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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3540 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 672/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Anna Mantovani Presidente dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. dr. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sostene Parte_1 CodiceFiscale_1 Invernizzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, Via Lazzaro Papi n. 2 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Vanzulli ed Enrico Luca Longo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, via Lovanio n. 10 APPELLATA
C.F. ) Controparte_2 C.F._2 APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano de qua n. 7703/2024, così giudicare: A. Ferma la statuizione nella gravata sentenza in punto di responsabilità, e quella relativa alle voci di danno non contestate, accertare e dichiarare dovuti all' : Pt_1
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente, l'importo corrispondente alla percentuale di invalidità del 20% accertata in sede di CTU, conteggiata prendendo a riferimento la tabella in uso presso il Foro di Milano del 2021 (pari complessivamente ad € 64.194,00, comprendendo anche la componente del danno da sofferenza soggettiva interiore, pari a € 16.993,00 (riconosciuta dal Tribunale per soli € 6.000,00), ovvero la somma ritenuta di migliore giustizia, e rivalutare il tutto alla data attuale, pagina 1 di 10 - La rifusione delle spese per l'attività stragiudiziale di assistenza legale, compresa la mediazione, di assistenza giudiziale nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e nel procedimento di merito di primo grado, come da bozza di nota spese qui allegata quale doc. 3, redatta in ossequio alle vigenti Tariffe professionali e prendendo a riferimenti i valori della causa ritenuti congrui alla luce dell'attività espletata, così come dedotto in narrativa, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, ovvero le diverse somme ritenute di migliore giustizia. Il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Sostene Invernizzi antistatario;
- La rifusione delle spese ripetibili esposte nella bozza di nota spese allegata sub doc. 3), redatta in conformità alle tariffe Professionali vigenti e delle spese di contributo unificato sostenute (pari ad € 286,00 relativamente al procedimento ex art 696 bis c.p.c., ad € 406,50 relativamente al procedimento ex art. 702 bis c.p.c. e ad € 379,50, quale integrazione versata a seguito del provvedimento del Tribunale di conversione del rito); B. Riformare il capo della sentenza sub (7), in quanto illegittimo e privo di fondamento giuridico, per i motivi esposti in narrativa, nella parte in cui infligge all'attore/ricorrente la sanzione del versamento del 50% del contributo unificato per avere omesso l'indicazione del codice fiscale del convenuto nel ricorso CP_2 introduttivo del giudizio;
C. Conseguentemente, condannare (già ), in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, in solido con , al pagamento di quanto ancora dovuto al Sig. Controparte_2
per le causali tutte domandate sub A) e B), detratto quanto già corrisposto da Parte_1 [...]
in esecuzione della gravata sentenza, con la precisazione che la componente relativa alla Controparte_1 rifusione delle spese legali (attività stragiudiziale, procedimento ex at. 696 bis c.p.c., giudizio di primo grado e spese anticipate, compresi i contributi unificati versati) dovrà essere liquidata in favore del sottoscritto procuratore antistatario Avv. Sostene Invernizzi, detratto quanto già versato da in esecuzione della CP_1 qui gravata sentenza); il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le poste risarcitorie liquidate dal dovuto al saldo effettivo. D. Con vittoria di compensi legali anche del presente grado di giudizio, comprensivi degli onorari per l'attività stragiudiziale espletata, da distrarsi in favore dell'avv. Sostene Invernizzi, antistatario. E. In via istruttoria, occorrendo, ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova (già riportati in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado)
Per GIA' Controparte_1 Controparte_1
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni domanda, eccezione o istanza avversaria, anche istruttoria, e premesse le declaratorie tutte del caso, così giudicare:
- preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. nei confronti Parte_1 dell'odierna esponente per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., ovvero, comunque, inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto privo di una ragionevole probabilità di accoglimento per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito e in via principale, rigettare l'appello proposto dal sig. nei confronti della Parte_1 esponente poiché infondato e indimostrato, per i motivi esposti in narrativa.
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 22.2.2022, conveniva in Parte_1 giudizio già (d'ora in avanti ) e Controparte_1 Controparte_1 CP_1
(assicurato), onde ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro Controparte_2 occorso in data 3.06.2019, allegando l'esclusiva responsabilità di . CP_2
La causa veniva azionata dopo che, in data 7.10.2020, aveva incassato dall'assicurazione Pt_1
l'importo di € 63.750 a titolo di acconto sul maggior danno, e successivamente all' espletamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto consulenza medico legale pagina 2 di 10 (depositata in data 13.10.2021), finalizzata ad accertare l'entità dei danni riportati da e le Pt_1 ricadute1.
A sostegno delle proprie domande, l'attore, pertanto, nel premettere, in ordine all'an, che le modalità dell'incidente fondavano l'esclusiva responsabilità del conducente assicurato , il Controparte_2 quale aveva eseguito manovra di svolta senza concedere la precedenza ad che proveniva dalla Pt_1 propria destra, incorrendo nella violazione dell'art. 146 co.2 CDS, in punto di quantum esponeva, avuto riguardo all'accertamento svolto dal c.t.u., non contraddetto dai consulenti di parte, di aver diritto al risarcimento di danni in termini tali da non potere considerare satisfativa la somma già incassata dall'assicurazione, allegando di aver riportato rilevanti conseguenze in punto di danno patrimoniale e non patrimoniale, avuto riguardo alle componenti “danno biologico, mediante una concreta ed effettiva personalizzazione, danno morale per inabilità temporanea e permanente, e rimborso spese mediche e varie, di CTU e di CT di parte, e per l'attività stragiudiziale”.Chiedeva conclusivamente, a fronte di un pregiudizio per danni patrimoniali e non patrimoniali ammontante a totale € 116.430,29, dato atto dell'acconto ricevuto pari a € 63.750,00, il riconoscimento del risarcimento nella misura di € 52.680,29.
costituitasi, nulla eccepiva quanto all'esclusiva responsabilità di nella causazione CP_1 CP_2 del sinistro, contestando invece in punto di quantum la richiesta di personalizzazione e le singole voci di danno patrimoniale, avuto particolare riferimento all'asserita contrazione del reddito da lavoro e alle spese stragiudiziali.
In data 4.7.2022, disposta la conversione del rito, veniva dichiarata la contumacia di , “di cui CP_2
l'attore, che ne era onerato, non ha indicato il codice fiscale, sicché la Cancelleria dovrà provvedere ai conseguenti adempimenti di sua competenza” (cfr. sentenza primo grado p. 6).
Con sentenza n. 7703 del 2024 il Tribunale di Milano ha così statuito :
“(1) accoglie parzialmente le domande dell'attore ; Parte_1 (2) per l'effetto, accerta l'esclusiva responsabilità del convenuto CP_2 per il sinistro del 3 giugno 2019;
[...] (3) accertato l'avvenuto pagamento prima del giudizio dell'acconto di EUR 63.750,00, condanna quindi i CP_ convenuti e , in solido, a risarcire all'attore il residuo danno, Controparte_2 CP_1 pari a EUR 2.495,00 oltre rivalutazione e interessi legali dal fatto al saldo;
(4) condanna i convenuti in solido a rifondere le spese di lite dell'attore (comprese quelle stragiudiziali e dell'accertamento preventivo RG 11054/2021), liquidate in € 210,00 per spese e € 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(5) pone le spese di CTU liquidate nel procedimento RG 11054/2021 definitivamente a carico solidale dei due convenuti;
pagina 3 di 10 (6) pone definitivamente a carico solidale dei due convenuti, nella stessa misura del capo precedente, anche i compensi spettanti al consulente di parte attrice per la fase stragiudiziale e per l'accertamento preventivo RG 11054/2021”.
In particolare, il Tribunale, circoscritto l'oggetto della controversia alla quantificazione del risarcimento spettante all'attore, ha riconosciuto l'ammontare del danno, per come risultante dalle singole voci riconosciute, in complessivi euro 66.245,00 ed ha detratto l'acconto di € 63.750,00 già incassato antecedentemente l'instaurazione del giudizio. Ha pertanto condannato a CP_1 corrispondere a la somma di € 2.495,00 (oltre rivalutazione e interessi dal fatto al saldo), Pt_1 nonché le spese di CTU esperita nel procedimento di ATP e le spese per la relazione e l'assistenza del consulente di parte. Ha infine liquidato le spese di lite in termini omnicomprensivi (delle spese della fase stragiudiziale e del giudizio di ATP, con riferimento alle quali, stante la sovrapponibilità delle difese svolte in tale procedura con quelle svolte in fase giudiziale, non ha riconosciuto alcuna somma) parametrate all'importo riconosciuto, ossia € 2.495, mandando “alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza in relazione agli aa. 13 comma 3 bis DPR 115/2002 e 13 DPR 605/1973 per l'omessa indicazione del codice fiscale del convenuto nel ricorso introduttivo” (cfr. p. 14, CP_2 punto 7) dispositivo sentenza primo grado).
Avverso tale sentenza ha proposto appello , sollevando tre motivi di gravame che possono Pt_1 essere così sintetizzati: A) “In punto di quantum debeatur (capo 3 della gravata sentenza)”: lamenta che, con Pt_1 riferimento all'accertata invalidità permanente del 20%, non sia stato riconosciuto, oltre alla somma di
€ 47.201,00 per danno biologico, l'ulteriore importo di € 16.993,00, oltre rivalutazione monetaria ad oggi e interessi sulla somma via via rivalutata , per danno non patrimoniale inerente la “sofferenza soggettiva interiore”, avendo Tribunale espressamente riconosciuto la sussistenza dei pregiudizi lamentati e avendo puntualmente allegato i patimenti interiori sofferti in conseguenza dei Pt_1 danni permanenti causati dal sinistro;
erronea sarebbe stato ritenere necessaria una consulenza tecnica psichiatrica al fine di provare i patimenti interiori permanenti reliquati alle lesioni subite;
B) “Sulle spese di lite (Capo 4 della gravata sentenza)”:con tale doglianza l'appellante contesta, sotto diversi profili, la statuizione in ordine alla liquidazione delle spese di lite e stragiudiziali avuto riguardo: a) alla circostanza che il primo giudice ha parametrato sulla base del decisum anche i compensi dovuti al difensore per la fase stragiudiziale della controversia, nonostante l'attività prestata in seno alla stessa abbia condotto all'offerta reale da parte dell'assicurazione pari a € 63.750; b) con riferimento alle spese relative alla procedura di ATP, sostiene che il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione lo scaglione di valore “indeterminabile”, anziché quello parametrato all'importo riconosciuto, in quanto la procedura era preordinata all'accertamento del danno;
c) quanto al giudizio di merito, lamenta che il primo giudice ha liquidato i compensi in misura inferiore rispetto a quanto previsto dalle tariffe professionali (€ 2.495,00 anziché € 2.552,00); d) lamenta, infine, che il Tribunale ha disposto una refusione di quanto corrisposto all'erario a titolo di contributo unificato in misura ridotta, poichè parametrata sulla scorta del decisum, quando invece il valore era stato versato sulla pagina 4 di 10 scorta dell'importo corrispondente a quello dell'accertamento del danno, chiedendone, pertanto, la refusione integrale, il tutto secondo quanto riportato nella nota spese allegata all'atto di appello;
C) “Capo della sentenza contrassegnato come (7), per avere il Tribunale comminato a carico del ricorrente una sanzione non espressamente prevista dalla normativa vigente “per l'omessa indicazione del codice fiscale del convenuto nel ricorso introduttivo”: il primo giudice, a fronte CP_2 dell'omessa indicazione del codice fiscale del convenuto (rimasto contumace) nell'atto CP_2 introduttivo del giudizio, ha erroneamente comminato una sanzione pari al 50% del contributo unificato ai sensi dell'art. 3 bis del DPR n. 115/2002, nonostante tale omissione non sia più sanzionabile.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 26.6.2025, dichiarata la contumacia di
[...]
su istanza delle parti, il Consigliere ha fissato l'udienza del 9/10/2025 per la rimessione CP_4 della causa in decisione, assegnando i termini di legge ex art 352 c.p.c. e disponendo la trattazione cartolare dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'udienza del 9/10/2025, dato atto del rituale deposito delle note scritte, il Consigliere ha rimesso la decisione al collegio.La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Motivi della decisione
1.Quanto al primo motivo di censura che investe il capo 3 della sentenza gravata occorre prendere le mosse dal fatto che il giudice ha liquidato il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto della salute di applicando le tabelle milanesi 2021, in ragione dell'età di 57 anni del Pt_1 danneggiato all'epoca del sinistro e della percentuale di invalidità del 20%, ed ha riconosciuto l'intera componente di danno biologico dinamico- relazionale, per l'importo di euro 47.201,00.E' stata quindi riconosciuta la misura "standard" del risarcimento da danno biologico permanente prevista dalle
“tabelle” senza alcun aumento per la personalizzazione, statuizione immune da censura da parte dell'appellante.
Per quanto attiene la componente di danno per inabilità temporanea il giudice, nell'aderire alle valutazioni offerte dal c.t.u quanto alle percentuali di inabilità e relativi e giorni, ha liquidato euro 11.979,00 a titolo di inabilità assoluta e relativa, avendo aumentato di un decimo l'importo di euro 10.890,00 derivante dalla sommatoria degli importi riconosciuti in relazione alle diverse percentuali di invalidità e periodi. Le somme riconosciute sono state calcolate prendendo come base euro 99,00, cioè il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta comprensivo sia della componente di danno biologico/dinamico relazionale ( euro 71,00) sia per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile ( euro 27,00) ma ha valutato che “luce della sofferenza soggettiva di grado 3 su 5 per il periodo della temporanea, appare invece congruo aumentare di un decimo i soli importi corrispondenti a questo periodo”.
Per quanto attiene la componente di danno morale da sofferenza interiore, il giudice ha proceduto alla liquidazione di euro 6.000,00, individuando tale importo come un decimo dell'ammontare del danno pagina 5 di 10 biologico liquidato, avendo arrotondato l'importo di euro 59.180 (derivante dalla sommatoria del danno da invalidità permanente di euro 47.201,00 con il danno da invalidità relativa di euro 11.979,00) in euro 60.000. (p. 10 sentenza impugnata).
Su tale ultimo passaggio si incentra la doglianza di il quale invoca il riconoscimento del Pt_1 diverso e maggiore importo di euro 16.993,00, importo individuabile per la componente di danno da sofferenza sulla base dell'applicazione delle tabelle milanesi 2021. Occorre in primo luogo dare atto che il giudice di prime cure ha ritenuto provata la componente di danno non patrimoniale riferibile al danno da sofferenza interiore, oggetto di allegazione e di prova anche in base ad un ragionamento di tipo presuntivo, sicchè sul punto deve registrarsi che il giudice ha ritenuto sussistente l'an della pretesa. In tal senso è del tutto inconferente il riferimento all'asserito richiamo da parte del giudice alla necessità di una consulenza tecno psichiatrica, approfondimento a cui è stato invece correlato, piuttosto, il –mancato- riconoscimento di un aumento per la diversa componente da personalizzazione del danno, che, come sopra fatto cenno non ha formato oggetto di censura.
Nel procedere poi alla quantificazione della componente di danno da sofferenza interiore il giudice di prime cure, “considerata anche la non modesta entità dei postumi permanenti, l'esistenza di esso è desumibile dalla natura delittuosa del fatto lesivo”, ha operato una valutazione equitativa nei termini della percentuale di un decimo dell'importo liquidato per la componente dinamico relazionale risultante, come sopra esposto, dalla sommatoria dell'importo riconosciuto per l'invalidità permanente e temporanea, come commisurato sulla base delle tabelle milanesi 2021.Pertanto, nonostante abbia assunto le tabelle milanesi come parametro per procedere alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, se ne è poi discostato, senza fornire razionale motivazione del diverso criterio assunto, peraltro prendendo a parametro di riferimento un importo, pari a 60.000 euro, comprensivo, per quanto limitatamente attiene la voce a titolo di inabilità, anche della componente di danno non patrimoniale da danno biologico, atteso che l'importo di euro 11.979,00 è un importo calcolato avendo quale base di riferimento euro 99,00 al giorno comprensivo sia della componente soggettiva interiore media presumibile( € 27,00) che di quella dinamico relazionale (€ 72,00). Invero, richiamata la valenza paranormativa delle tabelle, il riferimento alle stesse avrebbe dovuto ispirare un approccio omogeneo alle due componenti di danno non patrimoniale, nella consapevolezza che, dovendosi procedere ad una liquidazione comunque equitativa, una volta effettuata l'indicazione del parametro di riferimento, a tale indicazione si sarebbe dovuto dare coerenza motivazionale. Viceversa il percorso argomentativo del giudice di prime cure oltre a prestarsi a rilievi in ordine al diverso ancoraggio prescelto quale parametro utile a svolgere la valutazione equitativa, individua un ammontare che già sconta come base di riferimento la componente di danno da sofferenza interiore già calcolata per liquidare il danno da inabilità.
Risulta invece improntato a coerenza assumere anche per la liquidazione del danno da sofferenza soggettiva le tabelle milanesi 2021. Le tabelle milanesi individuano l'ammontare di risarcimento del danno per sofferenza interiore nel 36 % dell'importo individuato per il danno biologico nella sua pagina 6 di 10 componente dinamico -relazionale, sicchè l'importo individuato è da considerare corrispondente alla sofferenza soggettiva media per quel danno permanente. Dovendo comunque tenere presente che la c.t.u. in atti ha valutato che il livello di sofferenza, in una scala da 1 a 5, era lieve, pari a punto 1 su 5, la corte ritiene congruo riconoscere una percentuale inferiore che dia conto di tale dato, percentuale che può essere individuata nella misura del 15%. E' pertanto equo liquidare per il danno da sofferenza soggettiva il 15% dell'importo di euro 47.201, pari ad euro 7.090,15.
Poiché il giudice di primo grado ha liquidato il danno da sofferenza interiore in euro 6.000,00 consegue che deve riconoscersi ad l'ulteriore importo di euro1.090,15, pari alla differenza tra Pt_1 quanto dovuto e quanto già liquidato dal giudice di prime cure.
Infine l'appello è accolto solo in questa misura, non potendo riconoscersi il danno da sofferenza interiore nella misura invocata dall'appellante, pari ad euro 16.993, come previsto dalle tabelle milanesi 2021 per il danno da sofferenza soggettiva media.
Quanto oggetto di condanna della sentenza di primo grado a carico di deve essere pertanto CP_1 incrementato dell'ulteriore importo di euro 1.090,15, tale essendo la somma ulteriore rispetto a quella già riconosciuta e liquidata dal giudice di prime cure. La sentenza di primo grado deve pertanto essere riformata mediante il riconoscimento da favore di di euro 3.575,15 per il residuo danno. Pt_1
2. E' fondata la censura che investe la liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice, che ha individuato in euro 2.400,00 l'importo omnicomprensivo delle spese di lite “comprese quelle stragiudiziali e dell'accertamento tecnico preventivo” avendo ritenuto che le difese svolte in quel giudizio non presentassero “significativi elementi di approfondimento”.
2.1 Quanto alle spese per a.t.p. attinente il proc. n.11054/ 2021, nell'ambito del quale è stata resa in data 11.10.2021 la consulenza della Dott. depositata e valutata dal giudice di prime cure, non Per_2 sussiste dubbio sulla attività professionale resa in quel giudizio, da liquidarsi autonomamente, oltre al rimborso delle spese vive sostenute2. Infatti, coerentemente con la natura di spese giudiziali, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt.91,92 c.p.c. a carico del soccombente a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.”( tra le altre Cass.civ., Sez. II, Ord. n. 21085 del 19/07/2023; Sez III, sezione Ord. n. 26478del 10.10.2024). Deve essere considerato che l'istruzione preventiva è stata funzionale all'acquisizione dei dati valutati dal giudice di prime cure nel giudizio di merito, conclusosi con la condanna della compagnia all'importo di euro 2.495,00, riformata in questa sede in ragione del riconoscimento dell'ulteriore, limitato, importo di euro 1.095,15. Poiché, come sopra esposto, le spese di a.t.p. vanno liquidate in base al decisum ,l'individuato importo oggetto di statuizione di condanna in euro 3.575,15 comporta che le spese per l'a.t.p. vanno riconosciute in euro 846,00.
2.2. Non vale lo stesso principio per le spese di natura stragiudiziale che vanno trattate alla stregua di danno emergente, e devono formare oggetto della domanda di risarcimento (Cassazione Civile Sez. VI 10 dicembre 2021 n. 39384).Va richiamato che la natura di danno emergente di tali spese comporta che le stesse debbano essere liquidate in favore del danneggiato anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 15265 del 30/05/2023). Per tali spese è quindi necessaria una valutazione in quanto “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” ( Cass. Civ. Sez. VI 10 dicembre 2021 n. 39384; Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685; Sez. III 21 settembre 2017 n. 21941). Nel caso di specie emerge che, dopo che ha acquisto una propria consulenza medica di parte, Pt_1
è stata avviata, in data 28.7.2020, una interlocuzione tra le parti che ha condotto al versamento da parte di in data 7 ottobre 2020, di un acconto dell'importo di € 63.750, (docc.
3-13 all. fasc. proc. CP_1
n. 11054/ 21 fasc.I grado ). Ulteriori interlocuzioni del legale inerenti il riconoscimento di Pt_1 esborsi maggiori hanno formato oggetto di corrispondenza successiva al deposito della relazione della dott. nel procedimento di a.t.p. nel frattempo avviato. Per_2
A fronte del riconoscimento del diritto all'autonoma liquidazione della fase di istruzione preventiva di a.t.p. le attività professionali nella fase stragiudiziale rese dal legale di si collocano Pt_1 necessariamente nella fase pregressa, che ha condotto all'offerta reale da parte di CP_1
Avuto riguardo a tale limitato periodo l'attività profusa non appare sia stata superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, avendo avuto in concreto una utilità, se non per evitare l'instaurazione del successivo giudizio, per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici (Cass. n. 9548 del 2017). La liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, sicchè l'importo da riconoscere per la fase stragiudiziale deve essere individuato in euro 2.268,00 avuto riguardo all'ammontare dell'importo riconosciuto a seguito dell'attività spesa dal legale nella fase precontenziosa.
A fronte della necessità di operare la liquidazione sulla scorta dei parametri forensi non può trovare rilievo che un diverso maggiore importo abbia costituito oggetto di fatturazione dal legale al cliente ante causam in data 14.10.2020 ( doc.74 fasc.I grado ). Pt_1
2.3 La censura dell'appellante riguardante la liquidazione delle spese di lite nel giudizio di merito, una volta accolte le doglianze che investono il diritto al riconoscimento della liquidazione delle spese di pagina 8 di 10 a.t.p., nonché dell'attività stragiudiziale in senso stretto, è destinata ad essere assorbita dalla rivisitazione delle spese di lite in funzione dell'esito globale della lite, come meglio di seguito esposto.
2.4. La sentenza è immune da censura per quanto attiene la decisione che investe la rifusione delle spese per il contributo unificato nella misura di euro 210,00. Infatti correttamente il giudice di prime cure ha parametrato il rimborso in funzione dell'esito del giudizio, individuando la minore somma corrispondente allo scaglione del decisum.
3. Quanto alla censura che investe il capo 7) della sentenza impugnata occorre osservare che più che di una statuizione in senso stretto, la disposizione ha il chiaro tenore di un invito alla cancelleria a dare seguito alla asserita violazione dell'art 13 co 3 bis DPR/ 2002 e 13 DPR 605/ 1973, per di più senza che ciò abbia avuto conseguenza alcuna. Ad abundantiam può solo rilevarsi che la norma citata onera dell'adempimento la parte che introduce il giudizio, tale non essendo . CP_2
Ricorrono i presupposti per revocare la statuizione su cui si appunta la censura.
4. All'esito deve concludersi, sulla scorta di quanto sopra esposto, che la sentenza deve essere parzialmente riformata come di seguito meglio precisato.
Il danno morale è da riconoscere per l'importo di complessivi euro 7.080,15. Poiché il giudice ha liquidato a titolo di danno morale l'importo di euro 6,000,00, la decisione della corte ha quale conseguenza il riconoscimento di un ulteriore importo a favore di pari ad euro 1.080,15. Pt_1
Sulla somma così liquidata gli interessi vanno calcolati come da sentenza di primo grado, passaggio immune da censure.
Deve poi riconoscersi la liquidazione delle spese giudiziali per l'autonoma fase di istruzione preventiva, nonché le spese per l'attività stragiudiziale che contribuiscono, queste ultime, in ragione della natura di spese, a comporre il quantum dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno.
5.In ordine alle spese di lite deve richiamarsi il principio secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale ( Cass. n.19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
Sono tenuti alle spese di lite sia che non dispiegando alcun effetto Controparte_1 CP_2 sul riparto delle spese di lite la contumacia di quest'ultimo.
pagina 9 di 10 Le spese di lite per il primo e secondo grado devono essere liquidate sulla scorta del decisum, avuto riguardo all'importo di euro 3.575,15 a cui deve sommarsi l'importo di euro 2.268,00 riconosciuto a titolo di spese per l'attività stragiudiziale. Ciò comporta che lo scaglione di riferimento della causa, il cui valore è individuabile sulla base del decisum in euro 5.843,15, è quello che va da euro 5.201 ad euro 26.000,00. In ragione dell'attività professionale dispiegata e della difficolta delle questioni trattate, le spese vanno parametrate secondo i parametri medi sia per il primo che per il secondo grado, come di seguito indicato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_2
, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.7703/ 2024, pubblicata in data
[...]
19.8.2024, così provvede: 1)condanna e in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
di euro 3.575,15 oltre interessi calcolati come in motivazione;
Parte_1
2)condanna e in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
della somma di euro 846,00 a titolo di spese legali relative alla fase di accertamento Parte_1 tecnico preventivo;
3) condanna . e in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
della somma di euro 2.268,00 a titolo di spese per prestazioni legali stragiudiziali;
Parte_1
4)revoca il capo 7) della sentenza impugnata;
5)condanna e in solido tra loro al pagamento in favore Controparte_5 CP_2 dell'appellante delle spese di entrambi di gradi di giudizio che liquida, per il primo grado in euro 5.077,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15% e, per il secondo grado in euro 3.966,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%. da distrarsi in favore dell'Avv. Sostene Invernizzi dichiaratosi antistatario;
6)conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2025
La Consigliera est Roberta Nunnari
La Presidente Anna Mantovani
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La ctu Dott.ssa all'esito delle operazioni peritali, valutava in capo al sig. : Persona_1 Pt_1
- un danno biologico permanente in misura del 20% su soggetto di anni 57;
- una ITP al 75% di giorni 80; una ITP al 50% di giorni 60; una ITP al 25% di giorni 60;
- Spese mediche congrue: € 1.540,00. 2 Nello specifico oggetto dei punti 5) e 6) della statuizione della sentenza impugnata concernenti le spese sostenute per il consulente di parte e per il c.t.u.(fattura con attestazione di pagamento pari ad euro 821,53 oltre iva ( doc.72 fasc.I grado
). Pt_1 pagina 7 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Anna Mantovani Presidente dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. dr. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sostene Parte_1 CodiceFiscale_1 Invernizzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, Via Lazzaro Papi n. 2 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Vanzulli ed Enrico Luca Longo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, via Lovanio n. 10 APPELLATA
C.F. ) Controparte_2 C.F._2 APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano de qua n. 7703/2024, così giudicare: A. Ferma la statuizione nella gravata sentenza in punto di responsabilità, e quella relativa alle voci di danno non contestate, accertare e dichiarare dovuti all' : Pt_1
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente, l'importo corrispondente alla percentuale di invalidità del 20% accertata in sede di CTU, conteggiata prendendo a riferimento la tabella in uso presso il Foro di Milano del 2021 (pari complessivamente ad € 64.194,00, comprendendo anche la componente del danno da sofferenza soggettiva interiore, pari a € 16.993,00 (riconosciuta dal Tribunale per soli € 6.000,00), ovvero la somma ritenuta di migliore giustizia, e rivalutare il tutto alla data attuale, pagina 1 di 10 - La rifusione delle spese per l'attività stragiudiziale di assistenza legale, compresa la mediazione, di assistenza giudiziale nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e nel procedimento di merito di primo grado, come da bozza di nota spese qui allegata quale doc. 3, redatta in ossequio alle vigenti Tariffe professionali e prendendo a riferimenti i valori della causa ritenuti congrui alla luce dell'attività espletata, così come dedotto in narrativa, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, ovvero le diverse somme ritenute di migliore giustizia. Il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Sostene Invernizzi antistatario;
- La rifusione delle spese ripetibili esposte nella bozza di nota spese allegata sub doc. 3), redatta in conformità alle tariffe Professionali vigenti e delle spese di contributo unificato sostenute (pari ad € 286,00 relativamente al procedimento ex art 696 bis c.p.c., ad € 406,50 relativamente al procedimento ex art. 702 bis c.p.c. e ad € 379,50, quale integrazione versata a seguito del provvedimento del Tribunale di conversione del rito); B. Riformare il capo della sentenza sub (7), in quanto illegittimo e privo di fondamento giuridico, per i motivi esposti in narrativa, nella parte in cui infligge all'attore/ricorrente la sanzione del versamento del 50% del contributo unificato per avere omesso l'indicazione del codice fiscale del convenuto nel ricorso CP_2 introduttivo del giudizio;
C. Conseguentemente, condannare (già ), in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, in solido con , al pagamento di quanto ancora dovuto al Sig. Controparte_2
per le causali tutte domandate sub A) e B), detratto quanto già corrisposto da Parte_1 [...]
in esecuzione della gravata sentenza, con la precisazione che la componente relativa alla Controparte_1 rifusione delle spese legali (attività stragiudiziale, procedimento ex at. 696 bis c.p.c., giudizio di primo grado e spese anticipate, compresi i contributi unificati versati) dovrà essere liquidata in favore del sottoscritto procuratore antistatario Avv. Sostene Invernizzi, detratto quanto già versato da in esecuzione della CP_1 qui gravata sentenza); il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le poste risarcitorie liquidate dal dovuto al saldo effettivo. D. Con vittoria di compensi legali anche del presente grado di giudizio, comprensivi degli onorari per l'attività stragiudiziale espletata, da distrarsi in favore dell'avv. Sostene Invernizzi, antistatario. E. In via istruttoria, occorrendo, ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova (già riportati in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado)
Per GIA' Controparte_1 Controparte_1
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni domanda, eccezione o istanza avversaria, anche istruttoria, e premesse le declaratorie tutte del caso, così giudicare:
- preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. nei confronti Parte_1 dell'odierna esponente per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., ovvero, comunque, inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto privo di una ragionevole probabilità di accoglimento per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito e in via principale, rigettare l'appello proposto dal sig. nei confronti della Parte_1 esponente poiché infondato e indimostrato, per i motivi esposti in narrativa.
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 22.2.2022, conveniva in Parte_1 giudizio già (d'ora in avanti ) e Controparte_1 Controparte_1 CP_1
(assicurato), onde ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro Controparte_2 occorso in data 3.06.2019, allegando l'esclusiva responsabilità di . CP_2
La causa veniva azionata dopo che, in data 7.10.2020, aveva incassato dall'assicurazione Pt_1
l'importo di € 63.750 a titolo di acconto sul maggior danno, e successivamente all' espletamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto consulenza medico legale pagina 2 di 10 (depositata in data 13.10.2021), finalizzata ad accertare l'entità dei danni riportati da e le Pt_1 ricadute1.
A sostegno delle proprie domande, l'attore, pertanto, nel premettere, in ordine all'an, che le modalità dell'incidente fondavano l'esclusiva responsabilità del conducente assicurato , il Controparte_2 quale aveva eseguito manovra di svolta senza concedere la precedenza ad che proveniva dalla Pt_1 propria destra, incorrendo nella violazione dell'art. 146 co.2 CDS, in punto di quantum esponeva, avuto riguardo all'accertamento svolto dal c.t.u., non contraddetto dai consulenti di parte, di aver diritto al risarcimento di danni in termini tali da non potere considerare satisfativa la somma già incassata dall'assicurazione, allegando di aver riportato rilevanti conseguenze in punto di danno patrimoniale e non patrimoniale, avuto riguardo alle componenti “danno biologico, mediante una concreta ed effettiva personalizzazione, danno morale per inabilità temporanea e permanente, e rimborso spese mediche e varie, di CTU e di CT di parte, e per l'attività stragiudiziale”.Chiedeva conclusivamente, a fronte di un pregiudizio per danni patrimoniali e non patrimoniali ammontante a totale € 116.430,29, dato atto dell'acconto ricevuto pari a € 63.750,00, il riconoscimento del risarcimento nella misura di € 52.680,29.
costituitasi, nulla eccepiva quanto all'esclusiva responsabilità di nella causazione CP_1 CP_2 del sinistro, contestando invece in punto di quantum la richiesta di personalizzazione e le singole voci di danno patrimoniale, avuto particolare riferimento all'asserita contrazione del reddito da lavoro e alle spese stragiudiziali.
In data 4.7.2022, disposta la conversione del rito, veniva dichiarata la contumacia di , “di cui CP_2
l'attore, che ne era onerato, non ha indicato il codice fiscale, sicché la Cancelleria dovrà provvedere ai conseguenti adempimenti di sua competenza” (cfr. sentenza primo grado p. 6).
Con sentenza n. 7703 del 2024 il Tribunale di Milano ha così statuito :
“(1) accoglie parzialmente le domande dell'attore ; Parte_1 (2) per l'effetto, accerta l'esclusiva responsabilità del convenuto CP_2 per il sinistro del 3 giugno 2019;
[...] (3) accertato l'avvenuto pagamento prima del giudizio dell'acconto di EUR 63.750,00, condanna quindi i CP_ convenuti e , in solido, a risarcire all'attore il residuo danno, Controparte_2 CP_1 pari a EUR 2.495,00 oltre rivalutazione e interessi legali dal fatto al saldo;
(4) condanna i convenuti in solido a rifondere le spese di lite dell'attore (comprese quelle stragiudiziali e dell'accertamento preventivo RG 11054/2021), liquidate in € 210,00 per spese e € 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(5) pone le spese di CTU liquidate nel procedimento RG 11054/2021 definitivamente a carico solidale dei due convenuti;
pagina 3 di 10 (6) pone definitivamente a carico solidale dei due convenuti, nella stessa misura del capo precedente, anche i compensi spettanti al consulente di parte attrice per la fase stragiudiziale e per l'accertamento preventivo RG 11054/2021”.
In particolare, il Tribunale, circoscritto l'oggetto della controversia alla quantificazione del risarcimento spettante all'attore, ha riconosciuto l'ammontare del danno, per come risultante dalle singole voci riconosciute, in complessivi euro 66.245,00 ed ha detratto l'acconto di € 63.750,00 già incassato antecedentemente l'instaurazione del giudizio. Ha pertanto condannato a CP_1 corrispondere a la somma di € 2.495,00 (oltre rivalutazione e interessi dal fatto al saldo), Pt_1 nonché le spese di CTU esperita nel procedimento di ATP e le spese per la relazione e l'assistenza del consulente di parte. Ha infine liquidato le spese di lite in termini omnicomprensivi (delle spese della fase stragiudiziale e del giudizio di ATP, con riferimento alle quali, stante la sovrapponibilità delle difese svolte in tale procedura con quelle svolte in fase giudiziale, non ha riconosciuto alcuna somma) parametrate all'importo riconosciuto, ossia € 2.495, mandando “alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza in relazione agli aa. 13 comma 3 bis DPR 115/2002 e 13 DPR 605/1973 per l'omessa indicazione del codice fiscale del convenuto nel ricorso introduttivo” (cfr. p. 14, CP_2 punto 7) dispositivo sentenza primo grado).
Avverso tale sentenza ha proposto appello , sollevando tre motivi di gravame che possono Pt_1 essere così sintetizzati: A) “In punto di quantum debeatur (capo 3 della gravata sentenza)”: lamenta che, con Pt_1 riferimento all'accertata invalidità permanente del 20%, non sia stato riconosciuto, oltre alla somma di
€ 47.201,00 per danno biologico, l'ulteriore importo di € 16.993,00, oltre rivalutazione monetaria ad oggi e interessi sulla somma via via rivalutata , per danno non patrimoniale inerente la “sofferenza soggettiva interiore”, avendo Tribunale espressamente riconosciuto la sussistenza dei pregiudizi lamentati e avendo puntualmente allegato i patimenti interiori sofferti in conseguenza dei Pt_1 danni permanenti causati dal sinistro;
erronea sarebbe stato ritenere necessaria una consulenza tecnica psichiatrica al fine di provare i patimenti interiori permanenti reliquati alle lesioni subite;
B) “Sulle spese di lite (Capo 4 della gravata sentenza)”:con tale doglianza l'appellante contesta, sotto diversi profili, la statuizione in ordine alla liquidazione delle spese di lite e stragiudiziali avuto riguardo: a) alla circostanza che il primo giudice ha parametrato sulla base del decisum anche i compensi dovuti al difensore per la fase stragiudiziale della controversia, nonostante l'attività prestata in seno alla stessa abbia condotto all'offerta reale da parte dell'assicurazione pari a € 63.750; b) con riferimento alle spese relative alla procedura di ATP, sostiene che il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione lo scaglione di valore “indeterminabile”, anziché quello parametrato all'importo riconosciuto, in quanto la procedura era preordinata all'accertamento del danno;
c) quanto al giudizio di merito, lamenta che il primo giudice ha liquidato i compensi in misura inferiore rispetto a quanto previsto dalle tariffe professionali (€ 2.495,00 anziché € 2.552,00); d) lamenta, infine, che il Tribunale ha disposto una refusione di quanto corrisposto all'erario a titolo di contributo unificato in misura ridotta, poichè parametrata sulla scorta del decisum, quando invece il valore era stato versato sulla pagina 4 di 10 scorta dell'importo corrispondente a quello dell'accertamento del danno, chiedendone, pertanto, la refusione integrale, il tutto secondo quanto riportato nella nota spese allegata all'atto di appello;
C) “Capo della sentenza contrassegnato come (7), per avere il Tribunale comminato a carico del ricorrente una sanzione non espressamente prevista dalla normativa vigente “per l'omessa indicazione del codice fiscale del convenuto nel ricorso introduttivo”: il primo giudice, a fronte CP_2 dell'omessa indicazione del codice fiscale del convenuto (rimasto contumace) nell'atto CP_2 introduttivo del giudizio, ha erroneamente comminato una sanzione pari al 50% del contributo unificato ai sensi dell'art. 3 bis del DPR n. 115/2002, nonostante tale omissione non sia più sanzionabile.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 26.6.2025, dichiarata la contumacia di
[...]
su istanza delle parti, il Consigliere ha fissato l'udienza del 9/10/2025 per la rimessione CP_4 della causa in decisione, assegnando i termini di legge ex art 352 c.p.c. e disponendo la trattazione cartolare dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'udienza del 9/10/2025, dato atto del rituale deposito delle note scritte, il Consigliere ha rimesso la decisione al collegio.La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Motivi della decisione
1.Quanto al primo motivo di censura che investe il capo 3 della sentenza gravata occorre prendere le mosse dal fatto che il giudice ha liquidato il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto della salute di applicando le tabelle milanesi 2021, in ragione dell'età di 57 anni del Pt_1 danneggiato all'epoca del sinistro e della percentuale di invalidità del 20%, ed ha riconosciuto l'intera componente di danno biologico dinamico- relazionale, per l'importo di euro 47.201,00.E' stata quindi riconosciuta la misura "standard" del risarcimento da danno biologico permanente prevista dalle
“tabelle” senza alcun aumento per la personalizzazione, statuizione immune da censura da parte dell'appellante.
Per quanto attiene la componente di danno per inabilità temporanea il giudice, nell'aderire alle valutazioni offerte dal c.t.u quanto alle percentuali di inabilità e relativi e giorni, ha liquidato euro 11.979,00 a titolo di inabilità assoluta e relativa, avendo aumentato di un decimo l'importo di euro 10.890,00 derivante dalla sommatoria degli importi riconosciuti in relazione alle diverse percentuali di invalidità e periodi. Le somme riconosciute sono state calcolate prendendo come base euro 99,00, cioè il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta comprensivo sia della componente di danno biologico/dinamico relazionale ( euro 71,00) sia per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile ( euro 27,00) ma ha valutato che “luce della sofferenza soggettiva di grado 3 su 5 per il periodo della temporanea, appare invece congruo aumentare di un decimo i soli importi corrispondenti a questo periodo”.
Per quanto attiene la componente di danno morale da sofferenza interiore, il giudice ha proceduto alla liquidazione di euro 6.000,00, individuando tale importo come un decimo dell'ammontare del danno pagina 5 di 10 biologico liquidato, avendo arrotondato l'importo di euro 59.180 (derivante dalla sommatoria del danno da invalidità permanente di euro 47.201,00 con il danno da invalidità relativa di euro 11.979,00) in euro 60.000. (p. 10 sentenza impugnata).
Su tale ultimo passaggio si incentra la doglianza di il quale invoca il riconoscimento del Pt_1 diverso e maggiore importo di euro 16.993,00, importo individuabile per la componente di danno da sofferenza sulla base dell'applicazione delle tabelle milanesi 2021. Occorre in primo luogo dare atto che il giudice di prime cure ha ritenuto provata la componente di danno non patrimoniale riferibile al danno da sofferenza interiore, oggetto di allegazione e di prova anche in base ad un ragionamento di tipo presuntivo, sicchè sul punto deve registrarsi che il giudice ha ritenuto sussistente l'an della pretesa. In tal senso è del tutto inconferente il riferimento all'asserito richiamo da parte del giudice alla necessità di una consulenza tecno psichiatrica, approfondimento a cui è stato invece correlato, piuttosto, il –mancato- riconoscimento di un aumento per la diversa componente da personalizzazione del danno, che, come sopra fatto cenno non ha formato oggetto di censura.
Nel procedere poi alla quantificazione della componente di danno da sofferenza interiore il giudice di prime cure, “considerata anche la non modesta entità dei postumi permanenti, l'esistenza di esso è desumibile dalla natura delittuosa del fatto lesivo”, ha operato una valutazione equitativa nei termini della percentuale di un decimo dell'importo liquidato per la componente dinamico relazionale risultante, come sopra esposto, dalla sommatoria dell'importo riconosciuto per l'invalidità permanente e temporanea, come commisurato sulla base delle tabelle milanesi 2021.Pertanto, nonostante abbia assunto le tabelle milanesi come parametro per procedere alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, se ne è poi discostato, senza fornire razionale motivazione del diverso criterio assunto, peraltro prendendo a parametro di riferimento un importo, pari a 60.000 euro, comprensivo, per quanto limitatamente attiene la voce a titolo di inabilità, anche della componente di danno non patrimoniale da danno biologico, atteso che l'importo di euro 11.979,00 è un importo calcolato avendo quale base di riferimento euro 99,00 al giorno comprensivo sia della componente soggettiva interiore media presumibile( € 27,00) che di quella dinamico relazionale (€ 72,00). Invero, richiamata la valenza paranormativa delle tabelle, il riferimento alle stesse avrebbe dovuto ispirare un approccio omogeneo alle due componenti di danno non patrimoniale, nella consapevolezza che, dovendosi procedere ad una liquidazione comunque equitativa, una volta effettuata l'indicazione del parametro di riferimento, a tale indicazione si sarebbe dovuto dare coerenza motivazionale. Viceversa il percorso argomentativo del giudice di prime cure oltre a prestarsi a rilievi in ordine al diverso ancoraggio prescelto quale parametro utile a svolgere la valutazione equitativa, individua un ammontare che già sconta come base di riferimento la componente di danno da sofferenza interiore già calcolata per liquidare il danno da inabilità.
Risulta invece improntato a coerenza assumere anche per la liquidazione del danno da sofferenza soggettiva le tabelle milanesi 2021. Le tabelle milanesi individuano l'ammontare di risarcimento del danno per sofferenza interiore nel 36 % dell'importo individuato per il danno biologico nella sua pagina 6 di 10 componente dinamico -relazionale, sicchè l'importo individuato è da considerare corrispondente alla sofferenza soggettiva media per quel danno permanente. Dovendo comunque tenere presente che la c.t.u. in atti ha valutato che il livello di sofferenza, in una scala da 1 a 5, era lieve, pari a punto 1 su 5, la corte ritiene congruo riconoscere una percentuale inferiore che dia conto di tale dato, percentuale che può essere individuata nella misura del 15%. E' pertanto equo liquidare per il danno da sofferenza soggettiva il 15% dell'importo di euro 47.201, pari ad euro 7.090,15.
Poiché il giudice di primo grado ha liquidato il danno da sofferenza interiore in euro 6.000,00 consegue che deve riconoscersi ad l'ulteriore importo di euro1.090,15, pari alla differenza tra Pt_1 quanto dovuto e quanto già liquidato dal giudice di prime cure.
Infine l'appello è accolto solo in questa misura, non potendo riconoscersi il danno da sofferenza interiore nella misura invocata dall'appellante, pari ad euro 16.993, come previsto dalle tabelle milanesi 2021 per il danno da sofferenza soggettiva media.
Quanto oggetto di condanna della sentenza di primo grado a carico di deve essere pertanto CP_1 incrementato dell'ulteriore importo di euro 1.090,15, tale essendo la somma ulteriore rispetto a quella già riconosciuta e liquidata dal giudice di prime cure. La sentenza di primo grado deve pertanto essere riformata mediante il riconoscimento da favore di di euro 3.575,15 per il residuo danno. Pt_1
2. E' fondata la censura che investe la liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice, che ha individuato in euro 2.400,00 l'importo omnicomprensivo delle spese di lite “comprese quelle stragiudiziali e dell'accertamento tecnico preventivo” avendo ritenuto che le difese svolte in quel giudizio non presentassero “significativi elementi di approfondimento”.
2.1 Quanto alle spese per a.t.p. attinente il proc. n.11054/ 2021, nell'ambito del quale è stata resa in data 11.10.2021 la consulenza della Dott. depositata e valutata dal giudice di prime cure, non Per_2 sussiste dubbio sulla attività professionale resa in quel giudizio, da liquidarsi autonomamente, oltre al rimborso delle spese vive sostenute2. Infatti, coerentemente con la natura di spese giudiziali, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt.91,92 c.p.c. a carico del soccombente a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.”( tra le altre Cass.civ., Sez. II, Ord. n. 21085 del 19/07/2023; Sez III, sezione Ord. n. 26478del 10.10.2024). Deve essere considerato che l'istruzione preventiva è stata funzionale all'acquisizione dei dati valutati dal giudice di prime cure nel giudizio di merito, conclusosi con la condanna della compagnia all'importo di euro 2.495,00, riformata in questa sede in ragione del riconoscimento dell'ulteriore, limitato, importo di euro 1.095,15. Poiché, come sopra esposto, le spese di a.t.p. vanno liquidate in base al decisum ,l'individuato importo oggetto di statuizione di condanna in euro 3.575,15 comporta che le spese per l'a.t.p. vanno riconosciute in euro 846,00.
2.2. Non vale lo stesso principio per le spese di natura stragiudiziale che vanno trattate alla stregua di danno emergente, e devono formare oggetto della domanda di risarcimento (Cassazione Civile Sez. VI 10 dicembre 2021 n. 39384).Va richiamato che la natura di danno emergente di tali spese comporta che le stesse debbano essere liquidate in favore del danneggiato anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 15265 del 30/05/2023). Per tali spese è quindi necessaria una valutazione in quanto “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” ( Cass. Civ. Sez. VI 10 dicembre 2021 n. 39384; Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685; Sez. III 21 settembre 2017 n. 21941). Nel caso di specie emerge che, dopo che ha acquisto una propria consulenza medica di parte, Pt_1
è stata avviata, in data 28.7.2020, una interlocuzione tra le parti che ha condotto al versamento da parte di in data 7 ottobre 2020, di un acconto dell'importo di € 63.750, (docc.
3-13 all. fasc. proc. CP_1
n. 11054/ 21 fasc.I grado ). Ulteriori interlocuzioni del legale inerenti il riconoscimento di Pt_1 esborsi maggiori hanno formato oggetto di corrispondenza successiva al deposito della relazione della dott. nel procedimento di a.t.p. nel frattempo avviato. Per_2
A fronte del riconoscimento del diritto all'autonoma liquidazione della fase di istruzione preventiva di a.t.p. le attività professionali nella fase stragiudiziale rese dal legale di si collocano Pt_1 necessariamente nella fase pregressa, che ha condotto all'offerta reale da parte di CP_1
Avuto riguardo a tale limitato periodo l'attività profusa non appare sia stata superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, avendo avuto in concreto una utilità, se non per evitare l'instaurazione del successivo giudizio, per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici (Cass. n. 9548 del 2017). La liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, sicchè l'importo da riconoscere per la fase stragiudiziale deve essere individuato in euro 2.268,00 avuto riguardo all'ammontare dell'importo riconosciuto a seguito dell'attività spesa dal legale nella fase precontenziosa.
A fronte della necessità di operare la liquidazione sulla scorta dei parametri forensi non può trovare rilievo che un diverso maggiore importo abbia costituito oggetto di fatturazione dal legale al cliente ante causam in data 14.10.2020 ( doc.74 fasc.I grado ). Pt_1
2.3 La censura dell'appellante riguardante la liquidazione delle spese di lite nel giudizio di merito, una volta accolte le doglianze che investono il diritto al riconoscimento della liquidazione delle spese di pagina 8 di 10 a.t.p., nonché dell'attività stragiudiziale in senso stretto, è destinata ad essere assorbita dalla rivisitazione delle spese di lite in funzione dell'esito globale della lite, come meglio di seguito esposto.
2.4. La sentenza è immune da censura per quanto attiene la decisione che investe la rifusione delle spese per il contributo unificato nella misura di euro 210,00. Infatti correttamente il giudice di prime cure ha parametrato il rimborso in funzione dell'esito del giudizio, individuando la minore somma corrispondente allo scaglione del decisum.
3. Quanto alla censura che investe il capo 7) della sentenza impugnata occorre osservare che più che di una statuizione in senso stretto, la disposizione ha il chiaro tenore di un invito alla cancelleria a dare seguito alla asserita violazione dell'art 13 co 3 bis DPR/ 2002 e 13 DPR 605/ 1973, per di più senza che ciò abbia avuto conseguenza alcuna. Ad abundantiam può solo rilevarsi che la norma citata onera dell'adempimento la parte che introduce il giudizio, tale non essendo . CP_2
Ricorrono i presupposti per revocare la statuizione su cui si appunta la censura.
4. All'esito deve concludersi, sulla scorta di quanto sopra esposto, che la sentenza deve essere parzialmente riformata come di seguito meglio precisato.
Il danno morale è da riconoscere per l'importo di complessivi euro 7.080,15. Poiché il giudice ha liquidato a titolo di danno morale l'importo di euro 6,000,00, la decisione della corte ha quale conseguenza il riconoscimento di un ulteriore importo a favore di pari ad euro 1.080,15. Pt_1
Sulla somma così liquidata gli interessi vanno calcolati come da sentenza di primo grado, passaggio immune da censure.
Deve poi riconoscersi la liquidazione delle spese giudiziali per l'autonoma fase di istruzione preventiva, nonché le spese per l'attività stragiudiziale che contribuiscono, queste ultime, in ragione della natura di spese, a comporre il quantum dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno.
5.In ordine alle spese di lite deve richiamarsi il principio secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale ( Cass. n.19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
Sono tenuti alle spese di lite sia che non dispiegando alcun effetto Controparte_1 CP_2 sul riparto delle spese di lite la contumacia di quest'ultimo.
pagina 9 di 10 Le spese di lite per il primo e secondo grado devono essere liquidate sulla scorta del decisum, avuto riguardo all'importo di euro 3.575,15 a cui deve sommarsi l'importo di euro 2.268,00 riconosciuto a titolo di spese per l'attività stragiudiziale. Ciò comporta che lo scaglione di riferimento della causa, il cui valore è individuabile sulla base del decisum in euro 5.843,15, è quello che va da euro 5.201 ad euro 26.000,00. In ragione dell'attività professionale dispiegata e della difficolta delle questioni trattate, le spese vanno parametrate secondo i parametri medi sia per il primo che per il secondo grado, come di seguito indicato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_2
, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.7703/ 2024, pubblicata in data
[...]
19.8.2024, così provvede: 1)condanna e in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
di euro 3.575,15 oltre interessi calcolati come in motivazione;
Parte_1
2)condanna e in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
della somma di euro 846,00 a titolo di spese legali relative alla fase di accertamento Parte_1 tecnico preventivo;
3) condanna . e in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
della somma di euro 2.268,00 a titolo di spese per prestazioni legali stragiudiziali;
Parte_1
4)revoca il capo 7) della sentenza impugnata;
5)condanna e in solido tra loro al pagamento in favore Controparte_5 CP_2 dell'appellante delle spese di entrambi di gradi di giudizio che liquida, per il primo grado in euro 5.077,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15% e, per il secondo grado in euro 3.966,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%. da distrarsi in favore dell'Avv. Sostene Invernizzi dichiaratosi antistatario;
6)conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2025
La Consigliera est Roberta Nunnari
La Presidente Anna Mantovani
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La ctu Dott.ssa all'esito delle operazioni peritali, valutava in capo al sig. : Persona_1 Pt_1
- un danno biologico permanente in misura del 20% su soggetto di anni 57;
- una ITP al 75% di giorni 80; una ITP al 50% di giorni 60; una ITP al 25% di giorni 60;
- Spese mediche congrue: € 1.540,00. 2 Nello specifico oggetto dei punti 5) e 6) della statuizione della sentenza impugnata concernenti le spese sostenute per il consulente di parte e per il c.t.u.(fattura con attestazione di pagamento pari ad euro 821,53 oltre iva ( doc.72 fasc.I grado
). Pt_1 pagina 7 di 10