Sentenza 3 luglio 2008
Massime • 1
Per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume "iuris tantum" la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell'atto. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una regione, la quale si era limitata ad allegare la nullità della citazione introduttiva, per essere stata notificata direttamente alla regione, e non all'avvocatura dello Stato, della cui opera l'ente aveva deliberato di avvalersi).
Commentario • 1
- 1. Problematiche connesse all’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivoAlessandro Giardetti · https://www.diritto.it/ · 6 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/07/2008, n. 18243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18243 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Presidente -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE MOLISE, in persona del presidente della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la difende ope legis;
- ricorrente -
contro
EL IU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 405/03 del Giudice di pace di ISERNIA, emessa e depositata il 09/10/03, R.G. 85/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/08 dal Presidente Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il giudice di pace di Isernia, con sentenza del 9.10.2003, ha accolto la domanda proposta da US SE ed ha condannato la Regione Molise a pagargli, a titolo di risarcimento del danno, la somma, da lui richiesta, di Euro 1.100,00.
2. - La sentenza, pronunciata nella contumacia della Regione, è stata da questa impugnata con ricorso per cassazione. Del ricorso è stata chiesta la notifica il 25.3.2005. SE US non vi ha resistito.
3. - Il Pubblico Ministero, richiesto di presentare conclusioni scritte, lo ha fatto chiedendo che il ricorso fosse accolto. 4. - La Corte, nell'adunanza in camera di consiglio fissata per l'1.6.2007, ha rinviato la causa alla pubblica udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene un motivo.
La cassazione vi è chiesta per il vizio di violazione di norma sul procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 10). Tesi della ricorrente è la seguente.
La citazione è stata notificata direttamente alla Regione. Avrebbe dovuto esserlo alla Regione presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, in applicazione dell'art. 10 c.p.c., comma 2, e R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11.
Alla Regione Molise, che ha deliberato di avvalersi delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato (Delibera del Consiglio regionale pubblicata sulla G.U. 30.1.1999 n. 24 e sul B.U.R. della Regione del 16.12.1998), si applicano infatti le disposizioni dettate dal T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato. Non avere la parte osservato la disposizione dettata dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, ha determinato la nullità della notificazione della citazione ed il giudice di pace, invece di pronunciare sulla domanda, avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica. 2. - Il motivo non può essere esaminato perché il ricorso è inammissibile.
Ciò esonera la Corte dal disporre la rinnovazione della notifica, che, eseguita oltre il termine di impugnazione stabilito dall'art.327 c.p.c., avrebbe dovuto essere indirizzata alla parte personalmente e non alla parte presso il difensore, l'avv. Angelo Cutone, nel suo studio di Isernia, via S. Spirito n. 22 C (art. 330 c.p.c., comma 3). 3. - Ragione dell'inammissibilità del ricorso è quella che segue. 3.1. - La notificazione ne è stata chiesta il 25.3.2005. Poiché la pubblicazione della sentenza è del 9.10.2003, il termine per impugnarla, di 1 anno e 46 giorni, era scaduto il 24.11.2004. 3.2. - La parte, rimasta contumace nel giudizio concluso dalla sentenza che impugna, può farlo anche dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., comma 1, se dimostra che, a causa della nullità della notificazione dell'atto che introduce la lite, non ha avuto conoscenza del processo (secondo comma dell'art. 327 c.p.c.). In una recente decisione della Corte - la sentenza 16 aprile 2008 n. 9989 - è stato affermato che il convenuto non deve dare altra prova di non avere avuto conoscenza del processo, perché ne è prova sufficiente la circostanza che la notificazione dell'atto introduttivo della lite sia avvenuta con modalità che ne provocano la nullità, sicché spetta a chi ha assunto l'iniziativa della notificazione dare dimostrazione del contrario.
Questo orientamento appare però contrario alla prevalente giurisprudenza della Corte.
La Corte segue tale indirizzo nei soli casi in cui la notificazione è stata eseguita con modalità che ne determinano l'inesistenza, quando cioè la notificazione è eseguita in luogo o con consegna a persona, che non hanno alcun collegamento col destinatario della notifica, sicché v'è una presunzione che la parte non abbia potuto avere conoscenza dell'atto a lei indirizzato (in tema di distinzione tra notificazione nulla e notificazione inesistente, da ultimo: Sez. Un. 29 aprile 2008 n. 10817; sullo stesso tema, in rapporto alla prova della conoscenza del processo in sede di applicazione dell'art.327 c.p.c., comma 2: Cass. 22 maggio 2006 n. 11991; e, in rapporto alla decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c.: Sez. Un. 22 giugno 2007 n. 14570). Quanto ai casi in cui la notificazione è nulla, perché è stata eseguita con modalità difformi da quelle prescritte, ma in luogo o con consegna a persona, che hanno con la parte un collegamento che fa presumere che la stessa parte possa avere in concreto conosciuto l'atto, perché è questo che di solito avviene, l'onere di dimostrare il contrario è invece accollato al convenuto, del resto in conformità del dettato letterale della norma (Sez. Un. 12 maggio 2005 n. 9938; Cass. 8 giugno 2007 n. 13506; 14 settembre 2007 n. 19225). Il collegio condivide gli argomenti che sono a base di questo indirizzo, appunto per la ragione che vale a distinguere la notificazione nulla da quella inesistente.
3.3. - Orbene, la ricorrente ha dedotto che la notificazione della citazione è stata eseguita in modo nullo, ma non ha allegato di non avere avuto conoscenza della notificazione della citazione e della pubblicazione della sentenza in tempo utile per rispettare il termine di decadenza.
Ha solo prodotto la copia della sentenza spedita in forma esecutiva notificata alla Regione Molise presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso il 14.2.2005.
Ciò attesta che il ricorso è stato proposto nel termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza (come stabilito dall'art. 325 c.p.c., comma 2, e art. 326 c.p.c., comma 1), non che del processo la stessa Avvocatura distrettuale dello Stato non abbia avuto conoscenza già prima.
D'altro canto, le sezioni unite della Corte, con la sentenza 12 maggio 2005 n. 9938 già richiamata, pronunciata in sede di risoluzione di contrasto e nell'analogo caso dell'opposizione tardiva a decreto di ingiunzione (art. 650 c.p.c., comma 1) hanno affermato che la violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, non costituisce per sè dimostrazione del fatto che sia mancata da parte dell'Avvocatura dello Stato la conoscenza del processo - che del resto può essere dimostrata facendo constare che dai suoi registri non risulta che all'ufficio dell'Avvocatura sia stata trasmessa dall'amministrazione statale o regionale la copia dell'atto ad essa notificato.
4. - Il ricorso è dichiarato inammissibile.
5. - La Corte non deve pronunciarsi sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008