Articolo 24 della Legge 20 settembre 1980, n. 576
Articolo 23Articolo 25
Versione
12 ottobre 1980
>
Versione
13 maggio 1983
Art. 24. Decorrenza del regime contributivo

I contributi minimo e percentuale di cui all' articolo 10 sono dovuti dal primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Relativamente ai redditi prodotti nell'anno anteriore a tale entrata in vigore e in quelli precedenti,restano dovuti i contributi previsti dalla legislazione rispettivamente vigente. I contributi di cui alla tabella a allegata alla legge 22 luglio 1975,n.319 ,sono dovuti,sui redditi superiori a sei milioni,nella misura del 10 per cento. ((1)) Le somme gia' pagate in base ad aliquote superiori al 10 per cento e non compensate con contributi gia' dovuti devono essere restituite senza interessi a chi abbia tempestivamente inviato le comunicazioni di cui all' articolo 23 entro 12 mesi dalla richiesta inviata alla cassa con lettera raccomandata.E' fatta salva,per le eccedenze gia' poste a ruolo,la facolta' di chiedere lo sgravio dal ruolo stesso.
Il diritto alla restituzione dei contributi pagati in eccedenza rispetto alla aliquota del 10 per cento spetta anche ai pensionati o ai loro eredi,a condizione che esso sia fatto valere entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e che la domanda sia accompagnata dalla dichiarazione di cui all'articolo 23.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 maggio 1983, n. 175 , ha disposto (con l'art. 1) che "La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , deve essere interpretata nel senso che sui redditi prodotti nell'anno 1980 i contributi di cui alla tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319 , si applichino, come per gli anni precedenti, in misura non superiore al 10 per cento."
Entrata in vigore il 13 maggio 1983
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente