Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta D'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2760/2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra in p.l.r.p.t. ), rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv. Giuseppe Laudante
, con il quale elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla Via C.F._1
Salvo D'Acquisto n.5.
APPELLANTE
Contro
), in persona del suo Amministratore Controparte_1 P.IVA_2
p.t. , rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Principato ( ), come da C.F._2 procura in calce all'atto di costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in
Napoli alla via S. Biscardi n. 13, presso e nello Studio Legale CP_2
APPELLATA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. 4 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_2 nr. 1043/2019 del 10/04/2019 del Tribunale di S. Maria C.V.
Dopo l'udienza di trattazione la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2024 da svolgersi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
A tale udienza nessuno è comparso, non avendo le parti depositato note, e la Corte ha rinviato all'udienza del 30.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter IV comma c.p.c..
Corte, rilevato che le parti non sono comparse per due udienze successive, malgrado le rituali comunicazioni degli avvisi di cancelleria, ha trattenuto la causa in decisione senza termini.
Ai sensi dell'art. 127 ter IV comma cpc nell'evenienza di mancato deposto delle note per due udienze consecutive il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Va tuttavia rilevato che, ai fini della declaratoria di estinzione, si tratta di giudizio cui si applica il nuovo testo dell'art. 181 c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c., introdotto dal d.l. 112/2008 conv. dalla legge 133/2008, per cui la mancata comparizione non comporta esclusivamente la cancellazione della causa dal ruolo, ma dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo, pronuncia che, avendo portata decisoria, e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., va adottata con sentenza.
Nulla va disposto per le spese che. Ai sensi dell'art. 310 ult. co. c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
4 nei confronti di Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. nr. 1043/2019, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. dichiara estinto il giudizio;
3. nulla per le spese.
Napoli lì, 31/01/2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Dott. Regina Marina Elefante Dott. Assunta D'Amore