Versione
20 febbraio 1952
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22 settembre 1956
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11 aprile 1963
11 aprile 1963
Art. 2. ((Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che esercitino la libera professione forense con carattere di continuita'.
Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in virtu' di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli Albi professionali.
Si procede anche all'iscrizione ai soli fini assistenziali degli avvocati e procuratori che abbiano gia' conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.
Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici concessi dalla presente legge))
Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in virtu' di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli Albi professionali.
Si procede anche all'iscrizione ai soli fini assistenziali degli avvocati e procuratori che abbiano gia' conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.
Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici concessi dalla presente legge))
Giurisprudenza • 27
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/09/2004, n. 18720Provvedimento: […] Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'Appello di Napoli - in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede in data 1 dicembre 1999 - rigettava la domanda proposta dall'avvocato Eraldo Esposito contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - per ottenere declaratoria del proprio diritto alla iscrizione d'ufficio alla Cassa (ai sensi dell'art. 2 legge n 6 del 1952), fin dalla data (1 gennaio 1959) di iscrizione nei ruoli dell'imposta di è ricchezza mobile (oltre che nell'albo professionale), […]Leggi di più...
- art. 29 legge n. 576/1980·
- automatismo prestazioni previdenziali·
- professione forense·
- contributo previdenziale·
- principio di uguaglianza·
- iscrizione d'ufficio·
- retrodatazione iscrizione·
- art. 12 legge n. 141/1992·
- art. 2 legge n. 6/1952·
- decadenza diritto