Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2023, n. 28425
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Sentenza 11 ottobre 2023

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Ai fini della valutazione della tempestività dell'appello il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la regolarità della notificazione della sentenza impugnata (salvo il caso in cui la nullità riguardi la persona alla quale debba essere consegnato l'atto o se vi sia incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la consegna o sulla data), in mancanza della quale il termine breve non decorre.

Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che, a fronte della dimostrazione dell'avvenuta notificazione della citazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto dei presupposti normativi e con il mero deposito nella casa comunale, senza alcun avviso al destinatario, spettasse alla controparte l'onere di provare l'avvenuta conoscenza del processo da parte dell'impugnante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2023, n. 28425
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28425
    Data del deposito : 11 ottobre 2023

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