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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 18/02/2026, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2536/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE IORIS MARIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13127/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Roma - Via De' Burro' 147 00186 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9064083173000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9064083173000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9064083173000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9064083173000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9064083173000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9064083173000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9064083173000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9064083173000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130154743931000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130340092325000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160026781132000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170026173274000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972018003032621600 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190097360288000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200102827762000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210087622346000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12748/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 14.7.2024, la
Ricorrente_1 S.R.L. ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di annullare l'intimazione di pagamento n. 097-2024-9064083173/000 notificatagli dall'Agenzia delle entrate-riscossione in data 21 Maggio 2024 e le cartelle di pagamento ad essa sottese ( n. 097-2013-0154743931 рer l'anno 2010; n. 097-2013-0340092325 per l'anno 2011;
n. 097-2016-0026781132 per l'anno 2013; n. 097-2017-0026173274 per l'anno 2014; n. 097-2018-0030326216 рer l'anno 2015; n. 097-2019-0097360288 рer l'anno 2016; n.
097-2020-0102827762 per l'anno 2017; n. 097-2021-0087622346 per l'anno 2018;), aventi ad oggetto crediti della Camera di commercio di Roma per diritti camerali dovuti per gli anni 2010, 2011 e dal 2013 al 2018.
Deduce la ricorrente che l'intimazione impugnata è illegittima perché gli anzidetti atti di riscossione non gli erano stati mai notificati, con conseguente estinzione dei relativi crediti per intervenuta decadenza e prescrizione, e perché non erano state indicate le modalità con le quali si era proceduto all'irrogazione delle sanzioni connesse.
Notificato il ricorso, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate-riscossione, che ha controdedotto alle censure mosse con il medesimo, in particolare deducendo che le cartelle di pagamento anzidette erano state notificate, e che la prescrizione eccepita era stata interrotta con la notifica di successive intimazioni di pagamento e di altri atti interruttivi.
All'udienza del 5.12.2025 la controversia così introdotta è stata posta in decisione, previo deposito di due memorie illustrative da parte del ricorrente con le quali è stata contestata la documentazione prodotta dalla resistente a sostegno delle proprie deduzioni e sono state sollevate altre eccezioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che sono fondate le censure mosse con il ricorso relativamente alla mancata notifica delle cartelle di pagamento innanzi richiamate, con l'eccezione di quella n. 097-2020-0102827762 per l'anno 2017.
Parte resistente, pur deducendo che esse erano state notificate in date e con modalità ben individuate, non ha fornito prova sufficiente di ciò, giacché la documentazione prodotta a tal fine non è sufficiente a dimostrare l'avvenuto espletamento delle procedure di notifica adottate in maniera conforme alle prescrizioni di legge, cosicché non può ritenersi dimostrato che il ricorrente ha avuto conoscenza delle stesse. Ed infatti: per la cartella n. 09720130340092325-000, nessuna prova della sua notifica è stata prodotta;
quanto alla cartella n. 09720130154743931-000, notificata a mezzo raccomandata, essa risulta spedita ad un numero civico diverso da quello della piazza in cui è la sede legale della società ricorrente;
per la cartella di pagamento n. 09720210087622346-000, dalla relata rilasciata dal messo notificatore risulta che in due accessi presso il recapito della sede anzidetta la società è risultata sconosciuto, senza però che sia stato dato atto di ulteriori ricerche effettuate per rinvenire il destinatario della notifica e dell'impossibilità di rintracciarlo in altra maniera, nemmeno attraverso al notifica al suo legale rappresentante, sicché non risultano integrati i requisiti previsti per la notifica con le forme della irreperibilità assoluta;
quanto alle cartelle n. 09720160026781132-000, n.
097-2017-0026173274, n. 097-2018-0030326216 e n. 097-2019-0097360288, notificate a mezzo pec, ma restituite al mittente con il messaggio “indirizzo pec non valido”, parte resistente, che ha dedotto di aver proceduto alla loro notifica mediante deposito degli atti presso la Camera di commercio e presso gli uffici di InfoCamere in conformità con le disposizioni normative che regolano la notifica telematica alle imprese, non ha fornito prova di aver osservato gli adempimenti prescritti da tali disposizioni, essendosi limitata ad allegare i messaggi anzidetti.
La stessa parte non ha depositato poi gli ulteriori atti interruttivi dedotti in ricorso, e cioè gli avvisi del 06/11/2021 e 10/04/2022.
Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi che le cartelle anzidette non sono state correttamente notificate, e la mancata prova della loro notifica comporta, limitatamente ad esse, l'invalidità derivata dell'atto successivo e conseguente, quale l'intimazione di pagamento impugnata.
Discorso diverso deve invece farsi per la cartella n. 097-2020-0102827762 per l'anno 2017, per la quale parte resistente ha documentato la valida notifica con le forme dell'irreperibilità assoluta, mediante deposito dei vari tentativi di notifica vanamente effettuati dal messo notificatore con annotazione specifica delle ricerche da questi compiute, ed in relazione alla quale parte ricorrente nessun rilievo ha mosso.
Il ricorso merita pertanto parziale accoglimento nei termini sopra indicati. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, da ascriversi in maniera prevalente alla parte resistente, le cui deduzioni si sono rivelate in larghissima parte infondate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori come per legge. Roma, 5.12.2025.
Il giudice monocratico
RI De OR
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE IORIS MARIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13127/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Roma - Via De' Burro' 147 00186 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9064083173000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9064083173000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9064083173000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9064083173000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9064083173000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9064083173000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9064083173000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2024 9064083173000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130154743931000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130340092325000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160026781132000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170026173274000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972018003032621600 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190097360288000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200102827762000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210087622346000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12748/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 14.7.2024, la
Ricorrente_1 S.R.L. ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di annullare l'intimazione di pagamento n. 097-2024-9064083173/000 notificatagli dall'Agenzia delle entrate-riscossione in data 21 Maggio 2024 e le cartelle di pagamento ad essa sottese ( n. 097-2013-0154743931 рer l'anno 2010; n. 097-2013-0340092325 per l'anno 2011;
n. 097-2016-0026781132 per l'anno 2013; n. 097-2017-0026173274 per l'anno 2014; n. 097-2018-0030326216 рer l'anno 2015; n. 097-2019-0097360288 рer l'anno 2016; n.
097-2020-0102827762 per l'anno 2017; n. 097-2021-0087622346 per l'anno 2018;), aventi ad oggetto crediti della Camera di commercio di Roma per diritti camerali dovuti per gli anni 2010, 2011 e dal 2013 al 2018.
Deduce la ricorrente che l'intimazione impugnata è illegittima perché gli anzidetti atti di riscossione non gli erano stati mai notificati, con conseguente estinzione dei relativi crediti per intervenuta decadenza e prescrizione, e perché non erano state indicate le modalità con le quali si era proceduto all'irrogazione delle sanzioni connesse.
Notificato il ricorso, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate-riscossione, che ha controdedotto alle censure mosse con il medesimo, in particolare deducendo che le cartelle di pagamento anzidette erano state notificate, e che la prescrizione eccepita era stata interrotta con la notifica di successive intimazioni di pagamento e di altri atti interruttivi.
All'udienza del 5.12.2025 la controversia così introdotta è stata posta in decisione, previo deposito di due memorie illustrative da parte del ricorrente con le quali è stata contestata la documentazione prodotta dalla resistente a sostegno delle proprie deduzioni e sono state sollevate altre eccezioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che sono fondate le censure mosse con il ricorso relativamente alla mancata notifica delle cartelle di pagamento innanzi richiamate, con l'eccezione di quella n. 097-2020-0102827762 per l'anno 2017.
Parte resistente, pur deducendo che esse erano state notificate in date e con modalità ben individuate, non ha fornito prova sufficiente di ciò, giacché la documentazione prodotta a tal fine non è sufficiente a dimostrare l'avvenuto espletamento delle procedure di notifica adottate in maniera conforme alle prescrizioni di legge, cosicché non può ritenersi dimostrato che il ricorrente ha avuto conoscenza delle stesse. Ed infatti: per la cartella n. 09720130340092325-000, nessuna prova della sua notifica è stata prodotta;
quanto alla cartella n. 09720130154743931-000, notificata a mezzo raccomandata, essa risulta spedita ad un numero civico diverso da quello della piazza in cui è la sede legale della società ricorrente;
per la cartella di pagamento n. 09720210087622346-000, dalla relata rilasciata dal messo notificatore risulta che in due accessi presso il recapito della sede anzidetta la società è risultata sconosciuto, senza però che sia stato dato atto di ulteriori ricerche effettuate per rinvenire il destinatario della notifica e dell'impossibilità di rintracciarlo in altra maniera, nemmeno attraverso al notifica al suo legale rappresentante, sicché non risultano integrati i requisiti previsti per la notifica con le forme della irreperibilità assoluta;
quanto alle cartelle n. 09720160026781132-000, n.
097-2017-0026173274, n. 097-2018-0030326216 e n. 097-2019-0097360288, notificate a mezzo pec, ma restituite al mittente con il messaggio “indirizzo pec non valido”, parte resistente, che ha dedotto di aver proceduto alla loro notifica mediante deposito degli atti presso la Camera di commercio e presso gli uffici di InfoCamere in conformità con le disposizioni normative che regolano la notifica telematica alle imprese, non ha fornito prova di aver osservato gli adempimenti prescritti da tali disposizioni, essendosi limitata ad allegare i messaggi anzidetti.
La stessa parte non ha depositato poi gli ulteriori atti interruttivi dedotti in ricorso, e cioè gli avvisi del 06/11/2021 e 10/04/2022.
Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi che le cartelle anzidette non sono state correttamente notificate, e la mancata prova della loro notifica comporta, limitatamente ad esse, l'invalidità derivata dell'atto successivo e conseguente, quale l'intimazione di pagamento impugnata.
Discorso diverso deve invece farsi per la cartella n. 097-2020-0102827762 per l'anno 2017, per la quale parte resistente ha documentato la valida notifica con le forme dell'irreperibilità assoluta, mediante deposito dei vari tentativi di notifica vanamente effettuati dal messo notificatore con annotazione specifica delle ricerche da questi compiute, ed in relazione alla quale parte ricorrente nessun rilievo ha mosso.
Il ricorso merita pertanto parziale accoglimento nei termini sopra indicati. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, da ascriversi in maniera prevalente alla parte resistente, le cui deduzioni si sono rivelate in larghissima parte infondate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori come per legge. Roma, 5.12.2025.
Il giudice monocratico
RI De OR