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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 397\2022, trattenuta in decisione all'udienza del
27.03.2024 e promossa
DA
, in proprio e quale socio della Artide Pellicceria S.n.c., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Paolo Iannacci, giusto mandato in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 686\2021, depositata in data 20.10.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“a)- acclarata, per le ragioni di cui sopra, la concorrente responsabilità della Convenuta Regione
relativamente ai danni per cui è causa, nella misura percentuale del 30% o quella diversa, CP_1 superiore o inferiore, e, quindi, il correlato diritto di parte attrice al risarcimento di detti danni, condannare la stessa convenuta , in base alle risultanze della perizia di parte che Controparte_1
1 si produce e, si opus sit, previa espletanda CTU, a pagare: -) a , nella spiegata Parte_1 qualità di Amministratore e Leg. Rapp. p.t. della Soc. Artide Pellicceria, la complessiva somma di €
3.792.283,00 corrispondente al 30% di tutti i gravi danni derivati alla Società dalla totale perdita aziendale, per tutti i titoli e le ragioni sopra specificati, ovvero quella diversa somma, superiore o inferiore, che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa secondo il prudente apprezzamento di questa adita Giustizia;
- al sig. , in proprio, a titolo di Parte_1 risarcimento pro quota del 30%, del danno alla salute derivatogli dalla vicenda in controversia, come evidenziato nella perizia di parte ed attestato nella certificazione medica prodotta, l'importo di € 10.500,00, ovvero quella diversa somma, superiore o inferiore, da determinarsi in via equitativa da questo adito Giudice;
- condannare infine sempre la al pagamento Controparte_1
a , nella qualità di Amministratore della Soc. Artide pellicceria, l'importo di € Parte_1
34.815,39 alla stessa società spettante a titolo di saldo del contributo pubblico ex L. n. 64/86, credito maturato sin dal dicembre 97 ed ingiustamente trattenuto dalla intimata amministrazione con gli interessi dal dicembre 97 al soddisfo, acclarando, al riguardo, che ai sensi della vigente normativa in tema di pagamento dei debiti della P.A. la verifica sulla regolarità del DURC va effettuata alla data di esigibilità del credito e non a quella del tardivo pagamento;
il tutto con vittoria di spese. b) Statuire in ordine alle spese e competenze di lite di primo e secondo grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“L'appello va perciò reietto perché inammissibile e\o infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase di giudizio. In tal senso si predica la On. Giustizia del Collegio adito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza qui impugnata ha respinto la domanda proposta da , in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante della , nei confronti della e Parte_2 Controparte_1 volta all'accertamento e declaratoria di concorrente responsabilità dell'Ente locale - nella misura del 30% o di altra percentuale, maggiore o minore, determinata - relativamente ai danni subiti dalla società a causa dell'omessa erogazione del saldo di un contributo pubblico concessole ex L.
n. 64\86 per £. 67.412.000, pari al 10% del totale già corrisposto.
1.1 Rappresentava l'attore di aver richiesto, nella qualità, il contributo per la realizzazione dell'opificio produttivo nel campo di semilavorati nel settore della pellicceria;
che il detto contributo era stato concesso nel 1996 con erogazione del 90% dell'importo ammesso;
che il saldo del 10% – da versarsi al positivo esito del collaudo delle opere eseguito il 13.12.1997 – non veniva erogato ed anzi veniva sospeso, avendo opposto il funzionario dell'Ufficio addetto l'esistenza di un contenzioso con la che, nondimeno, tale contenzioso atteneva ad altro CP_1
2 contributo pubblico, poi definito nel 2015; che, all'esito e nel gennaio del 2016, la CP_1 procedeva con la liquidazione del saldo del finanziamento sospeso, oltre interessi, ma in favore dell'INPS e dell'INAIL, attesa l'irregolarità del DURC societario;
che, tuttavia, tale regolarità veniva verificata al momento del saldo del contributo e non già a quello di maturazione del credito, ovverosia nel 1997; che la società, nel frattempo, era rimasta morosa nel pagamento di Cont rate di un mutuo ipotecario contratto con e che tale inadempimento era da considerarsi causalmente connesso al mancato saldo del contributo, così come la revoca di altro finanziamento e di ulteriori affidamenti concessi, tutto ciò determinando l'irreversibile stato di insolvenza societaria.
Chiedeva, pertanto, che la – sulla base delle conclusioni di una depositata perizia di parte CP_1
– fosse condannata al risarcimento dei danni che quantificava, nella misura del 30%, in €
3.792.283,00 a titolo di perdita aziendale, in € 10.500,00 a titolo di danno alla salute subito dall'attore in proprio, in € 34.815,39 a titolo di saldo del contributo pubblico.
Costituitasi la convenuta contestando la domanda risarcitoria, le ragioni sottese al rigetto possono essere così sintetizzate.
1.2 Il Tribunale, qualificata la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., come proposta nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, ha, in primo luogo, chiarito dover procedere con l'indagine sugli elementi costitutivi della responsabilità in questione che ha ritenuto insussistenti, non potendo, pertanto, addebitarsi alcun danno alla Regione Abruzzo.
In particolare, valutata priva di riscontro alcuno la (unilaterale) quantificazione pro quota pari al
30% della dedotta responsabilità dell'Ente, ha altresì evidenziato, sempre da parte dell'attore, la generica allegazione della situazione di insolvenza della società, escludendo essere stata fornita prova che tale lamentato stato fosse dipeso da cause estranee alla gestione imprenditoriale dell'attività: ciò neppure ricavandosi dalla consulenza di parte in atti da cui evincersi solo i dati relativi alla cessazione dell'attività nel 2008 ed alla cancellazione della società nel 2013.
Data, poi, l'entità dell'esposizione nei confronti di istituto bancario, ha osservato, da un lato, come il contributo pubblico in questione fosse vincolato alla realizzazione del progetto finanziato e, pertanto, non suscettibili di essere, quelle somme, destinate a ripianamento dei debiti, dall'altro, come il saldo del suddetto contributo non sarebbe stato comunque sufficiente ad evitare l'insolvenza della società o anche, come lamentata, la segnalazione in centrale rischi, avvenuta non certo per un mero e insignificante debito di £. 3.615.000, come allegato dall'attore, bensì per ben altri e rilevanti debiti nei confronti di diverse banche.
La responsabilità della è stata altresì esclusa, considerato il fatto che le doglianze CP_1 dell'attore fossero dirette non già nei confronti della P.A., bensì del funzionario dell'Ufficio
3 preposto all'istruttoria della pratica, che aveva agito senza violare le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.
Ha, inoltre, disatteso la domanda risarcitoria del danno alla salute asseritamente subito dall'attore, iure proprio, carente la prova del nesso causale tra il danno e la condotta ascritta all'ente convenuto, neppure evincibile dalla relazione medica di parte prodotta in atti.
Infine, quanto alla domanda risarcitoria del danno costituito dalla mancata erogazione del saldo del contributo, il Tribunale ha ritenuto coerente con l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207\2010 la liquidazione del suddetto importo, nel 2016, in favore degli enti previdenziali per l'irregolarità contributiva della società, rilevando, viepiù, che anche aderendo alla prospettazione dell'attore per cui la regolarità contributiva, ex art. 6, comma XI ter D.L. n. 35\13, conv. in L. n. 64\13, dovesse essere riferita alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento, in ogni caso la società non ha allegato né dimostrato di essere in regola con tali adempimenti al momento della richiesta di pagamento (nel 1997), escludendosi pertanto prova alcuna del danno lamentato.
Da ultimo, le spese di lite, secondo soccombenza, sono state poste a carico dell'attore.
2. La sentenza è avversata da , in proprio e nella qualità, il quale ne chiede Parte_1
l'integrale riforma, censurandola per illegittimità ed illogicità in erronea valutazione del contenuto delle prove:
a) nella parte in cui ha ritenuto insussistente ed indimostrato il danno subito dall'appellante, nonostante le evidenze di cui alla perizia di parte;
b) nella parte in cui ha escluso la causale riconducibilità del danno lamentato alla condotta della
P.A., sia sotto il profilo del contestato vincolo di destinazione delle somme di cui al contributo al progetto finanziato, siccome già realizzato e collaudato allorché maturato il termine per il pagamento del saldo, sia sotto il profilo dell'altrettanto contestata ratio per cui l'esposizione debitoria societaria fosse di molto superiore al credito vantato nei confronti della CP_1
;
[...]
c) nella parte in cui ha dichiarato non imputabile a responsabilità della P.A. il danno subito, ancorché dimostrato essere stata illegittimamente sospesa l'erogazione del saldo del contributo già concesso;
d) nella parte in cui ha ritenuto insussistente la prova del danno alla salute subito dall'appellante in proprio;
e) nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno per mancata erogazione del saldo del contributo pubblico in contrasto con il dettato normativo di cui alla L. n. 64\13 (di conversione del D.L. n. 35\13) e con le indicazioni di prassi fornite dagli enti preposti e con specifico riferimento ai termini di accertamento della regolarità del DURC.
4 2.1 Insiste, infine, seppure in via subordinata, per l'ammissione di CTU contabile estimativa che accerti l'effettiva consistenza dei dedotti danni, previa verifica di causa ed effetti.
3. Si è costituita la Regione Abruzzo, instando per il rigetto dell'impugnazione.
4. All'udienza del 27.03.2024, trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della Cancelleria.
5. L'appello, in tutti gli articolati motivi, è inammissibile e\o infondato per le ragioni che, di seguito, si vanno ad esplicitare.
6. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante contesta la valutazione del compendio istruttorio da cui, a suo dire, poteva e doveva trarsi piena prova del danno subito dalla società: sostiene, in tal senso, che la documentazione allegata alla perizia di parte fosse puntuale e dimostrasse in maniera precisa la genesi e le cause del danno in questione.
6.1 Nondimeno, la censura non si confronta in alcun modo con la ratio decidendi secondo la quale il danno è stato allegato dall'attore in maniera generica e dagli allegati alla consulenza di parte si evince solo la cessazione dell'attività e la cancellazione della società dall'albo delle imprese artigiane, e tanto la rende inammissibile.
In buona sostanza, essa si rivela meramente assertiva, posto che anche laddove richiama la documentazione allegata alla perizia di parte, non fa riferimento a specifici documenti (peraltro neppure apprezzabili, giacché la relazione contenuta nel fascicolo di parte in atti è priva di allegati) idonei a contrastare la motivazione resa dal primo giudice.
6.2 E' altresì infondata avuto riguardo al rilievo attribuibile alla consulenza prodotta dall'appellante in primo grado che, come noto, costituisce semplice difesa tecnica e non mezzo di prova, potendo al più essere giudizialmente utilizzata per ricavarne elementi di giudizio atti anche alla formazione del convincimento qualora ritenuta fondata. Essa, invero, in quanto documento difensivo non è una prova rispetto ai fatti che il tecnico riferisce di avere accertato, potendo al più assumere valore di indizio, valutabile insieme ad una (od alla) serie di altri emersi in corso di causa. Da detto attribuito valore consegue che il giudice non ha alcun obbligo di prenderla in considerazione, né quello di motivare il proprio dissenso da quel parere tecnico a meno che esso non prospetti dati e considerazioni essenziali ai fini della decisione. (Cass. Ord. n. 33503\2018)
6.2.1 Ebbene, in specie, la Corte pur operata la rilettura della suddetta relazione tecnica, non può che osservare come in essa i periti abbiano descritto dinamiche aziendali in termini assoluti e non calate specificamente nella fattispecie per cui è causa, limitandosi a sostenere che la mancata erogazione del saldo del contributo pubblico (peraltro per un importo relativamente modesto pari a £. 67.412.000 a fronte del già percepito 90% pari a £. 606.708.000) abbia determinato un
5 eccesso di esposizione finanziaria della società Artide Pellicceria, senza tuttavia dare conto e ragione del concreto nesso causale tra la perdita di fatturato e la situazione di insolvenza, quest'ultima esposta con mero riferimento alle situazioni debitorie come accumulate verso diversi
Istituti di credito.
7. La seconda e la terza censura possono essere congiuntamente trattate, avendo entrambe ad oggetto la denunciata illogicità della pronuncia per avere ritenuto insussistente la responsabilità della Pubblica Amministrazione.
Entrambe sono infondate.
7.1 Da un lato, l'appellante sostiene l'erroneità dell'assunto giudiziale per avere ritenuto il contributo vincolato alla realizzazione del progetto finanziato e, pertanto, non destinabile ad altre finalità (quali il ripianamento di situazioni debitorie): obietta che, al momento della richiesta di erogazione del saldo, i lavori oggetto del finanziamento fossero già stati collaudati e, pertanto, non potendo ritenersi i fondi destinati alla esecuzione del progetto.
7.1.1 L'argomentare è privo di pregio.
Il contributo di cui in tale sede si discute è contributo di scopo e tale qualifica non è in alcun modo opinabile, essendo esso concesso – ai sensi della L. n. 64\84 – al fine di “ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale”: ne consegue come non possa assumere rilievo alcuno il fatto che le opere di cui al progetto finanziato fossero state già collaudate al momento della richiesta del saldo, trattandosi solo di posticipato pagamento degli importi già riconosciuti e condizionato alla verifica dell'opera finanziata, ma di certo non prescindente da questa.
Tanto già basterebbe al rigetto, tout court, del motivo di doglianza.
7.1.2 Ad ogni modo, esso va disatteso anche nel secondo articolato profilo: l'appellante lamenta l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice nel ritenere che non è stata fornita prova alcuna che la tempestiva erogazione del saldo avrebbe impedito l'insolvenza societaria.
Tuttavia, la censura non merita di essere positivamente scrutinata, fondandosi sulla invocata diversa lettura degli allegati di cui alla consulenza di parte (nn. 24 e 25) rispetto a quella operatane dal giudice di primo grado, ma la cui erroneità interpretativa, in ogni caso irrilevante in specie attese le motivazioni di cui al precedente punto 7.1.1 autonome e sufficienti ai fini della decisione, la Corte non è in grado di apprezzare posto che, come già evidenziato, l'allegata perizia di parte
(di cui al n. 2) risulta priva, a sua volta, degli allegati indicati in calce.
7.2 Infondata è, infine, la richiesta (pur subordinata) di CTU tecnico-contabile, avente – per i fini perseguiti – mera ed inammissibile natura esplorativa.
7.3 La doglianza (per come articolata con il terzo motivo di impugnazione) è, viepiù, inammissibile laddove, ancora una volta, denuncia l'illogicità della sentenza nella parte in cui ha
6 ritenuto non potersi imputare responsabilità alla P.A. solo in ragione della obiettività della illegittimità del provvedimento amministrativo con cui era stato sospeso il pagamento del saldo del contributo, non essendo stata fornita la risolutiva prova che questo sia stato adottato in violazione delle regole di buona amministrazione, correttezza ed imparzialità della funzione amministrativa.
7.3.1 Ebbene, rispetto a tale ratio l'appellante si limita a ribadire i fatti che hanno contraddistinto la vicenda per cui è causa, concludendo per l'“innegabilità” della responsabilità della P.A., con asserzione priva di qualsivoglia profilo critico riferibile al ragionamento logico seguito dal decidente.
8. Anche la quarta censura, con cui si duole del rigetto della domanda di Parte_1 risarcimento del danno subito alla salute, ritenuto insussistente e non provato, va dichiarata inammissibile, in quanto di contenuto meramente assertivo ed evidentemente inidoneo - ove volto solo a sostenere che la certificazione medica prodotta sia ampiamente e sufficientemente idonea alla prova del nesso eziologico tra il lamentato danno alla salute e la condotta della P.A. - a contrastare efficacemente il percorso argomentativo contenuto nella sentenza impugnata.
9. Infine, va respinto l'ultimo motivo di appello che, al pari degli altri, è viziato da evidente inammissibilità.
L'appellante denuncia l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria del danno da omessa erogazione del saldo del contributo, corrisposto agli enti previdenziali in ragione della irregolarità contributiva della società.
Sostiene che la decisione assunta sia in contrasto con il dettato normativo richiamato dal primo giudice, ovverosia la L. n. 64\13 di conversione del d.l. n. 35\13 (che prevede, all'art. 6, che l'accertamento della regolarità contributiva vada effettuato al momento dell'emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento): norma che, invero, sarebbe inapplicabile alla fattispecie per cui è causa ratione temporis.
Ribadisce, pertanto, che la regolarità del non potesse essere riferita al momento della Pt_3 tardiva erogazione del saldo del contributo, ma andasse verificata al dicembre 1997, allorché maturato il credito.
9.1 Anzitutto, vi è da rilevare il grossolano travisamento della ratio decidendi di cui alla sentenza impugnata, giammai avendo il primo giudice motivato il rigetto della domanda risarcitoria con riferimento alla L. n. 64\13, la cui applicabilità – in tale sede contestata – è stata, diversamente, invocata proprio da , il quale, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ne Parte_1 eccepiva la violazione.
E del resto, la obiettività di tale travisamento è evidente alla luce della mera e semplice lettura delle argomentazioni poste a fondamento della pronuncia gravata, pur pedissequamente trascritte
7 in gravame: “pur volendo aderire all'eccezione avanzata dalla parte attrice secondo cui l'art. 6, comma XI ter del
D.L. n. 35/2013, convertito nella legge n. 64/2013, prevede che, ai fini dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, “l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento”, ciò non comporterebbe comunque un danno risarcibile all'impresa…”.
La contraddittorietà degli assunti di cui in gravame è, poi, ancor più manifesta ove si consideri che se, per un verso, l'appellante denuncia l'inapplicabilità della norma, per altro verso ed a distanza di poche righe (si veda pag. 12 appello) ne chiede l'impiego “Preliminarmente si evidenzia
l'inapplicabilità della richiamata normativa in quanto non applicabile ratione temporis alla fattispecie de quo.
(…) In applicazione della sopra richiamata normativa, trattandosi nel caso di specie di credito a saldo maturato fin dal dicembre 97, come è pacifico, è a questa data che va eseguita la verifica sulla regolarità del e non Pt_3 già alla data della tardiva liquidazione”.
9.2 Ciò premesso, il rigetto della domanda risarcitoria attiene a ben altro profilo motivazionale, avendo diversamente argomentato il decidente in ordine alla omessa prova - e prima ancora alla carente allegazione – da parte dell'attore della regolarità contributiva societaria proprio al momento della maturazione del credito per il saldo del contributo.
Ebbene, l'appellante, con le argomentazioni spese come sopra a sostegno della censura, non investe in alcun modo detta specifica ratio decidendi (neppure potendo ritenersi, in termini di efficace impugnativa, la mera indicazione del pieno regime produttivo societario nel 1997, affatto sintomatico e probante della regolarità contributiva), anzi prescindendone totalmente per non avere egli individuato la reale portata delle motivazioni espresse dal primo giudice.
9.3 Tanto basta a giustificare la declaratoria di inammissibilità del motivo di impugnazione.
10. Il quarto motivo di impugnazione, sul regime delle spese di lite del primo grado, è assorbito dal complessivo rigetto dell'appello per tutti i profili di inammissibilità e manifesta infondatezza evidenziati.
11. Le spese, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico dell'appellante e liquidate, in favore dell'appellata, sulla base dei valori minimi di cui al d.m. n. 147\2022, attesa la facilità delle questioni affrontate, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente compiute e, pertanto, con esclusione dei compensi per la fase di trattazione che non ha visto espletamento di istruttoria.
12. La dichiarata inammissibilità e\o manifesta infondatezza delle censure articolate legittima la revoca dell'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato ex art. 136, comma 2 del d.p.r. n.
115\2002, concessa all'appellante con verbale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila nella seduta del 05.04.2022.
8 13. Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
, in proprio e nella qualità di socio della Snc Artide Pellicceria, nei confronti della
[...] CP_1
in persona del Presidente pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n.
[...]
686\2021, depositata in data 20.10.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del presente giudizio facendo delle stesse liquidazione in favore dell'appellata in € 15.643,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
• dispone la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato concesso in favore dell'appellante con verbale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila del
05.04.2022;
• ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della
L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
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