Art. 2.
Per i lavori, le forniture e le prestazioni indicate nel precedente articolo sono richiamate in vigore le disposizioni degli articoli 7 , 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856 , convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518 .
Per i lavori, le forniture e le prestazioni indicate nel precedente articolo sono richiamate in vigore le disposizioni degli articoli 7 , 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856 , convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518 .