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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/10/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 347/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 262/22 del Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 6/10/22 a conclusione del giudizio vertente tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
FA Sanzio n. 6, C.F.: , , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
29.01.1979 e residente in [...], C.F.: , C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Guicciardini n. 25, C.F.: , e , nato a [...] il C.F._3 Parte_4
11.10.1972 e residente in [...], C.F.: nella loro C.F._4 qualità di eredi della sig.ra , rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Gonnella, Persona_1 elettivamente domiciliati in Isernia Via XXIV Maggio n. 86 (PEC:
Email_1
-APPELLANTI-
e
C.F. , in persona del legale rapp.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Caruso, C.F. , (indirizzo pec C.F._5 fax n°0824/310707) presso il cui studio domicilia, in Benevento, alla via Email_2
Meomartini n.3 (PEC: Email_2 -APPELLATA –
p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Controparte_2 P.IVA_2
Milano via Clerici n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Foglia (c.f. ) del CodiceFiscale_6 foro di Roma, la quale elegge domicilio c.d. “digitale”, ai sensi dell'art. 16-sexies d.lgs. n. 179/2012, presso l'indirizzo pec del suddetto avvocato: Email_3
CP_3
nata a [...], il [...], C.F.: , rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_4 C.F._7
IO RI FA presso il quale elett.te domicilia in Venafro al viale V. Emanuele III n.27 e che, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., come novellati dalla Legge 80 del 2005, dichiara di voler ricevere ogni comunicazione alla pec: giusta mandato in calce;
Email_4
-APPELLATA –
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 25/6/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 26/6/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 262/22 il Tribunale di Isernia ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dagli eredi di nei confronti dell' del medico curante Persona_1 Controparte_5 CP_4
e della (società assicuratrice).
[...] Controparte_6
, poi deceduta in corso di causa, adì il Tribunale di Isernia rappresentando di avere subito Persona_2 una isteroannessectomia radicale ed ureterectomia a causa della omessa diagnosi di malattia neoplastica maligna da parte dell'u.o.c. di ginecologia dell'ospedale di Isernia. La presunta grave negligenza dei sanitari avrebbe comportato la necessità di un intervento chirurgico “maggiormente invasivo e menomante, se non addirittura evitabile”. Ha chiesto quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si sono costitute la parti appellate, eccependo preliminarmente la inammissibiltà dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito hanno chiesto confermarsi la sentenza impugnata.
La sentenza di primo grado ha escluso ogni addebito a carico dei sanitari che ebbero in cura , rigettando _1 la domanda e compensando integralmente le spese processuali.
1. Eccezione di inammissibilità dell'appello
L'atto di impugnazione risponde pienamente ai requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c. Indica il capo della decisione che viene impugnato. Descrive le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice, le relative violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello va quindi respinta.
2. Asserita sussistenza del nesso causale.
L'appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado, il quale ha disatteso le risultanze della ctu.
Osserva il consulente nominato dal giudice che la donna fu colpita da adenocarcinoma dell'endometrio e conseguentemente sottoposta ad intervento chirurgico e chemioterapico il giorno 12/9/11 nell'ospedale
“Fatebenefratelli” di Benevento. La circostanza emerge adeguatamente dalla cartella clinica del nosocomio.
A giudizio del consulente la patologia diagnosticata, che comportò un intervento demolitivo di notevole portata, era conseguenza della iperplasia endometriale atipica, considerata una vera e propria lesione precancerosa. Tale patologia, a giudizio del medico legale, non venne tempestivamente trattata, mediante isterectomia, dai sanitari dell'ospedale di Isernia nei precedenti ricoveri. L'evoluzione maligna della malattia si produsse nel lasso temporale di circa quattro mesi, determinando l'insorgenza della malattia neoplastica maligna (adenocarcinoma dell'endometrio) e la sua ingravescenza, che richiese un intervento chirurgico di asportazione altamente demolitivo e comunque non risolutivo, per la accertata presenza di metastasi anche ossee.
Per poter far luce sull'operato dei sanitari del nosocomio di Isernia, occorre ricostruire la pregressa vicenda clinica della paziente.
La donna fu ricoverata nell'u.o.c. di ginecologia dell'ospedale di Isernia il giorno 20/10/10, a causa di dolori pelvici, perdite ematiche vaginali e febbricola. Durante il ricovero ospedaliero, la paziente fu sottoposta ad ecografia pelvica ed isteroscopia diagnostica, che rivelò formazioni polipoidi iperplastiche. Venne poi eseguito un prelievo di Novak, per l'esame istologico della cavità uterina. Infine venne eseguito un raschiamento della cavità uterina. Il 28/10/10 fu dimessa con la seguente diagnosi: “sanguinamento post-menopausale” e con la raccomandazione di sottoporsi a nuovo ricovero dopo un congruo lasso temporale, evidentemente per ulteriori approfondimenti diagnostici. L'esame istologico non evidenziò alcuna lesione patologica.
Tali circostanze emergono dalla cartella clinica e trovano conferma nella relazione del ctu.
In occasione del ricovero, dunque, gli esami strumentali e di laboratorio non evidenziarono alcuna iperplasia edometriale atipica.
Il 19/1/11 OL venne nuovamente ricoverata nella medesima u.o.c., con la diagnosi di accettazione di
“polipo endometriale”. Il giorno 8/2/11, dopo una serie di esami clinici, fu sottoposta ad isteroscopia _1 operativa. Si tratta di una tecnica chirurgica utilizzata per la resezione di polipi endometriali di qualsiasi dimensione e di miomi sottomucosi, come osservato dal ctu. In occasione del rilascio del consenso informato per l'intervento di laparoscopia operativa, la paziente venne “informata dettagliatamente” che era portatrice anche di un grosso mioma uterino e perciò le fu “proposto intervento di isterectomia” che venne tuttavia espressamente rifiutato dalla donna . E' quanto emerge dal documento sottoscritto da relativo al _1 consenso informato per intervento di isterectomia operativa. Il sanitario avvertì la donna che il mancato intervento avrebbe potuto comportare ulteriori metrorragie.
E' dimostrato quindi che già in quella sede, pur in assenza di una diagnosi di iperplasia endometriale atipica, i sanitari proposero alla donna un intervento di isterectomia, senza tuttavia ottenere il suo consenso. In seguito al suo immotivato rifiuto, la paziente fu sottoposta solo ad una isterectomia operativa e dimessa il giorno successivo, con diagnosi di “polipo del corpo dell'utero”.
Anche tali circostanze emergono adeguatamente dalla cartella clinica e sono state confermate dal ctu.
Il 28/2/11 la paziente venne nuovamente ricoverata in ospedale a causa di vertigini periferiche.
Il 9/3/11 venne informata dell'esito dell'esame istologico (pervenuto il 19/2/11), eseguito sul materiale tessutale prelevato l'8/2/11, nel corso della isteroscopia operativa. Il referto evidenziò “un lembo di cellule marcatamente atipiche”. Nel diario clinico del giorno 9/3/11 si legge che fu “di nuovo consigliato” a _1
l'intervento chirurgico. Si trattava evidentemente dello stesso intervento di isterectomia, precedentemente rifiutato dalla donna. Sotto l'annotazione del diario clinico compaiono la firma della paziente e quella del dott.
, dirigente dell'u.o.c. di ginecologia. La doppia sottoscrizione, certamente non richiesta per la redazione Per_3 del diario giornaliero, serviva evidentemente a richiamare l'attenzione della donna sull'importanza dell'intervento chirurgico suggerito. Rappresentava l'estremo tentativo del medico di convincere _1 della improcrastinabilità del trattamento chirurgico. Sempre durante il ricovero, fu eseguita una nuova consulenza specialistica il giorno 18/3/11, dal seguente esito: “Problemi posti: anemia di n.d.d. vertigini. La paziente […] ha avuto indicazione all'isterectomia (intervento che ha al momento rifiutato”). Lo stesso giorno venne quindi dimessa.
Anche quanto rappresentato emerge dalla lettura della cartella clinica ed è confermato dal ctu.
Le circostanze documentate non consentono di muovere alcun addebito al personale sanitario del nosocomio di Isernia, i quali portarono la paziente a conoscenza della patologia diagnosticata e suggerirono l'intervento di isterectomia, sempre tuttavia ostinatamente rifiutato da . _1
Il 17/5/11 viene nuovamente ricoverata nell'u.o.c. di ginecologia di Isernia, con la seguente diagnosi _1 di accettazione: “iperplasia endometriale con atipia”. Come chiarito dal ctu, in questa occasione comparve per la prima volta tale diagnosi. Risulta che fu programmato l'intervento di isterectomia per il giorno 18/5/11, come emerge dalla consulenza specialistica dell'ematologo (“In data 18/5/2011 eseguirà isteroannessectomia”). Anche dal consenso informato all'anestesia del 17/5/11, accanto alla diagnosi compare la seguente dicitura: “Intervento proposto Isterectomia x via laparotumica”.
La cartella clinica documenta infine che il 21/5/11 OL venne dimessa con la medesima diagnosi di iperplasia endometriale con atipia.
La cartella clinica è assolutamente lacunosa e carente di dati. L'unico dato certo è che non venne _1 operata ma dimessa.
Non è possibile accertare le ragioni del mancato intervento chirurgico, già programmato. E' arduo attribuirlo ad una “dimenticanza” dei sanitari, atteso che l'intervento era stato programmato in anticipo. Potrebbe essere dipeso ancora una volta dall'ostinato rifiuto della paziente di sottoporsi a trattamento chirurgico. Potrebbe essere dipeso da una scelta legittima dell'anestesista, legata alla precarie condizioni di salute della paziente.
Dalla cartella anestesiologica, redatta in data 17/5/11 (quindi un giorno prima dell'intervento programmato), il medico anestestista in merito al “rischio anestesiologico” si esprime in questi termini: “Da rivalutare alla luce dei risultati”. Il corredo probatorio, assolutamente carente, non consente quindi di far luce sulle ragioni che indussero i sanitari a desistere dal sottoporre la donna ad intervento di isterectomia. I precedenti, reiterati ed immotivati rifiuti della paziente di sottoporsi ad intervento chirurgico forniscono elementi indiziari da cui inferire che, anche in occasione dell'ultimo ricovero, la donna oppose un fermo rifiuto al trattamento chirurgico. In alternativa può ragionevolmente ipotizzarsi che le condizioni cliniche della paziente suggerirono al medico anestesista di procrastinare l'intervento, in attesa di un migliore quadro clinico (“rischio anestesiologico […]
Da rivalutare alla luce dei risultati”). , dopo aver ripetuto gli esami prescritti dal medico anestesista, _1 avrebbe dovuto recarsi nuovamente in ospedale per un nuovo ricovero finalizzato al trattamento chirurgico.
Ciò evidentemente non avvenne, per scelta consapevole di , in disaccordo con il protocollo terapeutico _1 propostole dal nosocomio isernino.
E' necessario sottolineare che la struttura sanitaria risponde, nei confronti dell'assistito, a titolo contrattuale sia per le condotte proprie sia per le condotte dolose o colpose poste in essere dagli esercenti le professioni sanitarie. Ha natura contrattuale anche la responsabilità del medico. Come sintetizzato da Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 7074 del 2024, “con specifico riferimento alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 (la quale non trova applicazione ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore: Cass. 08/11/2019, n. 28811; Cass. 11/11/2019, n. 28994)
[…] questa Corte, con orientamento consolidatosi sin dagli ultimi anni dello scorso millennio, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico
(eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente
(rispondendone ex art. 1218 cod. civ.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 cod. civ.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 cod. civ.., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. 22/01/1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19/04/2006, n. 9085; Cass. 14/06/2007,
n. 13953; Cass. 31/03/2015, n. 6438; Cass. 22/09/2015, n. 18610)”.
La natura contrattuale della responsabilità comporta l'onere per il danneggiato di provare il danno di cui chiede il ristoro, unitamente al nesso causale fra danno lamentato ed inadempimento allegato. Il giudizio di adempimento, inteso come giudizio di esatta esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione, presuppone il riscontro del diligente impiego delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell'interesse del creditore.
Nel caso in esame, il ctu non muove alcun addebito alla struttura sanitaria in ordine alla corretta e tempestiva diagnosi della patologia da cui risultava affetta . _1 Sostiene invece che i sanitari omisero di informare adeguatamente la paziente in merito alla necessità dell'intervento chirurgico di isterectomia, prospettandole tutti i rischi legati all'omesso intervento.
Tale assunto tuttavia non è adeguatamente provato. E' dimostrato che, nel secondo e terzo ricovero
(nel primo mancava qualsiasi evidenza diagnostica che potesse suggerire l'intervento chirurgico), il personale sanitario informò la paziente in merito alla necessità dell'intervento di isterectomia e suggerì ripetutamente tale protocollo di cura. Parte appellante, su cui gravava l'onere della prova, non ha dimostrato (attraverso prove documentali e testimoniali) alcun deficit informativo (per nulla desumibile dalla lettura delle sole cartelle cliniche) che avrebbe pregiudicato il suo diritto all'autodeterminazione.
In occasione dell'ultimo ricovero nell'ospedale di Isernia, il ctu evidenzia che la donna venne dimessa senza essere sottoposta ad intervento chirurgico. Come già evidenziato, il corredo probatorio tuttavia non chiarisce affatto cosa accadde in occasione dell'ultimo ricovero. E' certo che l'intervento di isterectomia venne effettivamente programmato dai sanitari. La cartella clinica non spiega le ragioni per cui non venne praticato.
Nessun elemento di prova consente di sostenere che ciò derivò da una irragionevole scelta della struttura sanitaria, che, tra l'altro, aveva programmato l'intervento e fissato una data precisa, disponendo tutti gli esami propedeutici.
Ancora una volta l'appellante non ha assolto al proprio onere probatorio. Al contrario il quadro indiziario offre argomenti a sostegno delle tesi sostenute dagli appellati. Come già rilevato, le dimissioni della paziente potrebbero essere nuovamente dipese dall'ostinato rifiuto della paziente di sottoporsi a trattamento chirurgico.
I pregressi, ripetuti ed immotivati rifiuti di forniscono elementi indiziari in tal senso. Le dimissioni _1 potrebbero anche essere dipese da una scelta legittima dell'anestesista, legata alle precarie condizioni di salute della paziente. Dalla cartella anestesiologica, redatta in data 17/5/11 (quindi un giorno prima dell'intervento), il medico anestesista in merito al “rischio anestesiologico” si esprime in questi termini: “Da rivalutare alla luce dei risultati”.
Ne deriva che il contraddittorio quadro probatorio, relativo ad una circostanza decisiva ai fini della valutazione della condotta dei sanitari, non dimostra alcun inadempimento imputabile ai medici che ebbero in cura la donna in occasione dell'ultimo ricovero. Ciò si traduce nel rigetto dell'appello, in applicazione del principio di distribuzione dell'onere probatorio.
Il giudice non è certo vincolato alle diverse valutazioni del ctu, che attengono non ad osservazioni di natura strettamente medico-legale, bensì ad elucubrazioni di carattere meta-giurico che involgono profili processuali.
In proposito, va osservato che “il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente, come quella di cui è causa, può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU, in ogni caso argomentando su basi tecnico- scientifiche e logiche (cfr.
Sez. 3, Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024; Sez. 3, Sentenza n. 36638 del 25/11/2021; Cass.,
26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n.6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020)” .
L'appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
347/22 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 7/11/22 da , Parte_1 Parte_2
, nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_5
, , avverso la sentenza n. 262/22 del Tribunale di
[...] Controparte_6 Controparte_4
Isernia in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti al rimborso delle spese processuali del grado in favore degli appellati, che liquida per ciascuna parte appellata in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 23/10/25
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 347/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 262/22 del Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 6/10/22 a conclusione del giudizio vertente tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
FA Sanzio n. 6, C.F.: , , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
29.01.1979 e residente in [...], C.F.: , C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Guicciardini n. 25, C.F.: , e , nato a [...] il C.F._3 Parte_4
11.10.1972 e residente in [...], C.F.: nella loro C.F._4 qualità di eredi della sig.ra , rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Gonnella, Persona_1 elettivamente domiciliati in Isernia Via XXIV Maggio n. 86 (PEC:
Email_1
-APPELLANTI-
e
C.F. , in persona del legale rapp.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Caruso, C.F. , (indirizzo pec C.F._5 fax n°0824/310707) presso il cui studio domicilia, in Benevento, alla via Email_2
Meomartini n.3 (PEC: Email_2 -APPELLATA –
p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Controparte_2 P.IVA_2
Milano via Clerici n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Foglia (c.f. ) del CodiceFiscale_6 foro di Roma, la quale elegge domicilio c.d. “digitale”, ai sensi dell'art. 16-sexies d.lgs. n. 179/2012, presso l'indirizzo pec del suddetto avvocato: Email_3
CP_3
nata a [...], il [...], C.F.: , rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_4 C.F._7
IO RI FA presso il quale elett.te domicilia in Venafro al viale V. Emanuele III n.27 e che, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., come novellati dalla Legge 80 del 2005, dichiara di voler ricevere ogni comunicazione alla pec: giusta mandato in calce;
Email_4
-APPELLATA –
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 25/6/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 26/6/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 262/22 il Tribunale di Isernia ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dagli eredi di nei confronti dell' del medico curante Persona_1 Controparte_5 CP_4
e della (società assicuratrice).
[...] Controparte_6
, poi deceduta in corso di causa, adì il Tribunale di Isernia rappresentando di avere subito Persona_2 una isteroannessectomia radicale ed ureterectomia a causa della omessa diagnosi di malattia neoplastica maligna da parte dell'u.o.c. di ginecologia dell'ospedale di Isernia. La presunta grave negligenza dei sanitari avrebbe comportato la necessità di un intervento chirurgico “maggiormente invasivo e menomante, se non addirittura evitabile”. Ha chiesto quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si sono costitute la parti appellate, eccependo preliminarmente la inammissibiltà dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito hanno chiesto confermarsi la sentenza impugnata.
La sentenza di primo grado ha escluso ogni addebito a carico dei sanitari che ebbero in cura , rigettando _1 la domanda e compensando integralmente le spese processuali.
1. Eccezione di inammissibilità dell'appello
L'atto di impugnazione risponde pienamente ai requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c. Indica il capo della decisione che viene impugnato. Descrive le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice, le relative violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello va quindi respinta.
2. Asserita sussistenza del nesso causale.
L'appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado, il quale ha disatteso le risultanze della ctu.
Osserva il consulente nominato dal giudice che la donna fu colpita da adenocarcinoma dell'endometrio e conseguentemente sottoposta ad intervento chirurgico e chemioterapico il giorno 12/9/11 nell'ospedale
“Fatebenefratelli” di Benevento. La circostanza emerge adeguatamente dalla cartella clinica del nosocomio.
A giudizio del consulente la patologia diagnosticata, che comportò un intervento demolitivo di notevole portata, era conseguenza della iperplasia endometriale atipica, considerata una vera e propria lesione precancerosa. Tale patologia, a giudizio del medico legale, non venne tempestivamente trattata, mediante isterectomia, dai sanitari dell'ospedale di Isernia nei precedenti ricoveri. L'evoluzione maligna della malattia si produsse nel lasso temporale di circa quattro mesi, determinando l'insorgenza della malattia neoplastica maligna (adenocarcinoma dell'endometrio) e la sua ingravescenza, che richiese un intervento chirurgico di asportazione altamente demolitivo e comunque non risolutivo, per la accertata presenza di metastasi anche ossee.
Per poter far luce sull'operato dei sanitari del nosocomio di Isernia, occorre ricostruire la pregressa vicenda clinica della paziente.
La donna fu ricoverata nell'u.o.c. di ginecologia dell'ospedale di Isernia il giorno 20/10/10, a causa di dolori pelvici, perdite ematiche vaginali e febbricola. Durante il ricovero ospedaliero, la paziente fu sottoposta ad ecografia pelvica ed isteroscopia diagnostica, che rivelò formazioni polipoidi iperplastiche. Venne poi eseguito un prelievo di Novak, per l'esame istologico della cavità uterina. Infine venne eseguito un raschiamento della cavità uterina. Il 28/10/10 fu dimessa con la seguente diagnosi: “sanguinamento post-menopausale” e con la raccomandazione di sottoporsi a nuovo ricovero dopo un congruo lasso temporale, evidentemente per ulteriori approfondimenti diagnostici. L'esame istologico non evidenziò alcuna lesione patologica.
Tali circostanze emergono dalla cartella clinica e trovano conferma nella relazione del ctu.
In occasione del ricovero, dunque, gli esami strumentali e di laboratorio non evidenziarono alcuna iperplasia edometriale atipica.
Il 19/1/11 OL venne nuovamente ricoverata nella medesima u.o.c., con la diagnosi di accettazione di
“polipo endometriale”. Il giorno 8/2/11, dopo una serie di esami clinici, fu sottoposta ad isteroscopia _1 operativa. Si tratta di una tecnica chirurgica utilizzata per la resezione di polipi endometriali di qualsiasi dimensione e di miomi sottomucosi, come osservato dal ctu. In occasione del rilascio del consenso informato per l'intervento di laparoscopia operativa, la paziente venne “informata dettagliatamente” che era portatrice anche di un grosso mioma uterino e perciò le fu “proposto intervento di isterectomia” che venne tuttavia espressamente rifiutato dalla donna . E' quanto emerge dal documento sottoscritto da relativo al _1 consenso informato per intervento di isterectomia operativa. Il sanitario avvertì la donna che il mancato intervento avrebbe potuto comportare ulteriori metrorragie.
E' dimostrato quindi che già in quella sede, pur in assenza di una diagnosi di iperplasia endometriale atipica, i sanitari proposero alla donna un intervento di isterectomia, senza tuttavia ottenere il suo consenso. In seguito al suo immotivato rifiuto, la paziente fu sottoposta solo ad una isterectomia operativa e dimessa il giorno successivo, con diagnosi di “polipo del corpo dell'utero”.
Anche tali circostanze emergono adeguatamente dalla cartella clinica e sono state confermate dal ctu.
Il 28/2/11 la paziente venne nuovamente ricoverata in ospedale a causa di vertigini periferiche.
Il 9/3/11 venne informata dell'esito dell'esame istologico (pervenuto il 19/2/11), eseguito sul materiale tessutale prelevato l'8/2/11, nel corso della isteroscopia operativa. Il referto evidenziò “un lembo di cellule marcatamente atipiche”. Nel diario clinico del giorno 9/3/11 si legge che fu “di nuovo consigliato” a _1
l'intervento chirurgico. Si trattava evidentemente dello stesso intervento di isterectomia, precedentemente rifiutato dalla donna. Sotto l'annotazione del diario clinico compaiono la firma della paziente e quella del dott.
, dirigente dell'u.o.c. di ginecologia. La doppia sottoscrizione, certamente non richiesta per la redazione Per_3 del diario giornaliero, serviva evidentemente a richiamare l'attenzione della donna sull'importanza dell'intervento chirurgico suggerito. Rappresentava l'estremo tentativo del medico di convincere _1 della improcrastinabilità del trattamento chirurgico. Sempre durante il ricovero, fu eseguita una nuova consulenza specialistica il giorno 18/3/11, dal seguente esito: “Problemi posti: anemia di n.d.d. vertigini. La paziente […] ha avuto indicazione all'isterectomia (intervento che ha al momento rifiutato”). Lo stesso giorno venne quindi dimessa.
Anche quanto rappresentato emerge dalla lettura della cartella clinica ed è confermato dal ctu.
Le circostanze documentate non consentono di muovere alcun addebito al personale sanitario del nosocomio di Isernia, i quali portarono la paziente a conoscenza della patologia diagnosticata e suggerirono l'intervento di isterectomia, sempre tuttavia ostinatamente rifiutato da . _1
Il 17/5/11 viene nuovamente ricoverata nell'u.o.c. di ginecologia di Isernia, con la seguente diagnosi _1 di accettazione: “iperplasia endometriale con atipia”. Come chiarito dal ctu, in questa occasione comparve per la prima volta tale diagnosi. Risulta che fu programmato l'intervento di isterectomia per il giorno 18/5/11, come emerge dalla consulenza specialistica dell'ematologo (“In data 18/5/2011 eseguirà isteroannessectomia”). Anche dal consenso informato all'anestesia del 17/5/11, accanto alla diagnosi compare la seguente dicitura: “Intervento proposto Isterectomia x via laparotumica”.
La cartella clinica documenta infine che il 21/5/11 OL venne dimessa con la medesima diagnosi di iperplasia endometriale con atipia.
La cartella clinica è assolutamente lacunosa e carente di dati. L'unico dato certo è che non venne _1 operata ma dimessa.
Non è possibile accertare le ragioni del mancato intervento chirurgico, già programmato. E' arduo attribuirlo ad una “dimenticanza” dei sanitari, atteso che l'intervento era stato programmato in anticipo. Potrebbe essere dipeso ancora una volta dall'ostinato rifiuto della paziente di sottoporsi a trattamento chirurgico. Potrebbe essere dipeso da una scelta legittima dell'anestesista, legata alla precarie condizioni di salute della paziente.
Dalla cartella anestesiologica, redatta in data 17/5/11 (quindi un giorno prima dell'intervento programmato), il medico anestestista in merito al “rischio anestesiologico” si esprime in questi termini: “Da rivalutare alla luce dei risultati”. Il corredo probatorio, assolutamente carente, non consente quindi di far luce sulle ragioni che indussero i sanitari a desistere dal sottoporre la donna ad intervento di isterectomia. I precedenti, reiterati ed immotivati rifiuti della paziente di sottoporsi ad intervento chirurgico forniscono elementi indiziari da cui inferire che, anche in occasione dell'ultimo ricovero, la donna oppose un fermo rifiuto al trattamento chirurgico. In alternativa può ragionevolmente ipotizzarsi che le condizioni cliniche della paziente suggerirono al medico anestesista di procrastinare l'intervento, in attesa di un migliore quadro clinico (“rischio anestesiologico […]
Da rivalutare alla luce dei risultati”). , dopo aver ripetuto gli esami prescritti dal medico anestesista, _1 avrebbe dovuto recarsi nuovamente in ospedale per un nuovo ricovero finalizzato al trattamento chirurgico.
Ciò evidentemente non avvenne, per scelta consapevole di , in disaccordo con il protocollo terapeutico _1 propostole dal nosocomio isernino.
E' necessario sottolineare che la struttura sanitaria risponde, nei confronti dell'assistito, a titolo contrattuale sia per le condotte proprie sia per le condotte dolose o colpose poste in essere dagli esercenti le professioni sanitarie. Ha natura contrattuale anche la responsabilità del medico. Come sintetizzato da Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 7074 del 2024, “con specifico riferimento alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 (la quale non trova applicazione ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore: Cass. 08/11/2019, n. 28811; Cass. 11/11/2019, n. 28994)
[…] questa Corte, con orientamento consolidatosi sin dagli ultimi anni dello scorso millennio, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico
(eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente
(rispondendone ex art. 1218 cod. civ.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 cod. civ.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 cod. civ.., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. 22/01/1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19/04/2006, n. 9085; Cass. 14/06/2007,
n. 13953; Cass. 31/03/2015, n. 6438; Cass. 22/09/2015, n. 18610)”.
La natura contrattuale della responsabilità comporta l'onere per il danneggiato di provare il danno di cui chiede il ristoro, unitamente al nesso causale fra danno lamentato ed inadempimento allegato. Il giudizio di adempimento, inteso come giudizio di esatta esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione, presuppone il riscontro del diligente impiego delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell'interesse del creditore.
Nel caso in esame, il ctu non muove alcun addebito alla struttura sanitaria in ordine alla corretta e tempestiva diagnosi della patologia da cui risultava affetta . _1 Sostiene invece che i sanitari omisero di informare adeguatamente la paziente in merito alla necessità dell'intervento chirurgico di isterectomia, prospettandole tutti i rischi legati all'omesso intervento.
Tale assunto tuttavia non è adeguatamente provato. E' dimostrato che, nel secondo e terzo ricovero
(nel primo mancava qualsiasi evidenza diagnostica che potesse suggerire l'intervento chirurgico), il personale sanitario informò la paziente in merito alla necessità dell'intervento di isterectomia e suggerì ripetutamente tale protocollo di cura. Parte appellante, su cui gravava l'onere della prova, non ha dimostrato (attraverso prove documentali e testimoniali) alcun deficit informativo (per nulla desumibile dalla lettura delle sole cartelle cliniche) che avrebbe pregiudicato il suo diritto all'autodeterminazione.
In occasione dell'ultimo ricovero nell'ospedale di Isernia, il ctu evidenzia che la donna venne dimessa senza essere sottoposta ad intervento chirurgico. Come già evidenziato, il corredo probatorio tuttavia non chiarisce affatto cosa accadde in occasione dell'ultimo ricovero. E' certo che l'intervento di isterectomia venne effettivamente programmato dai sanitari. La cartella clinica non spiega le ragioni per cui non venne praticato.
Nessun elemento di prova consente di sostenere che ciò derivò da una irragionevole scelta della struttura sanitaria, che, tra l'altro, aveva programmato l'intervento e fissato una data precisa, disponendo tutti gli esami propedeutici.
Ancora una volta l'appellante non ha assolto al proprio onere probatorio. Al contrario il quadro indiziario offre argomenti a sostegno delle tesi sostenute dagli appellati. Come già rilevato, le dimissioni della paziente potrebbero essere nuovamente dipese dall'ostinato rifiuto della paziente di sottoporsi a trattamento chirurgico.
I pregressi, ripetuti ed immotivati rifiuti di forniscono elementi indiziari in tal senso. Le dimissioni _1 potrebbero anche essere dipese da una scelta legittima dell'anestesista, legata alle precarie condizioni di salute della paziente. Dalla cartella anestesiologica, redatta in data 17/5/11 (quindi un giorno prima dell'intervento), il medico anestesista in merito al “rischio anestesiologico” si esprime in questi termini: “Da rivalutare alla luce dei risultati”.
Ne deriva che il contraddittorio quadro probatorio, relativo ad una circostanza decisiva ai fini della valutazione della condotta dei sanitari, non dimostra alcun inadempimento imputabile ai medici che ebbero in cura la donna in occasione dell'ultimo ricovero. Ciò si traduce nel rigetto dell'appello, in applicazione del principio di distribuzione dell'onere probatorio.
Il giudice non è certo vincolato alle diverse valutazioni del ctu, che attengono non ad osservazioni di natura strettamente medico-legale, bensì ad elucubrazioni di carattere meta-giurico che involgono profili processuali.
In proposito, va osservato che “il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente, come quella di cui è causa, può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU, in ogni caso argomentando su basi tecnico- scientifiche e logiche (cfr.
Sez. 3, Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024; Sez. 3, Sentenza n. 36638 del 25/11/2021; Cass.,
26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n.6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020)” .
L'appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
347/22 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 7/11/22 da , Parte_1 Parte_2
, nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_5
, , avverso la sentenza n. 262/22 del Tribunale di
[...] Controparte_6 Controparte_4
Isernia in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti al rimborso delle spese processuali del grado in favore degli appellati, che liquida per ciascuna parte appellata in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 23/10/25
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)