Ordinanza collegiale 17 dicembre 2025
Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 05/02/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00225/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01581/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2025, proposto da
IN IN LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Chianese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Crotone, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei Decreti di decadenza dei nulla osta P-KR/L/Q/2023/101138, P-KR/L/Q/2023/101139, P-KR/L/Q/2023/101140, P-KR/L/Q/2023/101141, P-KR/L/Q/2023/101142, P-KR/L/Q/2023/101143, P-KR/L/Q/2023/101144, P-KR/L/Q/2023/100388, P-KR/L/Q/2023/100387 emesso dalla Prefettura di Crotone in data 18 agosto 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2108 del 17 dicembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. IC AF.
Reso avviso a verbale ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con ordinanza collegiale n. 2108 del 17 dicembre 2025, il Collegio ha ritenuto che: “ - nel caso di specie la notificazione del ricorso è avvenuta presso l’indirizzo P.E.C. protocollo.prefkr@pec.interno.it, che non è riferibile all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
- la notifica è dunque nulla ma non inesistente, rinviandosi sul punto alle motivazioni spese nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021;
- che in questi casi la notifica va dichiarata nulla e ne deve essere ordinata la rinnovazione presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
- a tanto dovrà provvedere parte ricorrente entro dieci giorni dal deposito della presente ordinanza ;”;
- parte ricorrente non ha provveduto alla rinnovazione della notifica.
Ritenuto che ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., il termine fissato dal giudice per la rinnovazione della notifica nulla è perentorio e che dunque l’omessa rinnovazione della notifica entro il termine fissato comporta l’improcedibilità del ricorso.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione delle amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV OR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IC AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC AF | IV OR |
IL SEGRETARIO