TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 12976/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.11.2024
da
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(MI), Via Tacito n. 12, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata in calce al presente ricorso ex art. 83, terzo comma, c.p.c., dagli Avvocati dall'Avv. Piercarlo Peroni, Codice Fiscale - CodiceFiscale_2 pec: e dall'avv. Sara Sbordi, Codice Fiscale Email_1
- pec: con studio in Brescia (BS), Via G. C.F._3 Email_2
Savoldo n. 12, presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
c.f. , nato a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._4
Milano (MI), Via Zambeletti n. 10, rappresentato e difeso in virtù di procura allegata in calce al presente ricorso ex art. 83, terzo comma c.p.c. dall'Avv. Paola Ventura, Codice Fiscale - C.F._5
pec: con studio in Milano (MI), Via Correggio n. 43, presso il quale Email_3
ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 7 i quali in data 22.06.1996 hanno contratto matrimonio con rito concordatario nella Chiesa di San Lorenzo,
a Brescia (atto regolarmente trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Brescia dell'anno
1996 Atti di Matrimonio, Parte II Serie A, n. 310);
in separazione dei beni;
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], cittadinanza italiana maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
, nato a [...] il [...], cittadinanza italiana, minorenne;
Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
20.11.2024 ed integrato in data 24.1.2025 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali,
patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Parte_2 fissazione della residenza preferenziale ed anagrafica presso l'abitazione della madre, in Milano, alla Via
Tacito n. 12, e con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, che verranno decise da ciascun genitore nei periodi di rispettiva permanenza con il figlio.
3) I coniugi danno atto che il figlio minore sta effettuando un percorso di sostegno Parte_2
psicologico presso – dott. ed esprimono consenso a che il figlio possa proseguire CP_2 Controparte_3 in tale percorso, assumendo l'obbligo di concorrere nella relativa spesa nella misura del 50% ciascuno.
In ragione delle attuali condizioni ed esigenze del figlio minore, il padre potrà vedere e Controparte_1 tenere con sé il figlio minore , secondo le tempistiche e le modalità che nell'ambito del percorso Parte_2 di sostegno psicologico siano ritenute rispondenti alle esigenze ed all'interesse del ragazzo.
In particolare, considerata l'età raggiunta dal figlio , il suo attuale stato di salute e le sue attività Parte_2 scolastiche ed extrascolastiche, la permanenza dello stesso presso l'abitazione del padre a week-end alternati è auspicata dai genitori e verrà attuata appena possibile, nel rispetto delle primarie esigenze del figlio e delle indicazioni provenienti dai professionisti che lo seguono.
pagina 2 di 7 Ciascun genitore, per il periodo in cui avrà con sé il figlio minore, potrà esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le sole questioni afferenti all'ordinaria amministrazione.
Sulle questioni di straordinaria amministrazione i genitori decideranno di comune accordo.
4) Il Sig. si obbliga a concorrere nel mantenimento di mediante Controparte_1 Parte_2 versamento della somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta euro), annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, che provvederà a corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla
Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica Parte_1 di . Parte_2
5) Le spese straordinarie afferenti il figlio e la figlia – da individuare secondo Parte_2 Per_1 quanto previsto dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale - verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) Quanto alle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ex art. 12 DPR 917/86, le stesse spetteranno ad entrambi i genitori, nella misura del 50%.
7) I sig.ri e danno atto di essere comproprietari delle seguenti Parte_1 Controparte_1
consistenze mobiliari / depositi in conto corrente / investimenti:
Conto corrente n. 100000069256 intestato a , acceso presso Controparte_1 Parte_1
Intesa SanPaolo, Filiale di VIA MARCONI ANG. PIAZZA DIAZ MILANO (MI), con saldo alla data del
31/8/2024 di € 18.975,12
Conto corrente n. 2313X09 intestato a , acceso presso Controparte_1 Parte_1
Banca Popolare di Sondrio, Filiale di Via Cino del Duca MILANO (MI) ag. 34, con saldo alla data del
31/8/2024 di € 113.724,59
Deposito titoli n 537 547087 presso Banca Popolare di Sondrio, Filiale di Via Cino del Duca MILANO
(MI) ag. 34 con saldo alla data del 31/8/2024 di € 400.710,80
Deposito titoli n. 3100/01570878 presso Intesa San Paolo, Filiale di VIA MARCONI ANG. PIAZZA DIAZ
MILANO (MI) con saldo alla data del 31/8/2024 di € 226.293,74;
A queste somme si devono aggiungere i titoli azionari di proprietà di entrambi i coniugi, intestati a
[...]
inseriti in dossier titoli a suo tempo presente presso Intesa San Paolo n. 69369. Pt_1
8) In relazione a quanto sopra i coniugi danno atto di avere già provveduto alla divisione delle sopra menzionate consistenze mobiliari nella misura del 50% ciascuno e di nulla più avere reciprocamente a pretendere al riguardo.
pagina 3 di 7 9) I Sig.ri e sono altresì comproprietari delle seguenti unità immobiliari: Parte_1 Controparte_1
- Unità immobiliare appartamento + autorimessa e cantina, posto in Milano, Via Zambeletti 10, identificato al Catasto del Comune censuario di Milano NCEU, Foglio 316, - part.622, sub.16, piano 7- S2, Cat. A/2,
Cl.5, vani 9 RC €. 1859,24; - part. 620 sub.17 , piano S2, Cat. C/6 , Cl.8, mq 15, RC €.171,21. La proprietà dell'immobile è stata acquistata dai coniugi in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio Dott.
– atto del 24/7/2014 repertorio n.14918 raccolta 8084, registrato a Milano 4 in data Persona_2
28/7/2014 al n. 17642 serie 1T e trascritto a Milano 1 il 29/7/2014 al n.40136/29447;
- Unità immobiliare Villino posta in RA (CA), Via del Lentischio n. 16, catastalmente identificata come segue: Comune censuario di RA (Ca) NCEU via Del Lentischio 16 Foglio, 40 part.321, piano
T-1 , Cat. A/2, Cl.1, vani 7,5 RC €. 195,22, la cui proprietà è stata acquistata dai coniugi in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. – atto del 29/6/2017 repertorio 49328 raccolta Persona_3
30878, registrato a Cagliari in data 3/7/2017 al n. 4752 serie 1T e trascritto a Cagliari il 3/7/2017.
10) Le unità immobiliari di cui al precedente punto 9) sono e restano di comproprietà di entrambi i coniugi,
nella misura del 50% ciascuno, con diritto in capo a ciascuno di essi di richiedere, in qualsiasi momento, lo scioglimento della comunione immobiliare, comunicandolo all'altro comproprietario con preavviso di mesi
3. Fermo quanto sopra, allo stato, e con riserva di ogni modifica ed azione al riguardo, le parti convengono di regolamentarne l'utilizzo come segue:
l'appartamento posto in Milano, Via Zambeletti n. 10, verrà utilizzato dal Sig. che ivi Controparte_1 ospiterà il figlio minore nei periodi di permanenza del ragazzo presso di lui. In ragione dell'utilizzo dell'immobile il Sig. si obbliga a sostenere tutte le relative spese condominiali (sia Controparte_1
ordinarie che straordinarie), così come ogni spesa afferente la manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che l'intero ammontare di quanto addebitato a titolo di IMU, con obbligo di rifondere alla Sig.ra Pt_1 quanto dalla stessa eventualmente corrisposto a tale titolo e per il periodo di utilizzo dell'immobile
[...]
da parte del Sig. CP_1
La Sig.ra si riserva il diritto di richiedere l'utilizzo dell'immobile oggetto di comproprietà Parte_1
ovvero lo scioglimento della comunione immobiliare (sempre comunicando tale intenzione al Sig. con CP_1
preavviso di mesi 3).
l'unità immobiliare posta in RA (CA) continuerà ad essere utilizzata in via paritaria da entrambi i coniugi, che si obbligano a concordare di volta in volta la ripartizione annuale del relativo godimento. Le
spese condominiali e di gestione e manutenzione di tale immobile continueranno a far carico ad entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
11) Le vetture in uso al nucleo familiare sono le seguenti:
pagina 4 di 7 Terios Dahiatsu, targata DD923JS, intestata a e utilizzata in Sardegna da entrambi i Controparte_1 coniugi. I coniugi convengono di mantenere l'utilizzo di tale vettura in capo ad entrambi in corrispondenza dei periodi di utilizzo dell'immobile in Sardegna, con ripartizione al 50% delle spese di assicurazione e manutenzione della vettura;
Mini Cooper Countryman, targata EF122AE, intestata a e in uso esclusivo allo stesso, Controparte_1
con ogni onere e spesa a suo carico.
12) Non sono presenti polizze vita cointestate.
13) I coniugi, per quanto occorre possa, si autorizzano reciprocamente all'espatrio e prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti a tal fine necessari, con facoltà reciproca di iscrivere il figlio minore sullo stesso.
14) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c., salva la reciproca rinuncia al deposito giudiziale della documentazione attestante le proprietà
immobiliari – di cui comunque hanno dato atto nella parte motiva del ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in data 22.06.1996 in Brescia nella Chiesa di San Lorenzo;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.11.2024
da
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(MI), Via Tacito n. 12, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata in calce al presente ricorso ex art. 83, terzo comma, c.p.c., dagli Avvocati dall'Avv. Piercarlo Peroni, Codice Fiscale - CodiceFiscale_2 pec: e dall'avv. Sara Sbordi, Codice Fiscale Email_1
- pec: con studio in Brescia (BS), Via G. C.F._3 Email_2
Savoldo n. 12, presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
c.f. , nato a [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._4
Milano (MI), Via Zambeletti n. 10, rappresentato e difeso in virtù di procura allegata in calce al presente ricorso ex art. 83, terzo comma c.p.c. dall'Avv. Paola Ventura, Codice Fiscale - C.F._5
pec: con studio in Milano (MI), Via Correggio n. 43, presso il quale Email_3
ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 7 i quali in data 22.06.1996 hanno contratto matrimonio con rito concordatario nella Chiesa di San Lorenzo,
a Brescia (atto regolarmente trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Brescia dell'anno
1996 Atti di Matrimonio, Parte II Serie A, n. 310);
in separazione dei beni;
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], cittadinanza italiana maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
, nato a [...] il [...], cittadinanza italiana, minorenne;
Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
20.11.2024 ed integrato in data 24.1.2025 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali,
patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Parte_2 fissazione della residenza preferenziale ed anagrafica presso l'abitazione della madre, in Milano, alla Via
Tacito n. 12, e con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, che verranno decise da ciascun genitore nei periodi di rispettiva permanenza con il figlio.
3) I coniugi danno atto che il figlio minore sta effettuando un percorso di sostegno Parte_2
psicologico presso – dott. ed esprimono consenso a che il figlio possa proseguire CP_2 Controparte_3 in tale percorso, assumendo l'obbligo di concorrere nella relativa spesa nella misura del 50% ciascuno.
In ragione delle attuali condizioni ed esigenze del figlio minore, il padre potrà vedere e Controparte_1 tenere con sé il figlio minore , secondo le tempistiche e le modalità che nell'ambito del percorso Parte_2 di sostegno psicologico siano ritenute rispondenti alle esigenze ed all'interesse del ragazzo.
In particolare, considerata l'età raggiunta dal figlio , il suo attuale stato di salute e le sue attività Parte_2 scolastiche ed extrascolastiche, la permanenza dello stesso presso l'abitazione del padre a week-end alternati è auspicata dai genitori e verrà attuata appena possibile, nel rispetto delle primarie esigenze del figlio e delle indicazioni provenienti dai professionisti che lo seguono.
pagina 2 di 7 Ciascun genitore, per il periodo in cui avrà con sé il figlio minore, potrà esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le sole questioni afferenti all'ordinaria amministrazione.
Sulle questioni di straordinaria amministrazione i genitori decideranno di comune accordo.
4) Il Sig. si obbliga a concorrere nel mantenimento di mediante Controparte_1 Parte_2 versamento della somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta euro), annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, che provvederà a corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla
Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica Parte_1 di . Parte_2
5) Le spese straordinarie afferenti il figlio e la figlia – da individuare secondo Parte_2 Per_1 quanto previsto dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale - verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) Quanto alle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ex art. 12 DPR 917/86, le stesse spetteranno ad entrambi i genitori, nella misura del 50%.
7) I sig.ri e danno atto di essere comproprietari delle seguenti Parte_1 Controparte_1
consistenze mobiliari / depositi in conto corrente / investimenti:
Conto corrente n. 100000069256 intestato a , acceso presso Controparte_1 Parte_1
Intesa SanPaolo, Filiale di VIA MARCONI ANG. PIAZZA DIAZ MILANO (MI), con saldo alla data del
31/8/2024 di € 18.975,12
Conto corrente n. 2313X09 intestato a , acceso presso Controparte_1 Parte_1
Banca Popolare di Sondrio, Filiale di Via Cino del Duca MILANO (MI) ag. 34, con saldo alla data del
31/8/2024 di € 113.724,59
Deposito titoli n 537 547087 presso Banca Popolare di Sondrio, Filiale di Via Cino del Duca MILANO
(MI) ag. 34 con saldo alla data del 31/8/2024 di € 400.710,80
Deposito titoli n. 3100/01570878 presso Intesa San Paolo, Filiale di VIA MARCONI ANG. PIAZZA DIAZ
MILANO (MI) con saldo alla data del 31/8/2024 di € 226.293,74;
A queste somme si devono aggiungere i titoli azionari di proprietà di entrambi i coniugi, intestati a
[...]
inseriti in dossier titoli a suo tempo presente presso Intesa San Paolo n. 69369. Pt_1
8) In relazione a quanto sopra i coniugi danno atto di avere già provveduto alla divisione delle sopra menzionate consistenze mobiliari nella misura del 50% ciascuno e di nulla più avere reciprocamente a pretendere al riguardo.
pagina 3 di 7 9) I Sig.ri e sono altresì comproprietari delle seguenti unità immobiliari: Parte_1 Controparte_1
- Unità immobiliare appartamento + autorimessa e cantina, posto in Milano, Via Zambeletti 10, identificato al Catasto del Comune censuario di Milano NCEU, Foglio 316, - part.622, sub.16, piano 7- S2, Cat. A/2,
Cl.5, vani 9 RC €. 1859,24; - part. 620 sub.17 , piano S2, Cat. C/6 , Cl.8, mq 15, RC €.171,21. La proprietà dell'immobile è stata acquistata dai coniugi in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio Dott.
– atto del 24/7/2014 repertorio n.14918 raccolta 8084, registrato a Milano 4 in data Persona_2
28/7/2014 al n. 17642 serie 1T e trascritto a Milano 1 il 29/7/2014 al n.40136/29447;
- Unità immobiliare Villino posta in RA (CA), Via del Lentischio n. 16, catastalmente identificata come segue: Comune censuario di RA (Ca) NCEU via Del Lentischio 16 Foglio, 40 part.321, piano
T-1 , Cat. A/2, Cl.1, vani 7,5 RC €. 195,22, la cui proprietà è stata acquistata dai coniugi in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. – atto del 29/6/2017 repertorio 49328 raccolta Persona_3
30878, registrato a Cagliari in data 3/7/2017 al n. 4752 serie 1T e trascritto a Cagliari il 3/7/2017.
10) Le unità immobiliari di cui al precedente punto 9) sono e restano di comproprietà di entrambi i coniugi,
nella misura del 50% ciascuno, con diritto in capo a ciascuno di essi di richiedere, in qualsiasi momento, lo scioglimento della comunione immobiliare, comunicandolo all'altro comproprietario con preavviso di mesi
3. Fermo quanto sopra, allo stato, e con riserva di ogni modifica ed azione al riguardo, le parti convengono di regolamentarne l'utilizzo come segue:
l'appartamento posto in Milano, Via Zambeletti n. 10, verrà utilizzato dal Sig. che ivi Controparte_1 ospiterà il figlio minore nei periodi di permanenza del ragazzo presso di lui. In ragione dell'utilizzo dell'immobile il Sig. si obbliga a sostenere tutte le relative spese condominiali (sia Controparte_1
ordinarie che straordinarie), così come ogni spesa afferente la manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che l'intero ammontare di quanto addebitato a titolo di IMU, con obbligo di rifondere alla Sig.ra Pt_1 quanto dalla stessa eventualmente corrisposto a tale titolo e per il periodo di utilizzo dell'immobile
[...]
da parte del Sig. CP_1
La Sig.ra si riserva il diritto di richiedere l'utilizzo dell'immobile oggetto di comproprietà Parte_1
ovvero lo scioglimento della comunione immobiliare (sempre comunicando tale intenzione al Sig. con CP_1
preavviso di mesi 3).
l'unità immobiliare posta in RA (CA) continuerà ad essere utilizzata in via paritaria da entrambi i coniugi, che si obbligano a concordare di volta in volta la ripartizione annuale del relativo godimento. Le
spese condominiali e di gestione e manutenzione di tale immobile continueranno a far carico ad entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
11) Le vetture in uso al nucleo familiare sono le seguenti:
pagina 4 di 7 Terios Dahiatsu, targata DD923JS, intestata a e utilizzata in Sardegna da entrambi i Controparte_1 coniugi. I coniugi convengono di mantenere l'utilizzo di tale vettura in capo ad entrambi in corrispondenza dei periodi di utilizzo dell'immobile in Sardegna, con ripartizione al 50% delle spese di assicurazione e manutenzione della vettura;
Mini Cooper Countryman, targata EF122AE, intestata a e in uso esclusivo allo stesso, Controparte_1
con ogni onere e spesa a suo carico.
12) Non sono presenti polizze vita cointestate.
13) I coniugi, per quanto occorre possa, si autorizzano reciprocamente all'espatrio e prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti a tal fine necessari, con facoltà reciproca di iscrivere il figlio minore sullo stesso.
14) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c., salva la reciproca rinuncia al deposito giudiziale della documentazione attestante le proprietà
immobiliari – di cui comunque hanno dato atto nella parte motiva del ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in data 22.06.1996 in Brescia nella Chiesa di San Lorenzo;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7