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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 398/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Margherita Monte Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 398/2025 promossa in grado d'appello DA (C.F./P.IVA , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROBERTO NOVATI, elettivamente domiciliata in Monza, via Manfredo Campiero n. 8, presso lo studio del predetto difensore, APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ANGELO PARIANI, elettivamente domiciliata in Milano, via C. Hajech n. 10, presso lo studio del predetto difensore, APPELLATA Avente ad oggetto: Appalto altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.) Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, accogliere per i motivi tutti sopra esposti lo spiegato appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 6774/2024 pagina 1 di 12 del 05.07.2024, pubblicata in data 05.07.2024 emessa dal Tribunale di Milano nella persona del Dott. Mauro Pacifico, non notificata In via principale nel merito:
- Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla ditta confermando integralmente il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 3690/2022 opposto da quest'ultima; In via subordinata nel merito:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuto nullo/invalido/inefficace e, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso la ditta in persona del titolare Sig. al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_1 della società della somma di € 873.441,96 e/o in quella maggiore o minore che sarà accertata in Parte_1 corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, per i motivi esposti in narrativa;
In via istruttoria:
- Ammettere i mezzi di prova già chiesti in sede del giudizio di primo grado, per le ragioni di cui alla narrativa. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio. Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano qui adita, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, domanda, richiesta, così giudicare: In via preliminare e pregiudiziale di rito Dichiarare l'inammissibilità dell'Atto di appello notificato, in virtù ed ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c., espressamente ciò per giudicata irragionevole probabilità di accoglimento del gravame;
dacché confermare la Sentenza n. 6774/2024, emessa dal Tribunale Civile di Milano in data 05.07.2024 (e pubblicata in pari data), in ogni sua parte e nella sua integralità considerata;
Subordinatamente, nel merito Respingere l'Atto di appello notificato ad opera della difesa facente capo alla in virtù dei motivi di Parte_1 fatto e di diritto contenuti in atti di Causa e, per l'effetto, confermare integr ugnata del Tribunale Civile di Milano n. 6774/2024, emessa in data 05.07.2024 (e pubblicata in pari data), in ogni sua parte e nella sua integralità considerata;
In via istruttoria Solo in ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di rito di inammissibilità del gravame ai sensi agli degli artt. 348 bis e ter c.p.c. ovvero di mancato accoglimento della domanda su svolta nel merito dalla scrivente difesa di rigetto dell'appello avverso e di conferma della sentenza di primo grado, e ferme e ribadite le contestazioni tutte volte dalla scrivente difesa nel giudizio di primo grado in relazione all'inammissibilità oltre che irrilevanza della prova orale ex adverso richiesta, nella denegata e non creduta ipotesi di sua ammissione - ed espressamente escluso l'inversione dell'onere della prova incombente su parte convenuta opposta e qui odierna appellante dei fatti costitutivi la sua pretesa sia in punto an sia in punto quantum - la chiede di Controparte_1 ammettersi la prova per testi richiedendo sin da ora l'eventuale prova delegata dei predetti seguenti capitoli di prova: 1) Vero che nel mese di luglio 2019 il sig. ed il sig. si accordavano verbalmente per Controparte_1 Parte_2
l'affidamento da parte della ditta alla delle opere di carpenteria e murature, posa Controparte_1 Parte_1 falsi telai, intonaci a civile, arm o, p ponteggi, tracciamenti tecnico di cantiere, assistenza agli scavi, uso della gru, posa tetti in legno orditura principale e secondari, comprese la fornitura della attrezzatura, le lavorazioni, i trasporti e quant'altro necessario per eseguire l'opera completa, presso il cantiere di Rho in via Virgilio, per l'importo tra i predetti stabilito ed accettato a forfait di Euro 210.000,00 (oltre IVA)? (si indicano a testi: il sig. Tes_1 residente in [...] e la sig.ra residente in [...]
[...] Testimone_2
AR TI n. 13); 2) Vero che i documenti fiscali di cui al documento 12b che si rammostra al teste si riferiscono alla manodopera ed al materiale forniti dalla alla per la messa dell'intonaco a civile nella palazzina e nelle villette Parte_3 Controparte_1 pagina 2 di 12 di cui al cantiere di via Lucania in TE?” (si indica a teste: il sig. domiciliato lo stesso preso la Testimone_3 [...] Pt_ in Milano, via Vincenzo Monti n.32 e la sig.ra residente in [...]
); 3) vero che a far tempo dal mese di giugno 2019 sul cantiere di TE si accumulava ritardo nell'esecuzione degli intonaci da parte della perché ogni giorno qualche dipendente della medesima risultava assente dal cantiere? (si indica a Parte_1 teste: residente in Via Cardinal Ferrari RO GG (MI) e la sig.ra residente in Testimone_4 Testimone_2
Pregn AR TI n. 13); 4) vero che a far tempo dal mese di giugno 2019 la cambiava spesso gli operai che mandava sul cantiere di Parte_1
TE? (si indica a teste: resi nal Ferrarin.1 e la sig.ra Testimone_5 Persona_1 Tes_2
residente in [...]);
[...]
che i documenti fiscali di cui al documento 12c che si rammostra al teste si riferiscono alla manodopera ed al materiale forniti dalla ICM Costruzioni s.r.l.s. con sede in Via Avvocato Tosi n.1/A Busto Arsizio. (VA) e dall'Impresa alla per la fornitura e per la posa piastrelle nella palazzina e nelle villette di Controparte_2 Controparte_1 cui al cantiere di via Lucania in TE? (si indica a teste: il sig. docilaito lo stesso presso l'Impresa Edile Controparte_2 KR OR in IA NA (VA) via P. Colombo n. residente in [...]
Milanese, via AR TI n. 13)
6) vero che la aveva personale qualificato per la posa di piastrelle? (si indica a teste: Parte_1 Testimone_6 residente in [...] Milano e la sig.ra residente in [...] n. 13);
7) Vero che i documenti fiscali di cui al documento 12a che si rammostra al teste, si riferiscono al nolo ed al montaggio ed allo smontaggio di ponteggi nel cantiere di via Lucania in TE effettuati dalle ICM Costruzioni s.r.l.s. e dall'Impresa Edile KR OR ?” (si indica a teste: il sig. docilaito lo stesso presso l'Impresa Edile KR OR in Controparte_2 IA NA (VA) via P. Colombo n. 1 residente in [...]
TI n. 13) 8) Vero che i documenti fiscali di cui al documento 13 che si rammostra al teste si riferiscono al montaggio ed allo smontaggio di ponteggi nel cantiere di via Virgilio in Rho effettuati dalla G.S. Ponteggi s.r.l.?” (si indica a teste: il sig. CP_3 domiciliato lo stesso presso la G.S. Ponteggi s.r.l. in Pogliano Milanese via TE 21/1) e la s
[...] Tes_2
residente in [...]);
[...]
che sul cantiere di Rho la provvedeva ad altresì montare a sua totale e cura e spese altresì un Controparte_1 ponteggio di sua proprietà? ( si indica a teste: il sig. domiciliato lo stesso presso la G.S. Ponteggi s.r.l. Controparte_3 in Pogliano Milanese via TE 21/1 e la sig.ra nte in Pregnana Milanese, via AR TI n. Testimone_2 13); 10) Vero che il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi presso il cantiere di Rho erano ricompresi negli accordi contrattuali come attività da effettuarsi dalla e da ricomprendersi nell'importo a forfait inter partes pattuito Parte_1 verbalmente di Euro 210.000,0 ppaltati dalla ed accettati dalla Controparte_1 [...]
e relativi a opere di carpenteria e murature, posa falsi telai, intonaci a civile, armo getto posa ferro, posa Parte_1 io ponteggi, tracciamenti tecnico di cantiere, assistenza agli scavi, uso della gru e comprensivo della fornitura di attrezzatura, delle lavorazioni, dei trasporti e di quant'altro necessario per eseguire l'opera completa da svolgersi in relazione alle edificande tre palazzine?” (si indica a teste: residente in [...] e la Testimone_1 sig.ra residente in [...]); Testimone_2 11) aveva un numero adeguato e sufficiente di ponteggi per poter realizzare le opere di cui al Parte_1 cantiere di TE consistente in una palazzina ed in tre villette e per poter altresì contemporaneamente realizzare le opere di cui al cantiere di Rho consistente nella costruzione di tre palazzine? (si indica a teste il sig. residenti in [...]
Cardinal Ferrari n. 1 RO GG e la sig.ra residente in [...] 13); 12) vero che i geometri e a far tempo da gennaio 2020 sino a tutto dicembre 2020 si sono Parte_4 Controparte_4 alternati per andare un o a sul cantiere di TE ovvero sul cantiere di Rho? (si indica a
pagina 3 di 12 teste: sig. residente in [...] e la sig.ra residente in [...]
Milanese, via AR TI n. 13); Di contro lo si ribadisce ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova svolti da parte avversa per tutti i motivi meglio svolti in atti depositati nell'interesse della qui scrivente e, nella denegata e non creduta ipotesi di loro Controparte_1 ammissione si chiede di essere ammessi altresì alla esimi capitoli con i testimoni sopra indicati dalla qui scrivente difesa. Comunque: Con integrale rifusione di spese e competenze del presente Giudizio oltre rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§.
1.Il giudizio di I grado Il giudizio concerne l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3690/2022 emesso dal tribunale di Milano il 28 febbraio 2022 nei confronti della CP_1
per l'importo di € 873.441,96, oltre accessori, su ricorso di
[...] [...]
. La creditrice opposta, quale subappaltatrice della Parte_1 CP_1 in due cantieri siti nei Comuni di TE e Rho, aveva agito per il pagamento del saldo (di € 60.000,00) delle fatture n. 80/20, 4/21 e 12/21 emesse in relazione ai lavori eseguiti sul cantiere di Rho e per il pagamento delle fatture n. 14/2021 e 15/2021 emesse a titolo di saldo dei lavori eseguiti in entrambi i cantieri per un totale complessivo di € 873.441,96. La nel proprio atto di citazione in opposizione eccepì che: Controparte_1 per il cantiere di TE le parti avevano stipulato un contratto di subappalto che prevedeva il pagamento di un corrispettivo a corpo di € 210.000,00 per l'esecuzione di alcuni lavori e per l'utilizzo della gru;
per il cantiere di Rho si erano regolate in conformità pattuendo oralmente lo stesso corrispettivo a corpo di € 210.000,00; a causa della esecuzione di varianti e opere aggiuntive, che avevano comportato l'aumento delle lavorazioni, aveva corrisposto a i maggiori importi di € 426.664,00 per il cantiere di TE e di € 402.569,04 per il cantiere in Rho;
l'opposta non aveva dimostrato di aver eseguito i lavori per i quali aveva emesso le fatture oggetto del monitorio;
le fatture nn. 14 e 15 del 2021, concernenti il consuntivo delle ore di lavoro espletate dagli operai presso i cantieri di TE e Rho, erano ingiustificate in quanto relative a prestazioni già fatturate da nei precedenti SAL;
aveva accumulato ritardi nella esecuzione dei lavori subappaltati e ciò aveva comportato l'applicazione di penali da parte di (committente dei lavori relativi ai cantieri di CP_5
TE e di Rho) e la risoluzione dei contratti di appalto in essere tra quest'ultima e la;
non aveva eseguito una serie di lavori CP_1 pagina 4 di 12 previsti contrattualmente che l'opponente era stata costretta ad eseguire tramite le proprie maestranze o mediante l'affidamento ad altre imprese. Alla luce di tali considerazioni la chiedendo la revoca del Parte_5 decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di PFM al pagamento dell'importo complessivo di € 396.619,59 dovuto a titolo di restituzione degli importi corrisposti per le lavorazioni contrattuali mai effettuate da e a titolo di risarcimento dei danni patiti per il ritardo nella esecuzione dei lavori. Si costituì in giudizio la creditrice opposta deducendo, a sua volta, che: a) le condizioni e i termini di pagamento dei due subappalti erano stati “concordati verbalmente” e prevedevano il pagamento ad ore della manodopera impiegata sui cantieri;
c) per giustificare il subappalto nei confronti della committente e legittimare la presenza di sul cantiere di TE, in caso di CP_5 controlli, le parti avevano deciso di stipulare un contratto “base” che stabiliva il pagamento di un corrispettivo a corpo;
d) per il cantiere di Rho non veniva stipulato alcun contratto scritto e gli accordi verbali contemplavano la remunerazione del subappalto “a misura a ore” e non a corpo;
e) di fatto, per entrambi i subappalti, la trasmetteva alla i SAL con il CP_1 conteggio delle somme dovute per le opere realizzate e le ore di lavoro impiegate sulla base del listino prezzi concordato corrispondendo alla l'importo di € 426.664,00 a parziale pagamento delle opere eseguite presso il cantiere di TE e la somma di € 402.000,00 a parziale pagamento delle opere eseguite presso il cantiere di Rho;
f) dalla fine dell'anno 2020 l'opponente aveva cominciato a non onorare più le fatture emesse da in relazione al cantiere di Rho effettuando un pagamento parziale di soli € 15.000,00 sulla fattura n. 80/2020 mentre le successive fatture n. 04/2021 e n. 12/2021 rimanevano totalmente inevase;
g) inoltre la non aveva remunerato tutte le ore CP_6 di lavoro dei dipendenti della impiegati nei subappalti e per tali corrispettivi erano state emesse le fatture a saldo n. 14/2021 e n. 15/2021; h) l'importo richiesto dall'opponente per lavori contrattuali non eseguiti da non era dovuto, trattandosi di lavorazioni che non era tenuta ad eseguire;
i) nessun ritardo poteva essere imputato a nella esecuzione dei lavori relativi ai due cantieri. Con sentenza n. 6774/2024, pubblicata il 5 luglio 2024, il Tribunale di Milano: accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo, respinse le domande riconvenzionali dell'opponente e compensò le spese di lite tra le parti.
pagina 5 di 12 Il primo giudice, per quel che rileva in questa sede, motivò la propria decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
- la tesi dell'opposta, secondo cui per l'esecuzione dei subappalti era stato concordato un corrispettivo parametrato alle ore di manodopera profusa da
, risultava del tutto carente in primis sul piano delle allegazioni fattuali, oltre che del tutto indimostrata. Entro i termini decadenziali di rito PFM si era, infatti, limitata ad affermare che “il compenso, le condizioni ed i termini di pagamento” erano stati “concordati oralmente” tra le parti senza indicare in quali concrete circostanze di tempo e di luogo e con quali concrete modalità erano stati raggiunti i presunti accordi contrattuali orali;
- il difetto di puntuali allegazioni non poteva essere superato dai documenti prodotti dall'opposta che, oltretutto, non erano idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo a ore per il pagamento della manodopera, poiché i documenti 3 e 4 prodotti da rappresentavano dei SAL dai quali si evinceva che erano stati applicati prezzi unitari a misura, correlati a singole specifiche lavorazioni, privi di alcun riferimento a tariffe orarie. Inoltre, l'esistenza di un contratto tra le parti che prevedeva il pagamento del corrispettivo a corpo, quantomeno con riferimento al cantiere di TE, impediva di poter provare a mezzo testimoni l'accordo concernente una remunerazione ad ore poiché a ciò ostavano le previsioni di cui agli artt. 2722 e 1417 c.c.;
- l'opposta non aveva dimostrato di aver diritto a corrispettivi maggiori rispetto a quelli già ricevuti, non avendo allegato alcunché in merito alla concreta consistenza materiale delle lavorazioni da essa complessivamente eseguite in relazione ai due subappalti, e ciò rendeva impraticabile qualsivoglia diversa e maggiore quantificazione dei corrispettivi ad essa dovuti anche ai sensi dell'art. 1657 c.c.;
- del pari infondate risultavano le domande riconvenzionali dell'opponente;
- a fronte della soccombenza reciproca sussistevano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
* * *
§.
2. I Motivi di Impugnazione Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui: A. ha revocato il decreto ingiuntivo sul presupposto che l'esistenza di un accordo verbale per la remunerazione a ore della manodopera utilizzata nei due cantieri di TE e di Rho non fosse stata nemmeno debitamente allegata. pagina 6 di 12 Sul punto l'appellante sostiene di aver prodotto nel giudizio di primo grado copiosa documentazione atta a dimostrare che l'accordo orale, perfezionatosi tra i legali rappresentanti delle parti prima dell'inizio dell'attività lavorativa presso i due cantieri, prevedeva un compenso orario per l'attività svolta da . Tanto risulterebbe (i) dai maggiori importi pacificamente corrisposti rispetto a quelli che, a dire dell'appellata, era stato convenuto per ogni cantiere (i.e. € 210.000,00); (ii) dalla predisposizione di un listino prezzi a misura per il cantiere di TE, riconoscendosi debitrice nei confronti di della somma di € 334.359,00, comprensiva dell'importo mensile dovuto al geometra e al gruista, al marzo 2020 (doc. 3 PFM) e di quello il cantiere di Rho, riconoscendosi debitrice nei confronti di dell'importo di € 283.841,00, anche questa volta comprensivo delle spettanze del geometra e del gruista, al luglio 2020 (doc. 4
); (iii) dal pagamento solo di acconti sui SAL (come risulterebbe dalle fatture emesse in relazione ai due subappalti, (docc. 3 e 4 ), cui CP_1 aveva fatto seguito l'emissione delle fatture nn. 14 e 15 del 2021 a saldo dei lavori eseguiti per i due cantieri. Il primo giudice avrebbe omesso di considerare che il credito vantato nei confronti della non era contestato dalla debitrice, tant'è che, a CP_1 seguito dell'incontro tenutosi in data 05.02.202 alla presenza del committente - la si era impegnata a pagare le fatture inevase e a corrispondere un CP_1 ulteriore acconto entro la fine del mese di febbraio - salvo poi sospendere il pagamento adducendo genericamente vari inadempimenti dell'opposta, senza mai negare la debenza degli importi per cui è causa;
B. ha escluso che la documentazione prodotta da , con particolare riferimento ai documenti nn. 3 e 4, fosse idonea ad attestare l'esistenza di accordi contrattuali. PFM rileva che la precitata documentazione dimostra che la debitrice aveva redatto un listino prezzi che prevedeva la remunerazione a misura delle opere subappaltate, oltre al pagamento delle somme dovute ai geometri e al gruista, con ciò superando il contenuto del contratto relativo al solo cantiere di TE. Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato l'ulteriore documentazione agli atti attestante l'ammontare dei costi sostenuti da per l'esecuzione dei subappalti (i.e. il costo della manodopera di € 25/ora per un totale di € 1.235.950; i compensi dovuti ai tre geometri che avevano operato sui cantieri di complessivi € 260.000,00; le fatture pagate ai fornitori che avevano svolto attività sui cantieri di TE e di Rho per un totale di € 214.862,00) e che la pagina 7 di 12 differenza tra i costi sostenuti da e gli importi corrisposti dalla
[...]
evidenzia un credito residuo della appellante di complessivi € CP_1
881.579,00, addirittura superiore rispetto all'importo chiesto in via monitoria;
C. ha affermato che, in relazione al subappalto relativo al cantiere di TE, la prova dell'esistenza dell'accordo prevedente una remunerazione ad ore non avrebbe potuto essere fornita tramite la prova testimoniale. Ad avviso dell'appellante il giudice di prime cure non aveva considerato la prova orale, ove ammessa, avrebbe consentito di fornire elementi chiarificatori rispetto alla reale volontà delle parti, già risultante dalla copiosa documentazione agli atti e che, comunque, i limiti alla prova testimoniale previsti dall'art. 2722 c.c. non potevano valere per il cantiere di Rho rispetto al quale non è mai esistito un contratto scritto;
D. ha, infine, rilevato la mancata dimostrazione della concreta consistenza materiale delle lavorazioni eseguite in relazione ai due subappalti.
sostiene di aver puntualmente dedotto e allegato la specifica delle lavorazioni rimaste impagate e che tali pretese creditorie, oltre ad essere giustificate dalla documentazione agli atti, sarebbero state ulteriormente dimostrate tramite la prova testimoniale, sulla cui ammissione insiste.
* * *
§.
3. L'Opinione della Corte L'appello è infondato. Deve a riguardo convenirsi con l'appellante riguardo la raggiunta dimostrazione che, al di là del corrispettivo a corpo pattuito formalmente nel contratto relativo al cantiere di TE, gli accordi intercorsi tra e la CP_1 prevedevano in realtà per entrambi i cantieri il pagamento di un corrispettivo a misura, sulla base di prezzi unitari riferiti alle varie opere subappaltate a , oltre al compenso mensile dovuto per le prestazioni del geometra della subappaltatrice (€ 5.000,00/mese) e del gruista (€ 3.000,00/mese). Tanto emerge ictu oculi dai documenti nn. 3 e 4 prodotti dall'appellante - dai quali si evince che i SAL venivano emessi e sottoscritti dalla sulla base CP_1 di prezzi unitari relativi alle lavorazioni commissionate ed eseguite da , tenuto conto altresì dei costi mensili relativi al geometra e al gruista - ed è confermato dalla circostanza che l'appellata, pur avendo giustificato la corresponsione per entrambi i subappalti di importi di gran lunga superiori rispetto a quanto previsto nel contratto relativo al cantiere di TE (€ 210.000,00) in ragione della esecuzione di opere in variante ed extracontrattuali, pagina 8 di 12 non ha fornito alcuna indicazione in merito alla natura e consistenza delle varianti. Fermo quanto precede si osserva che, come correttamente sottolinea il tribunale, l'appellante non ha invece fornito alcun principio di prova riguardo
<< l'esistenza degli adombrati (e, comunque, non meglio precisati) accordi prevedenti una remunerazione ad ore>>. I SAL prodotti in giudizio (docc. 3 e 4 PFM), di cui l'appellante lamenta l'erronea valutazione, non prevedono il pagamento di un corrispettivo per la manodopera aggiuntivo rispetto al compenso previsto per l'esecuzione dei lavori a misura, né, d'altra parte, è dato ricavare l'esistenza dell'accordo de quo dagli ulteriori documenti agli atti, ove si consideri che: x) contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, solo alcune fatture emesse da recano la dicitura “acconto”. Infatti, in relazione al cantiere di TE solo la prima fattura (relativa al SAL 1) e l'ultima fattura (relativa al SAL maturato al 30/11/2020) sono state emesse a titolo di acconto (doc. 3
[...]
), mentre con riferimento al cantiere di Rho solo le ultime tre fatture, CP_1 azionate con il decreto monitorio, risultano emesse come “acconti” sulle lavorazioni eseguite rispettivamente alla data del 30/11/2020, del 31/12/2020 e del 31/01/2021 (doc. 1 del fascicolo monitorio). Ne consegue che da tali documenti non è dato evincere alcun ulteriore diritto di credito per la manodopera impiegata sui due cantieri con riferimento a lavori già eseguiti, fatturati e pagati alla subappaltatrice;
xx) il consuntivo delle ore mensili pagate ai dipendenti occupati presso i cantieri di TE e di Rho, come anche le tabelle indicanti i giorni e le ore lavorate su base mensile da ogni dipendente della presso i cantieri in questione, sono meri atti di parte inidonei a dimostrare sia le effettive ore di lavoro prestate sui due cantieri dagli operai dell'appellante, sia l'esistenza di un accordo per il pagamento degli operai su base oraria in aggiunta al corrispettivo dovuto per le varie lavorazioni;
xxx) le denunce alla relative agli anni 2019-2021, sono del tutto Parte_6 irrilevanti poiché attestano unicamente che alcuni dipendenti della erano impiegati sui cantieri di TE e di Rho, circostanza peraltro incontestata;
ix) le tabelle indicanti il costo medio orario dei dipendenti delle imprese edili su scala nazionale e regionale sono del pari irrilevanti dato che nell'appalto a misura le tariffe unitarie includono il corrispettivo dovuto per la manodopera;
pagina 9 di 12 xi) le denunce alla dei geometri assunti dalla negli anni 2019- Parte_6
2021, come anche le relative buste paga, non indicano i cantieri nei quali è stato impiegato tale personale ha lavorato. Pertanto, da tali documenti non è possibile desumere la debenza da parte della di ulteriori corrispettivi per le CP_1 prestazioni dei geometri. Né appare configurabile da parte del tribunale la violazione dell'art. 115 co. 2 cpc in ragione dell'asserita omessa applicazione del principio di non contestazione. Alla PEC del 3 febbraio 2021 (doc. 2 fasc. mon.) con cui sollecitava il pagamento delle fatture 80/20 e 4721 e trasmetteva i prospetti dei costi del personale sostenuti alla data del 31/01/2021, replicava il legale della committente che, con lettera datata 05/02/2021, contestava in toto le richieste
“avanzate a mezzo pec poiché pretestuose e prive di ogni fondamento”, evidenziando che per il cantiere di TE era stato sottoscritto il contratto di subappalto “con il quale venivano stabilite le opere da svolgere ed il relativo prezzo, pertanto i pagamenti saranno effettuati come pattuito nel contratto” e che per il cantiere di Rho, per il quale non sussisteva un contratto scritto, “saranno applicati i prezzi stabiliti come da accordi verbali intercorsi applicando le medesime modalità di pagamento del contratto in subappalto”. Seguiva poi la comunicazione del 28/02/2021 con la quale il procuratore della
, rinnovava le contestazioni alle ulteriori pretese di pagamento CP_1 avanzate dall'appellante. Quindi, a fronte della puntuale contestazione circa la debenza di ulteriori importi a titolo di remunerazione della manodopera, gravava su l'onere di fornire la prova dell'accordo orale per la corresponsione dell'importo di € 25/ora per ogni operaio impiegato nell'esecuzione dei subappalti, non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione delle fatture emesse dalla subappaltatrice poiché la Cassazione ha già chiarito che “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte” (cfr. Cass. sent. n. 10860 del 2007; Cass. sent. n. 14399/2024) e che “L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla stessa parte” (Cass. ord. n. 33575/2021). pagina 10 di 12 A ciò aggiungasi che non è censurabile nemmeno la decisione del primo giudice di non ammettere la prova testimoniale sul presunto accordo concernente la retribuzione oraria degli operai per contrasto con gli artt. 2722 e 1417 c.c., in assenza di un principio di prova scritta che faccia apparire verosimile l'esistenza di un accordo per la retribuzione oraria degli operai impiegati sul cantiere di TE. Per quanto riguarda invece il cantiere di Rho la prova testimoniale avente ad oggetto l'accordo per il pagamento del subappalto “in base al numero di ore lavorate dai dipendenti della PFM e in relazione allo stato di avanzamento lavori presso il cantiere” (di cui al capitolo n. 5 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. depositata da PFM) era ed è del tutto superflua e irrilevante poiché le circostanze ivi dedotte sono radicalmente smentite: a) dal documento n. 4, prodotto dalla stessa appellante, dal quale risulta che gli importi da corrispondere mensilmente a venivano calcolati dalla sulla CP_1 base di un corrispettivo a misura per le varie lavorazioni eseguite dagli operai con l'aggiunta delle prestazioni mensili del geometra e del gruista e che per i mesi di giugno e luglio 2020 il compenso era stato calcolato conformemente ai citati criteri;
b) dalle fatture relative ai SAL 6 e 7, concernenti i lavori eseguiti presso il cantiere di Rho alla data del 30 giugno 2020 e del 31 luglio 2020, il cui importo (rispettivamente di € 71.214,52 e di € 59.664,52) coincide esattamente con il calcolo dei compensi effettuato dalla per i medesimi mesi. CP_6
Sicché, in definitiva gli importi di cui alle fatture n. 14/2021 (di € 240.718,46), e n. 15/2021 (di € 572.723,50), asseritamente emesse a titolo di saldo per il lavoro dei dipendenti della PFM che hanno eseguito i lavori de quibus, non sono dovuti. Ad analoga conclusione si perviene per quanto attiene agli ulteriori importi richiesti da con le fatture n. 80/2020, n. 04/2021 e n. 12/2021 (che ammontano complessivamente a € 60.000,00 a fronte del pagamento parziale della fattura n. 80). Anche a volere ritenere dimostrata l'esistenza di un accordo per remunerare le opere a misura, si osserva che, come correttamente rilevato dal Tribunale, la creditrice opposta non ha dimostrato in alcun modo la consistenza dei lavori di cui reclama il pagamento. Le predette fatture risultano emesse in assenza di SAL e fanno generico riferimento ai lavori eseguiti sul cantiere di Rho nei mesi di novembre e dicembre 2020 e nel gennaio 2021, senza specificarne minimamente la tipologia. Non risultano pertanto allegate quali opere eseguite non sarebbero state remunerate dalla controparte, il che impedisce di riconoscere come dovuto il pagamento delle fatture n. 80/2020, n. 04/2021 e n. 12/2021, come anche ogni ulteriore corrispettivo quantificato ai pagina 11 di 12 sensi dell'art. 1657 c.c., non avendo il subappaltatore assolto al proprio onere di fornire prova dell'entità e della consistenza di dette opere (Cass. Civ. 12 maggio 2016, n. 9768).
* * * Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, , tenuto conto del valore di causa e della scarsa complessità delle questioni trattate. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 CP_1
, per la riforma della sentenza del tribunale di Milano n. 6774/2024,
[...] pubblicata il 05/07/2024, così dispone:
1. rigetta l'appello e conseguentemente conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e che si liquidano nell'importo di € 9.256,00 per compensi professionali oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Francesca Vullo dott.ssa Margherita Monte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Margherita Monte Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 398/2025 promossa in grado d'appello DA (C.F./P.IVA , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROBERTO NOVATI, elettivamente domiciliata in Monza, via Manfredo Campiero n. 8, presso lo studio del predetto difensore, APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ANGELO PARIANI, elettivamente domiciliata in Milano, via C. Hajech n. 10, presso lo studio del predetto difensore, APPELLATA Avente ad oggetto: Appalto altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.) Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, accogliere per i motivi tutti sopra esposti lo spiegato appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 6774/2024 pagina 1 di 12 del 05.07.2024, pubblicata in data 05.07.2024 emessa dal Tribunale di Milano nella persona del Dott. Mauro Pacifico, non notificata In via principale nel merito:
- Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla ditta confermando integralmente il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 3690/2022 opposto da quest'ultima; In via subordinata nel merito:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuto nullo/invalido/inefficace e, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso la ditta in persona del titolare Sig. al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_1 della società della somma di € 873.441,96 e/o in quella maggiore o minore che sarà accertata in Parte_1 corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, per i motivi esposti in narrativa;
In via istruttoria:
- Ammettere i mezzi di prova già chiesti in sede del giudizio di primo grado, per le ragioni di cui alla narrativa. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio. Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano qui adita, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, domanda, richiesta, così giudicare: In via preliminare e pregiudiziale di rito Dichiarare l'inammissibilità dell'Atto di appello notificato, in virtù ed ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c., espressamente ciò per giudicata irragionevole probabilità di accoglimento del gravame;
dacché confermare la Sentenza n. 6774/2024, emessa dal Tribunale Civile di Milano in data 05.07.2024 (e pubblicata in pari data), in ogni sua parte e nella sua integralità considerata;
Subordinatamente, nel merito Respingere l'Atto di appello notificato ad opera della difesa facente capo alla in virtù dei motivi di Parte_1 fatto e di diritto contenuti in atti di Causa e, per l'effetto, confermare integr ugnata del Tribunale Civile di Milano n. 6774/2024, emessa in data 05.07.2024 (e pubblicata in pari data), in ogni sua parte e nella sua integralità considerata;
In via istruttoria Solo in ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di rito di inammissibilità del gravame ai sensi agli degli artt. 348 bis e ter c.p.c. ovvero di mancato accoglimento della domanda su svolta nel merito dalla scrivente difesa di rigetto dell'appello avverso e di conferma della sentenza di primo grado, e ferme e ribadite le contestazioni tutte volte dalla scrivente difesa nel giudizio di primo grado in relazione all'inammissibilità oltre che irrilevanza della prova orale ex adverso richiesta, nella denegata e non creduta ipotesi di sua ammissione - ed espressamente escluso l'inversione dell'onere della prova incombente su parte convenuta opposta e qui odierna appellante dei fatti costitutivi la sua pretesa sia in punto an sia in punto quantum - la chiede di Controparte_1 ammettersi la prova per testi richiedendo sin da ora l'eventuale prova delegata dei predetti seguenti capitoli di prova: 1) Vero che nel mese di luglio 2019 il sig. ed il sig. si accordavano verbalmente per Controparte_1 Parte_2
l'affidamento da parte della ditta alla delle opere di carpenteria e murature, posa Controparte_1 Parte_1 falsi telai, intonaci a civile, arm o, p ponteggi, tracciamenti tecnico di cantiere, assistenza agli scavi, uso della gru, posa tetti in legno orditura principale e secondari, comprese la fornitura della attrezzatura, le lavorazioni, i trasporti e quant'altro necessario per eseguire l'opera completa, presso il cantiere di Rho in via Virgilio, per l'importo tra i predetti stabilito ed accettato a forfait di Euro 210.000,00 (oltre IVA)? (si indicano a testi: il sig. Tes_1 residente in [...] e la sig.ra residente in [...]
[...] Testimone_2
AR TI n. 13); 2) Vero che i documenti fiscali di cui al documento 12b che si rammostra al teste si riferiscono alla manodopera ed al materiale forniti dalla alla per la messa dell'intonaco a civile nella palazzina e nelle villette Parte_3 Controparte_1 pagina 2 di 12 di cui al cantiere di via Lucania in TE?” (si indica a teste: il sig. domiciliato lo stesso preso la Testimone_3 [...] Pt_ in Milano, via Vincenzo Monti n.32 e la sig.ra residente in [...]
); 3) vero che a far tempo dal mese di giugno 2019 sul cantiere di TE si accumulava ritardo nell'esecuzione degli intonaci da parte della perché ogni giorno qualche dipendente della medesima risultava assente dal cantiere? (si indica a Parte_1 teste: residente in Via Cardinal Ferrari RO GG (MI) e la sig.ra residente in Testimone_4 Testimone_2
Pregn AR TI n. 13); 4) vero che a far tempo dal mese di giugno 2019 la cambiava spesso gli operai che mandava sul cantiere di Parte_1
TE? (si indica a teste: resi nal Ferrarin.1 e la sig.ra Testimone_5 Persona_1 Tes_2
residente in [...]);
[...]
che i documenti fiscali di cui al documento 12c che si rammostra al teste si riferiscono alla manodopera ed al materiale forniti dalla ICM Costruzioni s.r.l.s. con sede in Via Avvocato Tosi n.1/A Busto Arsizio. (VA) e dall'Impresa alla per la fornitura e per la posa piastrelle nella palazzina e nelle villette di Controparte_2 Controparte_1 cui al cantiere di via Lucania in TE? (si indica a teste: il sig. docilaito lo stesso presso l'Impresa Edile Controparte_2 KR OR in IA NA (VA) via P. Colombo n. residente in [...]
Milanese, via AR TI n. 13)
6) vero che la aveva personale qualificato per la posa di piastrelle? (si indica a teste: Parte_1 Testimone_6 residente in [...] Milano e la sig.ra residente in [...] n. 13);
7) Vero che i documenti fiscali di cui al documento 12a che si rammostra al teste, si riferiscono al nolo ed al montaggio ed allo smontaggio di ponteggi nel cantiere di via Lucania in TE effettuati dalle ICM Costruzioni s.r.l.s. e dall'Impresa Edile KR OR ?” (si indica a teste: il sig. docilaito lo stesso presso l'Impresa Edile KR OR in Controparte_2 IA NA (VA) via P. Colombo n. 1 residente in [...]
TI n. 13) 8) Vero che i documenti fiscali di cui al documento 13 che si rammostra al teste si riferiscono al montaggio ed allo smontaggio di ponteggi nel cantiere di via Virgilio in Rho effettuati dalla G.S. Ponteggi s.r.l.?” (si indica a teste: il sig. CP_3 domiciliato lo stesso presso la G.S. Ponteggi s.r.l. in Pogliano Milanese via TE 21/1) e la s
[...] Tes_2
residente in [...]);
[...]
che sul cantiere di Rho la provvedeva ad altresì montare a sua totale e cura e spese altresì un Controparte_1 ponteggio di sua proprietà? ( si indica a teste: il sig. domiciliato lo stesso presso la G.S. Ponteggi s.r.l. Controparte_3 in Pogliano Milanese via TE 21/1 e la sig.ra nte in Pregnana Milanese, via AR TI n. Testimone_2 13); 10) Vero che il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi presso il cantiere di Rho erano ricompresi negli accordi contrattuali come attività da effettuarsi dalla e da ricomprendersi nell'importo a forfait inter partes pattuito Parte_1 verbalmente di Euro 210.000,0 ppaltati dalla ed accettati dalla Controparte_1 [...]
e relativi a opere di carpenteria e murature, posa falsi telai, intonaci a civile, armo getto posa ferro, posa Parte_1 io ponteggi, tracciamenti tecnico di cantiere, assistenza agli scavi, uso della gru e comprensivo della fornitura di attrezzatura, delle lavorazioni, dei trasporti e di quant'altro necessario per eseguire l'opera completa da svolgersi in relazione alle edificande tre palazzine?” (si indica a teste: residente in [...] e la Testimone_1 sig.ra residente in [...]); Testimone_2 11) aveva un numero adeguato e sufficiente di ponteggi per poter realizzare le opere di cui al Parte_1 cantiere di TE consistente in una palazzina ed in tre villette e per poter altresì contemporaneamente realizzare le opere di cui al cantiere di Rho consistente nella costruzione di tre palazzine? (si indica a teste il sig. residenti in [...]
Cardinal Ferrari n. 1 RO GG e la sig.ra residente in [...] 13); 12) vero che i geometri e a far tempo da gennaio 2020 sino a tutto dicembre 2020 si sono Parte_4 Controparte_4 alternati per andare un o a sul cantiere di TE ovvero sul cantiere di Rho? (si indica a
pagina 3 di 12 teste: sig. residente in [...] e la sig.ra residente in [...]
Milanese, via AR TI n. 13); Di contro lo si ribadisce ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova svolti da parte avversa per tutti i motivi meglio svolti in atti depositati nell'interesse della qui scrivente e, nella denegata e non creduta ipotesi di loro Controparte_1 ammissione si chiede di essere ammessi altresì alla esimi capitoli con i testimoni sopra indicati dalla qui scrivente difesa. Comunque: Con integrale rifusione di spese e competenze del presente Giudizio oltre rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§.
1.Il giudizio di I grado Il giudizio concerne l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3690/2022 emesso dal tribunale di Milano il 28 febbraio 2022 nei confronti della CP_1
per l'importo di € 873.441,96, oltre accessori, su ricorso di
[...] [...]
. La creditrice opposta, quale subappaltatrice della Parte_1 CP_1 in due cantieri siti nei Comuni di TE e Rho, aveva agito per il pagamento del saldo (di € 60.000,00) delle fatture n. 80/20, 4/21 e 12/21 emesse in relazione ai lavori eseguiti sul cantiere di Rho e per il pagamento delle fatture n. 14/2021 e 15/2021 emesse a titolo di saldo dei lavori eseguiti in entrambi i cantieri per un totale complessivo di € 873.441,96. La nel proprio atto di citazione in opposizione eccepì che: Controparte_1 per il cantiere di TE le parti avevano stipulato un contratto di subappalto che prevedeva il pagamento di un corrispettivo a corpo di € 210.000,00 per l'esecuzione di alcuni lavori e per l'utilizzo della gru;
per il cantiere di Rho si erano regolate in conformità pattuendo oralmente lo stesso corrispettivo a corpo di € 210.000,00; a causa della esecuzione di varianti e opere aggiuntive, che avevano comportato l'aumento delle lavorazioni, aveva corrisposto a i maggiori importi di € 426.664,00 per il cantiere di TE e di € 402.569,04 per il cantiere in Rho;
l'opposta non aveva dimostrato di aver eseguito i lavori per i quali aveva emesso le fatture oggetto del monitorio;
le fatture nn. 14 e 15 del 2021, concernenti il consuntivo delle ore di lavoro espletate dagli operai presso i cantieri di TE e Rho, erano ingiustificate in quanto relative a prestazioni già fatturate da nei precedenti SAL;
aveva accumulato ritardi nella esecuzione dei lavori subappaltati e ciò aveva comportato l'applicazione di penali da parte di (committente dei lavori relativi ai cantieri di CP_5
TE e di Rho) e la risoluzione dei contratti di appalto in essere tra quest'ultima e la;
non aveva eseguito una serie di lavori CP_1 pagina 4 di 12 previsti contrattualmente che l'opponente era stata costretta ad eseguire tramite le proprie maestranze o mediante l'affidamento ad altre imprese. Alla luce di tali considerazioni la chiedendo la revoca del Parte_5 decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di PFM al pagamento dell'importo complessivo di € 396.619,59 dovuto a titolo di restituzione degli importi corrisposti per le lavorazioni contrattuali mai effettuate da e a titolo di risarcimento dei danni patiti per il ritardo nella esecuzione dei lavori. Si costituì in giudizio la creditrice opposta deducendo, a sua volta, che: a) le condizioni e i termini di pagamento dei due subappalti erano stati “concordati verbalmente” e prevedevano il pagamento ad ore della manodopera impiegata sui cantieri;
c) per giustificare il subappalto nei confronti della committente e legittimare la presenza di sul cantiere di TE, in caso di CP_5 controlli, le parti avevano deciso di stipulare un contratto “base” che stabiliva il pagamento di un corrispettivo a corpo;
d) per il cantiere di Rho non veniva stipulato alcun contratto scritto e gli accordi verbali contemplavano la remunerazione del subappalto “a misura a ore” e non a corpo;
e) di fatto, per entrambi i subappalti, la trasmetteva alla i SAL con il CP_1 conteggio delle somme dovute per le opere realizzate e le ore di lavoro impiegate sulla base del listino prezzi concordato corrispondendo alla l'importo di € 426.664,00 a parziale pagamento delle opere eseguite presso il cantiere di TE e la somma di € 402.000,00 a parziale pagamento delle opere eseguite presso il cantiere di Rho;
f) dalla fine dell'anno 2020 l'opponente aveva cominciato a non onorare più le fatture emesse da in relazione al cantiere di Rho effettuando un pagamento parziale di soli € 15.000,00 sulla fattura n. 80/2020 mentre le successive fatture n. 04/2021 e n. 12/2021 rimanevano totalmente inevase;
g) inoltre la non aveva remunerato tutte le ore CP_6 di lavoro dei dipendenti della impiegati nei subappalti e per tali corrispettivi erano state emesse le fatture a saldo n. 14/2021 e n. 15/2021; h) l'importo richiesto dall'opponente per lavori contrattuali non eseguiti da non era dovuto, trattandosi di lavorazioni che non era tenuta ad eseguire;
i) nessun ritardo poteva essere imputato a nella esecuzione dei lavori relativi ai due cantieri. Con sentenza n. 6774/2024, pubblicata il 5 luglio 2024, il Tribunale di Milano: accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo, respinse le domande riconvenzionali dell'opponente e compensò le spese di lite tra le parti.
pagina 5 di 12 Il primo giudice, per quel che rileva in questa sede, motivò la propria decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
- la tesi dell'opposta, secondo cui per l'esecuzione dei subappalti era stato concordato un corrispettivo parametrato alle ore di manodopera profusa da
, risultava del tutto carente in primis sul piano delle allegazioni fattuali, oltre che del tutto indimostrata. Entro i termini decadenziali di rito PFM si era, infatti, limitata ad affermare che “il compenso, le condizioni ed i termini di pagamento” erano stati “concordati oralmente” tra le parti senza indicare in quali concrete circostanze di tempo e di luogo e con quali concrete modalità erano stati raggiunti i presunti accordi contrattuali orali;
- il difetto di puntuali allegazioni non poteva essere superato dai documenti prodotti dall'opposta che, oltretutto, non erano idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo a ore per il pagamento della manodopera, poiché i documenti 3 e 4 prodotti da rappresentavano dei SAL dai quali si evinceva che erano stati applicati prezzi unitari a misura, correlati a singole specifiche lavorazioni, privi di alcun riferimento a tariffe orarie. Inoltre, l'esistenza di un contratto tra le parti che prevedeva il pagamento del corrispettivo a corpo, quantomeno con riferimento al cantiere di TE, impediva di poter provare a mezzo testimoni l'accordo concernente una remunerazione ad ore poiché a ciò ostavano le previsioni di cui agli artt. 2722 e 1417 c.c.;
- l'opposta non aveva dimostrato di aver diritto a corrispettivi maggiori rispetto a quelli già ricevuti, non avendo allegato alcunché in merito alla concreta consistenza materiale delle lavorazioni da essa complessivamente eseguite in relazione ai due subappalti, e ciò rendeva impraticabile qualsivoglia diversa e maggiore quantificazione dei corrispettivi ad essa dovuti anche ai sensi dell'art. 1657 c.c.;
- del pari infondate risultavano le domande riconvenzionali dell'opponente;
- a fronte della soccombenza reciproca sussistevano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
* * *
§.
2. I Motivi di Impugnazione Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui: A. ha revocato il decreto ingiuntivo sul presupposto che l'esistenza di un accordo verbale per la remunerazione a ore della manodopera utilizzata nei due cantieri di TE e di Rho non fosse stata nemmeno debitamente allegata. pagina 6 di 12 Sul punto l'appellante sostiene di aver prodotto nel giudizio di primo grado copiosa documentazione atta a dimostrare che l'accordo orale, perfezionatosi tra i legali rappresentanti delle parti prima dell'inizio dell'attività lavorativa presso i due cantieri, prevedeva un compenso orario per l'attività svolta da . Tanto risulterebbe (i) dai maggiori importi pacificamente corrisposti rispetto a quelli che, a dire dell'appellata, era stato convenuto per ogni cantiere (i.e. € 210.000,00); (ii) dalla predisposizione di un listino prezzi a misura per il cantiere di TE, riconoscendosi debitrice nei confronti di della somma di € 334.359,00, comprensiva dell'importo mensile dovuto al geometra e al gruista, al marzo 2020 (doc. 3 PFM) e di quello il cantiere di Rho, riconoscendosi debitrice nei confronti di dell'importo di € 283.841,00, anche questa volta comprensivo delle spettanze del geometra e del gruista, al luglio 2020 (doc. 4
); (iii) dal pagamento solo di acconti sui SAL (come risulterebbe dalle fatture emesse in relazione ai due subappalti, (docc. 3 e 4 ), cui CP_1 aveva fatto seguito l'emissione delle fatture nn. 14 e 15 del 2021 a saldo dei lavori eseguiti per i due cantieri. Il primo giudice avrebbe omesso di considerare che il credito vantato nei confronti della non era contestato dalla debitrice, tant'è che, a CP_1 seguito dell'incontro tenutosi in data 05.02.202 alla presenza del committente - la si era impegnata a pagare le fatture inevase e a corrispondere un CP_1 ulteriore acconto entro la fine del mese di febbraio - salvo poi sospendere il pagamento adducendo genericamente vari inadempimenti dell'opposta, senza mai negare la debenza degli importi per cui è causa;
B. ha escluso che la documentazione prodotta da , con particolare riferimento ai documenti nn. 3 e 4, fosse idonea ad attestare l'esistenza di accordi contrattuali. PFM rileva che la precitata documentazione dimostra che la debitrice aveva redatto un listino prezzi che prevedeva la remunerazione a misura delle opere subappaltate, oltre al pagamento delle somme dovute ai geometri e al gruista, con ciò superando il contenuto del contratto relativo al solo cantiere di TE. Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato l'ulteriore documentazione agli atti attestante l'ammontare dei costi sostenuti da per l'esecuzione dei subappalti (i.e. il costo della manodopera di € 25/ora per un totale di € 1.235.950; i compensi dovuti ai tre geometri che avevano operato sui cantieri di complessivi € 260.000,00; le fatture pagate ai fornitori che avevano svolto attività sui cantieri di TE e di Rho per un totale di € 214.862,00) e che la pagina 7 di 12 differenza tra i costi sostenuti da e gli importi corrisposti dalla
[...]
evidenzia un credito residuo della appellante di complessivi € CP_1
881.579,00, addirittura superiore rispetto all'importo chiesto in via monitoria;
C. ha affermato che, in relazione al subappalto relativo al cantiere di TE, la prova dell'esistenza dell'accordo prevedente una remunerazione ad ore non avrebbe potuto essere fornita tramite la prova testimoniale. Ad avviso dell'appellante il giudice di prime cure non aveva considerato la prova orale, ove ammessa, avrebbe consentito di fornire elementi chiarificatori rispetto alla reale volontà delle parti, già risultante dalla copiosa documentazione agli atti e che, comunque, i limiti alla prova testimoniale previsti dall'art. 2722 c.c. non potevano valere per il cantiere di Rho rispetto al quale non è mai esistito un contratto scritto;
D. ha, infine, rilevato la mancata dimostrazione della concreta consistenza materiale delle lavorazioni eseguite in relazione ai due subappalti.
sostiene di aver puntualmente dedotto e allegato la specifica delle lavorazioni rimaste impagate e che tali pretese creditorie, oltre ad essere giustificate dalla documentazione agli atti, sarebbero state ulteriormente dimostrate tramite la prova testimoniale, sulla cui ammissione insiste.
* * *
§.
3. L'Opinione della Corte L'appello è infondato. Deve a riguardo convenirsi con l'appellante riguardo la raggiunta dimostrazione che, al di là del corrispettivo a corpo pattuito formalmente nel contratto relativo al cantiere di TE, gli accordi intercorsi tra e la CP_1 prevedevano in realtà per entrambi i cantieri il pagamento di un corrispettivo a misura, sulla base di prezzi unitari riferiti alle varie opere subappaltate a , oltre al compenso mensile dovuto per le prestazioni del geometra della subappaltatrice (€ 5.000,00/mese) e del gruista (€ 3.000,00/mese). Tanto emerge ictu oculi dai documenti nn. 3 e 4 prodotti dall'appellante - dai quali si evince che i SAL venivano emessi e sottoscritti dalla sulla base CP_1 di prezzi unitari relativi alle lavorazioni commissionate ed eseguite da , tenuto conto altresì dei costi mensili relativi al geometra e al gruista - ed è confermato dalla circostanza che l'appellata, pur avendo giustificato la corresponsione per entrambi i subappalti di importi di gran lunga superiori rispetto a quanto previsto nel contratto relativo al cantiere di TE (€ 210.000,00) in ragione della esecuzione di opere in variante ed extracontrattuali, pagina 8 di 12 non ha fornito alcuna indicazione in merito alla natura e consistenza delle varianti. Fermo quanto precede si osserva che, come correttamente sottolinea il tribunale, l'appellante non ha invece fornito alcun principio di prova riguardo
<< l'esistenza degli adombrati (e, comunque, non meglio precisati) accordi prevedenti una remunerazione ad ore>>. I SAL prodotti in giudizio (docc. 3 e 4 PFM), di cui l'appellante lamenta l'erronea valutazione, non prevedono il pagamento di un corrispettivo per la manodopera aggiuntivo rispetto al compenso previsto per l'esecuzione dei lavori a misura, né, d'altra parte, è dato ricavare l'esistenza dell'accordo de quo dagli ulteriori documenti agli atti, ove si consideri che: x) contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, solo alcune fatture emesse da recano la dicitura “acconto”. Infatti, in relazione al cantiere di TE solo la prima fattura (relativa al SAL 1) e l'ultima fattura (relativa al SAL maturato al 30/11/2020) sono state emesse a titolo di acconto (doc. 3
[...]
), mentre con riferimento al cantiere di Rho solo le ultime tre fatture, CP_1 azionate con il decreto monitorio, risultano emesse come “acconti” sulle lavorazioni eseguite rispettivamente alla data del 30/11/2020, del 31/12/2020 e del 31/01/2021 (doc. 1 del fascicolo monitorio). Ne consegue che da tali documenti non è dato evincere alcun ulteriore diritto di credito per la manodopera impiegata sui due cantieri con riferimento a lavori già eseguiti, fatturati e pagati alla subappaltatrice;
xx) il consuntivo delle ore mensili pagate ai dipendenti occupati presso i cantieri di TE e di Rho, come anche le tabelle indicanti i giorni e le ore lavorate su base mensile da ogni dipendente della presso i cantieri in questione, sono meri atti di parte inidonei a dimostrare sia le effettive ore di lavoro prestate sui due cantieri dagli operai dell'appellante, sia l'esistenza di un accordo per il pagamento degli operai su base oraria in aggiunta al corrispettivo dovuto per le varie lavorazioni;
xxx) le denunce alla relative agli anni 2019-2021, sono del tutto Parte_6 irrilevanti poiché attestano unicamente che alcuni dipendenti della erano impiegati sui cantieri di TE e di Rho, circostanza peraltro incontestata;
ix) le tabelle indicanti il costo medio orario dei dipendenti delle imprese edili su scala nazionale e regionale sono del pari irrilevanti dato che nell'appalto a misura le tariffe unitarie includono il corrispettivo dovuto per la manodopera;
pagina 9 di 12 xi) le denunce alla dei geometri assunti dalla negli anni 2019- Parte_6
2021, come anche le relative buste paga, non indicano i cantieri nei quali è stato impiegato tale personale ha lavorato. Pertanto, da tali documenti non è possibile desumere la debenza da parte della di ulteriori corrispettivi per le CP_1 prestazioni dei geometri. Né appare configurabile da parte del tribunale la violazione dell'art. 115 co. 2 cpc in ragione dell'asserita omessa applicazione del principio di non contestazione. Alla PEC del 3 febbraio 2021 (doc. 2 fasc. mon.) con cui sollecitava il pagamento delle fatture 80/20 e 4721 e trasmetteva i prospetti dei costi del personale sostenuti alla data del 31/01/2021, replicava il legale della committente che, con lettera datata 05/02/2021, contestava in toto le richieste
“avanzate a mezzo pec poiché pretestuose e prive di ogni fondamento”, evidenziando che per il cantiere di TE era stato sottoscritto il contratto di subappalto “con il quale venivano stabilite le opere da svolgere ed il relativo prezzo, pertanto i pagamenti saranno effettuati come pattuito nel contratto” e che per il cantiere di Rho, per il quale non sussisteva un contratto scritto, “saranno applicati i prezzi stabiliti come da accordi verbali intercorsi applicando le medesime modalità di pagamento del contratto in subappalto”. Seguiva poi la comunicazione del 28/02/2021 con la quale il procuratore della
, rinnovava le contestazioni alle ulteriori pretese di pagamento CP_1 avanzate dall'appellante. Quindi, a fronte della puntuale contestazione circa la debenza di ulteriori importi a titolo di remunerazione della manodopera, gravava su l'onere di fornire la prova dell'accordo orale per la corresponsione dell'importo di € 25/ora per ogni operaio impiegato nell'esecuzione dei subappalti, non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione delle fatture emesse dalla subappaltatrice poiché la Cassazione ha già chiarito che “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte” (cfr. Cass. sent. n. 10860 del 2007; Cass. sent. n. 14399/2024) e che “L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla stessa parte” (Cass. ord. n. 33575/2021). pagina 10 di 12 A ciò aggiungasi che non è censurabile nemmeno la decisione del primo giudice di non ammettere la prova testimoniale sul presunto accordo concernente la retribuzione oraria degli operai per contrasto con gli artt. 2722 e 1417 c.c., in assenza di un principio di prova scritta che faccia apparire verosimile l'esistenza di un accordo per la retribuzione oraria degli operai impiegati sul cantiere di TE. Per quanto riguarda invece il cantiere di Rho la prova testimoniale avente ad oggetto l'accordo per il pagamento del subappalto “in base al numero di ore lavorate dai dipendenti della PFM e in relazione allo stato di avanzamento lavori presso il cantiere” (di cui al capitolo n. 5 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. depositata da PFM) era ed è del tutto superflua e irrilevante poiché le circostanze ivi dedotte sono radicalmente smentite: a) dal documento n. 4, prodotto dalla stessa appellante, dal quale risulta che gli importi da corrispondere mensilmente a venivano calcolati dalla sulla CP_1 base di un corrispettivo a misura per le varie lavorazioni eseguite dagli operai con l'aggiunta delle prestazioni mensili del geometra e del gruista e che per i mesi di giugno e luglio 2020 il compenso era stato calcolato conformemente ai citati criteri;
b) dalle fatture relative ai SAL 6 e 7, concernenti i lavori eseguiti presso il cantiere di Rho alla data del 30 giugno 2020 e del 31 luglio 2020, il cui importo (rispettivamente di € 71.214,52 e di € 59.664,52) coincide esattamente con il calcolo dei compensi effettuato dalla per i medesimi mesi. CP_6
Sicché, in definitiva gli importi di cui alle fatture n. 14/2021 (di € 240.718,46), e n. 15/2021 (di € 572.723,50), asseritamente emesse a titolo di saldo per il lavoro dei dipendenti della PFM che hanno eseguito i lavori de quibus, non sono dovuti. Ad analoga conclusione si perviene per quanto attiene agli ulteriori importi richiesti da con le fatture n. 80/2020, n. 04/2021 e n. 12/2021 (che ammontano complessivamente a € 60.000,00 a fronte del pagamento parziale della fattura n. 80). Anche a volere ritenere dimostrata l'esistenza di un accordo per remunerare le opere a misura, si osserva che, come correttamente rilevato dal Tribunale, la creditrice opposta non ha dimostrato in alcun modo la consistenza dei lavori di cui reclama il pagamento. Le predette fatture risultano emesse in assenza di SAL e fanno generico riferimento ai lavori eseguiti sul cantiere di Rho nei mesi di novembre e dicembre 2020 e nel gennaio 2021, senza specificarne minimamente la tipologia. Non risultano pertanto allegate quali opere eseguite non sarebbero state remunerate dalla controparte, il che impedisce di riconoscere come dovuto il pagamento delle fatture n. 80/2020, n. 04/2021 e n. 12/2021, come anche ogni ulteriore corrispettivo quantificato ai pagina 11 di 12 sensi dell'art. 1657 c.c., non avendo il subappaltatore assolto al proprio onere di fornire prova dell'entità e della consistenza di dette opere (Cass. Civ. 12 maggio 2016, n. 9768).
* * * Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, , tenuto conto del valore di causa e della scarsa complessità delle questioni trattate. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 CP_1
, per la riforma della sentenza del tribunale di Milano n. 6774/2024,
[...] pubblicata il 05/07/2024, così dispone:
1. rigetta l'appello e conseguentemente conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e che si liquidano nell'importo di € 9.256,00 per compensi professionali oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Francesca Vullo dott.ssa Margherita Monte
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