Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 06/06/2025, n. 4336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4336 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04336/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03334/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3334 del 2023, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-, quali rappresentanti legali del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la condanna in solido al risarcimento danni derivante dalla mancata nomina e attivazione di un assistente alla comunicazione ex art. 13, c. 3 L. 104/92 e DPR 616/77 per gli interi anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso notificato e depositato il 21 luglio 2023, i ricorrenti deducevano, allegando documentazione a sostegno (all. 1- 7 al ricorso), che:
- con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 29 giugno 2022 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avevano chiesto il riconoscimento del diritto del figlio minore, disabile grave ex art. 3 comma 3 l. 104/1992 (disabilità non soggetta a revisione), all’integrazione scolastica, ex art. 13 l. n. 104/1992 ed all’assistenza specialistica per l’autonomia e l’integrazione;
- con ordinanza, depositata in data 5 settembre 2022, in accoglimento della domanda, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva ordinato “agli organi intimati oggi resistenti [Comune Di -OMISSIS-, e Comune Di -OMISSIS-, in subordine e previo stanziamento dei fondi da parte dell’ente locale, al Consorzio Dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari dell’ambito territoriale C08”], ciascuno per quanto di rispettiva competenza […], di assumere tutte le determinazioni di propria spettanza al fine di provvedere all’attivazione del servizio di assistenza educativa specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo al nuovo anno scolastico 2022/2023 e ss., in favore del minore -OMISSIS-”;
- l’ordinanza era confermata con provvedimento del 21 ottobre 2022, in esito al reclamo proposto dal -OMISSIS-;
- nonostante l’ordinanza fosse stata notificata ai Comuni resistenti, gli stessi non avevano provveduto ad ottemperare, sicché, il 12 aprile 2023 avevano proposto ricorso ex art. 669 duodieces c.p.c., al fine di determinare le modalità di attuazione del provvedimento giurisdizionale;
- con provvedimento del 7 luglio 2023, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciandosi sul ricorso ex 669 duodieces c.p.c., rilevato che il -OMISSIS- aveva dichiarato di aver attivato il servizio, a mezzo di determina n. 280 del 15 maggio 2023 (di approvazione degli atti di gara per l’affidamento del servizio del servizio di assistenza scolastica per gli alunni disabili per l’anno scolastico 2022/2023), riteneva cessata la materia del contendere;
- tuttavia, la determinazione n. 280 del 15 maggio 2023 era rimasta inattuata;
- pertanto, anche l’anno scolastico 2022/23 si era concluso, senza che il minore potesse fruire del servizio di assistenza educativa specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale.
1.1. – Tanto premesso in fatto, e rilevato che “le amministrazioni coinvolte non hanno attivato il servizio a favore del minore per l’intero anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023”, i ricorrenti convenivano nel presente giudizio il -OMISSIS- ed il -OMISSIS-, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento del danno “derivante dalla mancata nomina dell’assistenza per i 10 mesi ovvero da settembre a giugno dell’anno scolastico 2021/2022 e per i 10 mesi da settembre a giugno dell’anno scolastico 2022/2023”, quantificando il danno “in euro 1.000 per ogni mese di difetto dell’assistenza specialistica o comunque altra somma che si riterrà di giustizia, per un totale di 20 mesi (€ 20.000/00) con interessi e rivalutazione monetaria”.
2. – Il 17 ottobre 2023 si costituiva in giudizio il -OMISSIS-, mentre il -OMISSIS-, pur ritualmente intimato, non si costituiva.
3. – In vista dell’udienza pubblica, i ricorrenti ed il -OMISSIS- depositavano memorie (2 e 10 aprile 2025), l’ente locale resistendo al ricorso (di cui chiedeva il rigetto) e parte ricorrente chiedendo invece l’accoglimento delle spiegate domande, nonché la trasmissione degli atti al giudice contabile per le valutazioni di competenza.
4.- All’udienza pubblica del 14 maggio 2025, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
5. – Viene all’esame del Collegio la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal figlio minore dei ricorrenti (disabile in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 l. 104/1992, non soggetta a revisione) per l’assenza di presidi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ) durante gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, in tesi provocata dall’inerzia dei Comuni resistenti nell’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
6. – In questi termini circoscritto il perimetro della decisione, occorre anzitutto rilevare che è pacifico e non contestato in giudizio, oltreché documentalmente riscontrato dal tenore dei provvedimenti del giudice civile, intervenuti nel sotteso contenzioso (vd. all. 1, 2 e 7), che:
a) il minore di cui è causa, disabile grave ex art. art. 3, comma 3 l. 104/1992, é rimasto privo, per gli aa.ss. in contestazione e senza soluzione di continuità, del servizio di assistenza educativa specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) cui avrebbe senz’altro avuto diritto;
b) che all’erogazione di tale servizio avrebbero dovuto provvedere i Comuni resistenti, a ciò tenuti dalla normativa di settore, per come chiaramente accertato dal giudice civile, e che a ciò non hanno in alcun modo provveduto, né successivamente all’ordinanza del giudice civile del 5 settembre 2022, né successivamente all’introduzione del giudizio ex 669 duodieces c.p.c., e fino all’adozione, da parte del -OMISSIS-, della determina n. 280 del 15 maggio 2023;
c) che, per quanto il -OMISSIS- abbia infine adottato, in esito al ricorso ex art. 669 duodieces c.p.c., la determina n. 280 del 15 maggio 2023, di approvazione degli atti di gara per l’aggiudicazione, in favore del “Il sollievo società cooperativa sociale” del servizio di assistenza scolastica per gli alunni disabili, per l’anno scolastico 2022/2023, tale determina é rimasta in concreto del tutto inattuata (“[il Comune] ha finanziato il servizio aggiudicandolo alla Cooperativa il Sollievo, e né ha notizia delle ragioni per cui tale cooperativa non lo ha poi garantito”, cfr. memoria del -OMISSIS-, dep. 10 aprile 2025).
Tanto riepilogato, e facendo applicazione dei principi – da tempo consolidati in Sezione – già espressi nell’analoga materia del sostegno scolastico (cfr., ex multis , T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 7 settembre 2023, n. 5000 e 8 aprile 2024, n. 2313, cfr., anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 13 novembre 2024, n. 6188 per il riparto degli oneri probatori), e tali per cui “la mancata assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno secondo il fabbisogno concreto, è già “elemento idoneo a fondare il presupposto dell’azione risarcitoria, costituito dal “ damnum iniuria datum ” (attese le inevitabili conseguenze dannose, in termini di frequenza e piena integrazione scolastica, derivanti, da tale privazione, al minore)” (…), ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento, emergendo dagli elementi innanzi menzionati alle lett. a) - c), una chiara responsabilità omissiva degli enti resistenti, già condannati dal giudice civile (e prioritariamente rispetto Consorzio per i servizi sociali e socio-sanitari dell’Ambito Territoriale C08, attinto soltanto in via subordinata dall’ordine giurisdizionale e “previo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie da parte del -OMISSIS-/-OMISSIS-”), “ciascuno per quanto di rispettiva competenza […] di assumere tutte le determinazioni di propria spettanza al fine di provvedere all’attivazione del servizio di assistenza educativa specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale” e, per l’effetto, obbligati – in aggiunta a quanto già previsto in sede normativa (cfr., ordinanza del giudice civile - all. 1 al ricorso) - ad attivarsi per l’erogazione del servizio.
Né può ritenersi l’assenza dell’elemento soggettivo – senz’altro ricorrente nel caso di specie – in ragione dell’essersi attivato il -OMISSIS- con la determina n. 280 del 15 maggio 2025, trattandosi di iniziativa evidentemente tardiva (intervenuta quando l’a.s. 2022/23 si avviava a conclusione) comportante la sostanziale inattuabilità, in concreto, del servizio e, comunque non integrando l’allegata (ma non provata) inerzia della Cooperativa designata, alcuna causa d’esclusione della colpa, per caso fortuito o forza maggiore. Quanto alla determinazione del danno (che spetta al Collegio in via equitativa), si ritiene congruo liquidarlo nella misura di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro, per ciascun anno scolastico in cui non è stata garantita l’assistenza specialistica.
Ritenuto, conclusivamente, che:
- il ricorso vada accolto, nei termini sopra specificati, con condanna dei Comuni resistenti ed intimati, in solido, al risarcimento del danno, in favore dei ricorrenti, liquidato nella complessiva somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- per l’effetto, vadano poste a carico dei medesimi Comuni soccombenti, in solido, le spese di lite, come liquidate in dispositivo e con distrazione a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- infine, alla luce della richiesta di parte ricorrente di cui alla memoria del 2 aprile 2025, vadano trasmessi gli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e per l’effetto condanna i Comuni resistenti ed intimati, in solido, al risarcimento del danno, in favore dei ricorrenti, nella misura indicata in parte motiva;
- condanna i Comuni resistenti ed intimati, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- manda la segreteria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.