Cass. civ., sez. II, sentenza 09/07/2024, n. 18720
CASS
Sentenza 9 luglio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto dal Condominio "Il Pioppeto" avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva riformato la decisione di primo grado. In primo grado, il Tribunale di Milano aveva accertato la responsabilità concorrente della società Comedil Sistem s.r.l. e delle eredi del progettista Bruno Negri (Barbara Negri e Vittoria Ardemagni) per vizi gravi dell'edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1669 c.c. Il Tribunale aveva altresì condannato gli ex soci della società cancellata, Michele Tavani e Riccardo Marotta, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. La Corte d'Appello, invece, aveva rigettato la domanda nei confronti di Tavani e Marotta per mancata prova dell'attribuzione e riscossione delle somme, e nei confronti delle eredi Negri, ritenendo valida una transazione stipulata tra la cooperativa committente e lo studio tecnico Negri, con cui quest'ultima aveva rinunciato a far valere ogni responsabilità per vizi. Il Condominio ricorrente lamentava, tra l'altro, la violazione dell'art. 2495 c.c. in relazione alla responsabilità dei soci della società cancellata e l'erronea applicazione dell'art. 1669 c.c. riguardo alla validità della transazione con le eredi Negri.

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso. In particolare, per quanto concerne la responsabilità dei soci della società cancellata, la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla violazione dell'art. 2495 c.c., affermando che, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite, i soci succedono nei rapporti debitori non definiti all'esito della liquidazione e nei confronti delle sopravvenienze attive, instaurandosi tra loro un regime di contitolarità o comunione indivisa. Pertanto, l'indicazione di poste attive nel bilancio finale di liquidazione, anche se non materialmente riscosse singolarmente dai soci, integra la fattispecie di "somme riscosse" ai fini della responsabilità nei confronti dei creditori sociali. Relativamente alla posizione delle eredi Negri, la Corte ha accolto il terzo motivo, dichiarando fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 1669 c.c. La responsabilità per gravi difetti dell'immobile, infatti, è di natura extracontrattuale e posta a tutela di interessi generali inderogabili, con la conseguenza che non può essere oggetto di rinuncia o limitazione pattizia preventiva, anche se stipulata dopo la costruzione dell'immobile ma prima del manifestarsi dei vizi. La fondatezza di tale motivo ha comportato l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la statuizione sulle spese.

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Commentari3

  • 1La sorte delle posizioni attive e passive dopo la cancellazione delle società di capitali: analisi della sentenza della Cassazione civile n. 18720/2024
    A&A Studio Legale · https://www.albeeassociati.it/en/news/ · 31 luglio 2024

    I soci succedono nei rapporti debitori facenti capo alla società cancellata: così si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18720 del 9 luglio 2024. Il tema della sorte delle posizioni attive e/o passive che residuano dopo la cancellazione della società di capitali è estremamente complesso e sfaccettato. Quando una società viene cancellata dal Registro delle Imprese si presume che essa cessi di esistere. Tuttavia, esiste una possibilità di “resurrezione” della società mediante la c.d. cancellazione della cancellazione, basata sull'art. 2191 c.c., che consente al giudice del Registro delle Imprese di cancellare un'iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni …

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    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 11 luglio 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 09/07/2024, n. 18720
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18720
Data del deposito : 9 luglio 2024

Testo completo