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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico LE OT ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 299/2020 e 2136/2020 r.g. e vertenti tra
p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Messina e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca
Piccolo che la rappresenta e difende per procura in atti, opponente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo CP_1 C.F._1 studio dell'avv. Salvatore Iannello che la rappresenta e difende per procura in atti, opposta
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Messina presso la direzione provinciale dell' , rappresentato CP_3
e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale per procura in atti, terzo chiamato oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – crediti retributivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 4 dicembre 2019 (proc. n. 6005/2019 r.g.) CP_1 premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 4 agosto 2018 al 7 Parte_1 marzo 2019, data delle dimissioni per giusta causa, chiedeva ingiungersi nei confronti dell'ex datrice di lavoro il pagamento in proprio favore della somma complessiva lorda di 7.802,48 euro, oltre accessori, di cui 4.914,98 euro a titolo di trattamento di fine rapporto e 2.887,50 per assegni familiari luglio 2017 – marzo 2019, nonché la consegna delle buste paga relative ai mesi di febbraio e marzo 2019. La domanda veniva accolta con decreto n. 947/2019 del 13 dicembre 2019, limitatamente alla condanna della società al pagamento delle somme richieste a titolo di tfr, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Avverso detto provvedimento l'intimata ha proposto opposizione con ricorso del 20 gennaio 2020, non contestando l'effettiva debenza delle somme richieste a titolo di tfr, ma eccependone l'erroneità, poiché liquidate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Ha, inoltre, lamentato l'insussistenza della giusta causa di dimissioni e ha chiesto, per l'effetto, la compensazione delle somme spettanti alla lavoratrice con quelle da questa dovute per l'indennità sostitutiva del preavviso, pari a 689,76 euro. Da ultimo, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa dell' , onde poter ricondurre i motivi del recesso CP_2 del rapporto a dimissioni volontarie, con ogni conseguenza di legge, anche in relazione al diritto della lavoratrice alla corresponsione della NASPI.
Con successivo ricorso del 17 marzo 2020 la ha chiesto ingiungersi alla CP_1 [...] la sola consegna delle buste paga relative alle mensilità di febbraio e marzo 2019; Parte_1 la domanda veniva accolta con decreto n. 321/2020 del 17 marzo 2020, avverso il quale la società ha proposto opposizione in data 12 maggio 2020, lamentando il difetto di interesse ad agire della e chiedendo, in ogni caso, la riunione dei due giudizi. CP_1
Nella resistenza dell'opposta, riuniti i procedimenti per ragioni di connessione e autorizzata la chiamata in causa dell' , costituitosi in giudizio, la causa veniva istruita tramite prova CP_2 testimoniale. Quindi, sostituita l'udienza del 25 novembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procedimenti vengono decisi con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità
(v. Cass. S.U. n. 927/2022 e Cass. n. 14486/2019), l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.
Ne consegue che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla.
Nel merito, va anzitutto respinta la doglianza dell'opponente circa l'erroneità delle somme ingiunte a titolo di tfr, poiché liquidate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
2 Si rammenta, infatti, che per ius receptum, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore - in ipotesi di inadempimento del datore di lavoro - devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Quanto a queste ultime, la trattenuta da parte del datore di lavoro è ammessa dall'art. 19 l. n. 218/1952 nei soli casi in cui egli provveda a corrispondere il contributo alla scadenza, considerandosi, in caso contrario, debitore esclusivo anche per la quota a carico del lavoratore;
rimane fatta salva la possibilità per il datore di lavoro di fornire la prova dell'avvenuto adempimento entro il termine stabilito o della sussistenza di fatti a lui non imputabili (v. ex multis
Cass. n. 13164/2018).
Le ritenute fiscali, invece, non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario;
esse dovranno, dunque, essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che questi abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze dovutegli
(v. Cass. nn. 6639/2020, 18897/2019, 18044/2015, 19790/2011).
Nel caso di specie, è pacifico che nei tre mesi successivi alla cessazione del rapporto – cfr. sul punto art. 76 c.c.n.l. per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo 2017/2019 a norma del quale “il T.F.R. deve essere versato entro tre Parte_2 mesi dalla data di cessazione del servizio” – l'opponente non ha provveduto a corrispondere alla il relativo emolumento. CP_1
Non vi è, poi, prova di quanto eccepito dalla società circa il lamentato deposito del ricorso monitorio nella pendenza di trattative per la rateizzazione del chiesto importo. L'opponente si è, infatti, limitata ad allegare copia della lettera di contestazione notificata alla lavoratrice il 20 marzo 2019 e della nota di risposta inoltrata dal procuratore di quest'ultima il successivo 28 maggio 2019, ma nessuna delle due contiene alcun riferimento a presunte trattative di bonario componimento.
Ne consegue che il pagamento di tali somme è stato correttamente ingiunto al lordo delle ritenute di legge, secondo l'importo risultante dal CUD 2019 pari a 4.914,98 euro.
3.- Quanto agli accessori, la società ha invece genericamente rilevato che a norma del menzionato art. 76 (già art. 73 c.c.n.l. dell'8 maggio 2013), in caso di ritardo nella corresponsione del tfr è prevista l'applicazione di un tasso legale ma non già della rivalutazione monetaria.
La norma si limita, in realtà, a prevedere che “In caso di ritardo dovuto a contestazioni o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteggiato l'interesse legale con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione del servizio” e ciò in conformità ad un indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Gli interessi e la
3 rivalutazione sul t.f.r. spettante al lavoratore decorrono dalla data di cessazione del rapporto lavorativo, con la quale - secondo la disciplina risultante dagli art. 2120 c.c. e 429 c.p.c. (non derogabile neanche dalla contrattazione collettiva) - coincide il momento di maturazione del credito, a prescindere dalla sua liquidità; nè rileva che, a tale data, il datore di lavoro abbia eseguito pagamenti parziali in base alle componenti del t.f.r. immediatamente quantificabili, posto che, anche in tale ipotesi, in sede di determinazione complessiva e definitiva delle spettanze del lavoratore devono comunque computarsi gli interessi e la rivalutazione sull'integrale ammontare del t.f.r. dalla medesima data di cessazione del rapporto” (v. Cass. n. 4222/2002).
Trattasi, pertanto, di accessori dovuti ex lege, essendo il giudice tenuto, in caso di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, a determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto (art. 429, comma 3, c.p.c.).
4.- L'opponente ha poi contestato la sussistenza della giusta causa di dimissioni, chiedendo la rideterminazione dei motivi di recesso e, per l'effetto, la compensazione delle somme pacificamente spettanti alla lavoratrice a titolo di tfr con quelle da questa dovute a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Orbene, dalla documentazione in atti (cfr. modulo recesso rapporto di lavoro) risulta che in data 7 marzo 2019 ha rassegnato le proprie dimissioni adducendo quale CP_1 motivazione la “mancata retribuzione mesi gennaio 2019 e febbraio 2019”.
La società ha eccepito, tuttavia, che, a seguito del ritardo nel pagamento delle rette da parte degli ospiti della struttura e delle conseguenti difficoltà sopravvenute nella gestione ordinaria dell'azienda, è stato convenuto in assemblea con tutti i lavoratori che a decorrere dal gennaio
2019 la retribuzione sarebbe stata versata con un mese di ritardo – vale a dire entro il 15 del mese successivo a quello di competenza – e ciò al solo fine di salvaguardare i posti di lavoro;
ha, pertanto, rilevato che all'epoca delle dimissioni (7 marzo 2020) non era ancora scaduta né
l'obbligazione di pagamento della mensilità di gennaio, prevista per il prossimo 15 marzo, né quella per il mese di febbraio, con scadenza al successivo 15 aprile.
Ha, poi, dato atto dell'effettivo versamento di tali somme secondo le scadenze concordate, come da bonifici in atti dell'8 marzo 2019 (con causale “stip. Gennaio 2019”) e del 16 aprile
2019 (con causale “saldo stipendio febbraio 2019”).
La doglianza non merita accoglimento.
4 Si rammenta, anzitutto, che a norma dell'art. 2099 c.c. la retribuzione deve essere corrisposta al prestatore di lavoro con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
Nel caso di specie, tuttavia, il c.c.n.l. pacificamente applicabile al rapporto di Parte_2 lavoro in questione, nulla dispone in ordine al termine ultimo di corresponsione della retribuzione, limitandosi a stabilire, all'art. 44, che “La retribuzione corrisposta alla lavoratrice
e al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, nonché ogni altro elemento previsto dalle vigenti disposizioni di legge”; né esso si rinviene dall'allegato contratto di lavoro, la cui scansione risulta solo parziale.
In ogni caso, pur volendo ammettere la legittimità di una prassi aziendale volta a ritardare la corresponsione della retribuzione mensile ai lavoratori - cfr. in senso contrario Cass. n.
24011/2025, secondo cui tale prassi è illegittima per contrarietà agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva, laddove questa stabilisca un termine entro il quale versare la retribuzione – non vi è, comunque, prova nella specie dell'effettiva sussistenza di un simile accordo.
Di tutti i testimoni escussi nel corso del giudizio solo ex dipendente della Persona_1
per circa un decennio fino al 2023, ha riferito di aver partecipato ad una Parte_1 riunione per la problematica del pagamento degli stipendi e che in quella occasione il nuovo titolare della casa di cura avrebbe proposto ai lavoratori “verbalmente, senza nessun accordo scritto, di continuare a lavorare pagando gli stipendi in ritardo, per evitare di essere licenziati”; ha, inoltre, riferito di aver visto la partecipare alla riunione e che in generale tutti i CP_1 lavoratori erano d'accordo con tale proposta.
Quanto agli altri, dipendente della casa di riposo con qualifica di OSA dal Testimone_1
2007 al 2009, ha sì confermato che per alcune mensilità i dipendenti non hanno percepito la retribuzione alla scadenza, ma ha dichiarato di non ricordare il periodo, né se la fosse CP_1 presente alla riunione e, dunque, d'accordo con tale differimento.
Nulla hanno, invece, riferito e , entrambe ex dipendenti Testimone_2 Testimone_3 dell'opponente, le quali si sono limitate a dichiarare di non ricordare alcunché circa la presunta riunione.
E del resto, dalla documentazione in atti (cfr. cedolini relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2018) risulta che già prima del preteso accordo con i lavoratori – decorrente, come indicato dall'opponente, solo dal gennaio 2019 – si erano registrati considerevoli ritardi nel pagamento delle retribuzioni mensili, avendo la società corrisposto alla
5 lo stipendio di ottobre 2018 solo in data 13 dicembre, quello di novembre in data 8 CP_1 gennaio 2019 e quello di dicembre più la tredicesima mensilità in data 8 febbraio 2019.
Ne consegue che sussisteva nella specie la giusta causa di dimissioni.
Ciò esclude in radice la fondatezza della domanda condizionata proposta dall' , volta CP_2 all'accertamento del proprio diritto al recupero nei confronti della della NASPI già CP_1 corrisposta ove ritenuta indebita.
5.- Va a questo punto rilevato che a partire dalle note del 17 novembre 2021 la società ha dato atto di aver pagato “con animo di ripetizione”, la somma di 5.200 euro a titolo di tfr lordo e spese del decreto ingiuntivo n. 947/2019, con assegno del 29 ottobre 2021, a seguito di istanza di fallimento depositata dalla lavoratrice e poi ritirata. Ha inoltre genericamente eccepito di aver già provveduto a versare all'erario le ritenute fiscali e previdenziali, ma nulla ha allegato a prova dell'avvenuto pagamento.
L'effettiva corresponsione di tali somme non è stata poi contestata dalla con la CP_1 conseguenza che il decreto ingiuntivo n. 947/2019 va sol per questo revocato e la società condannata a corrisponderle dette ritenute, con gli accessori di legge.
Ed invero, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento, con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario neanche l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (ex multis, Cass., 22489/2006; SU. 7448/1993)” (v. Cass. n. 21432/2011 e, più di recente, n. 26922/2022).
6.- Da ultimo, quanto alla mancata consegna dei cedolini paga richiesti con decreto n.
321/2020 si rammenta che a norma degli artt. 1 e 3 l. n. 4/1953 il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare ai dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute.
6 Come chiarito con il decreto n. 947/2019 opposto, tale prospetto consente al lavoratore di effettuare un controllo della piena corrispondenza tra quanto dovuto e quanto pagato;
è stato, inoltre, precisato che in caso di mancata consegna del cedolino, l'azione monitoria risulta ammissibile solo laddove si tratti di prospetti paga già predisposti dal datore di lavoro e, dunque, di cose mobili esistenti e in suo possesso e purché la retribuzione sia stata già versata, avendo posto la legge un obbligo di consegna in capo al datore di lavoro da assolvere contestualmente al pagamento dello stipendio e non già prima e indipendentemente dallo stesso.
Ebbene, nel caso di specie è pacifico e comunque documentalmente provato che all'epoca del deposito del secondo ricorso (5 marzo 2020, n. 1360/2020 r.g.) la società avesse già predisposto i cedolini paga relativi alle mensilità di febbraio e marzo 2019, elaborati e stampati rispettivamente il 12 marzo e il 5 aprile 2019 e provveduto al versamento della relativa retribuzione con bonifici del 16 aprile e del 10 maggio 2019.
In definitiva, l'opposizione va anche sotto profilo respinta ma il decreto va revocato per cessata materia.
7.- Nei rapporti con l'opponente le ragioni della decisione e la controvertibilità delle questioni trattate giustificano, comunque, la compensazione di metà delle spese dei giudizi riuniti, che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, applicato l'aumento del 30% per le fasi successive alla disposta riunione, in 1.510 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Vanno, invece, interamente compensate quelle nei rapporti con l' . Restano, poi, a carico CP_2 della società le spese delle due fasi monitorie, come già liquidate nel monitorio, la cui necessità
è stata determinata dall'inadempimento dell'ex datrice di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) revoca i decreti ingiuntivi n. 947/2019 e n. 321/2020;
2) condanna la a corrispondere in favore di le ritenute Parte_1 CP_1 fiscali e previdenziali sull'importo del tfr lordo già versato, con gli accessori di legge;
3) condanna, altresì, l'opponente a pagare le spese delle fasi monitorie nella misura già liquidata
(al lordo di quanto pagato il 29 ottobre 2021) e a rimborsare all'opposta metà di quelle dei giudizi di opposizione, liquidata in 1.510 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 26.11.2025
Il Giudice del lavoro
7 LE OT
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