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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/12/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice LU ES, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 02/12/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 25.11.2025 e dalla parte resistente il 05.03.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1591 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/03/1952, ivi residente ed elettivamente domiciliata in Agrigento, piazza Vittorio Emanuele n.
24 presso lo studio dell'avv. Gaetano Gucciardo che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Agrigento, via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv.
AN RL, in virtù di procura generale alle liti in atti
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 25 maggio 2022, esponeva: Parte_1
- di aver “presentato in data 07/02/2018 (all'età di anni 65, mesi 10 e giorni 21) domanda n. CP_ 3930770800987 avanti l' di Agrigento per il riconoscimento della pensione di inabilità quale invalido civile”;
1 - “che a seguito di visita effettuata il 14/02/2018 la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'ASL di Canicattì, distretto di Agrigento l'ha riconosciuta, come da comunicazione del 08/03/2018, invalida nella misura del 100%, con decorrenza dalla data della domanda e quindi con diritto alla prestazione richiesta”;
- che l' con la nota di risposta del 07/04/2022 ha negato la liquidazione della prestazione CP_1 assistenziale perché al momento della dichiarazione di inabile civile con verbale del 17.03.2018
(mese successivo alla presentazione della domanda avvenuta il 07/02/2018), il requisito anagrafico
… per ottenere l'assegno sociale … era pari a 65 anni e 7 mesi mentre la a quella data Parte_1 ne aveva già compiuti 65 e 11 mesi.
- di avere segnalato all' che “all'epoca della presentazione della domanda amministrativa CP_1 avanzata Sig.ra il requisito anagrafico per il riconoscimento della Parte_1 prestazione assistenziale (Inv. Civ.) era di 66 anni e sette mesi in virtù dell'art. 24, co 8 del D.L.
06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214” come indicato nel
“messaggio n. 4920 del 07/12/2017”; CP_1
- che l' ha replicato evidenziando che proprio tale messaggio prevede che “resta confermato CP_1 il previgente requisito anagrafico per coloro che compiono sessantacinque anni e sette mesi prima dell' 1 gennaio 2018, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale” e quindi la “avendo … all' 01/01/2018 65 e 9 mesi rientra nella previgente norma che … è di Parte_1
65 anni e 7 mesi mentre all'atto della domanda e soprattutto dalla decorrenza ne aveva 67”.
Ritenendo errata l'interpretazione delle norme da parte dell' e di possedere “tutti i requisiti CP_1 per ottenere la prestazione richiesta”, ha domandato al Tribunale di: “ritenere e dichiarare che la
Sig.ra ha diritto a percepire la pensione di inabilità a decorrere dal primo Parte_1
CP_ giorno successivo a quello di presentazione della domanda, con condanna dell' al pagamento dei conseguenti ratei, con gli interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo, con conversione automatica della detta prestazione in assegno sociale al compimento dell'età prevista per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del procuratore”.
L' costituitosi in giudizio il 13.04.2023, ha contestato la fondatezza delle CP_1 doglianze sollevate in ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, evidenziando che “è possibile concedere
l'invalidità civile se non sono raggiunti i limiti di età dell'assegno sociale. … Nel caso di specie il requisito mancante è proprio quello dell'età della ricorrente in particolare la stessa presenta la domanda di invalidità civile in data 07/02/2018 ed essendo nata il [...] a [...] aveva un'età di 65 e 10 mesi”. Sostiene inoltre l' che “l'innalzamento del requisito anagrafico, a CP_1 decorrere dal 1° gennaio 2018 … fino al compimento del sessantaseiesimo anno e sette mesi
2 d'età” non si applica a chi aveva già compiuto “sessantacinque anni e sette mesi prima del 1° gennaio 2018, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale. Ora alla data del 1 gennaio 2018 la ricorrente aveva 65 e 9 mesi e pertanto ricadeva nel previgente requisito anagrafico pari a 65 e 7 mesi. Per cui la ricorrente poteva aver diritto all'assegno sociale e non all'invalidità civile”.
Dopo alcuni rinvii dell'udienza di discussione disposti dal Giudice assegnatario per esigenze di carico di ruolo, in data 09 dicembre 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione.
In esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02 dicembre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricostruire il quadro normativo che disciplina la presente fattispecie. Come è noto la pensione di inabilità civile di cui alla Legge n. 118/1971, è stata inizialmente destinata ad assistiti di età ricompresa tra 18 e 65 anni (art. 13), laddove costituisce principio consolidato quello secondo cui la prestazione in questione (come pure l'assegno di invalidità civile), non può essere riconosciuta a favore dei soggetti il cui stato di invalidità, a norma di legge, si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento e come è stato espressamente confermato dall'art. 8 del D. Lgs. 23 novembre 1988, n.
509 (cfr. tra le tante Cass. n. 192/2011 e n. 30486/2019).
Occorre, inoltre, rammentare che la trasformazione automatica della pensione di inabilità e dell'assegno di invalidità in pensione sociale (ora assegno sociale) è prevista al compimento del requisito anagrafico per quest'ultima prestazione (L. n. 118/1971, art. 19), con l'effetto che lo spostamento in avanti del requisito anagrafico per l'una, per effetto di successivi interventi normativi, implica l'incremento in pari misura della soglia anagrafica per l'altra (Cass. n.
9558/2021).
La normativa in materia via via susseguitasi ha disposto l'aggiornamento del requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale.
In particolare, per quel che qui interessa, l'art. 24 del D.L. n. 201/2011 ha innalzato la soglia anagrafica oltre la quale si perde il diritto alla prestazione con decorrenza dal 01.01.2018 a
3 66 anni e 7 mesi rispetto a quella di 65 anni e 7 mesi (prevista dal 01.01.2016).
La ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 07 Parte_1 febbraio 2018 ed è stata riconosciuta invalida al 100% con verbale della Commissione Medica del
14 febbraio 2018, con decorrenza dalla data della domanda.
In considerazione di ciò, la ricorrente - nata il [...] - ha Parte_1 tempestivamente presentato la domanda amministrativa in data 07 febbraio 2018, all'età di 65 anni, 10 mesi e 22 giorni e, sempre dalla data della domanda amministrativa del 07.02.2018, ha maturato il requisito sanitario utile per la prestazione assistenziale per cui è causa (cfr. verbale sanitario della Commissione Medica del 14.02.2018), quando non aveva ancora superato la soglia prevista dalla legge (fissata, ripetesi, nell'anno 2018 in 66 anni e 7 mesi).
Ne consegue che, stante la coesistenza, alla data della domanda amministrativa del
07.02.2018, del requisito anagrafico e di quello sanitario (e non essendo in contestazione il possesso del requisito economico, peraltro documentato in atti) sussiste il diritto della ricorrente alla prestazione per cui è causa con decorrenza dal 01.03.2018 (primo giorno del mese successivo alla data di proposizione della domanda amministrativa), oltre accessori come per legge.
Non può condividersi la tesi dell che troverebbe il suo presupposto in una semplice CP_1 prassi amministrativa (messaggio n. 4920 del 07.12.2017) secondo cui “l'innalzamento del CP_1 requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2018 … fino al compimento del sessantaseiesimo anno e sette mesi d'età” non si applica a chi aveva già compiuto “sessantacinque anni e sette mesi prima del 1° gennaio 2018, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale”.
Come già accennato, il principio che regola la materia è ormai granitico: la domanda relativa alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della Legge n. 118 del 1971 può essere proposta solo prima del compimento dell'età anagrafica prevista per legge e deve essere accolta (nella ricorrenza degli altri presupposti) se la condizione invalidante si perfeziona entro tale data, come ratione temporis stabilita in ragione dell'adeguamento dell'età pensionabile all'aumento della speranza di vita.
Tale principio è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità oltre che di merito (v. Cass. Sezioni Unite sentenza n. 25204/2015; Cass. Civ. Sezione Lavoro n. 450/2023 e n. 30152/2024).
Invero, secondo la Suprema Corte: non è la legge “ratione temporis applicabile in materia di requisito anagrafico” a dover essere individuata “con riferimento alla data di nascita dell'istante”, bensì “il possesso del requisito anagrafico utile al riconoscimento della prestazione” a dover essere “valutato con riferimento alla legge ratione temporis applicabile al
4 momento di presentazione della domanda” (v. in tal senso Cass. Lav., 11.01.2023, n. 450).
Per tali motivi, la domanda è fondata e merita accoglimento.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice LU ES, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1591/2022, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente a godere della pensione di inabilità Parte_1 essendo soggetto invalido nella misura del 100%, con decorrenza dal 01.03.2018 (primo giorno del mese successivo alla data di proposizione della domanda amministrativa) con le prescritte trasformazioni di legge in assegno sociale;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei mensili CP_1 maturati e non riscossi, oltre interessi di legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso CP_1 forfettario, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano Gucciardo, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 02/12/2025.
Il Giudice Onorario
LU ES
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice LU ES, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 02/12/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 25.11.2025 e dalla parte resistente il 05.03.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1591 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/03/1952, ivi residente ed elettivamente domiciliata in Agrigento, piazza Vittorio Emanuele n.
24 presso lo studio dell'avv. Gaetano Gucciardo che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Agrigento, via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv.
AN RL, in virtù di procura generale alle liti in atti
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 25 maggio 2022, esponeva: Parte_1
- di aver “presentato in data 07/02/2018 (all'età di anni 65, mesi 10 e giorni 21) domanda n. CP_ 3930770800987 avanti l' di Agrigento per il riconoscimento della pensione di inabilità quale invalido civile”;
1 - “che a seguito di visita effettuata il 14/02/2018 la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'ASL di Canicattì, distretto di Agrigento l'ha riconosciuta, come da comunicazione del 08/03/2018, invalida nella misura del 100%, con decorrenza dalla data della domanda e quindi con diritto alla prestazione richiesta”;
- che l' con la nota di risposta del 07/04/2022 ha negato la liquidazione della prestazione CP_1 assistenziale perché al momento della dichiarazione di inabile civile con verbale del 17.03.2018
(mese successivo alla presentazione della domanda avvenuta il 07/02/2018), il requisito anagrafico
… per ottenere l'assegno sociale … era pari a 65 anni e 7 mesi mentre la a quella data Parte_1 ne aveva già compiuti 65 e 11 mesi.
- di avere segnalato all' che “all'epoca della presentazione della domanda amministrativa CP_1 avanzata Sig.ra il requisito anagrafico per il riconoscimento della Parte_1 prestazione assistenziale (Inv. Civ.) era di 66 anni e sette mesi in virtù dell'art. 24, co 8 del D.L.
06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214” come indicato nel
“messaggio n. 4920 del 07/12/2017”; CP_1
- che l' ha replicato evidenziando che proprio tale messaggio prevede che “resta confermato CP_1 il previgente requisito anagrafico per coloro che compiono sessantacinque anni e sette mesi prima dell' 1 gennaio 2018, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale” e quindi la “avendo … all' 01/01/2018 65 e 9 mesi rientra nella previgente norma che … è di Parte_1
65 anni e 7 mesi mentre all'atto della domanda e soprattutto dalla decorrenza ne aveva 67”.
Ritenendo errata l'interpretazione delle norme da parte dell' e di possedere “tutti i requisiti CP_1 per ottenere la prestazione richiesta”, ha domandato al Tribunale di: “ritenere e dichiarare che la
Sig.ra ha diritto a percepire la pensione di inabilità a decorrere dal primo Parte_1
CP_ giorno successivo a quello di presentazione della domanda, con condanna dell' al pagamento dei conseguenti ratei, con gli interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo, con conversione automatica della detta prestazione in assegno sociale al compimento dell'età prevista per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del procuratore”.
L' costituitosi in giudizio il 13.04.2023, ha contestato la fondatezza delle CP_1 doglianze sollevate in ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, evidenziando che “è possibile concedere
l'invalidità civile se non sono raggiunti i limiti di età dell'assegno sociale. … Nel caso di specie il requisito mancante è proprio quello dell'età della ricorrente in particolare la stessa presenta la domanda di invalidità civile in data 07/02/2018 ed essendo nata il [...] a [...] aveva un'età di 65 e 10 mesi”. Sostiene inoltre l' che “l'innalzamento del requisito anagrafico, a CP_1 decorrere dal 1° gennaio 2018 … fino al compimento del sessantaseiesimo anno e sette mesi
2 d'età” non si applica a chi aveva già compiuto “sessantacinque anni e sette mesi prima del 1° gennaio 2018, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale. Ora alla data del 1 gennaio 2018 la ricorrente aveva 65 e 9 mesi e pertanto ricadeva nel previgente requisito anagrafico pari a 65 e 7 mesi. Per cui la ricorrente poteva aver diritto all'assegno sociale e non all'invalidità civile”.
Dopo alcuni rinvii dell'udienza di discussione disposti dal Giudice assegnatario per esigenze di carico di ruolo, in data 09 dicembre 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione.
In esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02 dicembre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricostruire il quadro normativo che disciplina la presente fattispecie. Come è noto la pensione di inabilità civile di cui alla Legge n. 118/1971, è stata inizialmente destinata ad assistiti di età ricompresa tra 18 e 65 anni (art. 13), laddove costituisce principio consolidato quello secondo cui la prestazione in questione (come pure l'assegno di invalidità civile), non può essere riconosciuta a favore dei soggetti il cui stato di invalidità, a norma di legge, si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento e come è stato espressamente confermato dall'art. 8 del D. Lgs. 23 novembre 1988, n.
509 (cfr. tra le tante Cass. n. 192/2011 e n. 30486/2019).
Occorre, inoltre, rammentare che la trasformazione automatica della pensione di inabilità e dell'assegno di invalidità in pensione sociale (ora assegno sociale) è prevista al compimento del requisito anagrafico per quest'ultima prestazione (L. n. 118/1971, art. 19), con l'effetto che lo spostamento in avanti del requisito anagrafico per l'una, per effetto di successivi interventi normativi, implica l'incremento in pari misura della soglia anagrafica per l'altra (Cass. n.
9558/2021).
La normativa in materia via via susseguitasi ha disposto l'aggiornamento del requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale.
In particolare, per quel che qui interessa, l'art. 24 del D.L. n. 201/2011 ha innalzato la soglia anagrafica oltre la quale si perde il diritto alla prestazione con decorrenza dal 01.01.2018 a
3 66 anni e 7 mesi rispetto a quella di 65 anni e 7 mesi (prevista dal 01.01.2016).
La ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 07 Parte_1 febbraio 2018 ed è stata riconosciuta invalida al 100% con verbale della Commissione Medica del
14 febbraio 2018, con decorrenza dalla data della domanda.
In considerazione di ciò, la ricorrente - nata il [...] - ha Parte_1 tempestivamente presentato la domanda amministrativa in data 07 febbraio 2018, all'età di 65 anni, 10 mesi e 22 giorni e, sempre dalla data della domanda amministrativa del 07.02.2018, ha maturato il requisito sanitario utile per la prestazione assistenziale per cui è causa (cfr. verbale sanitario della Commissione Medica del 14.02.2018), quando non aveva ancora superato la soglia prevista dalla legge (fissata, ripetesi, nell'anno 2018 in 66 anni e 7 mesi).
Ne consegue che, stante la coesistenza, alla data della domanda amministrativa del
07.02.2018, del requisito anagrafico e di quello sanitario (e non essendo in contestazione il possesso del requisito economico, peraltro documentato in atti) sussiste il diritto della ricorrente alla prestazione per cui è causa con decorrenza dal 01.03.2018 (primo giorno del mese successivo alla data di proposizione della domanda amministrativa), oltre accessori come per legge.
Non può condividersi la tesi dell che troverebbe il suo presupposto in una semplice CP_1 prassi amministrativa (messaggio n. 4920 del 07.12.2017) secondo cui “l'innalzamento del CP_1 requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2018 … fino al compimento del sessantaseiesimo anno e sette mesi d'età” non si applica a chi aveva già compiuto “sessantacinque anni e sette mesi prima del 1° gennaio 2018, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale”.
Come già accennato, il principio che regola la materia è ormai granitico: la domanda relativa alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della Legge n. 118 del 1971 può essere proposta solo prima del compimento dell'età anagrafica prevista per legge e deve essere accolta (nella ricorrenza degli altri presupposti) se la condizione invalidante si perfeziona entro tale data, come ratione temporis stabilita in ragione dell'adeguamento dell'età pensionabile all'aumento della speranza di vita.
Tale principio è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità oltre che di merito (v. Cass. Sezioni Unite sentenza n. 25204/2015; Cass. Civ. Sezione Lavoro n. 450/2023 e n. 30152/2024).
Invero, secondo la Suprema Corte: non è la legge “ratione temporis applicabile in materia di requisito anagrafico” a dover essere individuata “con riferimento alla data di nascita dell'istante”, bensì “il possesso del requisito anagrafico utile al riconoscimento della prestazione” a dover essere “valutato con riferimento alla legge ratione temporis applicabile al
4 momento di presentazione della domanda” (v. in tal senso Cass. Lav., 11.01.2023, n. 450).
Per tali motivi, la domanda è fondata e merita accoglimento.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice LU ES, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1591/2022, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente a godere della pensione di inabilità Parte_1 essendo soggetto invalido nella misura del 100%, con decorrenza dal 01.03.2018 (primo giorno del mese successivo alla data di proposizione della domanda amministrativa) con le prescritte trasformazioni di legge in assegno sociale;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei mensili CP_1 maturati e non riscossi, oltre interessi di legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso CP_1 forfettario, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano Gucciardo, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 02/12/2025.
Il Giudice Onorario
LU ES
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