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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/06/2025, n. 7622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7622 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25/06/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 44111/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall' Avv. ARCANGELI Parte_1
JACOPO
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla
Dott.ssa SCALAMANDRE' CRISTINA
Resistente
Oggetto: pagamento ratei
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 02/12/2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per ottenere la condanna CP_2 del predetto al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento CP_1
maturati dal 7.11.2023, come riconosciuto con decreto di omologa del
19.7.2024 (rg 6211/2024)
L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto la dichiarazione della materia del CP_2
contendere, essendo la prestazione stata liquidata.
All'udienza del 25/06/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, previo deposito di note di trattazione scritta da parte della ricorrente, è stata trattenuta in decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
II. La materia del contendere è cessata con riferimento ai ratei dell'indennità di accompagnamento che sono stati corrisposti nel mese di aprile 2025, come riferito dalla ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta.
Tuttavia il pagamento non è comprensivo degli interessi legali maturati.
Conseguentemente l' deve essere condannato al pagamento degli interessi CP_2
maturati a far data dalle singole scadenze fino al pagamento dell'aprile 2025.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della liquidazione della prestazione effettuata in via amministrativa, per disporre la compensazione per metà delle spese di lite, mentre l' deve essere condannato al pagamento CP_2
del residuo ½ che si liquida in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio e introduttiva). Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 44111/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda i ratei di indennità di accompagnamento;
2 -condanna l' al pagamento degli interessi legali maturati a far data dalle CP_2
singole scadenze fino al pagamento dell'aprile 2025;
-compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore di CP_2
del residuo ½, che liquida in complessivi € 600,00, Parte_1
oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 25.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25/06/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 44111/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall' Avv. ARCANGELI Parte_1
JACOPO
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla
Dott.ssa SCALAMANDRE' CRISTINA
Resistente
Oggetto: pagamento ratei
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 02/12/2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per ottenere la condanna CP_2 del predetto al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento CP_1
maturati dal 7.11.2023, come riconosciuto con decreto di omologa del
19.7.2024 (rg 6211/2024)
L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto la dichiarazione della materia del CP_2
contendere, essendo la prestazione stata liquidata.
All'udienza del 25/06/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, previo deposito di note di trattazione scritta da parte della ricorrente, è stata trattenuta in decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
II. La materia del contendere è cessata con riferimento ai ratei dell'indennità di accompagnamento che sono stati corrisposti nel mese di aprile 2025, come riferito dalla ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta.
Tuttavia il pagamento non è comprensivo degli interessi legali maturati.
Conseguentemente l' deve essere condannato al pagamento degli interessi CP_2
maturati a far data dalle singole scadenze fino al pagamento dell'aprile 2025.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della liquidazione della prestazione effettuata in via amministrativa, per disporre la compensazione per metà delle spese di lite, mentre l' deve essere condannato al pagamento CP_2
del residuo ½ che si liquida in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio e introduttiva). Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 44111/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda i ratei di indennità di accompagnamento;
2 -condanna l' al pagamento degli interessi legali maturati a far data dalle CP_2
singole scadenze fino al pagamento dell'aprile 2025;
-compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore di CP_2
del residuo ½, che liquida in complessivi € 600,00, Parte_1
oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 25.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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