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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16251/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16251/2024 tra
Parte_1
attore e
Controparte_1 convenuto
Oggi 14 gennaio 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per Parte_1
Per l'avv. e l'avv. CORRADO CONO ) via Controparte_1 C.F._1 Abbadesse 44 20124 Milano;
, oggi sostituito dall'avv. Nicola Barili
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , Persona_1 Persona_2 Persona_3
e
[...] Persona_4
Nessuno compare per parte opponente sino ad ore 9,30 e il procuratore di parte opposta chiede procedersi, precisando le conclusioni come da fogli separati.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16251/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZO Parte_1 C.F._2
MARIO, elettivamente domiciliato in VIA DEL PARCO MARGHERITA 8 NAPOLI, presso il difensore
parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORRADO CONO Controparte_1 P.IVA_1
) via Abbadesse 44 Milano;
elettivamente domiciliato in presso il difensore C.F._1
parte opposta
pagina 2 di 19 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Nel Merito: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 11.811,04 oltre
interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
per tutte le motivazioni addotte nelle premesse i n fatto ed in diritto del presente atto per essere non
provato il credito preteso e/o, comunque, per non essere certo, liquido ed esigibili ossia per non essere
indicata la percentuale e le modalità di calcolo dell'interesse applicato e per essere, di conseguenza,
la documentazione contabile e contrattuale prodotta incompleta e totalmente inidonea ad assurgere al
rango di prova, perché inidonea a dimostrare per entrambi i rapporti di finanziamento la formazione
del credito preteso, e, pertanto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace
l'ingiunzione di pagamento n. 341/2024 del 07/03/24, notificato il 11/03/23, scaturito nell'ambito della
procedura iscritta al RG 4477/2024, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Milano, nella persona del
Giudice Dott.ssa Filippi, intimava all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 11.811,04
oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi
Euro 800,00 per compenso ed Euro 145,50 per spese
Sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione
preliminare e domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad
Euro 11.811,04, oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni
addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere il contratto
di finanziamento n. 27070649 ed il contratto di finanziamento n. 32166030767, prodotti nella fase
monitoria, nulli per l'indeterminatezza dell'oggetto per la mancata e/o comunque non corretta
indicazione del TAEG e per non essere, di conseguenza, fondato e/o provato il credito preteso e/o pagina 3 di 19 comunque per non essere certo, liquido ed esigibili e, quindi, revocare e/o annullare e/o comunque
dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 341/2024 del 07/03/24, notificato il
11/03/23, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 4477/2024, a mezzo del quale l'Ill.mo
Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Filippi, intimava all'esponente il pagamento
dell'importo pari ad Euro 11.811,04 oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di
procedura liquidate in complessivi Euro 800,00 per compenso ed Euro 145,50 per spese
Sempre nel merito ma in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento
delle eccezioni e delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito
pari ad Euro 11.811,04 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni
addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere il tasso
d'interesse applicato ai contratti di finanziamento n. 27070649 ed al contratto di finanziamento n.
32166030767, prodotti nella fase monitoria, superiore al tasso soglia previsto alla data di conclusione
degli stessi o, comunque, per essere il tasso d'interesse applicato superiore al tasso medio, ex art. 644
coma 3 c.p., ed in entrambi i casi per essere nulla la relativa pattuizione, o comunque per essere gli
interessi applicati l'effetto di una prassi anatocistica con conseguente imputazione al capitale, attese le
previsioni ex art. 1815 comma 2 c.c., degli importi già versati, con l'ulteriore conseguenza del venir
meno della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e, per l'effetto, revocare e/o annullare
e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 341/2024 del 07/03/24,
notificato il 11/03/23, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 4477/2024, a mezzo del
quale l'Ill.mo Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Filippi, intimava all'esponente
il pagamento dell'importo pari ad Euro 11.811,04 oltre interessi come richiesti nella domanda nonché
le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 800,00 per compenso ed Euro 145,50 per spese In pagina 4 di 19 via istruttoria: si chiede per l'ammissione, in caso di contestazione, a prova per interpello del legale
rappresentante della Società opposta, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie, dedurre
capitoli di prova, chiedere l'ammissione di testi, proporre formali azioni di disconoscimento di
contratti o documenti che saranno esibiti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario.
Per parte opposta:
Nel merito.
Respingere la proposta opposizione per tutti i titoli dedotti nel presente atto, e in quanto infondata in
fatto e diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il D. I. n. 3410/2024 r. g. n. 4477/2024
emesso dal Tribunale di Milano in data 07-03-2024 con condanna del sig. a pagare Parte_1
a una somma da liquidarsi secondo giustizia ex art 96 3° comma c. p. c. Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze legali oltre al rimborso forfetario spese generali di studio, 15 %
delle competenze, C. P.A. ed IVA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3410/2024 emesso nei suoi confronti
[...]
dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 11.811,04, era riferita a somme dovute in forza di un contratto di finanziamento e di un precedente contratto di carta di credito revolving;
- che il credito azionato monitoramente non era determinato, non essendo state specificate le condizioni economiche applicate e gli importi addebitati a titolo di interessi e di penale;
pagina 5 di 19 - che i contratti di credito erano nulli per indeterminatezza dell'oggetto, contenendo entrambi l'indicazione di un TAEG inferiore a quello reale;
- che, pertanto, il TAEG contrattuale doveva essere sostituito con il tasso di interesse minimo
BOT ex art. 117 comma 7 TUB;
- che per entrambi i contratti erano stati pattuiti tassi di interesse usurari, dovendosi a tal fine conteggiare anche gli interessi di mora e la penale per l'estinzione anticipata dei contratti.
Pt_ Commentato : Controparte_1 Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto e,
in particolare, precisando di non avere richiesto alcunché a titolo di interessi di mora e di penale.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della ausa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_ L'opposizione proposta dal è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente attribuzione di efficacia definitivamente esecutiva al decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta, a fronte della contestazione in termini di indeterminatezza del credito, ha ribadito come lo stesso fosse stato determinato in ragione delle condizioni economiche puntualmente pattuite con entrambi i contratti di finanziamento, precisando altresì come nessun importo fosse stato preteso a titolo di interessi di mora o di penale per estinzione anticipata dei rapporti.
A tal fine, in ogni caso, la creditrice opposta ha prodotto l'intera sequenza riepilogativa dei versamenti effettuati dal finanziato, attestante i pagamenti effettuati e, per come desumibile dal piano di ammortamento, le somme ancora dovute a seguito dell'estinzione dei rapporti per inadempimento dell'opponente.
Nessuna contestazione più specifica o analitica è stata sollevata dalla difesa dell'opponente, la quale si pagina 6 di 19 è limitata a prospettare in termini di assoluta genericità una asserita non chiarezza degli importi costituenti il credito azionato.
Parimenti generica è rimasta, altresì, la contestazione attinente alla errata indicazione in entrambi i contratti del TAEG, essendosi la difesa dell'opponente limitata a dichiarare in termini dogmatici come il Tasso Annuo Effettivo Globale dei due contratti sarebbe stato in realtà leggermente superiore a quello indicato dalla finanziaria, senza tuttavia chiarire in ragione di quale conteggio sarebbe emersa tale discrasia.
A tal riguardo, infatti, la difesa dell'opponente ha prodotto una perizia econometrica condotta sui due finanziamenti, la quale, tuttavia, si riduce a una mera affermazione di principio del dato percentuale a suo dire corretto, senza allegare alcun prospetto di calcolo né, tanto meno, precisare per quale aspetto o ragione il calciolo del TAEG fosse differente.
Viceversa, parte opposta ha a sua volta prodotto una perizia, con la quale l'esperto incaricato ha ricalcolato il TAEG contrattuale in misura del tutto coincidente al dato riportato in contratto, allegando,
questa volta, i prospetti di calcolo utilizzati.
La contestazione mossa dall'opponente, quindi, è rimasta relegata a una mera petizione di principio,
non sorretta da alcun supporto contabile o anche solo espositivo e, come tale, è da ritenersi inammissibile e infondata, a prescindere dall'opposto esito palesato con la perizia prodotta da parte opposta.
Pari esito, infine, va riconosciuto alla contestazione riguardante l'ipotizzata natura usuraria dei due contratti di finanziamento.
La difesa attorea, infatti, ha contestato la pattuizione illecita dei tassi di interesse, pretendendo di sommare al tasso degli interessi corrispettivi la penale pattuita per il caso di anticipata estinzione del pagina 7 di 19 rapporto di mutuo e, così facendo, riscontrare il superamento del Tasso Soglia.
Sennonchè la doglianza non può essere condivisa, considerato come la penale per l'anticipata estinzione del mutuo non può considerarsi un onere collegato all'erogazione del credito, riguardando piuttosto una fase successiva ed eventuale, ossia la risoluzione anzitempo del rapporto ed è rivolta a indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto della anticipata risoluzione.
Coerentemente, quindi, la stessa AN d'AL nelle proprie istruzioni in materia di determinazione del
TEGM ha precisato di non ricomprendere tale onere ai fini della rilevazione dell'usura.
Analoghe considerazioni vanno condotte anche con riferimento al preteso rilievo degli interessi di mora
(peraltro non azionati) ai fini dell'usura
La tesi dell'opponente non può, infatti, trovare condivisione per difetto del presupposto stesso invocato al fine di sostenere il carattere usurario degli interessi pattuiti, ossia la base di raffronto utilizzata quale tasso soglia.
In proposito, infatti, si deve rilevare come tanto la giurisprudenza di legittimità che la stessa AN
d'AL siano sostanzialmente concordi nel ricordare come anche gli interessi moratori, al pari di quelli corrispettivi, debbano sottostare ai limiti derivanti dalla disciplina in materia di usura e, quindi, siano suscettibili di essere pattuiti in misura usuraria.
Tale premessa si fonda su quanto ricordato dal legislatore con il D.L. 394/2000, il quale, con riferimento alla disciplina in materia di usura, ha fatto esplicito riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti.
Sebbene, quindi, profondamente differente sia la natura e la funzione degli interessi corrispettivi pagina 8 di 19 rispetto a quelli moratori, anche questi ultimi sono suscettibili di essere etichettati come usurari.
Se tale principio non può che essere condiviso nella sua affermazione astratta, sicuramente più
problematico diventa l'accertamento in concreto del carattere usurario, quando la verifica viene effettuata con riferimento agli interessi di mora.
Il problema, infatti, nasce per il fatto che con la Legge 108/1996 si è inteso “oggettivizzare” la nozione di usura, introducendo l'istituto del tasso soglia, in modo che, superando le difficoltà probatorie in precedenza riscontrate in materia, gli interessi dovessero essere riconosciuti come usurari per il solo fatto che fossero stati pattuiti in misura superiore al tasso soglia rilevato per la tipologia di contratto omogenea a quella in verifica.
Precisato ancora come il tasso soglia è stato determinato attraverso la rilevazione del Tasso Effettivo
Globale Medio (TEGM) praticato nel periodo per la specifica tipologia di contratto e, quindi, operando su di esso la maggiorazione prevista (inizialmente il 50%, dal 14.5.2011 il 25% maggiorato a sua volta di 4 punti percentuali e con il limite di una maggiorazione finale rispetto al TEGM non superiore all'8%), deve osservarsi come le rilevazioni del TEGM vengano effettuate trimestralmente dalla AN
d'AL secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze.
Ebbene, dette prescrizioni hanno sempre previsto e disposto che le rilevazioni statistiche fossero condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, verosimilmente alla luce della maggiore omogeneità delle condizioni concordate sul mercato con riferimento a tali interessi, in considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del denaro e, quindi, di prezzo corrisposto in relazione all'erogazione del credito.
Al contrario, analoga rilevazione non è stata effettuata con riferimento agli interessi di mora, in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in quanto pagina 9 di 19 destinata a operare solo in caso di inadempimento del debitore, nonchè in ragione della funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremante eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all'erogazione del credito.
Il fatto, quindi, che il TEGM, e conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, siano determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito), porta a concludere come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari.
Così operando, infatti, si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi).
L'esigenza di omogeneità dei termini da raffrontare, del resto, si ricava indirettamente anche dalla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di rilevanza delle commissioni di massimo scoperto ai fini della rilevazione dell'usura anche per il periodo antecedente al 2010 (sent. n.
16303/2018): con tale pronuncia, infatti, la Corte Suprema, al fine sostanziale di salvaguardare l'omogeneità del raffronto, ha chiarito come la commissione addebitata in contratto debba essere raffrontata non con riferimento al Tasso Soglia determinato attraverso la maggiorazione sul TEGM
rilevato, ma in prima battuta con il cd. Tasso Soglia c.m.s. e, solo in caso di superamento dello stesso,
l'eccedenza dovrà essere raffrontata con il margine residuo disponibile negozialmente rispetto al Pt_3
, specificando come in tale modo si eviti di incorrere nell'aporia logica di raffrontare un TEG
[...] pagina 10 di 19 comprensivo di c.m.s. con un che è “costruito” su un TEGM che dichiaratamente non Parte_3
ricomprendeva sino a tutto il 2009 anche le c.m.s.
In sostanza, quindi, quanto meno ad oggi una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia,
che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare.
Nè il problema potrebbe essere superato invocando la rilevazione condotta dalla AN d'AL nel
2001 e “pubblicata” con il D.M. 25.3.2003, con riferimento ai tassi di interesse moratori praticati sul mercato;
l'Istituto di vigilanza bancaria, infatti, anche con la propria Circolare del 3.7.2013, ha fatto richiamo a tale rilevazione, ricordando come fosse stato verificato come in media gli interessi moratori fossero pattuiti in misura maggiorata di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi medi concordati per gli interessi corrispettivi (dato oggi “aggiornato” dalla AN d'AL, così come riportato nel D.M.
21.12.2017, a una maggiorazione per i mutui ipotecari ultraquinquennali di 1,9%, per i leasing del
4,1% e per gli altri prestiti del 3,1%, rispetto all'interesse corrispettivo).
Sennonchè detta rilevazione, oltre a essere “ufficiosa”, in quanto condotta in assenza di una istruzione in tal senso disposta dal Ministero delle Finanze in attuazione a quanto dettato dalla Legge 108/1996,
non solo non può considerarsi neppure scientificamente attendibile, non essendo conosciute le modalità
di rilevazione statistica utilizzate e, al contrario, risultando essere stata condotta attraverso l'acquisizione di dati a campione, ma soprattutto non è stata aggiornata e rivisitata trimestralmente,
come invece preteso dal legislatore.
Tali considerazioni non possono mutare neppure dopo avere preso atto della decisione sul punto adottata dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 19597/2020).
Dopo, infatti, avere ribadito e confermato il principio di simmetria o di omogeneità dei dati da pagina 11 di 19 raffrontare, le Sezioni Unite hanno affermato come tale esigenza possa trovare soddisfazione proprio raffrontando il tasso di mora pattuito in contratto con il TEGM maggiorato della rilevazione a campione effettuata di propria iniziativa dalla AN d'AL, costituendo la stessa, una volta recepita nei Decreti Ministeriali, comunque un indicatore oggettivo per una soglia usura in materia di interessi moratori, a maggior ragione alla luce della distinzione del dato operata per alcune tipologie contrattuali,
così come effettuato con la rilevazione dell'ultimo trimestre 2017.
A detta delle Sezioni Unite, quindi, nel caso in cui fosse stato pattuito un tasso di mora superiore al
Tasso Soglia così ricavabile dai Decreti Ministeriali, la sanzione dettata dall'art. 1815 c.c. dovrebbe trovare applicazione solo per l'interesse di mora convenzionale, con l'effetto che, qualora la pattuizione degli interessi corrispettivi fosse lecita, al posto del tasso di mora illecito dovrebbe trovare applicazione in forza dell'art. 1224 c.c. un interesse di mora pari all'interesse corrispettivo pattuito;
venuta meno,
infatti, la clausola relativa agli interessi di mora, permarrebbe comunque un danno da inadempimento del debitore, danno che troverebbe la lecita risposta sanzionatoria nella disposizione di cui all'art. 1224
c.c..
Tale conclusione è stata giustificata con il richiamo a quanto previsto in sede comunitaria con la
Direttiva 93/13 e ribadito dalla Corte UE, la quale più volte ha affermato il principio che gli interessi vadano pagati sino al rimborso della somma;
tale esigenza, quindi, giustificherebbe una parziale deroga alla sanzione di cui all'art. 1815 c.c., la quale, pertanto, opererebbe solo per il quantum di eccedenza esistente tra l'interesse di mora convenzionale usurario e l'interesse corrispettivo infra soglia.
Per ultimo le sezioni Unite hanno chiarito come, nel caso in cui, a fronte di una pattuizione degli interessi di mora ultra soglia, fosse stato applicato in concreto un tasso di mora inferiore non usurario,
l'interesse ad agire del mutuatario rimarrebbe relegato a una pronuncia meramente dichiarativa di pagina 12 di 19 nullità della pattuizione, mentre non si avrebbe effetto alcuno rispetto agli interessi di mora in concreto pagati, rimanendo gli stessi nei limiti della liceità.
Come si è anticipato, pur consapevole dell'autorità della pronuncia sopra sintetizzata, deve confermarsi la non condivisibilità della soluzione adottata, la quale non appare appagante sono diversi profili.
Le Sezioni Unite, infatti, premettono e riconoscono una volta per tutte (superando in tal modo la decisione adottata con l'ordinanza 27442/2018) come gli interessi corrispettivi e moratori rispondano a distinte funzioni, configurandosi come istituti autonomi sul piano causale, avendo l'interesse di mora una funzione sostanzialmente equiparabile a quella della clausola penale, tanto che le direttive comunitarie (art. 19 Direttiva 2008/48/CE e art. 14, comma 13 Direttiva 2014/17/UE) hanno sempre precisato come il TEG dovesse essere determinato senza considerare eventuali penali per inadempimento.
Tale premessa, tuttavia, già di per sé confligge con l'obiettivo di trovare un correttivo al TEGM ai fini di mantenere osservanza al principio di simmetria in materia di usura e interessi di mora, dal momento che TEG e TEGM dovrebbero essere istituti del tutto estranei e non collegabili alla mora, neppure quale punto di riferimento per un suo aggiustamento a posteriori.
In secondo luogo la sentenza, dopo avere riconosciuto come la rilevazione effettuata dalla AN
d'AL abbia un valore meramente conoscitivo e non sia il frutto dell'applicazione di un criterio statistico scientifico, essendo ricavata da un esame a campione che dichiaratamente esclude pattuizioni da ritenersi in modo non meglio precisato come “anomali”, chiarisce come essa, una volta recepita nei
Decreti Ministeriali, comunque costituisca una indicazione oggettiva e unitaria utilizzabile per determinare la soglia usura in materia di mora.
Sennonchè, così ragionando, si riduce il problema dell'individuazione di un tasso soglia calibrato per pagina 13 di 19 gli interessi di mora, tale da essere previsto e conforme al dato normativo, a una questione di oggettiva determinatezza del dato di riferimento, senza chiedersi a monte se tale dato abbia una sua dignità e coerenza con la previsione di legge, neanche si trattasse di una questione di mera trasparenza contrattuale.
Né, d'altra parte, le Sezioni Unite spiegano come si possa conciliare dal punto vista sistematico il fatto che per 14 anni la rilevazione informativa fosse unitaria (maggiorazione di 2,1%, senza distinzioni) e che solo dalla fine del 2017 il dato sia stato scomposto in tre tipologie (operazione, peraltro, salutata con apprezzamento dalle stesse Sezioni Unite, che così implicitamente hanno riconosciuto la portata insoddisfacente del dato precedente): la differente qualità dell'informazione, infatti, non crea problemi sul piano ricostruttivo solo se la soluzione indicata venga proposta in una ingannevole prospettiva di determinatezza e unitarietà del dato e non, invece, in quella antecedente della conformità ai dati normativi nazionali e comunitari sopra richiamati.
Del tutto insoddisfacente, inoltre, è la soluzione offerta per spiegare a quale in materia di Parte_3 interessi di mora si debba fare riferimento per i contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della Legge 108/1996, ma prima dell'aprile 2003, ossia in un periodo in cui la rilevazione a campione effettuata dalla AN d'AL non era stata ancora ripresa nei Decreti Ministeriali.
Anche per tale finestra temporale, infatti, ragionando come in thesi, si porrebbe il problema di
“costruire” un Tasso Soglia specifico per gli interessi di mora, in omaggio alla disciplina dell'usura dettata dalla Legge 108/1996, senza tuttavia disporre di alcun riferimento utile per “alterare” il Tasso
Soglia ufficiale calibrato sugli interessi corrispettivi.
Le Sezioni Unite sembrano risolvere la questione ritenendo che per tali anni il Tasso Soglia per gli interessi di mora debba essere individuato sic et simpliciter nel Tasso Soglia “costruito” sulla base del pagina 14 di 19 TEGM incrementato con la maggiorazione prevista (all'epoca del 50%); tale soluzione appare ancora una volta rispondente all'esigenza di oggettività e unitarietà del dato di riferimento, ma contraddice in modo insanabile le premesse della non sovrapponibilità degli interessi corrispettivi con quelli di mora e
CP_ dell'estraneità di questi ultimi, quali penali per l'inadempimento, al concetto stesso di .
La critica non può essere superata neppure qualora si voglia interpretare la soluzione offerta dalle
Sezioni Unite (la motivazione sul punto risulta esposta in termini tali da richiedere uno sforzo interpretativo suscettibile di risultati non univoci) nel senso di proporre per gli anni precedenti al 2003
una “gestione” degli interessi di mora ai fini dell'usura parallela a quella in precedenza suggerita dalle stesse Sezioni Unite in materia di commissioni di massimo scoperto ante 2009 e, quindi, di raffrontare il TEG del singolo contratto, con in aggiunta l'interesse di mora in concreto applicato, con il TEGM,
fermo restando che l'interesse di mora dovrebbe rimanere contenuto nella maggiorazione operata sul
TEGM per ottenere il Tasso Soglia: anche senza volersi soffermare sul fatto che la soluzione sopra offerta inevitabilmente presupponga una “conversione” dell'interesse di mora in concreto applicato da valore assoluto a valore espresso in termini percentuali, senza tuttavia chiarirsi rispetto a quale parametro tale percentuale dovrebbe essere espressa (il capitale della singola rata di mutuo pagata in ritardo o il capitale residuo da restituire, rispetto al quale, tuttavia, la mora in concreto applicata rimane disgiunta, dipendendo dalla rata pagata tardivamente); in ogni caso, facendo riferimento all'interesse di mora in concreto applicato, si esclude rilievo al tasso di mora pattuito, prospettando inevitabilmente una ipotesi di usura sopravvenuta, la cui rilevazione entra in aperto contrasto con quanto statuito dalle stesse Sezioni Unite nell'ottobre 2017 (sentenza n. 24675/2017).
Quanto meno contraddittoria risulta la decisione in analisi anche con riferimento agli effetti che dovrebbero discendere sugli interessi di mora, qualora pattuiti in misura superiore al Tasso Soglia pagina 15 di 19 moratorio: la sanzione dettata dall'art. 1815 c.c. dovrebbe trovare applicazione limitatamente al
quantum di eccedenza tra il tasso convenzionale illecito di interessi di mora e il tasso di interesse corrispettivo lecito concordato, applicando ex art. 1224 c.c. tale tasso di interesse quale mora giustificata dal permanere di un danno conseguente all'inadempimento del mutuatario.
Ma se si ritiene che l'applicazione integrale della sanzione di cui all'art. 1815 c.c., con conseguente esclusione del versamento di alcunchè a titolo di interessi di mora, sia confliggente con i principi comunitari che prevedono che gli interessi vadano pagati sino al rimborso della somma, a maggior ragione dovrebbe affermarsi tale conclusione anche per gli interessi corrispettivi, escludendo anche per questi la sanzione ex art. 1815 c.c., a meno di non riconoscere come la differente funzione dei due tipi di interessi giustifichi un trattamento differente in caso di usura, sconfessando, però, tutte le premesse della decisione adottata dalle Sezioni Unite.
Pretendere, in ogni caso, che la sanzione ex art. 1815 c.c. debba cadere solo sulla maggiorazione dell'interesse di mora rispetto a quello corrispettivo è l'ennesimo equivoco logico, dato che i due interessi rispondono a funzioni distinte e in caso di inadempimento si sostituiscono l'uno all'altro,
mentre di “maggiorazione” si può parlare solo in termini matematico espositivi.
La contraddittorietà della sentenza delle Sezioni Unite si palesa, infine, nella soluzione adottata in caso di pattuizione di un tasso di mora usurario e di una applicazione in concreto di un tasso di mora infra soglia, per cui quest'ultimo rimane dovuto, in quanto in concreto lecito, sconfessando la sua già non condivisibile riconduzione a un tasso pari a quello corrispettivo ex art. 1224 c.c.
In sostanza, quindi, anche la soluzione di raffrontare il tasso degli interessi moratori con un tasso soglia specifico costruito con riferimento agli interessi di mora, se dal punto di vista logico matematico risulterebbe sicuramente più condivisibile, non trova comunque giustificazione sul piano propriamente pagina 16 di 19 giuridico, facendo richiamo a un tasso di riferimento sì oggettivo e unitario, ma “creato” da una ricostruzione interpretativa che non trova sostegno sul piano normativo.
Deve, pertanto, concludersi che, sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze
una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non risulti possibile procedere a una qualificazione in termini “oggettivi” dell'interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti comunque come usurari in chiave soggettiva,
ossia là dove, richiamando quanto dettato dall'art. 644 c.p., si dimostri che detti interessi siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.
Ad oggi, quindi, la premessa ricavabile dalla Legge 394/2000 e ribadita reiteratamente dalla giurisprudenza e dalla stessa AN d'AL circa la possibilità di sottoporre a un vaglio di usurarietà
anche gli interessi moratori, per forza di cose non può che essere circoscritta alla dimensione
“soggettiva” dell'usura, così come ricavabile dalla disciplina penalistica dell'istituto (si veda, da ultimo, anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1133/2017, pronunciata a conferma di precedente decisione di primo grado nei medesimi termini dell'odierna decisione).
La tesi sopra esposta, relativa all'impossibilità di raffrontare il tasso di interesse moratorio con il Tasso
Soglia ai fini di verificarne l'usurarietà, oggi appare ulteriormente confortato dal D.L. 132/2014
convertito con la Legge 10.11.2014 n. 162, il quale ha introdotto un quarto comma all'art. 1284 c.c. con la previsione di un interesse legale di mora per le ipotesi in cui lo stesso non fosse stato oggetto di specifica pattuizione ad opera delle parti;
tale interesse legale è stato parametrato con richiamo al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al D.L.vo 231/2002, determinando in tal modo un tasso di interesse che per diverse tipologie contrattuali risulta essere superiore al Taso Soglia pagina 17 di 19 trimestralmente rilevato dalla AN d'AL.
Se, pertanto, si dovesse opinare per l'ammissibilità di un raffronto degli interessi moratori con il Tasso
Soglia attualmente disponibile, arriveremmo alla conclusione paradossale e per evidenti ragioni non condivisibile, per cui il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con l'effetto di qualificare come illegittimo un tasso di interesse imposto dal legislatore.
Tale aspetto, sebbene richiamato dalle Sezioni Unite sopra richiamate nel novero delle argomentazioni prospettate dalla giurisprudenza di merito a conforto della non parametrabilità dell'interesse di mora al
Tasso Soglia usura, non è poi stato affrontato nella motivazione della decisione.
Peraltro la funzione degli interessi di mora, quale strumento risarcitorio del danno in misura predeterminata e forfettaria, ne consente una sostanziale assimilazione nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie all'istituto negoziale generale in materia di obbligazioni rappresentato dalla clausola penale,
con la conseguenza che rimane astrattamente percorribile la possibilità per il debitore di avanzare istanza di riduzione ex art. 1384 c.c., prospettandone i presupposti di manifesta eccessività riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (si confronti Cass., 23273/2010).
Nel caso di specie, tuttavia, in difetto di allegazione alcuna in proposito, deve considerarsi preclusa l'applicazione ufficiosa dell'istituto da ultimo richiamato.
Le ragioni tutte esposte, pertanto, portano a respingere l'opposizione in esame e a confermare il decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di olite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.300,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 300,00 per spese generali.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3410/2024 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.300,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 300,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 14 gennaio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16251/2024 tra
Parte_1
attore e
Controparte_1 convenuto
Oggi 14 gennaio 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per Parte_1
Per l'avv. e l'avv. CORRADO CONO ) via Controparte_1 C.F._1 Abbadesse 44 20124 Milano;
, oggi sostituito dall'avv. Nicola Barili
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , Persona_1 Persona_2 Persona_3
e
[...] Persona_4
Nessuno compare per parte opponente sino ad ore 9,30 e il procuratore di parte opposta chiede procedersi, precisando le conclusioni come da fogli separati.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16251/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZO Parte_1 C.F._2
MARIO, elettivamente domiciliato in VIA DEL PARCO MARGHERITA 8 NAPOLI, presso il difensore
parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORRADO CONO Controparte_1 P.IVA_1
) via Abbadesse 44 Milano;
elettivamente domiciliato in presso il difensore C.F._1
parte opposta
pagina 2 di 19 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Nel Merito: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 11.811,04 oltre
interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
per tutte le motivazioni addotte nelle premesse i n fatto ed in diritto del presente atto per essere non
provato il credito preteso e/o, comunque, per non essere certo, liquido ed esigibili ossia per non essere
indicata la percentuale e le modalità di calcolo dell'interesse applicato e per essere, di conseguenza,
la documentazione contabile e contrattuale prodotta incompleta e totalmente inidonea ad assurgere al
rango di prova, perché inidonea a dimostrare per entrambi i rapporti di finanziamento la formazione
del credito preteso, e, pertanto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace
l'ingiunzione di pagamento n. 341/2024 del 07/03/24, notificato il 11/03/23, scaturito nell'ambito della
procedura iscritta al RG 4477/2024, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Milano, nella persona del
Giudice Dott.ssa Filippi, intimava all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 11.811,04
oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi
Euro 800,00 per compenso ed Euro 145,50 per spese
Sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione
preliminare e domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad
Euro 11.811,04, oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni
addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere il contratto
di finanziamento n. 27070649 ed il contratto di finanziamento n. 32166030767, prodotti nella fase
monitoria, nulli per l'indeterminatezza dell'oggetto per la mancata e/o comunque non corretta
indicazione del TAEG e per non essere, di conseguenza, fondato e/o provato il credito preteso e/o pagina 3 di 19 comunque per non essere certo, liquido ed esigibili e, quindi, revocare e/o annullare e/o comunque
dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 341/2024 del 07/03/24, notificato il
11/03/23, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 4477/2024, a mezzo del quale l'Ill.mo
Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Filippi, intimava all'esponente il pagamento
dell'importo pari ad Euro 11.811,04 oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di
procedura liquidate in complessivi Euro 800,00 per compenso ed Euro 145,50 per spese
Sempre nel merito ma in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento
delle eccezioni e delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito
pari ad Euro 11.811,04 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni
addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere il tasso
d'interesse applicato ai contratti di finanziamento n. 27070649 ed al contratto di finanziamento n.
32166030767, prodotti nella fase monitoria, superiore al tasso soglia previsto alla data di conclusione
degli stessi o, comunque, per essere il tasso d'interesse applicato superiore al tasso medio, ex art. 644
coma 3 c.p., ed in entrambi i casi per essere nulla la relativa pattuizione, o comunque per essere gli
interessi applicati l'effetto di una prassi anatocistica con conseguente imputazione al capitale, attese le
previsioni ex art. 1815 comma 2 c.c., degli importi già versati, con l'ulteriore conseguenza del venir
meno della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e, per l'effetto, revocare e/o annullare
e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 341/2024 del 07/03/24,
notificato il 11/03/23, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 4477/2024, a mezzo del
quale l'Ill.mo Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Filippi, intimava all'esponente
il pagamento dell'importo pari ad Euro 11.811,04 oltre interessi come richiesti nella domanda nonché
le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 800,00 per compenso ed Euro 145,50 per spese In pagina 4 di 19 via istruttoria: si chiede per l'ammissione, in caso di contestazione, a prova per interpello del legale
rappresentante della Società opposta, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie, dedurre
capitoli di prova, chiedere l'ammissione di testi, proporre formali azioni di disconoscimento di
contratti o documenti che saranno esibiti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario.
Per parte opposta:
Nel merito.
Respingere la proposta opposizione per tutti i titoli dedotti nel presente atto, e in quanto infondata in
fatto e diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il D. I. n. 3410/2024 r. g. n. 4477/2024
emesso dal Tribunale di Milano in data 07-03-2024 con condanna del sig. a pagare Parte_1
a una somma da liquidarsi secondo giustizia ex art 96 3° comma c. p. c. Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze legali oltre al rimborso forfetario spese generali di studio, 15 %
delle competenze, C. P.A. ed IVA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3410/2024 emesso nei suoi confronti
[...]
dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 11.811,04, era riferita a somme dovute in forza di un contratto di finanziamento e di un precedente contratto di carta di credito revolving;
- che il credito azionato monitoramente non era determinato, non essendo state specificate le condizioni economiche applicate e gli importi addebitati a titolo di interessi e di penale;
pagina 5 di 19 - che i contratti di credito erano nulli per indeterminatezza dell'oggetto, contenendo entrambi l'indicazione di un TAEG inferiore a quello reale;
- che, pertanto, il TAEG contrattuale doveva essere sostituito con il tasso di interesse minimo
BOT ex art. 117 comma 7 TUB;
- che per entrambi i contratti erano stati pattuiti tassi di interesse usurari, dovendosi a tal fine conteggiare anche gli interessi di mora e la penale per l'estinzione anticipata dei contratti.
Pt_ Commentato : Controparte_1 Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto e,
in particolare, precisando di non avere richiesto alcunché a titolo di interessi di mora e di penale.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della ausa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_ L'opposizione proposta dal è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente attribuzione di efficacia definitivamente esecutiva al decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta, a fronte della contestazione in termini di indeterminatezza del credito, ha ribadito come lo stesso fosse stato determinato in ragione delle condizioni economiche puntualmente pattuite con entrambi i contratti di finanziamento, precisando altresì come nessun importo fosse stato preteso a titolo di interessi di mora o di penale per estinzione anticipata dei rapporti.
A tal fine, in ogni caso, la creditrice opposta ha prodotto l'intera sequenza riepilogativa dei versamenti effettuati dal finanziato, attestante i pagamenti effettuati e, per come desumibile dal piano di ammortamento, le somme ancora dovute a seguito dell'estinzione dei rapporti per inadempimento dell'opponente.
Nessuna contestazione più specifica o analitica è stata sollevata dalla difesa dell'opponente, la quale si pagina 6 di 19 è limitata a prospettare in termini di assoluta genericità una asserita non chiarezza degli importi costituenti il credito azionato.
Parimenti generica è rimasta, altresì, la contestazione attinente alla errata indicazione in entrambi i contratti del TAEG, essendosi la difesa dell'opponente limitata a dichiarare in termini dogmatici come il Tasso Annuo Effettivo Globale dei due contratti sarebbe stato in realtà leggermente superiore a quello indicato dalla finanziaria, senza tuttavia chiarire in ragione di quale conteggio sarebbe emersa tale discrasia.
A tal riguardo, infatti, la difesa dell'opponente ha prodotto una perizia econometrica condotta sui due finanziamenti, la quale, tuttavia, si riduce a una mera affermazione di principio del dato percentuale a suo dire corretto, senza allegare alcun prospetto di calcolo né, tanto meno, precisare per quale aspetto o ragione il calciolo del TAEG fosse differente.
Viceversa, parte opposta ha a sua volta prodotto una perizia, con la quale l'esperto incaricato ha ricalcolato il TAEG contrattuale in misura del tutto coincidente al dato riportato in contratto, allegando,
questa volta, i prospetti di calcolo utilizzati.
La contestazione mossa dall'opponente, quindi, è rimasta relegata a una mera petizione di principio,
non sorretta da alcun supporto contabile o anche solo espositivo e, come tale, è da ritenersi inammissibile e infondata, a prescindere dall'opposto esito palesato con la perizia prodotta da parte opposta.
Pari esito, infine, va riconosciuto alla contestazione riguardante l'ipotizzata natura usuraria dei due contratti di finanziamento.
La difesa attorea, infatti, ha contestato la pattuizione illecita dei tassi di interesse, pretendendo di sommare al tasso degli interessi corrispettivi la penale pattuita per il caso di anticipata estinzione del pagina 7 di 19 rapporto di mutuo e, così facendo, riscontrare il superamento del Tasso Soglia.
Sennonchè la doglianza non può essere condivisa, considerato come la penale per l'anticipata estinzione del mutuo non può considerarsi un onere collegato all'erogazione del credito, riguardando piuttosto una fase successiva ed eventuale, ossia la risoluzione anzitempo del rapporto ed è rivolta a indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto della anticipata risoluzione.
Coerentemente, quindi, la stessa AN d'AL nelle proprie istruzioni in materia di determinazione del
TEGM ha precisato di non ricomprendere tale onere ai fini della rilevazione dell'usura.
Analoghe considerazioni vanno condotte anche con riferimento al preteso rilievo degli interessi di mora
(peraltro non azionati) ai fini dell'usura
La tesi dell'opponente non può, infatti, trovare condivisione per difetto del presupposto stesso invocato al fine di sostenere il carattere usurario degli interessi pattuiti, ossia la base di raffronto utilizzata quale tasso soglia.
In proposito, infatti, si deve rilevare come tanto la giurisprudenza di legittimità che la stessa AN
d'AL siano sostanzialmente concordi nel ricordare come anche gli interessi moratori, al pari di quelli corrispettivi, debbano sottostare ai limiti derivanti dalla disciplina in materia di usura e, quindi, siano suscettibili di essere pattuiti in misura usuraria.
Tale premessa si fonda su quanto ricordato dal legislatore con il D.L. 394/2000, il quale, con riferimento alla disciplina in materia di usura, ha fatto esplicito riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti.
Sebbene, quindi, profondamente differente sia la natura e la funzione degli interessi corrispettivi pagina 8 di 19 rispetto a quelli moratori, anche questi ultimi sono suscettibili di essere etichettati come usurari.
Se tale principio non può che essere condiviso nella sua affermazione astratta, sicuramente più
problematico diventa l'accertamento in concreto del carattere usurario, quando la verifica viene effettuata con riferimento agli interessi di mora.
Il problema, infatti, nasce per il fatto che con la Legge 108/1996 si è inteso “oggettivizzare” la nozione di usura, introducendo l'istituto del tasso soglia, in modo che, superando le difficoltà probatorie in precedenza riscontrate in materia, gli interessi dovessero essere riconosciuti come usurari per il solo fatto che fossero stati pattuiti in misura superiore al tasso soglia rilevato per la tipologia di contratto omogenea a quella in verifica.
Precisato ancora come il tasso soglia è stato determinato attraverso la rilevazione del Tasso Effettivo
Globale Medio (TEGM) praticato nel periodo per la specifica tipologia di contratto e, quindi, operando su di esso la maggiorazione prevista (inizialmente il 50%, dal 14.5.2011 il 25% maggiorato a sua volta di 4 punti percentuali e con il limite di una maggiorazione finale rispetto al TEGM non superiore all'8%), deve osservarsi come le rilevazioni del TEGM vengano effettuate trimestralmente dalla AN
d'AL secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze.
Ebbene, dette prescrizioni hanno sempre previsto e disposto che le rilevazioni statistiche fossero condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, verosimilmente alla luce della maggiore omogeneità delle condizioni concordate sul mercato con riferimento a tali interessi, in considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del denaro e, quindi, di prezzo corrisposto in relazione all'erogazione del credito.
Al contrario, analoga rilevazione non è stata effettuata con riferimento agli interessi di mora, in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in quanto pagina 9 di 19 destinata a operare solo in caso di inadempimento del debitore, nonchè in ragione della funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremante eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all'erogazione del credito.
Il fatto, quindi, che il TEGM, e conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, siano determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito), porta a concludere come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari.
Così operando, infatti, si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi).
L'esigenza di omogeneità dei termini da raffrontare, del resto, si ricava indirettamente anche dalla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di rilevanza delle commissioni di massimo scoperto ai fini della rilevazione dell'usura anche per il periodo antecedente al 2010 (sent. n.
16303/2018): con tale pronuncia, infatti, la Corte Suprema, al fine sostanziale di salvaguardare l'omogeneità del raffronto, ha chiarito come la commissione addebitata in contratto debba essere raffrontata non con riferimento al Tasso Soglia determinato attraverso la maggiorazione sul TEGM
rilevato, ma in prima battuta con il cd. Tasso Soglia c.m.s. e, solo in caso di superamento dello stesso,
l'eccedenza dovrà essere raffrontata con il margine residuo disponibile negozialmente rispetto al Pt_3
, specificando come in tale modo si eviti di incorrere nell'aporia logica di raffrontare un TEG
[...] pagina 10 di 19 comprensivo di c.m.s. con un che è “costruito” su un TEGM che dichiaratamente non Parte_3
ricomprendeva sino a tutto il 2009 anche le c.m.s.
In sostanza, quindi, quanto meno ad oggi una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia,
che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare.
Nè il problema potrebbe essere superato invocando la rilevazione condotta dalla AN d'AL nel
2001 e “pubblicata” con il D.M. 25.3.2003, con riferimento ai tassi di interesse moratori praticati sul mercato;
l'Istituto di vigilanza bancaria, infatti, anche con la propria Circolare del 3.7.2013, ha fatto richiamo a tale rilevazione, ricordando come fosse stato verificato come in media gli interessi moratori fossero pattuiti in misura maggiorata di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi medi concordati per gli interessi corrispettivi (dato oggi “aggiornato” dalla AN d'AL, così come riportato nel D.M.
21.12.2017, a una maggiorazione per i mutui ipotecari ultraquinquennali di 1,9%, per i leasing del
4,1% e per gli altri prestiti del 3,1%, rispetto all'interesse corrispettivo).
Sennonchè detta rilevazione, oltre a essere “ufficiosa”, in quanto condotta in assenza di una istruzione in tal senso disposta dal Ministero delle Finanze in attuazione a quanto dettato dalla Legge 108/1996,
non solo non può considerarsi neppure scientificamente attendibile, non essendo conosciute le modalità
di rilevazione statistica utilizzate e, al contrario, risultando essere stata condotta attraverso l'acquisizione di dati a campione, ma soprattutto non è stata aggiornata e rivisitata trimestralmente,
come invece preteso dal legislatore.
Tali considerazioni non possono mutare neppure dopo avere preso atto della decisione sul punto adottata dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 19597/2020).
Dopo, infatti, avere ribadito e confermato il principio di simmetria o di omogeneità dei dati da pagina 11 di 19 raffrontare, le Sezioni Unite hanno affermato come tale esigenza possa trovare soddisfazione proprio raffrontando il tasso di mora pattuito in contratto con il TEGM maggiorato della rilevazione a campione effettuata di propria iniziativa dalla AN d'AL, costituendo la stessa, una volta recepita nei Decreti Ministeriali, comunque un indicatore oggettivo per una soglia usura in materia di interessi moratori, a maggior ragione alla luce della distinzione del dato operata per alcune tipologie contrattuali,
così come effettuato con la rilevazione dell'ultimo trimestre 2017.
A detta delle Sezioni Unite, quindi, nel caso in cui fosse stato pattuito un tasso di mora superiore al
Tasso Soglia così ricavabile dai Decreti Ministeriali, la sanzione dettata dall'art. 1815 c.c. dovrebbe trovare applicazione solo per l'interesse di mora convenzionale, con l'effetto che, qualora la pattuizione degli interessi corrispettivi fosse lecita, al posto del tasso di mora illecito dovrebbe trovare applicazione in forza dell'art. 1224 c.c. un interesse di mora pari all'interesse corrispettivo pattuito;
venuta meno,
infatti, la clausola relativa agli interessi di mora, permarrebbe comunque un danno da inadempimento del debitore, danno che troverebbe la lecita risposta sanzionatoria nella disposizione di cui all'art. 1224
c.c..
Tale conclusione è stata giustificata con il richiamo a quanto previsto in sede comunitaria con la
Direttiva 93/13 e ribadito dalla Corte UE, la quale più volte ha affermato il principio che gli interessi vadano pagati sino al rimborso della somma;
tale esigenza, quindi, giustificherebbe una parziale deroga alla sanzione di cui all'art. 1815 c.c., la quale, pertanto, opererebbe solo per il quantum di eccedenza esistente tra l'interesse di mora convenzionale usurario e l'interesse corrispettivo infra soglia.
Per ultimo le sezioni Unite hanno chiarito come, nel caso in cui, a fronte di una pattuizione degli interessi di mora ultra soglia, fosse stato applicato in concreto un tasso di mora inferiore non usurario,
l'interesse ad agire del mutuatario rimarrebbe relegato a una pronuncia meramente dichiarativa di pagina 12 di 19 nullità della pattuizione, mentre non si avrebbe effetto alcuno rispetto agli interessi di mora in concreto pagati, rimanendo gli stessi nei limiti della liceità.
Come si è anticipato, pur consapevole dell'autorità della pronuncia sopra sintetizzata, deve confermarsi la non condivisibilità della soluzione adottata, la quale non appare appagante sono diversi profili.
Le Sezioni Unite, infatti, premettono e riconoscono una volta per tutte (superando in tal modo la decisione adottata con l'ordinanza 27442/2018) come gli interessi corrispettivi e moratori rispondano a distinte funzioni, configurandosi come istituti autonomi sul piano causale, avendo l'interesse di mora una funzione sostanzialmente equiparabile a quella della clausola penale, tanto che le direttive comunitarie (art. 19 Direttiva 2008/48/CE e art. 14, comma 13 Direttiva 2014/17/UE) hanno sempre precisato come il TEG dovesse essere determinato senza considerare eventuali penali per inadempimento.
Tale premessa, tuttavia, già di per sé confligge con l'obiettivo di trovare un correttivo al TEGM ai fini di mantenere osservanza al principio di simmetria in materia di usura e interessi di mora, dal momento che TEG e TEGM dovrebbero essere istituti del tutto estranei e non collegabili alla mora, neppure quale punto di riferimento per un suo aggiustamento a posteriori.
In secondo luogo la sentenza, dopo avere riconosciuto come la rilevazione effettuata dalla AN
d'AL abbia un valore meramente conoscitivo e non sia il frutto dell'applicazione di un criterio statistico scientifico, essendo ricavata da un esame a campione che dichiaratamente esclude pattuizioni da ritenersi in modo non meglio precisato come “anomali”, chiarisce come essa, una volta recepita nei
Decreti Ministeriali, comunque costituisca una indicazione oggettiva e unitaria utilizzabile per determinare la soglia usura in materia di mora.
Sennonchè, così ragionando, si riduce il problema dell'individuazione di un tasso soglia calibrato per pagina 13 di 19 gli interessi di mora, tale da essere previsto e conforme al dato normativo, a una questione di oggettiva determinatezza del dato di riferimento, senza chiedersi a monte se tale dato abbia una sua dignità e coerenza con la previsione di legge, neanche si trattasse di una questione di mera trasparenza contrattuale.
Né, d'altra parte, le Sezioni Unite spiegano come si possa conciliare dal punto vista sistematico il fatto che per 14 anni la rilevazione informativa fosse unitaria (maggiorazione di 2,1%, senza distinzioni) e che solo dalla fine del 2017 il dato sia stato scomposto in tre tipologie (operazione, peraltro, salutata con apprezzamento dalle stesse Sezioni Unite, che così implicitamente hanno riconosciuto la portata insoddisfacente del dato precedente): la differente qualità dell'informazione, infatti, non crea problemi sul piano ricostruttivo solo se la soluzione indicata venga proposta in una ingannevole prospettiva di determinatezza e unitarietà del dato e non, invece, in quella antecedente della conformità ai dati normativi nazionali e comunitari sopra richiamati.
Del tutto insoddisfacente, inoltre, è la soluzione offerta per spiegare a quale in materia di Parte_3 interessi di mora si debba fare riferimento per i contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della Legge 108/1996, ma prima dell'aprile 2003, ossia in un periodo in cui la rilevazione a campione effettuata dalla AN d'AL non era stata ancora ripresa nei Decreti Ministeriali.
Anche per tale finestra temporale, infatti, ragionando come in thesi, si porrebbe il problema di
“costruire” un Tasso Soglia specifico per gli interessi di mora, in omaggio alla disciplina dell'usura dettata dalla Legge 108/1996, senza tuttavia disporre di alcun riferimento utile per “alterare” il Tasso
Soglia ufficiale calibrato sugli interessi corrispettivi.
Le Sezioni Unite sembrano risolvere la questione ritenendo che per tali anni il Tasso Soglia per gli interessi di mora debba essere individuato sic et simpliciter nel Tasso Soglia “costruito” sulla base del pagina 14 di 19 TEGM incrementato con la maggiorazione prevista (all'epoca del 50%); tale soluzione appare ancora una volta rispondente all'esigenza di oggettività e unitarietà del dato di riferimento, ma contraddice in modo insanabile le premesse della non sovrapponibilità degli interessi corrispettivi con quelli di mora e
CP_ dell'estraneità di questi ultimi, quali penali per l'inadempimento, al concetto stesso di .
La critica non può essere superata neppure qualora si voglia interpretare la soluzione offerta dalle
Sezioni Unite (la motivazione sul punto risulta esposta in termini tali da richiedere uno sforzo interpretativo suscettibile di risultati non univoci) nel senso di proporre per gli anni precedenti al 2003
una “gestione” degli interessi di mora ai fini dell'usura parallela a quella in precedenza suggerita dalle stesse Sezioni Unite in materia di commissioni di massimo scoperto ante 2009 e, quindi, di raffrontare il TEG del singolo contratto, con in aggiunta l'interesse di mora in concreto applicato, con il TEGM,
fermo restando che l'interesse di mora dovrebbe rimanere contenuto nella maggiorazione operata sul
TEGM per ottenere il Tasso Soglia: anche senza volersi soffermare sul fatto che la soluzione sopra offerta inevitabilmente presupponga una “conversione” dell'interesse di mora in concreto applicato da valore assoluto a valore espresso in termini percentuali, senza tuttavia chiarirsi rispetto a quale parametro tale percentuale dovrebbe essere espressa (il capitale della singola rata di mutuo pagata in ritardo o il capitale residuo da restituire, rispetto al quale, tuttavia, la mora in concreto applicata rimane disgiunta, dipendendo dalla rata pagata tardivamente); in ogni caso, facendo riferimento all'interesse di mora in concreto applicato, si esclude rilievo al tasso di mora pattuito, prospettando inevitabilmente una ipotesi di usura sopravvenuta, la cui rilevazione entra in aperto contrasto con quanto statuito dalle stesse Sezioni Unite nell'ottobre 2017 (sentenza n. 24675/2017).
Quanto meno contraddittoria risulta la decisione in analisi anche con riferimento agli effetti che dovrebbero discendere sugli interessi di mora, qualora pattuiti in misura superiore al Tasso Soglia pagina 15 di 19 moratorio: la sanzione dettata dall'art. 1815 c.c. dovrebbe trovare applicazione limitatamente al
quantum di eccedenza tra il tasso convenzionale illecito di interessi di mora e il tasso di interesse corrispettivo lecito concordato, applicando ex art. 1224 c.c. tale tasso di interesse quale mora giustificata dal permanere di un danno conseguente all'inadempimento del mutuatario.
Ma se si ritiene che l'applicazione integrale della sanzione di cui all'art. 1815 c.c., con conseguente esclusione del versamento di alcunchè a titolo di interessi di mora, sia confliggente con i principi comunitari che prevedono che gli interessi vadano pagati sino al rimborso della somma, a maggior ragione dovrebbe affermarsi tale conclusione anche per gli interessi corrispettivi, escludendo anche per questi la sanzione ex art. 1815 c.c., a meno di non riconoscere come la differente funzione dei due tipi di interessi giustifichi un trattamento differente in caso di usura, sconfessando, però, tutte le premesse della decisione adottata dalle Sezioni Unite.
Pretendere, in ogni caso, che la sanzione ex art. 1815 c.c. debba cadere solo sulla maggiorazione dell'interesse di mora rispetto a quello corrispettivo è l'ennesimo equivoco logico, dato che i due interessi rispondono a funzioni distinte e in caso di inadempimento si sostituiscono l'uno all'altro,
mentre di “maggiorazione” si può parlare solo in termini matematico espositivi.
La contraddittorietà della sentenza delle Sezioni Unite si palesa, infine, nella soluzione adottata in caso di pattuizione di un tasso di mora usurario e di una applicazione in concreto di un tasso di mora infra soglia, per cui quest'ultimo rimane dovuto, in quanto in concreto lecito, sconfessando la sua già non condivisibile riconduzione a un tasso pari a quello corrispettivo ex art. 1224 c.c.
In sostanza, quindi, anche la soluzione di raffrontare il tasso degli interessi moratori con un tasso soglia specifico costruito con riferimento agli interessi di mora, se dal punto di vista logico matematico risulterebbe sicuramente più condivisibile, non trova comunque giustificazione sul piano propriamente pagina 16 di 19 giuridico, facendo richiamo a un tasso di riferimento sì oggettivo e unitario, ma “creato” da una ricostruzione interpretativa che non trova sostegno sul piano normativo.
Deve, pertanto, concludersi che, sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze
una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non risulti possibile procedere a una qualificazione in termini “oggettivi” dell'interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti comunque come usurari in chiave soggettiva,
ossia là dove, richiamando quanto dettato dall'art. 644 c.p., si dimostri che detti interessi siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.
Ad oggi, quindi, la premessa ricavabile dalla Legge 394/2000 e ribadita reiteratamente dalla giurisprudenza e dalla stessa AN d'AL circa la possibilità di sottoporre a un vaglio di usurarietà
anche gli interessi moratori, per forza di cose non può che essere circoscritta alla dimensione
“soggettiva” dell'usura, così come ricavabile dalla disciplina penalistica dell'istituto (si veda, da ultimo, anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1133/2017, pronunciata a conferma di precedente decisione di primo grado nei medesimi termini dell'odierna decisione).
La tesi sopra esposta, relativa all'impossibilità di raffrontare il tasso di interesse moratorio con il Tasso
Soglia ai fini di verificarne l'usurarietà, oggi appare ulteriormente confortato dal D.L. 132/2014
convertito con la Legge 10.11.2014 n. 162, il quale ha introdotto un quarto comma all'art. 1284 c.c. con la previsione di un interesse legale di mora per le ipotesi in cui lo stesso non fosse stato oggetto di specifica pattuizione ad opera delle parti;
tale interesse legale è stato parametrato con richiamo al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al D.L.vo 231/2002, determinando in tal modo un tasso di interesse che per diverse tipologie contrattuali risulta essere superiore al Taso Soglia pagina 17 di 19 trimestralmente rilevato dalla AN d'AL.
Se, pertanto, si dovesse opinare per l'ammissibilità di un raffronto degli interessi moratori con il Tasso
Soglia attualmente disponibile, arriveremmo alla conclusione paradossale e per evidenti ragioni non condivisibile, per cui il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con l'effetto di qualificare come illegittimo un tasso di interesse imposto dal legislatore.
Tale aspetto, sebbene richiamato dalle Sezioni Unite sopra richiamate nel novero delle argomentazioni prospettate dalla giurisprudenza di merito a conforto della non parametrabilità dell'interesse di mora al
Tasso Soglia usura, non è poi stato affrontato nella motivazione della decisione.
Peraltro la funzione degli interessi di mora, quale strumento risarcitorio del danno in misura predeterminata e forfettaria, ne consente una sostanziale assimilazione nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie all'istituto negoziale generale in materia di obbligazioni rappresentato dalla clausola penale,
con la conseguenza che rimane astrattamente percorribile la possibilità per il debitore di avanzare istanza di riduzione ex art. 1384 c.c., prospettandone i presupposti di manifesta eccessività riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (si confronti Cass., 23273/2010).
Nel caso di specie, tuttavia, in difetto di allegazione alcuna in proposito, deve considerarsi preclusa l'applicazione ufficiosa dell'istituto da ultimo richiamato.
Le ragioni tutte esposte, pertanto, portano a respingere l'opposizione in esame e a confermare il decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di olite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.300,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 300,00 per spese generali.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3410/2024 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.300,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 300,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 14 gennaio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari pagina 19 di 19