Ordinanza cautelare 28 maggio 2014
Improcedibile
Sentenza 20 ottobre 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 28/05/2014, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03445/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3445 del 2014, proposto da:
Comune di Casoria, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Messina e Giovanni Cresci, con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Italsime Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Orazio Abbamonte e Ezio Maria Zuppardi, con domicilio eletto presso l’avv. Ezio Maria Zuppardi in Roma, via Terenzio, 7;
Sirfin Spa;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE II n. 00446/2014, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di progettazione, implementazione, realizzazione e fornitura dell'architettura software per il progetto casoriamatic@.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Italsime Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Cresci, Antonio Messina, Orazio Abbamonte e Ezio Maria Zuppardi;
Ritenuta, ad un primo sommario esame, l’insussistenza del fumus boni iuris dell’appello, attesa l’evidente elusività degli atti posti in essere dal Comune appellante, sostanzialmente in contrasto con quanto disposto dalla sentenza del TAR n. 3198-13, oggetto di esecuzione, che ha posto alla base della sua decisione proprio l’omessa produzione di una completa dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), d.lgs. n. 163-06;
Ritenuto che il criterio sostanzialistico, prospettato dal Comune appellante, non può obliterare la circostanza, dirimente, attinente alla mancanza della predetta dichiarazione che non può essere oggetto di integrazione, pena la violazione della par condicio dei concorrenti, pregiudicando i principi di trasparenza e di imparzialità che devono sorreggere le operazioni di gara;
P.Q.M.
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3445/2014).
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna parte appellante al pagamento di euro 3000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte appellata costituita.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2014
IL SEGRETARIO