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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2024, n. 14389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14389 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ND LU SN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2024 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SE Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Luca Carlo Montella, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo esecutivo emesso Penale Sent. Sez. 6 Num. 14389 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 03/04/2024 dall'autorità giudiziaria rumena nei confronti di LU SM ND - tratto in arresto in Italia il 24 gennaio 2024 e, in seguito, sottoposto a misura cautelare - in quanto condannato con sentenza definitiva in relazione al reato di traffico di sostanze stupefacenti. • 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'ND, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 696-ter e 705 cod. proc. pen., 2 legge n. 69 del 2005, 4 e 19 CDFUE, 3 e 3 CEDU, per avere la Corte di appello sostenuto la idoneità del trattamento carcerario al ef quale sarà sottoposto il prevenuto, a tal fine valorizzando le informazioni trasmesse dall'autorità giudiziaria richiedente, ma omettendo di considerare gli aspetti di problematicità emergenti dalla documentazione prodotta dalla difesa in ordine alla situazione esistente nel carcere di Craiova, ali quale l'ND sarebbe destinato. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 18-bis legge n. 69 del 2005, 111 Cost. e 6 CEDU, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta con la quale la difesa aveva rappresentato che il consegnando è stabilmente radicato nel territorio dello Stato italiano, dove vive da molti anni la di lui madre, e avrebbe perciò diritto a poter espiare in Italia la pena inflitta con la sentenza emessa dall'autorità giudiziaria rumena. 2.3. La difesa ha prospettato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 legge n. 69 del 2005, per violazione degli artt. 3, 24 e 11:1 Cost., nella parte in cui limita la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento della Corte di merito nei soli casi di violazione di legge, con esclusione di quelli di vizio di motivazione: ciò a differenza di quanto previsto per la presentazione del ricorso per cassazione contro provvedimenti emessi in altre materie. 2.4. Con l'ultimo punto del ricorso, la difesa ha prospettato la questione di legittimità dell'art. 18-bis legge n. 69 del 2005, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 27, 11 e 117 Cost., 4 decisione quadro 2002/584/GAI, 7, CDFUE, 8 CEDU e 17 PIDCP, nella parte in cui limita i casi netquali l'autorità giudiziaria dello Stato membro dell'Unione europeo può rifiutare facoltativamente la consegna richiesta con un mandato di arresto europeo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di LU SM ND vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2 2. Il secondo motivo del ricorso è infondato. L'art. 18-bis legge n. 69 del 2005, nel testo vigente dopo le più recenti modifiche, stabilisce che «Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno»; e che, "Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna», la corte di appello deve eseguire una verifica tenendo conto dei parametri fattuali specificamente indicati nel comma 2-bis, allo scopo di accertare «se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale». Tale disposizione è, dunque, molto chiara nel prevedere che il presupposto per permettere all'autorità giudiziaria di valutare una eventuale richiesta del consegnando di espiare la pena in Italia/è costituito dallo stabile e duraturo "radicamento" in Italia dell'interessato, il quale deve essere legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in via continuativa da almeno cinque anni nel territorio italiano. Di tale norma la Corte di appello ha fatto, nel caso di specie, corretta applicazione osservando come l'ND si sia stabilito in Italia solo da poco tempo e vi si sia fermato per appena tre mesi;
e come sia irrilevante che in Italia viva, da più tempo, un altro familiare. Tale peculiare situazione esclude che la posizione dell'odierno ricorrente sia in alcun modo parificabile a quella del cittadino di uno Stato terzo che legittimamente ed effettivamente abbia una prolungata residenza o dimora nel territorio italiano, in relazione alla quale la Corte costituzionale, con la sent. n. 178 del 2023, ha "ampliato" la portata applicativa del citato art. 18-bis della legge n. 69 del 2005. La totale difformità delle situazioni poste a raffronto permette, altresì, di giudicare manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla difesa con il quarta punto del ricorso oggi in esame. 3. La questione di legittimità costituzionale prospettata con il terzo punto dell'atto di impugnazione riguarda una disposizione della quale, in relazione alla parte segnalata, non deve essere fatta applicazione nel caso di specie: la questione di legittimità è, dunque, manifestamente non rilevante, tenuto conto che il ricorrente ha dedotto esclusivamente motivi formulati in termini di violazione di legge e non anche in termini di vizi di motivazione. 3 4. Il primo motivo del ricorso è, invece, fondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della configurabilità di un motivo di rifiuto della consegna, per accertare l'effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante ostativo alla consegna del detenuto all'autorità dello Stato membro di emissione, occorre l'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria remittente, di informazioni "individualizzate" sul regime di detenzione. Principio che questa Corte di cassazione ha ritenuto ancora valido anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 10 del 2021, che ha significativamente modificato la disciplina delle cause di rifiuto della consegna richiesta con un mandato di arresto europeo, in quanto si è chiarito che sussiste una continuità normativa tra l'art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 2005, abrogato dall'art. 12 d.lgs. n. 10 del 2021, ed il novellato art. 2 della predetta legge, relativamente al rifiuto della consegna, ove sussista il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti (così, tra le tante, Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878-03). Con specifico riferimento alla situazione delle carceri in Romania, questa Corte di cassazione ha ripetutamente sottolineato come la difesa dell'interessato, ai fini di un possibile rischio di trattamenti disumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU, non possa denunciare l'esistenza di criticità del sistema di quelle carceri c> genericamente rilevate in passato: tanto più considerai --4(itàùtorità governative rumene hanno, più di recente, adottato varie iniziative strutturali ed un Piano di azione generale per il quinquennio 2020-2025 favorevolmente valutato dagli organi europei per le migliorie strutturali degli istituti penitenziari intervenute 41- quello Stato (in questo senso Sez. 6, n. 20030 del 19/05/2022, Sava, non mass.). Tuttavia, il discorso si pone in termini differenti laddove la difesa dovesse formulare - come nel caso di specie è accaduto - specifiche e argomentate censure, connesse ad attendibili dati oggettivi aggiornati, in ordine al concreto rischio che possano non essere rispettati gli standard di garanzia della detenzione individuale richiesti tanto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea quanto dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (in questo senso, tra le diverse, Sez. 6, n. 8132 del 22/02/2024, Sibisanu, non mass.). In tali casi non è sufficiente che i giudici di merito abbiano richiamato le prime informazioni integrative trasmesse dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione del mandato, con riferimento al trattamento detentivo al quale sarà sottoposto il consegnando, laddove manchi una adeguata risposta alle specifiche questioni evidenziate dalla difesa. 4 Nella fattispecie è accaduto che la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha sì valorizzato le informazioni integrative trasmesse dall'autorità giudiziaria rumena, che aveva chiarito quali sarebbero state le condizioni caratterizzanti il trattamento carcerario cui sarebbe stato soggetto l'ND dapprima (e per un breve periodo iniziale) nella casa di reclusione di Bucarest e poi, in "regime chiuso", in quella di Craiova. Ma ha omesso di esaminare e, dunque, di confrontarsi con gli ulteriori elementi di conoscenza forniti dalla difesa, che aveva messo in risalto come nel 2022 il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa avesse sottolineato l'esistenza di specifici profili di criticità proprio nel carcere di Craiova, dove erano state rilevate presenze superiori al 150% delle capacità ricettive, e l'assegnazione di molti detenuti in celle dove ognuno aveva avuto a disposizione solo 2 metri quadri di spazio vitale;
e come tali aspetti di problematicità fossero stati in sostanza riconosciuti nel 2023 anche da un ufficio governativo rumeno, sempre con riferimento all'istituto penitenziario di Craiova. Circostanze, queste, in ordine alle quali è evidentemente necessario un approfondimento istruttorio e una attenta valutazione delle garanzie integrative che al riguardo dovessero essere date dall'autorità giudiziario,dello Stato di emissione del mandato di arresto europeo. 5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari che, nel nuovo giudizio, si atterrà all'indicato principio di diritto. Alla cancelleria vanno demandati per gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 03/04/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SE Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Luca Carlo Montella, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo esecutivo emesso Penale Sent. Sez. 6 Num. 14389 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 03/04/2024 dall'autorità giudiziaria rumena nei confronti di LU SM ND - tratto in arresto in Italia il 24 gennaio 2024 e, in seguito, sottoposto a misura cautelare - in quanto condannato con sentenza definitiva in relazione al reato di traffico di sostanze stupefacenti. • 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'ND, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 696-ter e 705 cod. proc. pen., 2 legge n. 69 del 2005, 4 e 19 CDFUE, 3 e 3 CEDU, per avere la Corte di appello sostenuto la idoneità del trattamento carcerario al ef quale sarà sottoposto il prevenuto, a tal fine valorizzando le informazioni trasmesse dall'autorità giudiziaria richiedente, ma omettendo di considerare gli aspetti di problematicità emergenti dalla documentazione prodotta dalla difesa in ordine alla situazione esistente nel carcere di Craiova, ali quale l'ND sarebbe destinato. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 18-bis legge n. 69 del 2005, 111 Cost. e 6 CEDU, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta con la quale la difesa aveva rappresentato che il consegnando è stabilmente radicato nel territorio dello Stato italiano, dove vive da molti anni la di lui madre, e avrebbe perciò diritto a poter espiare in Italia la pena inflitta con la sentenza emessa dall'autorità giudiziaria rumena. 2.3. La difesa ha prospettato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 legge n. 69 del 2005, per violazione degli artt. 3, 24 e 11:1 Cost., nella parte in cui limita la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento della Corte di merito nei soli casi di violazione di legge, con esclusione di quelli di vizio di motivazione: ciò a differenza di quanto previsto per la presentazione del ricorso per cassazione contro provvedimenti emessi in altre materie. 2.4. Con l'ultimo punto del ricorso, la difesa ha prospettato la questione di legittimità dell'art. 18-bis legge n. 69 del 2005, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 27, 11 e 117 Cost., 4 decisione quadro 2002/584/GAI, 7, CDFUE, 8 CEDU e 17 PIDCP, nella parte in cui limita i casi netquali l'autorità giudiziaria dello Stato membro dell'Unione europeo può rifiutare facoltativamente la consegna richiesta con un mandato di arresto europeo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di LU SM ND vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2 2. Il secondo motivo del ricorso è infondato. L'art. 18-bis legge n. 69 del 2005, nel testo vigente dopo le più recenti modifiche, stabilisce che «Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno»; e che, "Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna», la corte di appello deve eseguire una verifica tenendo conto dei parametri fattuali specificamente indicati nel comma 2-bis, allo scopo di accertare «se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale». Tale disposizione è, dunque, molto chiara nel prevedere che il presupposto per permettere all'autorità giudiziaria di valutare una eventuale richiesta del consegnando di espiare la pena in Italia/è costituito dallo stabile e duraturo "radicamento" in Italia dell'interessato, il quale deve essere legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in via continuativa da almeno cinque anni nel territorio italiano. Di tale norma la Corte di appello ha fatto, nel caso di specie, corretta applicazione osservando come l'ND si sia stabilito in Italia solo da poco tempo e vi si sia fermato per appena tre mesi;
e come sia irrilevante che in Italia viva, da più tempo, un altro familiare. Tale peculiare situazione esclude che la posizione dell'odierno ricorrente sia in alcun modo parificabile a quella del cittadino di uno Stato terzo che legittimamente ed effettivamente abbia una prolungata residenza o dimora nel territorio italiano, in relazione alla quale la Corte costituzionale, con la sent. n. 178 del 2023, ha "ampliato" la portata applicativa del citato art. 18-bis della legge n. 69 del 2005. La totale difformità delle situazioni poste a raffronto permette, altresì, di giudicare manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla difesa con il quarta punto del ricorso oggi in esame. 3. La questione di legittimità costituzionale prospettata con il terzo punto dell'atto di impugnazione riguarda una disposizione della quale, in relazione alla parte segnalata, non deve essere fatta applicazione nel caso di specie: la questione di legittimità è, dunque, manifestamente non rilevante, tenuto conto che il ricorrente ha dedotto esclusivamente motivi formulati in termini di violazione di legge e non anche in termini di vizi di motivazione. 3 4. Il primo motivo del ricorso è, invece, fondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della configurabilità di un motivo di rifiuto della consegna, per accertare l'effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante ostativo alla consegna del detenuto all'autorità dello Stato membro di emissione, occorre l'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria remittente, di informazioni "individualizzate" sul regime di detenzione. Principio che questa Corte di cassazione ha ritenuto ancora valido anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 10 del 2021, che ha significativamente modificato la disciplina delle cause di rifiuto della consegna richiesta con un mandato di arresto europeo, in quanto si è chiarito che sussiste una continuità normativa tra l'art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 2005, abrogato dall'art. 12 d.lgs. n. 10 del 2021, ed il novellato art. 2 della predetta legge, relativamente al rifiuto della consegna, ove sussista il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti (così, tra le tante, Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878-03). Con specifico riferimento alla situazione delle carceri in Romania, questa Corte di cassazione ha ripetutamente sottolineato come la difesa dell'interessato, ai fini di un possibile rischio di trattamenti disumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU, non possa denunciare l'esistenza di criticità del sistema di quelle carceri c> genericamente rilevate in passato: tanto più considerai --4(itàùtorità governative rumene hanno, più di recente, adottato varie iniziative strutturali ed un Piano di azione generale per il quinquennio 2020-2025 favorevolmente valutato dagli organi europei per le migliorie strutturali degli istituti penitenziari intervenute 41- quello Stato (in questo senso Sez. 6, n. 20030 del 19/05/2022, Sava, non mass.). Tuttavia, il discorso si pone in termini differenti laddove la difesa dovesse formulare - come nel caso di specie è accaduto - specifiche e argomentate censure, connesse ad attendibili dati oggettivi aggiornati, in ordine al concreto rischio che possano non essere rispettati gli standard di garanzia della detenzione individuale richiesti tanto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea quanto dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (in questo senso, tra le diverse, Sez. 6, n. 8132 del 22/02/2024, Sibisanu, non mass.). In tali casi non è sufficiente che i giudici di merito abbiano richiamato le prime informazioni integrative trasmesse dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione del mandato, con riferimento al trattamento detentivo al quale sarà sottoposto il consegnando, laddove manchi una adeguata risposta alle specifiche questioni evidenziate dalla difesa. 4 Nella fattispecie è accaduto che la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha sì valorizzato le informazioni integrative trasmesse dall'autorità giudiziaria rumena, che aveva chiarito quali sarebbero state le condizioni caratterizzanti il trattamento carcerario cui sarebbe stato soggetto l'ND dapprima (e per un breve periodo iniziale) nella casa di reclusione di Bucarest e poi, in "regime chiuso", in quella di Craiova. Ma ha omesso di esaminare e, dunque, di confrontarsi con gli ulteriori elementi di conoscenza forniti dalla difesa, che aveva messo in risalto come nel 2022 il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa avesse sottolineato l'esistenza di specifici profili di criticità proprio nel carcere di Craiova, dove erano state rilevate presenze superiori al 150% delle capacità ricettive, e l'assegnazione di molti detenuti in celle dove ognuno aveva avuto a disposizione solo 2 metri quadri di spazio vitale;
e come tali aspetti di problematicità fossero stati in sostanza riconosciuti nel 2023 anche da un ufficio governativo rumeno, sempre con riferimento all'istituto penitenziario di Craiova. Circostanze, queste, in ordine alle quali è evidentemente necessario un approfondimento istruttorio e una attenta valutazione delle garanzie integrative che al riguardo dovessero essere date dall'autorità giudiziario,dello Stato di emissione del mandato di arresto europeo. 5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari che, nel nuovo giudizio, si atterrà all'indicato principio di diritto. Alla cancelleria vanno demandati per gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 03/04/2024