Articolo 7 della Legge 22 luglio 1975, n. 319
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 agosto 1975
Art. 7.
Il contributo personale obbligatorio annuo, riguardante la previdenza forense, e' dovuto dagli iscritti alla Cassa nelle misure e con le modalita' prescritte dalla tabella A allegata alla presente legge.
I contributi che ogni avvocato o procuratore e' tenuto a corrispondere alla Cassa, quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle autorita' giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, sono dovuti per ciascun grado nelle misure, con le modalita' e per gli atti indicati dall'allegata tabella B.
I contributi oggettivi sui provvedimenti giurisdizionali sono dovuti nelle misure, con le modalita' e per gli atti indicati dall'allegata tabella C.
I contributi oggettivi sui certificati penali sono dovuti nella misura e con le modalita' indicate dall'allegata tabella D.
Le percentuali che l'avvocato o procuratore, al quale l'autorita' giudiziaria conferisca un incarico retribuito, e' tenuto a versare alla Cassa, sono dovute nelle misure, con le modalita' e per gli atti indicati dalla tabella E allegata alla presente legge.
L' articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , sostituito dall' articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , l' articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , sostituito dall' articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 , gli articoli 2 , 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798 , e gli articoli 7 , 11 , 12 , 13 e 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 , sono abrogati.
Entrata in vigore il 14 agosto 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente