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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44740/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 20 dicembre 2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MORESCHI MASSIMO presso il cui studio in VIA SANT'AGNESE, 12 20123
MILANO è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MORELLI MARIA CRISTINA presso il cui studio in VIA FONTANA, 11
20122 MILANO è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
A parziale modifica dei punti 1, 2 e 3 degli accordi accolti dal provvedimento allo stato in essere, voglia così disporre:
1) il padre continuerà a contribuire al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non _1 PE economicamente autosufficienti, come segue:
pagina 1 di 14 a) Il signor , con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2024, corrisponderà alla RA CP_1 Pt_1
l'assegno complessivo di € 5.240,00 mensili, imputato al 60% al mantenimento di (€ 3.144,00 mensili) PE ed al 40% al mantenimento di (€ 2.096,00 mensili) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di _1 ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat del costo della vita (base rivalutazione dicembre 2023); oltre al 50% delle sole spese - straordinarie mediche (da documentare) che non richiedono il
preventivo assenso secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano il 14 novembre 2017. Tale onere cesserà per ciascun figlio al raggiungimento dell'indipendenza economica.
2) I figli e (ovvero la RA , in caso di comprovata inadempienza da parte di PE Per_3 Pt_1 questi ultimi) provvederanno, ogni sei mesi, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, a fornire al padre, un certificato di frequenza nonché un report contenente gli esami universitari sostenuti e successivamente, il conseguimento del diploma di laurea.
3) Confermato per il resto, per quanto non modificato in questa sede, quanto previsto nei precedenti atti e accordi
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, come da nota spese o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, contrariis rejectis, rigettare il ricorso ex adverso proposto.
Con il favore delle spese di giudizio.
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20/12/2023 conveniva in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale l'ex coniuge e chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio Controparte_1 di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 8127/2021 del 22 settembre 2021 pubblicata il 8 ottobre 2021, come modificate, su ricorso congiunto delle parti, con decreto del Tribunale di Milano ex art. 9 L. 898/70 e segg. mod del 30.03.2022. In particolare, parte attrice chiedeva la modifica dei punti n. 1, 2 e 3 di detto accordo nella parte in cui era stato previsto che il padre avrebbe corrisposto il contributo al mantenimento sino al dicembre
2023 per (e cioè al 26 esimo anno di età del medesimo) e sino al marzo 2026 per (che avrà _1 PE all'epoca 25 anni) e che al raggiungimento di tali date il contributo sarebbe automaticamente venuto meno.
Nello specifico, a fondamento del ricorso, dava atto che appena qualche giorno dopo l'emissione di tale decreto, il 16 aprile 2022, la figlia si era gettata dal quarto piano, riportando traumi fisici e anche psichici, che PE avevano sconvolto l'intera famiglia, influendo inevitabilmente sul rendimento universitario sia della ragazza che anche di , impedendogli di laurearsi entro la data prevista. Tutto ciò premesso, invocata quindi siffatta Per_3 sopravvenienza rispetto al momento dell'accordo, deducendo quindi la non raggiunta indipendenza economica dei figli e nello specifico di (per cui era contestuale al deposito, la cessazione del contributo per il Per_3
pagina 2 di 14 suo mantenimento) e allegando altresì che aveva dovuto cambiare casa a Londra con un aumento degli PE oneri abitativi, chiedeva, a parziale modifica, che il padre continuasse a farsi carico del mantenimento indiretto dei figli, incrementandone la misura per e ristabilendolo invece per , nella misura PE _1 complessiva di euro 5.240,00 mensili (di cui il 60% e quindi euro 3.144,00 imputato per il supporto a PE ed il restante 40% e quindi euro 2.096,00 per ) e ciò sino alla raggiunta condizione di indipendenza _1 economica di entrambi, oltre al 50% delle solo spese straordinarie mediche come da accordo.
Ritualmente costituitosi in giudizio , integralmente contestando le richieste di Controparte_1 parte attrice, rivendicando il rispetto dei termini dell'accordo raggiunto con la ex coniuge, richiamando anche quanto dal medesimo già corrisposto ai figli in esecuzione delle pattuizioni concordate (nello specifico il punto 3 prevedeva che lo stesso avrebbe corrisposto € 300.000 alla madre a titolo di prestazione una tantum e a definitiva regolamentazione di ogni rapporto pregresso tra gli stessi ed tacitazione di ogni pretesa, di cui €
200.000 a mezzo assegno intestato alla RA e € 50.000 destinati al figlio e altri € 50.000 Pt_1 _1 destinati alla figlia ), lamentando di essere stato estromesso da tempo da ogni decisione riguardanti i PE figli e di non aver avuto da tempo, in violazione di quanto parimenti concordato, alcuna informazione circa i percorsi universitari dei figli, con i quali non riusciva più ad avere alcun rapporto, evidenziando altresì di aver corrisposto nel tempo alla madre somme rilevanti e consistenti, in difetto dei presupposto per la richiesta modifica, chiedeva l'integrale rigetto del ricorso proposto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti venivano dapprima sentite all'udienza avanti al Giudice onorario del 23 maggio 2024 all'esito della quale, verificata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa, si rimettevano le parti avanti al Giudice delegato all'udienza di prima comparizione del 12 giugno
2024.
A detta udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. il Giudice Delegato procedeva a sentire ampiamente le parti. All'esito, dopo ampia discussione, prendeva atto dell'impegno assunto dalle parti medesime di rivolgersi ad un professionista per intraprendere un percorso di supporto familiare in vista di un auspicabile ripristino di una relazione tra il padre e i figli. Ritenendo, inoltre, necessario acquisire una più completa documentazione relativa alle rispettive situazioni economiche nonché inerente al percorso universitario del figlio , raccolta la disponibilità delle parti, ordinava il deposito della seguente documentazione: _1
- per parte attrice il piano di studi di e di , con tutti gli esami sostenuti e da sostenere;
_1 PE
- per parte convenuta, la disclosure completa con anche la copia di tutti gli estratti conti degli ultimi tre anni;
- entrambe le parti si riservano a produrre non appena disponibile l'ultima dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno di imposta 2023.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, rinviava la causa in prosecuzione all'udienza del 28 novembre 2024 alle ore
9:30 per ogni ulteriore provvedimento anche ai sensi dell'art.473 bis. 22 c.p.c..
A tale udienza le parti venivano nuovamente ed ampiamente sentite e, all'esito il Giudice delegato, ritenendo incompleta la documentazione prodotta da parte attrice che si impegnava ad integrala, considerate le richieste pagina 3 di 14 delle parti che davano atto di non avere ulteriori istanze istruttorie e chiedevano la fissazione dell'udienza per la discussione finale sostituita dal deposito di note scritte, adottava il seguente provvedimento che si riporta:
“ il Giudice Delegato,
Viste le domande delle parti;
Ritenuto altresì di dover assegnare un termine alla parte attrice per la produzione dei documenti mancanti
sopra indicati;
Osservato, altresì, che le parti non hanno articolato o insistito su altre istanze istruttorie;
Ritenuto non opportuna né necessaria da parte del Giudice Delegato l'assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti, essendo comunque vigenti le condizioni del divorzio come parzialmente e volontariamente modificate dalle parti medesime nel recente accordo (recepito nel decreto del Tribunale di Milano ex art. 9 L. 898/70 e segg. mod del 30.03.2022), tenuto conto dell'assenza di urgenza, avendo potuto peraltro la parte attrice fare affidamento sulle somma versate di € 50.000 da sig. destinati rispettivamente a ciascun figlio per come CP_1 ivi previsto e considerato che i provvedimenti emessi statuiranno anche in ordine alla decorrenza;
Ritenuto quindi di dover fissare udienza per esame della documentazione e per la discussione finale come chiesto dalle parti con la precisazione delle conclusioni,
PQM
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.,
1) Non ritiene di emettere provvedimenti temporanei ed urgenti per quanto in motivazione;
2) Assegna alla parte attrice termine fino al 30 gennaio 2025 per la produzione dei documenti sopra indicati;
3) Dà atto che le parti non hanno articolato né insistito su istanze istruttorie;
4) Rinvia la causa per la discussione finale all'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c..con foglio di precisazione delle conclusioni da effettuarsi entro il 20 marzo 2025 (ore 10,00), rimettendo poi al collegio la decisione.”
Con provvedimento del 20 marzo 2025 il Giudice Delegato, lette le note scritte conclusive delle parti ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le istanze e le conclusioni finali, tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del.26 marzo 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, le quali peraltro non hanno né articolato istanze istruttorie né insistito su particolari istanze o richieste.
Si ritiene quindi che sulle questioni relative all'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni qui uniche rilevanti, le ampie verbalizzazioni delle parti alle udienze in cui sono comparse, i documenti depositati in giudizio per come anche integrati su ordine del Tribunale nonché tutti gli elementi raccolti sia materiale più che esaustivo e completo per consentire di operare una corretta valutazione della situazione dei figli nonché delle rispettive condizioni economiche delle parti funzionale ad adeguata a motivare sulle domande svolte dalle parti.
pagina 4 di 14
Il contributo al mantenimento della prole
L'oggetto della presente controversia riguarda il contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni
(nato il [...]) e (nata il [...]) che, per effetto di un accordo transattivo _1 PE stipulato tra i genitori nel 2022, recepito nel decreto sopra citato del 30 marzo 2022 del Tribunale di Milano a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio sopra citata, dal gennaio 2024 al compimento del suo 26° anno di età è venuto meno per , con previsione di cessazione anche per ad aprile _1 PE
2026.
Segnatamente i genitori, nell'ambito di una risistemazione complessiva dei reciproci rapporti personali e patrimoniali, strutturavano un complessivo accordo che, nel modificare le condizioni della sentenza di divorzio n. 8127/2021 emessa da questo Tribunale il 22 settembre 2022 (pubbl. in data 8.10.2022) introduceva un limite temporale, futuro e certo, di efficacia dell'obbligazione gravante sul padre di contribuire al mantenimento dei figli, decorso il quale questo sarebbe automaticamente cessato, indipendentemente dal raggiungimento o meno da parte dei ragazzi di una effettiva condizione di autosufficienza economica.
Più nello specifico veniva concordato e previsto:
“1) disporre che il padre continui a contribuire al mantenimento dei figli e , maggiorenni _1 PE ma non economicamente autosufficienti, come segue:
a) fino al mese di dicembre 2023 compreso, il signor continuerà a corrispondere alla RA CP_1 Pt_1
l'assegno di € 4.500,00 mensili (€ 2.250,00 per ciascun figlio); assegno da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat del costo della vita (base rivalutazione marzo 2022); oltre al 50% delle sole spese straordinarie mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo assenso secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano il 14 novembre 2017.
b) dal mese di gennaio 2024 l'onere del padre di versamento dell'assegno e delle spese extra per il mantenimento di (che all'epoca avrà 26 anni) verrà a cessare. Quanto a , dal gennaio 2024 _1 PE al dicembre 2025 l'assegno (€ 2.250,00 rivalutato Istat base marzo 2022) e le spese extra di cui al precedente punto a) verranno corrisposte alla madre, con le modalità di cui al citato punto a); dal gennaio 2026 al marzo
2026 compreso, l'assegno e le citate spese per verranno corrisposte dal padre direttamente alla figlia PE
; PE
c) dal mese di aprile 2026 l'onere del padre di versamento dell'assegno e delle spese extra per il mantenimento di (che all'epoca avrà 25 anni) dovrà ritenersi cessato;
” PE
Alla lettera d) veniva comunque previsto che:
d) dopo le date di cessazione del versamento dell'assegno sopra indicate (dicembre 2023 per e marzo _1
2026 per ) qualora i figli ne abbiano ancora necessità, ogni onere di mantenimento dovrà essere PE concordato tra il figlio/figlia, il padre e la madre e sarà diviso in parti uguali tra il padre e la madre;
pagina 5 di 14 Per la condizione oggetto di accordo si è evidentemente verificata al raggiungimento dei suoi 26 anni _1
e, da gennaio 2024, il padre non sta più corrispondendo alla madre l'assegno di euro 2.250,00 per il suo mantenimento (somma quindi attualizzata ad oggi pari a circa € 2.420,00); mentre per si verificherà PE nell'aprile del 2026, qualche mese dopo il compimento da parte della ragazza dei 25 anni, con conseguente cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno a carico del padre. Il padre sta quindi versando il mantenimento per la ragazza nella misura per come attualizzata di euro 2.420,00 mensili.
Altra condizione concordata, di cui il padre lamenta l'inottemperanza,è stata poi quella prevista al punto 2), in base alla quale: 2) i figli e (ovvero la RA , in caso di comprovata PE Per_3 Pt_1 inadempienza da parte di questi ultimi) provvederanno, ogni sei mesi, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, a fornire al padre, un certificato di frequenza nonché un report contenente gli esami universitari sostenuti e successivamente, il conseguimento del diploma di laurea (dando atto che le scadenze sopra indicate restano ferme anche in caso di conclusione positiva del percorso universitario prima delle stesse); al momento della sottoscrizione del presente ricorso la RA fornirà l'informazione circa Pt_1
l'attuale situazione del percorso di studio ed il futuro programma universitario.” Solo su richiesta del giudice è stata invero depositata dalla parte attrice la documentazione relativa ai piani di studi e agli esami effettuati da e da . _1 PE
Come già accennato, l'articolato accordo delle parti al punto 3 prevedeva, altresì ulteriori accordi economici, più nello specifico:
3) dare atto che, a definitiva regolamentazione dei reciproci rapporti personali, economici e patrimoniali e a tacitazione di ogni pretesa, anche indennitaria e/o risarcitoria, per quanto non riconosciuta, dipendente o comunque connessa al matrimonio e/o alla pregressa convivenza coniugale e/o al periodo della separazione e del divorzio, nonché quale liquidazione dell'assegno in unica soluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L. 898/70 e successive modificazioni, ritenuta equa dal Tribunale, il signor si impegna a CP_1 versare l'importo onnicomprensivo di € 300.000,00 come segue: - € 200.000,00 a mezzo di assegno circolare intestato alla RA;
Pt_1
- € 50.000,00 destinati al figlio , che il signor corrisponderà consegnando assegno circolare _1 CP_1 che verrà versato su un conto corrente cointestato alla RA e allo stesso figlio con firma Pt_1 _1 congiunta, restando inteso che la RA renderà la somma disponibile per il figlio al compimento del Pt_1 ventiseiesimo anno di età;
- € 50.000,00 destinati alla figlia che il signor corrisponderà consegnando assegno circolare PE CP_1 che verrà versato su un conto corrente cointestato alla RA e alla stessa figlia con firma Pt_1 PE congiunta, restando inteso che la RA renderà la somma disponibile per la figlia al compimento del Pt_1 venticinquesimo anno di età.
Gli assegni circolari di cui sopra verranno consegnati alla data della sottoscrizione del presente ricorso in via fiduciaria all'avv. Laura Hoesch che, a sua volta, li consegnerà alla RA per il tramite degli avv.ti Pt_1
Pastore e/o avv. Cerullo entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione del provvedimento del Tribunale che
pagina 6 di 14 recepirà le intese oggetto del presente ricorso con impegno della RA a versarli sui conti di cui Pt_1 sopra.
La RA entro il 31.5.2022 fornirà al signor la certificazione del deposito dei due assegni di Pt_1 CP_1
€ 50.000,00 ciascuno sopra indicati sui conti correnti cointestati a sé e ai figli a firma congiunta come sopra indicato.
Le parti, pertanto, in una districata e non agevole commistione di poste patrimoniali aventi ratio, giustificazione e presupposti completamente differenti, stabilivano che di questa somma euro 200,000,00 sarebbero stati versati direttamente alla;
e che, invece, gli ulteriori euro 100,00,00 sarebbero stati rimessi ai figli nella misura Pt_1 di euro 50.000,00 per ciascuno ma accreditati in un conto corrente cointestato con la madre e sarebbero dovuto essere resi accessibili ai figli nello stesso momento in cui alla madre (e da ultimo a a ) non sarebbe stato PE più corrisposto il contributo al mantenimento ( e quindi al 26° anno di età per e al 25 ° anno di età per _1
). PE
In realtà, come pacificamente emerso e riferito dalla stessa madre all'udienza del 28 novembre 2024 l'intera somma, anche per la quota parte di , è stata già investita nell'acquisto di un appartamento in Sardegna PE ad RO (acquistato per € 180.000) cointestato alla madre e due figli che viene messo a redditi. Sul punto si tornerà nel proseguo.
Questi sono i termini del complesso accordo strutturato dalle parti e di cui oggi la madre chiede la modifica relativamente alla posizione di entrambi i figli, e, pertanto, di ristabilire per l'obbligo del padre di _1 provvedere al suo mantenimento e sino alla sua indipendenza economica nella misura inferiore come richiesta (€
2.096 mensili) e di aumentarlo, invece, per la figlia (per la somma calcolata di € 3.144 mensili) anche PE per lei fino al raggiungimento della sua effettiva indipendenza economica.
Evidenzia il Collegio come evidentemente le parti, nell'ambito della complessiva definizione consensuale, abbiano strutturato un accordo sulla base di una valutazione prognostica in base alla quale ritenevano che i figli, nelle date ivi previste, avrebbero completato la loro rispettiva formazione universitaria e avrebbero potuto fare ingresso nel mondo del lavoro, sul presupposto quindi, dalle stesse parti ritenuto, della acquisita raggiunta indipendenza economica da parte dei figli.
Tale assetto oggetto di accordo è stato, però, inevitabilmente e indiscutibilmente stravolto da un grave evento che ha sconvolto la famiglia e impattato rovinosamente non solo e non tanto sulla condizione di ma PE anche su quella di , costituendo pertanto una certa sopravvenienza tale da aver alterato certamente Per_3
l'equilibrio che le parti avevano trovato con l'accordo economico come articolato, che impone pertanto una riscrittura e una modifica, ma entro i termini che seguono.
E' pacifico, infatti, che appena qualche giorno dopo la sottoscrizione dell'accordo e dell'emissione del decreto, il
16 aprile 2022, la figlia si è gettata dal quarto piano della casa materna, con una caduta che PE fortunatamente è stata attutita da alcune piante e siepi sottostanti, riportando però pesantissimi traumi sia dal punto di vista fisico che soprattutto psichico, influendo ciò inevitabilmente sul suo rendimento universitario oltre che anche su quello di , sconvolto per quanto occorso alla sorella e per lo scampato pericolo di Per_3
pagina 7 di 14 morte. Questo grave episodio familiare che ha coinvolto , più che comprensibilmente ha alterato PE
l'organizzazione e i piani di studio anche del fratello che in effetti, pur avendo già avuto in precedenza una carriera universitaria non del tutto lineare e proficua, per alcuni mesi non è riuscito a concentrarsi nei nuovi studi intrapresi, ritardandone la conclusione entro il termine indicato nell'accordo dei genitori.
infatti, dopo aver frequentato per due anni la facoltà di ingegneria aereo spaziale del Politecnico di _1
Milano, senza aver dato alcun esame, dopo aver deciso di cambiare percorso di formazione iscrivendosi al corso triennale Creative Technologies in lingua inglese dell'Accademia NABA, sta ancora studiando dovendo completare gli esami e laurearsi.
Lo stesso infatti, che all'epoca dei fatti si trovava al primo anno del nuovo corso universitario prescelto, proprio in concomitanza con quanto fatalmente avvenuto alla sorella, si è decisamente e comprensibilmente arenato, non dando esami per le due prime sessioni, andando fuori corso e perdendo pertanto del tempo. Solo in seguito è riuscito a meglio concentrarsi ed impegnarsi conseguendo tutti gli esami dei primi anni, riuscendo poi a farli ulteriori 6 dal 1 gennaio 2024, tanto che all'udienza del 28 novembre 2024 la madre riferiva che gliene mancavano soltanto 3 e un parziale con la prospettiva di completarli entro la successiva sessione e di laurearsi entro luglio 2025 ovvero al più tardi entro l'autunno 2025, avendo peraltro già chiesto e assegnata la tesi sulla programmazione di video games (cfr. certificazioni prodotte relative agli esami conseguiti e alla relativa votazione nonché dichiarazioni della RA all'udienza del 12 giugno 2024 e del 28 novembre 2024 nonchè e note scritte del 25 marzo 2025).
Quanto a , la stessa, ripresasi dall'evento, ha continuato a vivere a Londra dove frequenta regolarmente PE la facoltà di economia presso l'università Queen Mary University;
è all'ultimo anno di corso (peraltro nelle università in UK non è possibile andare fuori corso) e dopo la laurea ha come obiettivo quello di iscriversi ad un corso annuale che le darebbe l'opportunità di poter accedere all'esame per esercitare la professione di avvocato in legge anglosassone, che prevede poi, una volta acquisito il titolo, due anni di pratica.
Entrambi i figli, pertanto, stanno ancora terminando i loro percorsi universitari senza che a loro e in particolare a possa, alla luce di quanto sopra argomentato ed evidenziato, addebitarsi un ritardo colpevole o _1 un'inerzia nel mancato raggiungimento dell'indipendenza economica, atteso che inevitabilmente l'impatto dell'evento occorso a ha anche rallentato gli studi al fratello, al primo anno del nuovo corso PE universitario intrapreso, superando quindi quella valutazione prognostica legata all'età che gli stessi genitori avevano fatto, ma in un quadro familiare decisamente diverso.
Deve conseguentemente ritenersi accertato che entrambi i figli non siano economicamente autosufficienti, in specie per per cause non imputabili allo stesso, con l'obbligo pertanto a carico dei genitori di Per_3 continuare a provvedere al loro mantenimento, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile.
Come noto consolidata giurisprudenza di legittimità nell'escludere qualsiasi automatismo collegato al raggiungimento di una certa età, ha ribadito il principio per cui tendenzialmente l'obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età o di età anagrafica pagina 8 di 14 individuata, ma perdura fino a quando i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica o siano stati posti nelle condizioni di essere autosufficienti, senza averne tratto profitto per loro colpa o scelta (v. ex multis
Corte di Cassazione n. 3769/2023, n. 12123/2024, n. 26875/2023, n. 26875/2023).
Il raggiungimento, pertanto, di una determinata età anagrafica secondo il pensiero ricorrentemente e in modo consolidato sposato dalla prevalente giurisprudenza non è comunque requisito che da sé solo può valere a determinare il venire meno dell'obbligo ex lege gravante sui genitori di contribuire al mantenimento della prole se, valutate tutte le circostanze del caso concreto, come ad es. le competenze, le inclinazioni, il percorso di studi intrapreso, la dedizione e l'impegno profuso nel portarlo a compimento e del raggiungimento dei propri obiettivi,
l'assenza di colpevoli perdite di tempo nel percorso verso l'indipendenza, il fattivo impegno nel ricercare occupazioni lavorative ecc., si addivenga alla constatazione che il figlio è senza colpa non ancora economicamente indipendente.
Così inquadrato il problema, vanno quindi contestualizzate anche le attuali condizioni economiche delle parti anche al fine di individuare il quantum richiesto a carico del padre.
La RA continua a svolgere attività lavorativa come funzionario dell' con Pt_1 Controparte_2 redditi che dal 2018, quando la stessa è rientrata a lavorare full time, si sono mantenuti sostanzialmente invariati.
Nell'anno di imposta del 2022 la stessa ha percepito, infatti, un reddito complessivo di euro 49.401,00 di cui però euro 5.400,00 dal coniuge per l'assegno divorzile che sino al marzo del 2022 ha continuato a percepire, contribuzione che poi è stata sostituta con la liquidazione in unica soluzione dell'assegno in conseguenza dell'accordo transattivo (qui contestato per altre ragioni); i restanti euro 41.854 sono invece i redditi derivanti dall'attività lavorativa svolta.
Nell'anno di imposta del 2023 invece ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 43.322,00
(imponibile pari ad euro 42.855) che, al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità, è pari ad un netto mensile di circa euro 2.800,00 (v. P.F. 2023 per il 2022 e Mod. 730/2024 per il 2023).
La stessa continua a vivere nella casa ex coniugale di viale Porta Vercellina n.5 a Milano, della quale è divenuta esclusiva proprietaria, a seguito della cessione da parte del marito della sua quota (pari al 50%), avvenuta nel
2016 in adempimento degli accordi di separazione consensuale. La proprietà̀ dell'appartamento non è gravata da mutuo, essendo stato estinto precedentemente dal sig. . È proprietaria altresì di un immobile sito ad CP_1
RO uso vacanza. Sempre ad RO - come sopra già evidenziato - ha poi acquistato nel febbraio del 2023 unitamente ai figli, anch'essi cointestatari, un ulteriore immobile di circa 50 mq sito alla via Cavour n. 125 al prezzo complessivo di euro 180.000,00 (v. doc. 23 rogito notarile, documento richiesto dal giudice). L'acquisto è stato finanziato per euro 100,000,00 dai fondi che il padre aveva vincolato per i figli nella misura di euro
50.000,00 ciascuno e per la restante parte dalla madre che ha riferito di aver aggiunto per la quota dei figli euro
10.000,00 per ciascuno ed ulteriori euro 60.000,00 con fondi propri. L'appartamento risulta concesso in locazione dai figli alla madre per cui la stessa corrisponde un canone annuo pari ad euro 1.500,00, come risulta dal relativo contratto di locazione registrato (v. doc. 24). L'operazione che, nel complesso appare dai contorni pagina 9 di 14 non ben definiti, è stata giustificata dalla madre con l'esigenza di continuare a effettuare le detrazioni fiscali per figli.
Tale appartamento viene locato nei periodi estivi e i relativi canoni, di cui peraltro è molto difficile risalire all'esatta consistenza, suddivisi equamente tra madre e figli. L'immobile, infatti, viene locato tramite passaparola e conoscenze, senza sottoscrizione di alcun contratto e senza neppure ricorrere all'utilizzo delle piattaforme telematiche a ciò dedicate come ad es. airbnb. Non vi è pertanto alcun sistema di effettivo tracciamento e registrazione dei compensi percepiti. Ha riferito comunque di aver percepito l'estate scorsa complessivi euro 500,00/600,00. A riprova sono state però allegate soltanto tre ricevute di pagamento prive di qualsiasi sottoscrizione e che neanche riportano precisamente le generalità dei conduttori e che evidentemente ben poco possono considerarsi indicative degli importi complessivamente percepiti (v. doc. 27). Importi che, in ogni caso, anche in considerazione dell'ubicazione dell'immobile in Sardegna in località di mare e della sua ampia commerciabilità soprattutto nel periodo estivo, non possono che stimarsi come ben superiori rispetto a quelli riferiti, evidentemente in linea con le potenzialità di un immobile sito in una nota località di vacanza.
Ciò tanto più considerato che parte attrice non ha neanche contribuito a meglio chiarire la circostanza. Difatti, contrariamente all'impegno assunto all'udienza del 28 novembre 2024, non ha provveduto al deposito della movimentazione bancaria completa di tutti i suoi rapporti bancari, dalla disamina dei quali si sarebbe quantomeno potuto avere maggiore contezza degli introiti locativi percepiti almeno per quelli corrisposti mediante operazioni di conto corrente. È stata infatti depositata la movimentazione del solo conto corrente
Fideuram; relativamente invece ai rapporti bancari con Intesa San Paolo e Banco BPM è stato depositato solo il saldo aggiornato e non già la movimentazione, per entrambi comunque positivo.
Nel complesso, pertanto, la situazione della RA dal punto di vista reddituale lavorativa appare sostanzialmente analoga a quella degli anni precedenti. Per quel che attiene invece l'aspetto patrimoniale/immobiliare considerando anche quanto percepito dall'ex coniuge per effetto dei loro accordi e il recente acquisto di un immobile (pro quota) che va ad incrementare il patrimonio immobiliare di cui è titolare, si stima un generale miglioramento della sua complessiva situazione.
Con i soldi ricevutiti dall'ex marito a titolo di mantenimento indiretto dei figli ha provveduto a pagare la retta annuale dell'università NABA di (di € 17.500), che dovrebbe essere ormai terminata stante la assai _1 prossima conclusione del percorso universitario del ragazzo che, secondo quanto dalla medesima riferito, dovrebbe laurearsi al più tardi nell'ultima sessione dell'anno universitario. La stessa provvede poi a sostenere le spese di a Londra;
nello specifico la retta annuale dell'università Queen Mary University di circa 9.250 PE
GBP, pari a circa 11.000,00 euro, che paga in due rate a settembre e a fine anno, i costi dell'alloggio in locazione che riferisce, senza documentare, aver dovuto cambiare in quanto il precedente alloggio era in condizioni fatiscenti con un canone di locazione da 500 sterline a 850 (come indicato in ricorso) e 900,00 sterline (come riferito in udienza), versando poi alla ragazza una somma di € 800 al mese per il vitto, viaggi e per il resto (v. anche dichiarazioni madre all'udienza del 28 novembre 2024).
pagina 10 di 14 Entrambi i ragazzi da tempo non intrattengono più alcun rapporto con il padre che sostanzialmente non vedono e non sentono ormai da tempo e ciò all'interno di una quantomai delicata e ormai purtroppo sempre più radicata conflittualità endofamiliare che sembra avere radici lontane, in parte anche alimentata da motivazioni di natura economica e che certamente vede il rigido posizionamento e arroccamento di tutte le parti ferme nelle rispettive posizioni conflittuali, su cui invero il Tribunale nulla ha competenza di statuire o altrimenti delibare, se non sollecitando la ripresa di un dialogo auspicabilmente con l'aiuto di un professionista.
Quanto alla situazione di parte convenuta, invece, , negli ultimi anni, ha cambiato diverse volte datore di CP_1 lavoro operando comunque sempre con qualifiche dirigenziali in ambito bancario e finanziario. Dopo aver lavorato per molti anni per il gruppo svizzero UB (di cui gli ultimi cinque e sino al 2021 nella sede svizzera di
Lugano) e, dopo una breve parentesi in Bper, attualmente, da circa un anno mezzo/due anni lavora CP_1 come dirigente per la Banca Cesare Ponti percependo redditi che, dal confronto con quelli percepiti negli ultimi, lungi dall'essersi contrattisi rimangono invero sempre molto consistenti e ampi.
Peraltro, va poi considerato che sta ancora beneficiando e per almeno altri quattro anni ancora CP_1 beneficerà, della detassazione di una quota percentuale consistente dei suoi redditi e ciò in conseguenza dell'applicazione del regime di favore previsto dalla legislazione sui lavorati rimpatriati (meglio noto come
“rientro dei cervelli”) e che sostanzialmente dà la possibilità, al ricorrere dei presupposti previsti, di sottrarre una parte sostanziosa dei redditi conseguiti dall'applicazione delle aliquote fiscali ordinariamente previste. Inoltre, la retribuzione di si compone anche di una di una parte variabile legata a bonus e al raggiungimento CP_1 degli obiettivi che può arrivare ad essere anche molto consistente.
Ciò detto, comunque dal 730/21 risulta aver percepito un reddito annuo lordo Controparte_1 complessivo di € 491.347, pari ad un reddito annuo al netto delle imposte di € 310.021; dal 730/2022 risulta aver percepito un reddito annuo lordo complessivo di € 389.070 pari ad un reddito annuo al netto delle imposte di €
252.636; dal 730/23 risulta aver percepito un reddito annuo lordo complessivo di € 463.974 di cui euro
226.715,00 imputati come “esenzione rimpatriati” e, pertanto, svincolati dall'applicazione di qualsiasi imposta, ed euro 257.069,00, invece, soggetti all'applicazione dell'ordinaria tassazione IRPEF;
dal 730/24 risulta aver percepito un reddito annuo lordo complessivo di € 459.289 di cui euro 226.715,00 imputati come “esenzione rimpatriati” e, pertanto, svincolati dall'applicazione di qualsiasi imposta, ed euro 232.574, invece, soggetti all'applicazione dell'ordinaria tassazione IRPEF (imposta netta per euro 88.187,00, oltre addizionali regionale e comunale. V. mod. 730/2023).
La sua situazione reddituale, pertanto, tutto considerato e contrariamente a quanto sostenuto anche in udienza
(dove ha riferito di guadagnare circa € 200.000 e quindi € 10.000/11.000 al mese con bonus di appena € 40.000 a marzo 2024, comunque bonus tra € 40.000 e € 60.000) , non appare così dissimile da quella che era stata fotografata nell'ambito del giudizio di divorzio concluso nell'ottobre del 2021 con sentenza n. 8127/2021 ove, a titolo esemplificativo, si dava atto che il reddito complessivamente percepito nell'anno di imposta del 2020 era pari ad euro 491.346,89.
pagina 11 di 14 Vive nella casa di Milano di sua esclusiva proprietà sita in via Vincenzo Monti n. 41 gravata da mutuo per euro
1.406,25 mensili. È esclusivo proprietario sempre a Milano di un altro appartamento in Viale Bezzi. Il medesimo è titolare poi di 1/3 della proprietà di un appartamento a Sestri Levante e la nuda proprietà di un appartamento in via Cagliero n.3 a Milano, di cui è usufruttuario il padre.
È poi titolare poi di un cospicuo patrimonio mobiliare (già evidenziato in sentenza di divorzio) in parte tenuto in giacenza in conto corrente ed in parte investito in deposito titoli in diversi strumenti finanziari. Ha rapporti di conti corrente con Banca Intesa, Credem, Bper UB LI conto in euro, UB conto in franchi con saldi tutti attivi e alcuni anche capienti. Importante è anche la quota investita dal momento che il medesimo è titolare di un deposito titoli presso IN con controvalore al dicembre 2023 di euro 2.104.189,84 (v. all. E) e di ulteriori euro
698.517 presso UB LI (all. I).
Nel complesso, quindi, la sua condizione economica e reddituale rimane solida e stabile.
Accertata quindi la non autosufficienza economica dei figli che stanno ancora terminando il rispettivo percorso di studio nonché analizzata analiticamente anche la rispettiva situazione economica e patrimoniale dei genitori, ritiene il Collegio che debba essere quindi parzialmente accolta la richiesta di parte attrice di modifica delle condizioni attuali di divorzio, come modificate con il decreto di recepimento dell'accordo delle parti medesime.
Più nello specifico, in accoglimento della richiesta di modifica, deve nuovamente prevedersi un obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento indiretto del figlio , in attesa della prossima conclusione del Per_3 percorso universitario e auspicando che presto possa inserirsi nel mercato occupazionale, mettendo a frutto le competenze acquisite e la formazione svolta, con un contributo che, tuttavia, non potrà essere determinato nella misura richiesta dalla madre.
Va infatti, in primo luogo, considerato, con argomentazioni che in questo senso potranno essere estese anche per la sorella , che per effetto degli accordi, il ragazzo ha già ricevuto una cospicua somma dal padre pari ad PE euro 50.000,00, nell'ottica transattiva di provvedere in quel modo a supportare i figli con una modalità diversa rispetto alla corresponsione periodica, di cui oggi il ragazzo sta comunque beneficiando mediante la percezione dei canoni di locazione dall'immobile acquistato in Sardegna, grazie a tali fondi, con versamenti da parte della madre, dalla stessa dichiarati, sul cui importo però, come già evidenziato, non è dato molto sapere anche per la poca trasparenze e attendibilità delle somme percepite in concreto.
Va, poi, considerato che vive a casa della madre, con costi quindi evidentemente inferiori rispetto alla _1 sorella e che comunque debbono essere sostenuti anche dalla stessa madre che deve concorrervi. D'altronde nello stesso accordo, veniva previsto dagli stessi genitori che gli stessi si sarebbero divisi in parti uguali eventuali necessità richieste dai figli dopo la cessazione del versamento dell'assegno.
Tenuto quindi conto di tutte le circostanze sopra illustrate e dei dati anche economici e patrimoniali evidenziati come sopra ampiamente analizzati, considerata anche l'assenza di oneri di mantenimento diretto da parte del padre stante l'assenza di rapporti, ritiene il Collegio di dover, relativamente a , porre a carico del padre _1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante corresponsione alla madre entro il giorno 5 di ogni mese di un assegno periodico che tenuto conto anche dell'ormai fase conclusiva del percorso universitario e pagina 12 di 14 delle esigenze del ragazzo, stima equo e congruo quantificare nella somma di € 1.000,00 mensili annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, che dovranno essere corrisposti sino all'effettivo conseguimento del raggiungimento della sua indipendenza economica, oltre al 50% delle sole spese straordinarie mediche obbligatorie come da protocollo di questo Tribunale.
Tale importo dovrà essere corrisposto dal padre con decorrenza dalla domanda e quindi dal gennaio 2024
(ricorso iscritto il 20.12.2023), mensilità da cui il padre ha cessato pacificamente la corresponsione del contributo di mantenimento.
Con riferimento invece al contributo per il mantenimento indiretto a carico del padre per la figlia , PE accertata la sua (neppure messa in discussione) attuale non autosufficienza economica, ritiene il Collegio di dover confermare la misura dell'assegno vigente (pari a € 2.250, somma annualmente rivalutabile con indice
Istat dall'annualità successiva alla mensilità seguente alla pubblicazione della sentenza di divorzio, come attualizzato ad oggi a circa € 2.420,00 mensili). Tale importo viene ritenuto ancora del tutto equo e congruo a coprire le esigenze di che vive e studia a Londra, anche quelle riferite al supposto aumento del canone PE della casa, peraltro per nulla giustificato nè tantomeno documentato e comunque di importo limitato e ampiamente contenuto della somma che il padre sta già versando, dovendo anche in tale caso provvedervi per la sua parte anche la madre e tenendo sempre in considerazione anche per la ragazza la dazione di denaro anticipata
(peraltro ben prima del suo 25° anno di età) e le conseguenti somme percepire a titolo di locazioni pro quota.
Non sussistono quindi i presupposti per il richiesto aumento.
Si provvede pertanto come in dispositivo in parziale accoglimento del ricorso di modifica delle condizioni di divorzio e a parziale modifica di quanto vigente. Rimangono ferme le ulteriori statuizioni di divorzio.
Nessun'altra statuizione può e deve essere emessa da questo Tribunale, anche con riferimento a pattuizioni negoziali concordate dalle parti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del tenore della presente decisione, considerata la soccombenza di parte attrice con rifermento al mantenimento di e la soccombenza della parte convenuta con riferimento a PE
, valutato anche il complessivo comportamento delle parti, sussistono giustificati motivi per la Per_3 compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa e/o respinta, a parziale modifica pagina 13 di 14 della sentenza di divorzio n. 8127/2021 del Tribunale di Milano del 22 settembre/8 ottobre 2022 come parzialmente modificata con decreto ex art. 9 L 898/1970 del Tribunale di Milano del 30 marzo 2022 del
Tribunale di Milano, così provvede,
1) Accertata la non autosufficienza economica del figlio maggiorenne , PONE a carico di Per_3 [...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio mediante il Controparte_1 _1 versamento, con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di gennaio 2024, dell'importo di € 1.000,00 mensili (somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT) da corrispondersi a Parte_1
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle sole spese straordinarie mediche
[...]
(da documentare) che non richiedono il preventivo assenso, secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017;
2) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della Controparte_1 figlia maggiorenne , non economicamente autosufficiente, mediante il versamento, con decorrenza dalla PE mensilità successiva alla pubblicazione della sopra indicata sentenza di divorzio, dell'importo di € 2.250,00 mensili (somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, ad oggi circa € 2.420,00) da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle sole spese Parte_1 straordinarie mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo assenso, secondo quanto disposto dalle
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017;
3) CONFERMA nel resto, per quanto di ragione, le ulteriori statuizioni di divorzio qui non modificate;
4) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si comunichi
Così deciso, in Milano nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 20 dicembre 2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MORESCHI MASSIMO presso il cui studio in VIA SANT'AGNESE, 12 20123
MILANO è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MORELLI MARIA CRISTINA presso il cui studio in VIA FONTANA, 11
20122 MILANO è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
A parziale modifica dei punti 1, 2 e 3 degli accordi accolti dal provvedimento allo stato in essere, voglia così disporre:
1) il padre continuerà a contribuire al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non _1 PE economicamente autosufficienti, come segue:
pagina 1 di 14 a) Il signor , con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2024, corrisponderà alla RA CP_1 Pt_1
l'assegno complessivo di € 5.240,00 mensili, imputato al 60% al mantenimento di (€ 3.144,00 mensili) PE ed al 40% al mantenimento di (€ 2.096,00 mensili) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di _1 ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat del costo della vita (base rivalutazione dicembre 2023); oltre al 50% delle sole spese - straordinarie mediche (da documentare) che non richiedono il
preventivo assenso secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano il 14 novembre 2017. Tale onere cesserà per ciascun figlio al raggiungimento dell'indipendenza economica.
2) I figli e (ovvero la RA , in caso di comprovata inadempienza da parte di PE Per_3 Pt_1 questi ultimi) provvederanno, ogni sei mesi, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, a fornire al padre, un certificato di frequenza nonché un report contenente gli esami universitari sostenuti e successivamente, il conseguimento del diploma di laurea.
3) Confermato per il resto, per quanto non modificato in questa sede, quanto previsto nei precedenti atti e accordi
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, come da nota spese o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, contrariis rejectis, rigettare il ricorso ex adverso proposto.
Con il favore delle spese di giudizio.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20/12/2023 conveniva in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale l'ex coniuge e chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio Controparte_1 di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 8127/2021 del 22 settembre 2021 pubblicata il 8 ottobre 2021, come modificate, su ricorso congiunto delle parti, con decreto del Tribunale di Milano ex art. 9 L. 898/70 e segg. mod del 30.03.2022. In particolare, parte attrice chiedeva la modifica dei punti n. 1, 2 e 3 di detto accordo nella parte in cui era stato previsto che il padre avrebbe corrisposto il contributo al mantenimento sino al dicembre
2023 per (e cioè al 26 esimo anno di età del medesimo) e sino al marzo 2026 per (che avrà _1 PE all'epoca 25 anni) e che al raggiungimento di tali date il contributo sarebbe automaticamente venuto meno.
Nello specifico, a fondamento del ricorso, dava atto che appena qualche giorno dopo l'emissione di tale decreto, il 16 aprile 2022, la figlia si era gettata dal quarto piano, riportando traumi fisici e anche psichici, che PE avevano sconvolto l'intera famiglia, influendo inevitabilmente sul rendimento universitario sia della ragazza che anche di , impedendogli di laurearsi entro la data prevista. Tutto ciò premesso, invocata quindi siffatta Per_3 sopravvenienza rispetto al momento dell'accordo, deducendo quindi la non raggiunta indipendenza economica dei figli e nello specifico di (per cui era contestuale al deposito, la cessazione del contributo per il Per_3
pagina 2 di 14 suo mantenimento) e allegando altresì che aveva dovuto cambiare casa a Londra con un aumento degli PE oneri abitativi, chiedeva, a parziale modifica, che il padre continuasse a farsi carico del mantenimento indiretto dei figli, incrementandone la misura per e ristabilendolo invece per , nella misura PE _1 complessiva di euro 5.240,00 mensili (di cui il 60% e quindi euro 3.144,00 imputato per il supporto a PE ed il restante 40% e quindi euro 2.096,00 per ) e ciò sino alla raggiunta condizione di indipendenza _1 economica di entrambi, oltre al 50% delle solo spese straordinarie mediche come da accordo.
Ritualmente costituitosi in giudizio , integralmente contestando le richieste di Controparte_1 parte attrice, rivendicando il rispetto dei termini dell'accordo raggiunto con la ex coniuge, richiamando anche quanto dal medesimo già corrisposto ai figli in esecuzione delle pattuizioni concordate (nello specifico il punto 3 prevedeva che lo stesso avrebbe corrisposto € 300.000 alla madre a titolo di prestazione una tantum e a definitiva regolamentazione di ogni rapporto pregresso tra gli stessi ed tacitazione di ogni pretesa, di cui €
200.000 a mezzo assegno intestato alla RA e € 50.000 destinati al figlio e altri € 50.000 Pt_1 _1 destinati alla figlia ), lamentando di essere stato estromesso da tempo da ogni decisione riguardanti i PE figli e di non aver avuto da tempo, in violazione di quanto parimenti concordato, alcuna informazione circa i percorsi universitari dei figli, con i quali non riusciva più ad avere alcun rapporto, evidenziando altresì di aver corrisposto nel tempo alla madre somme rilevanti e consistenti, in difetto dei presupposto per la richiesta modifica, chiedeva l'integrale rigetto del ricorso proposto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti venivano dapprima sentite all'udienza avanti al Giudice onorario del 23 maggio 2024 all'esito della quale, verificata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa, si rimettevano le parti avanti al Giudice delegato all'udienza di prima comparizione del 12 giugno
2024.
A detta udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. il Giudice Delegato procedeva a sentire ampiamente le parti. All'esito, dopo ampia discussione, prendeva atto dell'impegno assunto dalle parti medesime di rivolgersi ad un professionista per intraprendere un percorso di supporto familiare in vista di un auspicabile ripristino di una relazione tra il padre e i figli. Ritenendo, inoltre, necessario acquisire una più completa documentazione relativa alle rispettive situazioni economiche nonché inerente al percorso universitario del figlio , raccolta la disponibilità delle parti, ordinava il deposito della seguente documentazione: _1
- per parte attrice il piano di studi di e di , con tutti gli esami sostenuti e da sostenere;
_1 PE
- per parte convenuta, la disclosure completa con anche la copia di tutti gli estratti conti degli ultimi tre anni;
- entrambe le parti si riservano a produrre non appena disponibile l'ultima dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno di imposta 2023.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, rinviava la causa in prosecuzione all'udienza del 28 novembre 2024 alle ore
9:30 per ogni ulteriore provvedimento anche ai sensi dell'art.473 bis. 22 c.p.c..
A tale udienza le parti venivano nuovamente ed ampiamente sentite e, all'esito il Giudice delegato, ritenendo incompleta la documentazione prodotta da parte attrice che si impegnava ad integrala, considerate le richieste pagina 3 di 14 delle parti che davano atto di non avere ulteriori istanze istruttorie e chiedevano la fissazione dell'udienza per la discussione finale sostituita dal deposito di note scritte, adottava il seguente provvedimento che si riporta:
“ il Giudice Delegato,
Viste le domande delle parti;
Ritenuto altresì di dover assegnare un termine alla parte attrice per la produzione dei documenti mancanti
sopra indicati;
Osservato, altresì, che le parti non hanno articolato o insistito su altre istanze istruttorie;
Ritenuto non opportuna né necessaria da parte del Giudice Delegato l'assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti, essendo comunque vigenti le condizioni del divorzio come parzialmente e volontariamente modificate dalle parti medesime nel recente accordo (recepito nel decreto del Tribunale di Milano ex art. 9 L. 898/70 e segg. mod del 30.03.2022), tenuto conto dell'assenza di urgenza, avendo potuto peraltro la parte attrice fare affidamento sulle somma versate di € 50.000 da sig. destinati rispettivamente a ciascun figlio per come CP_1 ivi previsto e considerato che i provvedimenti emessi statuiranno anche in ordine alla decorrenza;
Ritenuto quindi di dover fissare udienza per esame della documentazione e per la discussione finale come chiesto dalle parti con la precisazione delle conclusioni,
PQM
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.,
1) Non ritiene di emettere provvedimenti temporanei ed urgenti per quanto in motivazione;
2) Assegna alla parte attrice termine fino al 30 gennaio 2025 per la produzione dei documenti sopra indicati;
3) Dà atto che le parti non hanno articolato né insistito su istanze istruttorie;
4) Rinvia la causa per la discussione finale all'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c..con foglio di precisazione delle conclusioni da effettuarsi entro il 20 marzo 2025 (ore 10,00), rimettendo poi al collegio la decisione.”
Con provvedimento del 20 marzo 2025 il Giudice Delegato, lette le note scritte conclusive delle parti ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le istanze e le conclusioni finali, tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del.26 marzo 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, le quali peraltro non hanno né articolato istanze istruttorie né insistito su particolari istanze o richieste.
Si ritiene quindi che sulle questioni relative all'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni qui uniche rilevanti, le ampie verbalizzazioni delle parti alle udienze in cui sono comparse, i documenti depositati in giudizio per come anche integrati su ordine del Tribunale nonché tutti gli elementi raccolti sia materiale più che esaustivo e completo per consentire di operare una corretta valutazione della situazione dei figli nonché delle rispettive condizioni economiche delle parti funzionale ad adeguata a motivare sulle domande svolte dalle parti.
pagina 4 di 14
Il contributo al mantenimento della prole
L'oggetto della presente controversia riguarda il contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni
(nato il [...]) e (nata il [...]) che, per effetto di un accordo transattivo _1 PE stipulato tra i genitori nel 2022, recepito nel decreto sopra citato del 30 marzo 2022 del Tribunale di Milano a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio sopra citata, dal gennaio 2024 al compimento del suo 26° anno di età è venuto meno per , con previsione di cessazione anche per ad aprile _1 PE
2026.
Segnatamente i genitori, nell'ambito di una risistemazione complessiva dei reciproci rapporti personali e patrimoniali, strutturavano un complessivo accordo che, nel modificare le condizioni della sentenza di divorzio n. 8127/2021 emessa da questo Tribunale il 22 settembre 2022 (pubbl. in data 8.10.2022) introduceva un limite temporale, futuro e certo, di efficacia dell'obbligazione gravante sul padre di contribuire al mantenimento dei figli, decorso il quale questo sarebbe automaticamente cessato, indipendentemente dal raggiungimento o meno da parte dei ragazzi di una effettiva condizione di autosufficienza economica.
Più nello specifico veniva concordato e previsto:
“1) disporre che il padre continui a contribuire al mantenimento dei figli e , maggiorenni _1 PE ma non economicamente autosufficienti, come segue:
a) fino al mese di dicembre 2023 compreso, il signor continuerà a corrispondere alla RA CP_1 Pt_1
l'assegno di € 4.500,00 mensili (€ 2.250,00 per ciascun figlio); assegno da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat del costo della vita (base rivalutazione marzo 2022); oltre al 50% delle sole spese straordinarie mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo assenso secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano il 14 novembre 2017.
b) dal mese di gennaio 2024 l'onere del padre di versamento dell'assegno e delle spese extra per il mantenimento di (che all'epoca avrà 26 anni) verrà a cessare. Quanto a , dal gennaio 2024 _1 PE al dicembre 2025 l'assegno (€ 2.250,00 rivalutato Istat base marzo 2022) e le spese extra di cui al precedente punto a) verranno corrisposte alla madre, con le modalità di cui al citato punto a); dal gennaio 2026 al marzo
2026 compreso, l'assegno e le citate spese per verranno corrisposte dal padre direttamente alla figlia PE
; PE
c) dal mese di aprile 2026 l'onere del padre di versamento dell'assegno e delle spese extra per il mantenimento di (che all'epoca avrà 25 anni) dovrà ritenersi cessato;
” PE
Alla lettera d) veniva comunque previsto che:
d) dopo le date di cessazione del versamento dell'assegno sopra indicate (dicembre 2023 per e marzo _1
2026 per ) qualora i figli ne abbiano ancora necessità, ogni onere di mantenimento dovrà essere PE concordato tra il figlio/figlia, il padre e la madre e sarà diviso in parti uguali tra il padre e la madre;
pagina 5 di 14 Per la condizione oggetto di accordo si è evidentemente verificata al raggiungimento dei suoi 26 anni _1
e, da gennaio 2024, il padre non sta più corrispondendo alla madre l'assegno di euro 2.250,00 per il suo mantenimento (somma quindi attualizzata ad oggi pari a circa € 2.420,00); mentre per si verificherà PE nell'aprile del 2026, qualche mese dopo il compimento da parte della ragazza dei 25 anni, con conseguente cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno a carico del padre. Il padre sta quindi versando il mantenimento per la ragazza nella misura per come attualizzata di euro 2.420,00 mensili.
Altra condizione concordata, di cui il padre lamenta l'inottemperanza,è stata poi quella prevista al punto 2), in base alla quale: 2) i figli e (ovvero la RA , in caso di comprovata PE Per_3 Pt_1 inadempienza da parte di questi ultimi) provvederanno, ogni sei mesi, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, a fornire al padre, un certificato di frequenza nonché un report contenente gli esami universitari sostenuti e successivamente, il conseguimento del diploma di laurea (dando atto che le scadenze sopra indicate restano ferme anche in caso di conclusione positiva del percorso universitario prima delle stesse); al momento della sottoscrizione del presente ricorso la RA fornirà l'informazione circa Pt_1
l'attuale situazione del percorso di studio ed il futuro programma universitario.” Solo su richiesta del giudice è stata invero depositata dalla parte attrice la documentazione relativa ai piani di studi e agli esami effettuati da e da . _1 PE
Come già accennato, l'articolato accordo delle parti al punto 3 prevedeva, altresì ulteriori accordi economici, più nello specifico:
3) dare atto che, a definitiva regolamentazione dei reciproci rapporti personali, economici e patrimoniali e a tacitazione di ogni pretesa, anche indennitaria e/o risarcitoria, per quanto non riconosciuta, dipendente o comunque connessa al matrimonio e/o alla pregressa convivenza coniugale e/o al periodo della separazione e del divorzio, nonché quale liquidazione dell'assegno in unica soluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L. 898/70 e successive modificazioni, ritenuta equa dal Tribunale, il signor si impegna a CP_1 versare l'importo onnicomprensivo di € 300.000,00 come segue: - € 200.000,00 a mezzo di assegno circolare intestato alla RA;
Pt_1
- € 50.000,00 destinati al figlio , che il signor corrisponderà consegnando assegno circolare _1 CP_1 che verrà versato su un conto corrente cointestato alla RA e allo stesso figlio con firma Pt_1 _1 congiunta, restando inteso che la RA renderà la somma disponibile per il figlio al compimento del Pt_1 ventiseiesimo anno di età;
- € 50.000,00 destinati alla figlia che il signor corrisponderà consegnando assegno circolare PE CP_1 che verrà versato su un conto corrente cointestato alla RA e alla stessa figlia con firma Pt_1 PE congiunta, restando inteso che la RA renderà la somma disponibile per la figlia al compimento del Pt_1 venticinquesimo anno di età.
Gli assegni circolari di cui sopra verranno consegnati alla data della sottoscrizione del presente ricorso in via fiduciaria all'avv. Laura Hoesch che, a sua volta, li consegnerà alla RA per il tramite degli avv.ti Pt_1
Pastore e/o avv. Cerullo entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione del provvedimento del Tribunale che
pagina 6 di 14 recepirà le intese oggetto del presente ricorso con impegno della RA a versarli sui conti di cui Pt_1 sopra.
La RA entro il 31.5.2022 fornirà al signor la certificazione del deposito dei due assegni di Pt_1 CP_1
€ 50.000,00 ciascuno sopra indicati sui conti correnti cointestati a sé e ai figli a firma congiunta come sopra indicato.
Le parti, pertanto, in una districata e non agevole commistione di poste patrimoniali aventi ratio, giustificazione e presupposti completamente differenti, stabilivano che di questa somma euro 200,000,00 sarebbero stati versati direttamente alla;
e che, invece, gli ulteriori euro 100,00,00 sarebbero stati rimessi ai figli nella misura Pt_1 di euro 50.000,00 per ciascuno ma accreditati in un conto corrente cointestato con la madre e sarebbero dovuto essere resi accessibili ai figli nello stesso momento in cui alla madre (e da ultimo a a ) non sarebbe stato PE più corrisposto il contributo al mantenimento ( e quindi al 26° anno di età per e al 25 ° anno di età per _1
). PE
In realtà, come pacificamente emerso e riferito dalla stessa madre all'udienza del 28 novembre 2024 l'intera somma, anche per la quota parte di , è stata già investita nell'acquisto di un appartamento in Sardegna PE ad RO (acquistato per € 180.000) cointestato alla madre e due figli che viene messo a redditi. Sul punto si tornerà nel proseguo.
Questi sono i termini del complesso accordo strutturato dalle parti e di cui oggi la madre chiede la modifica relativamente alla posizione di entrambi i figli, e, pertanto, di ristabilire per l'obbligo del padre di _1 provvedere al suo mantenimento e sino alla sua indipendenza economica nella misura inferiore come richiesta (€
2.096 mensili) e di aumentarlo, invece, per la figlia (per la somma calcolata di € 3.144 mensili) anche PE per lei fino al raggiungimento della sua effettiva indipendenza economica.
Evidenzia il Collegio come evidentemente le parti, nell'ambito della complessiva definizione consensuale, abbiano strutturato un accordo sulla base di una valutazione prognostica in base alla quale ritenevano che i figli, nelle date ivi previste, avrebbero completato la loro rispettiva formazione universitaria e avrebbero potuto fare ingresso nel mondo del lavoro, sul presupposto quindi, dalle stesse parti ritenuto, della acquisita raggiunta indipendenza economica da parte dei figli.
Tale assetto oggetto di accordo è stato, però, inevitabilmente e indiscutibilmente stravolto da un grave evento che ha sconvolto la famiglia e impattato rovinosamente non solo e non tanto sulla condizione di ma PE anche su quella di , costituendo pertanto una certa sopravvenienza tale da aver alterato certamente Per_3
l'equilibrio che le parti avevano trovato con l'accordo economico come articolato, che impone pertanto una riscrittura e una modifica, ma entro i termini che seguono.
E' pacifico, infatti, che appena qualche giorno dopo la sottoscrizione dell'accordo e dell'emissione del decreto, il
16 aprile 2022, la figlia si è gettata dal quarto piano della casa materna, con una caduta che PE fortunatamente è stata attutita da alcune piante e siepi sottostanti, riportando però pesantissimi traumi sia dal punto di vista fisico che soprattutto psichico, influendo ciò inevitabilmente sul suo rendimento universitario oltre che anche su quello di , sconvolto per quanto occorso alla sorella e per lo scampato pericolo di Per_3
pagina 7 di 14 morte. Questo grave episodio familiare che ha coinvolto , più che comprensibilmente ha alterato PE
l'organizzazione e i piani di studio anche del fratello che in effetti, pur avendo già avuto in precedenza una carriera universitaria non del tutto lineare e proficua, per alcuni mesi non è riuscito a concentrarsi nei nuovi studi intrapresi, ritardandone la conclusione entro il termine indicato nell'accordo dei genitori.
infatti, dopo aver frequentato per due anni la facoltà di ingegneria aereo spaziale del Politecnico di _1
Milano, senza aver dato alcun esame, dopo aver deciso di cambiare percorso di formazione iscrivendosi al corso triennale Creative Technologies in lingua inglese dell'Accademia NABA, sta ancora studiando dovendo completare gli esami e laurearsi.
Lo stesso infatti, che all'epoca dei fatti si trovava al primo anno del nuovo corso universitario prescelto, proprio in concomitanza con quanto fatalmente avvenuto alla sorella, si è decisamente e comprensibilmente arenato, non dando esami per le due prime sessioni, andando fuori corso e perdendo pertanto del tempo. Solo in seguito è riuscito a meglio concentrarsi ed impegnarsi conseguendo tutti gli esami dei primi anni, riuscendo poi a farli ulteriori 6 dal 1 gennaio 2024, tanto che all'udienza del 28 novembre 2024 la madre riferiva che gliene mancavano soltanto 3 e un parziale con la prospettiva di completarli entro la successiva sessione e di laurearsi entro luglio 2025 ovvero al più tardi entro l'autunno 2025, avendo peraltro già chiesto e assegnata la tesi sulla programmazione di video games (cfr. certificazioni prodotte relative agli esami conseguiti e alla relativa votazione nonché dichiarazioni della RA all'udienza del 12 giugno 2024 e del 28 novembre 2024 nonchè e note scritte del 25 marzo 2025).
Quanto a , la stessa, ripresasi dall'evento, ha continuato a vivere a Londra dove frequenta regolarmente PE la facoltà di economia presso l'università Queen Mary University;
è all'ultimo anno di corso (peraltro nelle università in UK non è possibile andare fuori corso) e dopo la laurea ha come obiettivo quello di iscriversi ad un corso annuale che le darebbe l'opportunità di poter accedere all'esame per esercitare la professione di avvocato in legge anglosassone, che prevede poi, una volta acquisito il titolo, due anni di pratica.
Entrambi i figli, pertanto, stanno ancora terminando i loro percorsi universitari senza che a loro e in particolare a possa, alla luce di quanto sopra argomentato ed evidenziato, addebitarsi un ritardo colpevole o _1 un'inerzia nel mancato raggiungimento dell'indipendenza economica, atteso che inevitabilmente l'impatto dell'evento occorso a ha anche rallentato gli studi al fratello, al primo anno del nuovo corso PE universitario intrapreso, superando quindi quella valutazione prognostica legata all'età che gli stessi genitori avevano fatto, ma in un quadro familiare decisamente diverso.
Deve conseguentemente ritenersi accertato che entrambi i figli non siano economicamente autosufficienti, in specie per per cause non imputabili allo stesso, con l'obbligo pertanto a carico dei genitori di Per_3 continuare a provvedere al loro mantenimento, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile.
Come noto consolidata giurisprudenza di legittimità nell'escludere qualsiasi automatismo collegato al raggiungimento di una certa età, ha ribadito il principio per cui tendenzialmente l'obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età o di età anagrafica pagina 8 di 14 individuata, ma perdura fino a quando i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica o siano stati posti nelle condizioni di essere autosufficienti, senza averne tratto profitto per loro colpa o scelta (v. ex multis
Corte di Cassazione n. 3769/2023, n. 12123/2024, n. 26875/2023, n. 26875/2023).
Il raggiungimento, pertanto, di una determinata età anagrafica secondo il pensiero ricorrentemente e in modo consolidato sposato dalla prevalente giurisprudenza non è comunque requisito che da sé solo può valere a determinare il venire meno dell'obbligo ex lege gravante sui genitori di contribuire al mantenimento della prole se, valutate tutte le circostanze del caso concreto, come ad es. le competenze, le inclinazioni, il percorso di studi intrapreso, la dedizione e l'impegno profuso nel portarlo a compimento e del raggiungimento dei propri obiettivi,
l'assenza di colpevoli perdite di tempo nel percorso verso l'indipendenza, il fattivo impegno nel ricercare occupazioni lavorative ecc., si addivenga alla constatazione che il figlio è senza colpa non ancora economicamente indipendente.
Così inquadrato il problema, vanno quindi contestualizzate anche le attuali condizioni economiche delle parti anche al fine di individuare il quantum richiesto a carico del padre.
La RA continua a svolgere attività lavorativa come funzionario dell' con Pt_1 Controparte_2 redditi che dal 2018, quando la stessa è rientrata a lavorare full time, si sono mantenuti sostanzialmente invariati.
Nell'anno di imposta del 2022 la stessa ha percepito, infatti, un reddito complessivo di euro 49.401,00 di cui però euro 5.400,00 dal coniuge per l'assegno divorzile che sino al marzo del 2022 ha continuato a percepire, contribuzione che poi è stata sostituta con la liquidazione in unica soluzione dell'assegno in conseguenza dell'accordo transattivo (qui contestato per altre ragioni); i restanti euro 41.854 sono invece i redditi derivanti dall'attività lavorativa svolta.
Nell'anno di imposta del 2023 invece ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 43.322,00
(imponibile pari ad euro 42.855) che, al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità, è pari ad un netto mensile di circa euro 2.800,00 (v. P.F. 2023 per il 2022 e Mod. 730/2024 per il 2023).
La stessa continua a vivere nella casa ex coniugale di viale Porta Vercellina n.5 a Milano, della quale è divenuta esclusiva proprietaria, a seguito della cessione da parte del marito della sua quota (pari al 50%), avvenuta nel
2016 in adempimento degli accordi di separazione consensuale. La proprietà̀ dell'appartamento non è gravata da mutuo, essendo stato estinto precedentemente dal sig. . È proprietaria altresì di un immobile sito ad CP_1
RO uso vacanza. Sempre ad RO - come sopra già evidenziato - ha poi acquistato nel febbraio del 2023 unitamente ai figli, anch'essi cointestatari, un ulteriore immobile di circa 50 mq sito alla via Cavour n. 125 al prezzo complessivo di euro 180.000,00 (v. doc. 23 rogito notarile, documento richiesto dal giudice). L'acquisto è stato finanziato per euro 100,000,00 dai fondi che il padre aveva vincolato per i figli nella misura di euro
50.000,00 ciascuno e per la restante parte dalla madre che ha riferito di aver aggiunto per la quota dei figli euro
10.000,00 per ciascuno ed ulteriori euro 60.000,00 con fondi propri. L'appartamento risulta concesso in locazione dai figli alla madre per cui la stessa corrisponde un canone annuo pari ad euro 1.500,00, come risulta dal relativo contratto di locazione registrato (v. doc. 24). L'operazione che, nel complesso appare dai contorni pagina 9 di 14 non ben definiti, è stata giustificata dalla madre con l'esigenza di continuare a effettuare le detrazioni fiscali per figli.
Tale appartamento viene locato nei periodi estivi e i relativi canoni, di cui peraltro è molto difficile risalire all'esatta consistenza, suddivisi equamente tra madre e figli. L'immobile, infatti, viene locato tramite passaparola e conoscenze, senza sottoscrizione di alcun contratto e senza neppure ricorrere all'utilizzo delle piattaforme telematiche a ciò dedicate come ad es. airbnb. Non vi è pertanto alcun sistema di effettivo tracciamento e registrazione dei compensi percepiti. Ha riferito comunque di aver percepito l'estate scorsa complessivi euro 500,00/600,00. A riprova sono state però allegate soltanto tre ricevute di pagamento prive di qualsiasi sottoscrizione e che neanche riportano precisamente le generalità dei conduttori e che evidentemente ben poco possono considerarsi indicative degli importi complessivamente percepiti (v. doc. 27). Importi che, in ogni caso, anche in considerazione dell'ubicazione dell'immobile in Sardegna in località di mare e della sua ampia commerciabilità soprattutto nel periodo estivo, non possono che stimarsi come ben superiori rispetto a quelli riferiti, evidentemente in linea con le potenzialità di un immobile sito in una nota località di vacanza.
Ciò tanto più considerato che parte attrice non ha neanche contribuito a meglio chiarire la circostanza. Difatti, contrariamente all'impegno assunto all'udienza del 28 novembre 2024, non ha provveduto al deposito della movimentazione bancaria completa di tutti i suoi rapporti bancari, dalla disamina dei quali si sarebbe quantomeno potuto avere maggiore contezza degli introiti locativi percepiti almeno per quelli corrisposti mediante operazioni di conto corrente. È stata infatti depositata la movimentazione del solo conto corrente
Fideuram; relativamente invece ai rapporti bancari con Intesa San Paolo e Banco BPM è stato depositato solo il saldo aggiornato e non già la movimentazione, per entrambi comunque positivo.
Nel complesso, pertanto, la situazione della RA dal punto di vista reddituale lavorativa appare sostanzialmente analoga a quella degli anni precedenti. Per quel che attiene invece l'aspetto patrimoniale/immobiliare considerando anche quanto percepito dall'ex coniuge per effetto dei loro accordi e il recente acquisto di un immobile (pro quota) che va ad incrementare il patrimonio immobiliare di cui è titolare, si stima un generale miglioramento della sua complessiva situazione.
Con i soldi ricevutiti dall'ex marito a titolo di mantenimento indiretto dei figli ha provveduto a pagare la retta annuale dell'università NABA di (di € 17.500), che dovrebbe essere ormai terminata stante la assai _1 prossima conclusione del percorso universitario del ragazzo che, secondo quanto dalla medesima riferito, dovrebbe laurearsi al più tardi nell'ultima sessione dell'anno universitario. La stessa provvede poi a sostenere le spese di a Londra;
nello specifico la retta annuale dell'università Queen Mary University di circa 9.250 PE
GBP, pari a circa 11.000,00 euro, che paga in due rate a settembre e a fine anno, i costi dell'alloggio in locazione che riferisce, senza documentare, aver dovuto cambiare in quanto il precedente alloggio era in condizioni fatiscenti con un canone di locazione da 500 sterline a 850 (come indicato in ricorso) e 900,00 sterline (come riferito in udienza), versando poi alla ragazza una somma di € 800 al mese per il vitto, viaggi e per il resto (v. anche dichiarazioni madre all'udienza del 28 novembre 2024).
pagina 10 di 14 Entrambi i ragazzi da tempo non intrattengono più alcun rapporto con il padre che sostanzialmente non vedono e non sentono ormai da tempo e ciò all'interno di una quantomai delicata e ormai purtroppo sempre più radicata conflittualità endofamiliare che sembra avere radici lontane, in parte anche alimentata da motivazioni di natura economica e che certamente vede il rigido posizionamento e arroccamento di tutte le parti ferme nelle rispettive posizioni conflittuali, su cui invero il Tribunale nulla ha competenza di statuire o altrimenti delibare, se non sollecitando la ripresa di un dialogo auspicabilmente con l'aiuto di un professionista.
Quanto alla situazione di parte convenuta, invece, , negli ultimi anni, ha cambiato diverse volte datore di CP_1 lavoro operando comunque sempre con qualifiche dirigenziali in ambito bancario e finanziario. Dopo aver lavorato per molti anni per il gruppo svizzero UB (di cui gli ultimi cinque e sino al 2021 nella sede svizzera di
Lugano) e, dopo una breve parentesi in Bper, attualmente, da circa un anno mezzo/due anni lavora CP_1 come dirigente per la Banca Cesare Ponti percependo redditi che, dal confronto con quelli percepiti negli ultimi, lungi dall'essersi contrattisi rimangono invero sempre molto consistenti e ampi.
Peraltro, va poi considerato che sta ancora beneficiando e per almeno altri quattro anni ancora CP_1 beneficerà, della detassazione di una quota percentuale consistente dei suoi redditi e ciò in conseguenza dell'applicazione del regime di favore previsto dalla legislazione sui lavorati rimpatriati (meglio noto come
“rientro dei cervelli”) e che sostanzialmente dà la possibilità, al ricorrere dei presupposti previsti, di sottrarre una parte sostanziosa dei redditi conseguiti dall'applicazione delle aliquote fiscali ordinariamente previste. Inoltre, la retribuzione di si compone anche di una di una parte variabile legata a bonus e al raggiungimento CP_1 degli obiettivi che può arrivare ad essere anche molto consistente.
Ciò detto, comunque dal 730/21 risulta aver percepito un reddito annuo lordo Controparte_1 complessivo di € 491.347, pari ad un reddito annuo al netto delle imposte di € 310.021; dal 730/2022 risulta aver percepito un reddito annuo lordo complessivo di € 389.070 pari ad un reddito annuo al netto delle imposte di €
252.636; dal 730/23 risulta aver percepito un reddito annuo lordo complessivo di € 463.974 di cui euro
226.715,00 imputati come “esenzione rimpatriati” e, pertanto, svincolati dall'applicazione di qualsiasi imposta, ed euro 257.069,00, invece, soggetti all'applicazione dell'ordinaria tassazione IRPEF;
dal 730/24 risulta aver percepito un reddito annuo lordo complessivo di € 459.289 di cui euro 226.715,00 imputati come “esenzione rimpatriati” e, pertanto, svincolati dall'applicazione di qualsiasi imposta, ed euro 232.574, invece, soggetti all'applicazione dell'ordinaria tassazione IRPEF (imposta netta per euro 88.187,00, oltre addizionali regionale e comunale. V. mod. 730/2023).
La sua situazione reddituale, pertanto, tutto considerato e contrariamente a quanto sostenuto anche in udienza
(dove ha riferito di guadagnare circa € 200.000 e quindi € 10.000/11.000 al mese con bonus di appena € 40.000 a marzo 2024, comunque bonus tra € 40.000 e € 60.000) , non appare così dissimile da quella che era stata fotografata nell'ambito del giudizio di divorzio concluso nell'ottobre del 2021 con sentenza n. 8127/2021 ove, a titolo esemplificativo, si dava atto che il reddito complessivamente percepito nell'anno di imposta del 2020 era pari ad euro 491.346,89.
pagina 11 di 14 Vive nella casa di Milano di sua esclusiva proprietà sita in via Vincenzo Monti n. 41 gravata da mutuo per euro
1.406,25 mensili. È esclusivo proprietario sempre a Milano di un altro appartamento in Viale Bezzi. Il medesimo è titolare poi di 1/3 della proprietà di un appartamento a Sestri Levante e la nuda proprietà di un appartamento in via Cagliero n.3 a Milano, di cui è usufruttuario il padre.
È poi titolare poi di un cospicuo patrimonio mobiliare (già evidenziato in sentenza di divorzio) in parte tenuto in giacenza in conto corrente ed in parte investito in deposito titoli in diversi strumenti finanziari. Ha rapporti di conti corrente con Banca Intesa, Credem, Bper UB LI conto in euro, UB conto in franchi con saldi tutti attivi e alcuni anche capienti. Importante è anche la quota investita dal momento che il medesimo è titolare di un deposito titoli presso IN con controvalore al dicembre 2023 di euro 2.104.189,84 (v. all. E) e di ulteriori euro
698.517 presso UB LI (all. I).
Nel complesso, quindi, la sua condizione economica e reddituale rimane solida e stabile.
Accertata quindi la non autosufficienza economica dei figli che stanno ancora terminando il rispettivo percorso di studio nonché analizzata analiticamente anche la rispettiva situazione economica e patrimoniale dei genitori, ritiene il Collegio che debba essere quindi parzialmente accolta la richiesta di parte attrice di modifica delle condizioni attuali di divorzio, come modificate con il decreto di recepimento dell'accordo delle parti medesime.
Più nello specifico, in accoglimento della richiesta di modifica, deve nuovamente prevedersi un obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento indiretto del figlio , in attesa della prossima conclusione del Per_3 percorso universitario e auspicando che presto possa inserirsi nel mercato occupazionale, mettendo a frutto le competenze acquisite e la formazione svolta, con un contributo che, tuttavia, non potrà essere determinato nella misura richiesta dalla madre.
Va infatti, in primo luogo, considerato, con argomentazioni che in questo senso potranno essere estese anche per la sorella , che per effetto degli accordi, il ragazzo ha già ricevuto una cospicua somma dal padre pari ad PE euro 50.000,00, nell'ottica transattiva di provvedere in quel modo a supportare i figli con una modalità diversa rispetto alla corresponsione periodica, di cui oggi il ragazzo sta comunque beneficiando mediante la percezione dei canoni di locazione dall'immobile acquistato in Sardegna, grazie a tali fondi, con versamenti da parte della madre, dalla stessa dichiarati, sul cui importo però, come già evidenziato, non è dato molto sapere anche per la poca trasparenze e attendibilità delle somme percepite in concreto.
Va, poi, considerato che vive a casa della madre, con costi quindi evidentemente inferiori rispetto alla _1 sorella e che comunque debbono essere sostenuti anche dalla stessa madre che deve concorrervi. D'altronde nello stesso accordo, veniva previsto dagli stessi genitori che gli stessi si sarebbero divisi in parti uguali eventuali necessità richieste dai figli dopo la cessazione del versamento dell'assegno.
Tenuto quindi conto di tutte le circostanze sopra illustrate e dei dati anche economici e patrimoniali evidenziati come sopra ampiamente analizzati, considerata anche l'assenza di oneri di mantenimento diretto da parte del padre stante l'assenza di rapporti, ritiene il Collegio di dover, relativamente a , porre a carico del padre _1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante corresponsione alla madre entro il giorno 5 di ogni mese di un assegno periodico che tenuto conto anche dell'ormai fase conclusiva del percorso universitario e pagina 12 di 14 delle esigenze del ragazzo, stima equo e congruo quantificare nella somma di € 1.000,00 mensili annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, che dovranno essere corrisposti sino all'effettivo conseguimento del raggiungimento della sua indipendenza economica, oltre al 50% delle sole spese straordinarie mediche obbligatorie come da protocollo di questo Tribunale.
Tale importo dovrà essere corrisposto dal padre con decorrenza dalla domanda e quindi dal gennaio 2024
(ricorso iscritto il 20.12.2023), mensilità da cui il padre ha cessato pacificamente la corresponsione del contributo di mantenimento.
Con riferimento invece al contributo per il mantenimento indiretto a carico del padre per la figlia , PE accertata la sua (neppure messa in discussione) attuale non autosufficienza economica, ritiene il Collegio di dover confermare la misura dell'assegno vigente (pari a € 2.250, somma annualmente rivalutabile con indice
Istat dall'annualità successiva alla mensilità seguente alla pubblicazione della sentenza di divorzio, come attualizzato ad oggi a circa € 2.420,00 mensili). Tale importo viene ritenuto ancora del tutto equo e congruo a coprire le esigenze di che vive e studia a Londra, anche quelle riferite al supposto aumento del canone PE della casa, peraltro per nulla giustificato nè tantomeno documentato e comunque di importo limitato e ampiamente contenuto della somma che il padre sta già versando, dovendo anche in tale caso provvedervi per la sua parte anche la madre e tenendo sempre in considerazione anche per la ragazza la dazione di denaro anticipata
(peraltro ben prima del suo 25° anno di età) e le conseguenti somme percepire a titolo di locazioni pro quota.
Non sussistono quindi i presupposti per il richiesto aumento.
Si provvede pertanto come in dispositivo in parziale accoglimento del ricorso di modifica delle condizioni di divorzio e a parziale modifica di quanto vigente. Rimangono ferme le ulteriori statuizioni di divorzio.
Nessun'altra statuizione può e deve essere emessa da questo Tribunale, anche con riferimento a pattuizioni negoziali concordate dalle parti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del tenore della presente decisione, considerata la soccombenza di parte attrice con rifermento al mantenimento di e la soccombenza della parte convenuta con riferimento a PE
, valutato anche il complessivo comportamento delle parti, sussistono giustificati motivi per la Per_3 compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa e/o respinta, a parziale modifica pagina 13 di 14 della sentenza di divorzio n. 8127/2021 del Tribunale di Milano del 22 settembre/8 ottobre 2022 come parzialmente modificata con decreto ex art. 9 L 898/1970 del Tribunale di Milano del 30 marzo 2022 del
Tribunale di Milano, così provvede,
1) Accertata la non autosufficienza economica del figlio maggiorenne , PONE a carico di Per_3 [...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio mediante il Controparte_1 _1 versamento, con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di gennaio 2024, dell'importo di € 1.000,00 mensili (somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT) da corrispondersi a Parte_1
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle sole spese straordinarie mediche
[...]
(da documentare) che non richiedono il preventivo assenso, secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017;
2) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della Controparte_1 figlia maggiorenne , non economicamente autosufficiente, mediante il versamento, con decorrenza dalla PE mensilità successiva alla pubblicazione della sopra indicata sentenza di divorzio, dell'importo di € 2.250,00 mensili (somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, ad oggi circa € 2.420,00) da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle sole spese Parte_1 straordinarie mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo assenso, secondo quanto disposto dalle
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017;
3) CONFERMA nel resto, per quanto di ragione, le ulteriori statuizioni di divorzio qui non modificate;
4) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si comunichi
Così deciso, in Milano nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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