Cass. civ., sez. III, sentenza 03/07/2008, n. 18243
CASS
Sentenza 3 luglio 2008

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Per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume "iuris tantum" la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell'atto. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una regione, la quale si era limitata ad allegare la nullità della citazione introduttiva, per essere stata notificata direttamente alla regione, e non all'avvocatura dello Stato, della cui opera l'ente aveva deliberato di avvalersi).

Commentario1

  • 1Problematiche connesse all’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo
    Alessandro Giardetti · https://www.diritto.it/ · 6 marzo 2014
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/07/2008, n. 18243
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18243
Data del deposito : 3 luglio 2008

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