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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 899/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20193T0032900000012024012 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 899/2025 la contribuente impugna l'avviso di liquidazione n. 2019/3T/3290, emesso dall'Ad.E per l'anno 2024 e relativo al mancato pagamento dell'imposta di registro sulle locazioni per l'anno 2024.
Lamenta che l'affitto del locale commerciale è stato assoggettato a “cedolare secca” ai sensi dell'articolo 1, comma 59, della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), la quale ha introdotto la possibilità di applicare tale peculiare meccanismo di tassazione anche ai contratti di locazione commerciale stipulati nel corso del 2019.
Deduce la nullità dell'avviso sul rilievo dell'erronea duplicazione del medesimo presupposto impositivo.
L'agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, resitendo all'impugnativa.
Nell'udienza monocratica del 30 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato.
In proposito è sufficiente rilevare che parte della giurisprudenza, anche recente, ha avuto modo di affermare il principio, al quale questo giudice non intende discostarsi, secondo il quale, in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per il regime della c.d. cedola secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazioneo di affitto nell'esercizio della sua attività professionale(Cass.
7 maggio 2024, n. 12395).
Ne dieriva che, nel caso che qui occupa, avendo il locatore optato per la cedolare secca, ossia per un regime fiscale semplificato, l'imposta di registro non risulta dovuta, trattandosi di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, con aliquote mitigate.
Nè a conclusioni diverse conduce poi il rilievo eccepito dalla Agenzia secondo il quale l'amministraione in autotutela avrebbe revocato il visto regime semplificato, tenuto conto che l'opzione del ricorrente anche nelle ipotesi in cui il locatario sia una impresa commerciale ha trovato di recente conferma nella giurispudenza della Suprema corte di cassazione
In conclusione il ricorso deve essere accolto;
con compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese.
Latina 30/01/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 899/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20193T0032900000012024012 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 899/2025 la contribuente impugna l'avviso di liquidazione n. 2019/3T/3290, emesso dall'Ad.E per l'anno 2024 e relativo al mancato pagamento dell'imposta di registro sulle locazioni per l'anno 2024.
Lamenta che l'affitto del locale commerciale è stato assoggettato a “cedolare secca” ai sensi dell'articolo 1, comma 59, della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), la quale ha introdotto la possibilità di applicare tale peculiare meccanismo di tassazione anche ai contratti di locazione commerciale stipulati nel corso del 2019.
Deduce la nullità dell'avviso sul rilievo dell'erronea duplicazione del medesimo presupposto impositivo.
L'agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, resitendo all'impugnativa.
Nell'udienza monocratica del 30 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato.
In proposito è sufficiente rilevare che parte della giurisprudenza, anche recente, ha avuto modo di affermare il principio, al quale questo giudice non intende discostarsi, secondo il quale, in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per il regime della c.d. cedola secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazioneo di affitto nell'esercizio della sua attività professionale(Cass.
7 maggio 2024, n. 12395).
Ne dieriva che, nel caso che qui occupa, avendo il locatore optato per la cedolare secca, ossia per un regime fiscale semplificato, l'imposta di registro non risulta dovuta, trattandosi di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, con aliquote mitigate.
Nè a conclusioni diverse conduce poi il rilievo eccepito dalla Agenzia secondo il quale l'amministraione in autotutela avrebbe revocato il visto regime semplificato, tenuto conto che l'opzione del ricorrente anche nelle ipotesi in cui il locatario sia una impresa commerciale ha trovato di recente conferma nella giurispudenza della Suprema corte di cassazione
In conclusione il ricorso deve essere accolto;
con compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese.
Latina 30/01/2026