Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 604/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Giardina, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Caruso, giusta procura in atti,
-resistente-
e
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
-contumace-
e nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
-terzo pignorato-
Oggetto: opposizione all'esecuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'1.03.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 29184202300000872001 e le cartelle di pagamento n.
29120170011860917000, n. 29120180008882165000, n. 29120190008931577000, n.
Si è costituita in giudizio deducendo variamente Controparte_4
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si sono costituiti in giudizio la
[...]
e il , dei quali va Controparte_2 Controparte_3
pertanto dichiarata la contumacia.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Preliminarmente, occorre rilevare come non risulti condivisibile il difetto di giurisdizione eccepito da , atteso che “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario Controparte_4
e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale
a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché
l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza di richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro”
(cfr. ex multis, Cass. 28 aprile 2023, n. 14077).
Tanto premesso, va ricordato, anche con riguardo all'atto di pignoramento impugnato, che l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 ratione temporis applicabile disponeva che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(…)” e che l'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005 – nel prevedere che “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” – non richiede la redazione di un'apposita relata di notifica, ritenendo sufficiente, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio a mezzo pec, soltanto la prova dell'avvenuta consegna.
Giova altresì evidenziarsi che, secondo pacifica giurisprudenza (cfr. Cass. 13 dicembre 2021, n.
39513), “la notifica della cartella di pagamento” – ma il medesimo principio può applicarsi anche all'atto di pignoramento presso terzi – “può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica Controparte_5 certificata un documento informatico in formato pdf (…) realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via pec, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico (cfr. Cass. 30948/201, vedi anche Cass.
6417/2019)”.
Parimenti, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16 gennaio 2023, n.
982) abbia “ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo pec (…) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (…), circostanza – questa della diversità degli indirizzi pec – peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. (…). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' , come presente nei pubblici registri CP_4
(…) ma da uno diverso (…), relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' ”. Controparte_4 Ancora, non appare condivisibile l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione, in quanto se per un verso l'atto di pignoramento risulta sottoscritto digitalmente dal
Dipendente Delegato, , per l'altro la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4 Controparte_6 dicembre 2019, n. 31604) ritiene che “l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 72 bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 1, comma 141, della l. n. 244 del 2007, è valido anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest'ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore”.
Analogamente, per quanto concerne l'asserito difetto di motivazione dell'atto di pignoramento, si osserva che se da un lato il suddetto atto risulta correttamente motivato “per relationem” in quanto contiene un espresso richiamo agli atti impositivi precedentemente emessi e già integralmente conosciuti dal contribuente, dall'altro la giurisprudenza di legittimità ritiene - con riferimento all'impugnativa delle cartelle di pagamento ma il medesimo principio può ritenersi applicabile al caso di specie – che, in ogni caso, tale difetto non possa condurre alla dichiarazione di nullità dell'atto qualora lo stesso sia stato impugnato dal contribuente, il quale non abbia allegato e provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio di motivazione dell'atto abbia arrecato al suo diritto di difesa (ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, 14 maggio 2010 n. 11722, ripresa anche da
Cassazione, ordinanza 3 novembre 2017 n. 26166).
Ciò detto, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso le cartelle di pagamento n.
29120170011860917000, n. 29120180008882165000, n. 29120190008931577000, n.
29120210018518631000 e n. 29120220019246943000, in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999.
Sul punto, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
In particolare, dalla documentazione versata in atti si evince come il termine quinquennale decorrente dalla notifica delle suddette cartelle (avvenuta rispettivamente l'11.09.2017, il
3.07.2018, il 3.09.2019, il 27.01.2023 e il 10.11.2022) sia stato interrotto – con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29120170011860917000, n. 29120180008882165000, n.
29120190008931577000, tenuto conto per la prima anche del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza
ID (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) – dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120229006434769000 (12.12.2022) e a seguire – anche per le cartelle di pagamento n.
29120210018518631000 e n. 29120220019246943000 – dalla notifica dell'atto di pignoramento impugnato (24.07.2023).
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Il peso delle spese segue la soccombenza. La contumacia della e del Controparte_2
esime dal pronunciamento sulle spese nei loro confronti. Controparte_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta l'opposizione;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , delle Controparte_4
spese processuali che si liquidano in complessivi 2.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge;
nulla sulle spese nei confronti della Controparte_2
e del .
[...] Controparte_3
Così deciso in Agrigento, il 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo