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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 22/05/2024, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
N. 162/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott. Ugo Cingano - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2023 da
(C.F. ), personalmente e in Parte_1 C.F._1 qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola (P.IVA ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Debiasi del Foro di Trento
- appellante - contro
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Andrea Mantovani del Foro di Trento
- appellato -
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
In punto: riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. R.G. 2950/2020 del
15.07.2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“NEL MERITO: riformare integralmente l'ordinanza ex art. 702 bis e ss.
CPC ad R.G. n. 2950/2020 emessa dal Tribunale di Trento in data 2
15.07.2023 depositata e comunicata da parte della Cancelleria all'appellante in data 18.07.2023, non notificata, e quindi per l'effetto:
IN VIA PRINCIPALE: accertati i fatti per cui è causa, accertato il debito del ricorrente verso il resistente e così Controparte_1 Controparte_2 accertata, dichiarata e quindi disposta la compensazione tra le poste attive e passive e quindi tra i crediti ed i debiti delle parti in causa e come meglio in narrativa o secondo quanto emergerà in causa, dichiarare che il resistente non è inadempiente e rigettare integralmente la pretesa del ricorrente ovvero ridurla per quanto di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA: accertata la inesistenza e/o nullità del titolo negoziale quale fonte dell'obbligazione pecuniaria invocata da parte appellata, rigettare integralmente la domanda avversaria;
IN VIA ISTRUTTORIA: vengono reiterate le istanze istruttorie di primo grado:
- Ammettersi CTU cui affidare il quesito inerente la verifica della congruità delle spese, oneri e voci di spesa dell'impianto fotovoltaico in questione e di cui meglio in narrativa.
- Ammettersi prova testimoniale sula seguente capitolazione:
1) Riconosce il teste la veridicità del documento che gli viene sottoposto ed il relativo contenuto e precisamente:
- quanto ai docc. 1-2-3-4-5- a mezzo di di Brez e del Persona_1 comandante protempore dei VVFF Volontari di Brez;
- quanto ai docc. 6-8-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 a mezzo del l.r. di
Org_1
- quanto al doc. 8bis a mezzo del geom. di Borgo d'Anaunia- CP_3
Castelfondo;
- quanto ai docc. 9-10-11-12 a mezzo di di Bordo d'Anaunia- Persona_2
Castelfondo;
- quanto al doc. 13 a mezzo del p.ind. di Sanzeno;
CP_4
- quanto ai docc. 14-15-16 a mezzo dell'Agente di Assicurazioni pro tempore dell'Agenzia di Malè. Org_2
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA,
CNPA ed il rimborso del 15% per spese forfettaria ex lege, con condanna di 3
controparte alla di quanto nel frattempo dall'appellante CP_5 all'appellato in ossequio alla provvisoria esecutorietà della ordinanza oggi gravata.” per l'Appellato:
“1. respingere l'appello di Parte_1
2. con vittoria di spese (anche generali) e compreso d'avvocato, I.V.A. e
C.N.P.A., relativi al giudizio di appello.
In via istruttoria controparte ha chiesto che siano ammesse prove (per testimoni e CTU) d'evidente irrilevanza, se sia negata l'esistenza del credito posto in compensazione”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. conveniva in giudizio Controparte_1
al fine di sentirlo condannare del pagamento della somma Parte_1 pari a metà dei contributi erogati da in suo favore, e per ottenere Org_3 la comunicazione delle credenziali di accesso al portale online di detta società.
A sostegno della domanda, il ricorrente asseriva che in data 30.11.2017 aveva concluso con il convenuto un contratto di permuta. In esso il suddetto confermava la presenza sulla sua proprietà dell'impianto fotovoltaico di cui Organ alla convenzione n. Q02E14514907 del 25.02.2011 stipulata con dichiarando che tale impianto era stato realizzato a spese di Persona_1
Per e , rispettivamente padri del ricorrente e del resistente e loro danti causa.
Il convenuto riconosceva il diritto del ricorrente a ricevere la metà della Organ somma proveniente dal contributo erogato da fino alla scadenza della convenzione, e si impegnava a comunicare al ricorrente le credenziali di Organ accesso al portale per la verifica dei contributi erogati.
resisteva alle domande avversarie e ne chiedeva il rigetto. Parte_1
Asseriva che nel 2011 i fratelli e padri delle parti, nonché loro danti causa, avevano deciso di installare un impianto fotovoltaico sul tetto di una stalla di cui erano comproprietari, provvedendo a dividere per un mezzo ciascuno ogni spesa, onere, provento o contributo. Nel 2015/2016 i due avevano diviso le proprietà immobiliari di cui erano comproprietari e nell'ottobre 2016 un violento incendio distruggeva la stalla e i pannelli fotovoltaici. 4
A seguito dell'incendio, i due avevano deciso di ricostruire nuove stalle nelle rispettive proprietà. In quello stesso periodo, aveva Persona_1 trasferito la proprietà dei suoi beni al figlio , che subentrava nella Pt_1 convenzione stipulata dal padre, con conseguente volturazione del contratto Organ da parte di
Il resistente precisava di aver speso la somma di Euro 23.000,00 oltre
I.V.A. per la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico e di aver provveduto alle spese di manutenzione e gestione dello stesso;
in considerazione della comproprietà dello stesso, i costi dovevano essere suddivisi tra le parti.
Per questo sosteneva di non essere inadempiente all'obbligo di corresponsione, in favore del ricorrente, della metà dei contributi percepiti Organ da pari ad Euro 20.695,04, dato che dovevano essere posti in compensazione con i costi da lui sostenuti. Insisteva quindi nel rigetto delle domande del ricorrente o per la riduzione della pretesa secondo giustizia.
2. - Con ordinanza del 15.07.2023 il Tribunale accoglieva le domande di parte ricorrente.
Il Tribunale accertava, anzitutto, che parte resistente non aveva mai Organ comunicato le credenziali per l'accesso al portale né aveva mai corrisposto al ricorrente la metà degli importi erogati dal gestore, obblighi questi espressamente previsti all'art. 5 del contratto di permuta del
30.11.2017, e che, in assenza di termine in favore del debitore, potevano essere fatti valere immediatamente.
Riteneva infondata l'eccezione del convenuto circa il controcredito vantato a titolo di rimborso per i lavori realizzati per la costruzione e la manutenzione del nuovo impianto. Per effetto dell'incendio, i pannelli fotovoltaici precedentemente costruiti erano andati distrutti, motivo per cui il bene ricostruito da era del tutto nuovo rispetto a quello Parte_1 originario, ed era stato incorporato al bene immobile su cui era installato, sicchè, a seguito della divisione dei beni, era di esclusiva proprietà dello stesso.
Del resto, l'obbligo di corresponsione al ricorrente della metà degli introiti non derivava dalla comproprietà delle parti del nuovo impianto, ma 5
dall'obbligazione assunta con il contratto di permuta, concluso a seguito dell'incendio e, quindi, dopo che la ricostruzione del nuovo impianto era già iniziata. In quella sede le parti ben avrebbero potuto disciplinare diversamente il rapporto, anziché stabilire la condivisione degli introiti, ed il silenzio era indice della volontà delle parti di non prevedere, a carico di
, alcun obbligo di rimborso spese con riguardo al nuovo Controparte_1 impianto.
Condannava, quindi, il convenuto al pagamento in favore del ricorrente Organ della somma di Euro 23.340,50, pari alla metà degli importi versati dal oltre interessi;
condannava altresì il convenuto alla consegna delle Organ credenziali del portale online di obbligo anch'esso assunto col contratto di permuta.
3. - Per la riforma di tale ordinanza propone appello . Parte_1
si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
4. - Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui non individua e qualifica, nel rapporto provato esistere tra Organ le parti, una società di fatto. Nonostante la convenzione fosse intestata al solo padre dell'appellante, oneri e introiti venivano divisi con il padre dell'appellato. L'impianto costituirebbe l'apporto di al fondo Parte_1 comune sociale, dovendo l'altro socio conferire il denaro Controparte_1 necessario per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione dei suddetti pannelli. Le pretese di questi andrebbero quindi ridotte, compensandosi con i suoi mancati apporti previsti dal patto sociale.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta l'ordinanza nella parte in cui ha individuato nell'art. 5 dell'atto 30.11.2017 una valida fonte dell'obbligazione. Il contenuto dell'atto si esaurirebbe nella permuta immobiliare, e le pattuizioni contenute nell'art. 5 sarebbero totalmente slegate da essa, tanto da costituire un contratto a se stante, e quindi invalido perché del tutto privo di causa, dal momento che non ci sarebbe stato motivo per l'appellante di obbligarsi unilateralmente in modo così oneroso.
5. – L'ordinanza impugnata merita integrale conferma. 6
Il primo motivo è inammissibile, dato che si fonda su prospettazioni mai esposte in primo grado (l'esistenza di una società di fatto fra i due CP_1
e non può essere esaminato.
Il secondo motivo è infondato.
La tesi per cui le obbligazioni assunte da con l'art. 5 Parte_1 sarebbero nulle perché prive di causa non può essere condivisa.
In primo luogo, la pattuizione è inserita in un minuzioso regolamento in cui le parti si trasferiscono reciprocamente proprietà immobiliari e diritti di servitù a tollerare la costruzione di volumi edificatori, e non si vede ragione alcuna per cui, essendo avvenuta nel medesimo contesto, essa dovrebbe essere considerata isolatamente;
si tenga anche conto, a conferma del quadro unitario in cui la stipulazione è avvenuta, che una delle servitù è costituita a favore della medesima p.ed. 443 su cui insiste l'impianto fotovoltaico.
In secondo luogo, le parti riconoscono che l'originario impianto fotovoltaico, era stato realizzato a spese di entrambi i danti causa delle parti;
ed il fatto che sia succeduto nella convenzione relativa ad esso il solo
, avendone stipulato una diversa per il Parte_1 Controparte_1 proprio impianto di nuova realizzazione, giustifica lo spostamento patrimoniale. Lo stesso appellante riconosce infatti di fruire “di contributi del Organ di convenienza oggi inimmaginabile in quanto non più replicati né replicabili dopo quel tempo” (così si legge nella conclusionale di primo grado), giacchè la vantaggiosa convenzione, che riguardava l'impianto precedente, è stata volturata a lui solo, mentre prima, pur intestata al solo suo genitore, riversava i suoi vantaggi anche al padre di . Controparte_1
6. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 26.000,00 ed una complessità media.
P.Q.M.
7
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza R.G. n. 2950/2020 del 15.07.2023 del Tribunale di
Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 5.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 16 aprile 2024
Il Consigliere est.
Il Presidente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott. Ugo Cingano - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2023 da
(C.F. ), personalmente e in Parte_1 C.F._1 qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola (P.IVA ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Debiasi del Foro di Trento
- appellante - contro
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Andrea Mantovani del Foro di Trento
- appellato -
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
In punto: riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. R.G. 2950/2020 del
15.07.2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“NEL MERITO: riformare integralmente l'ordinanza ex art. 702 bis e ss.
CPC ad R.G. n. 2950/2020 emessa dal Tribunale di Trento in data 2
15.07.2023 depositata e comunicata da parte della Cancelleria all'appellante in data 18.07.2023, non notificata, e quindi per l'effetto:
IN VIA PRINCIPALE: accertati i fatti per cui è causa, accertato il debito del ricorrente verso il resistente e così Controparte_1 Controparte_2 accertata, dichiarata e quindi disposta la compensazione tra le poste attive e passive e quindi tra i crediti ed i debiti delle parti in causa e come meglio in narrativa o secondo quanto emergerà in causa, dichiarare che il resistente non è inadempiente e rigettare integralmente la pretesa del ricorrente ovvero ridurla per quanto di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA: accertata la inesistenza e/o nullità del titolo negoziale quale fonte dell'obbligazione pecuniaria invocata da parte appellata, rigettare integralmente la domanda avversaria;
IN VIA ISTRUTTORIA: vengono reiterate le istanze istruttorie di primo grado:
- Ammettersi CTU cui affidare il quesito inerente la verifica della congruità delle spese, oneri e voci di spesa dell'impianto fotovoltaico in questione e di cui meglio in narrativa.
- Ammettersi prova testimoniale sula seguente capitolazione:
1) Riconosce il teste la veridicità del documento che gli viene sottoposto ed il relativo contenuto e precisamente:
- quanto ai docc. 1-2-3-4-5- a mezzo di di Brez e del Persona_1 comandante protempore dei VVFF Volontari di Brez;
- quanto ai docc. 6-8-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 a mezzo del l.r. di
Org_1
- quanto al doc. 8bis a mezzo del geom. di Borgo d'Anaunia- CP_3
Castelfondo;
- quanto ai docc. 9-10-11-12 a mezzo di di Bordo d'Anaunia- Persona_2
Castelfondo;
- quanto al doc. 13 a mezzo del p.ind. di Sanzeno;
CP_4
- quanto ai docc. 14-15-16 a mezzo dell'Agente di Assicurazioni pro tempore dell'Agenzia di Malè. Org_2
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA,
CNPA ed il rimborso del 15% per spese forfettaria ex lege, con condanna di 3
controparte alla di quanto nel frattempo dall'appellante CP_5 all'appellato in ossequio alla provvisoria esecutorietà della ordinanza oggi gravata.” per l'Appellato:
“1. respingere l'appello di Parte_1
2. con vittoria di spese (anche generali) e compreso d'avvocato, I.V.A. e
C.N.P.A., relativi al giudizio di appello.
In via istruttoria controparte ha chiesto che siano ammesse prove (per testimoni e CTU) d'evidente irrilevanza, se sia negata l'esistenza del credito posto in compensazione”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. conveniva in giudizio Controparte_1
al fine di sentirlo condannare del pagamento della somma Parte_1 pari a metà dei contributi erogati da in suo favore, e per ottenere Org_3 la comunicazione delle credenziali di accesso al portale online di detta società.
A sostegno della domanda, il ricorrente asseriva che in data 30.11.2017 aveva concluso con il convenuto un contratto di permuta. In esso il suddetto confermava la presenza sulla sua proprietà dell'impianto fotovoltaico di cui Organ alla convenzione n. Q02E14514907 del 25.02.2011 stipulata con dichiarando che tale impianto era stato realizzato a spese di Persona_1
Per e , rispettivamente padri del ricorrente e del resistente e loro danti causa.
Il convenuto riconosceva il diritto del ricorrente a ricevere la metà della Organ somma proveniente dal contributo erogato da fino alla scadenza della convenzione, e si impegnava a comunicare al ricorrente le credenziali di Organ accesso al portale per la verifica dei contributi erogati.
resisteva alle domande avversarie e ne chiedeva il rigetto. Parte_1
Asseriva che nel 2011 i fratelli e padri delle parti, nonché loro danti causa, avevano deciso di installare un impianto fotovoltaico sul tetto di una stalla di cui erano comproprietari, provvedendo a dividere per un mezzo ciascuno ogni spesa, onere, provento o contributo. Nel 2015/2016 i due avevano diviso le proprietà immobiliari di cui erano comproprietari e nell'ottobre 2016 un violento incendio distruggeva la stalla e i pannelli fotovoltaici. 4
A seguito dell'incendio, i due avevano deciso di ricostruire nuove stalle nelle rispettive proprietà. In quello stesso periodo, aveva Persona_1 trasferito la proprietà dei suoi beni al figlio , che subentrava nella Pt_1 convenzione stipulata dal padre, con conseguente volturazione del contratto Organ da parte di
Il resistente precisava di aver speso la somma di Euro 23.000,00 oltre
I.V.A. per la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico e di aver provveduto alle spese di manutenzione e gestione dello stesso;
in considerazione della comproprietà dello stesso, i costi dovevano essere suddivisi tra le parti.
Per questo sosteneva di non essere inadempiente all'obbligo di corresponsione, in favore del ricorrente, della metà dei contributi percepiti Organ da pari ad Euro 20.695,04, dato che dovevano essere posti in compensazione con i costi da lui sostenuti. Insisteva quindi nel rigetto delle domande del ricorrente o per la riduzione della pretesa secondo giustizia.
2. - Con ordinanza del 15.07.2023 il Tribunale accoglieva le domande di parte ricorrente.
Il Tribunale accertava, anzitutto, che parte resistente non aveva mai Organ comunicato le credenziali per l'accesso al portale né aveva mai corrisposto al ricorrente la metà degli importi erogati dal gestore, obblighi questi espressamente previsti all'art. 5 del contratto di permuta del
30.11.2017, e che, in assenza di termine in favore del debitore, potevano essere fatti valere immediatamente.
Riteneva infondata l'eccezione del convenuto circa il controcredito vantato a titolo di rimborso per i lavori realizzati per la costruzione e la manutenzione del nuovo impianto. Per effetto dell'incendio, i pannelli fotovoltaici precedentemente costruiti erano andati distrutti, motivo per cui il bene ricostruito da era del tutto nuovo rispetto a quello Parte_1 originario, ed era stato incorporato al bene immobile su cui era installato, sicchè, a seguito della divisione dei beni, era di esclusiva proprietà dello stesso.
Del resto, l'obbligo di corresponsione al ricorrente della metà degli introiti non derivava dalla comproprietà delle parti del nuovo impianto, ma 5
dall'obbligazione assunta con il contratto di permuta, concluso a seguito dell'incendio e, quindi, dopo che la ricostruzione del nuovo impianto era già iniziata. In quella sede le parti ben avrebbero potuto disciplinare diversamente il rapporto, anziché stabilire la condivisione degli introiti, ed il silenzio era indice della volontà delle parti di non prevedere, a carico di
, alcun obbligo di rimborso spese con riguardo al nuovo Controparte_1 impianto.
Condannava, quindi, il convenuto al pagamento in favore del ricorrente Organ della somma di Euro 23.340,50, pari alla metà degli importi versati dal oltre interessi;
condannava altresì il convenuto alla consegna delle Organ credenziali del portale online di obbligo anch'esso assunto col contratto di permuta.
3. - Per la riforma di tale ordinanza propone appello . Parte_1
si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
4. - Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui non individua e qualifica, nel rapporto provato esistere tra Organ le parti, una società di fatto. Nonostante la convenzione fosse intestata al solo padre dell'appellante, oneri e introiti venivano divisi con il padre dell'appellato. L'impianto costituirebbe l'apporto di al fondo Parte_1 comune sociale, dovendo l'altro socio conferire il denaro Controparte_1 necessario per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione dei suddetti pannelli. Le pretese di questi andrebbero quindi ridotte, compensandosi con i suoi mancati apporti previsti dal patto sociale.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta l'ordinanza nella parte in cui ha individuato nell'art. 5 dell'atto 30.11.2017 una valida fonte dell'obbligazione. Il contenuto dell'atto si esaurirebbe nella permuta immobiliare, e le pattuizioni contenute nell'art. 5 sarebbero totalmente slegate da essa, tanto da costituire un contratto a se stante, e quindi invalido perché del tutto privo di causa, dal momento che non ci sarebbe stato motivo per l'appellante di obbligarsi unilateralmente in modo così oneroso.
5. – L'ordinanza impugnata merita integrale conferma. 6
Il primo motivo è inammissibile, dato che si fonda su prospettazioni mai esposte in primo grado (l'esistenza di una società di fatto fra i due CP_1
e non può essere esaminato.
Il secondo motivo è infondato.
La tesi per cui le obbligazioni assunte da con l'art. 5 Parte_1 sarebbero nulle perché prive di causa non può essere condivisa.
In primo luogo, la pattuizione è inserita in un minuzioso regolamento in cui le parti si trasferiscono reciprocamente proprietà immobiliari e diritti di servitù a tollerare la costruzione di volumi edificatori, e non si vede ragione alcuna per cui, essendo avvenuta nel medesimo contesto, essa dovrebbe essere considerata isolatamente;
si tenga anche conto, a conferma del quadro unitario in cui la stipulazione è avvenuta, che una delle servitù è costituita a favore della medesima p.ed. 443 su cui insiste l'impianto fotovoltaico.
In secondo luogo, le parti riconoscono che l'originario impianto fotovoltaico, era stato realizzato a spese di entrambi i danti causa delle parti;
ed il fatto che sia succeduto nella convenzione relativa ad esso il solo
, avendone stipulato una diversa per il Parte_1 Controparte_1 proprio impianto di nuova realizzazione, giustifica lo spostamento patrimoniale. Lo stesso appellante riconosce infatti di fruire “di contributi del Organ di convenienza oggi inimmaginabile in quanto non più replicati né replicabili dopo quel tempo” (così si legge nella conclusionale di primo grado), giacchè la vantaggiosa convenzione, che riguardava l'impianto precedente, è stata volturata a lui solo, mentre prima, pur intestata al solo suo genitore, riversava i suoi vantaggi anche al padre di . Controparte_1
6. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 26.000,00 ed una complessità media.
P.Q.M.
7
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza R.G. n. 2950/2020 del 15.07.2023 del Tribunale di
Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 5.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 16 aprile 2024
Il Consigliere est.
Il Presidente