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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 17925/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott. Gianluca Brol Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice relatore nella causa iscritta al N. 17925/2023 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. n. 150/2011
e 281-undecies c.p.c. promosso con ricorso depositato in data 02.12.2023 da
, nato in [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Mara Siviero;
ricorrente,
contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore;
resistente,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies c.p.c., depositato in data
02.12.2023, , ha impugnato il provvedimento di diniego della protezione Parte_1 speciale emesso dalla competente Questura di in data 31.10.2023; CP_1 rilevato che il non si è costituito in giudizio;
Controparte_1
rilevato che con decreto datato 19.12.2024 il Collegio ha fissato udienza di discussione ex art. 127-ter c.p.c. al 04.02.2025 assegnando termine sino al giorno di udienza per il deposito delle note di trattazione scritta;
rilevato che nel termine assegnato le parti non hanno depositato note di trattazione scritta;
rilevato che con successivo decreto del 17.02.2025 il Giudice istruttore ha fissato nuova udienza ex art. 127-ter c.p.c., assegnando ulteriore termine alle parti sino al 04.03.2025 per il deposito delle note scritte, con l'espresso avvertimento che, in ipotesi di mancato ulteriore deposito delle ridette note, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo, con conseguente declaratoria di estinzione del processo secondo la disciplina prevista dallo stesso art. 127-ter c.p.c.;
rilevato che nessuna delle parti ha depositato note nell'ulteriore termine perentorio assegnato;
rilevato che i decreti sopra citati sono stati ritualmente comunicati alla parte ricorrente;
rilevato pertanto che, ai sensi dell'art. 127-ter, quarto comma, c.p.c., va dichiarata l'estinzione del processo;
rilevato che nulla va disposto sulle spese di lite tenuto conto della contumacia dell'amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, nella composizione sopra indicata, definitivamente pronunciando nella causa n.
17925/2023 R.G. così provvede:
- DICHIARA l'estinzione del processo;
- NULLA sulle spese.
Si comunichi.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 11.03.2025.
Il Giudice est.
dott. Matteo Del Vesco
Il Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 17925/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott. Gianluca Brol Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice relatore nella causa iscritta al N. 17925/2023 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. n. 150/2011
e 281-undecies c.p.c. promosso con ricorso depositato in data 02.12.2023 da
, nato in [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Mara Siviero;
ricorrente,
contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore;
resistente,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies c.p.c., depositato in data
02.12.2023, , ha impugnato il provvedimento di diniego della protezione Parte_1 speciale emesso dalla competente Questura di in data 31.10.2023; CP_1 rilevato che il non si è costituito in giudizio;
Controparte_1
rilevato che con decreto datato 19.12.2024 il Collegio ha fissato udienza di discussione ex art. 127-ter c.p.c. al 04.02.2025 assegnando termine sino al giorno di udienza per il deposito delle note di trattazione scritta;
rilevato che nel termine assegnato le parti non hanno depositato note di trattazione scritta;
rilevato che con successivo decreto del 17.02.2025 il Giudice istruttore ha fissato nuova udienza ex art. 127-ter c.p.c., assegnando ulteriore termine alle parti sino al 04.03.2025 per il deposito delle note scritte, con l'espresso avvertimento che, in ipotesi di mancato ulteriore deposito delle ridette note, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo, con conseguente declaratoria di estinzione del processo secondo la disciplina prevista dallo stesso art. 127-ter c.p.c.;
rilevato che nessuna delle parti ha depositato note nell'ulteriore termine perentorio assegnato;
rilevato che i decreti sopra citati sono stati ritualmente comunicati alla parte ricorrente;
rilevato pertanto che, ai sensi dell'art. 127-ter, quarto comma, c.p.c., va dichiarata l'estinzione del processo;
rilevato che nulla va disposto sulle spese di lite tenuto conto della contumacia dell'amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, nella composizione sopra indicata, definitivamente pronunciando nella causa n.
17925/2023 R.G. così provvede:
- DICHIARA l'estinzione del processo;
- NULLA sulle spese.
Si comunichi.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 11.03.2025.
Il Giudice est.
dott. Matteo Del Vesco
Il Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti