Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1959, n. 1132
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 gennaio 1960
Art. 2.
All'onere di lire 25.000.000 per l'esercizio finanziario 1958-59 si provvedera' con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.
All'onere di lire 25.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60 si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio, concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1960