione ha altresì evidenziato che, a seguito di istanza di riesame in autotutela proposta dal ricorrente, in data 9.11.2023 era stato emesso nuovo preavviso di rigetto, per la mancanza di idoneità dell'alloggio indicato, dal momento che non poteva più considerarsi valido quello relativo all'immobile concesso in locazione in favore del richiedente, scaduta il 27.02.2023.
Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso sulla base della motivazione che segue : “Nel merito, rileva questo giudicante che, a qualunque momento si consideri la documentazione in atti
(come si verrà a spiegare), risulta sempre assente uno dei due requisiti richiesti dall'art. 29, co. 3, lett. a) e b) TUI. Ed invero, ove si voglia prendere in esame il momento dell'inoltro della domanda alla P.A., ovvero nella specie il 3.03.2022, se è vero che era presente il c.d. requisito alloggiativo – si veda la RIA rilasciata dal Comune di Roma il 15.02.2022 relativamente all'immobile sito in via
BL RI n 4, concesso in comodato in favore del richiedente dal 28.02.2022 al 27.02.2023 (cfr. doc. allegati al ricorso) –tuttavia mancava il requisito reddituale minimo, pur dopo l'integrazione documentale intervenuta in data 28.09.2022. Infatti il nulla osta richiesto riguardava il ricongiungimento di (almeno) tre persone (moglie e due figli del richiedente): ebbene, considerato che l'istanza è stata avanzata il 3.03.2022, i redditi da considerare (nonché la misura dell'assegno sociale annuo) erano quelli relativi all'anno 2021. La somma dei redditi di e Parte_1 del figlio convivente (che in data 28.09.2022 prestava il consenso al cumulo dei redditi con Per_3 quello del padre) era pari ad euro 14.163,00 (euro 10.899+3.264,00) e, quindi, anche se di poco, inferiore al reddito minimo annuale del 2021 aumentato della metà dell'assegno sociale (pari nel
2021 ad euro 5.983,00) per ogni familiare (quindi pari ad euro 14.957,5 per tre familiari da ricongiungere). Né potrebbero prendersi in esame i redditi (maggiori) complessivi di padre e figlio nel 2022, pur essendo stata la domanda esaminata (con ritardo le cui ragioni non possono essere nella presente sede esaminate) il 15.03.2023: è incontestabile che i requisiti devono sussistere al momento dell'inoltro della domanda ai sensi dell'art. 29 co. TUI (ed infatti, se la domanda fosse stata esaminata tempestivamente, ovvero nello stesso corso del 2022, sarebbe senz'altro stata respinta, né il richiedente può “giovarsi” del ritardo della P.A. nell'averla esaminata solo nel marzo
2023, essendo esso stato motivato (cfr. atti parte resistente) dal rilevantissimo numero di pratiche da evadere. Ove, poi, si voglia prendere in esame la sussistenza dei requisiti alloggiativi e reddituali nel 2023, ovvero dopo che parte ricorrente – pur avendo già proposto l'odierno ricorso avverso il rigetto del 15.03.2023 – ha chiesto anche il riesame della pratica in via di autotutela, ugualmente la valutazione di questo giudice (a conferma di quella compiuta dalla P.A.) dovrebbe essere negativa.
Ed infatti – posto che in atti manca la richiesta di riesame in via di autotutela, ma è stata rinvenuta solo sub doc. n. 7 dep. 21.11.2023 la richiesta di convocazione a mezzo mail dell'8.08.23 da parte del difensore, in cui si fa riferimento a precedenti contatti con la P.A. –essa è certamente stata proposta tra il 15.03.23 (data del rigetto) e luglio 2023 (come si desume dallo scambio di email cui si è fatto riferimento). Ebbene, anche ove il requisito reddituale per il 2022 e il 2023 fosse rispettato, tuttavia mancherebbe alla data dell'inoltro della istanza di riesame in autotutela quello alloggiativo, dal momento che dallo stato di famiglia con indicazione della residenza (doc. 1 del 3.11.23) essa risulta in via Manlio Torquato n. 7 e non più via BL RI n 4, come in comodato, abitazione per la quale era stata ottenuta la RIA dal Comune di Roma”.
Avverso la predetta ordinanza il sig. ha quindi proposto appello, censurando la decisione per Pt_2 due ordini di motivi.
Con il primo motivo di appello il ricorrente ha eccepito che, pur ammessa la circostanza che al momento della domanda la somma degli importi delle buste paga di padre e figlio presentate in più occasioni non raggiungeva di poco il requisito reddituale per tre familiari, tale requisito doveva in ogni caso ritenersi soddisfatto per il ricongiungimento di due familiari, tra cui il figlio divenuto nelle more maggiorenne, rispetto al quale il rigetto della domanda avrebbe prodotto un danno grave e irreparabile, non potendo più il Sig. beneficiare per il figlio ormai maggiorenne di una Pt_1 nuova eventuale procedura di ricongiungimento familiare.
Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la ritenuta insussistenza del requisito alloggiativo, rilevando che non è richiesta la convivenza tra il cittadino straniero richiedente il ricongiungimento familiare ed il familiare ricongiunto, là dove l'istante può richiedere il ricongiungimento del familiare anche in una casa diversa da quella nella quale si risiede. A dimostrazione di ciò il ricorrente ha citato la Circolare del Ministero dell'Interno del 04/04/2008, che, in tale ultima ipotesi, richiede il certificato di idoneità dell'alloggio fornito dal terzo.
Il Sig. ha quindi confermato la disponibilità a far alloggiare i familiari da ricongiungere Pt_1 nell'abitazione indicata in domanda, sita a Roma in Via BL RI n 4, e per la quale ha ottenuto l'idoneità alloggiativa, deducendo che il requisito alloggiativo continuerebbe ad essere soddisfatto.
Tanto premesso, l'appello non è meritevole di accoglimento.
Occorre in via preliminare osservare che, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs 298/1998
T.U.I., nella formulazione vigente al momento dell'introduzione della domanda, “ salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
Nel caso in esame, è stata depositata la documentazione, già prodotta nella fase amministrativa, relativa ai redditi vantati dal ricorrente per l'anno 2021, dalla quale si evince che il reddito complessivo lordo percepito dal ricorrente, considerato unitamente al reddito percepito dal figlio con lui convivente (che in data 28.09.2022 ha prestato il consenso al cumulo dei redditi con quello Per_3 del padre), per tale anno è di 14.163,00 (euro 10.899+3.264,00).
Al fine di verificare il diritto al ricongiungimento è necessario accertare un reddito per il ricongiungimento di 3 familiari, non inferiore all'importo che per il 2021 era di 14.957,5, pari al reddito minimo annuale del 2021 aumentato della metà dell'assegno sociale (nel 2021 di euro
5.983,00) per ogni familiare.
La documentazione reddituale del 2021 del ricorrente dimostra dunque la sussistenza di un reddito inferiore non sufficiente a ricongiungere moglie e due figli.
Ciò posto, la parte ricorrente ha depositato anche ulteriore documentazione reddituale del 2022, del
2023 e del 2024, unitamente alle buste paga e ai relativi contratti di lavoro, al fine di dimostrare che per tali annualità il reddito complessivo vantato fosse invero sufficiente a ricongiungere la moglie e due figli.
Al riguardo occorre osservare come costituisca principio pacifico quello secondo il quale, nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare,
l'accertamento riguarda un diritto soggettivo, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario , il cui compito è verificare la sussistenza del diritto piuttosto che la regolarità del provvedimento dell'Amministrazione. La valutazione della domanda tesa ad ottenere il ricongiungimento familiare non è quindi circoscritta all'accertamento della legittimità dell'operato della Pubblica
Amministrazione, ma si estende al merito del giudizio relativo all'accertamento del diritto ad ottenere il ricongiungimento, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a tal fine dalla legge al momento della domanda giudiziale.
Ne consegue che il possesso del reddito minimo idoneo al ricongiungimento consente l'accoglimento della domanda anche qualora il requisito reddituale si sia perfezionato in epoca successiva al diniego del visto, ciò al fine di assicurare efficace tutela al diritto all'unità familiare, da accertare, ove sussistente, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto del ricorso, sulla base di circostanze sopravvenute in corso di causa (Cass. Civ. 6934/2004; Cass. Civ. 5380/2006).
Ciò nonostante la domanda non può trovare accoglimento, stante il difetto del requisito alloggiativo.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, già alla data della istanza di riesame in autotutela mancava il requisito alloggiativo, dal momento che dallo stato di famiglia con indicazione della residenza (doc. 1 del 3.11.23) essa risulta in via Manlio Torquato n. 7 e non più via BL
RI n 4, come in comodato, abitazione per la quale era stata ottenuta la RIA dal Comune di Roma.
Peraltro, non è dirimente quanto osservato sul punto dall'appellante, nella parte in cui ha assunto di poter richiedere il ricongiungimento del familiare anche in una casa diversa da quella nella quale risiede, ipotesi nella quale è solo necessario presentare il certificato di idoneità dell'alloggio fornito dal terzo (cfr. Circolare del dell'Interno del 04/04/2008), tal che, l'abitazione sita a Roma CP_2 in Via BL RI n 4, per la quale ha ottenuto l'idoneità alloggiativa, soddisferebbe anche il secondo requisito per ottenere il ricongiungimento familiare.
Come già evidenziato nell'ordinanza del 9 giugno 2025, dalla documentazione in atti non risulta dimostrata la perdurante disponibilità del predetto alloggio, là dove il contratto di comodato allegato alla richiesta di ricongiungimento familiare, attestante il titolo di detenzione dell'immobile di via
BL RI 4, fornito dal terzo all'appellante ai suindicati fini, è cessato alla data del 27 febbraio
2023, secondo la scadenza espressamente pattuita dalle parti senza bisogno di alcuna disdetta. Né vi
è in atti una dichiarazione di ospitalità rilasciata dal terzo successivamente alla data di scadenza del contratto di comodato a dimostrazione della disponibilità dell'alloggio in capo al richiedente anche dopo il 27 febbraio 2023; ne consegue che, pur seguendo una interpretazione dell'espressione
“disponibilità dell'alloggio” nel senso più favorevole all'istante, non si perverrebbe a diverse conclusioni.
Del resto, con ordinanza del 9 giugno 2025 è stata rilevata la necessità di acquisire la prova della perdurante disponibilità dell'alloggio per il quale il richiedente ha ottenuto l'idoneità alloggiativa, ma, nonostante l'invito ad integrare la documentazione in atti, nulla è stato prodotto sul punto, né può rilevare il consenso prestato dal terzo in epoca antecedente alla scadenza del contratto di comodato.
Pertanto, si deve ritenere che il Tribunale abbia correttamente valutato la domanda di ricongiungimento proposta dal Sig. e, alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve Pt_2 essere rigettato.
Le spese del procedimento di appello devono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia dell'Amministrazione appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6323/2025, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario Parte_1 di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione Civile, del 1°/12/2023, notificata il
6/12/2023;
b) dichiara l'irripetibilità delle spese del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa MA RI dott.ssa Sofia Rotunno