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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00540/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 29/12/2025
N. 01215 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00540/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2024, proposto da -OMISSIS- & C.
Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierina Buffoli e Micol Riccardi, con domicilio eletto presso il loro studio in
Brescia, via Solferino, 51;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Brescia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore della Provincia di Brescia 5 luglio 2024 n. -OMISSIS- con il quale si è disposta, a decorrere dal giorno 8 luglio 2024, la sospensione per giorni N. 00540/2024 REG.RIC.
15 (quindici) dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nr. -OMISSIS- rilasciata dal Comune di -OMISSIS- (BS) il 18.07.2007 a valere per i locali ad insegna “-OMISSIS-- di tutti gli atti collegati, presupposti e conseguenti ed in particolare dell'avviso di avvio del procedimento del 04.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa IC IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il provvedimento in epigrafe la Questura di Brescia ha sospeso per la durata di 15 giorni alla -OMISSIS- di -OMISSIS-.s., odierna ricorrente, l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nell'esercizio pubblico “-OMISSIS-” -
OMISSIS-de in -OMISSIS- (BS), -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 100 r.d. 773/1931
(“TULPS”).
2.- Il provvedimento, dopo aver premesso che il sig. -OMISSIS- era già stato destinatario della sospensione della licenza connessa al locale -OMISSIS- n-
OMISSIS-no 2011, in quanto il locale “era luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate e dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché causa di atti di vandalismo, di disturbo alla quiete pubblica e di degrado urbano”, ha analiticamente descritto le circostanze che hanno determinato l'adozione della misura.
3.- In particolare, in data 21.1.2024 “i militari della Stazione Carabinieri di Borgo
SA GI (BS), su richiesta della Centrale Operativa di Verolanuova (BS), sono intervenuti in ausilio al personale medico del 118 presso il bar "-OMISSIS-" - N. 00540/2024 REG.RIC.
OMISSIS-nto un minorenne è stato aggredito al suo interno da nr. 5 avventori - tre dei quali con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, reati contro la persona
e il patrimonio — riportando un politrauma da deposte percosse con ferita cranio celebrale sottoposta a chirurgia con prognosi di gg. 30. Gli autori dell'aggressione sono stati destinatari del provvedimento di "divieto di accesso ai pubblici esercizi e a locali di pubblico intrattenimento e divieto di stazionamento nelle loro immediate vicinanze" ex art. 13 bis DL 20.02.2017, n. 14, emesso dal Questore della Provincia di Brescia in data 09.04.2024”.
3.1.- Successivamente, il 26.4.2024, “i militari della Stazione Carabinieri di -
OMISSIS- (BS), su richiesta della Centrale Operativa di Verolanuova (BS), sono intervenuti presso il bar "-OMISSIS-" -OMISSIS- era consumata una lite tra alcuni avventori gravati da precedenti di polizia in materia di reati contro la persona e la detenzione/cessione di sostanze stupefacenti, per degli apprezzamenti che un cliente ha fatto alla fidanzata di uno dei deferiti. Si precisa che gli autori del fatto versavano in un evidente stato di agitazione psicofisica causato dall'abuso di sostanze alcoliche, motivo per il quale gli è stata elevata una contravvenzione ai sensi dell'art. 668 cp”.
3.2.- In data 3.5.2024 “i militari della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (BS), hanno eseguito un controllo presso il bar "-OMISSIS-" -OMISSIS- è rivelato essere difficoltoso a causa della resistenza opposta da alcuni avventori del bar che non volevano farsi identificare, motivo per il quale uno di questi è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 341 bis e 651 cp, mentre gli altri sono stati sanzionati ai sensi dell'art. 688 cp. Su un totale di nr. 14 persone identificate, tutte e 14 sono risultate avere precedenti e/o pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti, reati contro la persona e il patrimonio. Sempre il 3.5.2024,
“qualche ora dopo il termine del controllo di polizia, i militari della Stazione
Carabinieri di -OMISSIS- (BS), su richiesta della Centrale Operativa di Verolanuova
(BS), sono intervenuti presso il bar "-OMISSIS-" -OMISSIS-gnalazione di lite tra N. 00540/2024 REG.RIC.
alcuni avventori. Nello specifico un avventore — gravato da numerosi precedenti di polizia — in evidente stato di escandescenza, dovuto anche all'assunzione di sostanze alcoliche, ha picchiato in modo violento e senza alcun motivo alcuni clienti del bar ed ha altresì danneggiato alcuni veicoli parcheggiati nelle vicinanze”.
3.3.- Alla luce di queste circostanze, il Questore ha ritenuto sussistente una situazione di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico tale da giustificare quale “unico strumento idoneo a placare e contenere questa situazione di illegalità, violenza e degrado morale scaturente dagli avventori del bar” la sospensione dell'attività “per un congruo lasso di tempo idoneo a smantellare gli assembramenti di soggetti pregiudicati e pericolosi”.
4.- La ricorrente ha impugnato detto provvedimento con ricorso notificato in data
11.7.2024.
5.- Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 12.7.2024 è stata respinta la richiesta di provvedimento cautelare monocratico.
6.- Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con atto di stile, depositando poi una relazione della Questura di Brescia con documenti.
7.- Con ordinanza n. -OMISSIS- del 31.7.2024 il Collegio ha preso atto della rinuncia della parte ricorrente alla domanda cautelare.
8.- In prossimità dell'udienza pubblica di trattazione del ricorso, la ricorrente ha depositato una memoria, nella quale ha rappresentato che la misura è stata interamente eseguita e che ciò nonostante permane l'interesse all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato, in ragione dell'effetto pregiudizievole che lo stesso può determinare per il futuro.
9.- All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
10.- Preliminarmente il Collegio deve dare atto della permanenza dell'interesse della ricorrente alla decisione: se è vero infatti, che la sospensione è già stata scontata, è altrettanto vero che, ai sensi dell'art. 100, comma 2, TULPS, la ripetizione dei fatti N. 00540/2024 REG.RIC.
che hanno dato luogo ad una prima sospensione può comportare la revoca della licenza, il che radica l'interesse della parte ad ottenere la caducazione del provvedimento di sospensione oggetto del giudizio.
11.- Tanto premesso, può passarsi ad esporre nel merito le doglianze articolate con il ricorso introduttivo.
12.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizio di nullità del provvedimento impugnato, ex art. 21 septies l. n. 241/1990 per mancanza dell'oggetto: la sospensione dell'autorizzazione si riferisce alla licenza n. -OMISSIS- rilasciata a -OMISSIS-, quale titolare di impresa individuale, cessata nell'anno 2016, sicchè il provvedimento avrebbe sospeso una licenza inesistente.
13.- Il motivo è infondato.
14.- Reputa il Collegio che l'indicazione, nel provvedimento impugnato, della licenza n. -OMISSIS- costituisca una mera irregolarità formale, inidonea ad inficiare la validità dell'atto, non avendo in concreto precluso l'individuazione dell'attività oggetto di sospensione.
14.1.- Innanzitutto, gli estremi identificativi della licenza sono correttamente rappresentati nell'avviso di avvio del procedimento “finalizzato alla possibile sospensione della licenza di somministrazione alimenti e bevande ex art. 100 TULPS”, il quale riporta nell'oggetto “-OMISSIS- nato il [...] a -OMISSIS- (Bs), residente a [...]in -OMISSIS- (Bs), in qualità di socio accomandatario del p.e.
a denominazione “-OMISSIS-”,-OMISSIS-e ragione sociale “-OMISSIS- & CO.”
[p.iva -OMISSIS-], sedente in -OMISSIS- in -OMISSIS-, e titolare della licenza di somministrazione alimenti e bevande (cod. ATECO 56.3), giusta SCIA a quel Comune del 02.02.2016”.
Tutti questi dati, se si eccettua il numero e l'anno della licenza, corrispondono a quelli riprodotti nel provvedimento finale, il quale nelle sue premesse si riferisce al medesimo soggetto giuridico (-OMISSIS- & C. S.A.S.), allo stesso legale N. 00540/2024 REG.RIC.
rappresentante (-OMISSIS-, quale socio accomandatario), e al medesimo esercizio commerciale (il locale -OMISSIS-, sito nel-OMISSIS-e di -OMISSIS- in -OMISSIS-
).
14.2.- Dalla documentazione versata in atti, peraltro, non risulta- né la ricorrente lo ha sostenuto- che al momento di adozione del provvedimento la società destinataria della misura fosse titolare di titoli abilitativi diversi o ulteriori rispetto alla SCIA del 2016, in modo tale da ingenerare dubbi o confusione in ordine all'individuazione del titolo sospeso o da rendere incerto o indeterminabile l'oggetto del provvedimento impugnato.
14.3.- L'erronea indicazione degli estremi della licenza, pertanto, non preclude in concreto l'individuazione dell'atto, in quanto inequivocabilmente costituito dall'unico titolo abilitativo in forza del quale la società opera nel locale interessato dal provvedimento di sospensione.
15.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 L. n.
241/1990, perché i fatti menzionati nel provvedimento sarebbero descritti con connotati di maggior gravità rispetto a quelli rappresentati solo sommariamente nell'avviso di avvio del procedimento, non è stato consentito l'accesso agli atti né è stata disposta la richiesta audizione dell'interessato, il quale pertanto non avrebbe potuto esercitare in modo pieno il proprio diritto di difesa.
16.- Il motivo è infondato.
17.- Secondo la giurisprudenza la comunicazione di cui agli artt. 7 ss. della l. n.
241/1990 costituisce atto iniziale del procedimento avente un contenuto informativo che è necessariamente sintetico e sommario, la cui funzione è quella di provocare la partecipazione procedimentale del suo destinatario, consentendogli di attingere alle informazioni utili alla articolazione delle proprie difese (Cons. Stato, sez. III,
23.12.2022 n. 11287; id. sez. VI, 16.9.2011 n. 5177). N. 00540/2024 REG.RIC.
17.1.- Nel caso di specie, il contenuto informativo minimo della comunicazione di avvio del procedimento non può dirsi carente al punto da precludere al suo destinatario di costruire una difesa adeguata, posto che in essa sono stati rappresentati, seppur sinteticamente, tutti gli elementi poi trasfusi nel provvedimento finale, ed avendo l'interessato fin da subito prospettato all'Autorità procedente la propria ricostruzione dei fatti per mezzo della memoria difensiva prodotta all'Amministrazione.
17.2.- Per quanto concerne la mancata audizione della ricorrente, si evidenzia che per giurisprudenza consolidata “fra le prerogative concesse al destinatario del provvedimento dall'art. 10, l. n. 241 del 1990 non vi è quella dell'audizione personale, essendo invece il contraddittorio garantito dalla possibilità di dedurre nel procedimento memorie scritte che consentono adeguatamente all'interessato di mettere in evidenza i propri interessi ed illustrare in maniera compiuta le ragioni poste a sostegno delle proprie richieste” (ex multis T.A.R. Palermo, Sicilia, sez. I, 11 ottobre 2019, n. 2351).
17.3.- I vizi lamentati non sussistono neppure con riferimento al denegato accesso agli atti, poiché esso “non implica, in via automatica, … l'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento, ma produce il solo effetto di consentire al destinatario di quest'ultimo di attivare i rimedi amministrativi o giurisdizionali preordinati ad ottenere la conoscenza degli atti istruttori e, se ottenuta dopo la formalizzazione dell'atto finale, di utilizzare le argomentazioni e le informazioni ricavate dall'accesso quali ragioni del ricorso giurisdizionale, o, addirittura, se ottenuta dopo la proposizione del gravame, ai fini della proposizione di motivi aggiunti (Cons. St., sez.
VI, 14 giugno 2016, n. 2565)” (Cons. Stato, sez. VI, 7.2.2017, n. 542 e Cons. Stato, sez. I, parere 3.5.2018, n. 1180).
18.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta vizi di violazione di legge (art. 100
TULPS, art. 3 l. n. 241/1990) nonché vizi di eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione, carenza dei presupposti e di istruttoria. In N. 00540/2024 REG.RIC.
particolare: (i) sarebbe indimostrato che l'esercizio commerciale costituisce luogo di ritrovo abituale di persone pericolose o pregiudicate, in quanto l'abitualità non potrebbe essere desunta dall'unico episodio (quello del 3.5.2024) nel corso del quale sono state identificate persone gravate da precedenti; (ii) l'episodio del 26.4.2024 riguarderebbe fatti avvenuti all'esterno del locale; (iii) tutti i fatti sarebbero descritti nel provvedimento in termini di maggior gravità rispetto al contenuto della comunicazione ex art. 7 l. 241/1990; (iv) quanto all'episodio del 21.1.2024,
l'Amministrazione non avrebbe considerato lo “spirito collaborativo” del gestore, che ha allertato le forze dell'ordine e messo a loro disposizione le videoregistrazioni del sistema di sorveglianza; (v) il gestore ha fatto tutto quanto in suo potere per prevenire e gestire le situazioni di rischio.
19.- Il motivo è infondato.
20.- L'art. 100, r.d. n. 773 del 1931, prevede che: “1. Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti
o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica
e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. 2. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”.
La norma attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di sospendere la licenza commerciale relativa ad un esercizio pubblico, al ricorrere di tre presupposti, alternativi tra loro, consistenti nel fatto che nel locale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che l'esercizio sia ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose o, in via residuale, che l'esercizio stesso costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
La misura persegue un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza di un mero pericolo per consentire al
Questore l'adozione della misura cautelare, nell'esercizio di poteri discrezionali N. 00540/2024 REG.RIC.
censurabili solo per manifesta irragionevolezza (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2015, n.
3752).
Si tratta in particolare di una misura che risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall'altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell'esercente, il cui diritto a svolgere l'attività commerciale può legittimamente subire limitazioni, nel bilanciamento degli interessi, ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività (cfr. Cons.
St., sez. III, 12 febbraio 2019, n. 1021).
21.- Ciò premesso e passando all'esame del caso di specie, il provvedimento impugnato ha posto a fondamento della misura la ricorrenza di tre episodi allarmanti avvenuti all'interno del locale nell'arco di tre mesi - dal gennaio al maggio 2024 - indubbiamente dimostrativi di una situazione di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica che si appalesa idonea a sorreggere la misura in concreto irrogata.
21.1.- Ricorrono, infatti, i presupposti normativi che giustificano l'adozione del provvedimento di sospensione.
21.2.- In primo luogo, risulta che in data 21.1.2024 si è verificata all'interno del locale una violenta aggressione ai danni di un minorenne da parte di ben cinque avventori, a seguito della quale la vittima riportava lesioni consistite in “politrauma da deposte percosse con ferita cranio celebrale sottoposta a chirurgia" con prognosi di 30 giorni; per tali fatti i soggetti responsabili, tre dei quali già gravati da precedenti per delitti contro la persona, il patrimonio e per reati inerenti agli stupefacenti, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di lesioni aggravate, e successivamente resi destinatari della misura del divieto di accesso a pubblici esercizi ex art. 13 bis d.l.
14/2017. N. 00540/2024 REG.RIC.
21.3.- È evidente come l'episodio, già descritto nei suoi essenziali tratti di gravità nella comunicazione di avvio del procedimento, e le cui concrete modalità di svolgimento erano ben note al gestore del locale, per aver egli stesso consegnato le videoregistrazioni del sistema di sicurezza alle forze dell'ordine, rientri nel perimetro descritto dalla norma di cui all'art. 100 TULPS, in quanto riconducibile ad un “grave disordine”, espressione nella quale vanno certamente ricompresi tutti quei fatti di violenza alle persone quali risse e aggressioni (cfr. al riguardo TAR Lazio, I-ter,
11.6.2025 n. 11452).
21.4.- D'altra parte la stessa descrizione del fatto contenuta nell'annotazione di polizia giudiziaria del 23.1.2024 e le fotografie allegate (cfr. doc. resistente p. 40 ss.) confermano la gravità dell'accaduto, in quanto danno evidenza di una violenta aggressione perpetrata in danno della vittima da più persone, una delle quali la
“colpiva con un calice/bicchiere in vetro, successivamente con uno sgabello e infine, quando la vittima era ancora a terra, sferrava uno o più calci, sempre colpendolo all'altezza del capo”.
21.5.- Non vi è prova, peraltro, che nell'occasione, le forze dell'ordine intervenute sul posto siano state avvisate dal titolare dell'esercizio, come sostiene la ricorrente, né comunque risulta che il gestore abbia adottato, a seguito del riferito episodio, misure idonee a scongiurare la reiterazione di fatti di analoga gravità all'interno del locale.
Tanto è vero che a distanza di soli tre mesi lo stesso locale è stato interessato da ulteriori disordini, uno dei quali in data 26.4.2024 e l'altro il successivo 3.5.2024. In quest'ultima occasione, come rappresentato nel provvedimento impugnato, le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno rilevato che un “avventore - gravato da numerosi precedenti di polizia - in evidente stato di escandescenza, dovuto anche all'assunzione di sostanze alcoliche, ha picchiato in modo violento e senza alcun motivo alcuni clienti del bar ed ha altresì danneggiato alcuni veicoli parcheggiati N. 00540/2024 REG.RIC.
nelle vicinanze”, per poi continuare, “nel patio esterno del locale, ad aggredire i presenti con pugni sferrati in pieno volto e sgabelli scagliati in testa”.
E che i fatti si siano svolti con le modalità descritte nel provvedimento impugnato, è comprovato dalla copiosa documentazione depositata in atti dalla Questura ed in particolare dalla proposta di applicazione dell'art. 100 TULPS dei Carabinieri della
Stazione di -OMISSIS- del 14.5.2024 (doc. resistente, pp. 37-38), dall'annotazione di polizia giudiziaria ex art. 357 c.p.p. del 4.5.2024 e dalla documentazione fotografica allegata (doc. resistente, pag. 61 ss.).
21.6.- Sono dunque ben due i “gravi disordini” verificatisi all'interno del locale
(quantomeno quello del 21.1.2024 e quello del 3.5.2024), il che di per sé è sufficiente a giustificare l'adozione della misura ex art. 100 TULPS.
22.- Ad abundantiam, va rilevato che ricorre altresì l'ulteriore requisito previsto dalla norma in esame, consistente nell'essere il locale “abituale ritrovo di persone pericolose o pregiudicate”, come ripetutamente affermato nel provvedimento impugnato: contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, infatti, la presenza di soggetti gravati da precedenti penali o da pregiudizi di polizia è stata riscontrata nell'esercizio sia in occasione dei fatti del 3.5.2024 (in cui risultano identificate ben
14 persone ascrivibili alla categoria) sia in occasione dell'episodio del 21.1.2024, in cui sono risultati gravati da numerosi precedenti tre dei cinque soggetti individuati quali autori dell'aggressione (cfr. doc. resistente, p. 56).
23.- Ad ogni modo, i fatti richiamati nel provvedimento impugnato, per la loro pregnanza e reiterazione in un arco temporale relativamente ridotto, si mostrano nel loro complesso sicuramente indicativi di una situazione obiettivamente pericolosa per la sicurezza pubblica, originata dall'attività del locale, e prevedibilmente suscettibile di ulteriore aggravamento se tollerata. Ciò, anche in considerazione del fatto che, nonostante il succedersi di episodi allarmanti all'interno del locale, nessuna iniziativa
è stata concretamente adottata dal gestore per impedirne la reiterazione. Risulta dagli N. 00540/2024 REG.RIC.
atti che il bar non disponeva di personale preposto alla sicurezza, e che il gestore si è attivato in tal senso solo in data 8 maggio 2024, dunque successivamente all'ultimo dei tre episodi descritti nel provvedimento e, peraltro, tramite una mera richiesta di un preventivo dei costi da sostenere, poi rimasta senza seguito.
24.- Parimenti infondato, infine, è il quarto ed ultimo motivo di ricorso, a mezzo del quale la ricorrente lamenta il difetto di proporzionalità della misura, concretamente irrogata per la durata di 15 giorni, perché non si sarebbe tenuto conto della collaborazione prestata dal gestore nell'individuazione dei soggetti responsabili dei disordini.
24.1.- Va ribadito infatti che la misura della sospensione prevista dalla norma in esame non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione in quanto volta ad impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente.
24.2.- Nel caso di specie la durata della misura in concreto irrogata non appare sproporzionata in rapporto sia al concreto svolgimento dei fatti sia al complessivo pericolo ingenerato per l'ordine pubblico, risultando pienamente giustificata dalla reiterazione e dalla gravità degli episodi posti alla base del provvedimento.
24.3.- Peraltro, come sopra rilevato, il gestore non ha posto in essere le misure di prevenzione dallo stesso ragionevolmente esigibili, avendo omesso di dotarsi di opportuni sistemi di vigilanza - ad esempio tramite l'assunzione di personale di sicurezza - volti a prevenire la reiterazione di episodi analoghi a quelli verificatisi.
25.- Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
26.- Le spese del giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
P.Q.M. N. 00540/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.500,00 oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e l'attività di impresa riconducibile alla medesima, inclusi l'insegna
“-OMISSIS-” e il luo-OMISSIS-cui l'attività viene svolta.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO DE, Presidente F/F
Francesca Siccardi, Referendario
IC IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC IZ RO DE N. 00540/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 29/12/2025
N. 01215 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00540/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2024, proposto da -OMISSIS- & C.
Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierina Buffoli e Micol Riccardi, con domicilio eletto presso il loro studio in
Brescia, via Solferino, 51;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Brescia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore della Provincia di Brescia 5 luglio 2024 n. -OMISSIS- con il quale si è disposta, a decorrere dal giorno 8 luglio 2024, la sospensione per giorni N. 00540/2024 REG.RIC.
15 (quindici) dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nr. -OMISSIS- rilasciata dal Comune di -OMISSIS- (BS) il 18.07.2007 a valere per i locali ad insegna “-OMISSIS-- di tutti gli atti collegati, presupposti e conseguenti ed in particolare dell'avviso di avvio del procedimento del 04.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa IC IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il provvedimento in epigrafe la Questura di Brescia ha sospeso per la durata di 15 giorni alla -OMISSIS- di -OMISSIS-.s., odierna ricorrente, l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nell'esercizio pubblico “-OMISSIS-” -
OMISSIS-de in -OMISSIS- (BS), -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 100 r.d. 773/1931
(“TULPS”).
2.- Il provvedimento, dopo aver premesso che il sig. -OMISSIS- era già stato destinatario della sospensione della licenza connessa al locale -OMISSIS- n-
OMISSIS-no 2011, in quanto il locale “era luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate e dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché causa di atti di vandalismo, di disturbo alla quiete pubblica e di degrado urbano”, ha analiticamente descritto le circostanze che hanno determinato l'adozione della misura.
3.- In particolare, in data 21.1.2024 “i militari della Stazione Carabinieri di Borgo
SA GI (BS), su richiesta della Centrale Operativa di Verolanuova (BS), sono intervenuti in ausilio al personale medico del 118 presso il bar "-OMISSIS-" - N. 00540/2024 REG.RIC.
OMISSIS-nto un minorenne è stato aggredito al suo interno da nr. 5 avventori - tre dei quali con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, reati contro la persona
e il patrimonio — riportando un politrauma da deposte percosse con ferita cranio celebrale sottoposta a chirurgia con prognosi di gg. 30. Gli autori dell'aggressione sono stati destinatari del provvedimento di "divieto di accesso ai pubblici esercizi e a locali di pubblico intrattenimento e divieto di stazionamento nelle loro immediate vicinanze" ex art. 13 bis DL 20.02.2017, n. 14, emesso dal Questore della Provincia di Brescia in data 09.04.2024”.
3.1.- Successivamente, il 26.4.2024, “i militari della Stazione Carabinieri di -
OMISSIS- (BS), su richiesta della Centrale Operativa di Verolanuova (BS), sono intervenuti presso il bar "-OMISSIS-" -OMISSIS- era consumata una lite tra alcuni avventori gravati da precedenti di polizia in materia di reati contro la persona e la detenzione/cessione di sostanze stupefacenti, per degli apprezzamenti che un cliente ha fatto alla fidanzata di uno dei deferiti. Si precisa che gli autori del fatto versavano in un evidente stato di agitazione psicofisica causato dall'abuso di sostanze alcoliche, motivo per il quale gli è stata elevata una contravvenzione ai sensi dell'art. 668 cp”.
3.2.- In data 3.5.2024 “i militari della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (BS), hanno eseguito un controllo presso il bar "-OMISSIS-" -OMISSIS- è rivelato essere difficoltoso a causa della resistenza opposta da alcuni avventori del bar che non volevano farsi identificare, motivo per il quale uno di questi è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 341 bis e 651 cp, mentre gli altri sono stati sanzionati ai sensi dell'art. 688 cp. Su un totale di nr. 14 persone identificate, tutte e 14 sono risultate avere precedenti e/o pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti, reati contro la persona e il patrimonio. Sempre il 3.5.2024,
“qualche ora dopo il termine del controllo di polizia, i militari della Stazione
Carabinieri di -OMISSIS- (BS), su richiesta della Centrale Operativa di Verolanuova
(BS), sono intervenuti presso il bar "-OMISSIS-" -OMISSIS-gnalazione di lite tra N. 00540/2024 REG.RIC.
alcuni avventori. Nello specifico un avventore — gravato da numerosi precedenti di polizia — in evidente stato di escandescenza, dovuto anche all'assunzione di sostanze alcoliche, ha picchiato in modo violento e senza alcun motivo alcuni clienti del bar ed ha altresì danneggiato alcuni veicoli parcheggiati nelle vicinanze”.
3.3.- Alla luce di queste circostanze, il Questore ha ritenuto sussistente una situazione di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico tale da giustificare quale “unico strumento idoneo a placare e contenere questa situazione di illegalità, violenza e degrado morale scaturente dagli avventori del bar” la sospensione dell'attività “per un congruo lasso di tempo idoneo a smantellare gli assembramenti di soggetti pregiudicati e pericolosi”.
4.- La ricorrente ha impugnato detto provvedimento con ricorso notificato in data
11.7.2024.
5.- Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 12.7.2024 è stata respinta la richiesta di provvedimento cautelare monocratico.
6.- Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con atto di stile, depositando poi una relazione della Questura di Brescia con documenti.
7.- Con ordinanza n. -OMISSIS- del 31.7.2024 il Collegio ha preso atto della rinuncia della parte ricorrente alla domanda cautelare.
8.- In prossimità dell'udienza pubblica di trattazione del ricorso, la ricorrente ha depositato una memoria, nella quale ha rappresentato che la misura è stata interamente eseguita e che ciò nonostante permane l'interesse all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato, in ragione dell'effetto pregiudizievole che lo stesso può determinare per il futuro.
9.- All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
10.- Preliminarmente il Collegio deve dare atto della permanenza dell'interesse della ricorrente alla decisione: se è vero infatti, che la sospensione è già stata scontata, è altrettanto vero che, ai sensi dell'art. 100, comma 2, TULPS, la ripetizione dei fatti N. 00540/2024 REG.RIC.
che hanno dato luogo ad una prima sospensione può comportare la revoca della licenza, il che radica l'interesse della parte ad ottenere la caducazione del provvedimento di sospensione oggetto del giudizio.
11.- Tanto premesso, può passarsi ad esporre nel merito le doglianze articolate con il ricorso introduttivo.
12.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizio di nullità del provvedimento impugnato, ex art. 21 septies l. n. 241/1990 per mancanza dell'oggetto: la sospensione dell'autorizzazione si riferisce alla licenza n. -OMISSIS- rilasciata a -OMISSIS-, quale titolare di impresa individuale, cessata nell'anno 2016, sicchè il provvedimento avrebbe sospeso una licenza inesistente.
13.- Il motivo è infondato.
14.- Reputa il Collegio che l'indicazione, nel provvedimento impugnato, della licenza n. -OMISSIS- costituisca una mera irregolarità formale, inidonea ad inficiare la validità dell'atto, non avendo in concreto precluso l'individuazione dell'attività oggetto di sospensione.
14.1.- Innanzitutto, gli estremi identificativi della licenza sono correttamente rappresentati nell'avviso di avvio del procedimento “finalizzato alla possibile sospensione della licenza di somministrazione alimenti e bevande ex art. 100 TULPS”, il quale riporta nell'oggetto “-OMISSIS- nato il [...] a -OMISSIS- (Bs), residente a [...]in -OMISSIS- (Bs), in qualità di socio accomandatario del p.e.
a denominazione “-OMISSIS-”,-OMISSIS-e ragione sociale “-OMISSIS- & CO.”
[p.iva -OMISSIS-], sedente in -OMISSIS- in -OMISSIS-, e titolare della licenza di somministrazione alimenti e bevande (cod. ATECO 56.3), giusta SCIA a quel Comune del 02.02.2016”.
Tutti questi dati, se si eccettua il numero e l'anno della licenza, corrispondono a quelli riprodotti nel provvedimento finale, il quale nelle sue premesse si riferisce al medesimo soggetto giuridico (-OMISSIS- & C. S.A.S.), allo stesso legale N. 00540/2024 REG.RIC.
rappresentante (-OMISSIS-, quale socio accomandatario), e al medesimo esercizio commerciale (il locale -OMISSIS-, sito nel-OMISSIS-e di -OMISSIS- in -OMISSIS-
).
14.2.- Dalla documentazione versata in atti, peraltro, non risulta- né la ricorrente lo ha sostenuto- che al momento di adozione del provvedimento la società destinataria della misura fosse titolare di titoli abilitativi diversi o ulteriori rispetto alla SCIA del 2016, in modo tale da ingenerare dubbi o confusione in ordine all'individuazione del titolo sospeso o da rendere incerto o indeterminabile l'oggetto del provvedimento impugnato.
14.3.- L'erronea indicazione degli estremi della licenza, pertanto, non preclude in concreto l'individuazione dell'atto, in quanto inequivocabilmente costituito dall'unico titolo abilitativo in forza del quale la società opera nel locale interessato dal provvedimento di sospensione.
15.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 L. n.
241/1990, perché i fatti menzionati nel provvedimento sarebbero descritti con connotati di maggior gravità rispetto a quelli rappresentati solo sommariamente nell'avviso di avvio del procedimento, non è stato consentito l'accesso agli atti né è stata disposta la richiesta audizione dell'interessato, il quale pertanto non avrebbe potuto esercitare in modo pieno il proprio diritto di difesa.
16.- Il motivo è infondato.
17.- Secondo la giurisprudenza la comunicazione di cui agli artt. 7 ss. della l. n.
241/1990 costituisce atto iniziale del procedimento avente un contenuto informativo che è necessariamente sintetico e sommario, la cui funzione è quella di provocare la partecipazione procedimentale del suo destinatario, consentendogli di attingere alle informazioni utili alla articolazione delle proprie difese (Cons. Stato, sez. III,
23.12.2022 n. 11287; id. sez. VI, 16.9.2011 n. 5177). N. 00540/2024 REG.RIC.
17.1.- Nel caso di specie, il contenuto informativo minimo della comunicazione di avvio del procedimento non può dirsi carente al punto da precludere al suo destinatario di costruire una difesa adeguata, posto che in essa sono stati rappresentati, seppur sinteticamente, tutti gli elementi poi trasfusi nel provvedimento finale, ed avendo l'interessato fin da subito prospettato all'Autorità procedente la propria ricostruzione dei fatti per mezzo della memoria difensiva prodotta all'Amministrazione.
17.2.- Per quanto concerne la mancata audizione della ricorrente, si evidenzia che per giurisprudenza consolidata “fra le prerogative concesse al destinatario del provvedimento dall'art. 10, l. n. 241 del 1990 non vi è quella dell'audizione personale, essendo invece il contraddittorio garantito dalla possibilità di dedurre nel procedimento memorie scritte che consentono adeguatamente all'interessato di mettere in evidenza i propri interessi ed illustrare in maniera compiuta le ragioni poste a sostegno delle proprie richieste” (ex multis T.A.R. Palermo, Sicilia, sez. I, 11 ottobre 2019, n. 2351).
17.3.- I vizi lamentati non sussistono neppure con riferimento al denegato accesso agli atti, poiché esso “non implica, in via automatica, … l'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento, ma produce il solo effetto di consentire al destinatario di quest'ultimo di attivare i rimedi amministrativi o giurisdizionali preordinati ad ottenere la conoscenza degli atti istruttori e, se ottenuta dopo la formalizzazione dell'atto finale, di utilizzare le argomentazioni e le informazioni ricavate dall'accesso quali ragioni del ricorso giurisdizionale, o, addirittura, se ottenuta dopo la proposizione del gravame, ai fini della proposizione di motivi aggiunti (Cons. St., sez.
VI, 14 giugno 2016, n. 2565)” (Cons. Stato, sez. VI, 7.2.2017, n. 542 e Cons. Stato, sez. I, parere 3.5.2018, n. 1180).
18.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta vizi di violazione di legge (art. 100
TULPS, art. 3 l. n. 241/1990) nonché vizi di eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione, carenza dei presupposti e di istruttoria. In N. 00540/2024 REG.RIC.
particolare: (i) sarebbe indimostrato che l'esercizio commerciale costituisce luogo di ritrovo abituale di persone pericolose o pregiudicate, in quanto l'abitualità non potrebbe essere desunta dall'unico episodio (quello del 3.5.2024) nel corso del quale sono state identificate persone gravate da precedenti; (ii) l'episodio del 26.4.2024 riguarderebbe fatti avvenuti all'esterno del locale; (iii) tutti i fatti sarebbero descritti nel provvedimento in termini di maggior gravità rispetto al contenuto della comunicazione ex art. 7 l. 241/1990; (iv) quanto all'episodio del 21.1.2024,
l'Amministrazione non avrebbe considerato lo “spirito collaborativo” del gestore, che ha allertato le forze dell'ordine e messo a loro disposizione le videoregistrazioni del sistema di sorveglianza; (v) il gestore ha fatto tutto quanto in suo potere per prevenire e gestire le situazioni di rischio.
19.- Il motivo è infondato.
20.- L'art. 100, r.d. n. 773 del 1931, prevede che: “1. Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti
o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica
e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. 2. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”.
La norma attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di sospendere la licenza commerciale relativa ad un esercizio pubblico, al ricorrere di tre presupposti, alternativi tra loro, consistenti nel fatto che nel locale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che l'esercizio sia ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose o, in via residuale, che l'esercizio stesso costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
La misura persegue un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza di un mero pericolo per consentire al
Questore l'adozione della misura cautelare, nell'esercizio di poteri discrezionali N. 00540/2024 REG.RIC.
censurabili solo per manifesta irragionevolezza (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2015, n.
3752).
Si tratta in particolare di una misura che risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall'altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell'esercente, il cui diritto a svolgere l'attività commerciale può legittimamente subire limitazioni, nel bilanciamento degli interessi, ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività (cfr. Cons.
St., sez. III, 12 febbraio 2019, n. 1021).
21.- Ciò premesso e passando all'esame del caso di specie, il provvedimento impugnato ha posto a fondamento della misura la ricorrenza di tre episodi allarmanti avvenuti all'interno del locale nell'arco di tre mesi - dal gennaio al maggio 2024 - indubbiamente dimostrativi di una situazione di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica che si appalesa idonea a sorreggere la misura in concreto irrogata.
21.1.- Ricorrono, infatti, i presupposti normativi che giustificano l'adozione del provvedimento di sospensione.
21.2.- In primo luogo, risulta che in data 21.1.2024 si è verificata all'interno del locale una violenta aggressione ai danni di un minorenne da parte di ben cinque avventori, a seguito della quale la vittima riportava lesioni consistite in “politrauma da deposte percosse con ferita cranio celebrale sottoposta a chirurgia" con prognosi di 30 giorni; per tali fatti i soggetti responsabili, tre dei quali già gravati da precedenti per delitti contro la persona, il patrimonio e per reati inerenti agli stupefacenti, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di lesioni aggravate, e successivamente resi destinatari della misura del divieto di accesso a pubblici esercizi ex art. 13 bis d.l.
14/2017. N. 00540/2024 REG.RIC.
21.3.- È evidente come l'episodio, già descritto nei suoi essenziali tratti di gravità nella comunicazione di avvio del procedimento, e le cui concrete modalità di svolgimento erano ben note al gestore del locale, per aver egli stesso consegnato le videoregistrazioni del sistema di sicurezza alle forze dell'ordine, rientri nel perimetro descritto dalla norma di cui all'art. 100 TULPS, in quanto riconducibile ad un “grave disordine”, espressione nella quale vanno certamente ricompresi tutti quei fatti di violenza alle persone quali risse e aggressioni (cfr. al riguardo TAR Lazio, I-ter,
11.6.2025 n. 11452).
21.4.- D'altra parte la stessa descrizione del fatto contenuta nell'annotazione di polizia giudiziaria del 23.1.2024 e le fotografie allegate (cfr. doc. resistente p. 40 ss.) confermano la gravità dell'accaduto, in quanto danno evidenza di una violenta aggressione perpetrata in danno della vittima da più persone, una delle quali la
“colpiva con un calice/bicchiere in vetro, successivamente con uno sgabello e infine, quando la vittima era ancora a terra, sferrava uno o più calci, sempre colpendolo all'altezza del capo”.
21.5.- Non vi è prova, peraltro, che nell'occasione, le forze dell'ordine intervenute sul posto siano state avvisate dal titolare dell'esercizio, come sostiene la ricorrente, né comunque risulta che il gestore abbia adottato, a seguito del riferito episodio, misure idonee a scongiurare la reiterazione di fatti di analoga gravità all'interno del locale.
Tanto è vero che a distanza di soli tre mesi lo stesso locale è stato interessato da ulteriori disordini, uno dei quali in data 26.4.2024 e l'altro il successivo 3.5.2024. In quest'ultima occasione, come rappresentato nel provvedimento impugnato, le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno rilevato che un “avventore - gravato da numerosi precedenti di polizia - in evidente stato di escandescenza, dovuto anche all'assunzione di sostanze alcoliche, ha picchiato in modo violento e senza alcun motivo alcuni clienti del bar ed ha altresì danneggiato alcuni veicoli parcheggiati N. 00540/2024 REG.RIC.
nelle vicinanze”, per poi continuare, “nel patio esterno del locale, ad aggredire i presenti con pugni sferrati in pieno volto e sgabelli scagliati in testa”.
E che i fatti si siano svolti con le modalità descritte nel provvedimento impugnato, è comprovato dalla copiosa documentazione depositata in atti dalla Questura ed in particolare dalla proposta di applicazione dell'art. 100 TULPS dei Carabinieri della
Stazione di -OMISSIS- del 14.5.2024 (doc. resistente, pp. 37-38), dall'annotazione di polizia giudiziaria ex art. 357 c.p.p. del 4.5.2024 e dalla documentazione fotografica allegata (doc. resistente, pag. 61 ss.).
21.6.- Sono dunque ben due i “gravi disordini” verificatisi all'interno del locale
(quantomeno quello del 21.1.2024 e quello del 3.5.2024), il che di per sé è sufficiente a giustificare l'adozione della misura ex art. 100 TULPS.
22.- Ad abundantiam, va rilevato che ricorre altresì l'ulteriore requisito previsto dalla norma in esame, consistente nell'essere il locale “abituale ritrovo di persone pericolose o pregiudicate”, come ripetutamente affermato nel provvedimento impugnato: contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, infatti, la presenza di soggetti gravati da precedenti penali o da pregiudizi di polizia è stata riscontrata nell'esercizio sia in occasione dei fatti del 3.5.2024 (in cui risultano identificate ben
14 persone ascrivibili alla categoria) sia in occasione dell'episodio del 21.1.2024, in cui sono risultati gravati da numerosi precedenti tre dei cinque soggetti individuati quali autori dell'aggressione (cfr. doc. resistente, p. 56).
23.- Ad ogni modo, i fatti richiamati nel provvedimento impugnato, per la loro pregnanza e reiterazione in un arco temporale relativamente ridotto, si mostrano nel loro complesso sicuramente indicativi di una situazione obiettivamente pericolosa per la sicurezza pubblica, originata dall'attività del locale, e prevedibilmente suscettibile di ulteriore aggravamento se tollerata. Ciò, anche in considerazione del fatto che, nonostante il succedersi di episodi allarmanti all'interno del locale, nessuna iniziativa
è stata concretamente adottata dal gestore per impedirne la reiterazione. Risulta dagli N. 00540/2024 REG.RIC.
atti che il bar non disponeva di personale preposto alla sicurezza, e che il gestore si è attivato in tal senso solo in data 8 maggio 2024, dunque successivamente all'ultimo dei tre episodi descritti nel provvedimento e, peraltro, tramite una mera richiesta di un preventivo dei costi da sostenere, poi rimasta senza seguito.
24.- Parimenti infondato, infine, è il quarto ed ultimo motivo di ricorso, a mezzo del quale la ricorrente lamenta il difetto di proporzionalità della misura, concretamente irrogata per la durata di 15 giorni, perché non si sarebbe tenuto conto della collaborazione prestata dal gestore nell'individuazione dei soggetti responsabili dei disordini.
24.1.- Va ribadito infatti che la misura della sospensione prevista dalla norma in esame non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione in quanto volta ad impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente.
24.2.- Nel caso di specie la durata della misura in concreto irrogata non appare sproporzionata in rapporto sia al concreto svolgimento dei fatti sia al complessivo pericolo ingenerato per l'ordine pubblico, risultando pienamente giustificata dalla reiterazione e dalla gravità degli episodi posti alla base del provvedimento.
24.3.- Peraltro, come sopra rilevato, il gestore non ha posto in essere le misure di prevenzione dallo stesso ragionevolmente esigibili, avendo omesso di dotarsi di opportuni sistemi di vigilanza - ad esempio tramite l'assunzione di personale di sicurezza - volti a prevenire la reiterazione di episodi analoghi a quelli verificatisi.
25.- Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
26.- Le spese del giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
P.Q.M. N. 00540/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.500,00 oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e l'attività di impresa riconducibile alla medesima, inclusi l'insegna
“-OMISSIS-” e il luo-OMISSIS-cui l'attività viene svolta.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO DE, Presidente F/F
Francesca Siccardi, Referendario
IC IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC IZ RO DE N. 00540/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO