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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/11/2025, n. 4838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4838 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 2767 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. RT ET PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa NI OT GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2767/2024 promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Ferretti Isabella Parte_1 C.F._1 in forza di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Corcelli Controparte_1 C.F._2
AN MA in forza di procura speciale in atti;
parte resistente
e nei confronti di
DEI MINORI in persona dell'avv. Costella Simona Controparte_2 parte intervenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
Per parte resistente: come da comparsa di costituzione
Per il Curatore Speciale: come da comparsa di costituzione
Per il PM: nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.2.2024, ha adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo di pronunciare la decadenza dell'ex compagno dall'esercizio Controparte_1 della responsabilità genitoriale o in subordine l'affidamento esclusivo “rafforzato” a sé dei figli minori , e confermare la sospensione degli incontri padre-figli in luogo Per_1 Per_2 Per_3 neutro e la previsione di un contributo a carico del resistente per il mantenimento dei minori di E. 450 al mese (E. 150/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico.
Con memoria difensiva depositata il 28.8.2024 si è costituito in giudizio il Curatore Speciale dei minori, chiedendo pronunciarsi la decadenza del resistente dalla responsabilità CP_1 genitoriale, confermarsi la sospensione degli incontri in luogo neutro padre-figli e mantenersi la collocazione comunitaria dei minori nonché le prese in carico dei Servizi Psico-Sociali.
All'udienza del 7.10.2024 è comparsa la sola parte ricorrente e il Giudice Relatore, a scioglimento della riserva, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso alla controparte.
Con memoria difensiva depositata il 10.12.2024 si è costituito in giudizio CP_1
, chiedendo rigettarsi la domanda avversaria di decadenza dalla responsabilità
[...] genitoriale, disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con collocazione abitativa presso quest'ultima, la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi territoriali nonché l'obbligo a suo carico di versamento di un contributo per il mantenimento dei figli di E. 150 al mese complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza in data 11.12.2024, celebrata da remoto, è stato sentito il resistente e all'esito con ordinanza del 14.1.2025 sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis 22 cpc, sono state respinte le istanze istruttorie di parte ricorrente, è stata disposta la produzione della documentazione reddituale aggiornata ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa.
Nelle more della celebrazione dell'udienza conclusiva, il Curatore Speciale ha chiesto disporsi con urgenza le dimissioni comunitarie dei minori unitamente alla madre e autorizzarsi l'avvio del percorso in autonomia. Instaurato il rituale contraddittorio fra le parti, con ordinanza 26.6.2025 è stata disposta la dimissione comunitaria con richiesta di successivo aggiornamento da parte dei Servizi Psico-Sociali.
Sono state acquisite le relazioni aggiornate dei Servizi territoriali e all'esito dell'udienza del 24.9.2025, fatte precisare alle parti le conclusioni, il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente il Collegio rileva come l'ascolto del minore (l'unico tra i figli ad Per_1 avere compiuto 12 anni) sia apparso del tutto superfluo, alla luce del tenore delle domande formulate dalle parti e delle emergenze probatorie che non sono state oggetto di contestazione.
Venendo al merito, la ricorrente ed il Curatore Speciale hanno instato per la declaratoria di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori , Per_1 Per_2 Per_ e (si precisa che la è madre di altre due figlie, e , nate da altra, Per_3 Pt_1 Per_5 precedente, relazione sentimentale), pronuncia cui si è opposto il , chiedendone il rigetto. CP_1
Ritiene il Tribunale che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale sia fondata e vada accolta per i motivi che seguono. Detta pronuncia presuppone, ai sensi dell'art. 330 cc, l'accertamento che il genitore abbia violato o trascurato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abbia abusato dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
Nel caso di specie, si ritengono integrati i presupposti richiesti dalla legge.
Il resistente è stato condannato, con sentenza definitiva, alla pena di anni 5 mesi 6 CP_1 e giorni 20 di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici e sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale per gravi reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni commessi in danno della ricorrente ed in presenza dei minori (cfr. doc. 6, 13 e docc. prodotti il 16.9.25).
Le condotte di violenza accertate in sede penale si connotano in termini di peculiare gravità per la frequenza e reiterazione con cui sono state poste in essere, per l'entità della violenza, anche fisica, esercitata e per la particolare lesività della dignità delle persone offese (si pensi, per citare solo alcune delle più gravi condotte addebitate al , agli episodi in cui ha costretto l'ex CP_1 compagna a bere la sua urina per umiliarla ed a pulire l'urina dai muri della casa ove la Pt_1 riversava quando tornava a casa ubriaco o sotto l'effetto di stupefacenti ovvero quando l'ha costretta a dormire fuori casa, chiudendola sul balcone mezza svestita in pieno inverno, o ancora Per_ quando ha costretto le minori e , figlie della nate da altra relazione Per_5 Pt_1 sentimentale, a leccare l'ano del gatto per punizione).
Tali condotte, che non sono state, fra l'altro, oggetto di una specifica contestazione da parte del nel presente giudizio, hanno arrecato un grave nocumento ai minori , e CP_1 Per_1 Per_2
come attestato dalle indagini effettuate dai Servizi di territorio. Per_3
Primariamente dev'essere evidenziato che in data 24.12.2022 il Tribunale per i Minorenni di Torino, in seguito all'ennesimo episodio di violenza posto in essere dal , ha posto in CP_1 protezione i minori, disponendone l'inserimento in comunità mamma-bambino e vietando al resistente di avvicinarsi ai figli se non per lo svolgimento degli incontri in luogo neutro (cfr. doc. 9 attoreo).
Come rilevato dai Servizi Psico-Sociali, fin da principio dell'inserimento comunitario è emerso il forte malessere psico-fisico dei minori dovuto alla violenza assistita cui per lungo tempo gli stessi sono stati esposti (v. rel. SS del 21.4.23, del 24.11.23 e del 3.10.24 con relative rel. educative;
v. rel. NPI 10.10.24).
La drammaticità del quadro familiare e le gravi ripercussioni sui minori sono state ben descritte dal Servizio di NPI/Psicologia nella relazione del 10.10.2024 di cui si riportano testualmente le conclusioni: “I cinque minori sono cresciuti in un ambiente familiare caratterizzato da una quotidianità terrorizzante, imprevedibile, destabilizzante dove le figure fonte di cura, affetto e protezione possono diventare pericolose, violente, sadiche o seduttive (il ) o essere CP_1 emotivamente distanzianti, passivizzate, impotenti, annientate (la ). L'esposizione alla Pt_1 violenza fisica, psicologica e verbale del signor , alle reazioni minimizzanti e neganti la CP_1 drammaticità di quanto accadeva della madre, che descrive nei colloqui come, magari dopo un pestaggio efferato, giunti al mare, era solita ripulirsi dal sangue, farsi animo ed uscire per andare tutti insieme in spiaggia, hanno determinato una crescita traumatica di tutti i minori, in una pericolosa normalizzazione di quella quotidianità. Le dinamiche familiari gravemente disfunzionali e patologiche nonché le esperienze di maltrattamento fisico e psicologico gravissime riferite dalle Per_ minori che hanno avuto la forza ed il coraggio di raccontare ( , , ) hanno causato Per_5 Per_2 in ciascun minore, seppure con modalità e funzionamento diverso, un profondo malessere Per_ psicologico. Per quanto i maltrattamenti fisici sono stati diretti a e , anche gli altri Per_5 fratelli sono stati fortemente coinvolti ed esposti ad un clima di inaudita violenza ed impotenza. Le relazioni tra i minori sembrano caratterizzate da reciproco affetto ma anche da ambivalenza, impotenza, rabbia non controllata. I sentimenti in gioco sono estremi, sia nell'affetto reciproco che nell'odio e nella rivalità, in un clima estenuante di sentimenti di colpa e di vittimizzazione”. I traumi della violenza subita sono stati manifestati dai minori con modalità differenti e sono stati colti dai professionisti di riferimento ora nei silenzi di , talvolta sfociati in comportamenti Per_1 oppositivi di difficile gestione (“[…] ha un atteggiamento oppositivo e difficilmente si lascia Per_1 coinvolgere […] lui appare sempre restio al dialogo e a condividere ciò che lo turba” v. rel. educativa 31.10.23; “[…] qualsiasi riferimento, diretto o anche vago, alla sua famiglia di origine o situazione attuale ingenera il ritrarsi del ragazzino dalla relazione, con chiusura all'interazione”), ora nei pianti inconsolabili di e negli episodi di enuresi notturna (v. rel. educativa del Per_2 31.10.2023), ora nell'attività ludica di quest'ultima (“gli aspetti di aggressività vengono tuttavia espressi nell'attività ludica interpretando ruoli femminili adulti, sgraziati e maleducati che tendono a perdere la pazienza e ad esplodere in reazioni violente”) e di (“i tratti di controllo e Per_3 di minaccia continuano a caratterizzare i giochi della piccola, anche nell'impersonare una figura genitoriale ambivalente, che passa repentinamente dalle coccole alle percosse o a privazioni importanti, come cibo, sonno o amichetti” v. rel. NPI 10.10.24).
Il Servizio di NPI/Psicologia ha osservato come tuttora permangano nei minori “modalità caratterizzate da reciproche svalutazioni ed attacchi, sentimenti di scarsa fiducia reciproci, difficoltà a entrare in contatto con sentimenti ed emozioni attuali e relativi alla storia traumatica familiare” ancorchè il percorso comunitario abbia consentito loro di sperimentare un contesto di vita in sicurezza, protezione e coerenza e gli indicatori di traumatizzazione cronica si siano attenuati, le dinamiche relazionali siano apparse meno accese e conflittuali e sia stata rilevata una maggior regolazione emotiva (v. rel. NPI del 20.5.2025).
Quanto al , emerge sia dai provvedimenti giurisdizionali (cfr. decreto TM CP_1 15.12.2013 sub doc. 9 attoreo;
cfr. sentenza penale d'appello 4.6.2024 sub doc. 13 attoreo) sia dai rimandi del Servizio di Psicologia come, quantomeno sino alla fine dell'anno scorso, egli non abbia dato prova di un'autentica volontà di rivisitazione critica del proprio operato di genitore, tendendo a minimizzare e negare le proprie modalità violente ed a ribaltare le responsabilità sulla ex compagna, mostrando assenza di consapevolezza del danno arrecato all'intera famiglia (v. rel. NPI del 10.10.24).
Vero è che, con la comparsa di costituzione, il si è detto favorevole ad CP_1 intraprendere un percorso riabilitativo per la cura delle proprie dipendenze (abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche) e in udienza ha chiesto scusa per tutto ciò che ha fatto (v. verbale d'udienza 11.12.2024), ma è solo l'inizio e non basta per ritenere raggiunta da parte del resistente una piena e autentica consapevolezza del disvalore dei propri pregressi comportamenti e dei danni arrecati ai propri familiari.
Per tutti i motivi esposti il Collegio ritiene integrati i presupposti ex art. 330 cc per pronunciare la decadenza del resistente dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei CP_1 confronti dei figli , e Per_1 Per_2 Per_3
La pronuncia di decadenza comporta, quale effetto, la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre dei minori, , la quale avrà facoltà di Parte_1 assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole, quali quelle relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. cc.
Già con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc i minori erano stati affidati in via esclusiva rafforzata alla madre e non sussistono ragioni per modificare tale assetto.
I minori, unitamente alla ricorrente, sono stati dimessi dalla comunità a seguito dell'ordinanza del 26.6.2025, avendo l'equipe multiprofessionale dei Servizi territoriali ritenuto in allora completato il percorso comunitario e maturi i tempi per l'avvio di un percorso in autonomia, pur sempre monitorato e supportato (v. rel. SS del 24.3.25, del 14.5.25; v. rel. NPI del 20.5.25). La è parsa più solida nelle funzioni genitoriali e maggiormente consapevole delle Pt_1 pregresse dinamiche disfunzionali e della gravità delle precedenti esperienze di violenza subite in presenza dei figli e dai figli stessi (v. rel. NPI del 20.5.25).
Il percorso in autonomia si è avviato positivamente con il supporto dei Servizi (v. rel. SS del 12.9.25).
Si conferma, dunque, la collocazione abitativa dei minori presso la madre cui non si è opposto il resistente . CP_1
Per quanto concerne le visite padre-figli, si conferma la sospensione degli incontri già disposta con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc del 14.1.2025 come chiesto dalla ricorrente e Pt_1 dal Curatore Speciale, non essendo ad oggi intervenute modifiche che ne giustifichino una revisione.
Lo stesso resistente non ha avanzato domande di segno contrario, limitandosi ad instare per la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Psico-Sociali per l'effettuazione degli interventi di sostegno alla genitorialità e per l'eventuale ripresa delle visite padre-figli in luogo neutro ove ritenuto adeguato nell'interesse dei minori.
Dev'essere certamente disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei per la continuazione del monitoraggio, per l'attuazione di tutti gli Parte_2 interventi di supporto, anche psicologico, educativo e genitoriale, nell'interesse dei minori e per la valutazione in futuro delle condizioni per una ripresa delle relazioni padre-figli.
Quanto al profilo del mantenimento della prole, entrambe le parti hanno instato nelle loro originarie conclusioni. La ricorrente ha chiesto disporsi a carico del un contributo al CP_1 mantenimento della prole quantificato in E. 450 al mese (E. 150/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico, mentre il resistente per un contributo pari ad E. 150 al mese (E. 50/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente lavora a tempo indeterminato e ha documentato redditi da lavoro imponibili nel 2024 pari ad E. 24.000 (cfr. CU 2025). Dalle ultime buste paga prodotte risulta una retribuzione netta in media non inferiore ad E.
1.200 al mese (cfr. buste paga 2025). Ha dichiarato di percepire per intero l'assegno unico per E. 1200/mese (v. verbale d'udienza del 7.10.24).
Il resistente risulta, invece, ancora ristretto in carcere e non vi è prova che stia svolgendo attività lavorativa.
Ritiene dunque il Collegio di confermare la previsione di un contributo a carico del resistente per il mantenimento della prole di E. 240 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie e l'intero assegno unico a favore della (ex art. 6 co. 4 d.lgs. 230/21), essendo indimostrato un Pt_1 mutamento delle condizioni reddituale delle parti rispetto al tempo dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc che -per quanto consta al Tribunale- non è stata reclamata.
Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra le parti , tenuto conto della natura Parte_3 della causa e del suo esito complessivo, considerata la reciproca soccombenza in punto mantenimento della prole e la sostanziale soccombenza del resistente sulle altre domande, le spese si dichiarano compensate per ¼ mentre i restanti ¾ sono posti a carico del . CP_1
Nei rapporti tra le parti ed il Curatore Speciale, le spese di lite sono poste interamente a carico del resistente, totalmente soccombente.
Le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della controversia), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), tenuto conto dell'attività istruttoria svolta (esauritasi nell'acquisizione di relazioni psico-sociali) e dell'assenza di scritti difensivi conclusivi.
Essendo il Curatore Speciale ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve disporsi che le spese di giudizio da rifondersi a quest'ultimo siano pagate a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato ex art. 130 dpr 115/02, in conformità all'indirizzo più recente della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA il resistente decaduto dall'esercizio della responsabilità Controparte_1 genitoriale nei confronti dei figli minori , e e, per l'effetto, DÀ ATTO che Per_1 Per_2 Per_3 la responsabilità genitoriale è concentrata in capo alla madre dei minori, , Parte_1 la quale avrà facoltà di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. cc;
DISPONE che i minori , e abbiano residenza e dimora abituale presso il Per_1 Per_2 Per_3 domicilio materno;
CONFERMA la sospensione delle visite padre-figli già disposta con decreto del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 15.12.2023;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio Sociale e di per la continuazione del monitoraggio, per l'attuazione di tutti gli interventi di CP_3 supporto, anche psicologico, educativo e genitoriale, nell'interesse dei minori e per la valutazione in futuro delle condizioni per una ripresa delle relazioni padre-figli;
DISPONE che il resistente corrisponda all'altro genitore, per il mantenimento dei CP_1 figli, l'assegno periodico di € 240 (E. 80/mese per figlio) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino. L'assegno unico spetta interamente alla ricorrente;
Pt_1
DICHIARA le spese di lite compensate per ¼ nei rapporti fra parte ricorrente e parte Pt_1 resistente;
CP_1
DICHIARA TENUTO e NN il resistente a rifondere a favore della ricorrente CP_1
i restanti ¾ delle spese di lite, tre-quarti che si liquidano in complessivi E.
2.856 per Pt_1 compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
DICHIARA TENUTO e NN il resistente all'integrale rifusione a favore del CP_2
dei delle spese di lite che si liquidano in complessivi E.
3.808 per compensi
[...] Pt_4 professionali, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge, DISPONENDO che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e ) per il CP_3 tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 31.10.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
NI OT RT ET Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. RT ET PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa NI OT GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2767/2024 promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Ferretti Isabella Parte_1 C.F._1 in forza di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Corcelli Controparte_1 C.F._2
AN MA in forza di procura speciale in atti;
parte resistente
e nei confronti di
DEI MINORI in persona dell'avv. Costella Simona Controparte_2 parte intervenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
Per parte resistente: come da comparsa di costituzione
Per il Curatore Speciale: come da comparsa di costituzione
Per il PM: nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.2.2024, ha adito il Tribunale, Parte_1 chiedendo di pronunciare la decadenza dell'ex compagno dall'esercizio Controparte_1 della responsabilità genitoriale o in subordine l'affidamento esclusivo “rafforzato” a sé dei figli minori , e confermare la sospensione degli incontri padre-figli in luogo Per_1 Per_2 Per_3 neutro e la previsione di un contributo a carico del resistente per il mantenimento dei minori di E. 450 al mese (E. 150/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico.
Con memoria difensiva depositata il 28.8.2024 si è costituito in giudizio il Curatore Speciale dei minori, chiedendo pronunciarsi la decadenza del resistente dalla responsabilità CP_1 genitoriale, confermarsi la sospensione degli incontri in luogo neutro padre-figli e mantenersi la collocazione comunitaria dei minori nonché le prese in carico dei Servizi Psico-Sociali.
All'udienza del 7.10.2024 è comparsa la sola parte ricorrente e il Giudice Relatore, a scioglimento della riserva, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso alla controparte.
Con memoria difensiva depositata il 10.12.2024 si è costituito in giudizio CP_1
, chiedendo rigettarsi la domanda avversaria di decadenza dalla responsabilità
[...] genitoriale, disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con collocazione abitativa presso quest'ultima, la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi territoriali nonché l'obbligo a suo carico di versamento di un contributo per il mantenimento dei figli di E. 150 al mese complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza in data 11.12.2024, celebrata da remoto, è stato sentito il resistente e all'esito con ordinanza del 14.1.2025 sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis 22 cpc, sono state respinte le istanze istruttorie di parte ricorrente, è stata disposta la produzione della documentazione reddituale aggiornata ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa.
Nelle more della celebrazione dell'udienza conclusiva, il Curatore Speciale ha chiesto disporsi con urgenza le dimissioni comunitarie dei minori unitamente alla madre e autorizzarsi l'avvio del percorso in autonomia. Instaurato il rituale contraddittorio fra le parti, con ordinanza 26.6.2025 è stata disposta la dimissione comunitaria con richiesta di successivo aggiornamento da parte dei Servizi Psico-Sociali.
Sono state acquisite le relazioni aggiornate dei Servizi territoriali e all'esito dell'udienza del 24.9.2025, fatte precisare alle parti le conclusioni, il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente il Collegio rileva come l'ascolto del minore (l'unico tra i figli ad Per_1 avere compiuto 12 anni) sia apparso del tutto superfluo, alla luce del tenore delle domande formulate dalle parti e delle emergenze probatorie che non sono state oggetto di contestazione.
Venendo al merito, la ricorrente ed il Curatore Speciale hanno instato per la declaratoria di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori , Per_1 Per_2 Per_ e (si precisa che la è madre di altre due figlie, e , nate da altra, Per_3 Pt_1 Per_5 precedente, relazione sentimentale), pronuncia cui si è opposto il , chiedendone il rigetto. CP_1
Ritiene il Tribunale che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale sia fondata e vada accolta per i motivi che seguono. Detta pronuncia presuppone, ai sensi dell'art. 330 cc, l'accertamento che il genitore abbia violato o trascurato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abbia abusato dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
Nel caso di specie, si ritengono integrati i presupposti richiesti dalla legge.
Il resistente è stato condannato, con sentenza definitiva, alla pena di anni 5 mesi 6 CP_1 e giorni 20 di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici e sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale per gravi reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni commessi in danno della ricorrente ed in presenza dei minori (cfr. doc. 6, 13 e docc. prodotti il 16.9.25).
Le condotte di violenza accertate in sede penale si connotano in termini di peculiare gravità per la frequenza e reiterazione con cui sono state poste in essere, per l'entità della violenza, anche fisica, esercitata e per la particolare lesività della dignità delle persone offese (si pensi, per citare solo alcune delle più gravi condotte addebitate al , agli episodi in cui ha costretto l'ex CP_1 compagna a bere la sua urina per umiliarla ed a pulire l'urina dai muri della casa ove la Pt_1 riversava quando tornava a casa ubriaco o sotto l'effetto di stupefacenti ovvero quando l'ha costretta a dormire fuori casa, chiudendola sul balcone mezza svestita in pieno inverno, o ancora Per_ quando ha costretto le minori e , figlie della nate da altra relazione Per_5 Pt_1 sentimentale, a leccare l'ano del gatto per punizione).
Tali condotte, che non sono state, fra l'altro, oggetto di una specifica contestazione da parte del nel presente giudizio, hanno arrecato un grave nocumento ai minori , e CP_1 Per_1 Per_2
come attestato dalle indagini effettuate dai Servizi di territorio. Per_3
Primariamente dev'essere evidenziato che in data 24.12.2022 il Tribunale per i Minorenni di Torino, in seguito all'ennesimo episodio di violenza posto in essere dal , ha posto in CP_1 protezione i minori, disponendone l'inserimento in comunità mamma-bambino e vietando al resistente di avvicinarsi ai figli se non per lo svolgimento degli incontri in luogo neutro (cfr. doc. 9 attoreo).
Come rilevato dai Servizi Psico-Sociali, fin da principio dell'inserimento comunitario è emerso il forte malessere psico-fisico dei minori dovuto alla violenza assistita cui per lungo tempo gli stessi sono stati esposti (v. rel. SS del 21.4.23, del 24.11.23 e del 3.10.24 con relative rel. educative;
v. rel. NPI 10.10.24).
La drammaticità del quadro familiare e le gravi ripercussioni sui minori sono state ben descritte dal Servizio di NPI/Psicologia nella relazione del 10.10.2024 di cui si riportano testualmente le conclusioni: “I cinque minori sono cresciuti in un ambiente familiare caratterizzato da una quotidianità terrorizzante, imprevedibile, destabilizzante dove le figure fonte di cura, affetto e protezione possono diventare pericolose, violente, sadiche o seduttive (il ) o essere CP_1 emotivamente distanzianti, passivizzate, impotenti, annientate (la ). L'esposizione alla Pt_1 violenza fisica, psicologica e verbale del signor , alle reazioni minimizzanti e neganti la CP_1 drammaticità di quanto accadeva della madre, che descrive nei colloqui come, magari dopo un pestaggio efferato, giunti al mare, era solita ripulirsi dal sangue, farsi animo ed uscire per andare tutti insieme in spiaggia, hanno determinato una crescita traumatica di tutti i minori, in una pericolosa normalizzazione di quella quotidianità. Le dinamiche familiari gravemente disfunzionali e patologiche nonché le esperienze di maltrattamento fisico e psicologico gravissime riferite dalle Per_ minori che hanno avuto la forza ed il coraggio di raccontare ( , , ) hanno causato Per_5 Per_2 in ciascun minore, seppure con modalità e funzionamento diverso, un profondo malessere Per_ psicologico. Per quanto i maltrattamenti fisici sono stati diretti a e , anche gli altri Per_5 fratelli sono stati fortemente coinvolti ed esposti ad un clima di inaudita violenza ed impotenza. Le relazioni tra i minori sembrano caratterizzate da reciproco affetto ma anche da ambivalenza, impotenza, rabbia non controllata. I sentimenti in gioco sono estremi, sia nell'affetto reciproco che nell'odio e nella rivalità, in un clima estenuante di sentimenti di colpa e di vittimizzazione”. I traumi della violenza subita sono stati manifestati dai minori con modalità differenti e sono stati colti dai professionisti di riferimento ora nei silenzi di , talvolta sfociati in comportamenti Per_1 oppositivi di difficile gestione (“[…] ha un atteggiamento oppositivo e difficilmente si lascia Per_1 coinvolgere […] lui appare sempre restio al dialogo e a condividere ciò che lo turba” v. rel. educativa 31.10.23; “[…] qualsiasi riferimento, diretto o anche vago, alla sua famiglia di origine o situazione attuale ingenera il ritrarsi del ragazzino dalla relazione, con chiusura all'interazione”), ora nei pianti inconsolabili di e negli episodi di enuresi notturna (v. rel. educativa del Per_2 31.10.2023), ora nell'attività ludica di quest'ultima (“gli aspetti di aggressività vengono tuttavia espressi nell'attività ludica interpretando ruoli femminili adulti, sgraziati e maleducati che tendono a perdere la pazienza e ad esplodere in reazioni violente”) e di (“i tratti di controllo e Per_3 di minaccia continuano a caratterizzare i giochi della piccola, anche nell'impersonare una figura genitoriale ambivalente, che passa repentinamente dalle coccole alle percosse o a privazioni importanti, come cibo, sonno o amichetti” v. rel. NPI 10.10.24).
Il Servizio di NPI/Psicologia ha osservato come tuttora permangano nei minori “modalità caratterizzate da reciproche svalutazioni ed attacchi, sentimenti di scarsa fiducia reciproci, difficoltà a entrare in contatto con sentimenti ed emozioni attuali e relativi alla storia traumatica familiare” ancorchè il percorso comunitario abbia consentito loro di sperimentare un contesto di vita in sicurezza, protezione e coerenza e gli indicatori di traumatizzazione cronica si siano attenuati, le dinamiche relazionali siano apparse meno accese e conflittuali e sia stata rilevata una maggior regolazione emotiva (v. rel. NPI del 20.5.2025).
Quanto al , emerge sia dai provvedimenti giurisdizionali (cfr. decreto TM CP_1 15.12.2013 sub doc. 9 attoreo;
cfr. sentenza penale d'appello 4.6.2024 sub doc. 13 attoreo) sia dai rimandi del Servizio di Psicologia come, quantomeno sino alla fine dell'anno scorso, egli non abbia dato prova di un'autentica volontà di rivisitazione critica del proprio operato di genitore, tendendo a minimizzare e negare le proprie modalità violente ed a ribaltare le responsabilità sulla ex compagna, mostrando assenza di consapevolezza del danno arrecato all'intera famiglia (v. rel. NPI del 10.10.24).
Vero è che, con la comparsa di costituzione, il si è detto favorevole ad CP_1 intraprendere un percorso riabilitativo per la cura delle proprie dipendenze (abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche) e in udienza ha chiesto scusa per tutto ciò che ha fatto (v. verbale d'udienza 11.12.2024), ma è solo l'inizio e non basta per ritenere raggiunta da parte del resistente una piena e autentica consapevolezza del disvalore dei propri pregressi comportamenti e dei danni arrecati ai propri familiari.
Per tutti i motivi esposti il Collegio ritiene integrati i presupposti ex art. 330 cc per pronunciare la decadenza del resistente dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei CP_1 confronti dei figli , e Per_1 Per_2 Per_3
La pronuncia di decadenza comporta, quale effetto, la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre dei minori, , la quale avrà facoltà di Parte_1 assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole, quali quelle relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. cc.
Già con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc i minori erano stati affidati in via esclusiva rafforzata alla madre e non sussistono ragioni per modificare tale assetto.
I minori, unitamente alla ricorrente, sono stati dimessi dalla comunità a seguito dell'ordinanza del 26.6.2025, avendo l'equipe multiprofessionale dei Servizi territoriali ritenuto in allora completato il percorso comunitario e maturi i tempi per l'avvio di un percorso in autonomia, pur sempre monitorato e supportato (v. rel. SS del 24.3.25, del 14.5.25; v. rel. NPI del 20.5.25). La è parsa più solida nelle funzioni genitoriali e maggiormente consapevole delle Pt_1 pregresse dinamiche disfunzionali e della gravità delle precedenti esperienze di violenza subite in presenza dei figli e dai figli stessi (v. rel. NPI del 20.5.25).
Il percorso in autonomia si è avviato positivamente con il supporto dei Servizi (v. rel. SS del 12.9.25).
Si conferma, dunque, la collocazione abitativa dei minori presso la madre cui non si è opposto il resistente . CP_1
Per quanto concerne le visite padre-figli, si conferma la sospensione degli incontri già disposta con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc del 14.1.2025 come chiesto dalla ricorrente e Pt_1 dal Curatore Speciale, non essendo ad oggi intervenute modifiche che ne giustifichino una revisione.
Lo stesso resistente non ha avanzato domande di segno contrario, limitandosi ad instare per la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Psico-Sociali per l'effettuazione degli interventi di sostegno alla genitorialità e per l'eventuale ripresa delle visite padre-figli in luogo neutro ove ritenuto adeguato nell'interesse dei minori.
Dev'essere certamente disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei per la continuazione del monitoraggio, per l'attuazione di tutti gli Parte_2 interventi di supporto, anche psicologico, educativo e genitoriale, nell'interesse dei minori e per la valutazione in futuro delle condizioni per una ripresa delle relazioni padre-figli.
Quanto al profilo del mantenimento della prole, entrambe le parti hanno instato nelle loro originarie conclusioni. La ricorrente ha chiesto disporsi a carico del un contributo al CP_1 mantenimento della prole quantificato in E. 450 al mese (E. 150/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico, mentre il resistente per un contributo pari ad E. 150 al mese (E. 50/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente lavora a tempo indeterminato e ha documentato redditi da lavoro imponibili nel 2024 pari ad E. 24.000 (cfr. CU 2025). Dalle ultime buste paga prodotte risulta una retribuzione netta in media non inferiore ad E.
1.200 al mese (cfr. buste paga 2025). Ha dichiarato di percepire per intero l'assegno unico per E. 1200/mese (v. verbale d'udienza del 7.10.24).
Il resistente risulta, invece, ancora ristretto in carcere e non vi è prova che stia svolgendo attività lavorativa.
Ritiene dunque il Collegio di confermare la previsione di un contributo a carico del resistente per il mantenimento della prole di E. 240 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie e l'intero assegno unico a favore della (ex art. 6 co. 4 d.lgs. 230/21), essendo indimostrato un Pt_1 mutamento delle condizioni reddituale delle parti rispetto al tempo dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc che -per quanto consta al Tribunale- non è stata reclamata.
Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra le parti , tenuto conto della natura Parte_3 della causa e del suo esito complessivo, considerata la reciproca soccombenza in punto mantenimento della prole e la sostanziale soccombenza del resistente sulle altre domande, le spese si dichiarano compensate per ¼ mentre i restanti ¾ sono posti a carico del . CP_1
Nei rapporti tra le parti ed il Curatore Speciale, le spese di lite sono poste interamente a carico del resistente, totalmente soccombente.
Le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della controversia), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), tenuto conto dell'attività istruttoria svolta (esauritasi nell'acquisizione di relazioni psico-sociali) e dell'assenza di scritti difensivi conclusivi.
Essendo il Curatore Speciale ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve disporsi che le spese di giudizio da rifondersi a quest'ultimo siano pagate a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato ex art. 130 dpr 115/02, in conformità all'indirizzo più recente della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA il resistente decaduto dall'esercizio della responsabilità Controparte_1 genitoriale nei confronti dei figli minori , e e, per l'effetto, DÀ ATTO che Per_1 Per_2 Per_3 la responsabilità genitoriale è concentrata in capo alla madre dei minori, , Parte_1 la quale avrà facoltà di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. cc;
DISPONE che i minori , e abbiano residenza e dimora abituale presso il Per_1 Per_2 Per_3 domicilio materno;
CONFERMA la sospensione delle visite padre-figli già disposta con decreto del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 15.12.2023;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio Sociale e di per la continuazione del monitoraggio, per l'attuazione di tutti gli interventi di CP_3 supporto, anche psicologico, educativo e genitoriale, nell'interesse dei minori e per la valutazione in futuro delle condizioni per una ripresa delle relazioni padre-figli;
DISPONE che il resistente corrisponda all'altro genitore, per il mantenimento dei CP_1 figli, l'assegno periodico di € 240 (E. 80/mese per figlio) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino. L'assegno unico spetta interamente alla ricorrente;
Pt_1
DICHIARA le spese di lite compensate per ¼ nei rapporti fra parte ricorrente e parte Pt_1 resistente;
CP_1
DICHIARA TENUTO e NN il resistente a rifondere a favore della ricorrente CP_1
i restanti ¾ delle spese di lite, tre-quarti che si liquidano in complessivi E.
2.856 per Pt_1 compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
DICHIARA TENUTO e NN il resistente all'integrale rifusione a favore del CP_2
dei delle spese di lite che si liquidano in complessivi E.
3.808 per compensi
[...] Pt_4 professionali, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge, DISPONENDO che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e ) per il CP_3 tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 31.10.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
NI OT RT ET Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento