Articolo 40 del Codice della proprietà industriale
Articolo 39Articolo 41
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15 maggio 2005
Art. 40. Registrazione contemporanea 1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilita' ed al tempo stesso accresce l'utilita' dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilita' e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.
2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilita', e' applicabile la procedura di limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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